COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI

DELLE TRE VENEZIE

VENEZIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTI DEL COMITATO

TRIVENETO DEI NOTAI

IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE 2008



 

PRESENTAZIONE ALL’EDIZIONE SETTEMBRE 2004

 

La riforma del diritto societario ha operato una radicale ristrut-turazione delle regole che governano le società di capitali e le società cooperative, creando nuovi problemi e nuovi dubbi agli operatori del diritto.

Seguendo una tradizione consolidata, ed adempiendo al proprio ruolo istituzionale di servizio al Notariato Triveneto, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie pubblica il lavoro svolto dalla propria Commissione-Società ed offre una raccolta di orientamenti operativi in materia.

È un lavoro che rivisita, alla luce della riforma, quanto già a suo tempo prodotto dalla Commissione Mista tra magistrati, commercialisti, ragionieri e notai ed inoltre affronta, ovviamente con la sensibilità maturata dall’esperienza locale, alcune questioni nascenti dalla novella.

Il volume si propone quindi di suggerire risposte meditate su argomenti che quotidianamente si presentano sulle nostre scrivanie, al fine di indicare criteri di orientamento comuni che possano generare uniformità di comportamento e relativa certezza.

Non è certo un lavoro accademico e sistematico e neppure ha la pre-tesa di completezza e di incontrovertibilità. Ha però, a nostro avviso, il grande pregio di essere una bussola che suggerisce linee di condotta le quali, se condivise ed applicate, porteranno di sicuro un grande beneficio agli operatori ed ai nostri clienti.

L’opera subirà con il tempo aggiornamenti ed integrazioni: sia per affrontare argomenti ancora non trattati, sia per modificare eventuali orientamenti che dovessero risultare superati o contraddetti da giurisprudenza e dottrina successive, sia infine per dare conto del recepimento dei suggerimenti e delle critiche che dovessero pervenirci.

Un grazie sentito ai valorosi colleghi Cesare Peloso e Paolo Talice (rispettivamente Presidente e Segretario della Commissione), Carlo Alberto Busi, Giacomo Gelmi, Eliana Morandi, Giovanni Rizzi e Marco Silva (componenti della stessa) che con il loro prezioso lavoro a vantaggio della categoria hanno permesso la realizzazione di questa raccolta.

 

Venezia, settembre 2004

ERNESTO MARCIANO

Presidente del Comitato Interregionale

dei Consigli Notarili delle Tre Venezie


 

LA COMMISSIONE

 

 

 

 

Luca Barchi

Carlo Alberto Busi

Cristiano Casalini

Marco Dolzani

Giacomo Gelmi

Ernesto Marciano

Eliana Morandi

Giovanni Rizzi

Marco Silva

Paolo Talice

 

 

Un ringraziamento particolare al notaio Marco Maltoni che ha fornito la sua preziosa collaborazione per la stesura di alcuni orientamenti relativi all’edizione settembre 2006.

 


 

Avvertenze all’edizione settembre 2005

 

Al fine di rendere più agevole la consultazione dall’edizione Settembre 2005 sono state adottate le seguenti tecniche redazionali:

1 - ad ogni orientamento è aggiunto un titolo che specifica succintamente l’argomento trattato;

2 - dopo il titolo è specificato (1° pubbl. 9/04) o (1° pubbl. 9/05) la data in cui l’orientamento è stato pubblicato per la prima volta;

3 - per gli orientamenti modificati in un’edizione successiva rispetto a quella di prima pubblicazione viene specificata, accanto alla data della prima pubblicazione, anche la data dalla quale sono state apportate le modifiche. Esempio: “(1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05)”;

4 - le modifiche agli orientamenti precedenti e i nuovi orientamenti introdotti sono evidenziati in grassetto nell’edizione in cui vengono pubblicati per la prima volta;

5 - gli orientamenti soppressi non vengono più riportati ma viene mantenuto in evidenza il numero, il titolo e la data di prima pubblicazione degli stessi, con l’aggiunta dell’indicazione della data di soppressione.

Esempio: “5 - (DIVIETO DI AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE UTILIZZO DELLA RISERVA LEGALE - 1° pubbl.

9/04 - soppresso 9/05)”.


 

Avvertenze all’edizione settembre 2006

 

Da questa edizione viene reintrodotta l’individuazione alfanumerica degli orientamenti che aveva caratterizzato le precedenti raccolte prodotte, prima della riforma, dalla Commissione Mista magistrati, commercialisti, ragionieri e notai.

Per agevolare ulteriormente la consultazione, visto il sensibile incremento del numero degli orientamenti raccolti, è stato anche introdotto un indice sommario che riporta all’inizio del volume i titoli per esteso di ogni singolo orientamento.

 


 

PRESENTAZIONE ALL'EDIZIONE SETTEMBRE 2008

 

Anche quest'anno, il quinto consecutivo, la Commissione Società del Comitato Triveneto presenta il suo contributo per la soluzione dei problemi che quotidianamente i Notai devono affrontare, nella loro veste istituzionale di pubblici ufficiali "guardiani del diritto" e di giudici preventivi della legalità degli atti.

Il diritto è regola, un insieme di regole che tra loro debbono essere coordinate dal giurista in armonia con l'ordinamento e a tutela di tutte le parti interessate, soprattutto delle più deboli. Questo volume si sforza di raggiungere tale risultato, offrendosi come ausilio non solo ai Notai ma anche agli altri Professionisti e, inoltre, ai pratici che lavorano nel mondo delle società e che a volte hanno scarsa confidenza con le norme giuridiche.

Nella presentazione della prima edizione, avevo scritto che il nostro non è un lavoro sistematico e non ha la pretesa dell'incontrovertibilià. E' però un lavoro che è stato giudicato utile. Lo ha dimostrato il generoso apprezzamento che ad esso è stato riservato, la grande diffusione tra i Professionisti del settore e il riferimento che ad esso fanno sempre più testi dell'Accademia. Questo ci conforta e ci ripaga della fatica delle numerose riunioni passate a discutere e a confrontaci sui problemi.

L'opera quest'anno perde il prezioso contributo di Cesare Peloso, oramai in pensione per raggiunti limiti d'età, e di Giacomo Gelmi, oggi totalmente assorbito dal suo ruolo di commissario di concorso, ma si giova della collaborazione di tre nuovi valenti colleghi, Luca Barchi, Cristiano Casalini e Marco Dolzani, che hanno portato nuovo entusiasmo e nuove idee.

Un ringraziamento infine a Paolo Talice. Non solo per gli stimolanti e ricchi contributi che sempre ci offre ma anche per l'instancabile e continuo lavoro organizzativo, di raccolta e di riordino degli Orientamenti, senza il quale quest'opera non avrebbe potuto essere così puntuale nella sua pubblicazione periodica.

 

Venezia, settembre 2008

ERNESTO MARCIANO

Presidente del Comitato Interregionale

dei Consigli Notarili delle Tre Venezie

 


 

INDICE SOMMARIO

 

 

A.A.            ASPETTI FORMALI E ELEMENTI GENERALI                                                                            pag.

 

A.A.1          Verbalizzazione in data successiva alla riunione.

A.A.2          Legittimazione a richiedere l’iscrizione di un atto costitutivo di società di capitali.

A.A.3          Partecipazione di stranieri a società italiane.

A.A.4          Rappresentanza di enti stranieri.

A.A.5          Riserva ai notai della ricezione di atti societari.

A.A.6          Stato di costituzione di enti soci di società di capitali.

A.A.7          Durata primo esercizio di una società di capitali.

A.A.8          Atti di una società di capitali compiuti prima dell’iscrizione.

 

 

B.A.            CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ DEL NOTAIO                                                                            pag.

 

B.A.1          Iscrizione parziale di delibere.

B.A.2          Limiti al controllo di legittimità del notaio.

B.A.3          Sindacato di legittimità su clausole non oggetto di modifica.

 

 

C.A.            DENOMINAZIONE                                                                                                                           pag.

C.A.1         Sigle e denominazioni plurime.

C.A.2         Case di cura.

C.A.3         Riserva di denominazione per le banche.

C.A.4         Società unipersonale.

C.A.5         Verifica del diritto di esclusiva.

 

 

D.A.            DOMICILIO DEI SOCI                                                                                                                     pag.

 

D.A.1         Domicili eletti.

 

 

E.A.            SEDE                                                                                                                                                 pag.

 

E.A.1          Determinazione dell’indirizzo della sede nello statuto.

E.A.2          Applicabilità dell’art. 2365, II comma, c.c., alle s.r.l.

E.A.3          Sedi atipiche.

E.A.4          Sede della liquidazione.

 

 

F.A.            DURATA                                                                                                                                            pag.

 

F.A.1          Durata particolarmente lunga.

F.A.2          Modifica della durata da determinata a indeterminata.

F.A.3          Non necessità di indicazione del termine di durata.

 

 

G.A.            OGGETTO                                                                                                                                         pag.

 

G.A.1         Attività di import-export.

G.A.2         Determinatezza dell’oggetto.

G.A.3         Affitto dell’unica azienda.

G.A.4         Società di ingegneria.

G.A.5         Affitto di beni come unico oggetto.

G.A.6         Attività di mediazione.

G.A.7         Attività finanziaria strumentale al perseguimento dell’oggetto.

G.A.8         Congruità del capitale in relazione all’oggetto.

G.A.9         Amministrazione di altre società quale oggetto sociale.

 

 

H.A.            SPA - CONFERIMENTI E ACQUISTI EX ART. 2343BIS C.C.                                                  pag.

 

H.A.1         Attestazione di valore necessaria nella relazione di stima ex art. 2343 c.c.

H.A.2         Validità temporale della relazione di stima di conferimento.

H.A.3         Conferimento di azienda e stima dell’avviamento.

H.A.4         Imputazione a capitale dei finanziamenti soci e stima.

H.A.5         Legittimità delle eventuali limitazioni statutarie ai conferimenti in natura.

H.A.6          Acquisto ex art. 2343bis.

H.A.7          Valori nominali e valori reali nei conferimenti di beni in natura.

H.A.8          Determinazione della competenza alla nomina dell’esperto in base alla natura della società conferitaria.

 

 

H.B            SPA - ASSEMBLEE                                                                                                                         pag.

 

H.B.1          Formulazione delle clausole di intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione

H.B.2          Assemblea totalitaria.

H.B.3          Formulazione delle clausole relative ai maggiori termini per l’approvazione del bilancio.

H.B.4          Designazione del presidente e del segretario dell’assemblea.

H.B.5          Clausole limitative del diritto di voto.

H.B.6          Rappresentanza ex art. 2372, IV comma, c.c..

H.B.7          Voto segreto.

H.B.8          Verbalizzazione delle dichiarazioni dei soci non pertinenti all’ordine del giorno.

H.B.9          Verbalizzazione integrale delle dichiarazioni dei soci.

H.B.10        Valutazione della pertinenza all’ordine del giorno delle dichiarazioni rese dai soci.

H.B.11        Presenza del revisore nell’assemblea totalitaria.

H.B.12        Diritto di intervento in assemblea in caso di usufrutto e pegno su azioni.

H.B.13        Rappresentanza in assemblea di socio che sia anche amministratore.

H.B.14        Rappresentanza dell’intero capitale sociale nell’assemblea totalitaria.

H.B.15        Assemblea totalitaria e previsione statutaria della necessaria presenza del revisore.

H.B.16        Formalità di convocazione di assemblea da tenersi con mezzi di telecomunicazione in luoghi aventi diversi fusi orari.

H.B.17        Ammissibilità di ordini del giorno sintetici nel caso in cui si intenda rivedere l’intero statuto sociale.

H.B.18        Non necessità dell’indicazione nell’ordine del giorno delle delibere inerenti lo svolgimento della riunione.

H.B.19        Legittimazione dell’assemblea ad adottare delibere consequenziali od accessorie a quelle all’ordine del giorno.

H.B.20        Non necessità di preventiva informazione di amministratori e sindaci in caso di assemblea totalitaria.

H.B.21        Maggioranze degli organi societari che devono presenziare nell’assemblea totalitaria.

H.B.22        Modalita’ di opposizione alla discussione nell’assemblea “totalitaria”.

H.B.23        Mancanza del diritto di rinvio ex art. 2374 c.c. in caso di esercizio del voto per corrispondenza.

H.B.24        Limiti temporali all’esercizio del diritto di rinvio ex art. 2374 c.c.

H.B.25        Ammissibilità dell’esercizio del diritto di rinvio ex art. 2374 c.c su singoli argomenti.

H.B.26        Inammissibilità della designazione del presidente dell’assemblea nell’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

H.B.27        Legittimità della costituzione nel verbale notarile del presidente “definitivo” dell’assemblea.

H.B.28        Limiti di validità della clausola statutaria che subordina il diritto di intervento in assemblea all’iscrizione nel libro soci.

H.B.29        Soci di società quotate detentori di partecipazioni azionarie superiori al 2% che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 120 t.u.f. e diritto di voto.

H.B.30        Limitazioni al diritto di voto ex art. 2351, comma 3, c.c.

H.B.31        Nomina dei componenti gli organi sociali a mezzo schede con nominativi prestampati in assenza di espresse previsioni statutarie.

H.B.32        Momento della verifica dei quorum costitutivi e deliberatvi.

 

 

H.C.           SPA - AMMINISTRAZIONE IN GENERALE E SISTEMA TRADIZIONALE                            pag.

 

H.C.1          Scelta del sistema di amministrazione.

H.C.2          Limiti alla nomina di procuratori generali.

H.C.3          Clausole di decadenza dell’organo amministrativo.

H.C.4          Consiglio di amministrazione di due membri.

H.C.5          Clausole di prevalenza del voto del presidente.

H.C.6          Particolari modalità di nomina degli amministratori.

H.C.7          Elezioni per acclamazione.

H.C.8          Consiglio di amministrazione e voto per corrispondenza.

H.C.9          Termini di efficacia della cessazione dei consiglieri di amministrazione in seguito a rinuncia di uno o più di essi in presenza della clausola simul stabunt simul cadent.

H.C.10       Ammissibilità della previsione statutaria che escluda il risarcimento del danno agli amministratori revocati senza giusta causa.

H.C.11       Applicabilita’ dell’art. 2405 c.c. alle decisioni dell’organo amministrativo unipersonale.

H.C.12       Effetti della deliberazione di scelta del sistema di amministrazione e controllo sui componenti degli organi  in carica al momento della sua efficacia – cessazione anticipata – prorogatio.

H.C.13       Modifica del sistema di amministrazione - clausola statutaria indennitaria – ammissibilità.

H.C.14       Cessazione degli amministratori in seguito all’adozione di clausole statutarie incompatibili con la composizione dell’organo amministrativo in carica.

H.C.15       Variazione del sistema di governance - termine di efficacia ex art. 2380, co. 2, c.c.

 

 

H.D.           SPA - AMMINISTRAZIONE - SISTEMA DUALISTICO                                                               pag.

 

H.D.1          Presidente del consiglio di gestione – nomina.

H.D.2          Presidente del consiglio di gestione – poteri.

H.D.3          Consiglio di gestione – nomina dei componenti – imperatività della normativa.

H.D.4          Cause particolare di ineleggibilità e decadenza – passaggio vietato tra consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza nel solo arco temporale del mandato.

H.D.5          Clausola statutaria che preveda un periodo di transizione per il passaggio dall'ufficio di consigliere di gestione a quello di consigliere di sorveglianza e viceversa – ammissibilità.

H.D.6          Consiglio di gestione – divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c. – applicabilità – autorizzazione in deroga – competenza.

H.D.7          Consiglio di gestione – divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c. – applicabilità – autorizzazione in deroga – competenza attribuita statutariamente all'assemblea.

H.D.8          Consiglio di gestione – compenso – forme della remunerazione.

H.D.9          Consiglio di gestione - durata della carica – limite legale massimo – ammissibilità di mandati con termine più breve.

H.D.10       Consiglio di gestione - sostituzione – inammissibilità della cooptazione.

H.D.11       Consiglio di gestione - sostituzione – ammissibilità della clausola statutaria "simul stabunt simul cadent".

H.D.12       Consiglio di gestione - sostituzione – termine di scadenza dei sostituti – autonomia statutaria.

H.D.13       Consiglio di sorveglianza - composizione – numero minimo legale – autonomia statutaria.

H.D.14       Consiglio di sorveglianza - durata dell’incarico – derogabilità – esclusione.

H.D.15       Consiglio di sorveglianza - sostituzione – cooptazione – esclusione.

H.D.16       Consiglio di sorveglianza - sostituzione – prorogatio.

H.D.17       Consiglio di sorveglianza - presidente – nomina – competenza esclusiva dell’assemblea.

H.D.18       Consiglio di sorveglianza – clausola di prevalenza del voto del presidente – ammissibilità.

H.D.19       Consiglio di sorveglianza - funzionamento del consiglio – comitati specializzati per materia.

 

 

H.E.            SPA - COLLEGIO SINDACALE                                                                                                     pag.

 

H.E.1          Data di efficacia della cessazione dei sindaci.

H.E.2          Cessazione del collegio sindacale - non applicazione del disposto dell'art. 2400 secondo comma c.c.

H.E.3          Verbalizzazione della comunicazione all’assemblea, al momento della nomina dei sindaci, degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societa’.

H.E.4          Variazione del sistema di governance – passaggio dal sistema tradizionale a quello monistico - clausola statutaria sul controllo contabile ex art. 2409bis, co. 3, c.c. – incompatibilita' automatica.

H.E.5          Variazione del sistema di governance – passaggio dal sistema monistico a quello tradizionale – controllo contabile – incompatibilita' automatica – esclusione .

 

 

H.F.            SPA - MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO IN GENERALE                                             pag.

 

H.F.1          Allegazione dello statuto aggiornato al verbale di modifica.

H.F.2          Eseguibilità delle delibere non iscritte.

H.F.3          Modifica della durata dell’esercizio sociale.

 

 

H.G.            SPA - MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO - OPERAZIONI SUL CAPITALE E OPERAZIONI DI RIPIANAMENTO PERDITE                                                                                                            pag.

 

H.G.1          Termine per l’esercizio dell’opzione sugli aumenti di capitale.

H.G.2          Aumento di capitale in presenza di azioni non interamente liberate.

H.G.3          Fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446, I comma, c.c.

H.G.4          Aumento di capitale con versamenti soci in conto capitale.

H.G.5          Divieto di aumento di capitale mediante utilizzo della riserva legale.

H.G.6          Riduzione del capitale per perdite.

H.G.7          Riduzione parziale delle perdite.

H.G.8          Sottoscrizione della ricostituzione del capitale sociale ridotto per perdite.

H.G.9          Copertura perdite e utile di periodo.

H.G.10       Riduzione volontaria del capitale – efficacia ed eseguibilità.

H.G.11       Riduzione volontaria del capitale - modalità di attuazione.

H.G.12       Apposizione di un termine o di una condizione all’atto di sottoscrizione di un aumento di capitale.

H.G.13       Riduzione del capitale in misura non proporzionale.

H.G.14       Delibera di riduzione per perdite di capitale non interamente liberato.

H.G.15       Contenuto del parere del collegio sindacale nell’ipotesi di delega al consiglio di amministrazione dell’aumento di capitale con esclusione dell’opzione.

H.G.16       Legittimita’ della delibera di aumento di capitale adottata a maggioranza senza sovrapprezzo.

H.G.17       Legittimita’ della delibera di aumento di capitale adottata all’unanimita’ senza sovrapprezzo.

H.G.18       Imposizione ai soci e agli eventuali obbligazionisti convertibili dell’obbligo di esercitare per intero il diritto di opzione sugli aumenti di capitale.

H.G.19       Aumento di capitale in presenza di perdite rilevanti ai sensi di legge.

H.G.20       Aumento gratuito del capitale in misura non proporzionale.

H.G.21       Indicazione statutaria del capitale sociale nel caso di delibera di riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale e non contestuale sottoscrizione della sua ricostituzione.

H.G.22       Legittimità della sottoscrizione anticipata degli aumenti di capitale.

H.G.23       Ricapitalizzazione della società da parte dei soli soci presenti in assemblea.

H.G.24       Efficacia immediata delle sottoscrizioni nel caso di aumento di capitale scindibile in ricostituzione di quello perso.

H.G.25       Presupposti formali della delibera di riduzione del capitale per perdite inferiori al terzo.

H.G.26       Aspetti formali della relazione sulle perdite ex art. 2446 c.c.

H.G.27       Utilizzo del bilancio in sostituzione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c.

 

 

H.H.            SPA - RECESSO                                                                                                                             pag.

 

H.H.1          Determinazione dei limiti temporali di esercitabilità del recesso per le società a tempo indeterminato.

H.H.2          Obbligatorietà della determinazione del valore delle azioni ex art. 2437ter c.c.

H.H.3          Recesso e modifica della durata da determinata a indeterminata.

H.H.4          Recesso e modifica della durata da indeterminata a determinata.

H.H.5          Adeguamento della clausola compromissoria: quorum e recesso.

H.H.6          Esclusione dell’applicabilità dell’art. 2437ter, quinto comma, c.c. alle società con unico socio.

H.H.7          Completamento del procedimento di liquidazione del socio recedente nell’ambito della medesima assemblea che ha legittimato il recesso

 

 

H.I               SPA - AZIONI E LIMITI ALLA LORO CIRCOLAZIONE                                                              pag.

 

H.I.1            Definizione di mero gradimento.

H.I.2            Definizione di gradimento non mero.

H.I.3            Opponibilità dei limiti alla circolazione delle azioni.

H.I.4            Delegabilità dell’espressione del gradimento.

H.I.5            Legittimità delle clausole di gradimento o di intrasferibilità.

H.I.6            Legittimità delle clausole di mero gradimento.

H.I.7            Esempi di gradimento non mero.

H.I.8            Introduzione di clausole di gradimento.

H.I.9            Patti successori e limiti al trasferimento mortis causa.

H.I.10         Art. 2344, I comma, c.c. e conflitto di interessi.

H.I.11         Limiti alla costituzione di pegno.

H.I.12         Azioni al portatore.

H.I.13         Limiti al trasferimento e previsione di emettibilità di azioni al portatore.

H.I.14         Requisiti formali dell’offerta di prelazione.

H.I.15         Clausola di prelazione cumulativa.

H.I.16         Prelazione e trasferimenti a titolo gratuito o con corrispettivo infungibile.

H.I.17         Arbitraggio e revoca dell’offerta di prelazione.

H.I.18         Prelazione e usufrutto.

H.I.19         Limiti di validità delle clausole statutarie che obbligano determinati soci a cedere le proprie azioni nel caso in cui altri soci decidano di alienare le loro.

H.I.20         Emissioni di certificati azionari o di azioni distinte per l’usufruttuario e per il nudo proprietario.

H.I.21         Limiti di validità della clausola statutaria che esclude l’emissione delle azioni o prevede l’utilizzazione di diverse tecniche di circolazione e di legittimazione.

H.I.22         Rinnovo del divieto statutario di trasferimento delle azioni.

H.I.23         Clausola statutaria di esclusione dell’estensione del pegno, usufrutto o sequestro alle azioni emesse in seguito ad aumenti di capitale a titolo gratuito – illegittimità.

 

 

H.J.             SPA - STRUMENTI FINANZIARI                                                                                                  pag.

 

H.J.1           Esercizio di voto degli strumenti finanziari.

H.J.2           Quorum assembleari e strumenti finanziari.

H.J.3           Strumenti finanziari e assemblee speciali.

 

 

H.K.            SPA - OBBLIGAZIONI                                                                                                                    pag.

 

H.K.1          Emissione di obbligazioni nel primo esercizio.

H.K.2          Controllo di legittimità delle delibere degli obbligazionisti.

H.K.3          Diritti degli obbligazionisti convertibili in caso di azzeramento del capitale sociale.

H.K.4          Determinazione di emissione di obbligazioni da parte dell’amministratore unico e assistenza dei sindaci.

H.K.5          Modifica del rapporto di cambio delle obbligazioni convertibili in seguito ad aumenti gratuiti o a riduzioni per perdite del capitale sociale.

H.K.6          Competenza a deliberare la modifica delle condizioni dei prestiti obbligazionari ordinari emessi anteriormente alla riforma.

 

 

H.L.             SPA - VERSAMENTI SOCI E CONFERIMENTI A PATRIMONIO                                           pag.

 

H.L.1          Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale.

H.L.2          Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale.

H.L.3          Diritti del socio cedente le azioni in relazione agli eventuali versamenti in conto capitale o in conto futuri aumenti di capitale da lui effettuati.

 

 

I.A.              SRL - CONFERIMENTI E ACQUISTI EX ART. 2465, II COMMA, C.C.                                  pag.

 

I.A.1            Attestazione di valore necessaria nella relazione di stima ex art. 2465 c.c.

I.A.2            Validità temporale della relazione di stima di conferimento.

I.A.3            Conferimento di azienda e stima dell’avviamento.

I.A.4            Imputazione a capitale dei finanziamenti soci e stima.

I.A.5            Conferimenti di opera o servizi.

I.A.6            Conferimenti di opera e servizi e polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

I.A.7            Legittimità delle eventuali limitazioni statutarie ai conferimenti in natura.

I.A.8            Valori nominali e valori reali nei conferimenti di beni in natura.

I.A.9            Determinazione della competenza alla nomina dell’esperto in base alla natura della società conferitaria.

 

 

I.B.              SRL - DECISIONI DEI SOCI                                                                                                          pag.

 

I.B.1            Convocazioni ulteriori dell’assemblea.

I.B.2            Intervento in assemblea del socio da escludere.

I.B.3            Elementi dell’avviso di convocazione.

I.B.4            Assemblea totalitaria.

I.B.5            Termini per la presentazione del bilancio.

I.B.6            Maggioranza pari alla metà del capitale sociale.

I.B.7            Limiti al diritto di voto.

I.B.8            Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

I.B.9            Nomina delle cariche sociali e voto segreto.

I.B.10          Voto per corrispondenza e metodo assembleare.

I.B.11          Diritto di intervento in assemblea in caso di usufrutto e pegno su partecipazioni.

I.B.12          Rappresentanza in assemblea del socio che sia anche amministratore.

I.B.13          Rappresentanza in assemblea conferita limitatamente ad una determinata percentuale della partecipazione del delegante.

I.B.14          Rappresentanza dell’intero capitale sociale nell’assemblea totalitaria.

I.B.15          Formalità di convocazione di assemblea da tenersi con mezzi di telecomunicazione in luoghi  aventi diversi fusi orari.

I.B.16          Ammissibilità di ordini del giorno sintetici nel caso in cui si intenda rivedere l’intero statuto sociale.

I.B.17          Non necessità dell’indicazione nell’ordine del giorno delle delibere inerenti lo svolgimento della riunione.

I.B.18          Legittimazione dell’assemblea ad adottare delibere consequenziali od accessorie a quelle all’ordine del giorno.

I.B.19          Modalità di opposizione alla discussione nell’assemblea “totalitaria”.

I.B.20          Limiti temporali dell’informazione agli organi sociali delle assemblee “totalitarie”.

I.B.21          Non necessità della presenza degli organi sociali nelle assemblee “totalitarie”.

I.B.22          Nomina dei componenti gli organi sociali a mezzo schede con nominativi prestampati in assenza di espresse previsioni statutarie.

I.B.23          Momento della verifica dei quorum costitutivi e deliberatvi.

 

 

I.C.              SRL - AMMINISTRAZIONE                                                                                                            pag.

 

I.C.1            Determinazione delle forme di amministrazione non collegiale.

I.C.2            Ammissibilità dei sistemi monistico e dualistico.

I.C.3            Configurabilità necessaria di un organo amministrativo.

I.C.4            Qualifica dei soci che compiono direttamente atti gestori ex art. 2479 c.c.

I.C.5            Responsabilità degli amministratori nell’esecuzione di atti gestori decisi dai soci ex art. 2479 c.c.

I.C.6            Decisioni dell’organo amministrativo adottabili all’unanimità.

I.C.7            Amministrazione disgiunta e opposizione ex art. 2257 c.c.

I.C.8            Coamministrazione e decisioni da adottare in forma collegiale.

I.C.9            Amministrazione disgiuntiva e clausole disciplinanti l’opposizione.

I.C.10         Responsabilità dei soci che decidono sull’opposizione nell’amministrazione disgiuntiva.

I.C.11         Amministrazione congiuntiva a non soci.

I.C.12         Coamministrazione a maggioranza.

I.C.13         Coamministrazione a maggioranza affidata esclusivamente a soci.

I.C.14         Coamministrazione a maggioranza affidata anche a non soci.

I.C.15         Amministratori delegati e comitato esecutivo.

I.C.16         Divieto di concorrenza per gli amministratori.

I.C.17         Rappresentanza nelle riunioni degli amministratori.

I.C.18         Telecomunicazione nelle riunioni degli amministratori.

I.C.19         Attribuzioni di competenze esclusive all’organo amministrativo.

I.C.20         Applicabilità alla s.r.l. dell’art. 2361, II comma, c.c.

I.C.21         Conflitto di interessi degli amministratori.

I.C.22         Procuratori generali.

I.C.23         Clausola di decadenza degli amministratori.

I.C.24         Consiglio di due membri.

I.C.25         Clausola di prevalenza del voto del presidente.

I.C.26         Nomina per acclamazione.

I.C.27         Ammissibilità della clausola simul stabunt simul cadent in caso di coamministrazione.

I.C.28         Termini di efficacia della cessazione degli amministratori in seguito a rinuncia di uno o di taluni di essi in presenza della clausola simul stabunt simul cadent.

I.C.29         Revoca degli amministratori e risarcimento del danno in assenza di giusta causa.

I.C.30         Cessazione degli amministratori in seguito all’adozione di clausole statutarie incompatibili con la composizione dell’organo amministrativo in carica.

 

 

I.D.              SRL - CONTROLLI - COLLEGIO SINDACALE - REVISORE                                  pag.

 

I.D.1            Introduzione del collegio sindacale facoltativo.

I.D.2            Clausole di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore.

I.D.3            Data di efficacia della cessazione dei sindaci.

I.D.4            Verbalizzazione della comunicazione all’assemblea, al momento della nomina dei sindaci, degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societa’.

 

 

I.F.               SRL - MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO IN GENERALE                                            pag.

 

I.F.1            Eseguibilità delle decisioni dei soci non iscritte.

I.F.2            Modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale.

 

 

I.G.              SRL - MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO - OPERAZIONI SUL CAPITALE E OPERAZIONI DI RIPIANAMENTO PERDITE                                                                                                           pag.

 

I.G.1            Termine legale di sottoscrizione degli aumenti di capitale.

I.G.2            Comunicazione del termine di sottoscrivibilità degli aumenti di capitale.

I.G.3            Delibera di aumento di capitale in presenza di un precedente aumento non integralmente liberato.

I.G.4            Offerta di sottoscrizione ad altri soci o a terzi della parte di aumento di capitale inoptato.

I.G.5            Offerta di sottoscrizione di aumenti di capitale a terzi in assenza di espressa previsione statutaria.

I.G.6            Riduzione reale del capitale sociale.

I.G.7            Deposito della relazione ex art. 2482bis, II comma, c.c.

I.G.8            Fatti di rilievo ex art. 2482bis, III comma, c.c.

I.G.9            Devoluzione all’organo amministrativo della riduzione del capitale per perdite.

I.G.10         Trasformazione di società in perdita senza riduzione del capitale.

I.G.11         Aumenti di capitale con versamenti soci in conto capitale.

I.G.12         Divieto di aumento di capitale mediante utilizzo della riserva legale.

I.G.13         Situazione patrimoniale in presenza di perdite ex art. 2482bis, II comma, c.c.

I.G.14         Riduzione parziale delle perdite.

I.G.15         Ricostituzione del capitale in seguito a riduzione per perdite e non contestuale sottoscrizione.

I.G.16         Aumento di capitale in natura in mancanza di apposita previsione statutaria.

I.G.17         Copertura perdite e utile di periodo.

I.G.18         Aumento di capitale delegato all’organo amministrativo.

I.G.19         Limiti temporali dell’attribuzione all’organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale.

I.G.20         Aumento di capitale delegato mediante modifica dell’atto costitutivo.

I.G.21         Riduzione volontaria del capitale – efficacia ed eseguibilità.

I.G.22         Riduzione volontaria del capitale – modalità di attuazione.

I.G.23         Apposizione di un termine o di una condizione all’atto di sottoscrizione di un aumento di capitale.

I.G.24         Riduzione del capitale in misura non proporzionale.

I.G.25         Delibera di riduzione per perdite di capitale non interamente liberato.

I.G.26         Riduzione o aumento di capitale di srl con partecipazioni prive di valore nominale ad un importo non esattamente divisibile tra le quote di partecipazione preesistenti.

I.G.27         Legittimità della delibera di aumento di capitale adottata a maggioranza senza sovrapprezzo

I.G.28         Legittimità della delibera di aumento di capitale adottata all’unanimita’ senza sovrapprezzo.

I.G.29         Limitazione al diritto di sottoscrivere parzialmente gli aumenti di capitale.

I.G.30         Aumento di capitale in presenza di perdite rilevanti ai sensi di legge.

I.G.31         Aumento gratuito del capitale in misura non proporzionale.

I.G.32         Indicazione statutaria del capitale sociale nel caso di delibera di riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale e non contestuale sottoscrizione della sua ricostituzione.

I.G.33         Aumento di capitale con prezzo di emissione inferiore al valore nominale implicito.

I.G.34         Legittimità della sottoscrizione anticipata degli aumenti di capitale.

I.G.35         Ricapitalizzazione della società da parte dei soli soci presenti in assemblea.

I.G.36         Efficacia immediata delle sottoscrizioni nel caso di aumento di capitale scindibile in ricostituzione di quello perso.

I.G.37         Legittimità della ricapitalizzazione della società deliberata a maggioranza e integralmente sottoscritta solo da alcuni soci.

I.G.38         Mancanza di un obbligo legale di allegazione al verbale della relazione dell’organo amministrativo sulla perdita.

I.G.39         Presupposti formali della delibera di riduzione del capitale per perdite inferiori al terzo.

I.G.40         Aspetti formali della relazione sulle perdite ex art. 2482bis c.c.

I.G.41         Utilizzo del bilancio in sostituzione della situazione patrimoniale ex art. 2482bis c.c.

 

 

I.H.              SRL - RECESSO                                                                                                                             pag.

 

I.H.1            Modifica dell’oggetto e recesso.

I.H.2            Applicazione analogica dei termini per l’esercizio del recesso prevista dall’art. 2437bis, c.c.

I.H.3            Modifica del termine di durata da indeterminato a determinato e recesso.

I.H.4            Adeguamento della clausola compromissoria: quorum e recesso.

I.H.5            Termini di efficacia del recesso.

I.H.6            Quorum costitutivi e deliberativi in presenza di partecipazioni per le quali è stato esercitato il recesso.

I.H.7            Termine per la revoca della delibera legittimante il recesso o per la messa in liquidazione della società.

I.H.8            Limiti alla revocabilità della delibera legittimante il recesso.

I.H.9            Revoca della delibera di scioglimento che aveva reso inefficace un recesso.

I.H.10         Revocabilità della dichiarazione di recesso.

I.H.11         Recesso parziale.

I.H.12         Clausola statutaria limitativa della facoltà di revoca della delibera legittimante il recesso.

I.H.13         Limiti alle clausole statutarie volte a determinare il valore della partecipazione in caso di recesso.

I.H.14         Deroga statutaria al termine di liquidazione della partecipazione del recedente.

I.H.15         Forma dell’acquisto delle partecipazioni al fine di liquidare il socio recedente o gli eredi del socio defunto.

I.H.16         Esercizio del recesso subordinato ad una liquidazione minima.

 

 

I.I.                SRL - PARTECIPAZIONI E LIMITI AL LORO TRASFERIMENTO - DIRITTI PARTICOLARI EX ART. 2468, III COMMA, C.C.                                                                                                                   pag.

 

I.I.1              Inderogabilità dell’art. 2470 c.c.

I.I.2              Definizione di mero gradimento.

I.I.3              Definizione di gradimento non mero.

I.I.4              Delegabilità dell’espressione del gradimento.

I.I.5              Clausola di mero gradimento e obbligo di acquisto da parte degli altri soci o di un terzo.

I.I.6              Esempi di gradimento non mero.

I.I.7              Patti successori e limiti al trasferimento delle partecipazioni.

I.I.8              Art. 2466, II comma, c.c. e conflitto di interessi.

I.I.9              Individuazione dei soggetti a cui sono attribuibili diritti particolari.

I.I.10           Diritti particolari e alienazione della partecipazione.

I.I.11           Diritti particolari e qualifica di socio.

I.I.12           Esempi di diritti particolari attribuibili ai soci.

I.I.13           Recesso in conseguenza di previsione statutaria di intrasferibilità delle partecipazioni.

I.I.14           Diritti degli eredi in caso di intrasferibilità delle partecipazioni a causa di morte.

I.I.15           Modifica dei soci a cui sono attribuiti diritti particolari e aggiornamento dello statuto.

I.I.16           Limiti statutari alla costituzione in pegno delle partecipazioni.

I.I.17           Limiti extrastatutari alla circolazione delle partecipazioni.

I.I.18           Efficacia convenzionale delle clausole  limitative della circolazione delle partecipazioni.

I.I.19           Requisiti formali dell’offerta di prelazione.

I.I.20           Clausola di prelazione cumulativa.

I.I.21           Prelazione e trasferimenti a titolo gratuito o con corrispettivo infungibile.

I.I.22           Arbitraggio e revoca dell’offerta di prelazione.

I.I.23           Prelazione e usufrutto.

I.I.24           Diritti degli eredi in pendenza della liquidazione della partecipazione da loro ereditata.

I.I.25           Limiti di validità delle clausole statutarie che obbligano determinati soci a cedere le proprie partecipazioni nel caso in cui altri soci decidano di alienare le loro.

I.I.26           Diritti particolari ex art. 2468, III comma, c.c. nel caso di usufrutto o pegno delle partecipazioni.

I.I.27           Clausola statutaria di esclusione dell’estensione del pegno, usufrutto o sequestro agli aumenti di capitale a titolo gratuito – illegittimità.

I.I.28           Partecipazioni e valore nominale.

 

 

I.J.               SRL - TITOLI DI DEBITO                                                                                                                pag.

 

I.J.1             Contenuto minimo della clausola che ammette l’emissione di titoli di debito.

I.J.2             Titoli di debito al portatore.

 

 

I.K.              SRL - VERSAMENTI SOCI E CONFERIMENTI A PATRIMONIO                                           pag.

 

I.K.1            Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale.

I.K.2            Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale.

I.K.3            Diritti del socio cedente la partecipazione in relazione agli eventuali versamenti in conto capitale o in conto futuri aumenti di capitale da lui effettuati.

 

 

J.A.             SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI                                             pag.

 

J.A.1           Art. 2487bis, II comma, c.c.

J.A.2           Nomina dei liquidatori nelle more della pubblicità della causa di scioglimento.

J.A.3           Cause di scioglimento statutarie.

J.A.4           Forme della nomina dei liquidatori.

J.A.5           Modifica dell’oggetto conseguito o divenuto impossibile.

J.A.6           Requisiti delle clausole convenzionali di scioglimento.

J.A.7           Determinazione dei poteri dei liquidatori.

J.A.8           Competenza a deliberare lo scioglimento di spa e sapa ex art. 2484 n.6 c.c.

J.A.9           Formalità inerenti la delibera di scioglimento di srl ex art. 2484 n.6 c.c.

J.A.10         Data di efficacia della nomina e della sostituzione dei liquidatori.

J.A.11         Procedimento per la rimozione di una causa di scioglimento prima della iscrizione della dichiarazione di accertamento della medesima nel registro imprese.

 

 

K.A.            TRASFORMAZIONE                                                                                                                       pag.

 

K.A.1          Trasformazione di srl che ha ricevuto conferimenti in natura in spa.

K.A.2          Trasformazione di società di persone in società di capitali con riduzione del capitale.

K.A.3          Spese di costituzione nelle trasformazioni.

K.A.4          Ambito di applicazione dell’art. 2500sexies c.c.

K.A.5          Trasformazione in consorzio o società consortile.

K.A.6          Trasformazione eterogenea.

K.A.7          Obbligo di imputabilità a capitale del patrimonio netto di una società di persone trasformata in società di capitali.

K.A.8          Trasformazione di ente diverso da società di capitali in cooperativa e perizia di stima.

K.A.9          Decadenza del collegio sindacale e del revisore contabile in seguito a trasformazione societaria.

K.A.10        Apponibilità di un termine iniziale di efficacia iniziale alle delibere di trasformazione.

K.A.11        Relazione di stima in caso di conferimento di beni in natura e contestuale trasformazione di spa in srl.

K.A.12        Trasformazione di società consortile a responsabilità limitata in consorzio e consenso dei soci ex art. 2500 sexies, I comma, c.c.

K.A.13        Rinunciabilità alla relazione sulla trasformazione ex art. 2500 sexies, II comma, c.c.

K.A.14        Forma dell'atto di trasformazione di società di persone o di fatto in societa' di capitali.

K.A.15        Forma dell'atto di trasformazione di società di persone o di fatto in altra società di persone.

K.A.16        Impossibilità di trasformazione in società di persone irregolare.

K.A.17        Trasformazione di società di persone irregolare o di fatto in altro tipo di società regolare.

K.A.18        Decisione di trasformazione di società di persone in altra società di persone – maggioranze.

K.A.19        Non applicabilità dell’art. 2500ter, primo comma, c.c. alle società costituite prima della sua entrata in vigore.

K.A.20        Contenuto minimo delle clausole che rendono inapplicabile la trasformazione a maggioranza di cui all'art. 2500 ter c.c.

K.A.21        Decisione di trasformazione di società di persone in società di capitali a maggioranza e adozione del nuovo statuto.

K.A.22        Legittimità della pattuizione che consente la trasformazione a maggioranza di società di persone in altra società di persone – limitazioni.

K.A.23        Ammissibilità della trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unico socio.

K.A.24        Trasformazione di società consortile avente forma di società di persone in società di capitali – relazione di stima ex art. 2500-ter c.c

K.A.25        Trasformazione eterogenea di società consortile a responsabilità limitata in società di capitali avente scopo lucrativo – relazione di stima – esclusione

K.A.26        Consenso dei soci titolari di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c. nel caso di trasformazione.

K.A.27        Trasformazione  di enti o società diversi dalle società di capitali in associazioni.

K.A.28        Trasformazione di associazioni.

K.A.29        Trasformazione di associazione costituita prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario e quorum deliberativi.

 

 

L.A.             FUSIONE E SCISSIONE IN GENERALE                                                                                    pag.

 

L.A.1           Delibera di fusione o scissione prima dell’iscrizione del progetto.

L.A.2           Limite temporale di adottabilità della delibera rispetto al deposito del progetto.

L.A.3           Deposito di documenti ex art. 2502bis c.c.

L.A.4           Sussistenza dei requisiti per le fusioni semplificate.

L.A.5           Fusione inversa semplificata.

L.A.6           Esonero dalla relazione dell’esperto nella scissione.

L.A.7           Fusione di società di persone in società di capitali e relazione di stima ex art. 2343 c.c.

L.A.8           Riduzione dei termini nelle scissioni in cui non partecipano spa, sapa o coop. per azioni.

L.A.9           Recesso in caso di fusione o scissione di s.p.a.

L.A.10        Avviso agli obligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a.

L.A.11        Sorte delle obbligazioni convertibili in caso di fusione o scissione tra s.p.a.

L.A.12        Equivalenza dei diritti degli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a.

L.A.13        Interpretazione dell’art. 2501sexies, settimo comma, c.c.

L.A.14        Riunione in un unico progetto di più operazioni di fusione e scissione tra loro collegate.

L.A.15        Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società.

L.A.16        Forma della decisione di fusione o scissione in società di persone.

L.A.17        Forma della decisione di fusione o scissione di società di persone in società di capitali.

L.A.18        Competenza alla redazione e deposito del progetto di fusione/scissione e dei documenti inerenti nelle società di persone.

L.A.19        Non applicabilità dell’art. 2502, secondo periodo, c.c. alle società costituite prima della sua entrata in vigore.

L.A.20        Contenuto minimo delle clausole che rendono inapplicabile la fusione a maggioranza di cui al secondo periodo dell'art. 2502 c.c.

L.A.21        Ammissibilità della fusione "propria" a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico socio.

L.A.22        Ammissibilità della scissione a favore di società di persone di nuova costituzione con unico socio.

L.A.23        Decisione di fusione o scissione di società di persone a maggioranza e adozione di un nuovo statuto.

L.A.24        Applicabilità dell'art. 2500 sexies c.c. alle fusioni e scissioni a favore di società di persone.

L.A.25        Fusione per incorporazione in s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale e obbligo di aumento di capitale al servizio del concambio.

L.A.26        Scissione con beneficiaria s.r.l. preesistente avente partecipazioni prive di valore nominale e obbligo di aumento di capitale al servizio del concambio.

L.A.27        Momento della nomina dei componenti gli organi sociali delle società di nuova costituzione nelle fusioni o scissioni.

L.A.28        Diritti dei portatori di strumenti finanziari nei casi di fusione o scissione.

L.A.29        Consenso dei soci titolari di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c. nei casi di fusione o scissione.

L.A.30        Impossibilità di attuare una fusione propria, o una scissione con beneficiaria di nuova costituzione, prevedendo l’ingresso di nuovi soci in sede di costituzione della nuova società.

L.A.31        Entità minima del capitale sociale della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione.

L.A.32        Conguagli in denaro.

 

 

L.B.             FUSIONE CON INDEBITAMENTO                                                                                                              pag.

 

L.B.1           Ambito applicativo dell’art. 2501bis c.c.

L.B.2           Derogabilità al procedimento di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento ex art. 2501bis c.c.

L.B.3           Art. 2358 c.c. e fusione con indebitamento.

L.B.4           Interpretazione del sesto comma dell’art. 2501bis c.c.

L.B.5           Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento e art. 2505quater c.c.

L.B.6           Controllo notarile nelle fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento.

L.B.7           Relazione ex art. 2501bis, quinto comma, c.c.

 

 

L.C.             FUSIONE ANTICIPATA                                                                                                                  pag.

 

L.C.1          Individuazione dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una fusione o scissione e documentazione dell’eventuale consenso o pagamento dei medesimi in ipotesi di operazione anticipata.

L.C.2          Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria.

L.C.3          Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono necessarie garanzie a tutela dei creditori.

 

 

L.D.             DEROGHE AI PROCEDIMENTI DI FUSIONE E SCISSIONE                                                 pag.

 

L.D.1          Essenzialità della sussistenza formale di un rapporto di cambio congruo e deroghe ai procedimenti di fusione o scissione.

L.D.2          Legittimità dell’adozione di una decisione di fusione o scissione in presenza di un rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti.

L.D.3          Art. 2505quater c.c. e deroghe all’art. 2501sexies c.c. nelle fusioni di società azionarie.

L.D.4          Derogabilità a parte dei procedimenti di fusione o scissione nelle società con capitale non rappresentato da azioni.

L.D.5          Derogabilità a parte dei procedimenti di fusione o scissione nelle società con capitale  rappresentato da azioni.

L.D.6          Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il consenso di cui all’art. 2506ter, comma 4, c.c.

L.D.7          Consenso dei soci privi del diritto di voto per morosità alle deroghe ai procedimenti di fusione o scissione.

L.D.8          Deroga alla pubblicazione di cui all’art. 2503bis, comma 2, c.c., e approvazione a maggioranza della delibera di fusione che comporti modifica dei diritti spettanti agli obbligazionisti convertibili.

L.D.9          Modifiche al progetto di fusione apportabili con decisione unanime dei soci.

 

 

L.E.             PARTICOLARI FATTISPECIE DI FUSIONE O SCISSIONE                                                     pag.

 

L.E.1           Scissione o fusione negativa.

L.E 2           Scissione non proporzionale e scissione asimmetrica.

L.E.3           Legittimità di una fusione inversa in cui si attuino assegnazioni patrimoniali analoghe a quelle di una scissione.

L.E.4           Legittimità di scissione totale o parziale a favore della o delle società partecipanti la scissa.

 

 

M.A.            SOCIETÀ COOPERATIVE                                                                                                             pag.

 

M.A.1          Art. 2522, III comma, c.c.

M.A.2          Casi di non obbligatorietà del collegio sindacale.

M.A.3          Mancata applicabilità dell’art. 2437ter, c.c.

M.A.4          Voto segreto.

M.A.5          Requisiti per l’applicabilità della disciplina della s.r.l.

M.A.6          Cooperative alle quali si applica la disciplina della s.r.l. e particolari tipi di strumenti finanziari.

M.A.7          Nomina obbligatoria del revisore.

M.A.8          Iscrizione all’albo delle cooperative ed obblighi del notaio.

M.A.9          Regole per la composizione della denominazione.

M.A.10       Atto costitutivo e indicazione del luogo di costituzione delle società socie.

M.A.11       Aumenti di capitale.

M.A.12       Porta aperta e clausole di prelazione.

M.A.13       Convocazione dell’assemblea mediante affissione presso la sede sociale.

M.A.14       Deroghe al principio del voto capitarlo.

M.A.15       Rappresentanza in assemblea.

M.A.16       Requisiti soggettivi dei soci nelle cooperative di consumo.

M.A.17       Valore nominale minimo delle partecipazioni in cooperative anteriori alla l. 59/92.

M.A.18       Interesse alla introduzione della categoria dei soci in prova.

M.A.19       Versamento dei decimi in sede di costituzione.

M.A.20       Aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione - maggioranze.

M.A.21       Derogabilità dell’art. 2539, comma 2, c.c.

M.A.22       Ammissibilità della clausola statutaria che fissa un limite al numero dei mandati consecutivi agli amministratori.

 

 

N.A.            SOCIETÀ CONSORTILI                                                                                                  pag.

 

N.A.1          Società consortile avente ad oggetto un unico affare.

N.A.2          Prestazioni accessorie.

 

 

O.A.            SOCIETÀ DI PERSONE                                                                                                 pag.

 

O.A.1          Amministrazione non affidata ad una persona fisica.

O.A.2          Partecipazione di associazioni o fondazioni in società di persone.

O.A.3          Applicabilità dell’art.111ter disp.att.c.c. alle società di persone.

O.A.4          Apposizione di un termine o di una condizione ad un atto di conferimento.

O.A.5          Clausola di recesso parziale – ammissibilità.



 

A.A. - ASPETTI FORMALI E ELEMENTI GENERALI.

 

A.A.1 - (VERBALIZZAZIONE IN DATA SUCCESSIVA ALLA RIUNIONE - 1° pubbl. 9/04) Qualora un verbale assembleare o consigliare sia ricevuto da un notaio per atto pubblico, e sia formato o terminato in giorno diverso e successivo rispetto alla data di svolgimento della riunione, il notaio che l’ha ricevuto dovrà iscriverlo nel proprio repertorio alla data di completamento, in quanto il repertorio è registro di atti e non di fatti.

 

A.A.2 - (LEGITTIMAZIONE A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE DI UN ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ DI CAPITALI - 1° pubbl. 9/04) Unici soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione di un atto costitutivo  sono il notaio che lo ha ricevuto e ciascuno degli amministratori della società, salva l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 2330 c.c.

 

A.A.3 - (PARTECIPAZIONE DI STRANIERI A SOCIETÀ ITALIANE - 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05) Un cittadino straniero non può partecipare a società italiane se, in base al principio di reciprocità, al cittadino italiano non sia consentito partecipare a società nello stato estero di appartenenza dello straniero.

Tale principio non si applica ai cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o per l’esercizio di un’impresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno, i quali tutti sono pertanto sempre legittimati a partecipare a società italiane.

 

A.A.4 - (RAPPRESENTANZA DI ENTI STRANIERI - 1° pubbl. 9/04) I rappresentanti di enti o società straniere che partecipano a società italiane debbono essere legittimati secondo le norme del proprio ordinamento.

 

A.A.5 - (RISERVA AI NOTAI DELLA RICEZIONE DI ATTI SOCIETARI - 1° pubbl. 9/04) I pubblici ufficiali abilitati alla ricezione di atti pubblici, quali i segretari comunali, gli ufficiali roganti o i diplomatici all’estero, non possono ricevere atti costitutivi o modificativi di società di capitali, essendo tale competenza riservata ai notai che svolgono anche la funzione di controllo di legalità ai sensi degli artt. 2330 c.c., primo comma e 2436 c.c., primo comma; richiamati anche in materia di s.r.l. e di cooperative.

 

A.A.6 - (STATO DI COSTITUZIONE DI ENTI SOCI DI SOCIETA’ DI CAPITALI - 1° pubbl. 9/04 – modif. 09/06) Nell’atto costitutivo delle società di capitali e delle cooperative è necessario indicare lo stato di costituzione degli eventuali enti soci diversi dalle persone fisiche e non anche la data in cui detti enti soci sono stati costituiti.

 

A.A.7 - (DURATA PRIMO ESERCIZIO DI UNA SOCIETA’ DI CAPITALI - 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05) Il primo esercizio sociale di una società di capitali può avere eccezionalmente una durata ultrannuale, purchè non scada oltre il quattordicesimo mese successivo alla formazione dell’atto costitutivo.

 

A.A.8 - (ATTI DI UNA SOCIETA’ DI CAPITALI COMPIUTI PRIMA DELL’ISCRIZIONE - 1° pubbl. 9/05) Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese di una società di capitali non esistono soggetti legittimati ad obbligare la società.

 


 

B.A. - CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ DEL NOTAIO.

 

B.A.1 - (ISCRIZIONE PARZIALE DI DELIBERE - 1° pubbl. 9/04) È ammissibile che il notaio verbalizzante più modifiche dello statuto (deliberate in un’unica assemblea) proceda ad una iscrizione parziale avente ad oggetto le sole modifiche per le quali ritenga verificato l’adempimento delle condizioni previste dalla legge.

In questo caso le delibere non iscritte non devono avere alcuna influenza o collegamento con quelle iscritte.

 

B.A.2 - (LIMITI AL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DEL NOTAIO - 1° pubbl. 9/04) Il controllo di legittimità affidato al notaio dall’art. 2436 c.c. è riferito esclusivamente alle modifiche dello statuto, pertanto non sono soggetti a detto controllo, anche se ricevute per atto pubblico:

a) le delibere di nomina o sostituzione dei liquidatori;

b) le delibere con le quali l’assemblea straordinaria approva la proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

c) le delibere delle assemblee degli obbligazionisti di nomina del rappresentante comune, o quelle con le quali l’assemblea degli obbligazionisti si esprime sulle modifiche di alcune condizioni del prestito obbligazionario.

 

B.A.3 - (SINDACATO DI LEGITTIMITÀ SU CLAUSOLE NON OGGETTO DI MODIFICA - 1° pubbl. 9/04) Il notaio non può rifiutare l’iscrizione di una delibera di modifica dello statuto, ai sensi del terzo comma dell’art. 2436 c.c., con riferimento a clausole statutarie non oggetto della delibera e già contenute nel testo dello statuto precedentemente iscritto nel registro delle imprese.

 


 

C.A. - DENOMINAZIONE.

 

C.A.1 - (SIGLE E DENOMINAZIONI PLURIME - 1° pubbl. 9/04) È possibile indicare nello statuto la denominazione per esteso e la relativa sigla. Non è invece possibile indicare più denominazioni o sigle alternative.

 

C.A.2 - (CASE DI CURA - 1° pubbl. 9/04) Nelle società aventi per oggetto la gestione di case di cura, la denominazione sociale deve contenere l’indicazione “Casa di Cura Privata” ex art. 51 legge 12 febbraio 1968 n. 132 ed è fatto divieto di usare l’aggettivo internazionale.

 

C.A.3 - (RISERVA DI DENOMINAZIONE PER LE BANCHE - 1° pubbl. 9/04) I soggetti diversi dalle banche non possono utilizzare nella denominazione sociale le parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” e simili, a meno che la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 133 della legge bancaria, non autorizzi espressamente l’uso di dette parole.

 

C.A.4 - (SOCIETÀ UNIPERSONALE - 1° pubbl. 9/04) In caso di società con unico socio l’indicazione “società unipersonale” ovvero “società con unico socio” prescritta dall’art. 2250 c.c. non deve rientrare nella denominazione ma va semplicemente aggiunta alla denominazione, e pertanto non deve essere modificato lo statuto al riguardo.

 

C.A.5 - (VERIFICA DEL DIRITTO DI ESCLUSIVA - 1° pubbl. 9/04) Fra i poteri di controllo del notaio ai fini dell’iscrizione di un atto nel registro delle imprese non può comprendersi anche quello di valutare la legittimità della denominazione sociale sotto il profilo del rispetto del diritto di esclusiva spettante ad altri titolari di ditte individuali o collettive.


 

D.A. - DOMICILIO DEI SOCI.

 

D.A.1 - (DOMICILI ELETTI - 1° pubbl. 9/04) Si reputa illegittima la clausola dello statuto di una società in cui è prevista l’elezione di domicilio dei soci presso la sede legale della società. È invece legittima l’indicazione del domicilio risultante dal libro soci.

 


 

E.A. - SEDE.

 

E.A.1 - (DETERMINAZIONE DELL’INDIRIZZO DELLA SEDE NELLO STATUTO - 1° pubbl. 9/04) I soci, nonostante il disposto degli artt. 2328 e 2463 c.c. che richiedono soltanto l’indicazione in statuto del comune ove è posta la sede, possono se ne hanno interesse indicare nello statuto oltre al comune anche l’indirizzo completo; in questo caso, per successive modifiche dell’indirizzo nell’ambito dello stesso comune, le società non possono procedere mediante la semplice dichiarazione dell’organo amministrativo ex art. 111ter disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, ma sarà necessaria la delibera assembleare di modifica dello statuto.

 

E.A.2 - (APPLICABILITÀ DELL’ART. 2365, II COMMA, C.C., ALLE S.R.L. - 1° pubbl. 9/04) Non è applicabile alle società a responsabilità limitata la disposizione dell’art. 2365, secondo comma, c.c., e pertanto non è possibile prevedere negli statuti di s.r.l. la competenza dell’organo amministrativo per l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie e per il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale (riservate nella s.r.l. alla competenza esclusiva dell’assemblea  dei soci a sensi dell’art. 2479, secondo e quarto comma, c.c.).

 

E.A.3 - (SEDI ATIPICHE - 1° pubbl. 9/04) Gli artt. 2328 e 2463 c.c., in relazione anche al disposto degli artt. 46 c.c. e 91 legge fallimentare, impongono l’indicazione, nell’atto costitutivo, della sede della società, senza consentire in alcun modo che possa indicarsi anche un diverso tipo di sede principale (“amministrativa”, “operativa” e simili) per cui la previsione di sedi non secondarie diverse da quella c.d. legale, in quanto suscettibile tra l’altro di ingenerare incertezze e confusione per i terzi, non è legittima e quindi non è iscrivibile nel registro imprese.

 

E.A.4 - (SEDE DELLA LIQUIDAZIONE - 1° pubbl. 9/04) Poiché le società possono avere un’unica sede principale la configurazione di una sede della liquidazione diversa da quella legale è illegittima. Nel caso che si voglia porre la sede della società in liquidazione in un luogo diverso da quello in cui era posta prima della liquidazione occorre procedere nelle forme di legge trasferendo la sede legale.


 

F.A. - DURATA.

 

F.A.1 - (DURATA PARTICOLARMENTE LUNGA - 1° pubbl. 9/04) È legittimo prevedere negli atti costitutivi di società di capitali una clausola che determini una durata anche particolarmente lunga, dovendosi ritenere superata la precedente posizione contraria della giurisprudenza, alla luce della nuova disciplina che ammette la durata a tempo indeterminato.

 

F.A.2 - (MODIFICA DELLA DURATA DA DETERMINATA A INDETERMINATA - 1° pubbl. 9/04) In una società di capitali la cui durata sia stata statutariamente prevista è sicuramente legittima la deliberazione dell’assemblea dei soci con la quale, prima della scadenza, ovvero anche dopo, revocando in tal caso lo stato di liquidazione, si proceda alla modifica statutaria prevedendo la durata a tempo indeterminato della società. Il tutto, ovviamente, nei termini e con la garanzia del recesso attualmente concessa dalla legge ai soci.

 

F.A.3 - (NON NECESSITÀ DI INDICAZIONE DEL TERMINE DI DURATA - 1° pubbl. 9/04) Il legislatore ha reputato pleonastico l’inserimento della durata tra gli elementi costitutivi della s.r.l., ben potendo la società essere validamente costituita anche senza alcun riferimento alla durata della stessa. In tal caso la società è a tempo indeterminato.


 

G.A. - OGGETTO.

 

G.A.1 - (ATTIVITÀ DI IMPORT-EXPORT - 1° pubbl. 9/04) Deve ritenersi compatibile con le disposizioni dell’art. 2328 c.c. (per le s.p.a.) e dell’art. 2463 c.c. (per le s.r.l.), che impongono di indicare nello statuto l’attività che costituisce l’oggetto della società, la previsione dello svolgimento di attività di “import-export” senz’altro aggiungere, essendo naturale che tale attività non sia ristretta a particolari settori merceologici.

 

G.A.2 - (DETERMINATEZZA DELL’OGGETTO - 1° pubbl. 9/04) Nella costituzione delle società va indicato l’oggetto in modo che risulti determinato. In particolare è necessario specificare l’attività prescelta (commerciale, industriale, finanziaria, agricola, prestazione di servizi, ecc.) ed eventualmente i settori merceologici interessati. Sono comunque sempre ammissibili oggetti plurimi ed eterogenei, ritenendosi illegittimi solo quegli oggetti sociali di ampiezza tale da risultare in concreto indeterminati. Il commercio di qualunque prodotto o bene deve quindi ritenersi lecito come oggetto sociale.

 

G.A.3 - (AFFITTO DELL’UNICA AZIENDA - 1° pubbl. 9/04) Non è ammissibile la previsione nell’oggetto dell’affitto dell’unica azienda sociale. Tale attività, che non può costituire il fine della società, è comunque ammissibile in concreto purché finalizzata al raggiungimento dell’oggetto sociale.

 

G.A.4 - (SOCIETÀ DI INGEGNERIA - 1° pubbl. 9/04) Sono lecite le società di ingegneria costituite sotto forma di società di capitali che abbiano per oggetto l’attività di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale. Possono essere iscritte nel registro delle imprese società aventi per oggetto esclusivo aspetti organizzativi e materiali delle altre attività professionali.

 

G.A.5 - (AFFITTO DI BENI COME UNICO OGGETTO - 1° pubbl. 9/04) L’affitto a terzi di tutti, di alcuni o dell’unico bene (mobile o immobile) di proprietà della società, non integrando un mero godimento ma costituendo un’attività economica volta alla produzione di un utile, può legittimamente costituire oggetto di una società.

 

G.A.6 - (ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - 1° pubbl. 9/04) Lo svolgimento dell’attività di mediazione è possibile per le sole società che possiedono i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39. In particolare è necessario per l’art. 5 lett. e) di detta legge che l’attività di mediazione sia prevista in forma esclusiva.

 

G.A.7 - (ATTIVITÀ FINANZIARIA STRUMENTALE AL  PERSEGUIMENTO DELL’OGGETTO - 1° pubbl. 9/04) Nelle clausole in cui sono indicate le operazioni e gli atti strumentali per il conseguimento dell’oggetto sociale, occorre che l’attività di natura finanziaria e in particolare quella di assunzione di partecipazioni, di prestazione di fideiussioni e di garanzie reali e di tutte le altre attività previste dal D.M. 6/7/1994, se indicata fra le operazioni che possono essere compiute dagli amministratori, sia, in termini univoci e chiari, distinta dalla determinazione dell’oggetto vero e proprio, e venga espressamente riferita alla sola ipotesi che essa risulti strumentale per il conseguimento dell’oggetto sociale.

In questa ipotesi, allo scopo di chiarire che l’assunzione di partecipazioni non costituisce oggetto dell’attività sociale, in contrasto con le norme della legge bancaria (vedi articolo 106), sarà utile specificare che il potere degli amministratori di assumere partecipazioni sociali, al solo fine del conseguimento dell’oggetto sociale, non sarà comunque esercitato “nei confronti del pubblico”.

 

G.A.8 - (CONGRUITÀ DEL CAPITALE IN RELAZIONE ALL’OGGETTO - 1° pubbl. 9/04) In sede di controllo di legittimità di un atto costitutivo o di uno statuto di società da parte del notaio non è possibile effettuare alcuna valutazione circa la congruità del capitale sociale rispetto all’oggetto poiché tale valutazione sarebbe necessariamente di merito e non di legittimità.

 

G.A.9 – (AMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOCIETA’ QUALE OGGETTO SOCIALE – 1° pubbl. 09/07) E’ legittimo prevedere quale oggetto sociale, anche esclusivo, di una società di capitali l’amministrazione di altre società.

Detto oggetto integra infatti un’attività economica idonea a produrre un utile.


 

H.A. - SPA - CONFERIMENTI E ACQUISTI EX ART. 2343BIS C.C.

 

H.A.1 - (ATTESTAZIONE DI VALORE NECESSARIA NELLA RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2343 C.C. - 1° pubbl. 9/04) La relazione di stima ex art. 2343 c.c. deve necessariamente contenere l’attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito.

 

H.A.2 - (VALIDITÀ TEMPORALE DELLA RELAZIONE DI STIMA DI CONFERIMENTO - 1° pubbl. 9/04) La data della relazione di stima redatta ai fini di un conferimento deve essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di quattro mesi rispetto all’atto.

 

H.A.3 - (CONFERIMENTO DI AZIENDA E STIMA DELL’AVVIAMENTO - 1° pubbl. 9/04) In caso di conferimento di azienda è sempre possibile procedere alla stima dell’avviamento.

 

H.A.4 - (IMPUTAZIONE A CAPITALE DEI FINANZIAMENTI SOCI E STIMA - 1° pubbl. 9/04) Non è necessaria la relazione di stima nel caso di aumento di capitale mediante imputazione allo stesso di somme derivanti da prestiti effettuati dai soci o da terzi alla società, sempre che detti prestiti siano avvenuti in denaro e che risultino da bilancio o da apposita situazione patrimoniale approvata dall’assemblea.

 

H.A.5 - (LEGITTIMITA’ DELLE EVENTUALI LIMITAZIONI STATUTARIE AI CONFERIMENTI IN NATURA – 1° pubbl. 9/06) Poiché la legge consente il divieto assoluto di conferimenti in natura sono ammissibili le clausole statutarie che ammettono tali conferimenti con limitazioni.

Così ad esempio devono ritenersi legittime le clausole statutarie che ammettono i conferimenti in natura:

- a condizione che gli stessi siano sottoscritti esclusivamente da determinati soggetti (soci e/o obbligazionisti convertibili, o altri terzi individuati anche per appartenenza a categorie omogenee), ovvero che siano limitati ad una determinata percentuale del capitale sociale;

- a condizione che gli stessi siano sottoscritti esclusivamente da soci e/o obbligazionisti convertibili e che ai restanti soci e/o obbligazionisti convertibili sia contestualmente offerto un aumento in denaro al fine di mantenere potenzialmente inalterate le loro percentuali di partecipazione attuali o derivanti da futura conversione.

 

H.A.6 - (ACQUISTO EX ART. 2343BIS C.C. - 1° pubbl. 9/04) L’acquisto da parte della società da promotori, fondatori, soci o amministratori in violazione a quanto disposto dall’art. 2343bis c.c. è comunque valido ed efficace, avendo il quinto comma di detto articolo stabilito una conseguenza tipica diversa dalla nullità o dall’annullabilità dell’atto.

 

H.A.7 – (VALORI NOMINALI E VALORI REALI NEI CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA – 1° pubbl. 09/07) I conferimenti in natura possono avvenire anche per un valore nominale delle azioni con essi liberate, comprensivo del sovrapprezzo, inferiore a quello reale dei beni conferiti.

 

H.A.8 – (DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA ALLA NOMINA DELL’ESPERTO IN BASE ALLA NATURA DELLA SOCIETA’ CONFERITARIA – 1° pubbl. 09/07) Per verificare se l’esperto stimatore dei beni da conferire in società debba essere designato dal tribunale o meno (artt. 2343 e 2465 c.c.) si deve aver riguardo alla società conferitaria e non alla società conferente.

Di conseguenza, nel caso in cui i beni in natura siano conferiti da una s.r.l. in una s.p.a., l’esperto deve essere designato dal tribunale.


 

H.B. - SPA - ASSEMBLEE.

 

H.B.1 - (FORMULAZIONE DELLE CLAUSOLE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE - 1° pubbl. 9/04) Ai sensi dell’art. 2370, quarto comma, c.c., lo statuto può legittimamente limitarsi a consentire l’intervento alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione senza altro aggiungere, quindi senza disciplinare compiutamente le modalità di svolgimento di dette assemblee. In tal caso dovranno però essere attuati in concreto tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di effettuare gli accertamenti e di porre in essere quelle attività che devono poi risultare dal verbale ai sensi dell’art. 2375 c.c. (ad esempio: accertamento dell’identità dei partecipanti e capitale rappresentato da ciascuno; modalità e risultati delle votazioni con identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; possibilità per i soci di partecipare alla discussione e di rilasciare dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno).

 

H.B.2 - (ASSEMBLEA TOTALITARIA - 1° pubbl. 9/04) La disciplina della cosiddetta “assemblea totalitaria” contenuta nel quarto comma e seguenti dell’art. 2366 c.c. è inderogabile, pertanto trova applicazione anche in presenza di una diversa previsione statutaria, sia con riferimento agli statuti adeguati alla riforma del diritto societario sia con riferimento a quelli non adeguati.

 

H.B.3 - (FORMULAZIONE DELLE CLAUSOLE RELATIVE AI MAGGIORI TERMINI PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO - 1° pubbl. 9/04) La previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell’assemblea  avente all’ordine  del giorno l’approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma, c.c. può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno però sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori devono infatti dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c.

 

H.B.4 - (DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA - 1° pubbl. 9/04) Il presidente ed il segretario, se non indicati nello statuto, devono essere designati dall’assemblea, ritenendosi inderogabile l’art. 2371 c.c.

Qualora il verbale dell’assemblea venga redatto da un notaio, lo stesso, non essendo un segretario in senso tecnico, può essere designato dal solo presidente, anche se tale clausola non è espressamente prevista nello statuto.

 

H.B.5 - (CLAUSOLE LIMITATIVE DEL DIRITTO DI VOTO - 1° pubbl. 9/04) La clausola statutaria che limita il diritto di voto ad una misura massima o dispone scaglionamenti, ai sensi del terzo comma dell’art. 2351 c.c., può determinare detti misura massima o scaglionamenti sia in senso assoluto (in rapporto al totale delle azioni emesse) sia in senso relativo (in rapporto al totale delle azioni effettivamente presenti in ogni singola assemblea).

 

H.B.6 - (RAPPRESENTANZA EX ART. 2372, IV COMMA, C.C. - 1° pubbl. 9/04) L’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 2372 c.c. disciplina il caso di subdelega, pertanto non intende escludere la legittimità dell’intervento diretto in assemblea dei legali rappresentanti della società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione cui sia stata conferita la rappresentanza da un socio.

 

H.B.7 - (VOTO SEGRETO - 1° pubbl. 9/04) Per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, non concretizzandosi nell’espressione di un consenso o di un dissenso bensì nell’espressione di una o più preferenze, è possibile procedere con votazioni segrete, purchè la clausola statutaria che introduce tale previsione attribuisca ai soci che lo richiedano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l’esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

 

H.B.8 - (VERBALIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI SOCI NON PERTINENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO - 1° pubbl. 9/04) Possono legittimamente non essere riassunte nel verbale dell’assemblea le dichiarazioni dei soci non pertinenti all’ordine del giorno, anche se nel corso dell’assemblea i soci hanno espressamente richiesto che le loro dichiarazioni siano riportate nel verbale.

 

H.B.9 - (VERBALIZZAZIONE INTEGRALE DELLE DICHIARAZIONI DEI SOCI - 1° pubbl. 9/04) I soci non hanno diritto di vedere riportate per intero le loro dichiarazioni nel verbale dell’assemblea, in quanto l’art. 2375, primo comma, c.c., prevede espressamente che dette dichiarazioni devono essere riassunte.

 

H.B.10 - (VALUTAZIONE DELLA PERTINENZA ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI SOCI - 1° pubbl. 9/05) L’inciso dell’art. 2375 c.c. laddove prevede che nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno, demanda al notaio verbalizzante la valutazione circa la pertinenza delle dichiarazioni rese dai soci.

 

H.B.11 - (PRESENZA DEL REVISORE NELL’ASSEMBLEA TOTALITARIA - 1° pubbl. 9/05) Per la assemblea totalitaria nelle società per azioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale e non anche la presenza del revisore, posto che l’art. 2405 c.c. sancisce l’obbligo di intervento all’assemblea solo per i Sindaci mentre una norma analoga non è stata dettata per il Revisore.

 

H.B.12 - (DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN CASO DI USUFRUTTO E PEGNO SU AZIONI - 1° pubbl. 9/05) Tra i “diritti amministrativi” che l’ultimo comma dell’art. 2352 c.c. attribuisce sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario non rientra il diritto di intervento all’assemblea, posto che l’art. 2370 “lega” il diritto di intervento all’assemblea alla titolarità del diritto di voto (“Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto”). Pertanto in caso di pegno o usufrutto su azioni, il diritto di intervento all’assemblea non può essere riconosciuto sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario ai sensi dell’art. 2352 ultimo comma c.c. ma esclusivamente al creditore pignoratizio e all’usufruttuario in quanto investiti del diritto di voto (ovvero al socio nel caso in cui si sia riservato il diritto di voto in forza della convenzione contraria di cui all’art. 2352 primo comma c.c.).

 

H.B.13 - (RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DI SOCIO CHE SIA ANCHE AMMINISTRATORE - 1° pubbl. 9/05) Il socio, che sia anche amministratore della società, può legittimamente conferire delega ad altro soggetto, ex art. 2372 c.c., affinchè abbia a rappresentarlo in assemblea nella sua veste di socio ed intervenire comunque personalmente all’assemblea, ovviamente senza diritto di voto, nella sua veste di amministratore.

 

H.B.14 - (RAPPRESENTANZA DELL’INTERO CAPITALE SOCIALE NELL’ASSEMBLEA TOTALITARIA - 1° pubbl. 9/05) Si deve ritenere “rappresentato l’intero capitale sociale” ai fini della valida costituzione dell’assemblea in forma totalitaria qualora:

- in caso di usufrutto o di pegno su azioni siano presenti i soggetti investiti del diritto di voto (e quindi del diritto di intervento ex art. 2370 primo comma c.c.) e pertanto, di regola, l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, salvo convenzione contraria ex art. 2352 primo comma c.c.;

- in caso di comproprietà di azioni sia presente il rappresentante comune nominato ai sensi dell’art. 2347 c.c, non essendo invece necessaria la presenza di tutti i contitolari delle azioni, posto che è il solo rappresentante comune il soggetto investito del diritto di voto e quindi del diritto di intervento;

- in caso di azioni proprie, siano presenti i titolari del diritto di voto delle azioni in circolazione posto che per le azioni proprie il diritto di voto è sospeso (dette azioni, in quanto debbono essere computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo ai sensi dell’art. 2357 ter c.c., proprio perché di proprietà della stessa società debbono ritenersi sempre comunque “presenti”).

 

H.B.15 - (ASSEMBLEA TOTALITARIA E PREVISIONE STATUTARIA DELLA NECESSARIA PRESENZA DEL REVISORE - 1° pubbl. 9/05) Non è ammissibile una clausola statutaria che preveda la regolare costituzione dell’assemblea in forma totalitaria con la necessaria presenza, oltre che degli aventi diritto all’intervento individuati dall’art. 2366 c.c., anche del revisore, ostandovi l’inderogabilità della disciplina dettata in tema di assemblea totalitaria.

 

H.B.16 - (FORMALITA’ DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DA TENERSI CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE IN LUOGHI AVENTI DIVERSI FUSI ORARI – 1° pubbl. 9/06) – In caso di riunione con mezzi di telecomunicazione per la quale siano stati predisposti dalla società più luoghi collegati nei quali i soci potranno contestualmente intervenire, e detti luoghi appartengano a fusi orari diversi, è necessario che si precisi per ciascun luogo della riunione il giorno e l’ora locale di convocazione.

 

H.B.17 - (AMMISSIBILITA’ DI ORDINI DEL GIORNO SINTETICI NEL CASO IN CUI SI INTENDA RIVEDERE L’INTERO STATUTO SOCIALE – 1° pubbl. 9/06) L’ordine del giorno ha la funzione di evitare che venga sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazioni su materie non incluse nel medesimo.

E’ rispettata tale funzione qualora, intendendo rivedere l’intero statuto, l’ordine del giorno non riporti analiticamente tutte le singole modifiche proposte ma si limiti ad indicare sinteticamente che oggetto dell’assemblea sarà la “approvazione di un nuovo statuto”, ovvero l’ ”adeguamento dello statuto in conseguenza della riforma”, ovvero ancora “rinegoziazione dello statuto”.

 

H.B.18 - (NON NECESSITA’ DELL’INDICAZIONE NELL’ORDINE DEL GIORNO DELLE DELIBERE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE – 1° pubbl. 9/06) Non richiedono, obbligatoriamente, la previa indicazione nell’avviso di convocazione le deliberazioni adottate su argomenti inerenti al mero svolgimento della riunione assembleare, quali - ad esempio - la nomina del presidente, ove necessario, la determinazione della durata degli interventi o il sistema di votazione.

 

H.B.19 - (LEGITTIMAZIONE DELL’ASSEMBLEA AD ADOTTARE DELIBERE CONSEQUENZIALI OD ACCESSORIE A QUELLE ALL’ORDINE DEL GIORNO – 1° pubbl. 9/06) L’indicazione di un dato argomento nell’ordine del giorno consente legittimamente la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea delle deliberazioni ad esso consequenziali od accessorie.

Ad esempio sono da considerarsi consequenziali od accessorie:

- la delibera di distribuzione degli utili e/o di destinazione a riserva dei medesimi, adottata in sede di approvazione del bilancio;

- la delibera di nomina dei liquidatori, adottata in sede di decisione di anticipato scioglimento.

 

H.B.20 - (NON NECESSITA’ DI PREVENTIVA INFORMAZIONE DI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CASO DI ASSEMBLEA TOTALITARIA – 1° pubbl. 9/06) Si considera “totalitaria” l’assemblea qualora si verifichino i presupposti indicati nell’art. 2366 c.c., anche qualora la minoranza degli amministratori o dei sindaci assente non sia stata preventivamente informata della riunione.

 

H.B.21 - (MAGGIORANZE DEGLI ORGANI SOCIETARI CHE DEVONO PRESENZIARE NELL’ASSEMBLEA TOTALITARIA – 1° pubbl. 9/06) La maggioranza degli organi amministrativo e di controllo che devono presenziare all’assemblea “totalitaria” deve essere conteggiata non sul numero complessivo dei componenti degli organi medesimi ma su quello dei membri di ciascuno di essi.

Pertanto in presenza di un organo gestorio che consta di cinque componenti e di un organo di controllo che ne conta tre, ai sensi dell’art. 2366, IV comma, c.c., non sarà sufficiente la presenza di quattro componenti del primo e di uno del secondo, ma di almeno tre del primo e di due del secondo.

 

H.B.22 - (MODALITA’ DI OPPOSIZIONE ALLA DISCUSSIONE NELL’ASSEMBLEA “TOTALITARIA” – 1° pubbl. 9/06) Nel caso di assemblea “totalitaria” è da considerare tardiva la richiesta di opposizione prospettata non sin dall’inizio della discussione di ogni singolo argomento, ma successivamente, quando ormai la discussione è iniziata.

E’ tuttavia ammesso che il socio prima della discussione dichiari di ritenersi non sufficientemente informato e si riservi la facoltà di opposizione qualora dalla discussione non emergano informazioni da lui ritenute sufficienti per esprimere il voto.

 

H.B.23 - (MANCANZA DEL DIRITTO DI RINVIO EX ART. 2374 C.C. IN CASO DI ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA – 1° pubbl. 9/06) L’art. 2374 c.c. attribuisce il diritto di rinvio solo ai soci intervenuti all’assemblea e non anche ai soci rimasti assenti alla riunione.

Nonostante l’equiparazione, operata dall’art. 2370, ultimo comma, c.c., ai soci intervenuti dei soci che esercitano il diritto di voto per corrispondenza, si ritiene che a questi ultimi non spetti il diritto di rinvio ex art. 2374 c.c., in quanto il voto per corrispondenza non può che essere un voto informato.

 

H.B.24 - (LIMITI TEMPORALI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RINVIO EX ART. 2374 C.C. – 1° pubbl. 9/06) – La richiesta di rinvio ex art. 2374 c.c. va formalizzata durante l’assemblea, cioè dopo l’apertura dei lavori e prima della chiusura della discussione sull’argomento per il quale il socio non si ritenga sufficientemente informato.

 

H.B.25 - (AMMISSIBILITA’ DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RINVIO EX ART. 2374 C.C SU SINGOLI ARGOMENTI – 1° pubbl. 9/06) Nonostante l’art. 2374 c.c. faccia riferimento all’adunanza e induca ad una interpretazione letterale, nel senso del rinvio dell’intera assemblea, è preferibile l’interpretazione in forza della quale, a fronte di più argomenti all’ordine del giorno, ben sarà possibile discutere e deliberare su alcuni di essi, mentre per gli altri, ove sia dichiara carenza di informazione, si possa procedere ad un rinvio.

 

H.B.26 - (INAMMISSIBILITA’ DELLA DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA NELL’EVENTUALE REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI – 1° pubbl. 9/06) Stante l’espresso riferimento che l’art. 2371 c.c. fa allo statuto, sembra doversi escludere la legittimità di una designazione del presidente dell’assemblea espressa nell’eventuale regolamento dei lavori assembleari ex art. 2364, I comma n. 6, c.c.

 

H.B.27 - (LEGITTIMITA’ DELLA COSTITUZIONE NEL VERBALE NOTARILE DEL PRESIDENTE “DEFINITIVO” DELL’ASSEMBLEA – 1° pubbl. 9/06) Nel caso di nomina del presidente dell’assemblea con votazione in apertura della riunione è legittima la costituzione nel verbale notarile del solo presidente “definitivo”, esclusa la necessità di costituire l’eventuale presidente della fase prodromica.

 

H.B.28 - (LIMITI DI VALIDITA’ DELLA CLAUSOLA STATUTARIA CHE SUBORDINA IL DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA ALL’ISCRIZIONE NEL LIBRO SOCI – 1° pubbl. 9/06) Salva l’ipotesi di mancata emissione dei titoli azionari di cui all’art. 2355, I comma, c.c., è illegittima la clausola statutaria che subordina il diritto di intervento in assemblea degli azionisti alla loro iscrizione nel libro soci.

 

H.B.29 - (SOCI DI SOCIETA’ QUOTATE DETENTORI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE SUPERIORI AL 2% CHE NON ABBIANO OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL’ART. 120 T.U.F. E DIRITTO DI VOTO – 1° pubbl. 09/07) I soci di società quotate detentori di partecipazioni azionarie superiori al 2% che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 120 T.U.F. conservano comunque il diritto di voto in assemblea limitatamente ad una partecipazioni azionaria pari al 2%.

 

H.B.30 – (LIMITAZIONI AL DIRITTO DI VOTO EX ART. 2351, COMMA 3, C.C. – 1° pubbl. 09/07) Con l’art. 2351, comma 3, c.c., è stato introdotto per le sole società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il voto quantitativamente limitato e il voto c.d. “scalare”, che si caratterizzano per limitare il diritto di voto che può esprimere ciascun socio ad una percentuale massima di azioni, il primo, e per prevedere che il peso percentuale di ciascun azionista cresca in misura meno che proporzionale rispetto al numero di azioni possedute, il secondo.

Ne deriva che è possibile:

- che il diritto di voto sia computato secondo le regole ordinarie (un voto per ogni azione) fino al raggiungimento di una determinata quota di possesso del capitale sociale e sia escluso per la quota eccedente (clausole di voto massimo o c.d. voting cap);

- che il voto sia computato secondo le regole ordinarie fino al raggiungimento di una determinata quota di possesso del capitale sociale, sia attribuito in misura minore rispetto a quella ordinaria per una ulteriore quota di possesso e sia computato in misura ancora minore, o sia addirittura escluso, per ulteriori quote (c.d. voto scalare in senso proprio).

Non si tratta di particolari categorie di azioni ex art. 2348 c.c., ma di limiti posti in relazione alla quantità di azioni possedute dal singolo azionista per circoscrivere il suo peso deliberativo. Anzi, al contrario, si è in presenza di una fattispecie in cui, in deroga al principio della spersonalizzazione della partecipazione sociale, caratteristico delle azioni, rileva la persona del socio più che la singola azione. Pertanto, se il socio che non può esercitare il diritto di voto o lo può esercitare in misura minima, per effetto del superamento della soglia prevista dallo statuto, aliena le azioni eccedenti è ben possibile che queste vengano a riacquistare il diritto di voto, laddove invece le azioni di categoria, istituzionalmente e non occasionalmente prive del diritto di voto, non possono riacquistarlo per effetto dell’alienazione del titolo. Naturalmente si dovrà trattare di limiti connessi al possesso da parte di chiunque di determinate soglie azionarie.

 

H.B.31 – (NOMINA DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI A MEZZO SCHEDE CON NOMINATIVI PRESTAMPATI IN ASSENZA DI ESPRESSE PREVISIONI STATUTARIE – 1° pubbl. 09/07) Si ha il voto a mezzo di schede prestampate quando dato un numero di posti da ricoprire negli organi societari, sulla scheda vengono prestampati altrettanti nomi di candidati, oppure meno, od anche eventualmente più.

In assenza di previsioni statutarie che prevedano voti di lista o disciplinino detta modalità di votazione, se i nomi stampati siano in numero inferiore rispetto ai posti da ricoprire l’elettore potrà, discrezionalmente, limitare il proprio voto od integrare la scheda; se in numero superiore, dovrà viceversa poterne cancellare alcuni, almeno sino alla coincidenza tra preferenze e posti vacanti, pena la perplessità del voto e l’inevitabile annullamento della scheda.

La facoltà di cancellare i candidati prestampati sulla scheda per sostituirli con altri di proprio gradimento dovrà essere esplicitamente richiamata nel testo della scheda, diversamente sarà, comunque, necessario che il socio sia preventivamente informato, mediante qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, anche verbalmente dal presidente dell’assemblea, della facoltà di procedere ad autonoma designazione.

 

H.B.32 – (MOMENTO DELLA VERIFICA DEI QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATVI – 1° pubbl. 09/07) Il quorum costitutivo deve essere verificato una sola volta all’inizio della riunione. Il quorum costitutivo deve ritenersi attestato nel momento in cui il presidente abbia esaurito le operazioni di accertamento della legittimazione degli intervenuti e ne abbia dato formalmente conto in assemblea. Pertanto, il socio presente e inizialmente computato durante le operazioni di verifica che si sia successivamente allontanato prima della dichiarazione degli esiti della stessa, deve ritenersi assente.

L’ufficio di presidenza deve rimanere in funzione durante l’intero svolgimento dell’assemblea, al fine di consentire al socio giunto tardivamente di legittimarsi all’intervento in assemblea, partecipando alle votazioni non ancora avvenute. Ugualmente il socio sarà libero di abbandonare l’aula. In entrambi i casi il quorum costitutivo, accertato all’inizio dell’assemblea, rimarrà indifferente all’andirivieni dei soci.

Infatti, la verifica dei presenti prima di ciascuna votazione non integra una nuova verifica del quorum costitutivo, ma serve per attestare il c.d. “quorum di base deliberativo”, ossia il capitale in quel particolare momento rappresentato in assemblea, sul quale verrà poi conteggiata la maggioranza necessaria per adottare la deliberazione (nel caso ovviamente che lo statuto parametri le  maggioranze deliberative sui presenti e non sul capitale).

Quindi il socio intervenuto tardivamente non inciderà in alcun modo sul quorum costitutivo, visto che lo stesso o era stato già raggiunto all’inizio della riunione, o non può più essere raggiunto dopo che il presidente, verificata la sua mancanza, abbia dichiarata deserta l’assemblea.

Inciderà, viceversa, sul quorum deliberativo, perchè il suo sopraggiungere alzerà il c.d. “quorum di base deliberativo” e quindi il numero di voti favorevoli necessari per adottare la deliberazione. Di conseguenza, una volta raggiunto il quorum costitutivo, sarà sufficiente che rimanga un unico socio per poter adottare la deliberazione, fatte salve le ipotesi in cui il legislatore o lo statuto richiedano dei quorum deliberativi rinforzati.


 

H.C. - SPA - AMMINISTRAZIONE IN GENERALE E SISTEMA TRADIZIONALE.

 

H.C.1- (SCELTA DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/06) Lo statuto di una s.p.a. può legittimamente prevedere una sola forma di amministrazione e controllo scegliendo tra il sistema tradizionale, quello monistico o quello dualistico, non ritenendosi legittima l’attribuzione di tale scelta all’assemblea ordinaria. Tale ultima assemblea potrà comunque determinare al momento della nomina il numero dei componenti gli organi sociali e la loro durata in carica nel rispetto dei limiti statutari e di legge.

La competenza dell'assemblea straordinaria nella scelta del sistema di amministrazione e controllo non è delegabile all'organo amministrativo, non rientrando tra le ipotesi di delegabilità previste dall'art. 2365, secondo comma, c.c.

 

H.C.2 - (LIMITI ALLA NOMINA DI PROCURATORI GENERALI - 1° pubbl. 9/04) È illegittima la previsione della nomina di procuratori generali o direttori generali che assorbano interamente i poteri gestori dell’organo amministrativo, perché non si può ammettere la dissociazione permanente tra titolarità del potere gestorio e suo esercizio; sono ammesse procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

 

H.C.3 - (CLAUSOLE DI DECADENZA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO - 1° pubbl. 9/04) È legittima la clausola simul stabunt simul cadent, anche se viene meno un solo amministratore.

 

H.C.4 - (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DUE MEMBRI - 1° pubbl. 9/04) È ammissibile un consiglio di amministrazione composto di due membri.

 

H.C.5 - (CLAUSOLE DI PREVALENZA DEL VOTO DEL PRESIDENTE - 1° pubbl. 9/04) È legittima la clausola per cui in caso di parità prevale il voto del presidente purché il consiglio sia composto da più di due membri.

 

H.C.6 - (PARTICOLARI MODALITÀ DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI - 1° pubbl. 9/04) È legittima la clausola che prevede, per la nomina delle cariche sociali, la possibilità per ciascun socio di esprimere un numero di preferenze inferiore al numero degli amministratori e dei sindaci da eleggere (art. 2368, I comma, c.c.).

 

H.C.7 - (ELEZIONI PER ACCLAMAZIONE - 1° pubbl. 9/04) Non è possibile prevedere come forma di elezione degli amministratori l’acclamazione, neppure in via alternativa rispetto ad altre modalità di nomina.

 

H.C.8 - (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VOTO PER CORRISPONDENZA - 1° pubbl. 9/05) Non è ammissibile il voto per corrispondenza nel Consiglio di Amministrazione di società per azioni. Infatti il voto per corrispondenza costituisce una deroga “eccezionale” al metodo collegiale, che può essere ammesso solo in presenza di espressa disposizione normativa. Ma per il Consiglio di Amministrazione non esiste una norma analoga a quella (art. 2370 terzo comma c.c.) dettata per le assemblee. Anzi mentre l’art. 2370 terzo comma c.c. per le assemblee prevede congiuntamente sia l’intervento con mezzi di telecomunicazione che il voto per corrispondenza l’art. 2388 primo comma c.c. prevede solamente l’intervento con mezzi di telecomunicazione. Né si può affermare che ciò che vale per le assemblee possa valere anche per il Consiglio di Amministrazione posto che per l’assemblea è ammesso il voto per rappresentanza (art. 2372) mentre ciò è espressamente escluso per il Consiglio di Amministrazione (art. 2388 terzo comma c.c.).

 

H.C.9 - (TERMINI DI EFFICACIA DELLA CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE IN SEGUITO A RINUNCIA DI UNO O PIU’ DI ESSI IN PRESENZA DELLA CLAUSOLA SIMUL STABUNT SIMUL CADENT – 1° pubbl. 9/06) Nelle società il cui statuto preveda che a seguito della cessazione di uno o più amministratori cessi l’intero consiglio, la rinuncia di uno o più amministratori nei modi che rendano applicabile detta clausola provoca la cessazione dei singoli amministratori nei seguenti termini di efficacia:

a) in mancanza di una ulteriore disposizione statutaria che renda applicabile il quinto comma dell’art. 2386, c.c.:

- gli amministratori non rinuncianti rimangono in carica fino a quando il consiglio non si è ricostituito;

- gli amministratori rinuncianti cessano immediatamente sino a quando rimanga in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione; le cessazioni per rinuncia successive sono efficaci dal momento in cui il consiglio si è ricostituito.

I consiglieri rimasti in carica hanno l’obbligo di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo;

b) in presenza di una espressa disposizione dello statuto che renda applicabile il quinto comma dell’art. 2386, c.c., la cessazione di tutti gli amministratori è immediatamente efficace; l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

 

H.C.10 - (AMMISSIBILITA’ DELLA PREVISIONE STATUTARIA CHE ESCLUDA IL RISARCIMENTO DEL DANNO AGLI AMMINISTRATORI REVOCATI SENZA GIUSTA CAUSA – 1° pubb. 9/06) La disposizione dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 2383 c.c. è derogabile, pertanto è legittima la clausola statutaria che escluda il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori revocati senza giusta causa.

Tale clausola sarà opponibile esclusivamente agli amministratori nominati successivamente alla sua adozione.

 

H.C.11 - (APPLICABILITA’ DELL’ART. 2405 C.C. ALLE DECISIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO UNIPERSONALE – 1° pubbl. 9/06) Non è applicabile alle determinazioni dell’amministratore unico il disposto dell’art. 2405 c.c.

 

H.C.12 - (EFFETTI DELLA DELIBERAZIONE DI SCELTA DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO SUI COMPONENTI DEGLI ORGANI  IN CARICA AL MOMENTO DELLA SUA EFFICACIA – CESSAZIONE ANTICIPATA – PROROGATIO – 1° pubbl. 9/06 – modif 09/07). La variazione del sistema di amministrazione e controllo ha effetto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel corso del quale sia stata decisa, ovvero alla data diversa altrimenti disposta dalla medesima deliberazione (art. 2380 secondo comma, c.c.). Da tale data si verifica dunque la cessazione degli organi sociali previgenti, esclusa ogni possibilità di prorogatio.

 

H.C.13 - (MODIFICA DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE - CLAUSOLA STATUTARIA INDENNITARIA - AMMISSIBILITA' – 1° pubbl. 9/06) . E' legittima una clausola statutaria che, in caso di anticipata cessazione a seguito dell'assunzione di una deliberazione di adozione di un diverso sistema di amministrazione e controllo, attribuisca ai componenti dell'organo amministrativo una indennità a ristoro di tale evento.

 

H.C.14 – (CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN SEGUITO ALL’ADOZIONE DI CLAUSOLE STATUTARIE INCOMPATIBILI CON LA COMPOSIZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO IN CARICA – 1° pubbl. 09/07) Qualora vengano adottate modifiche statutarie relative alla composizione dell’organo amministrativo incompatibili con le previsioni preesistenti (ad es.: riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione), deve ritenersi che l'organo amministrativo in carica cessi automaticamente con l’iscrizione della delibera di modifica nel registro delle imprese.

In sede di adozione di tali delibere si dovrà pertanto necessariamente procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo nel rispetto della modificata disciplina statutaria.

 

H.C.15 - (VARIAZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNANCE - TERMINE DI EFFICACIA EX ART. 2380, CO. 2, C.C. - 1° pubbl. 09/07) Posto che ai sensi dell'art. 2380 comma 2 c.c. la deliberazione di variazione del sistema di amministrazione e controllo ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo, salvo che la deliberazione medesima disponga altrimenti, è da ritenere che la deroga possa consistere tanto nell'attribuire efficacia immediata alla relativa delibera, quanto nel fissare un termine di efficacia posteriore a quello legale, ovvero, infine, un termine non coincidente né con l'uno né con l'altro (e pertanto “intermedio”), purché successivo all’iscrizione nel registro delle imprese.


 

H.D. - SPA - AMMINISTRAZIONE - SISTEMA DUALISTICO.

 

H.D.1 - (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE – NOMINA – 1° pubbl. 9/06) Dal rinvio che l’art. 2409-undecies c.c. fa all’art. 2380-bis quinto comma c.c. si deve dedurre che anche il consiglio di gestione debba contemplare un presidente.

La nomina del presidente del consiglio di gestione deve intendersi spettante al consiglio di gestione medesimo, se questi non è designato dal consiglio di sorveglianza.

Non è possibile attribuire statutariamente tale competenza all’assemblea dei soci.

 

H.D.2 - (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE - POTERI - 1° pubbl. 9/06) L’omesso rinvio da parte dell’art. 2409-undecies c.c. all’art. 2381 primo comma c.c. che fissa, in assenza di diversa scelta statutaria, i compiti minimi del presidente dell’organo amministrativo, non esclude che tale previsione trovi applicazione “in quanto compatibile”, ai sensi del 3° comma dell’art. 2380 c.c., anche nel modello dualistico.

Non sussiste infatti alcuna ragione per ritenere che il presidente dell’organo gestorio del modello dualistico debba avere una rilevanza diversa rispetto al presidente dell’organo gestorio del modello tradizionale.

 

H.D.3 - (CONSIGLIO DI GESTIONE - NOMINA DEI COMPONENTI - IMPERATIVITA’ DELLA NORMATIVA - 1° pubbl. 9/06) E' da ritenersi illegittima una clausola statutaria che attribuisca la nomina dei consiglieri di gestione all'assemblea.

La competenza, tanto in materia di nomina (e revoca) dei gestori quanto di determinazione del loro compenso, è rimessa in via di principio (restando salve le eccezioni poste dallo stesso art. 2409novies, terzo comma, c.c. riguardanti la prima nomina e quelle stabilite in virtù degli artt. 2351, 2449 e 2450 c.c.) al consiglio di sorveglianza.

Solo per la determinazione del compenso è possibile derogare alla suddetta regola generale, attribuendo il relativo potere all’assemblea ai sensi dell’art. 2409 terdecies lett. A, c.c.

 

H.D.4 - (CAUSE PARTICOLARI DI INELEGGIBILITA’ E DECADENZA - PASSAGGIO VIETATO TRA CONSIGLIO DI GESTIONE E CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA NEL SOLO ARCO TEMPORALE DEL MANDATO - 1° pubbl. 9/06) Con riferimento al disposto degli articoli 2409-novies quarto comma c.c. e 2409-duodecies decimo comma c.c., è da ritenersi legittimo che, alla scadenza del mandato, un soggetto che abbia ricoperto la carica di consigliere di gestione possa essere nominato consigliere di sorveglianza e viceversa.

Il divieto posto dal legislatore deve essere interpretato come un divieto di cumulo e non di modifica di funzioni.

 

H.D.5 - (CLAUSOLA STATUTARIA CHE PREVEDA UN PERIODO DI TRANSIZIONE PER IL PASSAGGIO DALL'UFFICIO DI CONSIGLIERE DI GESTIONE A QUELLO DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA E VICEVERSA - AMMISSIBILITA' - 1° pubbl. 9/06) E' da ritenersi legittima la clausola statutaria che fissi un periodo di tempo minimo di transizione affinchè un soggetto che abbia ricoperto la carica di consigliere di gestione possa essere nominato consigliere di sorveglianza e viceversa.

 

H.D.6 - (CONSIGLIO DI GESTIONE - DIVIETO DI CONCORRENZA EX ART. 2390 C.C. - APPLICABILITA’ - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - COMPETENZA - 1° pubbl. 9/06) Considerata la struttura del sistema dualistico che prevede la sostituzione dell’assemblea con il consiglio di sorveglianza per tutte le principali questioni che attengono, direttamente o indirettamente, alla gestione dell’impresa sociale, l'autorizzazione di cui all'art. 2390 c.c. sembra di competenza di tale ultimo organo, stante il richiamo che l’art. 2409-undecies c.c. fa all’art. 2390 c.c. nei limiti della compatibilità. Infatti tali limiti devono intendersi riferiti non già al contenuto del divieto di concorrenza, ma alla sola individuazione dell'organo competente al rilascio dell'autorizzazione.

 

H.D.7 - (CONSIGLIO DI GESTIONE - DIVIETO DI CONCORRENZA EX ART. 2390 C.C. - APPLICABILITA’ - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - COMPETENZA ATTRIBUITA STATUTARIAMENTE ALL'ASSEMBLEA - 1° pubbl. 9/06) Nel sistema dualistico appare legittima una clausola statutaria che attribuisca all'assemblea ordinaria la competenza al rilascio dell'autorizzazione in deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. richiamato dall'art. 2409-undecies c.c.

Non sembra infatti che la competenza naturale del consiglio di sorveglianza per tale autorizzazione non sia derogabile con una diversa previsione statutaria, considerato che l’art. 2390 c.c. è espressione di un generale dovere di lealtà e cura dei gestori nei confronti dei soci e che, quindi, questi ultimi soggetti siano direttamente interessati a valutare se ed in che misura acconsentire ad un affievolimento del rigore di tale divieto.

 

H.D.8 - (CONSIGLIO DI GESTIONE - COMPENSO - FORME DELLA REMUNERAZIONE - 1° pubbl. 9/06) Nel sistema dualistico, pur in mancanza di un espresso richiamo all'art. 2389 c.c., ed in particolare al secondo comma che prevede la possibilità che i compensi spettanti agli amministratori siano costituiti in tutto o in parte da partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione, è da ritenere legittimo che spetti al consiglio di sorveglianza ovvero all'assemblea, se detta competenza sia ad essa statutariamente attribuita, la facoltà di determinare il compenso anche in tali forme senza la necessità di un'apposita previsione statutaria, come peraltro espressamente previsto nel sistema monistico.

Non appare infatti che sotto questo profilo possano porsi questioni di incompatibilità tra il sistema di amministrazione dualistico e quello tradizionale ai sensi degli artt. 2380 c.c. e 223-septies disp.att.trans. c.c.

 

H.D.9 - (CONSIGLIO DI GESTIONE - DURATA DELLA CARICA -  LIMITE LEGALE MASSIMO - AMMISSIBILITA’ DI MANDATI CON TERMINE PIU’ BREVE - 1° pubbl. 09/06) Deve ritenersi che l’art. 2409-novies, IV comma, c.c., determinando il limite massimo di durata in carica dei consiglieri di gestione, non impedisca di fissare la durata del mandato in un periodo di tempo inferiore ai tre esercizi.

In tal senso depone non solo la lettera dell’art. 2409-novies c.c. (che parla di “periodo non superiore a tre esercizi”) ma altresì la mancanza, nel caso del consiglio di gestione, di quella giustificazione sulla quale tipicamente si fonda la tesi della inderogabilità della durata di altri organi (quali ad esempio del collegio sindacale): l’esigenza di non condizionare la lunghezza dell’incarico al grado di “asservimento” dei controlli nei confronti di coloro i quali esercitano il potere di direzione nell’impresa.

 

H.D.10 - (CONSIGLIO DI GESTIONE - SOSTITUZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA COOPTAZIONE - 1° pubbl. 09/06)  L'art. 2409-novies, ultimo comma, c.c. disciplina in maniera autonoma l'ipotesi del venir meno di uno o più dei componenti del consiglio di gestione attribuendo al consiglio di sorveglianza la competenza esclusiva a designare i sostituti, con ciò escludendo l'applicabilità del meccanismo previsto dall'art. 2386 c.c.

In conformità alle regole strutturali proprie del sistema dualistico, nonché alla imperatività della norma sulla competenza della nomina dei componenti del consiglio di gestione in capo al consiglio di sorveglianza, appare non conforme ai caratteri tipologici di tale sistema di amministrazione e controllo l'introduzione nello statuto di una clausola che richiami il meccanismo della cooptazione per la sostituzione dei consiglieri di gestione.

 

H.D.11 - (CONSIGLIO DI GESTIONE - SOSTITUZIONE - AMMISSIBILITA' DELLA CLAUSOLA STATUTARIA "SIMUL STABUNT SIMUL CADENT" - 1° pubbl. 09/06) Non appare contraria al rispetto dei caratteri tipologici del sistema dualistico di amministrazione e controllo, nè alla imperatività della norma sulla competenza della nomina dei componenti del consiglio di gestione in capo al consiglio di sorveglianza, l'introduzione nello statuto di una clausola che preveda per il caso della cessazione di taluni dei componenti del consiglio di gestione il venir meno di tutti i componenti di esso.

Infatti anche nell’ambito del sistema dualistico può avvertirsi l’esigenza a soddisfare la quale è diretta una clausola simul stabunt simul cadent, ossia garantire che un determinato equilibrio all’interno dell’organo gestorio venga mantenuto per tutto l’arco del mandato, anche nel caso del venir meno di taluni suoi componenti.

 

H.D.12 - (CONSIGLIO DI GESTIONE - SOSTITUZIONE - TERMINE DI SCADENZA DEI SOSTITUTI - AUTONOMIA STATUTARIA - 1° pubbl. 09/06) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. In tal caso il componente così nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina, dovendosi ritenere applicabile in tal senso il principio generale desumibile dall'art. 2386, III comma c.c., anche se non richiamato dall'art. 2409 undecies c.c.

 

H.D.13 - (CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - COMPOSIZIONE - NUMERO MINIMO LEGALE - AUTONOMIA STATUTARIA - 1° pubbl. 09/06). La norma dell’art. 2409-duodecies c.c. fissa soltanto il numero minimo dei componenti il consiglio di sorveglianza (tre) lasciando all’autonomia statutaria la determinazione del numero massimo.

Appare legittimo che lo statuto possa prevedere, oltre ad un numero fisso di componenti il consiglio di sorveglianza (pari a tre o superiore), la sola determinazione di un numero minimo e massimo, lasciando in tale ultimo caso all’assemblea il potere di decidere, volta per volta, il numero dei componenti (entro i limiti statutari).

 

H.D.14 - (CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - DURATA DELL’INCARICO - DEROGABILITA’ - ESCLUSIONE - 1° pubbl. 09/06) Non può ammettersi la possibilità di modificare statutariamente la durata in carica dei componenti il consiglio di sorveglianza, in quanto tale durata è fissata dalla legge inderogabilmente in tre esercizi.

 

H.D.15 - (CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE - COOPTAZIONE - ESCLUSIONE - 1° pubbl. 09/06) L’art. 2409-duodecies, 7 comma, c.c. dispone che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.

Data la competenza esclusiva che la legge attribuisce all’assemblea in materia di sostituzione dei membri del consiglio di sorveglianza non appare ammissibile una clausola statutaria che preveda che la sostituzione possa avvenire secondo altri meccanismi, quale quello della cooptazione da parte dei membri rimasti in carica.

 

H.D.16 - (CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE - PROROGATIO - 1° pubbl. 09/06) Il principio della prorogatio dei consiglieri di sorveglianza è espressamente previsto dalla legge (art. 2409 duodecies, III comma, c.c.) solo per il caso della scadenza del termine, deve ritenersi pertanto che la cessazione di uno o più consiglieri di sorveglianza per rinuncia o decadenza operi immediatamente.

 

H.D.17 - (CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - PRESIDENTE - NOMINA - COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’ASSEMBLEA - 1° pubbl. 09/06) La norma di cui all'art. 2409 duodecies, VIII comma, c.c., la quale prevede che il presidente del consiglio di sorveglianza sia eletto dall'assemblea, appare inderogabile e pertanto deve ritenersi illegittima una clausola statutaria che disponga diversamente.

 

H.D.18 - (CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - CLAUSOLA DI PREVALENZA DEL VOTO DEL PRESIDENTE - AMMISSIBILITA’ – 1° pubbl. 09/06) Appare legittima una clausola statutaria che, nel caso si parità di voti, riservi al presidente del consiglio di sorveglianza il voto dirimente (c.d. casting vote).

 

H.D.19 - (CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - COMITATI SPECIALIZZATI PER MATERIA - 1° pubbl. 09/06) Non è ammissibile una clausola statutaria che preveda la possibilità per il consiglio di sorveglianza di istituire comitati esecutivi o consiglieri delegati.

E’ possibile statutariamente consentire che il consiglio di sorveglianza istituisca al proprio interno comitati specializzati per materia con funzioni esclusivamente consultive.


 

H.E. - SPA - COLLEGIO SINDACALE.

 

H.E.1 - (DATA DI EFFICACIA DELLA CESSAZIONE DEI SINDACI - 1° pubbl. 9/06) La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito (art. 2400, I comma, c.c.).

In tutti gli altri casi: morte, rinunzia o decadenza, la cessazione ha effetto immediato, anche nell’ipotesi che con i sindaci supplenti non si completi il collegio sindacale.

E’ sempre possibile per uno o per tutti i sindaci in regime di prorogatio per scadenza del termine rinunciare alla carica, rendendo quindi immediatamente efficace la propria cessazione.

Qualora l’organo di controllo diventi incompleto e non sia possibile ricostituirlo integralmente, per incapacità dell’assemblea o per non reperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico, la società si scioglie.

 

H.E.2 - (CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE - NON APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 2400 SECONDO COMMA C.C. - 1° pubbl. 9/06) Posto che la deliberazione di adozione del diverso sistema di amministrazione e controllo (dualistico o monistico) integra una causa sui generis di cessazione anticipata dei componenti degli organi di controllo, non assimilabile alla loro revoca, si ritiene che in detta ipotesi non trovi applicazione il disposto dell’art. 2400 secondo comma c.c. che subordina la revoca dei sindaci alla preventiva approvazione del tribunale.

 

H.E.3 - (VERBALIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ALL’ASSEMBLEA, AL MOMENTO DELLA NOMINA DEI SINDACI, DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DA ESSI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA’ - 1° pubbl. 09/07) La comunicazione che deve essere data all’assemblea, al momento della nomina dei sindaci, degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2400 c.c., non deve obbligatoriamente risultare dal verbale di detta assemblea.

E’ comunque preferibile che il verbale dia conto dell’espletamento di tale obbligo di informazione, utilizzando anche formule sintetiche che non contengano la riproduzione analitica dell’eventuale elencazione degli incarichi resi noti all’assemblea.

 

H.E.4 – (VARIAZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNANCE – PASSAGGIO DAL SISTEMA TRADIZIONALE A QUELLO MONISTICO - CLAUSOLA STATUTARIA SUL CONTROLLO CONTABILE EX ART. 2409BIS, CO. 3, C.C. – INCOMPATIBILITA' AUTOMATICA – 1° pubbl. 09/07) Con il passaggio al sistema di amministrazione e controllo “monistico” dal sistema tradizionale (c.d. “ordinario”) di società per azioni il cui statuto, conformemente all'art. 2409-bis comma 3 c.c., rimetta il controllo contabile al Collegio Sindacale, interviene una situazione di incompatibilità assoluta ed automatica, dal momento che nelle società per azioni di tipo monistico il controllo contabile è inderogabilmente demandato ad un revisore contabile o ad una società di revisione (l'art. 2409-noviesdecies c.c. rinvia ai commi 1 e 2 dell'art. 2409-bis c.c. e non già invece al comma 3).

Ne consegue:

a) che il Collegio Sindacale cessa - pur sempre a far data dal momento in cui la variazione di sistema avrà effetto (art. 2380 comma 2 c.c.) – senza che ciò comporti “revoca” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c.;

b) che l'assemblea dei soci, all'atto della delibera di variazione del sistema di amministrazione e controllo potrà, ricorrendo tutti i presupposti all'uopo fissati dall'art. 2409-quater c.c., conferire l'incarico del controllo contabile al revisore/società di revisione ovvero demandare tale decisione di conferimento dell'incarico ad una successiva assemblea ordinaria.

 

H.E.5 – (VARIAZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNANCE – PASSAGGIO DAL SISTEMA MONISTICO A QUELLO TRADIZIONALE – CONTROLLO CONTABILE – INCOMPATIBILITA' AUTOMATICA – ESCLUSIONE – 1° pubbl. 09/07) Con il passaggio dal sistema di amministrazione e controllo monistico al sistema tradizionale (od “ordinario”) di società per azioni il cui statuto, recependo l'art. 2409-bis commi 1 e 2 c.c., rimetta il controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione, non interviene alcuna situazione di incompatibilità assoluta ed automatica del revisore in carica, dal momento che sia nelle società per azioni di tipo monistico che in quelle tradizionali il controllo contabile è normativamente demandato ad un revisore contabile o ad una società di revisione (invero la regola di sistema è la medesima: l'art. 2409 bis comma 1 c.c., richiamato dall'art. 2409-noviesdecies c.c. per il monistico).

Ne consegue che, ove in conseguenza della variazione del sistema di governance la società per azioni intenda rimettere il controllo contabile al Collegio Sindacale - nel presupposto che sussistano tutti i requisiti di cui all'art. 2409 bis comma 3 c.c. - l'assemblea dei soci, all'atto della delibera di variazione del sistema di amministrazione e controllo, dovrà modificare in tal senso lo statuto sociale.

Tale modifica statutaria – perfettamente aderente al dettato normativo – non costituisce “revoca” dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409-quater c.c.


 

H.F. - SPA - MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO IN GENERALE.

 

H.F.1 - (ALLEGAZIONE DELLO STATUTO AGGIORNATO AL VERBALE DI MODIFICA - 1° pubbl. 9/04) Ai sensi del sesto comma dell’art. 2436 c.c., il testo integrale dello statuto, nella sua redazione aggiornata, non costituisce un allegato obbligatorio del verbale che recepisce la modifica, bensì un allegato obbligatorio al deposito nel registro imprese di detto verbale. È comunque opportuno che detto testo integrale dello statuto aggiornato sia allegato al verbale.

 

H.F.2 - (ESEGUIBILITÀ DELLE DELIBERE NON ISCRITTE - 1° pubbl. 9/04) Le decisioni di modifica dello statuto sono sottoposte, ai sensi dell’art. 2436, quinto comma, c.c., alla condizione sospensiva di efficacia della loro iscrizione nel registro delle imprese.

È quindi possibile, pendente la condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 1357 c.c.:

a) adottare, anche non nella stessa assemblea, ulteriori delibere connesse o dipendenti da quella o da quelle ancora sospese (cosiddette “delibere a cascata”);

b) dare esecuzione alle delibere ancora inefficaci (ad esempio sottoscrivere un aumento di capitale contestualmente alla delibera che lo adotta);

c) adottare delibere da parte di altri organi sociali in forza di poteri attribuiti dallo statuto in virtù di una delibera modificativa non ancora iscritta.

In tutti questi casi gli atti ulteriori: connessi, dipendenti o esecutivi di delibere non ancora efficaci, sono a loro volta sottoposti alla medesima condizione di efficacia dell’atto da cui traggono legittimazione.

 

H.F.3 - (MODIFICA DELLA DURATA DELL’ESERCIZIO SOCIALE - 1° pubbl. 9/04) È possibile modificare la data di chiusura dell’esercizio sociale a condizione che al fine di portare a regime tale modifica non sia previsto un esercizio ultrannuale.

Non sembra possibile adottare una delibera che riduca la durata di un esercizio sociale già chiuso, anche se il relativo bilancio non è stato ancora predisposto e approvato, perché con decisione dei soci si modificherebbero i tempi concessi agli amministratori e ai sindaci per gli adempimenti relativi alla redazione e presentazione del bilancio.


 

H.G. - SPA - MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO - OPERAZIONI SUL CAPITALE E OPERAZIONI DI RIPIANAMENTO PERDITE.

 

H.G.1 - (TERMINE PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE SUGLI AUMENTI DI CAPITALE - 1° pubbl. 9/04) Il termine non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell’offerta  per l’esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale, termine previsto dall’art. 2441, secondo comma, c.c., non può essere ridotto per disposizione statutaria o con deliberazione assembleare adottata a maggioranza. È tuttavia ammesso che tutti i soci della società rinuncino a tale termine di legge in riferimento allo specifico aumento di capitale deliberato.

 

H.G.2 - (AUMENTO DI CAPITALE IN PRESENZA DI AZIONI NON INTERAMENTE LIBERATE - 1° pubbl. 9/04) L’art. 2438, primo comma, c.c., che prevede che la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere “eseguita” fin quando le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate, implicitamente consente che un aumento di capitale possa essere deliberato anche in presenza di un precedente aumento sottoscritto e non integralmente versato.

 

H.G.3 - (FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA REDAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2446, I COMMA, C.C. - 1° pubbl. 9/04) I fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società di cui gli amministratori devono dare conto in assemblea ai sensi dell’art. 2446, primo comma, c.c., consistono in fatti che incidono sulle prospettive future della società e quindi sulla previsione di andamento della stessa (ad esempio: stipulazione di un importante contratto), possono anche riguardare eventi sopravvenuti che abbiano inciso sulla entità della perdita riducendola o aumentandola.

In ogni caso il capitale, ai sensi del secondo comma dell’art. 2446, c.c., o dell’art. 2447, c.c., deve essere ridotto sempre in proporzione delle perdite accertate e l’accertamento delle perdite è affidato ad un documento contabile quale è la relazione sulla situazione patrimoniale della società e non al resoconto orale degli eventi sopravvenuti effettuato nella riunione assembleare da parte degli amministratori.

 

H.G.4 - (AUMENTO DI CAPITALE CON VERSAMENTI SOCI IN CONTO CAPITALE - 1° pubbl. 9/04) Non è necessaria la stima se si procede all’aumento mediante passaggio a capitale del fondo soci-aumento di capitale, o soci-conto capitale, trattandosi di mezzi propri della società.

 

H.G.5 - (DIVIETO DI AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE UTILIZZO DELLA RISERVA LEGALE - 1° pubbl. 9/04 – soppresso 9/05).

 

H.G.6 - (RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE - 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05) Per procedere alla riduzione del capitale per perdite deve essere presentata ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c., in assemblea, una situazione patrimoniale, redatta con i medesimi criteri dell’ultimo bilancio e dalla quale emergano le perdite. Tale situazione non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea.

L’esposta procedura non trova applicazione qualora le perdite emergano in sede di approvazione del bilancio e le stesse vengano ripianate nella medesima assemblea o in una successiva che si tenga nelle immediatezze della prima.

Qualora tra l’assemblea per il ripianamento e la data di riferimento del bilancio di esercizio siano trascorsi più di 120 giorni, gli amministratori debbono peraltro attestare che tra la data dell’assemblea e la data di riferimento del bilancio non hanno subito significative variazioni le risultanze del bilancio di esercizio assunto a base per la determinazione delle perdite da coprire.

Trascorsi più di centottanta giorni dalla data di riferimento del bilancio lo stesso non può più essere utilizzato per la copertura perdite e dovrà, pertanto essere redatta una apposita situazione patrimoniale, con le caratteristiche di cui sopra.

 

H.G.7 - (RIDUZIONE PARZIALE DELLE PERDITE - 1° pubbl. 9/04) Non è ammissibile in alcun caso la riduzione parziale delle perdite, neppure in caso di riduzione facoltativa del capitale sociale.

 

H.G.8 - (SOTTOSCRIZIONE DELLA RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE RIDOTTO PER PERDITE - 1° pubbl. 9/04) Nell’ipotesi in cui l’assemblea riduca il capitale per perdite e ne disponga la ricostituzione non è necessaria la contestuale sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte dei soci ai quali deve comunque essere riconosciuto il diritto di opzione. Rimane inteso che, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 2484 n. 4 c.c., fino a quando il deliberato aumento non sia sottoscritto per un ammontare almeno pari a quello del capitale minimo legale, la causa di scioglimento è attuale.

 

H.G.9 - (COPERTURA PERDITE E UTILE DI PERIODO - 1° pubbl. 9/05) In caso di operazione di copertura perdite sulla base di situazione patrimoniale infra annuale, che oltre alle perdite relative agli esercizi precedenti registri anche un c.d. “utile di esercizio” (più correttamente da definirsi come “risultato positivo di esercizio”, presupponendo il concetto di “utile” la distribuibilità dello stesso che in caso di situazione patrimoniale e/o di bilancio infra annuale deve essere esclusa), nella determinazione delle perdite da coprire si deve tener conto anche di detto risultato positivo di esercizio.

La perdita da coprire dovrà, pertanto, corrispondere all’importo delle perdite accumulate nell’esercizio e/o negli esercizi precedenti decurtato dell’importo del “risultato positivo” infra annuale (perdite da coprire = risultato negativo - risultato positivo).

Infatti da un lato la situazione infra annuale deve essere redatta con gli stessi criteri del bilancio di esercizio, cosicché anche in tale situazione, così come nel bilancio di esercizio possono essere indicati esclusivamente i risultati negativi ed i risultati positivi effettivamente realizzati; dall’altro escludere tale utilizzabilità porterebbe ad una riduzione del capitale, pur in presenza di una posta attiva, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 2445, terzo e quarto comma, c.c., a tutela dei terzi. Ne discende, anche, che se il risultato positivo, registrato nel corso dell’esercizio in corso, fosse di importo tale da coprire tutte le perdite precedenti non sarebbe neppure possibile procedere alla riduzione del capitale, mentre se fosse di importo tale da ricondurre dette perdite entro il limite del terzo del capitale sociale, la riduzione sarebbe puramente facoltativa.

 

H.G.10 - (RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE – EFFICACIA ED ESEGUIBILITÀ - 1° pubbl. 9/05) In caso di riduzione volontaria del capitale a sensi dell’art. 2445 c.c. bisogna distinguere tra efficacia della delibera e sua eseguibilità:

- per quanto riguarda l’efficacia anche in questo caso si applica la disciplina generale dettata dall’art. 2436, quinto comma c.c., che non viene derogata dalla disposizione in commento; pertanto la delibera di riduzione volontaria del capitale produrrà i suoi effetti subito dopo la iscrizione al registro imprese

- per quanto riguarda la eseguibilità della delibera, una volta che la stessa sia divenuta efficace, si applica la specifica disciplina dettata dall’art. 2445, terzo comma, c.c., in base alla quale la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

Da ciò discende che:

- una volta avvenuta l’iscrizione al registro imprese della delibera di riduzione volontaria del capitale, producendo la stessa tutti i suoi “effetti”, il capitale da indicare nello statuto, negli atti della società, e che dovrà risultare anche nel registro imprese medesimo, dovrà essere il capitale nel suo minor importo, quale risulta dalla riduzione (ciò risponde anche a ragioni di “trasparenza” in modo da consentire ai creditori, attraverso la immediata esplicitazione negli atti del minor capitale, di proporre opposizione, nonché per consentire ai creditori successivi all’iscrizione della delibera di fare affidamento sul minor capitale, posto che il diritto di opposizione è comunque riservato ai creditori sociali anteriori all’iscrizione);

- l’importo della riduzione potrà essere materialmente distribuito ai soci (o i soci saranno definitivamente liberati dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti) solo dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della delibera semprechè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione (contabilmente pertanto l’importo della riduzione verrà allocato in apposita riserva “vincolata” non distribuibile sino a che non siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della delibera e semprechè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione).

La norma in questione infatti non è volta a tutelare i “terzi” in genere affinchè la società mantenga un determinato capitale sociale, contro la volontà manifestata dai soci, bensì a tutelare i creditori anteriori all’iscrizione al registro imprese della delibera di riduzione, e che hanno fatto affidamento su un determinato capitale sociale, a vedere garantite le proprie ragioni da risorse corrispondenti all’originario capitale. L’art. 2445, terzo comma, c.c., parlando di “esecuzione” e non di “efficacia” della delibera, mira pertanto a garantire il mantenimento nella società delle “risorse” su cui avevano fatto affidamento i creditori anteriori alla iscrizione, sino a che non sia scaduto il termine loro riconosciuto per l’opposizione, e non certo ad attribuire a tali creditori un diritto di “incidere” sulla struttura societaria, sospendendo gli effetti di una delibera legittimamente adottata dai soci.

 

H.G.11 - (RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE - MODALITÀ DI ATTUAZIONE - 1° pubbl. 9/05) In caso di riduzione volontaria del capitale a sensi dell’art. 2445 c.c. la delibera può essere attuata anziché mediante il rimborso ai soci (o la loro liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti) anche mediante l’imputazione ad apposita riserva dell’importo della riduzione.

Ovviamente anche nel caso di specie si applicano le disposizioni di cui all’art. 2445, terzo e quarto comma, c.c. (con tutte le precisazioni in relazione ai diversi momenti dell’efficacia e della eseguibilità della delibera. Per quanto riguarda, più specificatamente, il momento della eseguibilità della delibera nel caso di specie, la riserva cui è stato imputato l’importo della riduzione dovrà considerarsi “vincolata e non distribuibile” sino a che non siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della delibera, dopodichè, e semprechè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione, la riserva stessa potrà considerarsi “disponibile” e quindi anche distribuibile tra i soci).

 

H.G.12 - (APPOSIZIONE DI UN TERMINE O DI UNA CONDIZIONE ALL’ATTO DI SOTTOSCRIZIONE DI UN AUMENTO DI CAPITALE - 1° pubbl. 9/06) E’ legittimo apporre all’atto di sottoscrizione di un aumento di capitale, anche nel caso che sia previsto un sovrapprezzo o il conferimento non avvenga in denaro, un termine iniziale o una condizione sospensiva, purchè detti termine o condizione esauriscano il loro effetto anteriormente al termine concesso dalla delibera per l’esercizio del diritto di sottoscrizione.

E’ così ad esempio possibile sottoscrivere un aumento di capitale mediante conferimento di un’azienda apponendo, per motivi di semplificazione contabile, a detta sottoscrizione un termine iniziale coincidente con l’inizio di un mese solare, ovvero sottoscrivere un aumento di capitale scindibile con la condizione sospensiva che entro i termini di sottoscrizione dell’intero aumento sia esercitata l’opzione dagli altri soci.

Finchè l’atto di sottoscrizione non è divenuto efficace non è possibile depositare nel registro delle imprese per l’iscrizione l’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito ai sensi dell’art. 2444 c.c.

 

H.G.13 - (RIDUZIONE DEL CAPITALE IN MISURA NON PROPORZIONALE - 1° pubbl. 9/06) E’ legittimo, con il consenso di tutti i soci, sia nell’ipotesi di riduzione reale che in quella per perdite, deliberare la riduzione del capitale in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni azionare, modificando in tal modo le percentuali di partecipazione dei singoli soci.

 

H.G.14 - (DELIBERA DI RIDUZIONE PER PERDITE DI CAPITALE NON INTERAMENTE LIBERATO - 1° pubbl. 09/06) E’ legittimo deliberare ed eseguire una riduzione del capitale per perdite anche in presenza di azioni non interamente liberate.

I titolari delle azioni non interamente liberate che vengono annullate in seguito alla riduzione del capitale per perdite non sono liberati dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.

 

H.G.15 - (CONTENUTO DEL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE NELL’IPOTESI DI DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DELL’OPZIONE – 1° pubbl. 09/07) Nell’ipotesi in cui l’assemblea straordinaria introduca nello statuto la facoltà per gli amministratori di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell’art. 2443, primo comma, secondo periodo, c.c.), deve comunque essere predisposto il parere del collegio sindacale previsto dal sesto comma dell’art. 2441 c.c., ancorché il prezzo di emissione delle azioni non sia ancora determinato.

In tale caso il parere dovrà essere espresso con riguardo alla congruità del criteri di determinazione del prezzo di emissione cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai sensi dell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 2443 c.c.

 

H.G.16 - (LEGITTIMITA’ DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE ADOTTATA A MAGGIORANZA SENZA SOVRAPPREZZO – 1° pubbl. 09/07) E’ legittimo deliberare a maggioranza un aumento di capitale senza sovrapprezzo (ossia ad un prezzo non congruo), nell’ipotesi in cui sia riconosciuto a tutti i soci, e a tutti gli eventuali portatori di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione ai sensi del primo comma dell’art. 2441 c.c.

Nell’ipotesi invece in cui tale diritto di opzione a favore dei soci, e degli eventuali obbligazionisti convertibili, sia escluso o limitato l’aumento di capitale deliberato a maggioranza deve necessariamente prevedere l’eventuale sovrapprezzo (ossia deve essere deliberato ad un prezzo congruo), nel rispetto della procedura prevista dal sesto comma dell’art. 2441 c.c.

 

H.G.17 - (LEGITTIMITA’ DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE ADOTTATA ALL’UNANIMITA’ SENZA SOVRAPPREZZO - 1° pubbl. 09/07) E’ legittimo deliberare all’unanimità, e con il consenso di tutti gli eventuali obbligazionisti convertibili, un aumento di capitale senza sovrapprezzo (ossia ad un prezzo non congruo), ciò anche se sia escluso o limitato il diritto di opzione di cui al primo comma dell’art. 2441 c.c.

In tale ipotesi non dovrà ovviamente essere posta in essere la procedura di cui al sesto comma dell’art. 2441 c.c.

 

H.G.18 - (IMPOSIZIONE AI SOCI E AGLI EVENTUALI OBBLIGAZIONISTI CONVERTIBILI DELL’OBBLIGO DI ESERCITARE PER INTERO IL DIRITTO DI OPZIONE SUGLI AUMENTI DI CAPITALE - 1° pubbl. 09/07) Il diritto di opzione spettante ai soci, e agli eventuali obbligazionisti convertibili, sulla sottoscrizione delle nuove azioni derivanti da aumenti di capitale (riconosciuto dall’art. 2441, primo comma, c.c.) comprende la facoltà di sottoscrivere anche solo parzialmente le azioni ad essi riservate.

Pertanto la delibera che riconosca ai soci, e agli eventuali obbligazionisti convertibili, esclusivamente la facoltà di sottoscrivere integralmente (e non anche parzialmente) le nuove azioni ad essi riservate concretizza un’ipotesi di limitazione del più ampio diritto di sottoscrizione riconosciuto dal codice.

Tale delibera può dunque essere legittimamente adottata solo se ricorrono i presupposti di cui al quinto comma dell’art. 2441 c.c. e nel rispetto della procedura di cui al sesto comma del medesimo articolo.

 

H.G.19 – (AUMENTO DI CAPITALE IN PRESENZA DI PERDITE RILEVANTI AI SENSI DI LEGGE – 1° pubbl. 09/07) In presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale deve ritenersi non consentita una deliberazione dell'assemblea dei soci di aumento del capitale sociale ove non sia accompagnata dalla copertura integrale delle perdite accertate.

 

H.G.20 - (AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE IN MISURA NON PROPORZIONALE - 1° pubbl. 9/07) E’ legittimo, con il consenso di tutti i soci, deliberare l’aumento gratuito del capitale assegnando ai soci le azioni di nuova emissione in misura non proporzionale rispetto a quelle da essi già possedute (ovvero aumentando il valore nominale delle azioni in circolazione in misura non proporzionale), modificando in tal modo il previgente rapporto tra le partecipazioni azionarie detenute da ciascun socio.

Il disposto dell’art. 2442, commi 2 e 3, c.c., è infatti applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza.

 

H.G.21 – (INDICAZIONE STATUTARIA DEL CAPITALE SOCIALE NEL CASO DI DELIBERA DI RIDUZIONE DELLO STESSO AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE E NON CONTESTUALE SOTTOSCRIZIONE DELLA SUA RICOSTITUZIONE – 1° pubbl. 09/07) La riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ed il suo contestuale aumento in misura non inferiore a detto minimo, ex art. 2447 c.c., integrano una delibera unitaria e non due distinte decisioni tra loro collegate.

Pertanto non sarà possibile, nelle more della sottoscrizione dell’aumento di capitale previsto da tale delibera unitaria di riduzione e contestuale aumento, indicare nello statuto e nel registro delle imprese l’importo derivante dalla sola riduzione (inferiore al minimo legale o azzerato).

L’indicazione statutaria del capitale sociale dovrà essere aggiornata ad avvenuta sottoscrizione dell’aumento.

 

H.G.22 – (LEGITTIMITA’ DELLA SOTTOSCRIZIONE ANTICIPATA DEGLI AUMENTI DI CAPITALE – 1° pubbl. 09/08) La sottoscrizione in via preventiva, integrale o in una determinata misura, da parte di un socio, di un aumento di capitale programmato ma non ancora formalmente deliberato dalla società, persegue un interesse meritevole di tutela nell’ottica dell’art. 1322 c.c., ossia quella di assicurare a priori il buon esito dell’operazione di aumento.

Il riconoscimento di un titolo di preferenza (l’opzione) non impedisce sotto alcun profilo che, in correlazione all’interesse della società ad avere garantita anticipatamente l’integrale sottoscrizione del previsto aumento di capitale, il socio si vincoli in via preventiva, nei confronti della società stessa, non solo ad esercitare effettivamente il diritto di opzione a lui spettante ma anche a sottoscrivere le azioni di nuova emissione  sulle quali non vanti affatto tale diritto, in quanto eccedenti la quota proporzionale delle azioni possedute: e ciò, si intende, per l’eventualità in cui le predette azioni non venissero optate dagli altri soci cui il diritto compete.

In entrambi i casi, si è al cospetto di un obbligo sottoposto a condizione: solo che, nella prima ipotesi – esercizio anticipato del diritto di opzione - la condizione è semplice, concretandosi nell’approvazione della deliberazione di aumento del capitale entro il termine stabilito o desumibile dalle circostanze; mentre nella seconda – sottoscrizione delle nuove azioni sulle quali il socio non vanta il diritto di opzione - la condizione è complessa sostanziandosi non solo nell’approvazione della delibera, ma anche nel mancato esercizio del diritto di opzione da parte degli altri soci nel termine all’uopo assegnato.

 

H.G.23 – (RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ DA PARTE DEI SOLI SOCI PRESENTI IN ASSEMBLEA – 1° pubbl. 09/08) E’ legittima l’operazione di ricapitalizzazione della società da parte dei soli soci presenti in assemblea, laddove la delibera faccia salva la facoltà dei soci assenti di sottoscrivere la propria quota di capitale entro il termine previsto dalla legge a tutela del diritto di opzione.

Tale operazione, pur formalmente differente, rispecchia fedelmente lo spirito della legge e non compromette in alcun modo i diritti dei soci assenti i quali, nello stesso termine previsto dall’art. 2441 c.c., hanno la possibilità di sottoscrivere il capitale sociale in proporzione della partecipazione precedentemente posseduta.

In tal caso il diritto di opzione, il cui esercizio è suscettibile di rimuovere, pro quota, l’acquisto da parte dei soci originari sottoscrittori dell’intero aumento di capitale, è salvaguardato mediante la previsione dell’esercizio successivo dello stesso.

Ciò che deve ritenersi non consentito è la previsione in sede assembleare di esclusione del diritto di opzione da parte dei soci assenti.

 

H.G.24 – (EFFICACIA IMMEDIATA DELLE SOTTOSCRIZIONI NEL CASO DI AUMENTO DI CAPITALE SCINDIBILE IN RICOSTITUZIONE DI QUELLO PERSO – 1° pubbl. 09/08) Non si ritiene possibile introdurre in una delibera di aumento di capitale scindibile, in ricostituzione di quello perso, la clausola secondo la quale ciascuna sottoscrizione sia immediatamente efficace, prima dunque del termine finale di sottoscrizione (indipendentemente dalla circostanza che in detta delibera sia altresì consentito ai soci presenti di sottoscrivere anticipatamente anche quanto spettante in opzione ai soci assenti – vedi orientamento H.G.23).

Se così non fosse si violerebbe il principio secondo il quale, perso il capitale sociale e pendente il termine legale per l’esercizio del diritto di opzione sulla sua ricostituzione, il socio assente si deve trovare nella condizione di conservare la propria qualità di socio, con tutti i corrispondenti diritti, compreso la pienezza di quello di voto.

 

H.G.25 – (PRESUPPOSTI FORMALI DELLA DELIBERA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE INFERIORI AL TERZO – 1° pubbl. 09/08) Nel caso di riduzione del capitale per perdite inferiori ad un terzo è comunque necessario che sia garantito che il capitale sia ridotto in proporzione alle perdite accertate.

Pertanto, sarà necessario che le perdite risultino o dal bilancio riferito ad un esercizio chiuso da non più di centottanta giorni o da una situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a centoventi giorni (vedi orientamento H.G.6).

Occorre inoltre una relazione dell’organo amministrativo, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione, al fine di spiegare l’opportunità dell’operazione.

 

H.G.26 – (ASPETTI FORMALI DELLA RELAZIONE SULLE PERDITE EX ART. 2446 C.C. – 1° pubbl. 09/08) L’art. 2446 c.c., da ritenersi applicabile anche all’ipotesi più grave di perdita di cui all’art. 2447 c.c., prevede che debba essere sottoposta all’assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società.

Detta relazione presuppone logicamente che sia redatta anche la vera e propria situazione patrimoniale della società.

E’ dubbio se la situazione patrimoniale intermedia debba essere costituita, oltre che dallo stato patrimoniale, anche dal conto economico e dalla nota illustrativa.

Nel silenzio della legge è preferibile applicare un principio sostanziale in virtù del quale la documentazione redatta dagli organi sociali debba essere tale da garantire una sufficiente informazione dei soci. Pertanto, stante l’urgenza dell’intervento richiesto “senza indugio” nel caso di perdita, sarà sufficiente anche il solo stato patrimoniale se accompagnato da una relazione sulla perdita che supplisca comunque alla carenza di informazioni nascente dalla mancata redazione del conto economico e della nota illustrativa.

 

H.G.27 – (UTILIZZO DEL BILANCIO IN SOSTITUZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2446 C.C. – 1° pubbl. 09/08) E’ possibile, eccezionalmente, utilizzare ai sensi dell’art. 2446 c.c., quale situazione patrimoniale l’ultimo bilancio di esercizio, chiuso da non oltre 180 giorni.

In tal caso, qualora la relazione sulla gestione individui ed illustri la causa della crisi e si soffermi sulle previsioni dei risultati economici dell’esercizio in corso e del successivo, in modo da fornire all’assemblea, all’occorrenza, i necessari elementi di giudizio ai fini di valutare i possibili interventi, potrà omettersi la predisposizione della relazione sulla perdita, con relative osservazioni, altrimenti necessariamente richiesta.

 


 

H.H. - SPA – RECESSO.

 

H.H.1 - (DETERMINAZIONE DEI LIMITI TEMPORALI DI ESERCITABILITÀ DEL RECESSO PER LE SOCIETÀ A TEMPO INDETERMINATO - 1° pubbl. 9/04) Per le spa costituite a tempo indeterminato non è obbligatorio indicare nell’atto costitutivo il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere, come letteralmente proposto dall’art. 2328, n. 13), c.c.. Nel caso in cui detto periodo di tempo non sia indicato il socio potrà recedere in qualsiasi momento, salvo il preavviso di legge.

 

H.H.2 - (OBBLIGATORIETÀ DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI EX ART. 2437TER C.C. - 1° pubbl. 9/04) Gli amministratori possono legittimamente convocare un’assemblea con all’ordine del giorno delibere legittimanti il recesso senza aver preventivamente determinato il valore delle azioni, ai sensi dell’art. 2437ter c.c., nel caso in cui i soci li abbiano dispensati all’unanimità da tale determinazione. È comunque salva la possibilità per i soci di rinunciare alla determinazione del valore delle azioni in assemblea.

 

H.H.3 - (RECESSO E MODIFICA DELLA DURATA DA DETERMINATA A INDETERMINATA - 1° pubbl. 9/04) Nel caso di delibera che introduca la durata indeterminata della società, iscritta anteriormente allo scadere del termine precedentemente determinato, ai soci è attribuito il diritto di recesso ai sensi del terzo comma dell’art. 2437 c.c., e non ai sensi del secondo comma, lettera a), del medesimo articolo.

A ciò consegue che il diritto di recesso può essere esercitato in qualunque momento, anche dai soci che hanno concorso all’approvazione della delibera, e con un preavviso di almeno 180 giorni, o del maggior termine statutariamente indicato.

Gli amministratori non sono tenuti agli adempimenti di cui all’art. 2437ter, c.c., anteriormente all’assemblea avente all’ordine del giorno la modifica del termine di durata della società da determinato a indeterminato.

 

H.H.4 - (RECESSO E MODIFICA DELLA DURATA DA INDETERMINATA A DETERMINATA - 1° pubbl. 9/04) L’introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, avendo come effetto l’eliminazione di una causa di recesso, attribuisce ai soli soci che non hanno concorso alla adozione di tale delibera il diritto di recesso, da esercitarsi nel termine di quindici giorni dalla data dell’iscrizione nel registro imprese della delibera.

 

H.H.5 - (ADEGUAMENTO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA: QUORUM E RECESSO - 1° pubbl. 9/05) L’adeguamento della clausola compromissoria alle nuove disposizioni di legge effettuato dal 1° ottobre 2004 non richiede il voto favorevole dei due terzi del capitale e non dà il diritto di recesso ai soci non consenzienti posto che l’art. 34 sesto comma decreto legislativo 5/2003 si riferisce alle sole introduzione e soppressione di clausole compromissorie (per gli adeguamenti fatti sino al 30 settembre 2004 vi era, al riguardo, una norma, l’art. 41 D.L. 5/2003, che confermava espressamente la non applicabilità dell’art. 34 sesto comma Dec. leg.vo 5/2003); la norma di cui all’art. 34 sesto comma decreto legislativo 5/2003, infatti, imponendo un quorum deliberativo particolarmente elevato, e riconoscendo il diritto di recesso al socio non consenziente, non può trovare applicazione che per le clausole già redatte in conformità alla nuova normativa (in quanto relative a società costituite dopo il 1° gennaio 2004 o a società che hanno già adeguato il proprio statuto) e cioè quando i soci sono chiamati ad introdurre ovvero a sopprimere una clausola compromissoria la cui disciplina sia già conforme alla nuova disciplina normativa. È cioè ragionevole ritenere che la nuova disciplina in materia di introduzione e soppressione di clausole compromissorie si debba applicare alle sole clausole volute dai soci sulla base della medesima nuova disciplina. Non può invece, ragionevolmente, trovare applicazione nel caso di società preesistenti al 1° gennaio 2004, già dotate di clausola compromissoria, che non abbiano adeguato sul punto il proprio statuto, per le quali ogni “operazione” sulla clausola compromissoria (sia che si tratti di modificazione che di soppressione) va considerata, pertanto, alla stregua di un “adeguamento” alla nuova normativa, che ha radicalmente innovato la disciplina in materia (mutando le condizioni ed i presupposti stessi sui quali in precedenza poteva basarsi la scelta in tema di clausola compromissoria).

Non può, in particolare, condividersi l’opinione di chi ritiene che dal 1° gennaio 2004 la clausola compromissoria, essendo divenuta nulla, è come se non ci fosse, per cui un suo adeguamento equivarrebbe a “nuova introduzione” con conseguente applicabilità dell’art. 34 sesto comma D.L. 5/2003.

 

H.H.6 - (ESCLUSIONE DELL’APPLICABILITÀ DELL’ART. 2437TER, QUINTO COMMA, C.C. ALLE SOCIETÀ CON UNICO SOCIO - 1° pubbl. 9/05) Non si applicano le disposizioni dell’art. 2437ter, quinto comma, c.c., nell’ipotesi in cui al momento dell’assemblea la società abbia un unico socio.

In tal caso pertanto non è necessaria alcuna dispensa da parte del socio agli amministratori circa la determinazione del valore delle azioni.

 

H.H.7 (COMPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL SOCIO RECEDENTE NELL’AMBITO DELLA MEDESIMA ASSEMBLEA CHE HA LEGITTIMATO IL RECESSO – 1° pubbl. 09/08) Nell’ambito di un’assemblea totalitaria che abbia adottato a maggioranza una delibera che legittimi il recesso dei soci che non hanno concorso alla sua approvazione, è possibile porre in essere contestualmente, e con il consenso di tutti i soci, la seguente operazione:

1) ricevere la dichiarazione di recesso del socio con accettazione della valutazione delle azioni fatta dagli amministratori ai sensi dell’art. 2437ter c.c.;

2) manifestazione da parte degli altri soci di non voler revocare la deliberazione;

3) rinuncia da parte degli aventi diritto all’esercizio dei diritti di opzione e prelazione sulla collocazione delle azioni del socio recedente ex commi 1, 2 e 3 dell’art. 2437quater c.c.;

4) dichiarazione dell’organo amministrativo di impossibilità o di non volontà di collocare le azioni del socio recedente presso terzi;

5) accertamento dell’organo amministrativo dell’insufficienza di riserve disponibili per l’acquisto da parte della società delle azioni del recedente;

6) deliberazione di riduzione del capitale, ovvero di scioglimento della società ex comma 6 dell’art. 2437quater c.c.


 

H.I. - SPA - AZIONI E LIMITI ALLA LORO CIRCOLAZIONE.

 

H.I.1 - (DEFINIZIONE DI MERO GRADIMENTO - 1° pubbl. 9/04) Costituisce clausola di mero gradimento rimettere al potere discrezionale dei soggetti di cui all’art. 2355bis, secondo comma, c.c., la facoltà di concedere o meno il gradimento all’alienazione delle azioni senza dettare condizioni specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento ed affidando quindi il giudizio alla discrezionalità dei soggetti preposti al gradimento.

 

H.I.2 - (DEFINIZIONE DI GRADIMENTO NON MERO - 1° pubbl. 9/04) Non costituiscono clausole di mero gradimento quelle previsioni statutarie che predeterminino le qualità soggettive o le specifiche situazioni oggettive alle quali è subordinata la concessione del gradimento.

 

H.I.3 - (OPPONIBILITÀ DEI LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI - 1° pubbl. 9/04) Per l’opponibilità ai terzi della clausola statutaria di gradimento (e, in genere, delle altre limitazioni statutarie alla circolazione delle azioni) non è sufficiente la pubblicità legale dello statuto derivante dal deposito dello stesso nel registro delle imprese, ma è necessario che l’esistenza di tali limitazioni alla circolazione risulti dal titolo.

 

H.I.4 - (DELEGABILITÀ DELL’ESPRESSIONE DEL GRADIMENTO - 1° pubbl. 9/04) L’esercizio della clausola di gradimento può essere delegato dal consiglio di amministrazione al comitato esecutivo.

 

H.I.5 - (LEGITTIMITÀ DELLE CLAUSOLE DI GRADIMENTO O DI INTRASFERIBILITÀ - 1° pubbl. 9/04) È legittimo sottoporre i trasferimenti di azioni, sia inter vivos che mortis causa, alla clausola di divieto di trasferimento e a quella di mero gradimento, ove siano rispettate le condizioni richieste dall’art. 2355 bis, rispettivamente c. I e c. II. Non è pertanto necessario il consenso di tutti i soci.

 

H.I.6 - (LEGITTIMITÀ DELLE CLAUSOLE DI MERO GRADIMENTO - 1° pubbl. 9/04) La clausola di mero gradimento è efficace non solo quando la norma statutaria preveda i correttivi di cui all’art. 2355bis, secondo comma, c.c., ma anche quando la clausola stessa preveda altri correttivi che comunque consentano all’alienante di realizzare il valore economico che potrebbe ottenere a sensi dell’art. 2437ter (come ad esempio presentare un terzo disposto ad acquistare allo stesso prezzo richiesto dal socio alienante).

 

H.I.7 - (ESEMPI DI GRADIMENTO NON MERO - 1° pubbl. 9/04) Costituisce clausola di gradimento (e non di mero gradimento) quella disposizione statutaria che rifiuti l’ingresso in società ad impresa o a persona titolare di impresa direttamente concorrenti o in palese conflitto di interessi.

 

H.I.8 - (INTRODUZIONE DI CLAUSOLE DI GRADIMENTO - 1° pubbl. 9/04) Salvo che lo statuto di una spa non disponga diversamente, l’introduzione, la modifica e la soppressione della clausola di gradimento è deliberata dall’assemblea straordinaria con le maggioranze e le modalità per essa normalmente previste. Non è pertanto necessaria l’unanimità. I soci che non hanno concorso all’approvazione delle delibere riguardanti il vincolo del gradimento hanno diritto di recesso, salvo che lo statuto disponga diversamente.

 

H.I.9 - (PATTI SUCCESSORI E LIMITI AL TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA - 1° pubbl. 9/04) Non costituisce violazione del divieto di patti successori ed è legittima la clausola statutaria che attribuisca ai soci superstiti il diritto di acquistare, entro un determinato periodo di tempo e previo pagamento di un prezzo congruo da determinarsi secondo criteri prestabiliti, le azioni già appartenute al defunto medesimo e pervenute agli eredi in forza della successione: e ciò in quanto il vincolo che ne deriva a carico dei soci è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria, e quindi nel trasferimento per legge o per testamento, per cui la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l’opzione per l’acquisto.

 

H.I.10 - (ART. 2344, I COMMA, C.C. E CONFLITTO DI INTERESSI - 1° pubbl. 9/04) La disposizione del primo comma dell’art. 2344 c.c., nella parte in cui autorizza gli amministratori a vendere le azioni del socio moroso per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti, autorizza anche i medesimi amministratori a contrarre con se stessi qualora intendano acquistare dette quote nella qualità di soci o rappresentanti di enti soci. Non si applica in ogni caso l’art. 2391 c.c..

 

H.I.11 - (LIMITI ALLA COSTITUZIONE DI PEGNO - 1° pubbl. 9/04) Ai limiti statutari eventualmente previsti in merito alla libera possibilità di costituire in pegno le azioni si applica la disciplina dei limiti alla circolazione delle azioni dettata dall’art. 2355bis, c.c., compreso il diritto di recesso.

 

H.I.12 - (AZIONI AL PORTATORE - 1° pubbl. 9/04) La previsione contenuta nel primo comma dell’art. 2354 c.c., come novellata dal d.lgs. 37/2004, facendo salvi i divieti contenuti nelle leggi speciali rende di fatto non attuale la possibilità di emettere azioni al portatore.

 

H.I.13 - (LIMITI AL TRASFERIMENTO E PREVISIONE DI EMETTIBILITÀ DI AZIONI AL PORTATORE - 1° pubbl. 9/04) È legittimo che lo statuto sottoponga a particolari condizioni il trasferimento delle azioni o vieti il loro trasferimento per cinque anni ai sensi del primo comma dell’art. 2355-bis, c.c., anche se in altra clausola ammette la possibilità di emettere azioni al portatore. In tale ipotesi i limiti o i divieti non si applicano alle eventuali azioni al portatore emesse (una volta che ciò sia possibile per legge).

 

H.I.14 - (REQUISITI FORMALI DELL’OFFERTA DI PRELAZIONE - 1° pubbl. 9/04) L’offerta di prelazione è valida quando ricorrono tutti gli elementi per informare in modo completo i soci o la società sui termini del contratto che si vuole offrire, e quindi contenere l’indicazione del prezzo delle azioni, le modalità di pagamento dello stesso, nonché le eventuali ulteriori indicazioni richieste dallo statuto.

 

H.I.15 - (CLAUSOLA DI PRELAZIONE CUMULATIVA - 1° pubbl. 9/04) È legittima, ove statutariamente prevista, la clausola di prelazione che consenta la possibilità di offerta cumulativa da parte di una pluralità di soci ad un prezzo globale.

 

H.I.16 - (PRELAZIONE E TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO O CON CORRISPETTIVO INFUNGIBILE - 1° pubbl. 9/04) La clausola di prelazione è legittimamente applicabile anche ai negozi a titolo gratuito, o con corrispettivo infungibile, soltanto ove siano previsti dei meccanismi correttivi (valutazione a mezzo arbitratori), che consentano al socio che intendeva trasferire le azioni di realizzare il valore economico delle stesse.

 

H.I.17 - (ARBITRAGGIO E REVOCA DELL’OFFERTA DI PRELAZIONE - 1° pubbl. 9/04) Può ritenersi legittima la clausola di prelazione che consenta all’offerente di non accettare il prezzo determinato dagli arbitratori ritirando l’offerta entro un termine prefissato.

 

H.I.18 - (PRELAZIONE E USUFRUTTO - 1° pubbl. 9/04) È legittima l’applicazione della clausola di prelazione anche alla cessione dell’usufrutto sulle azioni.

 

H.I.19 - (LIMITI DI VALIDITA’ DELLE CLAUSOLE STATUTARIE CHE OBBLIGANO DETERMINATI SOCI A CEDERE LE PROPRIE AZIONI NEL CASO IN CUI ALTRI SOCI DECIDANO DI ALIENARE LE LORO - 1° pubbl. 9/06) Le clausole statutarie che impongono a determinati soci, ad esempio i soci di minoranza, l’obbligo di cedere ad un giusto prezzo (comunque non inferiore al valore determinato ai sensi dell’art. 2437 ter c.c.) le loro azioni nel caso in cui altri soci, nell’esempio quelli di maggioranza, decidano di alienare le loro sono legittime a condizione che siano adottate con il consenso di tutti i soci.

Per rendere opponibile tale clausola ai terzi acquirenti delle azioni è necessario che la stessa sia pubblicizzata nelle forme previste dall’art. 2355bis c.c.

 

H.I.20 - (EMISSIONI DI CERTIFICATI AZIONARI O DI AZIONI DISTINTE PER L’USUFRUTTUARIO E PER IL NUDO PROPRIETARIO - 1° pubbl. 9/06) In relazione alla medesima partecipazione azionaria è legittima l’emissione di due titoli distinti, rappresentativi l’uno i diritti del nudo proprietario e l’altro i diritti dell’usufruttuario (art. 1 R.D. 239/42 e art. 2025 c.c.).

Detti titoli potranno essere trasferiti disgiuntamente uno dall’altro (ovviamente il giratario di un usufruttuario vitalizio avrà acquistato un diritto che continua ad essere commisurato con la vita del suo dante causa), e legittimano l’esercizio dei diritti in essi incorporati in via autonoma, così il soggetto al quale è riservato il diritto di voto (nudo proprietario o usufruttuario a seconda della convenzione) potrà intervenire in assemblea esibendo esclusivamente il proprio certificato.

 

H.I.21 - (LIMITI DI VALIDITA’ DELLA CLAUSOLA STATUTARIA CHE ESCLUDE L’EMISSIONE DELLE AZIONI O PREVEDE L’UTILIZZAZIONE DI DIVERSE TECNICHE DI CIRCOLAZIONE E DI LEGITTIMAZIONE - 1° pubbl. 9/06) La clausola statutaria che esclude l’emissione delle azioni, o prevede l’utilizzazione di diverse tecniche di circolazione e di legittimazione, deve necessariamente essere formulata nel senso che tutte le azioni siano sottoposte alla stessa disciplina.

La coesistenza di diversi metodi di circolazione e/o legittimazione trasferirebbe infatti indebitamente sull’acquirente il rischio di accertare in concreto quale è lo strumento che consente di acquistare validamente le azioni, con l’aggravante che nello statuto, e quindi nel registro delle imprese, non sarebbe possibile effettuare tale accertamento.

 

H.I.22 - (RINNOVO DEL DIVIETO STATUTARIO DI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - 1° pubbl. 9/06) E’ legittimo deliberare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie e nei limiti temporali di legge, il rinnovo del divieto di trasferimento delle azioni già contenuto nello statuto ai sensi dell’art. 2355bis, I comma, c.c.

Tale delibera può essere adottata anche prima della scadenza del divieto previgente e può anche essere ulteriormente rinnovata.

Qualora lo statuto non abbia escluso il diritto di recesso ai sensi dell’art.2437, II comma, lett. b), c.c., l’approvazione della delibera di rinnovo del divieto di vendita delle azioni attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla sua approvazione.

 

H.I.23 - (CLAUSOLA STATUTARIA DI ESCLUSIONE DELL’ESTENSIONE DEL PEGNO, USUFRUTTO O SEQUESTRO ALLE AZIONI EMESSE IN SEGUITO AD AUMENTI DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO - ILLEGITTIMITA’ - 1° pubbl. 09/06) La disposizione di cui al III comma dell’art. 2352, c.c., è inderogabile; sono pertanto illegittime le clausole statutarie che escludono l’estensione del pegno, usufrutto o sequestro alle azioni emesse in seguito ad aumenti di capitale ex art. 2442 c.c.


 

H.J. - SPA - STRUMENTI FINANZIARI.

 

H.J.1 - (ESERCIZIO DI VOTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI - 1° pubbl. 9/04) Qualora gli strumenti finanziari siano dotati di diritto di voto su argomenti specificatamente indicati, normalmente devoluti alla competenza dell’assemblea dei soci (ad esempio la modifica dell’oggetto sociale), detto diritto di voto viene esercitato nell’assemblea dei soci all’uopo convocata e non in un’assemblea speciale. Infatti la previsione del sesto comma dell’art. 2346 c.c., che vieta la possibilità di emettere strumenti finanziari aventi diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti, deve essere interpretata come divieto di abbinare agli strumenti finanziari il diritto di voto “generale” e non anche come divieto di esercitare nell’assemblea generale degli azionisti il diritto di voto “speciale” eventualmente attribuito ai sensi del quinto comma dell’art. 2351 c.c.

È fatta comunque salva la possibilità di prevedere statutariamente che gli strumenti finanziari aventi diritto di voto su argomenti di competenza dell’assemblea dei soci esercitino detto diritto in un’assemblea speciale. È in ogni caso necessario che lo statuto determini il peso del voto spettante ai portatori degli strumenti finanziari.

 

H.J.2 - (QUORUM ASSEMBLEARI E STRUMENTI FINANZIARI - 1° pubbl. 9/04) Nel caso esistano portatori di strumenti finanziari dotati di diritto di voto da esercitarsi nell’assemblea dei soci su argomenti specificatamente indicati, della loro presenza si dovrà tenere conto ai fini della regolare costituzione di un’assemblea totalitaria avente ad oggetto detti argomenti.

 

H.J.3 - (STRUMENTI FINANZIARI E ASSEMBLEE SPECIALI - 1° pubbl. 9/04) Nonostante l’art. 2376, primo comma, c.c., preveda espressamente l’obbligo dell’assemblea speciale solo per gli strumenti finanziari che conferiscono (anche) diritti amministrativi, è da ritenere che tale obbligo sussista anche nel caso di strumenti finanziari che attribuiscano solo diritti patrimoniali.


 

H.K. - SPA – OBBLIGAZIONI.

 

H.K.1 - (EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI NEL PRIMO ESERCIZIO - 1° pubbl. 9/04) La società può deliberare l’emissione di un prestito obbligazionario anche nel corso del primo esercizio. In tal caso l’assemblea deve approvare un bilancio straordinario.

 

H.K.2 - (CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DELLE DELIBERE DEGLI OBBLIGAZIONISTI - 1° pubbl. 9/04) Le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti non sono soggette a controllo di legittimità da parte del notaio ma devono avere le forme previste per le assemblee straordinarie (verbale redatto da notaio).

 

H.K.3 - (DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVERTIBILI IN CASO DI AZZERAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE - 1° pubbl. 9/04 - modif. 09/07) In caso di azzeramento del capitale sociale i portatori di obbligazioni convertibili perdono il diritto di conversione ma mantengono quello di opzione sul successivo aumento volto a ricostituire il capitale sociale.

 

H.K.4 - (DETERMINAZIONE DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI DA PARTE DELL’AMMINISTRATORE UNICO E ASSISTENZA DEI SINDACI - 1° pubbl. 9/06) La determinazione dell’amministratore unico di emissione di obbligazioni assunta ai sensi dell’art. 2410 c.c. non necessita della contestuale assistenza dei sindaci finalizzata a rendere l’attestazione di cui all’art. 2412, I comma, c.c.

Detta ultima disposizione, infatti, impone che i sindaci attestino il rispetto del limite quantitativo di legge in relazione alla emissione di obbligazioni e non anche che detta attestazione sia contestuale alla decisione di emissione o resa nella stessa.

 

H.K.5 – (MODIFICA DEL RAPPORTO DI CAMBIO DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN SEGUITO AD AUMENTI GRATUITI O A RIDUZIONI PER PERDITE DEL CAPITALE SOCIALE – 1° pubbl. 09/07) La modifica proporzionale del rapporto di cambio delle obbligazioni convertibili, nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve o di riduzione del capitale per perdite, avviene automaticamente ai sensi dell’art. 2420bis, penultimo comma, c.c., senza necessità che la delibera relativa a dette operazioni lo preveda espressamente.

 

H.K.6 - (COMPETENZA A DELIBERARE LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI ORDINARI EMESSI ANTERIORMENTE ALLA RIFORMA - 1° pubbl. 09/07) Nel caso di modifica delle condizioni di prestiti obbligazionari ordinari, emessi prima dell’entrata in vigore della riforma in forza di delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, l’organo amministrativo è quello competente ad adottare la relativa delibera, posto che l’art. 2410 c.c., attribuisce ora agli amministratori, in via esclusiva, la competenza in ordine all’emissione di obbligazioni ordinarie (salvo che lo statuto disponga diversamente).

Resta, comunque, ferma la necessità che la modifica delle condizioni del prestito sia previamente approvata dall’assemblea degli obbligazionisti ai sensi dell’art. 2415 c.c.


 

H.L. - SPA – VERSAMENTI SOCI E CONFERIMENTI A PATRIMONIO

 

H.L.1 - (VERSAMENTI SOCI SENZA DIRITTO DI RIMBORSO - c.d. IN CONTO CAPITALE - 1° pubbl. 9/07) I versamenti effettuati dai soci a favore della società senza alcun diritto di rimborso, denominati nella prassi “versamenti in conto capitale”, sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin dal momento della loro esecuzione ed integrano una riserva disponibile.

Da tale momento cessa ogni rapporto/collegamento tra il socio versante e la somma versata.

Le riserve costituite con detti versamenti possono essere liberamente utilizzate sia per ripianare le perdite che per aumentare gratuitamente il capitale sociale, mentre in nessun caso possono essere utilizzate per liberare aumenti di capitale a pagamento.

L’aumento gratuito di capitale mediante l’utilizzo delle riserve costituite con i “versamenti in conto capitale”, secondo il principio di legge, dovrà essere attribuito a tutti i soci in proporzione alle azioni da ciascuno detenute, prescindendo dalla circostanza che i versamenti utilizzati siano stati effettuati solo da alcuni soci, ovvero siano stati effettuati dai soci in misura non proporzionale rispetto alle azioni da ciascuno detenute (salvo diversa unanime decisione dei soci - vedi orientamento H.G.20).

I versamenti senza diritto di rimborso presuppongono necessariamente per il loro perfezionamento un accordo avente natura contrattuale tra i soci versanti e la società. Tale contratto può essere perfezionato anche verbalmente o per fatti concludenti.

Non è richiesta per il perfezionamento dell’accordo una delibera assembleare che proponga ai soci di effettuare i “versamenti in conto capitale”, ovvero accetti quelli già prestati, essendo tale materia di competenza dell’organo amministrativo.

 

H.L.2 - (VERSAMENTI SOCI IN CONTO FUTURI AUMENTI DI CAPITALE - 1° pubbl. 09/07) I versamenti effettuati dai soci a favore della società vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dei soli soci conferenti (c.d. targati), denominati nella prassi “versamenti in conto futuri aumenti di capitale”, non sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin al momento della loro esecuzione, in quanto la società ha l’obbligo di restituirli nel caso in cui l’aumento di capitale cui sono subordinati non sia deliberato entro il termine convenuto (o stabilito dal giudice ex art. 1331, secondo comma, c.c.).

Detti versamenti, a causa del vincolo di destinazione cui sono soggetti, non possono essere utilizzati per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale sociale, nè possono essere appostati a patrimonio netto (lett. A).

Gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per la liberazione della parte di aumento di capitale a pagamento, riservata ai soci che li hanno eseguiti, cui sono subordinati.

I “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” non presuppongono necessariamente un accordo contrattuale, che può perfezionarsi anche verbalmente o per fatti concludenti, tra i soci versanti e la società (secondo lo schema dell’opzione), potendo gli stessi avvenire anche mediante atto unilaterale (proposta irrevocabile di sottoscrizione).

Nel caso di accordo contrattuale non è richiesta una delibera assembleare che proponga ai soci di effettuare tali versamenti, ovvero accetti quelli già prestati, essendo la materia di competenza dell’organo amministrativo.

In linea di principio i “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” possono essere effettuati anche da non soci.

 

H.L.3 – (DIRITTI DEL SOCIO CEDENTE LE AZIONI IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE O IN CONTO FUTURI AUMENTI DI CAPITALE DA LUI EFFETTUATI – 1° pubbl. 09/07) I “versamenti in conto capitale” sono caratterizzati dalla definitiva acquisizione nel patrimonio della società fin dal momento della loro esecuzione, con esclusione di qualsiasi diritto di rimborso.

Pertanto, in caso di cessione delle azioni di società che hanno beneficiato di detti versamenti, non è possibile convenire che unitamente alle medesime partecipazioni vengono trasferiti anche ulteriori diritti relativi ai “versamenti in conto capitale” diversi rispetto a quelli derivanti dalla loro specifica appartenenza al patrimonio della società ceduta.

Al contrario i “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” attribuiscono al socio che li ha effettuati il diritto alla attribuzione di quote di capitale (nel caso che l’aumento a pagamento cui sono subordinati sia deliberato nei termini), ovvero al rimborso.

Pertanto, il socio che abbia effettuato detti versamenti che ceda le sue azioni potrà trasferire con esse anche i diritti derivanti da detti versamenti, ovvero potrà trattenerli per sè.


 

I.A. - SRL - CONFERIMENTI E ACQUISTI EX ART. 2465, II COMMA, C.C.

 

I.A.1 - (ATTESTAZIONE DI VALORE NECESSARIA NELLA RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2465 C.C. - 1° pubbl. 9/04) La relazione di stima ex art. 2465 c.c. deve necessariamente contenere l’attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito.

 

I.A.2 - (VALIDITÀ TEMPORALE DELLA RELAZIONE DI STIMA DI CONFERIMENTO - 1° pubbl. 9/04) La data della relazione di stima redatta ai fini di un conferimento deve essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di quattro mesi rispetto all’atto.

 

I.A.3 - (CONFERIMENTO DI AZIENDA E STIMA DELL’AVVIAMENTO - 1° pubbl. 9/04) In caso di conferimento di azienda è sempre possibile procedere alla stima dell’avviamento.

 

I.A.4 - (IMPUTAZIONE A CAPITALE DEI FINANZIAMENTI SOCI E STIMA - 1° pubbl. 9/04) Non è necessaria la relazione di stima nel caso di aumento di capitale mediante imputazione allo stesso di somme derivanti da prestiti effettuati dai soci o da terzi alla società, sempre che detti prestiti siano avvenuti in denaro e che risultino da bilancio o da apposita situazione patrimoniale approvata dall’assemblea.

 

I.A.5 - (CONFERIMENTI DI OPERA O SERVIZI - 1° pubbl. 9/05) I conferimenti di opera o servizi sono da considerarsi alla stregua dei conferimenti in natura, pertanto ad essi si applica integralmente la relativa disciplina di legge, in particolare:

1) è necessaria la presentazione della perizia avente ad oggetto la
stima del valore dell’obbligazione conferita ex art. 2465 c.c.. Detto valore deve essere anche indicato nell’atto costitutivo come previsto dal disposto del n. 5) dell’art. 2463 c.c.;

2) le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione mediante valida assunzione dell’obbligazione conferita. Le stesse quote sono quindi liberamente alienabili, fermo restando il permanere in capo all’originario conferente, anche se non più socio, dell’obbligazione conferita;

3) la riduzione del capitale per perdite conseguenti alla svalutazione dell’obbligazione conferita, in seguito all’accertamento secondo le norme in tema di bilancio di un minor valore della stessa, deve necessariamente interessare proporzionalmente tutte le partecipazioni esistenti e non solo quelle liberate mediante il conferimento di detta obbligazione;

4) in caso di inadempimento dell’obbligazione conferita non sono attuabili i rimedi di cui all’art. 2466 c.c., in quanto l’esecuzione del conferimento di opera o servizi avviene con l’assunzione della corrispondente obbligazione e non con l’adempimento di quest’ultima.

In tale ipotesi sono dunque attivabili esclusivamente i normali rimedi civilistici previsti per l’inadempimento delle obbligazioni.

 

I.A.6 - (CONFERIMENTI DI OPERA E SERVIZI E POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA - 1° pubbl. 9/05) Nel caso di conferimenti di opera o servizi la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria di cui all’art. 2464, quinto comma, c.c., devono garantire esclusivamente l’adempimento dell’obbligazione conferita e non la corretta valutazione della stessa.

Conseguentemente una volta esattamente adempiuta l’obbligazione cessa la validità delle garanzie che l’assistono, anche nel caso che l’opera compiuta o il servizio prestato abbiano avuto un valore inferiore rispetto a quello di conferimento. In tale ultimo caso dovranno essere effettuati gli opportuni interventi sul bilancio ed eventualmente sul capitale sociale.

 

I.A.7 - (LEGITTIMITA’ DELLE EVENTUALI LIMITAZIONI STATUTARIE AI CONFERIMENTI IN NATURA - 1° pubbl. 9/06) Poiché la legge consente il divieto assoluto di conferimenti in natura sono ammissibili le clausole statutarie che ammettono tali conferimenti con limitazioni.

Così ad esempio devono ritenersi legittime le clausole statutarie che ammettono i conferimenti in natura:

- a condizione che gli stessi siano sottoscritti esclusivamente da determinati soggetti (soci o altri terzi individuati anche per appartenenza a categorie omogenee), ovvero che siano limitati ad una determinata percentuale del capitale sociale;

- a condizione che gli stessi siano sottoscritti esclusivamente da soci e che ai restanti soci sia contestualmente offerto un aumento in denaro al fine di mantenere potenzialmente inalterate le loro percentuali di partecipazione.

 

I.A.8 – (VALORI NOMINALI E VALORI REALI NEI CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA – 1° pubbl. 09/07) I conferimenti in natura possono avvenire anche per un valore nominale delle partecipazioni con essi liberate, comprensivo del sovrapprezzo, inferiore a quello reale dei beni conferiti.

 

I.A.9 – (DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA ALLA NOMINA DELL’ESPERTO IN BASE ALLA NATURA DELLA SOCIETA’ CONFERITARIA – 1° pubbl. 09/07) Per verificare se l’esperto stimatore dei beni da conferire in società debba essere designato dal tribunale o meno (artt. 2343 e 2465 c.c.) si deve aver riguardo alla società conferitaria e non alla società conferente.

Di conseguenza, nel caso in cui i beni in natura siano conferiti da una s.p.a. in una s.r.l., l’esperto non è designato dal tribunale.


 

I.B. - SRL -DECISIONI DEI SOCI.

 

I.B.1 - (CONVOCAZIONI ULTERIORI DELL’ASSEMBLEA - 1° pubbl. 9/04) Nella s.r.l. deve ritenersi consentito che la convocazione dell’assemblea possa prevedere una o più date ulteriori per lo svolgimento dell’adunanza (seconda convocazione, terza, e così via). In tal caso potranno anche essere fissati quorum diversi per ogni convocazione senza il limite previsto per la s.p.a. dall’art. 2369, settimo comma, c.c.

 

I.B.2 - (INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL SOCIO DA ESCLUDERE - 1° pubbl. 9/04) Non è ammissibile la clausola che impedisca al socio - di cui si vuole deliberare l’esclusione - la partecipazione all’assemblea relativa. Detto socio non avrà il diritto di voto ma avrà il diritto di impugnare la delibera.

 

I.B.3 - (ELEMENTI DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE - 1° pubbl. 9/04) Nonostante la mancanza di ripetizione delle prescrizioni di cui all’art. 2366, primo comma, c.c., anche nelle s.r.l. l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, in quanto la sua funzione è comunque quella di informare i soci, come implicitamente confermato dagli artt. 2479bis, primo comma, e 2479ter, terzo comma, c.c.

 

I.B.4 - (ASSEMBLEA TOTALITARIA - 1° pubbl. 9/04) La disciplina della cosiddetta “assemblea totalitaria” contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2479bis è inderogabile: pertanto trova applicazione anche in presenza di una diversa previsione statutaria, sia con riferimento agli statuti adeguati alla riforma del diritto societario sia con riferimento a quelli non adeguati.

 

I.B.5 - (TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO - 1° pubbl. 9/04) La presentazione del bilancio ai soci nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, o nel maggior termine di cui all’art. 2364 c.c., deve essere intesa come presentazione “per l’approvazione”, pertanto entro detti termini deve essere convocata l’assemblea dei soci avente all’ordine del giorno la proposta di approvazione del bilancio ovvero, se così previsto dallo statuto, avviata la procedura per la formazione del consenso espresso per iscritto relativamente a detta proposta di approvazione.

 

I.B.6 - (MAGGIORANZA PARI ALLA METÀ DEL CAPITALE SOCIALE - 1° pubbl. 9/04) Le decisioni dei soci adottabili con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale, comunque formate (consenso o consultazione scritta, delibera assembleare), non sono approvate qualora detta metà non costituisca anche una maggioranza, il che avviene quando l’altra metà del capitale sociale abbia espresso voto contrario.

Il contratto sociale non può derogare al principio esposto.

 

I.B.7 - (LIMITI AL DIRITTO DI VOTO - 1° pubbl. 9/04) Non si ritiene possibile, in forza del disposto dell’art. 2479, quinto comma, c.c., prevedere nella s.r.l. limitazioni al diritto di voto diverse da quelle consentite dalla legge.

Non è quindi possibile subordinare l’esercizio di tale diritto al decorso di un termine dall’iscrizione nel libro soci.

 

I.B.8 - (CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO - 1° pubbl. 9/04) La clausola di un atto costitutivo che preveda che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto non deve necessariamente disciplinare le modalità concrete di attuazione della consultazione o della formazione del consenso, in tal caso sono legittimi tutti i metodi che garantiscano la partecipazione della totalità dei soci alla decisione (anche al fine di richiedere un’eventuale devoluzione all’assemblea ai sensi del quarto comma dell’art. 2479 c.c.) e che siano idonei a documentare con chiarezza l’oggetto della stessa ed il consenso espresso.

È opportuno che detta clausola stabilisca un termine entro il quale la procedura deve essere ultimata, a pena di decadenza dell’attività svolta, non essendo legittimo che i singoli soci prestino il loro consenso a notevole distanza di tempo l’uno dall’altro. A tal fine si reputa congruo prevedere un procedimento decisionale di durata non superiore ai trenta giorni.

 

I.B.9 - (NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI E VOTO SEGRETO - 1° pubbl. 9/04) Per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, non concretizzandosi nell’espressione di un consenso o di un dissenso bensì nell’espressione di una o più preferenze, è possibile procedere con votazioni segrete, purchè la clausola statutaria che introduce tale previsione attribuisca ai soci che lo richiedano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l’esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

 

I.B.10 - (VOTO PER CORRISPONDENZA E METODO ASSEMBLEARE - 1° pubbl. 9/04) Nell’ipotesi in cui sia obbligatorio il metodo assembleare per le decisioni dei soci non si  ritiene legittimo  prevedere statutariamente la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, in quanto l’applicazione analogica del quarto comma dell’art. 2370, c.c., è impedita dalla costruzione alternativa operata dall’art. 2479, terzo e quarto comma, c.c., tra il consenso espresso per iscritto e il consenso espresso in assemblea.

È invece possibile prevedere statutariamente che le assemblee si tengano con mezzi di telecomunicazione in analogia con la disciplina dettata in materia per le s.p.a.

 

I.B.11 - (DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN CASO DI USUFRUTTO E PEGNO SU PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/05) Tra i “diritti amministrativi” che l’ultimo comma dell’art. 2352 c.c., richiamato per le s.r.l. dall’art. 2468 c.c., attribuisce sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario non rientra il diritto di intervento all’assemblea, posto che l’art. 2370 c.c. “lega” il diritto di intervento all’assemblea alla titolarità del diritto di voto (“Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto”; l’art. 2370 c.c. benchè dettato in tema di s.p.a. e non richiamato per le s.r.l. va letto in stretta correlazione con l’art. 2352 c.c. del quale precisa il contenuto). Pertanto in caso di pegno o usufrutto su partecipazioni, il diritto di intervento all’assemblea non può essere riconosciuto sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario a sensi dell’art. 2352 ultimo comma c.c. ma esclusivamente al creditore pignoratizio e all’usufruttuario in quanto investiti del diritto di voto (ovvero al socio nel caso in cui si sia riservato il diritto di voto in forza della convenzione contraria di cui all’art. 2352 primo comma c.c.)

 

I.B.12 - (RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DEL SOCIO CHE SIA ANCHE AMMINISTRATORE - 1° pubbl. 9/05) Il socio, che sia anche amministratore della società, può legittimamente conferire delega ad altro soggetto, ex art. 2479bis, II comma, c.c., affinchè abbia a rappresentarlo in assemblea nella sua veste di socio ed intervenire comunque personalmente all’assemblea, ovviamente senza diritto di voto, nella sua veste di amministratore.

 

I.B.13 - (RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA CONFERITA LIMITATAMENTE AD UNA DETERMINATA PERCENTUALE DELLA PARTECIPAZIONE DEL DELEGANTE - 1° pubbl. 9/05) Il socio non può legittimamente conferire delega ad altro soggetto ex art. 2479 bis secondo comma c.c., affinchè abbia a rappresentarlo in assemblea, per una determinata percentuale della propria partecipazione, conservando il diritto di intervento e di voto per la restante parte della partecipazione. Nella s.r.l. il diritto di intervento ed il diritto di voto così come tutti gli altri diritti non ineriscono alla partecipazione ma spettano “al socio in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta”, partecipazione che va quindi, necessariamente, considerata in maniera unitaria (art. 2468 secondo comma c.c.); di ciò si trae conferma anche dalla disciplina dettata dall’art. 2468 ultimo comma per il caso di comproprietà della partecipazione; si tratta pertanto, nella s.r.l., di diritti ad “inerenza soggettiva” e non ad “inerenza oggettiva”.

 

I.B.14 - (RAPPRESENTANZA DELL’INTERO CAPITALE SOCIALE NELL’ASSEMBLEA TOTALITARIA - 1° pubbl. 9/05) Si deve ritenere “partecipante l’intero capitale sociale” ai fini della valida costituzione dell’assemblea in forma totalitaria qualora:

- in caso di usufrutto o di pegno su partecipazioni siano presenti i soggetti investiti del diritto di voto (e quindi del diritto di intervento) e pertanto, di regola, l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, salvo convenzione contraria ex art. 2352 primo comma c.c.;

- in caso di comproprietà della partecipazione sia presente il rappresentante comune nominato ai sensi dell’art. 2468 ultimo comma c.c., non essendo invece necessaria la presenza di tutti i contitolari della partecipazione, posto che è il solo rappresentante comune il soggetto investito del diritto di voto e quindi del diritto di intervento.

 

I.B.15 - (FORMALITA’ DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DA TENERSI CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE IN LUOGHI  AVENTI DIVERSI FUSI ORARI - 1° pubbl. 9/06) In caso di riunione con mezzi di telecomunicazione per la quale siano stati predisposti dalla società più luoghi collegati nei quali i soci potranno contestualmente intervenire, e detti luoghi appartengano a fusi orari diversi, è necessario che si precisi per ciascun luogo della riunione il giorno e l’ora locale di convocazione.

 

I.B.16 - (AMMISSIBILITA’ DI ORDINI DEL GIORNO SINTETICI NEL CASO IN CUI SI INTENDA RIVEDERE L’INTERO STATUTO SOCIALE - 1° pubbl. 9/06) L’ordine del giorno ha la funzione di evitare che venga sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazioni su materie non incluse nel medesimo.

E’ rispettata tale funzione qualora, intendendo rivedere l’intero statuto, l’ordine del giorno non riporti analiticamente tutte le singole modifiche proposte ma si limiti ad indicare sinteticamente che oggetto dell’assemblea sarà la “approvazione di un nuovo statuto”, ovvero l’”adeguamento dello statuto in conseguenza della riforma”, ovvero ancora “rinegoziazione dello statuto”.

 

I.B.17 - (NON NECESSITA’ DELL’INDICAZIONE NELL’ORDINE DEL GIORNO DELLE DELIBERE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE - 1° pubbl. 9/06) Non richiedono, obbligatoriamente, la previa indicazione nell’avviso di convocazione le deliberazioni adottate su argomenti inerenti al mero svolgimento della riunione assembleare, quali - ad esempio - la nomina del presidente, ove necessario, la determinazione della durata degli interventi o il sistema di votazione.

 

I.B.18 - (LEGITTIMAZIONE DELL’ASSEMBLEA AD ADOTTARE DELIBERE CONSEQUENZIALI OD ACCESSORIE A QUELLE ALL’ORDINE DEL GIORNO - 1° pubbl. 9/06) L’indicazione di un dato argomento nell’ordine del giorno consente legittimamente la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea delle deliberazioni ad esso consequenziali od accessorie.

Ad esempio sono da considerarsi consequenziali od accessorie:

- la delibera di distribuzione degli utili e/o di destinazione a riserva dei medesimi, adottata in sede di approvazione del bilancio;

- la delibera di nomina dei liquidatori, adottata in sede di decisione di anticipato scioglimento.

 

I.B.19 - (MODALITA’ DI OPPOSIZIONE ALLA DISCUSSIONE NELL’ASSEMBLEA “TOTALITARIA” - 1° pubbl. 9/06) Nel caso di assemblea “totalitaria” è da considerare tardiva la richiesta di opposizione prospettata non sin dall’inizio della discussione di ogni singolo argomento, ma successivamente, quando ormai la discussione è iniziata.

E’ tuttavia ammesso che il socio prima della discussione dichiari di ritenersi non sufficientemente informato e si riservi la facoltà di opposizione qualora dalla discussione non emergano informazioni da lui ritenute sufficienti per esprimere il voto.

 

I.B.20 - (LIMITI TEMPORALI DELL’INFORMAZIONE AGLI ORGANI SOCIALI DELLE ASSEMBLEE “TOTALITARIE” - 1° pubbl. 9/06) Nel caso di assemblea “totalitaria” si ritiene che l’informazione ai membri degli organi sociali possa avvenire anche in prossimità dell’inizio dell’assemblea.

 

I.B.21 - (NON NECESSITA’ DELLA PRESENZA DEGLI ORGANI SOCIALI NELLE ASSEMBLEE “TOTALITARIE” - 1° pubbl. 9/06) Nel caso di assemblea “totalitaria” possono essere assenti la totalità degli organi amministrativo e di controllo, purchè informati della riunione.

 

I.B.22 – (NOMINA DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI A MEZZO SCHEDE CON NOMINATIVI PRESTAMPATI IN ASSENZA DI ESPRESSE PREVISIONI STATUTARIE – 1° pubbl. 09/07) Si ha il voto a mezzo di schede prestampate quando dato un numero di posti da ricoprire negli organi societari, sulla scheda vengono prestampati altrettanti nomi di candidati, oppure meno, od anche eventualmente più.

In assenza di previsioni statutarie che prevedano voti di lista o disciplinino detta modalità di votazione, se i nomi stampati siano in numero inferiore rispetto ai posti da ricoprire l’elettore potrà, discrezionalmente, limitare il proprio voto od integrare la scheda; se in numero superiore, dovrà viceversa poterne cancellare alcuni, almeno sino alla coincidenza tra preferenze e posti vacanti, pena la perplessità del voto e l’inevitabile annullamento della scheda.

La facoltà di cancellare i candidati prestampati sulla scheda per sostituirli con altri di proprio gradimento dovrà essere esplicitamente richiamata nel testo della scheda, diversamente sarà, comunque, necessario che il socio sia preventivamente informato, mediante qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, anche verbalmente dal presidente dell’assemblea, della facoltà di procedere ad autonoma designazione.

 

I.B.23 – (MOMENTO DELLA VERIFICA DEI QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATVI – 1° pubbl. 09/07) Il quorum costitutivo deve essere verificato una sola volta all’inizio della riunione. Il quorum costitutivo deve ritenersi attestato nel momento in cui il presidente abbia esaurito le operazioni di accertamento della legittimazione degli intervenuti e ne abbia dato formalmente conto in assemblea. Pertanto, il socio presente e inizialmente computato durante le operazioni di verifica che si sia successivamente allontanato prima della dichiarazione degli esiti della stessa, deve ritenersi assente.

L’ufficio di presidenza deve rimanere in funzione durante l’intero svolgimento dell’assemblea, al fine di consentire al socio giunto tardivamente di legittimarsi all’intervento in assemblea, partecipando alle votazioni non ancora avvenute. Ugualmente il socio sarà libero di abbandonare l’aula. In entrambi i casi il quorum costitutivo, accertato all’inizio dell’assemblea, rimarrà indifferente all’andirivieni dei soci.

Infatti, la verifica dei presenti prima di ciascuna votazione non integra una nuova verifica del quorum costitutivo, ma serve per attestare il c.d. “quorum di base deliberativo”, ossia il capitale in quel particolare momento rappresentato in assemblea, sul quale verrà poi conteggiata la maggioranza necessaria per adottare la deliberazione (nel caso ovviamente che lo statuto parametri le  maggioranze deliberative sui presenti e non sul capitale).

Quindi il socio intervenuto tardivamente non inciderà in alcun modo sul quorum costitutivo, visto che lo stesso o era stato già raggiunto all’inizio della riunione, o non può più essere raggiunto dopo che il presidente, verificata la sua mancanza, abbia dichiarata deserta l’assemblea.

Inciderà, viceversa, sul quorum deliberativo, perchè il suo sopraggiungere alzerà il c.d. “quorum di base deliberativo” e quindi il numero di voti favorevoli necessari per adottare la deliberazione. Di conseguenza, una volta raggiunto il quorum costitutivo, sarà sufficiente che rimanga un unico socio per poter adottare la deliberazione, fatte salve le ipotesi in cui il legislatore o lo statuto richiedano dei quorum deliberativi rinforzati.

 


 

I.C. - SRL - AMMINISTRAZIONE.

 

I.C.1 - (DETERMINAZIONE DELLE FORME DI AMMINISTRAZIONE NON COLLEGIALE - 1° pubbl. 9/04) La previsione dell’atto costitutivo di affidare l’amministrazione congiuntamente o disgiuntamente agli amministratori anziché in forma collegiale ex art. 2475, terzo comma, c.c., può anche non prevedere in concreto quale forma di amministrazione non collegiale viene adottata, congiunta o disgiunta, rimettendo tale determinazione alla decisione dei soci di nomina degli amministratori.

 

I.C.2 - (AMMISSIBILITÀ DEI SISTEMI MONISTICO E DUALISTICO - 1° pubbl. 9/04) È inammissibile nella s.r.l. l’adozione dei sistemi di amministrazione alternativi a quello tradizionale (sistema dualistico e sistema monistico) previsti in materia di s.p.a., anche se subordinati risolutivamente all’insorgere dell’obbligo legale di adozione del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2477 c.c.

 

I.C.3 - (CONFIGURABILITÀ NECESSARIA DI UN ORGANO AMMINISTRATIVO - 1° pubbl. 9/04) Stante la natura di società di capitali della s.r.l., deve ritenersi indispensabile la presenza formale di un organo amministrativo, anche nel caso che lo statuto preveda che l’amministrazione spetti necessariamente a tutti i soci. In quanto le qualifiche di amministratore e di socio sono distinte, anche se rivestite dagli stessi soggetti.

 

I.C.4 - (QUALIFICA DEI SOCI CHE COMPIONO DIRETTAMENTE ATTI GESTORI EX ART. 2479 C.C. - 1° pubbl. 9/04) La previsione statutaria che, limitando i poteri dell’organo amministrativo, attribuisce funzioni gestorie direttamente ai soci, non comporta come conseguenza l’acquisto della qualifica di amministratori per i soci ma soltanto l’assunzione da parte di questi della responsabilità illimitata nell’ipotesi prevista dall’art. 2476, settimo comma, c.c.

 

I.C.5 - (RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NELL’ESECUZIONE DI ATTI GESTORI DECISI DAI SOCI EX ART. 2479 C.C. - 1° pubbl. 9/04) Ai sensi dell’art. 2479 c.c. è possibile che l’atto costitutivo riservi alla competenza dei soci tanto il potere di dare autorizzazioni all’organo amministrativo per il compimento di atti di amministrazione, quanto quello di adottare direttamente decisioni riguardanti l’amministrazione. In quest’ultimo caso è opportuno che la clausola che attribuisce tale competenza preveda espressamente il diritto degli amministratori di manifestare il loro eventuale dissenso rispetto alla decisione, al fine di evitare la responsabilità solidale ex art. 2476, settimo comma, c.c., nonché la facoltà di non eseguirla qualora il dissenso sia manifestato non da singoli amministratori ma dall’organo amministrativo.

 

I.C.6 - (DECISIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO ADOTTABILI ALL’UNANIMITÀ - 1° pubbl. 9/04) Per le competenze inderogabili dell’organo amministrativo previste dall’art. 2475, ultimo comma, c.c., non è ammissibile una clausola che preveda l’unanimità dei consensi: ciò urta contro la necessaria facilità deliberativa di detto organo, che - se compromessa - metterebbe in pericolo la vita stessa della società determinando un insuperabile immobilismo. In tali ipotesi deve ritenersi che l’organo amministrativo funzioni secondo le piene regole della collegialità.

 

I.C.7 - (AMMINISTRAZIONE DISGIUNTA E OPPOSIZIONE EX ART. 2257 C.C. - 1° pubbl. 9/04) La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata a più persone con facoltà di operare disgiuntamente fra loro è ammissibile – con il solo correttivo che il criterio di calcolo della maggioranza per decidere dell’eventuale opposizione deve intendersi la partecipazione al capitale e non agli utili come indicato dall’art. 2257 c.c.

 

I.C.8 - (COAMMINISTRAZIONE E DECISIONI DA ADOTTARE IN FORMA COLLEGIALE - 1° pubbl. 9/04) La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, ovvero congiuntamente all’unanimità o anche a maggioranza, richiede comunque che, nelle materie di cui all’art. 2475, ultimo comma, c.c., l’adozione delle decisioni degli amministratori avvenga in forma collegiale.

 

I.C.9 - (AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA E CLAUSOLE DISCIPLINANTI L’OPPOSIZIONE - 1° pubbl. 9/04) È ammissibile una clausola statutaria che - in caso di amministrazione plurima disgiuntiva - riservi la competenza a decidere sull’opposizione ai soli componenti l’organo amministrativo.

In tal caso peraltro sarà necessario prevedere che la decisione dovrà essere presa con maggioranza calcolata per teste, in particolare quando lo statuto preveda la possibilità che amministratori siano anche non soci o quando di fatto non tutti i soci siano amministratori.

 

I.C.10 - (RESPONSABILITÀ DEI SOCI CHE DECIDONO SULL’OPPOSIZIONE NELL’AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA - 1° pubbl. 9/04) In caso di amministrazione plurima disgiuntiva, salvo diversa disposizione statutaria, la competenza a decidere sull’opposizione che ciascun amministratore può sollevare contro l’operazione che un altro amministratore intende concludere, spetta a tutti i soci con decisione ai sensi dell’art. 2479 c.c., con maggioranza calcolata in base alla partecipazione al capitale sociale.

In tal caso il rinvio di cui all’art. 2257 c.c. deve essere inteso come atto di gestione di competenza dei soci, con conseguente responsabilità degli stessi ai sensi dell’art. 2476 settimo comma c.c. in solido con gli amministratori che vi daranno esecuzione.

 

I.C.11 - (AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA A NON SOCI - 1° pubbl. 9/04) La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone è ammissibile anche qualora preveda che gli amministratori possano essere non soci.

 

I.C.12 - (COAMMINISTRAZIONE A MAGGIORANZA - 1° pubbl. 9/04) La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza, presuppone che tale maggioranza debba essere calcolata per teste fra gli amministratori e non per partecipazione al capitale degli stessi, in quanto anche soci. In tal senso deve intendersi operante il rinvio all’art. 2258 c.c.

 

I.C.13 - (COAMMINISTRAZIONE A MAGGIORANZA AFFIDATA ESCLUSIVAMENTE A SOCI - 1° pubbl. 9/04) Qualora l’atto costitutivo preveda che gli amministratori debbano essere anche soci è ammissibile una clausola con la quale si stabilisca che l’amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza calcolata in base alla partecipazione al capitale (e non agli utili come letteralmente indicato dall’artt. 2258 c.c.), dovendosi peraltro tenere ben distinti i piani su cui i soci/amministratori operano come facenti parte di diversi organi sociali.

 

I.C.14 - (COAMMINISTRAZIONE A MAGGIORANZA AFFIDATA ANCHE A NON SOCI - 1° pubbl. 9/04) È ammissibile una clausola statutaria con la quale si preveda che l’amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza anche nell’ipotesi in cui pure si preveda che gli amministratori possano essere non soci ovvero in concreto non tutti i soci siano amministratori. In tal caso la maggioranza deve essere calcolata per teste.

È tuttavia in facoltà dell’autonomia statutaria riservare categorie di atti di gestione alla competenza delle decisioni dei soci, ai sensi dell’art. 2479 C.C., per le quali invece la maggioranza è calcolata in funzione della partecipazione al capitale.

 

I.C.15 - (AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO - 1° pubbl. 9/04) In presenza di consiglio di amministrazione, è possibile la delega delle funzioni solo in forza di esplicita clausola statutaria o di decisione dei soci.

L’atto costitutivo o i soci possono disciplinare liberamente l’istituto della delega, in mancanza è applicabile per analogia la disciplina dettata in materia per la s.p.a.

 

I.C.16 - (DIVIETO DI CONCORRENZA PER GLI AMMINISTRATORI - 1° pubbl. 9/04) Stante l’incertezza dell’applicabilità in via analogica delle norme della s.p.a. alla s.r.l., è opportuno che l’atto costitutivo disciplini l’applicabilità o meno agli amministratori del divieto di concorrenza.

 

I.C.17 - (RAPPRESENTANZA NELLE RIUNIONI DEGLI AMMINISTRATORI - 1° pubbl. 9/04) Non è ammissibile una clausola che preveda la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione per rappresentanza, stante il carattere prettamente fiduciario dell’incarico amministrativo.

 

I.C.18 - (TELECOMUNICAZIONE NELLE RIUNIONI DEGLI AMMINISTRATORI - 1° pubbl. 9/04) È legittima una clausola che preveda per le s.r.l. il mezzo della telecomunicazione per le riunioni del consiglio di amministrazione.

 

I.C.19 - (ATTRIBUZIONI DI COMPETENZE ESCLUSIVE ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO - 1° pubbl. 9/04) Stante il tenore dell’art. 2479, secondo comma nn. 4 e 5, c..c., l’attribuzione alla competenza esclusiva dell’organo amministrativo non può essere stabilita nell’atto costitutivo al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla disciplina legale (artt. 2481, 2505, secondo comma e 2505 bis, secondo comma, c.c.). Non può essere pertanto adottata per le s.r.l. una clausola che riproduca il disposto dell’art. 2365, secondo comma, c.c.

 

I.C.20 - (APPLICABILITÀ ALLA S.R.L. DELL’ART. 2361, II COMMA, C.C. - 1° pubbl. 9/04) Nonostante il mancato richiamo dell’art. 2361, secondo comma, c.c. (assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime), tale disposizione si ritiene direttamente applicabile anche nella s.r.l. e quindi costituisce un limite legale al potere di gestione degli amministratori in forza della previsione dell’art. 111 duodecies disp. att. c.c., che contempla l’obbligo della redazione del bilancio secondo le norme dettate per le s.p.a a carico delle s.n.c. e s.a.s. quando tutti i soci a responsabilità illimitata siano società di capitali.

 

I.C.21 - (CONFLITTO DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI - 1° pubbl. 9/04) Il conflitto di interessi di cui all’art. 2475ter, c.c., attiene all’esercizio del potere di amministrazione e non a quello eventuale di rappresentanza, pertanto  un amministratore che ha la rappresentanza della società può validamente rappresentare la medesima nell’attuazione di una decisione di amministrazione con la quale sia in conflitto se non ha concorso alla sua formazione o se il suo voto non è stato determinante. In tal caso è opportuno che la delibera contenga anche l’autorizzazione a contrarre con se stesso.

 

I.C.22 - (PROCURATORI GENERALI - 1° pubbl. 9/04) È illegittima la previsione della nomina di procuratori generali o direttori generali che assorbano interamente i poteri gestori dell’organo amministrativo, perché non si può ammettere la dissociazione permanente tra titolarità del potere gestorio e suo esercizio; sono ammesse procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

 

I.C.23 - (CLAUSOLA DI DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI - 1° pubbl. 9/04) È legittima la clausola simul stabunt simul cadent, anche se viene meno un solo amministratore.

 

I.C.24 - (CONSIGLIO DI DUE MEMBRI - 1° - pubbl. 9/04) È ammissibile un consiglio di amministrazione composto di due membri.

 

I.C.25 - (CLAUSOLA DI PREVALENZA DEL VOTO DEL PRESIDENTE - 1° pubbl. 9/04) È legittima la clausola per cui in caso di parità prevale il voto del presidente purché il consiglio sia composto da più di due membri.

 

I.C.26 - (NOMINA PER ACCLAMAZIONE - 1° pubbl. 9/04) Non è possibile prevedere come forma di elezione degli amministratori l’acclamazione, neppure in via alternativa rispetto ad altre modalità di nomina.

 

I.C.27 - (AMMISSIBILITA’ DELLA CLAUSOLA SIMUL STABUNT SIMUL CADENT IN CASO DI COAMMINISTRAZIONE - 1° pubb. 9/06) L’eventuale clausola di uno statuto di società a responsabilità limitata che preveda che a seguito della cessazione di uno o più amministratori cessino tutti gli amministratori opera anche nel caso di coamministrazione congiuntiva o disgiuntiva.

E’ comunque legittimo limitare statutariamente l’efficacia di detta clausola al fine di renderla applicabile solo ad una o ad alcune forme di amministrazione plurisoggettiva: collegiale, coamministrazione congiuntiva, coamministrazione disgiuntiva.

 

I.C.28 - (TERMINI DI EFFICACIA DELLA CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN SEGUITO A RINUNCIA DI UNO O DI TALUNI DI ESSI IN PRESENZA DELLA CLAUSOLA SIMUL STABUNT SIMUL CADENT - 1° pubb. 9/06) Nelle società a responsabilità limitata il cui statuto preveda che a seguito della cessazione di uno o di taluni amministratori cessino tutti gli amministratori sono applicabili per analogia le norme dettate al riguardo per le società per azioni, anche nel caso che la forma di amministrazione prescelta sia quella della coamministrazione congiuntiva o disgiuntiva.

Pertanto la rinuncia di uno o di taluni amministratori nei modi che rendono applicabile detta clausola provoca la cessazione dei singoli amministratori nei seguenti termini di efficacia:

a) in mancanza di una ulteriore disposizione statutaria che renda applicabile il quinto comma dell’art. 2386, c.c.:

- gli amministratori non rinuncianti rimangono in carica fino a quando l’organo amministrativo non si è ricostituito;

- gli amministratori rinuncianti cessano immediatamente sino a quando rimanga in carica la maggioranza degli amministratori; le cessazioni per rinuncia successive sono efficaci dal momento in cui l’organo amministrativo si è ricostituito.

Gli amministratori rimasti in carica hanno l’obbligo di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo;

b) in presenza del collegio sindacale e di una espressa disposizione dello statuto che renda applicabile il quinto comma dell’art. 2386, c.c., la cessazione di tutti gli amministratori è immediatamente efficace; l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

 

I.C.29 - (REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI E RISARCIMENTO DEL DANNO IN ASSENZA DI GIUSTA CAUSA - 1° pubb. 9/06) Il mancato richiamo al terzo comma dell’art. 2383 c..c nella disciplina dell’amministrazione della società a responsabilità limitata contenuta nell’art. 2475 c.c. deve essere interpretato come segue:

- gli amministratori sono sempre revocabili con decisione dei soci presa ai sensi dell’art. 2479 c.c., o con decisione presa nelle diverse forme eventualmente previste dallo statuto;

- è escluso il risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa degli amministratori nominati a tempo indeterminato;

- è dovuto il risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa degli amministratori nominati a tempo determinato.

E’ comunque sempre possibile disciplinare diversamente la materia in sede statutaria, sia limitando il poter di revoca, sia prevedendo il diritto al risarcimento del danno per gli amministratori nominati a tempo indeterminato revocati senza giusta causa, sia infine escludendo il diritto al risarcimento del danno per gli amministratori nominati a tempo determinato revocati senza giusta causa.

 

I.C.30 - (CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN SEGUITO ALL’ADOZIONE DI CLAUSOLE STATUTARIE INCOMPATIBILI CON LA COMPOSIZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO IN CARICA – 1° pubbl. 09/07) Qualora vengano adottate modifiche statutarie relative alla composizione dell’organo amministrativo incompatibili con le previsioni preesistenti (ad es.: riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione), deve ritenersi che l'organo amministrativo in carica cessi automaticamente con l’iscrizione della delibera di modifica nel registro delle imprese.

In sede di adozione di tali delibere si dovrà pertanto necessariamente procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo nel rispetto della modificata disciplina statutaria.


 

I.D. - SRL - CONTROLLI - COLLEGIO SINDACALE - REVISORE.

 

I.D.1 - (INTRODUZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE FACOLTATIVO - 1° pubbl. 9/04) In mancanza di previsione dell’atto costitutivo, non è ammissibile l’introduzione del collegio sindacale ove non sia obbligatoria la sua adozione per legge ai sensi dell’art. 2477 C.C.

 

I.D.2 - (CLAUSOLE DI NOMINA FACOLTATIVA DEL COLLEGIO SINDACALE O DEL REVISORE - 1° pubbl. 9/04) La nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore ai sensi del primo comma dell’art. 2477 c.c., deve necessariamente essere accompagnata dalla determinazione delle competenze e dei poteri ad essi attribuiti.

 

I.D.3 - (DATA DI EFFICACIA DELLA CESSAZIONE DEI SINDACI - 1° pubbl. 9/06) La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito (art. 2400, I comma, c.c.).

In tutti gli altri casi: morte, rinunzia o decadenza, la cessazione ha effetto immediato, anche nell’ipotesi che con i sindaci supplenti non si completi il collegio sindacale.

E’ sempre possibile per uno o per tutti i sindaci in regime di prorogatio per scadenza del termine rinunciare alla carica, rendendo quindi immediatamente efficace la propria cessazione.

Qualora l’organo di controllo diventi incompleto e non sia possibile ricostituirlo integralmente, per incapacità dell’assemblea o per non reperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico, la società si scioglie.

 

I.D.4 - (VERBALIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ALL’ASSEMBLEA, AL MOMENTO DELLA NOMINA DEI SINDACI, DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DA ESSI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA’ - 1° pubbl. 09/07) La comunicazione che deve essere data all’assemblea, al momento della nomina dei sindaci, degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2400 c.c., non deve obbligatoriamente risultare dal verbale di detta assemblea.

E’ comunque preferibile che il verbale dia conto dell’espletamento di tale obbligo di informazione, utilizzando anche formule sintetiche che non contengano la riproduzione analitica dell’eventuale elencazione degli incarichi resi noti all’assemblea.

 

 


 

I.F. - SRL - MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO IN GENERALE.

 

I.F.1 - (ESEGUIBILITÀ DELLE DECISIONI DEI SOCI NON ISCRITTE - 1° pubbl. 9/04) Le decisioni di modifica dello statuto sono sottoposte, ai sensi dell’art. 2436, quinto comma, c.c., (richiamato dall’art. 2480 c.c.) alla condizione sospensiva di efficacia della loro iscrizione nel registro delle imprese.

È quindi possibile, pendente la condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 1357 c.c.:

a) adottare, anche non nella stessa assemblea, ulteriori delibere connesse o dipendenti da quella o da quelle ancora sospese (cosiddette “delibere a cascata”);

b) dare esecuzione alle delibere ancora inefficaci (ad esempio sottoscrivere un aumento di capitale contestualmente alla delibera che lo adotta);

c) adottare delibere da parte di altri organi sociali in forza di poteri attribuiti dallo statuto in virtù di una delibera modificativa non ancora iscritta.

In tutti questi casi gli atti ulteriori: connessi, dipendenti o esecutivi di delibere non ancora efficaci, sono a loro volta sottoposti alla medesima condizione di efficacia dell’atto da cui traggono legittimazione.

 

I.F.2 - (MODIFICA DELLA DATA DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO SOCIALE - 1° pubbl. 9/04) È possibile modificare la data di chiusura dell’esercizio sociale a condizione che al fine di portare a regime tale modifica non sia previsto un esercizio ultrannuale.

Non sembra possibile adottare una delibera che riduca la durata di un esercizio sociale già chiuso, anche se il relativo bilancio non è stato ancora predisposto e approvato, perché con decisione dei soci si modificherebbero i tempi concessi agli amministratori e ai sindaci per gli adempimenti relativi alla redazione e presentazione del bilancio.


 

I.G. - SRL - MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO – OPERAZIONI SUL CAPITALE E OPERAZIONI DI RIPIANAMENTO PERDITE.

 

I.G.1 - (TERMINE LEGALE DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI AUMENTI DI CAPITALE - 1° pubbl. 9/04) Il termine non inferiore a 30 giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l’aumento di capitale può essere sottoscritto, termine previsto dall’art. 2481bis, secondo comma, c.c., non può essere ridotto per disposizione statutaria o con deliberazione assembleare adottata a maggioranza. È tuttavia ammesso che tutti i soci della società rinuncino a tale termine di legge in riferimento allo specifico aumento di capitale deliberato.

 

I.G.2 - (COMUNICAZIONE DEL TERMINE DI SOTTOSCRIVIBILITÀ DEGLI AUMENTI DI CAPITALE - 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/06) L’art. 2481bis, secondo comma, c.c., pone a carico della società l’obbligo di comunicazione del termine entro il quale il socio può sottoscrivere l’aumento di capitale.

La comunicazione può essere data o mediante invio di avviso al domicilio del socio, quale risultante dal libro soci, o direttamente ai soci in assemblea, qualora alla stessa partecipino tutti i soci della società.

Non è consentito, nemmeno a mezzo di previsione statutaria, sostituire la comunicazione ai soci con altre forme di pubblicità quali l’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o la trascrizione della stessa nel libro delle decisione dei soci.

 

I.G.3 - (DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE IN PRESENZA DI UN PRECEDENTE AUMENTO NON INTEGRALMENTE LIBERATO - 1° pubbl. 9/04) L’art. 2481, secondo comma, c.c., che prevede che la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere “attuata” fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti, implicitamente consente che un aumento di capitale possa essere deliberato anche in presenza di un precedente aumento sottoscritto e non integralmente versato.

 

I.G.4 - (OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE AD ALTRI SOCI O A TERZI DELLA PARTE DI AUMENTO DI CAPITALE INOPTATO - 1° pubbl. 9/04) È possibile che l’assemblea con deliberazione adottata a maggioranza consenta, disciplinandone le modalità, che la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, anche in assenza di una previsione in tal senso contenuta nell’atto costitutivo.

 

I.G.5 - (OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTI DI CAPITALE A TERZI IN ASSENZA DI ESPRESSA PREVISIONE STATUTARIA - 1° pubbl. 9/04)  È  possibile, ma  solo con  deliberazione  adottata con il  voto  favorevole  di tutti  i soci  partecipanti  alla  società,  che l’assemblea deliberi che l’aumento di capitale possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, anche se l’atto costitutivo non preveda tale possibilità ed anche se si ricada nell’ipotesi di ricapitalizzazione della società, in esito a riduzione per perdite ex art. 2482ter, c.c.

 

I.G.6 - (RIDUZIONE REALE DEL CAPITALE SOCIALE - 1° pubbl. 9/04) La riduzione reale del capitale di cui all’art. 2482 c.c., non è più legata al requisito dell’esuberanza del capitale rispetto all’oggetto sociale. Essa può essere deliberata senza obbligo di motivazione.

 

I.G.7 - (DEPOSITO DELLA RELAZIONE EX ART. 2482BIS, II COMMA, C.C. - 1° pubbl. 9/04) L’inciso di cui all’art. 2482bis, secondo comma c.c., “se l’atto costitutivo non prevede diversamente” anteposto in detta norma all’obbligo di depositare presso la sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’art. 2477 c.c. del collegio sindacale o del revisore, consente alla società di prevedere nell’atto costitutivo forme di accesso o di comunicazioni di tali documenti diversi dal deposito, quali ad es. la spedizione per posta al domicilio di ciascun socio, ovvero collegamento ad un sito internet della società ove quei documenti risultino accessibili. Consente inoltre di prevedere un termine di deposito più breve rispetto agli otto giorni previsti dalla legge per il deposito e anche di esentare la società dall’obbligo del previo deposito.

L’esenzione può concernere il solo deposito e non anche la presentazione della documentazione in assemblea senza cui la deliberazione di riduzione non potrebbe validamente adottarsi.

 

I.G.8 - (FATTI DI RILIEVO EX ART. 2482BIS, III COMMA, C.C. - 1° pubbl. 9/04) I fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società di cui gli amministratori devono dare conto in assemblea ai sensi dell’art. 2482bis, terzo comma, c.c., consistono in fatti che incidono sulle prospettive future della società e quindi sulla previsione di andamento della stessa (ad esempio: stipulazione di un importante contratto), possono anche riguardare eventi sopravvenuti che abbiano inciso sulla entità della perdita riducendola o aumentandola.

In ogni caso il capitale, ai sensi del quarto comma, dell’art. 2482bis, c.c., deve essere ridotto sempre in proporzione delle perdite accertate e l’accertamento delle perdite è affidato ad un documento contabile quale è la relazione sulla situazione patrimoniale della società e non al resoconto orale degli eventi sopravvenuti effettuato nella riunione assembleare da parte degli amministratori.

 

I.G.9 - (DEVOLUZIONE ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE - 1° pubbl. 9/04) L’art. 2482bis, sesto comma, c.c., prevede che in caso di riduzione del capitale si applichi l’ultimo comma dell’art. 2446 c.c. in materia di s.p.a. La norma richiamata consente la devoluzione al consiglio di amministrazione delle competenze dell’assemblea in ordine alla riduzione del capitale per perdite. Considerato il dato letterale della norma richiamata che prevede la deliberazione del consiglio di amministrazione si deve ritenere che la competenza spetti al consiglio collegialmente anche nel caso di amministratori operanti in regime di amministrazione disgiuntiva.

 

I.G.10 - (TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ IN PERDITA SENZA RIDUZIONE DEL CAPITALE - 1° pubbl. 9/04) L’art. 2482ter c.c. nel caso di perdita di oltre un terzo del capitale che riduca lo stesso al disotto del minimo legale, prevede al primo comma che l’assemblea possa deliberare la riduzione del capitale ed il contestuale aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Al secondo comma, e quindi in un comma separato fa salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società. Nel caso di trasformazione della società in modello associativo più semplice è pertanto possibile trasformare la società senza procedere alla previa riduzione del capitale.

 

I.G.11 - (AUMENTI DI CAPITALE CON VERSAMENTI SOCI IN CONTO CAPITALE - 1° pubbl. 9/04) Non è necessaria la stima  se si procede all’aumento mediante passaggio a capitale del fondo soci-aumento di capitale, o soci-conto capitale, trattandosi di mezzi propri della società.

 

I.G.12 - DIVIETO DI AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE UTILIZZO DELLA RISERVA LEGALE - 1° pubbl. 9/04 – soppresso 9/05).

 

I.G.13 - (SITUAZIONE PATRIMONIALE IN PRESENZA DI PERDITE EX ART. 2482BIS, II COMMA, C.C. - 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05) Per procedere alla riduzione del capitale per perdite deve essere presentata ai sensi dell’art. 2482bis, secondo comma, c.c., in assemblea, una situazione patrimoniale, redatta con i medesimi criteri dell’ultimo bilancio e dalla quale emergano le perdite.

Tale situazione non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea.

L’esposta procedura non trova applicazione qualora le perdite emergano in sede di approvazione del bilancio e le stesse vengano ripianate nella medesima assemblea o in una successiva che si tenga nelle immediatezze della prima.

Qualora tra l’assemblea per il ripianamento e la data di riferimento del bilancio di esercizio siano trascorsi più di 120 giorni, gli amministratori debbono peraltro attestare che tra la data dell’assemblea e la data di riferimento del bilancio non hanno subito significative variazioni le risultanze del bilancio di esercizio assunto a base per la determinazione delle perdite da coprire. Trascorsi più di centottanta giorni dalla data di riferimento del bilancio lo stesso non può più essere utilizzato per la copertura perdite e dovrà, pertanto essere redatta una apposita situazione patrimoniale, con le caratteristiche di cui sopra.

 

I.G.14 - (RIDUZIONE PARZIALE DELLE PERDITE - 1° pubbl. 9/04) Non è ammissibile in alcun caso la riduzione parziale delle perdite, neppure in caso di riduzione facoltativa del capitale sociale.

 

I.G.15 - (RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE IN SEGUITO A RIDUZIONE PER PERDITE E NON CONTESTUALE SOTTOSCRIZIONE - 1° pubbl. 9/04) Nell’ipotesi in cui l’assemblea riduca il capitale per perdite e ne disponga la ricostituzione non è necessaria la contestuale sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte dei soci ai quali deve comunque essere riconosciuto il diritto di opzione.

Rimane inteso che, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 2484 n. 4 c.c., fino a quando il deliberato aumento non sia sottoscritto per un ammontare almeno pari a quello del capitale minimo legale, la causa di scioglimento è attuale.

 

I.G.16 - (AUMENTO DI CAPITALE IN NATURA IN MANCANZA DI APPOSITA PREVISIONE STATUTARIA - 1° pubbl. 9/04) È possibile, ma solo con deliberazione adottata con il voto favorevole di tutti i soci partecipanti alla società, che l’assemblea deliberi che l’aumento di capitale possa essere liberato mediante conferimenti diversi dal danaro, anche se l’atto costitutivo non prevede tale possibilità e anche se si ricada nell’ipotesi di ricapitalizzazione della società, in esito a riduzione per perdite ex art. 2482ter c.c.

 

I.G.17 - (COPERTURA PERDITE E UTILE DI PERIODO - 1° pubbl. 9/05) In caso di operazione di copertura perdite sulla base di situazione patrimoniale infra annuale, che oltre alle perdite relative agli esercizi precedenti registri anche un c.d. “utile di esercizio” (più correttamente da definirsi come “risultato positivo di esercizio”, presupponendo il concetto di “utile” la distribuibilità dello stesso che in caso di situazione patrimoniale e/o di bilancio infra annuale deve essere esclusa), nella determinazione delle perdite da coprire si deve tener conto anche di detto risultato positivo di esercizio.

La perdita da coprire dovrà, pertanto, corrispondere all’importo delle perdite accumulate nell’esercizio e/o negli esercizi precedenti decurtato dell’importo del “risultato positivo” infra annuale (perdite da coprire = risultato negativo - risultato positivo).

Infatti da un lato la situazione infra annuale deve essere redatta con gli stessi criteri del bilancio di esercizio, cosicché anche in tale situazione, così come nel bilancio di esercizio possono essere indicati esclusivamente i risultati negativi ed i risultati positivi effettivamente realizzati; dall’altro escludere tale utilizzabilità porterebbe ad una riduzione del capitale, pur in presenza di una posta attiva, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 2482, secondo e terzo comma, c.c., a tutela dei terzi. Ne discende, anche, che se il risultato positivo, registrato nel corso dell’esercizio in corso, fosse di importo tale da coprire tutte le perdite precedenti non sarebbe neppure possibile procedere alla riduzione del capitale, mentre se fosse di importo tale da ricondurre dette perdite entro il limite del terzo del capitale sociale, la riduzione sarebbe puramente facoltativa.

 

I.G.18 - (AUMENTO DI CAPITALE DELEGATO ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO - 1° pubbl. 9/05) L’attribuzione all’organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2481 c.c. richiede la determinazione dei limiti e delle modalità dell’esercizio. Fra i limiti, in considerazione dell’eccezionalità dell’attribuzione di tale potere all’organo amministrativo nonché della non sopprimibilità della competenza dei soci ai sensi dell’art. 2479 c.c., deve intendersi ricompresso necessariamente - oltrechè un limite quantitativo da intendersi come fissazione di un limite massimo numericamente determinato - anche un limite temporale.

 

I.G.19 - (LIMITI TEMPORALI DELL’ATTRIBUZIONE ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA FACOLTÀ DI AUMENTARE IL CAPITALE - 1° pubbl. 9/05) La durata dell’attribuzione all’organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2481 c.c. non è inderogabilmente quella prevista dall’art. 2443 c.c. per le s.p.a. Detto termine potrà quindi essere superiore, ma andrà comunque mantenuto entro convenienti limiti di tempo.

 

I.G.20 - (AUMENTO DI CAPITALE DELEGATO MEDIANTE MODIFICA DELL’ATTO COSTITUTIVO - 1° pubbl. 9/05) Nonostante il tenore letterale dell’art. 2481 c.c., la delega all’organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi del predetto articolo può essere attribuita non solo in sede di atto costitutivo, ma anche di successiva modifica dello stesso.

 

I.G.21 - (RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE – EFFICACIA ED ESEGUIBILITÀ - 1° pubbl. 9/05) In caso di riduzione volontaria del capitale a sensi dell’art. 2482 c.c. bisogna distinguere tra efficacia della decisione e sua eseguibilità:

- per quanto riguarda l’efficacia anche in questo caso si applica la disciplina generale dettata dall’art. 2436, quinto comma c.c. (richiamato dall’art. 2480 c.c.), che non viene derogata dalla disposizione in commento; pertanto la decisione di riduzione volontaria del capitale produrrà i suoi effetti subito dopo la iscrizione al registro imprese - per quanto riguarda la eseguibilità della decisione, una volta che la stessa sia divenuta efficace, si applica la specifica disciplina dettata dall’art. 2482, secondo comma, c.c., in base alla quale la decisione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

Da ciò discende che:

- una volta avvenuta l’iscrizione al registro imprese della decisione di riduzione volontaria del capitale, producendo la stessa tutti i suoi “effetti”, il capitale da indicare nello statuto, negli atti della società, e che dovrà risultare anche dal registro imprese medesimo, dovrà essere il capitale nel suo minor importo, quale risulta dalla riduzione (ciò risponde anche a ragioni di “trasparenza” in modo da consentire ai creditori, attraverso la immediata esplicitazione negli atti del minor capitale, di proporre opposizione, nonché per consentire ai creditori successivi all’iscrizione della decisione di fare affidamento sul minor capitale, posto che il diritto di opposizione è comunque riservato ai creditori sociali anteriori all’iscrizione); per gli stessi motivi in caso di riduzione del capitale al di sotto dei 120.000 euro, qualora non sussistano le altre condizioni poste dall’art. 2477 terzo comma c.c., non sarà obbligatorio il collegio sindacale sin dalla data di iscrizione della decisione al registro imprese;

- l’importo della riduzione potrà essere materialmente distribuito ai soci (o i soci saranno definitivamente liberati dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti) solo dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della decisione, semprechè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione (contabilmente pertanto l’importo della riduzione verrà allocato in apposita riserva “vincolata” non distribuibile sino a che non siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della decisione e semprechè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione).

La norma in questione infatti non è volta a tutelare i “terzi” in genere affinchè la società mantenga un determinato capitale sociale, contro la volontà manifestata dai soci, bensì a tutelare i creditori anteriori all’iscrizione al registro imprese della decisione di riduzione, e che hanno fatto affidamento su un determinato capitale sociale, a vedere garantite le proprie ragioni da risorse corrispondenti all’originario capitale. L’art. 2482, secondo comma, c.c., parlando di “esecuzione” e non di “efficacia” della decisione, mira pertanto a garantire il mantenimento nella società delle “risorse” su cui avevano fatto affidamento i creditori anteriori alla iscrizione, sino a che non sia scaduto il termine loro riconosciuto per l’opposizione, e non certo ad attribuire a tali creditori un diritto di “incidere” sulla struttura societaria, sospendendo gli effetti di una decisione legittimamente adottata dai soci.

 

I.G.22 - (RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE – MODALITÀ DI ATTUAZIONE - 1° pubbl. 9/05) In caso di riduzione volontaria del capitale a sensi dell’art. 2482 c.c. la decisione può essere attuata anziché mediante il rimborso ai soci (o la loro liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti) anche mediante l’imputazione ad apposita riserva dell’importo della riduzione.

Ovviamente anche nel caso di specie si applicano le disposizioni di cui all’art. 2482, secondo e terzo comma, c.c. (con tutte le precisazioni in relazione ai diversi momenti dell’efficacia e della eseguibilità della decisione. Per quanto riguarda, più specificatamente, il momento della eseguibilità della decisione nel caso di specie, la riserva cui è stato imputato l’importo della riduzione dovrà considerarsi “vincolata e non distribuibile” sino a che non siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della decisione, dopodichè, e semprechè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione, la riserva stessa potrà considerarsi “disponibile” e quindi anche distribuibile tra i soci).

 

I.G.23 - (APPOSIZIONE DI UN TERMINE O DI UNA CONDIZIONE ALL’ATTO DI SOTTOSCRIZIONE DI UN AUMENTO DI CAPITALE - 1° pubbl. 9/06) E’ legittimo apporre all’atto di sottoscrizione di un aumento di capitale, anche nel caso che sia previsto un sovrapprezzo o il conferimento non avvenga in denaro, un termine iniziale o una condizione sospensiva, purché detti termine o condizione esauriscano il loro effetto anteriormente al termine concesso dalla delibera per l’esercizio del diritto di sottoscrizione.

E’ così ad esempio possibile sottoscrivere un aumento di capitale mediante conferimento di un’azienda apponendo, per motivi di semplificazione contabile, a detta sottoscrizione un termine iniziale coincidente con l’inizio di un mese solare, ovvero sottoscrivere un aumento di capitale scindibile con la condizione sospensiva che entro i termini di sottoscrizione dell’intero aumento sia esercitato il diritto di sottoscrizione dagli altri soci.

Finchè l’atto di sottoscrizione non è divenuto efficace non è possibile depositare nel registro delle imprese per l’iscrizione l’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2481bis c.c.

 

I.G.24 - (RIDUZIONE DEL CAPITALE IN MISURA NON PROPORZIONALE - 1° pubbl. 9/06) E’ legittimo, con il consenso di tutti i soci, sia nell’ipotesi di riduzione reale che in quella per perdite, deliberare la riduzione del capitale in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni, modificando in tal modo le percentuali di partecipazione dei singoli soci.

Il disposto dell’art. 2482quater c.c., è infatti applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza.

 

I.G.25 - (DELIBERA DI RIDUZIONE PER PERDITE DI CAPITALE NON INTERAMENTE LIBERATO - 1° pubbl. 09/06) E’ legittimo deliberare ed eseguire una riduzione del capitale per perdite anche in presenza di partecipazioni non interamente liberate.

I titolari delle partecipazioni non interamente liberate non sono liberati dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.

 

I.G.26 - (RIDUZIONE O AUMENTO DI CAPITALE DI SRL CON PARTECIPAZIONI PRIVE DI VALORE NOMINALE AD UN IMPORTO NON ESATTAMENTE DIVISIBILE TRA LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PREESISTENTI - 1° pubbl. 09/07) Nel caso in cui una s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale, quindi con valore nominale implicito (vedi orientamento I.I.28), riduca o aumenti il proprio capitale sociale, non sussiste l’obbligo di rideterminare nel contratto il nuovo valore nominale implicito delle singole partecipazioni.

Non è quindi necessario porre in essere operazioni che consentano arrotondamenti qualora la nuova misura del capitale sociale non sia esattamente divisibile tra le quote di partecipazione esistenti.

Se la riduzione del capitale sociale avviene in misura proporzionale, o l’aumento avviene a titolo gratuito ovvero viene sottoscritto da tutti i soci in misura proporzionale, le quote di partecipazione dei singoli soci resteranno infatti invariate (cfr. art. 2481 ter, II comma, c.c.); se invece la riduzione del capitale avviene in misura non proporzionale, o alcuni soci rinuncino in tutto o in parte a sottoscrivere la quota di aumento a pagamento loro riservata, sarà necessario rideterminare l’entità delle quote di partecipazione ma non il loro valore nominale, il quale si adeguerà automaticamente e implicitamente.

Così ad esempio una società che abbia tre soci titolari ciascuno di una quota di partecipazione pari ad un terzo, che riduca il proprio capitale sociale da euro 15.000 ad euro 10.000, manterrà inalterate le dette quote di partecipazione dei singoli soci, anche se il valore nominale implicito delle stesse diverrà un numero periodico.

Lo stesso avviene nell’ipotesi inversa di aumento di capitale.

 

I.G.27 - (LEGITTIMITA’ DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE ADOTTATA A MAGGIORANZA SENZA SOVRAPPREZZO – 1° pubbl. 09/07) E’ legittimo deliberare a maggioranza un aumento di capitale senza sovrapprezzo (ossia ad un prezzo non congruo), nell’ipotesi in cui sia riconosciuto a tutti i soci il diritto di sottoscrizione ai sensi del primo periodo del primo comma dell’art. 2481bis c.c., ciò anche nel caso che la decisone consenta che la parte di aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Nell’ipotesi invece in cui il diritto di sottoscrizione da parte dei soci sia escluso o limitato l’aumento di capitale deliberato a maggioranza deve necessariamente prevedere l’eventuale sovrapprezzo (ossia deve essere deliberato ad un prezzo congruo), fermo il diritto di recesso a condizioni che non tengano conto della delibera di aumento.

 

I.G.28 - (LEGITTIMITA’ DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE ADOTTATA ALL’UNANIMITA’ SENZA SOVRAPPREZZO – 1° pubbl. 09/07) E’ legittimo deliberare all’unanimità un aumento di capitale senza l’eventuale sovrapprezzo (ossia ad un prezzo non congruo), anche nell’ipotesi in cui non sia riconosciuto ai soci il diritto di sottoscrizione ai sensi del primo periodo del primo comma dell’art. 2481bis c.c.

 

I.G.29 - (LIMITAZIONE AL DIRITTO DI SOTTOSCRIVERE PARZIALMENTE GLI AUMENTI DI CAPITALE - 1° pubbl. 09/07) Il diritto dei soci di sottoscrivere gli aumenti di capitale in proporzione delle partecipazioni da essi possedute (riconosciuto dall’art. 2481bis, primo periodo, primo comma, c.c.) comprende la facoltà di sottoscrivere anche solo parzialmente la quota di aumento ad essi riservata.

Pertanto la delibera che riconosca ai soci esclusivamente la facoltà di sottoscrivere integralmente (e non anche parzialmente) la quota di aumento ad essi riservata concretizza un’ipotesi di limitazione del più ampio diritto di sottoscrizione riconosciuto dal codice.

Tale delibera può dunque essere legittimamente adottata solo se prevista dall’atto costitutivo ed ai soci dissenzienti deve essere riconosciuto il diritto di recesso.

 

I.G.30 – (AUMENTO DI CAPITALE IN PRESENZA DI PERDITE RILEVANTI AI SENSI DI LEGGE – 1° pubbl. 09/07) In presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale deve ritenersi non consentita una deliberazione dell'assemblea dei soci di aumento del capitale sociale ove non sia accompagnata dalla copertura integrale delle perdite accertate.

 

I.G.31 - (AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE IN MISURA NON PROPORZIONALE - 1° pubbl. 9/07) E’ legittimo, con il consenso di tutti i soci, deliberare l’aumento gratuito del capitale imputandolo alle partecipazioni in misura non proporzionale, modificando in tal modo il rapporto tra le singole quote di partecipazione.

Il disposto dell’art. 2481ter, comma 2, c.c., è infatti applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza.

 

I.G.32 – (INDICAZIONE STATUTARIA DEL CAPITALE SOCIALE NEL CASO DI DELIBERA DI RIDUZIONE DELLO STESSO AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE E NON CONTESTUALE SOTTOSCRIZIONE DELLA SUA RICOSTITUZIONE – 1° pubbl. 09/07) La riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ed il suo contestuale aumento in misura non inferiore a detto minimo, ex art. 2482ter c.c., integrano una delibera unitaria e non due distinte decisioni tra loro collegate.

Pertanto non sarà possibile, nelle more della sottoscrizione dell’aumento di capitale previsto da tale delibera unitaria di riduzione e contestuale aumento, indicare nello statuto e nel registro delle imprese l’importo derivante dalla sola riduzione (inferiore al minimo legale o azzerato).

L’indicazione statutaria del capitale sociale dovrà essere aggiornata ad avvenuta sottoscrizione dell’aumento.

 

I.G.33 - (AUMENTO DI CAPITALE CON PREZZO DI EMISSIONE INFERIORE AL VALORE NOMINALE IMPLICITO – 1° pubbl. 09/07) Nel caso in cui le partecipazioni di una s.r.l. siano prive di valore nominale, come normalmente previsto dal codice civile (vedi orientamento I.I.28), è legittimo deliberare un aumento di capitale offrendo in sottoscrizione nuove partecipazioni ad un prezzo inferiore al loro valore nominale implicito, a condizione che il capitale sociale non sia aumentato di un importo superiore alla somma dei nuovi conferimenti.

Qualora il prezzo richiesto non sia congruo dovranno essere  rispettati i diritti di prelazione a favore dei soci o la delibera dovrà essere adottata all’unanimità (vedi orientamenti I.G.27 e I.G.28).

E’ dunque legittimo che una s.r.l. che abbia un capitale sociale di euro 10.000, e due soci aventi una quota di partecipazione nella società pari ad un mezzo ciascuno (quindi di valore nominale implicito di euro 5.000 ognuna), possa deliberare di aumentare il proprio capitale sociale di euro 2.000 offrendo in sottoscrizione a tale prezzo una quota di partecipazione nella società pari ad un terzo (quindi di valore nominale implicito di euro 4.000).

Qualora tale aumento (come qualsiasi altro aumento) non sia proporzionalmente e integralmente sottoscritto dai vecchi soci le quote di partecipazione preesistenti si ridurranno nelle dovute proporzioni.

 

I.G.34 – (LEGITTIMITA’ DELLA SOTTOSCRIZIONE ANTICIPATA DEGLI AUMENTI DI CAPITALE – 1° pubbl. 09/08) La sottoscrizione in via preventiva, integrale o in una determinata misura, da parte del socio, di un aumento di capitale programmato ma non ancora formalmente deliberato dalla società, persegue un interesse meritevole di tutela nell’ottica dell’art. 1322 c.c., ossia quella di assicurare a priori il buon esito dell’operazione di aumento.

Il riconoscimento di un titolo di preferenza (diritto di sottoscrizione) non impedisce sotto alcun profilo che, in correlazione all’interesse della società ad avere garantita anticipatamente l’integrale sottoscrizione del previsto aumento di capitale, il socio si vincoli in via preventiva, nei confronti della società stessa, non solo ad esercitare effettivamente il diritto di sottoscrizione a lui spettante ma anche a sottoscrivere la parte di aumento sulla quale non vanti affatto tale diritto, in quanto eccedente la quota proporzionale della partecipazione posseduta: e ciò, si intende, per l’eventualità in cui la predetta parte di aumento non venisse sottoscritta dagli altri soci cui il diritto compete.

In entrambi i casi, si è al cospetto di un obbligo sottoposto a condizione: solo che, nella prima ipotesi – esercizio anticipato del diritto di sottoscrizione - la condizione è semplice, concretandosi nell’approvazione della deliberazione di aumento del capitale entro il termine stabilito o desumibile dalle circostanze; mentre nella seconda – sottoscrizione delle nuove quote sulle quali il socio non vanta il diritto di sottoscrizione - la condizione è complessa sostanziandosi non solo nell’approvazione della delibera, ma anche nel mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli altri soci nel termine all’uopo assegnato.

 

I.G.35 – (RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ DA PARTE DEI SOLI SOCI PRESENTI IN ASSEMBLEA – 1° pubbl. 09/08) E’ legittima l’operazione di ricapitalizzazione della società da parte dei soli soci presenti in assemblea, laddove la delibera faccia salva la facoltà dei soci assenti di sottoscrivere la propria quota di capitale entro il termine previsto dalla legge a tutela del diritto di sottoscrizione.

Tale operazione, pur formalmente differente, rispecchia fedelmente lo spirito della legge e non compromette in alcun modo i diritti dei soci assenti i quali, nello stesso termine previsto dall’art. 2481bis c.c., hanno la possibilità di sottoscrivere il capitale sociale in proporzione della partecipazione precedentemente posseduta.

In tal caso il diritto di sottoscrizione, il cui esercizio è suscettibile di rimuovere, pro quota, l’acquisto da parte dei soci originari sottoscrittori dell’intero aumento di capitale, è salvaguardato mediante la previsione dell’esercizio successivo dello stesso.

Ciò che deve ritenersi non consentito è la previsione in sede assembleare di esclusione del diritto di sottoscrizione da parte dei soci assenti.

 

I.G.36 – (EFFICACIA IMMEDIATA DELLE SOTTOSCRIZIONI NEL CASO DI AUMENTO DI CAPITALE SCINDIBILE IN RICOSTITUZIONE DI QUELLO PERSO – 1° pubbl. 09/08) Non si ritiene possibile introdurre in una delibera di aumento di capitale scindibile, in ricostituzione di quello perso, la clausola secondo la quale ciascuna sottoscrizione sia immediatamente efficace, prima dunque del termine finale di sottoscrizione (indipendentemente dalla circostanza che in detta delibera sia altresì consentito ai soci presenti di sottoscrivere anticipatamente anche quanto spettante in diritto di sottoscrizione ai soci assenti – vedi orientamento I.G.35).

Se così non fosse si violerebbe il principio secondo il quale, perso il capitale sociale e pendente il termine legale per l’esercizio del diritto di sottoscrizione sulla sua ricostituzione, il socio assente si deve trovare nella condizione di conservare la propria qualità di socio, con tutti i corrispondenti diritti, compreso la pienezza di quello di voto.

 

I.G.37 – (LEGITTIMITA’ DELLA RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ DELIBERATA A MAGGIORANZA E INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTA SOLO DA ALCUNI SOCI – 1° pubbl. 09/08) In caso di perdita di cui all’art. 2482ter c.c., la deliberazione di ricostituzione può essere legittimamente adottata a maggioranza e la sottoscrizione del relativo capitale può essere fatta da parte di alcuni soltanto dei soci originari.

Quanto affermato non si pone in contrasto con l’art. 2482quater c.c., poiché tale norma tutela il socio contro le alterazioni proporzionali scaturenti dalla riduzione del capitale, e non già dall’eventuale successivo aumento dello stesso.

Pertanto, se il socio non eserciterà il diritto di sottoscrizione sull’aumento in ricostituzione, la sua partecipazione subirà inesorabilmente una compressione, anche nella misura dei diritti attribuiti.

I soci dissenzienti sono tutelati dal riconoscimento del diritto di sottoscrizione sulla ricapitalizzazione della società, sicchè la perdita della qualità di socio, per il mancato esercizio di detto diritto, è pur sempre imputabile ad una libera scelta.

 

I.G.38 – (MANCANZA DI UN OBBLIGO LEGALE DI ALLEGAZIONE AL VERBALE DELLA RELAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PERDITA - 1° pubbl. 09/08) In presenza di una clausola statutaria che consenta l’esclusione del previo deposito presso la sede sociale della relazione sulla perdita da parte dell’organo amministrativo e delle eventuali osservazioni del collegio sindacale, non scatta alcun obbligo di allegazione al verbale dei predetti documenti, che debbono comunque, essere presentati in assemblea (vedi orientamento I.G.7).

Infatti, il legislatore ha previsto il deposito presso la sede sociale di detti documenti nel solo interesse dei soci e non nell’interesse dei terzi.

 

I.G.39 – (PRESUPPOSTI FORMALI DELLA DELIBERA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE INFERIORI AL TERZO – 1° pubbl. 09/08) Nel caso di riduzione del capitale per perdite inferiori ad un terzo è comunque necessario che sia garantito che il capitale sia ridotto in proporzione alle perdite accertate.

Pertanto, sarà necessario che le perdite risultino o dal bilancio riferito ad un esercizio chiuso da non più di centottanta giorni o da una situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a centoventi giorni (vedi orientamento I.G.13).

Occorre inoltre una relazione dell’organo amministrativo con, ove richiesto dalla legge, le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, al fine di spiegare l’opportunità dell’operazione.

 

I.G.40 – (ASPETTI FORMALI DELLA RELAZIONE SULLE PERDITE EX ART. 2482BIS C.C. – 1° pubbl. 09/08) L’art. 2482bis c.c., da ritenersi applicabile anche all’ipotesi più grave di perdita di cui all’art. 2482ter c.c., prevede che debba essere sottoposta all’assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società.

Detta relazione presuppone logicamente che sia redatta anche la vera e propria situazione patrimoniale della società.

E’ dubbio se la situazione patrimoniale intermedia debba essere costituita, oltre che dallo stato patrimoniale, anche dal conto economico e dalla nota illustrativa.

Nel silenzio della legge è preferibile applicare un principio sostanziale in virtù del quale la documentazione redatta dagli organi sociali debba essere tale da garantire una sufficiente informazione dei soci. Pertanto, stante l’urgenza dell’intervento richiesto “senza indugio” nel caso di perdita, sarà sufficiente anche il solo stato patrimoniale se accompagnato da una relazione sulla perdita che supplisca comunque alla carenza di informazioni nascente dalla mancata redazione del conto economico e della nota illustrativa.

 

I.G.41 – (UTILIZZO DEL BILANCIO IN SOSTITUZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2482BIS C.C. – 1° pubbl. 09/08) E’ possibile, eccezionalmente, utilizzare ai sensi dell’art. 2482bis c.c., quale situazione patrimoniale l’ultimo bilancio di esercizio, chiuso da non oltre 180 giorni.

In tal caso, qualora la relazione sulla gestione individui ed illustri la causa della crisi e si soffermi sulle previsioni dei risultati economici dell’esercizio in corso e del successivo, in modo da fornire all’assemblea, all’occorrenza, i necessari elementi di giudizio ai fini di valutare i possibili interventi, potrà omettersi la predisposizione della relazione sulla perdita, con relative osservazioni, altrimenti necessariamente richiesta.

 


 

I.H. - SRL- RECESSO.

 

I.H.1 - (MODIFICA DELL’OGGETTO E RECESSO - 1° pubbl. 9/04) Per le s.r.l. si deve ritenere che non sia sufficiente una qualsiasi modifica dell’oggetto, anche se di lieve entità, per legittimare il socio non consenziente ad esercitare il recesso, benchè l’art. 2473 c.c. parli semplicemente di “cambiamento dell’oggetto”, ma sia invece necessario un cambiamento significativo dell’attività sociale (così come prescrive espressamente l’art. 2437 c.c. per le società per azioni).

 

I.H.2 - (APPLICAZIONE ANALOGICA DEI TERMINI PER L’ESERCIZIO DEL RECESSO PREVISTA DALL’ART. 2437BIS, C.C. - 1° pubbl. 9/04) In mancanza di una previsione dell’atto costitutivo disciplinante i termini di esercizio del recesso nei casi previsti dal primo comma dell’art. 2473 c.c. è applicabile per analogia la disciplina dettata dal primo comma dell’art. 2437bis, c.c.

 

I.H.3 - (MODIFICA DEL TERMINE DI DURATA DA INDETERMINATO A DETERMINATO E RECESSO - 1° pubbl. 9/04) L’introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, avendo come effetto l’eliminazione di una causa di recesso, attribuisce ai soli soci che non hanno consentito alla adozione di tale delibera il diritto di recesso.

 

I.H.4 - (ADEGUAMENTO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA: QUORUM E RECESSO - 1° pubbl. 9/05) L’adeguamento della clausola compromissoria alle nuove disposizioni di legge effettuato dal 1° ottobre 2004 non richiede il voto favorevole dei due terzi del capitale e non dà il diritto di recesso ai soci non consenzienti posto che l’art. 34 sesto comma decreto legislativo 5/2003 si riferisce alle sole introduzione e soppressione di clausole compromissorie (per gli adeguamenti fatti sino al 30 settembre 2004 vi era, al riguardo, una norma, l’art. 41 D.L. 5/2003, che confermava espressamente la non applicabilità dell’art. 34 sesto comma Dec. leg.vo 5/2003); la norma di cui all’art. 34 sesto comma decreto legislativo 5/2003, infatti, imponendo un quorum deliberativo particolarmente elevato, e riconoscendo il diritto di recesso al socio non consenziente, non può che trovare applicazione che per le clausole già redatte in conformità alla nuova normativa (in quanto relative a società costituite dopo il 1° gennaio 2004 o a società che hanno già adeguato il proprio statuto) e cioè quando i soci sono chiamati ad introdurre ovvero a sopprimere una clausola compromissoria la cui disciplina sia già conforme alla nuova disciplina normativa. È cioè ragionevole ritenere che la nuova disciplina in materia di introduzione e soppressione di clausole compromissorie si debba applicare alle sole clausole volute dai soci sulla base della medesima nuova disciplina. Non può invece, ragionevolmente, trovare applicazione nel caso di società preesistenti al 1° gennaio 2004, già dotate di clausola compromissoria, che non abbiano adeguato sul punto il proprio statuto, per le quali ogni “operazione” sulla clausola compromissoria (sia che si tratti di modificazione che di soppressione) va considerata, pertanto, alla strega di un “adeguamento” alla nuova normativa, che ha radicalmente innovato la disciplina in materia (mutando le condizioni ed i presupposti stessi sui quali in precedenza poteva basarsi la scelta in tema di clausola compromissoria). Non può, in particolare, condividersi l’opinione di chi ritiene che dal 1° gennaio 2004 la clausola compromissoria, essendo divenuta nulla, è come se non ci fosse, per cui un suo adeguamento equivarrebbe a “nuova introduzione” con conseguente applicabilità dell’art. 34 sesto comma D.L. 5/2003.

 

I.H.5 - (TERMINI DI EFFICACIA DEL RECESSO - 1° pubbl. 9/05) La dichiarazione di recesso ha natura di atto unilaterale recettizio, risolutivamente condizionato ex lege alla revoca della delibera legittimante il recesso o alla messa in liquidazione volontaria della società, pertanto produce effetti dalla data del suo ricevimento.

Da tale data i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso sono sospesi, conservando il socio recedente esclusivamente la titolarità formale della partecipazione finalizzata alla liquidazione della stessa.

 

I.H.6 - (QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI IN PRESENZA DI PARTECIPAZIONI PER LE QUALI È STATO ESERCITATO IL RECESSO - 1° pubbl. 9/05) Le partecipazioni per le quali è stato esercitato il recesso, e quelle non trasferite mortis causa pendente il termine per la loro liquidazione, non sono computate nei quorum costitutivi e deliberativi previsti per le decisioni dei soci.

 

I.H.7 - (TERMINE PER LA REVOCA DELLA DELIBERA LEGITTIMANTE IL RECESSO O PER LA MESSA IN LIQUIDAZIONE    DELLA SOCIETÀ - 1° pubbl. 9/05) In mancanza di un termine determinato per legge si ritiene che la società possa adottare la revoca della delibera che legittima il recesso, ovvero la delibera di scioglimento della società, entro il termine di centottanta giorni previsto per l’eventuale rimborso delle partecipazioni.

 

I.H.8 - (LIMITI ALLA REVOCABILITÀ DELLA DELIBERA LEGITTIMANTE IL RECESSO - 1° pubbl. 9/05) La revoca della delibera che legittima il recesso, ancorché adottata nei termini di legge, non rende inesercitabile tale diritto o inefficace quello già esercitato nell’ipotesi in cui la delibera revocata abbia prodotto effetti sostanziali nel periodo di validità (ad esempio sono stati compiuti atti di amministrazione finalizzati al perseguimento del diverso oggetto sociale deliberato e poi revocato).

 

I.H.9 - (REVOCA DELLA DELIBERA DI SCIOGLIMENTO CHE AVEVA RESO INEFFICACE UN RECESSO - 1° pubbl. 9/05) Nell’ipotesi in cui venga deliberato lo scioglimento della società, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2473 c.c., per rendere inesercitabile il recesso o inefficace quello già esercitato, la successiva revoca dello scioglimento è possibile solo nei seguenti casi:

a) che il socio originario recedente abbia manifestato il suo consenso, rinunciando al rimborso della partecipazione;

b) che il socio originario recedente abbia ottenuto il rimborso della partecipazione.

 

I.H.10 - (REVOCABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO - 1° pubbl. 9/05) La dichiarazione di recesso è irrevocabile una volta pervenuta alla società. Il valore della partecipazione da liquidare deve essere effettuato con riferimento a detta data. Da tale momento inoltre decorrono:

a) il termine per la liquidazione della partecipazione;

b) il termine per adottare le eventuali delibere di revoca o di scioglimento;

 

I.H.11 - (RECESSO PARZIALE - 1° pubbl. 9/05) È ammissibile la clausola statutaria che ammette il recesso parziale perché migliorativa dei diritti del recedente.

 

I.H.12 - (CLAUSOLA STATUTARIA LIMITATIVA DELLA FACOLTÀ DI REVOCA DELLA DELIBERA LEGITTIMANTE IL RECESSO - 1° pubbl. 9/05) È legittima la clausola statutaria che preveda che la delibera di revoca della precedente deliberazione che ha originato il recesso debba essere la prima delibera utile, pena la perdita del diritto di revoca.

 

I.H.13 - (LIMITI ALLE CLAUSOLE STATUTARIE VOLTE A DETERMINARE IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN CASO DI RECESSO - 1° pubbl. 9/05) Stante la tipicità della causa del recesso (disinvestimento) non è possibile prevedere statutariamente che al socio recedente venga rimborsato un importo diverso dal valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso.

È tuttavia possibile, in assenza di un metodo legale e univoco di valutazione delle partecipazioni societarie, prevedere criteri statutari volti a determinare in maniera oggettiva il valore di mercato della partecipazione, dovendosi ritenere illegittime solo quelle clausole che determinano il rimborso della partecipazione secondo criteri diversi dal valore di mercato.

Sono quindi da ritenersi lecite le clausole volte a determinare il valore dell’avviamento secondo calcoli matematici rapportati alla redditività degli esercizi precedenti.

Sono invece da ritenersi illecite le clausole che determinano il rimborso della partecipazione in misura pari al valore nominale della stessa o che tengano in considerazione i soli valori contabili.

Sono del pari da ritenersi illecite le clausole che rimettono ad una decisione periodica dei soci, anche unanime, la predeterminazione del valore delle partecipazioni ai fini di un eventuale recesso.

 

I.H.14 - (DEROGA STATUTARIA AL TERMINE DI LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE 1° pubbl. 9/05) Non è possibile derogare statutariamente al termine di centottanta giorni previsto dal quarto comma dell’art. 2473 c.c., per il rimborso della partecipazione al socio receduto.

 

I.H.15 - (FORMA DELL’ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI AL FINE DI LIQUIDARE IL SOCIO RECEDENTE O GLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO - 1° pubbl. 9/05) Nell’ipotesi in cui il rimborso delle partecipazioni al socio recedente, o agli eredi del socio deceduto, avvenga tramite acquisto da parte degli altri soci, o da un terzo da questi individuato, è necessario porre in essere un regolare negozio di trasferimento nelle forme e con gli adempimenti previsti dall’art. 2470, secondo comma, c.c.

 

I.H.16 - (ESERCIZIO DEL RECESSO SUBORDINATO AD UNA LIQUIDAZIONE MINIMA - 1° pubbl. 9/05) Stante l’oggettiva incertezza di risultato che caratterizza il procedimento di determinazione del valore di liquidazione della partecipazione del socio recedente, incertezza che si traduce in una difficile valutazione dell’opportunità di esercitare il diritto al disinvestimento, è possibile per il socio recedente - nel rispetto del procedimento legale di determinazione del valore di liquidazione - condizionare risolutivamente la propria dichiarazione di recesso all’ottenimento di una valutazione minima.

Non appare invece possibile che tale dichiarazione possa essere sospensivamente condizionata al verificarsi dei medesimi eventi.


 

I.I. - SRL - PARTECIPAZIONI E LIMITI AL LORO TRASFERIMENTO - DIRITTI PARTICOLARI EX ART. 2468, III COMMA, C.C.

 

I.I.1 - (INDEROGABILITÀ DELL’ART. 2470 C.C. - 1° pubbl. 9/04) La disciplina del trasferimento delle partecipazioni dettata dall’art. 2470 c.c. è inderogabile.

 

I.I.2 - (DEFINIZIONE DI MERO GRADIMENTO - 1° pubbl. 9/04) Costituisce clausola di mero gradimento rimettere al potere discrezionale dei soggetti di cui all’art. 2469 c.c. la facoltà di concedere o meno il gradimento all’alienazione delle partecipazioni senza dettare condizioni specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento ed affidando quindi il giudizio alla discrezionalità dei soggetti preposti al gradimento.

 

I.I.3 - (DEFINIZIONE DI GRADIMENTO NON MERO - 1° pubbl. 9/04) Non costituiscono clausole di mero gradimento quelle previsioni statutarie che predeterminino le qualità soggettive o le specifiche situazioni oggettive alle quali è subordinata la concessione del gradimento.

 

I.I.4 - (DELEGABILITÀ DELL’ESPRESSIONE DEL GRADIMENTO - 1° pubbl. 9/04) L’esercizio della clausola di gradimento può essere delegato dal consiglio di amministrazione al comitato esecutivo.

 

I.I.5 - (CLAUSOLA DI MERO GRADIMENTO E OBBLIGO DI ACQUISTO DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI O DI UN TERZO - 1° pubbl. 9/04) È legittimo sottoporre i trasferimenti di partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, alla clausola statutaria di mero gradimento con il correttivo della previsione dell’obbligo di acquisto da parte dei soci o di un terzo in caso di diniego di gradimento.

In tal caso non compete al socio alienante il diritto di recesso.

 

I.I.6 - (ESEMPI DI GRADIMENTO NON MERO - 1° pubbl. 9/04) Costituisce clausola di gradimento (e non di mero gradimento) quella disposizione statutaria che rifiuti l’ingresso in società ad impresa o a persona titolare di impresa direttamente concorrenti o in palese conflitto di interessi.

 

I.I.7 - (PATTI SUCCESSORI E LIMITI AL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/04) Non costituisce violazione del divieto di patti successori ed è legittima la clausola statutaria che attribuisca ai soci superstiti il diritto di acquistare, entro un determinato periodo di tempo e previo pagamento di un prezzo congruo da determinarsi secondo criteri prestabiliti, le partecipazioni già appartenute al defunto medesimo e pervenute agli eredi in forza della successione: e ciò in quanto il vincolo che ne deriva a carico dei soci è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria, e quindi nel trasferimento per legge o per testamento, per cui la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l’opzione per l’acquisto.

 

I.I.8 - (ART. 2466, II COMMA, C.C. E CONFLITTO DI INTERESSI - 1° pubbl. 9/04) La disposizione del secondo comma dell’art. 2466 c.c., nella parte in cui autorizza gli amministratori a vendere le quote del socio moroso per il valore risultante dall’ultimo bilancio, autorizza anche i medesimi amministratori a contrarre con se stessi qualora intendano acquistare dette quote nella qualità di soci o rappresentanti di enti soci. Non si applica in ogni caso l’art. 2475-ter c.c..

 

I.I.9 - (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI SONO ATTRIBUIBILI DIRITTI PARTICOLARI - 1° pubbl. 9/04) La facoltà prevista dal terzo comma dell’art. 2468 c.c. di prevedere l’attribuzione di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili a singoli soci non autorizza la creazione di “categorie di quote” aventi diritti diversi; è comunque possibile attribuire diritti particolari:

1) a singoli soci individuati nominativamente;

2) a singoli soci individuati per appartenenza a categorie omogenee (ad esempio ai titolari di una determinata partecipazione di minoranza o di maggioranza, a soci persone giuridiche, a residenti all’estero o in determinati comuni, a coloro che hanno compiuto una certa età o non l’hanno raggiunta, a cittadini di un determinato stato, e così via).

 

I.I.10 - (DIRITTI PARTICOLARI E ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE - 1° pubbl. 9/04) Qualora l’atto costitutivo non disponga diversamente i diritti particolari ex art. 2468, terzo comma, c.c., sono attribuiti al singolo socio prescindendo dall’entità della sua partecipazione, pertanto in caso di alienazioni parziali della partecipazione detti diritti rimangono attribuiti per intero in capo al socio alienante. Nel caso in cui il singolo socio alieni per intero la sua partecipazione i diritti particolari ad esso attribuiti si estinguono e conseguentemente si espandono quelli degli altri soci. È comunque possibile che l’atto costitutivo disponga diversamente nel senso di ammettere la trasferibilità dei diritti agli aventi causa del socio, a discrezione di quest’ultimo, o di altro socio, prescindendo o meno dall’entità della quota trasferita.

 

I.I.11 - (DIRITTI PARTICOLARI E QUALIFICA DI SOCIO - 1° pubbl. 9/04) Essendo i diritti particolari ex art. 2468, terzo comma, c.c., attribuiti a singoli soci, gli stessi non possono appartenere a chi non è più socio o deve ancora diventarlo. È illegittima una diversa previsione dell’atto costitutivo.

 

I.I.12 - (ESEMPI DI DIRITTI PARTICOLARI ATTRIBUIBILI AI SOCI - 1°pubbl. 9/04) Tra i diritti particolari attribuibili a singoli soci ai sensi dell’art.2468, terzo comma, c.c., rientrano:

1) il diritto di nomina e/o revoca di uno o più amministratori;

2) il diritto di nomina di uno o più sindaci o revisori;

3) il diritto di veto su determinate decisioni riguardanti l’amministrazione

della società.

 

I.I.13 - (RECESSO IN CONSEGUENZA DI PREVISIONE STATUTARIA DI INTRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/04) Il diritto di recesso previsto dal secondo comma dell’art. 2469 c.c. è esercitabile:

1) in qualsiasi momento, nel caso in cui l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni;

2) solo in seguito al diniego di gradimento, nel caso in cui l’atto costitutivo subordini il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti.

Detto diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società adotta una delibera che abolisca la previsione di intrasferibilità delle partecipazioni o venga concesso il gradimento inizialmente negato.

 

I.I.14 - (DIRITTI DEGLI EREDI IN CASO DI INTRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI A CAUSA DI MORTE - 1° pubbl. 9/04) Nel caso in cui l’atto costitutivo ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte della partecipazione di un socio deceduto, agli eredi di detto socio non viene attribuita la qualità di soci. Pertanto ai medesimi non compete una facoltà di recesso in senso tecnico, come letteralmente proposto dall’art. 2469, secondo comma, c.c., bensì il diritto alla liquidazione della partecipazione secondo le modalità previste per il recesso.

 

I.I.15 - (MODIFICA DEI SOCI A CUI SONO ATTRIBUITI DIRITTI PARTICOLARI E AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO - 1° pubbl. 9/04) Stante la necessità di salvaguardare l’attualità dello statuto sociale, è quanto mai opportuno che la clausola attributiva di particolari diritti amministrativi ai soci contenga anche una delega all’organo amministrativo (simile a quella prevista dall’art. 2481bis, ultimo comma, c.c. in materia di aumento del capitale sociale) relativa al deposito presso il registro delle imprese, sotto la propria responsabilità, di un testo aggiornato dello statuto sociale, adeguato nella clausola attributiva di particolari diritti a singoli soci, qualora muti la persona del socio cui spettano detti diritti.

 

I.I.16 - (LIMITI STATUTARI ALLA COSTITUZIONE IN PEGNO DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/04) Ai limiti eventualmente previsti nell’atto costitutivo in merito alla libera possibilità di costituire in pegno le quote si applica la disciplina dei limiti alla circolazione delle quote dettata dall’art. 2469 c.c., compreso il diritto di recesso.

 

I.I.17 - (LIMITI EXTRASTATUTARI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/04) Le limitazioni non contenute nello statuto, o non previste da norme di legge, alla circolazione delle partecipazioni hanno efficacia meramente obbligatoria e non sono quindi opponibili alla società ed ai terzi.

 

I.I.18 - (EFFICACIA CONVENZIONALE DELLE CLAUSOLE  LIMITATIVE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/04) Nello statuto è possibile prevedere sia le clausole di prelazione con efficacia reale sia quelle con efficacia obbligatoria.

 

I.I.19 - (REQUISITI FORMALI DELL’OFFERTA DI PRELAZIONE - 1° pubbl. 9/04) L’offerta di prelazione è valida quando ricorrono tutti gli elementi per informare in modo completo i soci o la società sui termini del contratto che si vuole offrire, e quindi deve contenere l’indicazione del prezzo delle partecipazioni, le modalità di pagamento dello stesso, nonché le eventuali ulteriori indicazioni richieste dallo statuto.

 

I.I.20 - (CLAUSOLA DI PRELAZIONE CUMULATIVA - 1° pubbl. 9/04) È legittima, ove statutariamente prevista, la clausola di prelazione che consenta la possibilità di offerta cumulativa da parte di una pluralità di soci ad un prezzo globale.

 

I.I.21 - (PRELAZIONE E TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO O CON CORRISPETTIVO INFUNGIBILE - 1° pubbl. 9/04) La clausola di prelazione è legittimamente applicabile anche ai negozi a titolo gratuito, o con corrispettivo infungibile, soltanto ove siano previsti dei meccanismi correttivi (valutazione a mezzo arbitratori), che consentano al socio che intendeva trasferire le partecipazioni di realizzare il valore economico delle stesse.

 

I.I.22 - (ARBITRAGGIO E REVOCA DELL’OFFERTA DI PRELAZIONE - 1° pubbl. 9/04) Può ritenersi legittima la clausola di prelazione che consenta all’offerente di non accettare il prezzo determinato dagli arbitratori, ritirando l’offerta entro un termine prefissato.

 

I.I.23 - (PRELAZIONE E USUFRUTTO - 1° pubbl. 9/04) È legittima l’applicazione della clausola di prelazione anche alla cessione dell’usufrutto sulle partecipazioni.

 

I.I.24 - (DIRITTI DEGLI EREDI IN PENDENZA DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DA LORO EREDITATA - 1° pubbl. 9/05) Nel caso in cui lo statuto preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni a causa di morte, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, agli eredi non spetta il diritto di essere iscritti nel libro soci ma spetta comunque la titolarità delle partecipazioni finalizzata alla loro liquidazione. Nell’ipotesi che i soci superstiti decidano di mettere in liquidazione volontaria la società, agli eredi, che non possono essere iscritti nel libro soci e quindi esercitare i diritti sociali relativi alla fase di liquidazione, continua a spettare il diritto al rimborso della partecipazione secondo il valore della stessa al momento della morte del socio loro dante causa e non secondo le risultanze del bilancio finale di liquidazione.

 

I.I.25 - (LIMITI DI VALIDITA’ DELLE CLAUSOLE STATUTARIE CHE OBBLIGANO DETERMINATI SOCI A CEDERE LE PROPRIE PARTECIPAZIONI NEL CASO IN CUI ALTRI SOCI DECIDANO DI ALIENARE LE LORO - 1° pubbl. 9/06) Le clausole statutarie che impongono a determinati soci, ad esempio i soci di minoranza, l’obbligo di cedere ad un giusto prezzo (comunque non inferiore al valore determinato ai sensi dell’art. 2473 c.c.) le loro partecipazioni nel caso in cui altri soci, nell’esempio quelli di maggioranza, decidano di alienare le loro sono legittime a condizione che siano adottate con il consenso di tutti i soci.

Dette clausole sono opponibili ai terzi acquirenti in quanto risultanti dal testo di statuto depositato nel registro delle imprese.

 

I.I.26 - (DIRITTI PARTICOLARI EX ART. 2468, III COMMA, C.C. NEL CASO DI USUFRUTTO O PEGNO DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/06) Gli eventuali diritti particolari attribuiti dallo statuto a singoli soci ex art. 2468, III comma, c.c., non sono in linea di principio incorporati nella partecipazione, e quindi trasferibili con essa, nè possono spettare ad un non socio.

Si ritiene  pertanto che in caso di usufrutto o pegno, in tutto o in parte, di una partecipazione societaria detti diritti continuino ad essere attribuiti in via esclusiva al socio. A detta fattispecie non è dunque applicabile la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 2352 c.c.

 

I.I.27 - (CLAUSOLA STATUTARIA DI ESCLUSIONE DELL’ESTENSIONE DEL PEGNO, USUFRUTTO O SEQUESTRO AGLI AUMENTI DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO - ILLEGITTIMITA’ - 1° pubbl. 09/06) La disposizione di cui al III comma dell’art. 2352, c.c., richiamato dall’art. 2471bis per le s.r.l., è inderogabile; sono pertanto illegittime le clausole statutarie che escludono l’estensione del pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni agli aumenti di capitale ex art. 2481ter c.c. (omologo per le s.r.l. dell’art. 2442 c.c.).

 

I.I.28 - (PARTECIPAZIONI E VALORE NOMINALE - 1° pubbl. 09/07) L’art. 2463 c.c. consente di indicare nell’atto costitutivo di s.r.l. l’entità della quota di partecipazione di ciascun socio (ad esempio: 10%, ovvero 1/10) senza precisarne il valore nominale.

In tal caso il valore nominale delle partecipazioni di s.r.l. è implicito (come per le azioni prive di valore nominale di cui al terzo comma dell’art. 2346 c.c.) e può variare nel tempo in conseguenza del variare del capitale sociale.


 

I.J. - SRL - TITOLI DI DEBITO.

 

I.J.1 - (CONTENUTO MINIMO DELLA CLAUSOLA CHE AMMETTE L’EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO - 1° pubbl. 9/04) La previsione dell’atto costitutivo che autorizza una s.r.l. ad emettere titoli di debito ex art. 2483 c.c. deve obbligatoriamente contenere l’attribuzione della relativa competenza agli amministratori o ai soci, mentre non vi è alcun obbligo di prevedere limiti, modalità e maggioranze necessarie per la decisione.

In caso di difetto di tali previsioni la decisione di emettere i titoli di debito determinerà limiti e modalità dell’emissione e sarà adottata con le maggioranze ordinarie previste dall’atto costitutivo.

 

I.J.2 - (TITOLI DI DEBITO AL PORTATORE - 1° pubbl. 9/05) Si ritiene che i titoli di debito di cui all’art. 2483 c.c. non possano essere emessi al portatore.


 

I.K. - SRL – VERSAMENTI SOCI E CONFERIMENTI A PATRIMONIO

 

I.K.1 - (VERSAMENTI SOCI SENZA DIRITTO DI RIMBORSO -c.d. IN CONTO CAPITALE - 1° pubbl. 9/07) I versamenti effettuati dai soci a favore della società senza alcun diritto di rimborso, denominati nella prassi “versamenti in conto capitale”, sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin dal momento della loro esecuzione ed integrano una riserva disponibile.

Da tale momento cessa ogni rapporto/collegamento tra il socio versante e la somma versata.

Le riserve costituite con detti versamenti possono essere liberamente utilizzate sia per ripianare le perdite che per aumentare gratuitamente il capitale sociale, mentre in nessun caso possono essere utilizzate per liberare aumenti di capitale a pagamento.

L’aumento gratuito di capitale mediante l’utilizzo delle riserve costituite con i “versamenti in conto capitale”, secondo il principio di legge, dovrà essere attribuito a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno detenute, prescindendo dalla circostanza che i versamenti utilizzati siano stati effettuati solo da alcuni soci, ovvero siano stati effettuati dai soci in misura non proporzionale rispetto alle loro partecipazioni (salvo diversa unanime decisione dei soci – vedi orientamento I.G.31).

I versamenti senza diritto di rimborso presuppongono necessariamente per il loro perfezionamento un accordo avente natura contrattuale tra i soci versanti e la società. Tale contratto può essere perfezionato anche verbalmente o per fatti concludenti.

Non è richiesta per il perfezionamento dell’accordo una delibera assembleare che proponga ai soci di effettuare i “versamenti in conto capitale”, ovvero accetti quelli già prestati, essendo tale materia di competenza dell’organo amministrativo.

 

I.K.2 - (VERSAMENTI SOCI IN CONTO FUTURI AUMENTI DI CAPITALE - 1° pubbl. 09/07) I versamenti effettuati dai soci a favore della società vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dei soli soci conferenti (c.d. targati), denominati nella prassi “versamenti in conto futuri aumenti di capitale”, non sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin al momento della loro esecuzione, in quanto la società ha l’obbligo di restituirli nel caso in cui l’aumento di capitale cui sono subordinati non sia deliberato entro il termine convenuto (o stabilito dal giudice ex art. 1331, secondo comma, c.c.).

Detti versamenti, a causa del vincolo di destinazione cui sono soggetti, non possono essere utilizzati per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale sociale, nè possono essere appostati a patrimonio netto (lett. A).

Gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per la liberazione della parte di aumento di capitale a pagamento, riservata ai soci che li hanno eseguiti, cui sono subordinati.

I “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” non presuppongono necessariamente un accordo contrattuale, che può perfezionarsi anche verbalmente o per fatti concludenti, tra i soci versanti e la società (secondo lo schema dell’opzione), potendo gli stessi avvenire anche mediante atto unilaterale (proposta irrevocabile di sottoscrizione).

Nel caso di accordo contrattuale non è richiesta una delibera assembleare che proponga ai soci di effettuare tali versamenti, ovvero accetti quelli già prestati, essendo la materia di competenza dell’organo amministrativo.

In linea di principio i “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” possono essere effettuati anche da non soci.

 

I.K.3 – (DIRITTI DEL SOCIO CEDENTE LA PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE O IN CONTO FUTURI AUMENTI DI CAPITALE DA LUI EFFETTUATI – 1° pubbl. 09/07) I “versamenti in conto capitale” sono caratterizzati dalla definitiva acquisizione nel patrimonio della società fin dal momento della loro esecuzione, con esclusione di qualsiasi diritto di rimborso.

Pertanto, in caso di cessione delle partecipazioni di società che hanno beneficiato di detti versamenti, non è possibile convenire che unitamente alle medesime partecipazioni vengono trasferiti anche ulteriori diritti relativi ai “versamenti in conto capitale” diversi rispetto a quelli derivanti dalla loro specifica appartenenza al patrimonio della società ceduta.

Al contrario i “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” attribuiscono al socio che li ha effettuati il diritto alla attribuzione di quote di capitale (nel caso che l’aumento a pagamento cui sono subordinati sia deliberato nei termini), ovvero al rimborso.

Pertanto, il socio che abbia effettuato detti versamenti che ceda la sua partecipazione potrà trasferire con essa anche i diritti derivanti da detti versamenti, ovvero potrà trattenerli per sè.


 

J.A. - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI.

 

J.A.1 - (ART. 2487BIS, II COMMA, C.C. - 1° pubbl. 9/04) In caso di società in liquidazione l’indicazione “società in liquidazione” prescritta dall’art. 2487bis c.c. non deve rientrare nella denominazione, posto che la norma in oggetto impone che detta indicazione debba essere semplicemente aggiunta alla denominazione sociale, e pertanto non deve essere modificato lo statuto al riguardo.

 

J.A.2 - (NOMINA DEI LIQUIDATORI NELLE MORE DELLA PUBBLICITÀ DELLA CAUSA DI SCIOGLIMENTO - 1° pubbl. 9/04) Nei casi previsti dai numeri 1), 2), 3), 4), e 5) del primo comma dell’art. 2484 c.c., la decisione dei soci di nomina dei liquidatori può essere adottata anche prima che venga iscritta nel registro delle imprese la dichiarazione degli amministratori con cui viene accertata la causa di scioglimento. Tale decisione di nomina produrrà i suoi effetti solo dopo che sarà iscritta la dichiarazione di accertamento dello scioglimento e la decisione di nomina medesima.

 

J.A.3 - (CAUSE DI SCIOGLIMENTO STATUTARIE - 1° pubbl. 9/04) L’atto costitutivo è libero di determinare altre cause di scioglimento, oltre a quelle legali, la competenza a deciderle o ad accertarle e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari. Non può in ogni caso stabilire per dette cause un’efficacia dello scioglimento nei confronti dei terzi anteriore alla relativa pubblicità da effettuarsi mediante iscrizione nel registro delle imprese.

 

J.A.4 - (FORME DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI - 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05) Esclusivamente per le s.r.l. le delibere di nomina e revoca dei liquidatori, e comunque tutte le decisioni riguardanti gli argomenti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell’art. 2487 c.c., devono essere adottate con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto ma non anche con le forme previste per adottare dette modifiche. Di conseguenza il verbale che raccoglie dette decisioni può anche non rivestire la forma dell’atto pubblico.

 

J.A.5 - (MODIFICA DELL’OGGETTO CONSEGUITO O DIVENUTO IMPOSSIBILE - 1° pubbl. 9/04) La deliberazione dell’assemblea dei soci di una società  di capitali che, convocata senza indugio, modifica l’oggetto  sociale già  conseguito o divenuto impossibile a  conseguirsi, non  comporta  revoca  dello stato di liquidazione: pertanto  produce effetti sin dalla sua iscrizione al registro delle imprese senza necessità del decorso del termine di 60 giorni prescritto dall’art. 2487ter, secondo comma, c.c.

 

J.A.6 - (REQUISITI DELLE CLAUSOLE CONVENZIONALI DI SCIOGLIMENTO - 1° pubbl. 9/04) La previsione statutaria di cause convenzionali di scioglimento della società deve essere accompagnata dall’individuazione dell’organo competente a deliberare o accertare tali cause di scioglimento e ad effettuare i relativi adempimenti pubblicitari; la mancata previsione ed attribuzione delle suddette competenze comporta l’inefficacia della clausola statutaria che si limita alla previsione di ipotesi convenzionali di scioglimento.

 

J.A.7 - (DETERMINAZIONE DEI POTERI DEI LIQUIDATORI - 1° pubbl. 9/04) È legittima la deliberazione di nomina dei liquidatori di una società di capitali che non individui analiticamente i poteri attribuiti agli stessi nella fase di liquidazione ex art. 2487, lettera c), c.c., essendo sufficiente che oltre alla loro nomina provveda anche all’indicazione, se più di uno, delle regole di funzionamento dell’organo pluripersonale e dei poteri di rappresentanza. In tale ipotesi i liquidatori avranno i più ampi poteri, compresi quelli di porre in essere gli atti di cui alla lettera c) dell’art. 2487 c.c.

 

J.A.8 - (COMPETENZA A DELIBERARE LO SCIOGLIMENTO DI SPA E SAPA EX ART. 2484 N.6 C.C. - 1° pubb. 9/06) L’art. 2484, n.6, c.c., prevede che tra le cause di scioglimento delle società di capitali vi sia anche la deliberazione dell’assemblea, senz’altro aggiungere in ordine alla competenza per le spa o sapa (assemblea ordinaria o straordinaria).

Nonostante tale mancata precisazione nel caso di specie non trova applicazione il criterio residuale dettato dal combinato disposto degli artt. 2364, n.5, e 2365, primo comma, c.c., criterio che assegna all’assemblea ordinaria le delibere sugli oggetti attribuiti genericamente dalla legge alla competenza dell’assemblea, in quanto la decisione di sciogliere la società integra sempre una modifica del contratto sociale, anche nel caso che la società sia contratta a tempo indeterminato, e quindi è di competenza dell’assemblea straordinaria.

 

J.A.9 - (FORMALITA’ INERENTI LA DELIBERA DI SCIOGLIMENTO DI SRL EX ART. 2484 N.6 C.C. - 1° pubb. 9/06) L’art. 2484, n.6, c.c., prevede che tra le cause di scioglimento delle società di capitali vi sia anche la deliberazione dell’assemblea.

Tale deliberazione integra sempre una modifica del contratto sociale, anche nel caso che la società sia contratta a tempo indeterminato, dovrà quindi essere adottata nell’integrale rispetto delle disposizioni dell’art. 2480 c.c.

 

J.A.10 - (DATA DI EFFICACIA DELLA NOMINA E DELLA SOSTITUZIONE DEI LIQUIDATORI - 1° pubbl. 09/07) La decisione di nomina dei primi liquidatori è efficace dal momento in cui è stata iscritta nel registro delle imprese (art. 2487bis, terzo comma, c.c.).

La decisione di sostituzione dei liquidatori, pendente lo stato di liquidazione, è efficace dal momento dell’accettazione dell’incarico da parte dei nuovi nominati, anche se tale accettazione avviene prima dell’iscrizione nel registro imprese della delibera suo presupposto.

Fino a quando la decisione di sostituzione non è iscritta nel registro imprese il nuovo liquidatore potrà documentare la sua vigenza in carica con l’esibizione del libro sociale ove è trascritta la decisione di nomina, ovvero con copia autentica delle medesima decisione se verbalizzata per atto pubblico.

 

J.A.11 - (PROCEDIMENTO PER LA RIMOZIONE DI UNA CAUSA DI SCIOGLIMENTO PRIMA DELLA ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA MEDESIMA NEL REGISTRO IMPRESE – 1° pubbl. 09/08) La società si trova in stato di liquidazione ai sensi dell’art. 2484 comma 3, c.c. solamente dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accertano la causa di scioglimento ex numeri 1, 2, 3, 4 e 5, ovvero della deliberazione dell’assemblea dei soci nel caso di cui al numero 6 del primo comma del suddetto articolo 2484 c.c.

Sino a quando tale pubblicità non è stata attuata, ferma restando la responsabilità degli amministratori ed eventualmente dei sindaci ex art. 2485 c.c., la causa di scioglimento della società non produce alcun effetto.

E’ pertanto possibile, qualora si sia avverata una causa di scioglimento della società senza che essa sia stata pubblicizzata nel registro delle imprese, rimuovere la causa di scioglimento stessa senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 2487ter c.c., poiché l’applicazione di tale ultimo articolo presuppone necessariamente che la società si trovi in stato di liquidazione per effetto di causa di scioglimento già pubblicizzata al registro delle imprese.

Ne consegue, a titolo di esempio, che, qualora sia decorso il termine di durata della società ex art. 2484 numero 1) c.c. senza che tale circostanza sia stata accertata e dichiarata dagli amministratori al registro delle imprese, la società potrà modificare lo statuto prolungando il termine di durata già scaduto senza dovere prima revocare lo stato di liquidazione né dovere attendere il decorso dei termini di cui al comma II dell’art. 2487-ter c.c..

 

 


 

K.A. - TRASFORMAZIONE.

 

K.A.1 - (TRASFORMAZIONE DI SRL CHE HA RICEVUTO CONFERIMENTI IN NATURA IN SPA - 1° pubbl. 9/04) Non è necessario procedere ad una nuova stima formata da un esperto nominato dal tribunale nel caso in cui una s.r.l., che abbia ricevuto conferimenti in natura, si trasformi in s.p.a., purchè tra la data del conferimento e quella di trasformazione sia intercorsa l’approvazione di almeno un bilancio di esercizio.

 

K.A.2 - (TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI CON RIDUZIONE DEL CAPITALE - 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05) Nella trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale risultante dopo l’operazione non può essere inferiore a quello nominale anteriore alla trasformazione a meno che la riduzione sia necessaria per adeguarsi alla stima ex art. 2500ter, II comma, c.c., ovvero sia ritualmente adottata nelle forme della riduzione reale del capitale.

 

K.A.3 - (SPESE DI COSTITUZIONE NELLE TRASFORMAZIONI - 1° pubbl. 9/04) Le spese dell’atto costitutivo vanno inderogabilmente indicate solo nelle costituzioni di società di capitali e di cooperative e non nelle trasformazioni.

 

K.A.4 - (AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 2500SEXIES C.C. - 1° pubbl. 9/05) La norma dell’art. 2500sexies c.c. benchè sia intitolata “Trasformazione di società di capitali” in realtà si riferisce alle sole trasformazioni di società di capitali in società di persone, non anche alle trasformazioni di società di capitali in altre società di capitali, come si può ricavare dalle disposizioni dei commi primo e quarto. Pertanto la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 2500 sexies c.c. che prescrive l’obbligo della relazione dell’organo amministrativo, non si applica in caso di trasformazione nell’ambito delle società di capitali (ad esempio nel caso di trasformazione di una s.r.l. nella forma di s.p.a. o di una s.p.a. nella forma di s.r.l.).

Resta in ogni caso salvo il disposto dell’art. 2500septies, II comma, c.c., per le ipotesi di trasformazione ivi previste.

 

K.A.5 - (TRASFORMAZIONE IN CONSORZIO O SOCIETÀ CONSORTILE - 1° pubbl. 9/05) Nella trasformazione in consorzio e/o in società consortile è (implicitamente) necessario verificare che sussistano tutti i requisiti “speciali” previsti per tali enti. In particolare, sarà necessario verificare che tutti i soci siano imprenditori e la natura consortile del nuovo oggetto sociale, procedendo altrimenti ai necessari adeguamenti (ed eventuali esclusioni).

 

K.A.6 - (TRASFORMAZIONE ETEROGENEA - 1° pubbl. 9/05) Ogni ipotesi di trasformazione eterogenea da società di capitali richiede, per effetto della norma di cui all’art. 2500septies c.c. (che richiama l’art. 2500sexies c.c.), la predisposizione della relazione degli amministratori che illustri le ragioni e gli effetti della proposta trasformazione, la quale deve essere messa a disposizione dei soci nei termini di legge.

 

K.A.7 - (OBBLIGO DI IMPUTABILITÀ A CAPITALE DEL PATRIMONIO NETTO DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE TRASFORMATA IN SOCIETÀ DI CAPITALI - 1° pubbl. 9/05) Nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali non sussiste alcun obbligo di legge di imputare a capitale della società trasformata il patrimonio netto della società di persone eccedente il capitale preesistente, quale risultante dalla perizia di stima redatta ai sensi dell’art. 2500ter, II comma, c.c.

 

K.A.8 - (TRASFORMAZIONE DI ENTE DIVERSO DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN COOPERATIVA E PERIZIA DI STIMA – 1° pubbl. 9/05) Ancorché il capitale, nelle società cooperative, svolga un ruolo diverso da quello svolto nelle società lucrative, anche nel caso di trasformazione di consorzio (o altro ente diverso dalla società di capitali) in società cooperativa troverà applicazione la disciplina relativa alla formazione e valutazione del patrimonio che si applica nelle società lucrative. Quindi, secondo i casi, dovrà procedersi alla stima del patrimonio secondo le regole di cui all’art. 2464 e segg. c.c., se la cooperativa assumerà la disciplina della società a responsabilità limitata, ovvero di cui all’art. 2342 e segg. c.c. se adotterà, invece, la disciplina della società per azioni. Ciò trova fondamento e conferma, tra l’altro, nella previsione di cui all’art. 13 della II Direttiva comunitaria in materia societaria.

 

K.A.9 - (DECADENZA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE CONTABILE IN SEGUITO A TRASFORMAZIONE SOCIETARIA - 1° pubbl. 9/06) Nel caso in cui una società dotata di collegio sindacale e/o di revisore si trasformi in un tipo incompatibile con la presenza di tali organi i componenti degli stessi decadono dalla data di efficacia della trasformazione.

Tra i tipi incompatibili con la presenza del collegio sindacale e/o del revisore, oltre alle società di persone, è da annoverare anche la società a responsabilità limitata che non versi nelle condizioni di cui al secondo o terzo comma dell’art. 2477 c.c. e che non abbia recepito nel proprio statuto la previsione di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore ai sensi del primo comma del medesimo art. 2477 c.c.

 

K.A.10 - (APPONIBILITA’ DI UN TERMINE INIZIALE DI EFFICACIA INIZIALE ALLE DELIBERE DI TRASFORMAZIONE - 1° pubbl. 9/06) Alle delibere di trasformazione societaria, comprese le trasformazioni in società di capitali di cui all’art. 2500, ultimo comma, c.c., è possibile apporre un termine iniziale di efficacia, a condizione che detto termine non decorra da una data anteriore alla iscrizione della delibera nel registro delle imprese nè sia superiore ai sessanta giorni da detta iscrizione.

La legittimità di quanto esposto trae fondamento, oltre che dall’applicazione analogica degli artt. 2504bis e 2506quater, c.c., dettati in materia di fusione e scissione, dalla disposizione dell’art. 2500novies, c.c., che, pur disciplinando la sola trasformazione eterogenea, postula la non contrarietà all’ordine pubblico di un termine iniziale di efficacia di non oltre sessanta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di trasformazione.

 

K.A.11 - (RELAZIONE DI STIMA IN CASO DI CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA E CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DI SPA IN SRL - 1° pubbl. 9/06) Nel caso in cui si deliberi la trasformazione di una società da spa a srl con contestuale conferimento di beni in natura la relazione di stima dei beni oggetto di conferimento è redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c., in quanto le dette delibere di trasformazione e di aumento saranno efficaci solo dopo l’iscrizione nel registro delle imprese e quindi quando la società conferitaria avrà assunto la forma di srl.

L’esposto principio vale anche nel caso che il conferimento in natura sia eseguito in anticipo rispetto all’iscrizione della delibera, poiché in detto caso anche l’efficacia del conferimento è sospensivamente condizionata ex lege alla iscrizione della delibera suo presupposto.

Nell’esposta fattispecie esiste un collegamento negoziale tra le due delibere, pertanto, nel caso che il notaio non dovesse ravvisare i presupposti di legge per l’iscrivibilità della trasformazione non potrà procedere neppure all’iscrizione dell’aumento in natura.

 

K.A.12 - (TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN CONSORZIO E CONSENSO DEI SOCI EX ART. 2500 SEXIES, I COMMA, C.C. - 1° pubbl. 9/06) La trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in consorzio può essere adottata senza il consenso di tutti i soci di cui all’art. 2500 sexies, I comma, c.c.

La responsabilità che i soci  assumeranno in seguito alla trasformazione per le eventuali obbligazioni che il consorzio contrarrà per loro conto ai sensi dell’art. 2615, II comma, c.c., non è infatti la responsabilità illimitata generica rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2500 sexies, I comma, c.c., bensì è la responsabilità propria e fisiologica del mandato senza rappresentanza, limitata a quanto richiesto dal consorziato al consorzio.

 

K.A.13 - (RINUNCIABILITA’ ALLA RELAZIONE SULLA TRASFORMAZIONE EX ART. 2500 SEXIES, II COMMA, C.C. - 1° pubbl. 9/06) La relazione degli amministratori che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione ex art. 2500sexies, II comma, c.c., è volta a tutelare unicamente gli interessi dei soci, pertanto è da questi rinunciabile all’unanimità.

La rinuncia può avvenire anche con riguardo al solo preventivo deposito.

 

K.A.14 - (FORMA DELL'ATTO DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE O DI FATTO IN SOCIETA' DI CAPITALI - 1° pubbl. 09/06) La trasformazione di una società di persone, ancorchè irregolare, o di fatto in società di capitali richiede l'atto pubblico ad substantiam.

 

K.A.15 - (FORMA DELL'ATTO DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE O DI FATTO IN ALTRA SOCIETA' DI PERSONE - 1° pubbl. 09/06) La trasformazione di una società di persone, ancorchè irregolare, o di fatto in altro tipo di società di persone può essere stipulata anche per scrittura privata autenticata.

 

K.A.16 - (IMPOSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE IRREGOLARE - 1° pubbl. 09/06) La norma che fa decorrere l'efficacia delle trasformazioni dalla esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge (art. 2500, II e III comma, c.c.) preclude la possibilità di esistenza di società di persone irregolari a seguito di trasformazione.

Infatti, in mancanza della prescritta iscrizione dell'atto di trasformazione nel registro delle imprese della società trasformata, l'atto di trasformazione non produce alcun effetto, continuando ad applicarsi la disciplina prevista per il tipo originario.

 

K.A.17 - (TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IRREGOLARE O DI FATTO IN ALTRO TIPO DI SOCIETA' REGOLARE - 1° pubbl. 09/06) La norma che fa decorrere l'efficacia della trasformazione dalla esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge (art. 2500, II e III comma, c.c.) non preclude la possibilità per una società irregolare o di fatto, che non proceda ad una preventiva regolarizzazione, di trasformarsi direttamente in altro tipo di società regolare.

L'efficacia della trasformazione decorrerà dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di trasformazione, senza ulteriori formalità in ordine al tipo trasformato.

 

K.A.18 - (DECISIONE DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN ALTRA SOCIETÀ DI PERSONE – MAGGIORANZE - 1° pubbl. 09/06) La disposizione di cui all’art. 2500ter, I comma, c.c., trova applicazione nella sola ipotesi ivi prevista, pertanto, in mancanza di una diversa specifica disciplina contenuta nei patti sociali, la decisione di trasformare una società di persone in altra società di persone deve essere adottata all'unanimità.

 

K.A.19 - (NON APPLICABILITA’ DELL’ART. 2500TER, PRIMO COMMA, C.C. ALLE SOCIETA’ COSTITUITE PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - 1° pubbl. 09/06) Poiché la disposizione di cui al primo comma dell’art. 2500ter c.c. ha invertito la previsione legale previgente, contenuta nell’art. 2252 c.c., in ordine alla necessità, salvo patto contrario, del consenso unanime dei soci per la valida adozione della decisione di trasformare una società di persone in una società di capitali, tale disposizione non può essere applicata a quei contratti che si siano formati prima della sua entrata in vigore.

Nel caso contrario si violerebbero i principi della irretroattività delle norme di cui all’art. 11 delle preleggi e sulla interpretazione della volontà dei contraenti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (cfr. Decr.Trib. Milano, Sez. VIII civile, 8 luglio 2005; Decr.Trib. Reggio Emilia, 13 gennaio 2006).

 

K.A.20 - (CONTENUTO MINIMO DELLE CLAUSOLE CHE RENDONO INAPPLICABILE LA TRASFORMAZIONE A MAGGIORANZA DI CUI ALL'ART. 2500 TER C.C. - 1° pubbl. 09/06) La decisione di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, pur rientrando nell'ampio "genus" delle decisioni di modifica del contratto sociale, è specificamente disciplinata per le società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario dall'art. 2500 ter c.c., che, in deroga al principio dell'unanimità genericamente previsto dall'art. 2252 c.c., ne consente l'adozione a maggioranza, salvo diversa disposizione del contratto sociale.

La diversa disposizione del contratto sociale sufficiente a ripristinare la regola dell'unanimità può anche essere formulata con l’introduzione di clausole generiche del tipo: “Le modificazioni del contratto sociale debbono essere adottate all'unanimità", ovvero: "Per le modificazioni del contratto sociale si applica l'art. 2252 c.c."; in tali ipotesi infatti è necessario interpretare le dette clausole, apparentemente inutili perché riproduttive di principi di legge, in conformità al disposto di cui all’art. 1367 c.c., nel senso cioè in cui possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

 

K.A.21 - (DECISIONE DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI A MAGGIORANZA E ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO - 1° pubbl. 09/06) In mancanza di espressa diversa previsione del contratto sociale, si deve ritenere che l'art. 2500 ter, primo comma, c.c., nella parte in cui prevede la trasformazione a maggioranza delle società di persone in società di capitali, consenta l'approvazione con la medesima  maggioranza del nuovo testo dello statuto della società trasformata anche in quelle parti che non risultano strettamente necessarie per l'adozione del nuovo tipo sociale (si pensi all'introduzione di particolari maggioranze, o all'adozione di particolari sistemi di "governance", o a clausole di prelazione, o di limitazione alla circolazione delle partecipazioni, o alla previsione di ipotesi facoltative di recesso o esclusione, ecc.).

Restano comunque salve le disposizioni dettate da norme speciali in deroga al principio dell'art. 2500 ter c.c. (si pensi all'art. 34 del d. lgs. 17.1.2003 n. 5 nella parte in cui prevede che l'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie debba essere approvata dai soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale).

 

K.A.22 - (LEGITTIMITA' DELLA PATTUIZIONE CHE CONSENTE LA TRASFORMAZIONE A MAGGIORANZA DI SOCIETÀ DI PERSONE IN ALTRA SOCIETÀ DI PERSONE - LIMITAZIONI - 1° pubbl. 09/06) L'introduzione del principio di trasformabilità a maggioranza delle società di persone in società di capitali rende legittima la pattuizione che consente di trasformare a maggioranza una società di persone in altra società di persone, in deroga al principio generale sancito dall'art. 2252 c.c..

Peraltro detta pattuizione deve armonizzarsi con le seguenti due limitazioni dettate da esigenze sistematiche:

a) l'attribuzione del diritto di recesso al socio che non ha concorso alla decisione;

b) la necessità del consenso di tutti i soci che con la trasformazione (es. da s.a.s. in s.n.c.) assumono responsabilità illimitata.

La mancata espressa previsione di tali limitazioni nella clausola che consente la trasformazione a maggioranza di società di persone in altra società di persone, non inficia la validità della clausola stessa, che dovrà ritenersi integrata ex lege con le limitazioni medesime.

 

K.A.23 - (AMMISSIBILITA' DELLA TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA' DI CAPITALI UNIPERSONALE IN UNA SOCIETA' DI PERSONE CON UNICO SOCIO - 1° pubbl. 09/06) Si ritiene ammissibile la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con un unico socio in quanto l'atto di trasformazione non comporta l'estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società, ma la continuazione della stessa società in una nuova veste giuridica, alla stregua di una mera modificazione dell'atto costitutivo.

In tal caso la società trasformata sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci.

 

K.A.24 – (TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’ CONSORTILE AVENTE FORMA DI SOCIETA’ DI PERSONE IN SOCIETA’ DI CAPITALI – RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2500-TER C.C. – NECESSITA’ – 1° pubbl. 09/07) In ogni caso di trasformazione di società consortile avente forma di società di persone in società di capitali (avente o meno oggetto consortile), deve ritenersi necessaria la preventiva acquisizione della relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 ovvero dell’art. 2465 c.c., in forza dell’art. 2500-ter, comma 2, c.c.

 

K.A.25 – (TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN SOCIETA’ DI CAPITALI AVENTE SCOPO LUCRATIVO – RELAZIONE DI STIMA – ESCLUSIONE – 1° pubbl. 09/07) Nel caso di trasformazione eterogenea di società consortile a responsabilità limitata in società di capitali avente scopo lucrativo non è necessaria la relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 ovvero dell’art. 2465 c.c., non trovando applicazione la previsione dell’art. 2500-ter, comma 2, c.c.

 

K.A.26 – (CONSENSO DEI SOCI TITOLARI DI PARTICOLARI DIRITTI EX ART. 2468, COMMA 3, C.C. NEL CASO DI TRASFORMAZIONE - 1° pubbl. 9/08) E’ necessario il consenso di tutti i soci titolari di diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., per deliberare una trasformazione che comporti il venir meno di detti diritti, a meno che l’atto costitutivo della società trasformata non preveda, ai sensi dell’art. 2468, comma 4, c.c., che i medesimi diritti possano essere modificati a maggioranza.

 

K.A.27- (TRASFORMAZIONE  DI ENTI O SOCIETA’ DIVERSI DALLE SOCIETA’ DI CAPITALI IN ASSOCIAZIONI – 1° pubbl. 09/08) L’art. 2500septies c.c. contempla espressamente la sola trasformazione di società di capitali in associazione non riconosciuta.

Si deve tuttavia ritenere legittima - ai sensi dell’art. 1322 c.c. - ogni ulteriore trasformazione in associazione non riconosciuta di enti o società, diversi dalle società di capitali, ai quali sia comunque consentito di trasformarsi in dette società di capitali.

E’ infatti conforme ai principi dell’ordinamento porre in essere un singolo negozio che raggiunga direttamente il medesimo effetto giuridico che è possibile ottenere con una serie di negozi tipici.

Così se una società di persone può legittimamente trasformarsi in società di capitali e questa a sua volta può legittimamente trasformarsi in associazione non riconosciuta, sarà altresì legittimo che una società di persone si trasformi direttamente in associazione non riconosciuta.

 

K.A.28 - (TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONI  – 1° pubbl. 09/08) L’art. 2500octies c.c. contempla espressamente la sola trasformazione di associazioni riconosciute in società di capitali.

Si deve tuttavia ritenere legittima - ai sensi dell’art. 1322 c.c. - ogni ulteriore trasformazione di associazioni riconosciute in enti diversi dalle società di capitali, i quali ultimi possano comunque derivare dalla trasformazione di una società di capitali.

E’ infatti conforme ai principi dell’ordinamento porre in essere un singolo negozio che raggiunga direttamente il medesimo effetto giuridico che è possibile ottenere con una serie di negozi tipici.

Così se una associazione riconosciuta può legittimamente trasformarsi in una società di capitali e questa a sua volta può legittimamente trasformarsi in una società di persone, sarà altresì legittimo che una associazione riconosciuta si trasformi direttamente in una società di persone.

Le facoltà di trasformazione espressamente concesse ad una associazione riconosciuta devono ritenersi attribuite anche ad una associazione non riconosciuta, sempre ai sensi dell’art. 1322 c.c.

L’ordinamento ha infatti già valutato positivamente, all’art. 2500octies c.c., la possibilità di trasformare enti privi di personalità giuridica, ovvero non soggetti ad alcuna forma di pubblicità (ad es. le comunioni di azienda e i consorzi con attività interna).

 

K.A.29 – (TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE COSTITUITA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E QUORUM DELIBERATIVI – 1° pubbl. 09/08) L’art. 2500octies, comma 2, c.c., consente alle associazioni di deliberare la loro trasformazione in società di capitali con le maggioranze richieste dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

Il successivo comma 3, del medesimo art. 2500octies c.c., aggiunge che la trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall’atto costitutivo.

Dal combinato disposto di dette norme deriva che non è possibile deliberare a maggioranza la trasformazione di una associazione costituita anteriormente alla riforma del diritto societario, nel caso in cui non risulti che sia intervenuta la decisione unanime degli associati di non introdurre nello statuto il divieto di trasformazione.

Diversamente vi sarebbe una illegittima disparità di trattamento tra gli associati delle associazioni costituite successivamente alla novella (ai quali è sempre consentito di esprimersi individualmente sul punto – in sede di costituzione o accettando lo statuto al momento dell’adesione) rispetto a quelli delle associazioni costituite anteriormente.

Tale disparità di trattamento deriverebbe inoltre da una norma retroattiva.

 


 

L.A. - FUSIONE E SCISSIONE IN GENERALE.

 

L.A.1 - (DELIBERA DI FUSIONE O SCISSIONE PRIMA DELL’ISCRIZIONE DEL PROGETTO - 1° pubbl. 9/04) Con il consenso unanime dei soci è possibile deliberare una fusione o una scissione anche prima dell’iscrizione del relativo progetto nel registro delle imprese, purchè detto progetto sia stato depositato. In detta ipotesi è però necessario allegare alla delibera il testo integrale del progetto al fine di evitare che il momento di conoscibilità della prima possa essere anteriore a quello di conoscibilità del secondo.

 

L.A.2 - (LIMITE TEMPORALE DI ADOTTABILITÀ DELLA DELIBERA RISPETTO AL DEPOSITO DEL PROGETTO - 1° pubbl. 9/04) Il limite massimo fra il deposito per l’iscrizione del progetto di fusione e la delibera assembleare di approvazione del progetto può stabilirsi in sei mesi.

 

L.A.3 - (DEPOSITO DI DOCUMENTI EX ART. 2502BIS C.C. - 1° pubbl. 9/04) La disposizione prevista dall’art. 2502bis c.c., in base alla quale i documenti indicati nell’art. 2501septies c.c. devono essere depositati nel registro delle imprese unitamente alla delibera di fusione, essendo volta a garantire la possibilità per i terzi di verificare detti documenti presso il registro delle imprese ove è iscritta la società, deve essere interpretata nel senso che i documenti già depositati in detto registro, anche se in fascicoli di diverse società, non devono essere ridepositati, dovendosi procedere al deposito dei soli documenti mai depositati.

È comunque necessario che dal verbale risulti l’avvenuto deposito dei documenti che non si intende allegare alla richiesta di iscrizione della delibera di fusione.

Così ad esempio non occorre ridepositare i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione se questi sono già stati regolarmente depositati presso un registro imprese, dovendosi procedere al deposito solo qualora si tratti di bilanci non depositati (come per le società di persone).

 

L.A.4 - (SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LE FUSIONI SEMPLIFICATE - 1° pubbl. 9/04) Possono legittimamente essere adottate le delibere di fusione utilizzando le procedure semplificate previste dagli artt. 2505 e 2505bis, c.c., anche nel caso in cui al momento di tali delibere non sia ancora posseduto dall’incorporante rispettivamente l’intero o il 90% del capitale dell’incorporata.

Tale possesso deve infatti necessariamente sussistere solo al momento della stipula dell’atto di fusione.

 

L.A.5 - (FUSIONE INVERSA SEMPLIFICATA - 1° pubbl. 9/04) La procedura semplificata di fusione di cui all’art. 2505 c.c. può essere attuata anche nel caso della cosiddetta “fusione inversa”, nell’ipotesi cioè in cui l’incorporante sia interamente posseduta dall’incorporata e pertanto ai soci della seconda verranno interamente e proporzionalmente attribuite le quote o azioni della prima in sostituzione di quelle della seconda in loro possesso che verranno annullate.

 

L.A.6 - (ESONERO DALLA RELAZIONE DELL’ESPERTO NELLA SCISSIONE - 1° pubbl. 9/04) In caso di scissione l’eventuale esonero deliberato dai soci e dai possessori di altri strumenti finanziari, ai sensi del quarto comma dell’art. 2506ter, c.c., di far redigere dall’organo amministrativo i documenti di cui ai commi primo, secondo e terzo del medesimo articolo 2506ter, c.c., può riguardare anche l’obbligo di far redigere la relazione dell’esperto o degli esperti di cui all’art. 2501sexies, c.c.

 

L.A.7 - (FUSIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI E RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2343 C.C. - 1° pubbl. 9/04) In caso di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone, a norma dell’art. 2343 c.c. (richiamato dal settimo comma dell’art. 2501sexies, c.c.), è necessaria nei seguenti casi:

a) qualora la società risultante dalla fusione sia una società di capitali di nuova costituzione;

b) qualora la società risultante dalla fusione sia una società di capitali preesistente che, per effetto della fusione, aumenti il patrimonio netto.

Qualora ricorrano le condizioni di cui sopra la relazione di stima ex art. 2343 c.c. è necessaria anche nel caso in cui alla fusione non sia applicabile l’art. 2501sexies, c.c., (cosiddette “fusioni semplificate” ex artt. 2505 e 2505bis, c.c.). La mancata applicazione del settimo comma dell’art. 2501sexies, c.c., infatti, esclude esclusivamente la necessità di avere un unico esperto o esperti incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio e la relazione di stima del patrimonio della società di persone, e non anche la necessità di procedere alla redazione di quest’ultima relazione.

 

L.A.8 - (RIDUZIONE DEI TERMINI NELLE SCISSIONI IN CUI NON PARTECIPANO SPA, SAPA O COOP. PER AZIONI - 1° pubbl. 9/04) Nel caso in cui ad una scissione non partecipano s.p.a., s.a.p.a. o cooperative per azioni i termini di cui agli artt. 2501ter, quarto comma, 2501septies, primo comma, e 2503, primo comma, c.c., (direttamente applicati alla scissione per effetto del richiamo contenuto negli artt. 2506bis, quinto comma, e 2506ter, quinto comma, c.c.) sono ridotti alla metà per effetto del disposto dell’art. 2505quater, c.c. Detto ultimo articolo, infatti, pur non essendo espressamente richiamato in materia di scissione, deve necessariamente applicarsi alla stessa poichè non integra una disposizione autonoma ma una modalità di applicazione degli articoli richiamati.

 

L.A.9 - (RECESSO IN CASO DI FUSIONE O SCISSIONE DI S.P.A. - 1° pubbl. 9/05) In caso di fusione o di scissione di spa è riconosciuto agli azionisti il diritto di recesso quando l’operazione sia tale da importare un cambiamento significativo dell’attività della società, o la sua trasformazione, o altra ipotesi attributiva della facoltà di recedere.

 

L.A.10 - (AVVISO AGLI OBLIGAZIONISTI CONVERTIBILI IN CASO DI FUSIONE O SCISSIONE DI S.P.A. - 1° pubbl. 9/05)  In caso di fusione o di scissione di spa che ha in essere un prestito obbligazionario convertibile, nell’avviso di cui all’art. 2503bis c.c. dovrà darsi notizia della decisione della società di sottoporre alla propria assemblea un progetto di fusione o di scissione con altra determinata società, senza precisare le modalità della fusione o della scissione.

 

L.A.11 - (SORTE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN CASO DI FUSIONE O SCISSIONE TRA S.P.A. - 1° pubbl. 9/05) Salvo che gli obbligazionisti non abbiano autorizzato la modifica degli originari periodi di conversione con deliberazione presa ai sensi dell’art. 2415, c.c., in caso di fusione o di scissione tra spa la facoltà di conversione anticipata riconosciuta agli obbligazionisti convertibili ai sensi dell’art. 2503bis, secondo comma, c.c., si aggiunge e non si sostituisce agli altri periodi di conversione originariamente previsti per il prestito. Consegue la necessità di prevedere - già nel progetto di fusione o di scissione - un aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibile da parte della spa che subentrerà nella titolarità del prestito.

 

L.A.12 - (EQUIVALENZA DEI DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVERTIBILI IN CASO DI FUSIONE O SCISSIONE DI S.P.A. - 1° pubbl. 9/05) Salvo che gli obbligazionisti convertibili non abbiano autorizzato la modifica dei loro originari diritti con deliberazione presa ai sensi dell’art. 2415, c.c., in caso di fusione o scissione di spa il disposto dell’art. 2503bis, ultimo comma, c.c., postula l’attribuzione di titoli aventi caratteristiche equivalenti a quelli originariamente spettanti nella società emittente.

Sotto il profilo economico l’equivalenza dipenderà dal rapporto di cambio e pertanto:

a) con particolare riguardo alla fusione per incorporazione, le semplificazioni di cui agli artt. 2505 e 2505bis, c.c., si potranno applicare solo quando l’incorporante detenga (per l’intero o almeno per il 90%) non solo le azioni, ma anche le obbligazioni convertibili della società incorporanda;

b) con particolare riguardo alle scissioni, si potrà omettere (ai sensi dell’art. 2506ter, terzo comma, c.c.) la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio del/degli esperto/i nominato/i ai sensi dell’art. 2501sexies, c.c., solo quando la scissione avvenga mediante la costituzione di una nuova società e non siano previsti criteri di attribuzione diversi da quello proporzionale tanto delle azioni, quanto delle obbligazioni convertibili (ciò a tutela dei diritti degli obbligazionisti). Quando, invece, il criterio di attribuzione delle obbligazioni convertibili non sia proporzionale, sarà sempre necessaria la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio del/degli esperto/i nominato/i ai sensi dell’art. 2501sexies, c.c., e l’equivalenza economica dei diritti spettanti agli obbligazionisti dovrà essere garantita attraverso corrette determinazioni di nuovi rapporti di cambio per la conversione dei titoli.

 

L.A.13 - (INTERPRETAZIONE DELL’ART. 2501SEXIES, SETTIMO COMMA, C.C. - 1° pubb. 9/06) La disposizione di cui al settimo comma dell’art. 2501sexies c.c. ha una funzione di semplificazione, consentendo di non procedere alla nomina di due esperti distinti nell’ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali: uno per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio ed uno per la redazione della relazione di stima del patrimonio della società di persone incorporata.

Tale norma non ha dunque alcun intento di imporre, nel caso di fusione di società di persone con società a responsabilità limitata senza designazione di un unico esperto, le disposizioni dell’art. 2343 c.c. in luogo di quelle dell’art. 2465 c.c., in deroga a quanto previsto dall’art. 2500ter, secondo comma, c.c.

Ne consegue che nel caso in cui una società di persone venga incorporata in una srl sarà sempre possibile che la relazione di stima del patrimonio della società di persone sia affidata ad un esperto designato dalla società incorporata ex art. 2465 c.c., richiamato dall’art. 2500ter, secondo comma, c.c., anche nel caso di fusioni semplificate dove non trova applicazione l’art. 2501sexies c.c.

 

L.A.14 - (RIUNIONE IN UN UNICO PROGETTO DI PIU’ OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE TRA LORO COLLEGATE - 1° pubb. 9/06) Nel caso in cui più società intendano attuare una serie complessa di fusioni e scissioni tra loro inscindibilmente collegate, anche se non tutte le società partecipano ad ogni singola operazione, è possibile che tutti gli amministratori delle società coinvolte redigano un unico progetto complesso al quale seguirà, una volta approvato dalle singole assemblee, un unico atto attuativo.

Così ad esempio un’operazione che preveda che la società “alfa” si scinda parzialmente mediante assegnazione di parte del proprio patrimonio alla società “beta” e quindi si fonda incorporando la società “gamma”, può legittimamente essere contenuta in unico progetto complesso redatto congiuntamente da tutti gli amministratori di dette società.

 

L.A.15 - (APPLICABILITA’ DELLE NORME DETTATE IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI ALLE FUSIONI O SCISSIONI DI SOCIETA’ - 1° ediz. 9/06) La riforma del diritto societario ha definitivamente confermato la non riconducibilità ai negozi traslativi delle operazioni di fusione o scissione societaria.

E’ stato infatti abrogato l’unico riferimento testuale ai negozi traslativi contenuto nella vecchia formulazione dell’art. 2504septies c.c., il quale, definendo la scissione, affermava che la stessa “si esegue mediante trasferimento dell’intero suo patrimonio …….”. La nuova definizione della scissione, contenuta nell’art. 2506 c.c., afferma ora più correttamente che “con la scissione un società assegna l’intero suo patrimonio …….”.

Invero le fusioni o scissioni, totali o parziali, proprie o improprie, proporzionali o non proporzionali, sono sempre configurabili come negozi che hanno quale oggetto i soggetti società coinvolti, i cui assetti vengono ridefiniti, e non anche i loro patrimoni; risolvendosi in vicende meramente evolutive e modificative degli stessi soggetti, che conservano la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (confr. Cass. Sez. Un. 8 febbraio 2006, n. 2637).

Stante quanto sopra non è mai possibile individuare in dette fattispecie un soggetto alienante ed uno acquirente.

Si può quindi affermare che per gli atti di fusione o scissione aventi ad oggetto società titolari di immobili:

- non è dovuta alcuna garanzia per evizione;

- non sono esercitabili le prelazioni legali: agraria, urbana, storico-artistica;

- non vi è alcun obbligo di trascrizione nei registri immobiliari;

- non trovano applicazione le norme urbanistiche circa la commerciabilità degli immobili: dichiarazioni o allegazioni ex L. 47/85 e successive modifiche e integrazioni.

 

L.A.16 - (FORMA DELLA DECISIONE DI FUSIONE O SCISSIONE IN SOCIETA' DI PERSONE - 1° pubbl. 09/06) Nel caso di fusione o di scissione di una società di persone in altra società di persone (incorporante, o risultante dalla fusione, o beneficiaria della scissione), ovvero nel caso in cui una società di persone incorpori o risulti beneficiaria di scissione anche di società di capitali, la decisione di approvazione del progetto di fusione o di scissione da parte dei soci della società di persone può anche rivestire la forma della scrittura privata autenticata.

 

L.A.17 - (FORMA DELLA DECISIONE DI FUSIONE O SCISSIONE DI SOCIETA' DI PERSONE IN SOCIETA' DI CAPITALI - 1° pubbl. 09/06) La decisione di approvazione del progetto di fusione o di scissione di una società di persone in una società di capitali (incorporante, o risultante dalla fusione, o beneficiaria della scissione) deve essere redatta in forma pubblica, dovendo ritenersi che il controllo di legittimità di cui all’art. 2436, c.c., obbligatoriamente previsto nel caso di specie dall’art. 2502bis, II comma, c.c., presupponga tale forma.

 

L.A.18 - (COMPETENZA ALLA REDAZIONE E DEPOSITO DEL PROGETTO DI FUSIONE/SCISSIONE E DEI DOCUMENTI INERENTI NELLE SOCIETA' DI PERSONE - 1° pubbl. 09/06) Nelle società di persone il progetto di fusione o di scissione (artt. 2501 ter e 2506 bis c.c.), la situazione patrimoniale ed i bilanci (artt. 2501 quater e 2506 bis c.c.), nonchè la relazione illustrativa (artt. 2501 quinquies e 2506 ter c.c.), sono validamente redatti e depositati dagli amministratori anche disgiuntamente o a maggioranza se tali forme di amministrazione sono previste nei patti sociali

 

L.A.19 - (NON APPLICABILITA’ DELL’ART. 2502, SECONDO PERIODO, C.C. ALLE SOCIETA’ COSTITUITE PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - 1° pubbl. 09/06) Poiché la disposizione di cui al secondo periodo dell’art. 2502 c.c. ha invertito la previsione legale previgente, contenuta nell’art. 2252 c.c., in ordine alla necessità, salvo patto contrario, del consenso unanime dei soci per la valida adozione della decisione di fusione di una società di persone, tale disposizione non può essere applicata a quei contratti che si siano formati prima della sua entrata in vigore.

Nel caso contrario si violerebbero i principi della irretroattività delle norme di cui all’art. 11 delle preleggi e sulla interpretazione della volontà dei contraenti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (cfr. per analogia con la trasformazione Decr. Trib. Milano, Sez. VIII civile, 8 luglio 2005; Decr.Trib. Reggio Emilia, 13 gennaio 2006).

 

L.A.20 - (CONTENUTO MINIMO DELLA CLAUSOLA CHE RENDA INAPPLICABILE LA FUSIONE A MAGGIORANZA DI CUI AL SECONDO PERIODO DELL'ART. 2502 C.C. - 1° pubbl. 09/06) La decisione di fusione di una società di persone, pur rientrando nell'ampio "genus" delle decisioni di modifica del contratto sociale, è specificamente disciplinata per le società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario dal secondo periodo dell'art. 2502 c.c., che, in deroga al principio dell'unanimità genericamente previsto dall'art. 2252 c.c., ne consente l'adozione a maggioranza, salvo diversa disposizione del contratto sociale.

La diversa disposizione del contratto sociale sufficiente a ripristinare la regola dell'unanimità può anche essere formulata con l’introduzione di clausole generiche del tipo: “Le modificazioni del contratto sociale debbono essere adottate all'unanimità", ovvero: "Per le modificazioni del contratto sociale si applica l'art. 2252 c.c."; in tali ipotesi infatti è necessario interpretare le dette clausole, apparentemente inutili perché riproduttive di principi di legge, in conformità al disposto di cui all’art. 1367 c.c., nel senso cioè in cui possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

 

L.A.21 - (AMMISSIBILITA' DELLA FUSIONE "PROPRIA" A FAVORE DI UNA SOCIETA' DI PERSONE DI NUOVA COSTITUZIONE CON UNICO SOCIO - 1° pubbl. 09/06) Si ritiene ammissibile la fusione ("propria" o "in senso stretto") in una società di persone di nuova costituzione con un unico socio, in quanto la società beneficiaria, nel procedimento di fusione "in senso stretto", nasce secondo una genesi affatto diversa dall'ordinario atto costitutivo.

Infatti, in base all'art. 2504 bis, 1 comma, c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. 6/2003, la fusione tra società non comporta l'estinzione di un soggetto e la correlativa creazione di un diverso soggetto, ma si risolve in una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (così Cass. Sez. Un. 8.2.2006, n. 2637).

In tal caso la società di persone unipersonale originata dalla fusione sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci.

 

L.A.22 - (AMMISSIBILITA' DELLA SCISSIONE A FAVORE DI SOCIETA' DI PERSONE DI NUOVA COSTITUZIONE CON UNICO SOCIO - 1° pubbl. 09/06) Si ritiene ammissibile la scissione a favore di una o più società di persone, anche se di nuova costituzione, con un unico socio, in quanto la società beneficiaria, nel procedimento di scissione, nasce secondo una genesi affatto diversa dall'ordinario atto costitutivo.

Infatti, la scissione di società non comporta l'estinzione di un soggetto e la correlativa creazione di un diverso soggetto, ma si risolve in una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.

In tal caso la società di persone unipersonale beneficiaria sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci.

 

L.A.23 - (DECISIONE DI FUSIONE O SCISSIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE A MAGGIORANZA E ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO - 1° pubbl. 09/06) In mancanza di espressa diversa previsione del contratto sociale, si deve ritenere che il secondo periodo dell'art. 2502 c.c. (richiamato dall’art. 2506ter c.c. per la scissione), nella parte in cui prevede l’approvazione del progetto di fusione (o scissione) a maggioranza delle società di persone, consenta l'approvazione con la medesima maggioranza del testo dello statuto o dei patti sociali della o delle società risultanti anche in quelle parti che non risultano strettamente necessarie con la fusione (o scissione). Si pensi all'introduzione di particolari maggioranze, o all'adozione di particolari sistemi di "governance", o a clausole di prelazione, o di limitazione alla circolazione delle partecipazioni, o alla previsione di ipotesi facoltative di recesso o esclusione, ecc.).

Restano comunque salve le disposizioni dettate da norme speciali in deroga al principio di cui al secondo periodo dell'art. 2502 c.c. (si pensi all'art. 34 del d. lgs. 17.1.2003 n. 5 nella parte in cui prevede che l'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie debba essere approvata dai soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale).

 

L.A.24 - (APPLICABILITA' DELL'ART. 2500 SEXIES C.C. ALLE FUSIONI E SCISSIONI A FAVORE DI SOCIETA' DI PERSONE - 1° pubbl. 09/06) Si ritiene che il dettato dell'art. 2500 sexies, 1 comma, c.c., nella parte in cui richiede il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata con la trasformazione, debba essere esteso anche alle operazioni di fusione o di scissione che determinano un mutamento del tipo societario (totale nella fusione e nella scissione estintiva, parziale nella scissione non estintiva) da società di capitali in società di persone.

Infatti l'assunzione della qualifica di socio illimitatamente responsabile nella società di persone risultante o beneficiaria della fusione/scissione determina la necessità di raccogliere il consenso del socio medesimo ai sensi dell'art. 2500 sexies, 1 comma, c.c., applicabile anche alle fusioni/scissioni che determinano un mutamento del tipo societario.

 

L.A.25 - (FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN S.R.L. CON PARTECIPAZIONI PRIVE DI VALORE NOMINALE E OBBLIGO DI AUMENTO DI CAPITALE AL SERVIZIO DEL CONCAMBIO - 1° pubbl. 09/07) Non sussiste l’obbligo di aumentare il capitale sociale al servizio del concambio nel caso in cui una s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale, quindi con valore nominale implicito (vedi orientamento I.I.28), incorpori un’altra società.

Per poter attuare il concambio in tale fattispecie è sufficiente rideterminare le quote di partecipazione dei vecchi soci in rapporto a quelle che saranno attribuite ai nuovi.

La rideterminazione delle percentuali di partecipazione di ciascun socio avviene comunque in maniera implicita anche nell’ipotesi che l’incorporante aumenti il proprio capitale sociale al servizio del concambio.

 

L.A.26 - (SCISSIONE CON BENEFICIARIA S.R.L. PREESISTENTE AVENTE PARTECIPAZIONI PRIVE DI VALORE NOMINALE E OBBLIGO DI AUMENTO DI CAPITALE AL SERVIZIO DEL CONCAMBIO - 1° pubbl. 09/07) Non sussiste l’obbligo di aumentare il capitale sociale al servizio del concambio nell’ipotesi in cui una s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale, quindi con valore nominale implicito (vedi orientamento I.I.28), sia la beneficiaria della scissione di un’altra società.

Per poter attuare il concambio in tale fattispecie è sufficiente rideterminare le quote di partecipazione dei vecchi soci in rapporto a quelle che saranno attribuite ai nuovi.

La rideterminazione delle percentuali di partecipazione di ciascun socio avviene comunque in maniera implicita anche nell’ipotesi che la beneficiaria aumenti il proprio capitale sociale al servizio del concambio.

 

L.A.27 - (MOMENTO DELLA NOMINA DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI DELLE SOCIETA’ DI NUOVA COSTITUZIONE NELLE FUSIONI O SCISSIONI – 1° pubbl. 09/07) Nel caso di fusione propria, o di scissione con una o più beneficiarie di nuova costituzione, è possibile non designare nel relativo progetto i componenti gli organi sociali della o delle nuove società.

In tal caso la nomina potrà essere operata direttamente con la delibera di approvazione del progetto, ovvero potrà essere delegata con detta delibera al soggetto legittimato a stipulare l’atto di fusione o scissione.

 

L.A.28 – (DIRITTI DEI PORTATORI DI STRUMENTI FINANZIARI NEI CASI DI FUSIONE O SCISSIONE - 1° pubbl. 9/08) Ai portatori di strumenti finanziari cui non sia attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, ovvero un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo o statuto, è applicabile per analogia il disposto dell’art. 2503bis, comma 1, c.c.

Ai medesimi spetterà pertanto il diritto all’opposizione, salvo che la loro assemblea speciale abbia approvato dette operazioni.

 

L.A.29 – (CONSENSO DEI SOCI TITOLARI DI PARTICOLARI DIRITTI EX ART. 2468, COMMA 3, C.C. NEI CASI DI FUSIONE O SCISSIONE - 1° pubbl. 9/08) E’ necessario il consenso di tutti i soci titolari di diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., per approvare un progetto di fusione o scissione che comporti il venir meno di detti diritti, a meno che l’atto costitutivo della società incorporata o scissa non preveda, ai sensi dell’art. 2468, comma 4, c.c., che i medesimi diritti possano essere modificati a maggioranza.

 

L.A.30 – (IMPOSSIBILITA’ DI ATTUARE UNA FUSIONE PROPRIA, O UNA SCISSIONE CON BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE, PREVEDENDO L’INGRESSO DI NUOVI SOCI IN SEDE DI COSTITUZIONE DELLA NUOVA SOCIETA’ – 1° pubbl. 09/08) Quando una fusione o una scissione vengono attuate mediante costituzione di una nuova società, appare illegittimo prevedere che a detta nuova società possano partecipare ulteriori soci, rispetto a quelli delle società coinvolte, che entrino a far parte della compagine sociale al momento della sua costituzione, intervenendo nel relativo atto.

La causa della fusione e della scissione è infatti essenzialmente riorganizzativa delle strutture societarie preesistenti.

L’attività di impulso nell’adottare una di tali operazioni è coerentemente rimessa agli amministratori (ai quali solo spetta la predisposizione del progetto) e non ai soci.

L’atto finale di fusione o scissione sarà poi stipulato tra le società preesistenti e non tra i loro soci, questi ultimi infatti sono solo indirettamente interessati dagli effetti di tali operazioni, che, nei loro confronti, devono comunque essere patrimonialmente neutri.

La presenza, quali contraenti, di nuovi soci al momento della stipula dell’atto di costituzione della nuova società, cioè dell’atto di fusione o scissione, appare dunque inconciliabile con lo schema negoziale della fusione e della scissione.

La circostanza che l’interesse che si intende perseguire con l’ingresso di nuovi soci sia indubbiamente meritevole di tutela (ai sensi dell’art. 1322 c.c.), nonché la sicura affinità delle operazioni di fusione o scissione con altre operazioni straordinarie che  possono comportare l’ingresso di nuovi soci, non alterano le conclusioni esposte, in quanto l’ordinamento offre numerosi strumenti per ottenere in maniera tipica il medesimo risultato finale.

Così, ad esempio, i nuovi soci potranno entrare nella compagine sociale con una successiva delibera di aumento di capitale ad essi riservata (eventualmente già prevista con delega all’organo amministrativo nell’atto costitutivo della nuova società); con la costituzione da parte dei medesimi di una loro società che partecipi poi all’operazione di fusione o scissione; con l’esercizio di un diritto di opzione acquistato prima della fusione o scissione.

Sarà anche possibile deliberare l’approvazione dei progetti di fusione o scissione prevedendo in essi l’ingresso dei nuovi soci in una o più delle società preesistenti, e quindi in quella derivata, un istante prima della stipula degli atti attuativi di tali operazioni.

 

L.A.31 - (ENTITA’ MINIMA DEL CAPITALE SOCIALE DELLA O DELLE SOCIETA’ RISULTANTI DA UNA FUSIONE O DA UNA SCISSIONE – 1° pubbl. 09/08) Non è necessario determinare il capitale sociale minimo della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione nella somma dei capitali delle società preesistenti.

Unico limite al principio esposto è dato dalla impossibilità di procedere, in occasione di una fusione o scissione, ad una riduzione volontaria del capitale sociale delle eventuali società preesistenti incorporante o beneficiarie, senza il rispetto dei presupposti e della procedura di legge per la riduzione reale del capitale sociale.

Nella fusione, come anche nella scissione, l’entità del capitale sociale delle società risultanti da tali operazioni è determinata dal rapporto di cambio, ovvero dalla necessità di annullare le partecipazioni detenute dall’incorporante nell’incorporata.

Può quindi accadere che la somma dei capitali di dette società sia inferiore a quella delle società preesistenti, con ciò legittimando la creazione di riserve disponibili e l’eventuale restituzione di parte dei conferimenti ai soci.

Tale eventualità è nella fisiologia del sistema, il quale tutela in ogni caso gli interessi dei terzi creditori con il diritto all’opposizione. Può quindi legittimamente essere posta in essere  anche nelle ipotesi in cui non via sia necessità di annullamento di partecipazioni, ovvero le esigenze del rapporto di cambio siano conciliabili con la determinazione dei capitali sociali delle società risultanti non inferiori alla somma di quelli delle società preesistenti.

 

L.A.32 – (CONGUAGLI IN DENARO – 1° pubbl. 09/08) Nella fusione e nella scissione è possibile prevedere conguagli in denaro al solo fine di evitare che all’esito di tali operazioni si formino dei resti.

Nel caso in cui sia possibile determinare un rapporto di cambio che non dia luogo a resti non è dunque consentito prevedere un conguaglio in denaro, anche se l’approvazione del progetto venga deliberata all’unanimità, poiché in tal caso il negozio posto in essere non rientrerebbe esclusivamente nella causa della fusione o della scissione.

In altre parole il disinvestimento parziale che consegue alla percezione di un conguaglio in denaro (il cui onere – nell’ipotesi tipica - grava sulle società e non sui soci), deve avvenire in una forma tipica, ovvero, se in forma atipica, con l’enunciazione di una causa lecita.

 

 


 

L.B. - FUSIONE CON INDEBITAMENTO.

 

L.B.1 - (AMBITO APPLICATIVO DELL’ART. 2501BIS C.C. - 1° pubb. 9/06) Affinché trovi applicazione la disciplina di cui all’art. 2501bis c.c. occorre che:

a) la società incorporante detenga il controllo dell’incorporata ai sensi dell’art. 2359 c.c., o di altre norme di legge che stabiliscano quando sussiste un rapporto di controllo;

b) la società incorporante abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’incorporata. Detta circostanza si ritiene sussistere anche qualora siano stati contratti debiti per acquisire una partecipazione che di per sé non garantisca il controllo, ma che se sommata con le eventuali altre partecipazioni detenute dall’incorporante (mediante acquisto senza indebitamento avvenuto prima o dopo quello con indebitamento), garantisca detto controllo;

c) il patrimonio dell’incorporata venga a costituire garanzia generica o fonte di rimborso dei debiti contratti dall’incorporante per acquisire il controllo dell’incorporata.

In linea di principio (art. 2325, primo comma, c.c.) dopo la fusione il patrimonio dell’incorporata costituirà sempre garanzia generica dei debiti contratti dall’incorporante o potenziale fonte di rimborso di detti debiti, circostanza questa che renderebbe sempre applicabile l’art. 2501bis c.c. a tutte le fusioni con indebitamento.

Tale interpretazione estensiva appare dunque difficilmente sostenibile in quanto la norma stessa postula la possibilità che avvengano fusioni con indebitamento senza che il patrimonio dell’incorporata costituisca garanzia generica dei debiti contratti dall’incorporante o fonte di rimborso di detti debiti, evocando dunque un concetto metagiuridico.

E’ quindi preferibile ritenere che i debiti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 2501bis c.c., siano esclusivamente quelli che determinano, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, ovvero quelli contratti in un momento in cui la società versava in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole non contrarli.

Ricorrendo i presupposti di cui sopra la circostanza che il debito contratto dalla società incorporante, ai fini dell’acquisizione del controllo della società incorporata, sia assistito da garanzie speciali prestate da terzi non fa di per sé venir meno l’obbligo della procedura imposta dall’art. 2501bis c.c.. In tale caso infatti anche il patrimonio dell’incorporata costituisce comunque potenziale fonte di rimborso del debito (poiché il garante escusso può sempre agire in regresso nei confronti del soggetto garantito).

E’ invece da ritenere che qualora prima della fusione il debito sia assistito da adeguate garanzie speciali prestate dalla società incorporante, escluso il pegno sulle quote dell’incorporata, non trovi applicazione la procedura di cui all’art. 2501bis, in quanto in detta ipotesi è provata l’autonoma capacità di credito della società incorporante.

 

L.B.2 - (DEROGABILITA’ AL PROCEDIMENTO DI FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO EX ART. 2501BIS C.C. - 1° pubb. 9/06) Le disposizioni di cui all’art. 2501bis c.c. trovano sempre applicazione, anche nei casi in cui:

- tutti i soci delle società coinvolte nella fusione e tutti i creditori delle medesime abbiano manifestato il loro consenso a derogare alla procedura di legge;

- la società incorporante detenga l’intero capitale sociale dell’incorporata.

Si precisa infatti che dette disposizioni sono volte essenzialmente ad evitare comportamenti distorsivi del mercato e dell’economia posti in essere sfruttando la leva finanziaria attuata mediante l’acquisto del controllo di società con finanziamenti destinanti ad essere garantiti o rimborsati con il patrimonio delle medesime società acquistate.

In altre parole è nella fisiologia del sistema che una società non possa acquistare il controllo di un’altra mediante indebitamento se non sia dotata di adeguate garanzie o risorse economiche, anche solo potenziali. Tale circostanza garantisce di per sé l’impossibilità del crearsi di concentrazioni imprenditoriali prive di un adeguato piano economico e finanziario che ne assicuri la sopravvivenza, ovvero il crearsi di concentrazioni giustificate esclusivamente da intenti speculativi di breve respiro.

Nella norma in commento risulta di contro estremamente attenuata, se non del tutto assente, la volontà di tutelare i soci delle società coinvolte nell’operazione da possibili annacquamenti delle loro partecipazioni o i terzi creditori da rischi di insolvenza.

Gli interessi portati dai soci o dai terzi creditori sussistono infatti tutte le volte che una fusione avvenga tra società indebitate e società non indebitate, prescindendo quindi dalla circostanza che i debiti siano stati contratti al fine di acquisire il controllo della incorporata da parte dell’incorporante. Inoltre l’art. 2501bis c.c. trova applicazione esclusivamente quando l’indebitamento è finalizzato ad acquisire il controllo della società “bersaglio” e non anche quando lo stesso è funzionale all’acquisto di una partecipazione che non garantisca il controllo, ancorché di rilevante valore.

In realtà gli interessi dei soci e dei terzi creditori trovano la loro tutela naturale in altre norme, indipendentemente dall’applicabilità dell’art. 2501bis c.c.. Così ad esempio i soci sono tutelati dalle garanzie che assistono la effettiva congruità del rapporto di cambio e dalla possibilità di esercitare il recesso in caso di dissenso sulla fusione, mentre i creditori sono tutelati con il potere di opposizione ad essi concesso dall’art. 2503 c.c.

 

L.B.3 - (ART. 2358 C.C. E FUSIONE CON INDEBITAMENTO - 1° pubb. 9/06) Le disposizioni di cui all’art. 2358 c.c. sono volte esclusivamente a tutelare l’integrità del capitale sociale evitando i rischi di un suo annacquamento.

Appare infatti potenzialmente dannoso che il capitale di una società sia diviso in azioni sottoscritte e liberate con provvista garantita o finanziata con il patrimonio che le azioni medesime rappresentano.

Le disposizioni in commento perseguono gli stessi fini dei divieti di acquisto o sottoscrizione di azioni proprie, di azioni o quote di società controllante e di sottoscrizione reciproca di azioni, posti dagli artt. 2357 e seguenti c.c.

E’ quindi possibile, rispettando il precetto di detta norma, eseguire l’incorporazione di una società acquistata dall’incorporante con indebitamento (anche nel caso in cui l’incorporante non detenga interamente l’incorporata e/o la fusione avvenga con aumento di capitale), poiché in tale ipotesi le azioni o quote dell’incorporata acquistate con indebitamento saranno annullate.

 

L.B.4 - (INTERPRETAZIONE DEL SESTO COMMA DELL’ART. 2501BIS C.C. - 1° pubb. 9/06) Il sesto comma dell’art. 2501bis c.c., che rende inapplicabili le disposizioni sulle fusioni semplificate dettate dagli artt. 2505 e 2505bis c.c. alla fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, deve essere interpretato come segue:

a) nel caso di incorporazione di società interamente posseduta non si applicano comunque le disposizioni dell’art. 2501ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e le relazioni di cui agli artt. 2501quinquies e 2501sexies c.c., non potendosi ipotizzare un rapporto di cambio, devono contenere esclusivamente le indicazioni di cui all’art. 2501bis c.c., terzo e quarto comma;

b) nel caso di incorporazione di società posseduta al novanta per cento la relazione di cui all’art. 2501sexies c.c., essendo irrilevante il rapporto di cambio in virtù dell’opzione di acquisto offerta agli altri soci, può attestare esclusivamente quanto richiesto dall’art. 2501bis, c.c., quarto comma.

In entrambi i casi non è possibile attribuire la competenza a deliberare la fusione all’organo amministrativo.

 

L.B.5 - (FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO E ART. 2505QUATER C.C. - 1° pubb. 9/06) Nel caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all’art. 2501bis c.c. non è possibile derogare alle disposizioni dell’art. 2501sexies c.c., come consentito dall’art. 2505quater c.c., nella parte in cui detta relazione deve contenere le attestazioni di cui all’art. 2501bis c.c., quarto comma.

 

L.B.6 - (CONTROLLO NOTARILE NELLE FUSIONI A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO - 1° pubb. 9/06) La verifica circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2501bis c.c. ad una determinata fusione, comportando valutazioni di merito sulle situazioni patrimoniali e finanziarie delle società coinvolte, compete esclusivamente agli amministratori e non al notaio verbalizzante.

La predisposizione di un progetto di fusione e degli altri documenti accompagnatori privi degli elementi previsti dall’art. 2501bis c.c. integra l’accertamento da parte degli organi amministrativi della mancanza dei presupposti per l’applicabilità al caso concreto della disciplina della fusione con indebitamento; ricorrendo quindi tale presupposto è inibito al notaio ogni ulteriore controllo.

Nel caso contrario il controllo del notaio sulla rituale adozione delle delibere di fusione con indebitamento è limitato alla verifica della sussistenza degli elementi formali richiesti dalla normativa, non essendo possibile per lo stesso entrare nel merito delle valutazioni effettuate dagli amministratori e dagli esperti ai sensi dei commi secondo, terzo, quarto e quinto del detto art. 2501bis c.c.

 

L.B.7 - (RELAZIONE EX ART. 2501BIS, QUINTO COMMA, C.C. - 1° pubbl. 9/06) La relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obbiettivo o della società acquirente, prevista dal quinto comma dell’art. 2501bis c.c., non deve essere predisposta nell’ipotesi in cui nessuna delle società partecipanti alla fusione sia assoggettata a tale revisione contabile obbligatoria.

Nelle altre ipotesi deve essere sempre predisposta.

Qualora entrambe le società partecipanti alla fusione siano soggette alla revisione obbligatoria di una società di revisione è loro facoltà scegliere a quale delle società di revisione affidare la relazione.

 


 

L.C. - FUSIONE ANTICIPATA.

 

L.C.1 - (INDIVIDUAZIONE DEI CREDITORI AVENTI DIRITTO AD OPPORSI AD UNA FUSIONE O SCISSIONE E DOCUMENTAZIONE DELL’EVENTUALE CONSENSO O PAGAMENTO DEI MEDESIMI IN IPOTESI DI OPERAZIONE ANTICIPATA - 1° pubbl. 9/06) In mancanza di un metodo univoco, tipico e certo che consenta:

a) l’individuazione completa dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una determinata fusione o scissione;

b) la quantificazione esatta e aggiornata dei loro crediti;

b) la documentazione dell’eventuale consenso prestato da detti creditori ad una fusione o scissione anticipata o del pagamento dei medesimi;

si ritiene preferibile che tali individuazione, consenso o pagamento vengano fatti constare da una attestazione - con elencazione analitica - formata dagli amministratori delle società partecipanti, ciò in quanto l’art. 2629 c.c., sanzionando gli amministratori che effettuano fusioni o scissioni cagionando danni ai creditori, pone implicitamente a carico dei medesimi amministratori l’obbligo di verifica delle condizioni che legittimano una fusione o scissione anticipata.

 

L.C.2 - (DEPOSITO BANCARIO A GARANZIA DEI CREDITORI LEGITTIMANTE UNA FUSIONE O UNA SCISSIONE ANTICIPATA - EQUIPARAZIONE A DETTO DEPOSITO DI UNA FIDEIUSSIONE BANCARIA - 1° pubbl. 9/06) La nuova formulazione dell’art. 2503 c.c. ha definitivamente chiarito che il deposito presso una banca della somme necessarie al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ad una fusione o scissione anticipata legittima l’attuazione di dette operazioni solo qualora faccia venir meno il diritto di opposizione, il che avviene quando:

- l’importo del deposito non sia inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso;

- le somme depositate siano vincolate fino alla naturale scadenza dei crediti, salva la dichiarazione dei terzi creditori di non voler profittare di tale deposito.

Poiché il deposito di somme di denaro presso un banca ha natura di deposito irregolare si ritiene del tutto equivalente a detta forma di garanzia il rilascio di una fideiussione bancaria (intesa come contratto autonomo di garanzia) avente caratteristiche analoghe al deposito, e quindi:

- sia escutibile a prima richiesta e senza eccezioni;

- l’importo garantito non sia inferiore alla somma necessaria all’integrale pagamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso;

- abbia scadenza coincidente con quella naturale dei crediti, salva la facoltà per i terzi creditori di rinunciare a detta garanzia.

Non sono equivalenti al deposito bancario fideiussioni rilasciate da soggetti diversi dalle banche.

 

L.C.3 - (FUSIONE O SCISSIONE ANTICIPATE IN FORZA DELLA RELAZIONE DI UNA SOCIETA’ DI REVISIONE ATTESTANTE CHE NON SONO NECESSARIE GARANZIE A TUTELA DEI CREDITORI - 1° pubbl. 9/06) Al fine di procedere ad una fusione o scissione anticipata è sempre ammissibile, anche nei casi semplificati in cui non si applica l’art. 2501 sexies c.c., che venga formata da un’unica società di revisione una relazione asseverante che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione o scissione renda non necessarie garanzie a tutela dei creditori ai sensi dell’ultima parte del primo comma dell’art. 2503 c.c.

La nomina dell’unica società di revisione spetta alle società partecipanti, salvo che la società incorporante, la società beneficiaria o la società risultante dalla fusione sia una spa o sapa, nel qual caso la nomina compete al tribunale.


 

L.D. – DEROGHE AI PROCEDIMENTI DI FUSIONE E SCISSIONE.

 

L.D.1 - (ESSENZIALITA’ DELLA SUSSISTENZA FORMALE DI UN RAPPORTO DI CAMBIO CONGRUO E DEROGHE AI PROCEDIMENTI DI FUSIONE O SCISSIONE – 1° pubbl. 09/08) Le eventuali deroghe ai procedimenti di fusione e scissione (ad esempio: rinuncia alle situazioni patrimoniali, alle relazioni degli amministratori e/o degli esperti) non possono essere formalmente giustificate dalla volontà di porre in essere un rapporto di cambio non congruo.

Le  fusioni e le scissioni si differenziano da tutte le altre operazioni di aggregazione o disgregazione di società (delle loro aziende o patrimoni) per la loro formale neutralità nei confronti dei soci.

Dal punto di vista dogmatico le stesse integrano delle vicende evolutive delle società coinvolte e non anche dei trasferimenti di ricchezza tra soci.

A ciò consegue che il rapporto di cambio determinato dagli amministratori, ai sensi dell’art. 2501ter, n. 3), c.c., deve essere formalmente congruo.

Gli amministratori sono ovviamente liberi di svolgere le più ampie e personali valutazioni in ordine alla determinazione del rapporto di cambio, anche attribuendo rilevanza ad elementi extrapatrimoniali o di fatto.

Quello che deve considerarsi non conforme allo schema tipico della fusione e della scissione è l’espressa previsione di un rapporto di cambio non congruo.

 

L.D.2 – (LEGITTIMITA’ DELL’ADOZIONE DI UNA DECISIONE DI FUSIONE O SCISSIONE IN PRESENZA DI UN RAPPORTO DI CAMBIO REPUTATO NON CONGRUO DAGLI ESPERTI – 1° pubbl. 09/08) Nel caso in cui la relazione degli esperti  redatta ai sensi dell’art. 2501sexies c.c. reputi non congruo il rapporto di cambio proposto dagli amministratori la decisone di fusione o scissione potrà essere approvata solo con il consenso di tutti i soci delle società coinvolte.

Spetta infatti solo ai soci esprimersi sulla effettiva congruità del rapporto di cambio, attribuendo eventualmente rilevanza anche ad elementi extrapatrimoniali o di fatto.

Tale valutazione personale, concretizzando di fatto una rinuncia a quella effettuata dagli esperti, dovrà essere operata con il consenso di tutti i soci ai sensi dell’art. 2505quater c.c.

 

L.D.3 – (ART. 2505QUATER C.C. E DEROGHE ALL’ART. 2501SEXIES C.C. NELLE FUSIONI DI SOCIETA’ AZIONARIE – 1° pubbl. 09/08) Il legislatore ha inteso disciplinare in maniera diversa il procedimento di fusione delle società azionarie rispetto a quello degli altri tipi societari.

Per motivi di semplificazione redazionale non ha tuttavia dettato due corpi di norme autonomi, uno riferibile alle società azionarie ed uno agli altri tipi, ma ha previsto nelle singole disposizioni (contenute negli articoli dal 2501 al 2506quater c.c.) la sola disciplina propria delle società azionarie (di ispirazione comunitaria – III Direttiva), comprimendo poi in un unico articolo (il 2505quater c.c.) tutte le modifiche a tale disciplina riferibili alle società non azionarie.

Tale scelta del legislatore ha notevole importanza ermeneutica in quanto non potrà mai ritenersi che ciò che è espressamente previsto in positivo dall’art. 2505quater c.c. per le sole società non azionarie sia implicitamente vietato per quelle azionarie.

Al contrario sarà possibile far ricorso all’analogia tra le due discipline proposte nel caso di carenza di normativa specifica.

A ciò consegue che, in mancanza di un divieto espresso, deve ritenersi possibile estendere per analogia alle società azionarie la facoltà concessa dall’art. 2505quater c.c. ai soci delle società non azionarie di derogare alle disposizioni dell’art. 2501sexies c.c.

Non è infatti possibile rintracciare nell’ordinamento un principio di diritto, valido per le sole società azionarie, contrario a quello sottostante alla facoltà di rinuncia alla relazione previsto dall’art. 2505quater, c.c. (quello cioè che la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio è volta a tutelare esclusivamente un interesse dei soci, ed è per ciò da essi rinunziabile).

Ciò è anche confermato dall’art. 2505bis, comma 1, c.c., il quale prevede per la fusione “semplificata” di società azionarie detenute al 90% la disapplicazione dell’art. 2501sexies c.c. nel caso in cui sia consentito agli altri soci dell’incorporata il diritto di fare acquistare le loro azioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, quindi ad un prezzo che i soci possono accettare “senza certificazione” ai sensi dell’art. 2437ter, comma 6, c.c.

E’ infine da rilevare che la disciplina delle fusioni transfrontaliere di società azionarie consente espressamente (D.L.vo 108/08, art. 9, comma 4) la rinuncia unanime dei soci alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio.

 

L.D.4 – (DEROGABILITA’ A PARTE DEI PROCEDIMENTI DI FUSIONE O SCISSIONE NELLE SOCIETA’ CON CAPITALE NON RAPPRESENTATO DA AZIONI – 1° pubbl. 09/08) In virtù dell’applicazione diretta ed analogica delle disposizioni di cui agli artt. 2505quater  e 2506ter c.c., nonché dei principi generali dell’ordinamento in ordine alla disponibilità dei diritti soggettivi (vedi orientamento L.D.3), nelle società con capitale non rappresentato da azioni è possibile con il consenso di tutti i soci, e di tutti gli eventuali altri soggetti aventi diritto di voto nella decisione di fusione o scissione (usufruttuari e titolari di pegno):

a) derogare ai termini di cui agli artt. 2501ter e 2501septies c.c.;

b) dispensare gli amministratori dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501quater c.c. e dalla predisposizione della relazione illustrativa ex art. 2501quinquies c.c.;

c) rinunciare alla relazione degli esperti ex art. 2501sexies c.c.

 

L.D.5 – (DEROGABILITA’ A PARTE DEI PROCEDIMENTI DI FUSIONE O SCISSIONE NELLE SOCIETA’ CON CAPITALE  RAPPRESENTATO DA AZIONI – 1° pubbl. 09/08) In virtù dell’applicazione diretta ed analogica delle disposizioni di cui agli artt. 2505quater  e 2506ter c.c., nonché dei principi generali dell’ordinamento in ordine alla disponibilità dei diritti soggettivi (vedi orientamento L.D.3), nelle società con capitale rappresentato da azioni è possibile con il consenso di tutti i soci (compresi quelli senza diritto di voto o con voto limitato) e  di tutti gli eventuali altri soggetti aventi diritto di voto nella decisione di fusione o scissione (usufruttuari, titolari di pegno, possessori di strumenti finanziari):

a) derogare ai termini di cui agli artt. 2501ter e 2501septies c.c.;

b) dispensare gli amministratori dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501quater c.c. e dalla predisposizione della relazione illustrativa ex art. 2501quinquies c.c.;

c) rinunciare alla relazione degli esperti ex art. 2501sexies c.c.

In presenza di obbligazionisti convertibili è necessario anche il loro consenso unanime, oltre a quello dei soggetti di cui sopra, per rinunciare alla relazione degli esperti ex art. 2501sexies c.c. (vedi orientamento L.A.12).

In detta ultima ipotesi è comunque fatta salva l’integrale applicazione dell’art. 2503bis c.c.

 

L.D.6 - (INDIVIDUAZIONE DEI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE DANNO DIRITTO DI VOTO LEGITTIMATI AD ESPRIMERE IL CONSENSO DI CUI ALL’ART. 2506TER, COMMA 4, C.C. - 1° pubbl. 9/08) Nel procedimento di scissione (e per analogia in quello di fusione), per esonerare validamente l’organo amministrativo dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501quater c.c. e dalla predisposizione della relazione illustrativa ex art. 2501quinquies c.c., non è necessario il consenso di tutti i possessori di strumenti finanziari che diano un qualunque diritto di voto, come letteralmente proposto dall’art. 2506ter, comma 4, c.c.

I possessori di strumenti finanziari legittimati a prestare il loro consenso sono esclusivamente quelli cui è attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, ovvero, un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo o statuto.

In tal senso è infatti interpretata la disposizione di cui all’art. 10 della VI Direttiva (82/891/CEE) della quale l’art. 2506ter, comma 4, c.c. costituisce attuazione.

 

L.D.7 – (CONSENSO DEI SOCI PRIVI DEL DIRITTO DI VOTO PER MOROSITA’ ALLE DEROGHE AI PROCEDIMENTI DI FUSIONE O SCISSIONE – 1° pubbl. 09/08) Per rinunciare validamente a quelle parti dei procedimenti di fusione o scissione richieste nell’esclusivo interesse dei soci (ad esempio: situazioni patrimoniali, relazioni degli amministratori, relazioni egli esperti) è necessario acquisire il consenso unanime dei medesimi, compreso quello dei soci privi del diritto di voto per morosità (ex artt. 2344, comma 4, e 2466, comma 4, c.c.).

Tali rinunce vengono infatti operate dai soci individualmente e non quali componenti di organi sociali.

 

L.D.8 – (DEROGA ALLA PUBBLICAZIONE DI CUI ALL’ART. 2503BIS, COMMA 2, C.C., E APPROVAZIONE A MAGGIORANZA DELLA DELIBERA DI FUSIONE CHE COMPORTI MODIFICA DEI DIRITTI SPETTANTI AGLI OBBLIGAZIONISTI CONVERTIBILI – 1° pubbl. 09/08) In caso di fusione a cui partecipi una società per azioni che abbia emesso in precedenza uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni, è possibile omettere la preventiva pubblicazione dell’avviso di facoltà di anticipata conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2503bis c.c., a condizione che tutti i possessori di obbligazioni convertibili rinuncino all’unanimità a tale preventiva pubblicazione ovvero alla facoltà di conversione anticipata delle obbligazioni in azioni.

Dette rinunce possono avvenire sia prima, sia contestualmente all’assemblea straordinaria dei soci di approvazione del progetto di fusione.

Qualora sia stata omessa la preventiva pubblicazione dell’avviso di facoltà di anticipata conversione sulla Gazzetta Ufficiale in seguito ad una delle suddette unanimi rinunce degli obbligazionisti, non servirà nuovamente l’unanimità dei loro consensi per approvare il progetto di fusione, qualora, per effetto della fusione stessa, non vengano ai medesimi assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, potendo il progetto stesso essere approvato dai titolari di obbligazioni convertibili sempre e soltanto a semplice maggioranza ai sensi dell’art. 2503-bis c.c.

 

L.D.9 (MODIFICHE AL PROGETTO DI FUSIONE APPORTABILI CON DECISIONE UNANIME DEI SOCI – 1° pubbl. 09/08) La decisione dei soci in ordine alla fusione può apportare al progetto anche modifiche che incidano sui diritti dei soli soci (e non dei terzi), a condizione che tale decisione venga approvata con il consenso di tutti i soci rappresentanti l’intero capitale sociale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione ed a condizione che di dette modifiche ne sia stata fatta menzione nell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione, ovvero, in mancanza di tale menzione, a condizione che l’assemblea dei soci sia riunita in forma totalitaria.

Stante quanto sopra si ritiene che i soci possano all’unanimità apportare le seguenti variazioni al progetto:

- modificare le clausole dello statuto della società incorporante o della società risultante dalla fusione;

- modificare il rapporto di cambio, aumentando anche il capitale sociale della società risultante dalla fusione o della società incorporante;

- modificare le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società risultante dalla fusione o della società incorporante;

- modificare la data dalla quale le azioni o le quote assegnande in concambio parteciperanno agli utili;

- modificare la data dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate a bilancio della società che risulta dalla fusione o della società incorporante;

- modificare il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci;

- modificare la data di efficacia fiscale della fusione.

Per converso i soci non possono in sede di decisione di approvazione del progetto di fusione, nemmeno all’unanimità, apportare modifiche che incidano sui diritti di terzi, quali ad esempio:

- diminuire il capitale sociale della società risultante dalla fusione o della società incorporante (nemmeno se ciò derivi da una modifica del rapporto di cambio);

- modificare il trattamento dei possessori di titoli diversi dalle azioni;

- modificare il trattamento eventualmente riservato agli amministratori delle società partecipanti alla fusione, salvo che tale modifica venga approvata all’unanimità da tutti gli amministratori interessati.

 


 

L.E. – PARTICOLARI FATTISPECIE DI FUSIONE O SCISSIONE.

 

L.E.1 – (SCISSIONE O FUSIONE NEGATIVA – 1° pubbl. 09/08) È ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell’insieme degli elementi passivi (cosiddetta “scissione negativa”), semprechè il valore economico/reale di quanto complessivamente assegnato sia positivo.

In tal caso si ritiene che la beneficiaria della “scissione negativa” debba essere preesistente e l’operazione debba alternativamente attuarsi:

a) mediante riduzione delle riserve della beneficiaria (ovvero, in carenza di riserve capienti, del capitale) in misura tale da assorbire il netto contabile trasferito;

b) mediante rilevazione della minusvalenza.

Il principio esposto deve ritenersi applicabile, per l’identica ratio, anche all’ipotesi della fusione, laddove l’incorporata abbia un patrimonio contabile negativo ma reale positivo.

Al contrario, non si ritiene ammissibile una scissione o fusione “negativa” nell’ipotesi in cui anche il valore reale del patrimonio assegnato (comprensivo dell’eventuale avviamento) sia negativo, poiché in tal caso non potrebbe sussistere alcun rapporto di cambio.

E’ inoltre da rilevare che una scissione o una fusione “realmente negativa”, anche laddove non sia necessario determinare un rapporto di cambio, risulterebbe priva di utilità per la società beneficiaria/incorporante e produrrebbe comunque un’alterazione del valore economico delle partecipazioni preesistenti, in ciò contrastando con la causa stessa di tali operazioni.

 

L.E. 2 – (SCISSIONE NON PROPORZIONALE E SCISSIONE ASIMMETRICA – 1° pubbl. 09/08) Nella scissione tipica le azioni o quote delle società risultanti da tale operazione (scissa e beneficiarie) sono attribuite ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione originaria.

Costituiscono eccezioni a tale principio la scissione non proporzionale e la scissione asimmetrica.

La prima è disciplinata dal secondo periodo del comma 4 dell’art. 2506bis c.c., e si concretizza ogni qualvolta il progetto di scissione preveda una assegnazione ai soci in misura non proporzionale, senza che tale disparità di trattamento sia interamente compensata con conguagli in denaro.

Perché ricorra tale fattispecie è tuttavia indispensabile che nessun socio sia escluso dalla assegnazione, anche se minima, di partecipazioni in tutte le società risultanti dalla scissione, compresa la scissa.

La scissione asimmetrica è invece disciplinata dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 2506 c.c., il quale prevede che con il consenso unanime dei soci sia possibile non assegnare ad alcuni di essi partecipazioni in una delle società beneficiarie, ma partecipazioni della scissa.

Tale disposizione, stabilendo un principio generale circa la possibilità per i soci di disporre all’unanimità del loro diritto di partecipare a tutte le società risultanti da una scissione, può essere interpretata estensivamente.

Può quindi ritenersi legittimo che, con il consenso unanime dei soci, ad alcuni di essi non siano assegnate partecipazioni di una o più società risultati da una scissione (siano esse la scissa o le beneficiarie), compensando tale mancata assegnazione con maggiori partecipazioni in qualsiasi altra o altre società risultanti.

Ciò che deve ritenersi in ogni caso non consentito, seguendo il solo schema della scissione non proporzionale o della scissione asimmetrica, è la assegnazione di partecipazioni secondo un rapporto di cambio non congruo, provocando quindi un arricchimento o impoverimento di alcuni soci.

Tale eventualità è ovviamente lecita, ma deve essere posta in essere secondo uno schema negoziale tipico che enunci la causa del trasferimento di ricchezza: donazione, vendita, datio in solutum, ecc.

 

L.E.3 - (LEGITTIMITA’ DI UNA FUSIONE INVERSA IN CUI SI ATTUINO ASSEGNAZIONI PATRIMONIALI ANALOGHE A QUELLE DI UNA SCISSIONE – 1° pubbl. 09/08) Si ritiene legittimo adottare una fusione inversa anche nel caso in cui la società incorporata sia a sua volta detenuta da una o più società, nonostante in questa ipotesi le assegnazioni patrimoniali che si verificano al termine dell’operazione siano analoghe a quelle di una scissione totale.

Così ad esempio se la società “A” detiene l’intero capitale della società “B”, che a sua volta detiene l’intero capitale della società “C”, le assegnazioni patrimoniali che si verificano al termine di un’operazione di fusione inversa in cui “B” venga incorporata in “C” (con conseguente assegnazione delle partecipazioni in quest’ultima detenute ai soci di “B”, e quindi alla società “A”), sono gli stessi che conseguono ad una scissione totale di “B” attuata mediante trasferimento della parte del suo patrimonio costituito dalla partecipazione in ”C” ad “A” e della residua parte a “C”.

In tali casi si ritiene legittimo ricorrere liberamente all’uno o all’altro schema negoziale, anche se quello della fusione inversa non è espressamente disciplinato da norme positive.

Peraltro gli effetti giuridici di una fusione inversa non sono esattamente coincidenti con quelli di una scissione, quantomeno sul piano delle responsabilità che ne conseguono.

 

L.E.4 – (LEGITTIMITA’ DI SCISSIONE TOTALE O PARZIALE A FAVORE DELLA O DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI LA SCISSA - 1° pubbl. 09/08) Si ritiene sempre legittimo adottare una scissione totale o parziale a favore della o delle società che possiedono la scissa, anche se all’esito di tali operazioni non è possibile procedere ad alcuna assegnazione di azioni o quote, e di fatto il procedimento comporta la restituzione dei conferimenti ai soci.

L’impossibilità di assegnare azioni o quote all’esito dell’incorporazione di una società posseduta è infatti espressamente prevista dall’art. 2504ter c.c., mentre la facoltà di incorporare una società posseduta è ammessa dagli artt. 2505 e 2505bis c.c. (c.d. fusione impropria).

Tali norme, dettate in materia di fusione, sono espressamente richiamate per la scissione dall’art. 2506ter, comma 5, c.c., come modificato dall’art. 24 del D.L.vo 310/04.

Per quanto riguarda la restituzione dei conferimenti ai soci è da osservare che tale divieto opera  esclusivamente nel caso in cui la società che restituisca i conferimenti continui ad operare esponendo un capitale fittizio,  circostanza questa che non si verifica nel caso di specie.

L’art. 2506, comma 3, c.c. assimila infatti la scissione totale ad uno scioglimento senza liquidazione.

I creditori sociali, in dette ipotesi di “restituzione dei conferimenti”, sono tutelati con il diritto all’opposizione.

E’ infine da rilevare che anche la VI Direttiva  Comunitaria (82/891/CEE), all’art. 20, ammette espressamente la scissione nell’ipotesi in cui le società beneficiarie siano titolari di tutte le azioni della società scissa.

 


 

M.A. - SOCIETÀCOOPERATIVE.

 

M.A.1 - (ART. 2522, III COMMA, C.C. - 1° PUBBL. 9/04) La disposizione del terzo comma dell’art. 2522 c.c. deve essere interpretata nel senso che una cooperativa che al momento della sua costituzione aveva un numero di soci pari o superiore a nove non si scioglie se successivamente il numero di soci diventi inferiore a detta entità qualora abbia adottato, prima della riduzione, le norme della s.r.l. ed abbia quali soci solo persone fisiche.

 

M.A.2 - (CASI DI NON OBBLIGATORIETÀ DEL COLLEGIO SINDACALE - 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05) Le cooperative che non rientrano nelle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell’art. 2477 c.c., e che non abbiano emesso strumenti finanziari non partecipativi, non hanno l’obbligo di nominare il collegio sindacale, indipendentemente dalla circostanza che abbiano adottato le norme della s.r.l. o quelle della s.p.a.

Ne consegue che:

- l’eventuale nomina facoltativa del Collegio Sindacale deve essere espressamente prevista dallo statuto (giusta quanto previsto dall’art. 2477 primo comma c.c. la cui applicazione è strettamente connessa a quella del secondo e terzo comma del medesimo art. 2477 richiamato dall’art. 2543 c.c.);

- in caso di nomina, sia obbligatoria che facoltativa, del Collegio Sindacale e semprechè la cooperativa non sia tenuta al bilancio consolidato, allo stesso può essere affidato l’esercizio del controllo contabile.

 

M.A.3 - (MANCATA APPLICABILITÀ DELL’ART. 2437TER, C.C. - 1° pubbl. 9/04) L’art. 2437ter c.c. non si applica alle società cooperative.

 

M.A.4 - (VOTO SEGRETO - 1° pubbl. 9/05) Per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, non concretizzandosi nell’espressione di un consenso o di un dissenso bensì nell’espressione di una o più preferenze, è possibile procedere con votazioni segrete, purchè la clausola statutaria che introduce tale previsione attribuisca ai soci che lo richiedano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l’esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

 

M.A.5 - (REQUISITI PER L’APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELLA S.R.L. - 1° pubbl. 9/05) I requisiti previsti dall’art. 2519 c.c. per l’applicabilità alla società cooperativa delle norme dettate in tema di s.r.l. sono alternativi e non debbono pertanto ricorrere congiuntamente. In pratica per applicare la disciplina della s.r.l. è sufficiente che la cooperativa abbia meno di venti soci (a prescindere dall’importo dell’attivo dello stato patrimoniale) ovvero che abbia un attivo dello stato patrimoniale inferiore ad unmilione di euro (a prescindere dal numero dei soci).

 

M.A.6 - (COOPERATIVE ALLE QUALI SI APPLICA LA DISCIPLINA DELLA S.R.L. E PARTICOLARI TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI - 1° pubbl. 9/05) Le cooperative alle quali si applica la disciplina della s.r.l. possono emettere le “azioni di partecipazione cooperativa” di cui all’art. 5 della L. 59/92, nonché prevedere la figura dei “soci sovventori” di cui all’art. 4 della medesima L. 59/92.

 

M.A.7 - (NOMINA OBBLIGATORIA DEL REVISORE - 1° pubbl. 9/05) Nel caso in cui il Collegio Sindacale non sia stato nominato, nelle sole cooperative cui si applica la disciplina in tema di s.p.a. deve essere nominato un Revisore o una società di revisione cui affidare l’esercizio del controllo contabile, in ottemperanza al disposto dell’art. 2409 bis c.c., applicabile al caso concreto in virtù del richiamo effettuato dall’art. 2519 c.c..

 

M.A.8 - (ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE COOPERATIVE ED OBBLIGHI DEL NOTAIO - 1° pubbl. 9/05) In mancanza di espressa prescrizione al riguardo, l’obbligo di iscrizione all’Albo delle Cooperative da parte delle cooperative a mutualità prevalente, che condiziona (insieme agli altri requisiti previsti dalla legge) la loro possibilità di godere delle agevolazioni tributarie per esse previste, non grava sul notaio rogante l’atto costitutivo, bensì sull’organo amministrativo della società stessa dopo l’iscrizione (curata dal notaio) presso il Registro Imprese.

 

M.A.9 - (REGOLE PER LA COMPOSIZIONE DELLA DENOMINAZIONE - 1° pubbl. 9/05) Pur non essendo espressamente previsto dall’art. 2521 c.c., il necessario coordinamento con la più generale previsione di cui all’art. 2515 c.c. fa ritenere che nella denominazione delle società cooperative deve essere ricompresa solo tale specifica indicazione (società cooperativa), mentre non è necessario indicarvi né il “livello” di mutualità che la caratterizza (prevalente oppure no), né la disciplina di riferimento (s.p.a oppure s.r.l.), né il regime di responsabilità dei soci, che ormai è, in ogni caso, esclusivamente limitata.

 

M.A.10 - (ATTO COSTITUTIVO E INDICAZIONE DEL LUOGO DI COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ SOCIE - 1° pubbl. 9/05) Si ritiene che l’obbligo di indicare nell’atto costitutivo delle società lucrative “lo Stato di costituzione” e quello di indicare nell’atto costitutivo delle società cooperative il “luogo di costituzione” abbiano contenuto identico prescindendo dalla diversa formulazione usata dal legislatore. Pertanto anche nelle società cooperative il “luogo di costituzione” deve essere indicato con riferimento al solo “Stato” senz’altro aggiungere.

 

M.A.11 - (AUMENTI DI CAPITALE - 1° pubbl- 9/05) Alle società cooperative si applica l’intero complesso normativo previsto in materia di aumenti di capitale (anche con riferimento ai conferimenti in natura) per le società lucrative, e quindi, rispettivamente secondo i casi, dalle norme sulla formazione del capitale in ambito di società a responsabilità limitata e di società per azioni.

Ciò trova conferma anche nell’art. 2524 c.c., che richiama la disciplina prevista dagli artt. 2438 e seguenti c.c., relativi, appunto, ai conferimenti in sede di aumento di capitale.

 

M.A.12 - (PORTA APERTA E CLAUSOLE DI PRELAZIONE - 1° pubbl. 9/05) Il principio della “porta aperta” che caratterizza ancora - ed in modo rafforzato rispetto al passato la disciplina delle società cooperative - non esclude la legittimità di una clausola di prelazione a favore dei soci già tali in occasione del trasferimento della partecipazione da parte di uno di essi. Ciò, naturalmente, non potrà consentire al socio di superare i limiti di partecipazione consentiti dalla legge.

 

M.A.13 - (CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA MEDIANTE AFFISSIONE PRESSO LA SEDE SOCIALE - 1° pubbl. 9/05) Poiché l’avviso di convocazione dell’assemblea ha lo scopo di informare adeguatamente e tempestivamente il socio della volontà di riunire l’assemblea per la decisione collegiale sugli argomenti sufficientemente indicati nell’ordine del giorno, non può considerarsi valida la clausola statutaria che indichi, in via esclusiva, la convocazione mediante affissione presso la sede sociale.

 

M.A.14 - (DEROGHE AL PRINCIPIO DEL VOTO CAPITARIO - 1° pubbl. 9/05) Alla luce del principio di cui alla lett. e) comma 2 dell’art. 5 della Legge Delega n. 366/01, la previsione di cui all’art. 2543 c.c. deve intendersi nel senso che la deroga al principio del voto capitario possa essere riferita al parametro di partecipazione al capitale solo per i soci finanziatori, mentre dovrà essere riferita solo al parametro dello scambio mutualistico per i soci cooperatori.

In entrambi i casi lo statuto deve oggettivamente determinare i criteri di attribuzione del voto in base ai quali si deroga al principio del voto capitario.

 

M.A.15 - (RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA - 1° pubbl. 9/05) Alla luce della previsione di cui all’art. 5 della legge delega (n. 366/01) che prevede un ampliamento della partecipazione assembleare dei soci e della possibilità di delega, nelle cooperative disciplinate dalla normativa sulla s.r.l. in mancanza di espressa previsione si può considerare ammissibile una clausola che consente la rappresentanza per delega. Tuttavia il limite di compatibilità con la causa mutualistica (e le collegate caratteristiche disciplinari) rende applicabile il limite per cui il rappresentante non può rappresentare più di dieci soci e può, a sua volta, essere solo un socio, salve le eccezioni previste dall’ultimo comma dell’art. 2539 c.c. Tali limiti, infatti, sembrano propri del fenomeno societario cooperativo, a prescindere dalla disciplina “generale” a cui le stesse possano, in considerazione della struttura economica o della base sociale, fare riferimento.

 

M.A.16 - (REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI NELLE COOPERATIVE DI CONSUMO - 1° pubbl. 9/05) Nelle cooperative di consumo, i requisiti soggettivi possono essere generici e, in generale, essi possono essere anche solo negativi, purchè non discriminatori.

 

M.A.17 - (VALORE NOMINALE MINIMO DELLE PARTECIPAZIONI IN COOPERATIVE ANTERIORI ALLA L. 59/92 - 1° pubbl. 9/05) Alle cooperative costituite prima dell’entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992 n. 59 si deve ritenere ancor oggi attribuita la facoltà di mantenere un valore nominale minimo delle partecipazioni inferiore ad euro 25.

 

M.A.18 - (INTERESSE ALLA INTRODUZIONE DELLA CATEGORIA DEI SOCI IN PROVA - 1° pubbl. 9/05) La verifica dell’interesse della cooperativa all’introduzione della speciale categoria di soci prevista dall’art. 2527, terzo comma, c.c., rientra nelle valutazioni di merito della deliberazione assembleare e, conseguentemente, è sottratta al controllo di legalità attribuito al notaio per l’iscrizione nel registro delle imprese.

Anche se l’individuazione del concreto interesse alla introduzione della speciale categoria dei “soci in prova” è sicuramente più agevole in quelle cooperative ove è prevista un’attività di collaborazione o di prestazione di servizi da parte dei soci, astrattamente non si può escludere l’interesse all’introduzione di tale speciale categoria in ogni settore della cooperazione.

 

M.A.19 - (VERSAMENTO DEI DECIMI IN SEDE DI COSTITUZIONE - 1° pubbl. 9/05) In sede di costituzione di società cooperative è esclusa la necessità del versamento presso una banca da parte dei soci di almeno il 25% dei conferimenti in denaro.

 

M.A.20 - (AUMENTI DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE - MAGGIORANZE - 1° pubbl. 09/06) Si ritiene che le delibere delle assemblee di società cooperative di esclusione del diritto di opzione siano validamente adottate con le maggioranze statutariamente previste per gli aumenti di capitale, risultando incompatibile con i principi del “voto per teste” e “della porta aperta” l’applicazione del quorum deliberativo rafforzato di cui al quinto comma dell’art. 2441, c.c.

 

M.A.21 – (DEROGABILITA’ DELL’ART. 2539, COMMA 2, C.C. – 1° pubbl. 09/08) La norma di cui all’art. 2539, comma 2, c.c., secondo cui “il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa”, lungi dal costituire una regola di carattere generale, si riferisce solo alle cooperative in cui, in relazione all’oggetto sociale, la qualità di socio è assunta da determinate persone fisiche nell’esercizio della propria attività di impresa.

Anche in questo caso è peraltro possibile stabilire statutariamente che le deleghe assembleari, ancorché rilasciate da un socio imprenditore individuale, possano essere conferite solamente a soci.

 

M.A.22 – (AMMISSIBILITA’ DELLA CLAUSOLA STATUTARIA CHE FISSI UN LIMITE AL NUMERO DEI MANDATI CONSECUTIVI AGLI AMMINISTRATORI – 1° pubbl. 09/08) E’ ammissibile in tutte le cooperative, sia che ad esse si applichino le norme delle spa, sia che ad esse si applichino quelle delle srl, fissare esplicitamente negli statuti un tetto al numero di mandati consecutivi degli amministratori (originariamente previsto dall’art. 2542, comma 3, c.c. per le cooperative cui si applica la disciplina delle spa, ora eliminato dall’art. 29 D.Lgs. 310/04).

 

 


 

N.A. - SOCIETÀ CONSORTILI.

 

N.A.l - (SOCIETÀ CONSORTILE AVENTE AD OGGETTO UN UNICO AFFARE - 1° pubbl. 9/04) È legittima la costituzione di una società consortile che abbia per oggetto la stipulazione anche di un solo contratto, in particolare di appalto, che comporti lo svolgimento di un’attività complessa e articolata.

 

N.A.2 - (PRESTAZIONI ACCESSORIE - 1° pubbl. 9/04) Il regime delle prestazioni accessorie, dettato dall’art. 2345 c.c. è derogato dall’art. 2615ter c.c. soltanto riguardo alla previsione di versamenti di denaro; si reputano quindi illegittime quelle clausole che si risolvano in obblighi di fare o di dare diversi da quelli cui al citato art. 2615ter e non rientranti tra quelle genericamente previste dall’art. 2345 c.c.


 

O.A. - SOCIETÀ DI PERSONE.

 

O.A.1 - (AMMINISTRAZIONE NON AFFIDATA AD UNA PERSONA FISICA 1° pubbl. 9/04) Una società, tanto di capitali quanto di persone, socia di una società di persone può essere legittimamente nominata amministratore di quest’ultima. In tal caso il soggetto amministratore è l’ente società di capitali o di persone socia e non una persona da questa indicata.

 

O.A.2 - (PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI O FONDAZIONI IN SOCIETÀ DI PERSONE - 1° pubbl. 9/04) È ammessa la partecipazione di una fondazione o di una associazione, aventi o no personalità giuridica, in una società di persone.

 

O.A.3 - (APPLICABILITÀ DELL’ART. 111TER DISP.ATT.C.C. ALLE SOCIETÀ DI PERSONE - 1° pubbl. 9/04) L’art. 111ter delle disposizioni di attuazione del c.c. si applica a tutti i tipi di società, quindi anche alle società di persone che nei patti sociali abbiano recepito detta normativa.

 

O.A.4 - (APPOSIZIONE DI UN TERMINE O DI UNA CONDIZIONE AD UN ATTO DI CONFERIMENTO - 1° pubbl. 9/06) E’ legittimo apporre ad un atto di conferimento in una società di persone un termine iniziale o una condizione sospensiva.

E’ così possibile conferire un’azienda apponendo, per motivi di semplificazione contabile, a detto conferimento un termine iniziale coincidente con l’inizio di un mese solare.

 

O.A.5 - (CLAUSOLA DI RECESSO PARZIALE - AMMISSIBILITA’ - 1° pubbl. 09/06) E’ legittimo prevedere nei patti sociali di società di persone una clausola che ammette, ed eventualmente disciplina, il recesso parziale.

Tale forma di recesso non può essere infatti ritenuta contraria all’ordine pubblico in quanto già prevista per le società di persone soggette ad attività di direzione e coordinamento dall’ultimo comma dell’art. 2497quater c.c.