Tutela di Minori ed Incapaci
3) Schema sulle caratteristiche principali dell'Amministrazione di sostegno
4) La competenza nella Volontaria Giurisdizione
GIURISPRUDENZA IN TEMA DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
INABILITAZIONE/INTERDIZIONE
6-
Cass. 4866/10: l'Interdizione ha carattere residuale
Cassazione,
sentenza 1° marzo 2010, n. 4866, sez. I civile
Capacità della persona fisica – Capacità di agire – In genere - Legge n. 6 del
2004 - Interdizione - Carattere residuale - Pronuncia - Condizioni -
Inapplicabilità dell'amministrazione di sostegno - Necessità - Valutazione -
Contenuto.
In materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di
autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come
istituto di carattere residuale, perseguendo l'obbiettivo della minor
limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di
provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente; ne discende la necessità,
prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità
dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua
della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della
relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica
del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie; mentre
non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la
circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il
sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da
soddisfare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 414,
418; Legge 09/01/2004 n. 6 art. 3.
Massime precedenti Vedi: n. 13584 del 2006, n. 9628 del 2009.
5-
Cass 2010, n. 12045- Ass. casa coniugale e donazione
Cassazione,
sentenza 17 maggio 2010, n. 12045, sez. II civile
Separazione personale dei coniugi – Assegnazione della casa familiare –
Successiva donazione del diritto di usufrutto – Azione revocatoria ordinaria.
Ove in sede di separazione personale sia stato attribuito ad uno dei coniugi,
tenendo conto dell'interesse dei figli, il diritto personale di godimento sulla
casa familiare, la successiva costituzione per donazione, in favore del medesimo
coniuge affidatario, del diritto di usufrutto vita natural durante sul medesimo
immobile, compiuta dall’altro coniuge, costituisce un atto avente funzione
dispositiva e contenuto patrimoniale, soggetto ad azione revocatoria ex art.
2901 cod. civ. Infatti, la costituzione dell’usufrutto non ha il connotato della
doverosità proprio dell’adempimento (c.d. atto dovuto o atto giuridico in senso
stretto) – che giustificherebbe l’esclusione della revocatoria, ai sensi del
terzo comma dell’articolo citato – ma si fonda sulla libera determinazione del
coniuge debitore, il quale, attraverso la concessione di siffatto diritto reale,
per la durata della vita del beneficiario, su un bene di sua proprietà in
precedenza gravato da un diritto personale di godimento in favore del medesimo
cessionario, dà luogo alla modifica del suo patrimonio, con rischio di riduzione
della garanzia spettante ai creditori.
4-
Cass. 4866/10: Ambito Amm. di Sostegno
Cassazione, I sez.
civile, sentenza n. 4866 del 1 marzo 2010
E' compito della Corte di Merito, qualora ricorrano le condizioni dettate dalla
legge, valutare sempre la conformità dell' applicazione dell'amministrazione di
sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare
flessibilità dell'istituto nell'adattarsi alle diverse procedure applicative,
non rilevando a tal fine il fatto che l'interessatto non ne abbia fatto
esplicita richiesta o che non abbia designato l'amministratore.
L'istituto - introdotto nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004,
n. 6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di
assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire,
distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli
incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo
modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414, 427
del codice civile.
L'interdizione - continua la Corte - può trovare applicazione al maggiore di età
o al minore emancipato, che si trovi in condizione di abituale infermità di
mente che li rende incapace di provvedere ai propri interessi quando ciò sia
necessario per assicurare la loro adeguata protezione (art. 414 c.c.), dovendosi
comunque perseguire l'obiettivo della minore limitazione possibile della
capacità di agire, attraveso l'assunzione di provvedimenti di sostegno
temporaneo o permanente (art. 1 della legge 2004/6).
3- Cass. 9628/09:
Amm. di sostegno e interdizione
Messaggiodi Administrator » 09/02/2010, 18:13
Cassazione, sez. I, 22 aprile 2009, n. 9628
Infermità di mente - Interdizione - Inabilitazione -
Amministrazione
di sostegno - Operatività ex art. 418 c.c. - Differenze
Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel
valutare
se ricorrono le condizioni a mente dell’art. 418 c.c. per
applicare l’amministrazione di sostegno, rimettendo gli
atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto
all’interdizione
e all’inabilitazione l’ambito di applicazione
dell’amministrazione di sostegno va individuato con
riguardo
non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità
o di impossibilità di attendere ai propri interessi del
soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore
idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze
di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad
alla
maggiore agilità della relativa procedura applicativa,
ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla
sfera
negoziale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno
a mente dell’art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo
da evitare che questi possa essere esposto al rischio di
compiere un’attività negoziale per sé pregiudizievole.
2-
Trib. Mantova 7.5.09: Amm. di Sostegno e donazione
Tribunale di
Mantova 7 maggio 2009
Amministrazione di sostegno - Donazione - Disciplina di
cui all’art. 777 c.c. - Applicabilità
In virtù della disposizione normativa di cui all’art. 411,
u.c., c.c. trova applicazione alla amministrazione di sostegno
la norma di cui all’art. 777 c.c. che vieta al tutore
di donare i beni dell’assistito stante l’esigenza di tutelare
con rigore la posizione e gli interessi del donante di
cui sia stata giudizialmente accertata la parziale incapacità
di provvedere alla cura dei propri interessi.
1- Cass. 12831/09:
sulla incapacità naturale
L'incapacità naturale (la quale ai sensi degli art. 428 e
1425 c.c. dà luogo all'annullamento degli atti) consiste in ogni stato psichico
abnorme, pur se improvviso e transitorio, e non dovuto ad una tipica infermità
mentale o a un vero e proprio processo patologico che abolisca o faccia
notevolmente scemare le facoltà intellettive o volitive, in modo da impedire od
ostacolare una seria valutazione degli atti stessi o la formazione di una
volontà cosciente. Per aversi incapacità naturale di uno dei contraenti al
momento della conclusione del contratto non è sufficiente che il normale
processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo
turbato, come può accadere in caso di grave malattia, ma è necessario che le
facoltà intellettive e volitive del soggetto siano , a causa della malattia,
perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli
effetti del negozio, il che va provato in modo rigoroso e specifico. Non è
necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto
versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo assoluto e
totale, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà
fossero perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del
contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà
cosciente.