Tutela di Minori ed Incapaci

 

1) Note a margine di problemi applicativi relativi ad alcune fattispecie di amministrazione di patrimoni (parte I)

2) Note a margine di problemi applicativi relativi ad alcune fattispecie di amministrazione di patrimoni (parte II)

3) Schema sulle caratteristiche principali dell'Amministrazione di sostegno

4) La competenza nella Volontaria Giurisdizione

 

 

GIURISPRUDENZA IN TEMA DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

INABILITAZIONE/INTERDIZIONE

6- Cass. 4866/10: l'Interdizione ha carattere residuale

Cassazione, sentenza 1° marzo 2010, n. 4866, sez. I civile

Capacità della persona fisica – Capacità di agire – In genere - Legge n. 6 del 2004 - Interdizione - Carattere residuale - Pronuncia - Condizioni - Inapplicabilità dell'amministrazione di sostegno - Necessità - Valutazione - Contenuto. 



In materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obbiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente; ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie; mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 414, 418; Legge 09/01/2004 n. 6 art. 3.

Massime precedenti Vedi: n. 13584 del 2006, n. 9628 del 2009.

 

5- Cass 2010, n. 12045- Ass. casa coniugale e donazione

Messaggio Cassazione, sentenza 17 maggio 2010, n. 12045, sez. II civile
Separazione personale dei coniugi – Assegnazione della casa familiare – Successiva donazione del diritto di usufrutto – Azione revocatoria ordinaria.

Ove in sede di separazione personale sia stato attribuito ad uno dei coniugi, tenendo conto dell'interesse dei figli, il diritto personale di godimento sulla casa familiare, la successiva costituzione per donazione, in favore del medesimo coniuge affidatario, del diritto di usufrutto vita natural durante sul medesimo immobile, compiuta dall’altro coniuge, costituisce un atto avente funzione dispositiva e contenuto patrimoniale, soggetto ad azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. Infatti, la costituzione dell’usufrutto non ha il connotato della doverosità proprio dell’adempimento (c.d. atto dovuto o atto giuridico in senso stretto) – che giustificherebbe l’esclusione della revocatoria, ai sensi del terzo comma dell’articolo citato – ma si fonda sulla libera determinazione del coniuge debitore, il quale, attraverso la concessione di siffatto diritto reale, per la durata della vita del beneficiario, su un bene di sua proprietà in precedenza gravato da un diritto personale di godimento in favore del medesimo cessionario, dà luogo alla modifica del suo patrimonio, con rischio di riduzione della garanzia spettante ai creditori.

4- Cass. 4866/10: Ambito Amm. di Sostegno

Messaggio Cassazione, I sez. civile, sentenza n. 4866 del 1 marzo 2010

E' compito della Corte di Merito, qualora ricorrano le condizioni dettate dalla legge, valutare sempre la conformità dell' applicazione dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità dell'istituto nell'adattarsi alle diverse procedure applicative, non rilevando a tal fine il fatto che l'interessatto non ne abbia fatto esplicita richiesta o che non abbia designato l'amministratore.

L'istituto - introdotto nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414, 427 del codice civile.

L'interdizione - continua la Corte - può trovare applicazione al maggiore di età o al minore emancipato, che si trovi in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapace di provvedere ai propri interessi quando ciò sia necessario per assicurare la loro adeguata protezione (art. 414 c.c.), dovendosi comunque perseguire l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità di agire, attraveso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente (art. 1 della legge 2004/6).

 

3- Cass. 9628/09: Amm. di sostegno e interdizione

Messaggiodi Administrator » 09/02/2010, 18:13

 

Cassazione, sez. I, 22 aprile 2009, n. 9628

Infermità di mente - Interdizione - Inabilitazione - Amministrazione

di sostegno - Operatività ex art. 418 c.c. - Differenze

Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare

se ricorrono le condizioni a mente dell’art. 418 c.c. per

applicare l’amministrazione di sostegno, rimettendo gli

atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all’interdizione

e all’inabilitazione l’ambito di applicazione

dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo

non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità

o di impossibilità di attendere ai propri interessi del

soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore

idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze

di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla

maggiore agilità della relativa procedura applicativa,

ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera

negoziale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno

a mente dell’art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo

da evitare che questi possa essere esposto al rischio di

compiere un’attività negoziale per sé pregiudizievole.

 

2- Trib. Mantova 7.5.09: Amm. di Sostegno e donazione

Messaggio Tribunale di Mantova 7 maggio 2009
Amministrazione di sostegno - Donazione - Disciplina di
cui all’art. 777 c.c. - Applicabilità
In virtù della disposizione normativa di cui all’art. 411,
u.c., c.c. trova applicazione alla amministrazione di sostegno
la norma di cui all’art. 777 c.c. che vieta al tutore
di donare i beni dell’assistito stante l’esigenza di tutelare
con rigore la posizione e gli interessi del donante di
cui sia stata giudizialmente accertata la parziale incapacità
di provvedere alla cura dei propri interessi.

 

1- Cass. 12831/09: sulla incapacità naturale

L'incapacità naturale (la quale ai sensi degli art. 428 e 1425 c.c. dà luogo all'annullamento degli atti) consiste in ogni stato psichico abnorme, pur se improvviso e transitorio, e non dovuto ad una tipica infermità mentale o a un vero e proprio processo patologico che abolisca o faccia notevolmente scemare le facoltà intellettive o volitive, in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione degli atti stessi o la formazione di una volontà cosciente. Per aversi incapacità naturale di uno dei contraenti al momento della conclusione del contratto non è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo turbato, come può accadere in caso di grave malattia, ma è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano , a causa della malattia, perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, il che va provato in modo rigoroso e specifico. Non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo assoluto e totale, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà fossero perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente.

 

 

 

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