Schema sulle caratteristiche principali dell’amministrazione di sostegno.
Coordinamento del nuovo istituto con interdizione ed inabilitazione:
I : Presupposti della nomina dell’amministrazione di sostegno: potrà essere nominato un amministrazione di sostegno non solo nei casi, prima non previsti, di perdita di autonomia nelle funzioni della vita quotidiana derivante da menomazioni fisiche o psichiche tali da compromettere la possibilità di provvedere ai propri interessi, ma anche nei casi che potrebbero dar luogo ad interdizione (“abituale infermità di mente”) o ad inabilitazione (i presupposti tipici dell’art. 415 si ritrovano infatti nell’art. 404).
Pertanto interdizione ed inabilitazione si avviano a divenire istituti desueti, mentre potrà essere nominato un amministrazione di sostegno in un numero molto ampio di casi, dalla mera infermità fisica alla totale e definitiva infermità di mente.
II : Incapacità del beneficiario e sue conseguenze: posto che il beneficiario dovrà considerarsi nella maggior parte dei casi solo parzialmente incapace, la valutazione della capacità d’agire del soggetto deve essere valutata secondo la seguente linea – guda:
Secondo le finalità della legge come esposte nell’art.1 e dagli ampi poteri del giudice per la creazione di “tailored measures” (potremmo dire “misure su misura”), si può affermare che il soggetto è in linea generale capace,
essendo i limiti della sua capacità solo quelli che derivano dal decreto. Per tutto ciò che non è previsto dal decreto, la tutela del beneficiario sarà affidata alla regola di cui all’art.428 (risultando forse più facile la prova della mala fede del terzo per effetto della pubblicazione del decreto di nomina di amministrazione di sostegno) .
Dal decreto potrà desumersi:
i) che vengono affidati all’amministrazione di sostegno compiti di assistenza e/o rappresentanza sulla base di presupposti diversi da quelli che giustificherebbero interdizione ed inabilitazione. In tal caso la capacità del beneficiario subisce limitazioni solo per gli atti che richiedono la rappresentanza esclusiva o la necessaria assistenza dell’amministrazione di sostegno, mentre rimane integra per tutti gli altri atti;
ii) che i provvedimenti assunti si fondano su situazioni (debitamente accertate) idonee a determinare l’inabilitazione. In tal caso il beneficiario non potrà in linea generale compiere atti di straordinaria amministrazione;
iii) che i provvedimenti assunti si fondano su situazioni (debitamente accertate) idonee a determinare l’interdizione. In tal caso si afferma sostanzialmente un’incapacità totale, per cui il beneficiario non potrà compiere se non gli atti espressamente autorizzati (vedi il nuovo art.427).
Ricorrendo le ipotesi sub ii) e iii), il beneficiario si troverà in una situazione di incapacità parziale o totale la cui conseguenza sarà l’annullamento degli atti compiuti dopo la pubblicazione del decreto con i caratteri propri dell’azione per incapacità legale (art.1425 co.1) e con la possibilità di opporre l’annullamento ai terzi anche di buona fede ex art.1445.
Effetti della nomina di amministrazione di sostegno sui rapporti contrattuali pendenti.
L’esigenza di tutelare i soggetti con limitata capacità ha indotto il legislatore a prevedere l’estinzione ope legis (o la facoltà di recesso) dei rapporti contrattuali che il soggetto dichiarato incapace non sarebbe più in grado di controllare. A mero titolo esemplificativo citiamo l’art.1722 in materia di mandato, l’art.1626 in materia di affitto, gli artt.2286, 2382 e 2399 in ambito societario, l’art.1833 in materia di conto corrente, o gli artt.2941 e 2942 che prevedono la sospensione di termini di prescrizione. Non semplice appare il coordinamento di tali norme con il nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno; facendo ricorso alla classificazione dei casi di cui al punto II si può affermare che tali norme si applichino senz’altro alle ipotesi sub ii) e iii) ma così non sarà per l’ipotesi sub i), con la conseguente assenza di tutela per la persona che, anche se limitatamente ad alcuni atti, non è più in grado di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi.
Il decreto di nomina ed il regime degli atti che possono essere compiuti dall’amministrazione di sostegno o dal beneficiario.
La flessibilità dello strumento dell’amministrazione di sostegno, come si è detto, consente di formare un regolamento su misura per la situazione personale del beneficiario; tuttavia tale caratteristica va coordinata con l’esigenza della tutela dell’affidamento dei terzi, per cui è necessario che il decreto di nomina, che dovrà esser reso pubblico, consenta l’agevole individuazione dell’ambito dei poteri dell’amministrazione di sostegno e della residua capacità del beneficiario. Pertanto, nel caso sub i) sarà sufficiente la redazione di due elenchi, in cui siano indicati rispettivamente gli atti per i quali l’amministrazione di sostegno ha la rappresentanza del beneficiario e gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministrazione di sostegno.
Nei casi sub ii) e iii), invece, il giudice dovrà predisporre un regolamento esaustivo di uno stato che sarà di incapacità parziale o totale, per cui saranno necessari quattro elenchi: quello degli atti che il beneficiario può compiere da solo, quello degli atti che può compiere con l’assistenza dell’amministrazione di sostegno, quello degli atti che l’amministrazione di sostegno può compiere senza autorizzazione e quello degli atti per i quali l’amministrazione di sostegno dovrà ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare (quest’ultimo potrà contenere un rinvio alle norme in materia di interdizione o di inabilitazione o, ancora, una disciplina ad hoc).