MASSIME DI DIRITTO SOCIETARIO DEL CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE (Aprile 2010)
Capitale della società
risultante dalla fusione
In caso di fusione tra società di capitali, ad eccezione di alcune paricolari
ipotesi, il
capitale della società risultante dalla fusione può essere liberamente
determinato
entro i seguenti due estremi: la somma dei patrimoni netti delle società
interessate
alla fusione, da intendersi quale limite superiore; in misura almeno pari al
capitale
minimo previsto dalla legge per il tipo societario cui appartiene la società
risultante
dalla fusione, da intendersi quale limite inferiore.
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Trasformazione di
società di capitali in perdita in società di persone
In caso di società di capitali con patrimonio netto negativo, è legittimo
deliberare
la trasformazione in società di persone senza necessità di alcun preventivo
intervento sul capitale sociale (al fine di ricapitalizzare la società e
ricostituire così
un patrimonio netto positivo).
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Clausola
compromissoria nelle società di persone
L’art. 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, regola un modello di
arbitrato che trova applicazione per tutte le società commerciali, ivi comprese
le
società di persone.
E’, altresì, da ritenere che la norma prevede un istituto che si aggiunge ma non
si
sostituisce a quello tradizionale previsto e regolamentato dal codice di
procedura
civile agli artt. 806 e segg., per cui è lasciato alle società,
nell’esplicazione della
propria autonomia contrattuale, di scegliere il tipo da adottare nella
risoluzione
delle controversie sociali.
Pertanto nella redazione delle clausole compromissorie si ritiene opportuno che
il
notaio, dopo avere indagato le volontà delle parti, faccia riferimento alle
norme
che sovrintendono alla tipologia di arbitrato scelto dalle parti.
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Variazione dei sistemi
di amministrazione e controllo e nomina dei primi componenti degli organi
societari.
L’assemblea di società per azioni convocata per la variazione del sistema di
amministrazione e controllo può procedere contestualmente alla nomina dei primi
componenti dei nuovi organi sociali.
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Azioni speciali
convertibili in ordinarie al momento del loro trasferimento
Una società per azioni può emettere azioni dotate di particolari diritti
amministrativi prevedendo che, in caso di loro trasferimento a terzi da parte
del
sottoscrittore, tali diritti vengano meno con automatica conversione delle
stesse in
azioni ordinarie.
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Liquidatori di s.r.l.
con assetto non collegiale
Nella società a responsabilità limitata si ritiene legittima la previsione,
contenuta
nell’atto costitutivo-Statuto o nella deliberazione di nomina da parte
dell’assemblea, di una pluralità di liquidatori che operano secondo le regole
dell’amministrazione plurima disgiuntiva, escludendo, quindi, l’applicazione del
metodo collegiale.
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Clausola statutaria
per la convocazione dell’assemblea da parte del Consiglio di Sorveglianza
In una società per azioni non quotata ed in una società cooperativa che abbiano
adottato il sistema dualistico è da ritenersi lecita una clausola statutaria che
attribuisca al Consiglio di Sorveglianza un potere autonomo di convocazione
dell’assemblea dei soci in concorso con il Consiglio di Gestione.