D. lgs. 104/2010: Nuovo Codice Amministrativo
Art. 1
Approvazione del codice e delle disposizioni connesse
1. E' approvato il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al
presente decreto. 2. Sono altresi' approvate le norme di attuazione di cui
all'allegato 2, le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme di
coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addi' 2 luglio 2010.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto: il Guardasigilli Alfano
Allegato
INDICE GENERALE
Allegato 1 - Codice del processo amministrativo
Allegato 2 - Norme di attuazione
Allegato 3 - Norme transitorie
Allegato 4 - Norme di coordinamento e abrogazioni
INDICE SOMMARIO
ALLEGATO 1
Codice del processo amministrativo
LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo I - Principi generali
Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa
Capo III - Giurisdizione amministrativa
Capo IV - Competenza
Capo V - Astensione e ricusazione
Capo VI - Ausiliari del giudice
Titolo II - Parti e difensori
Titolo III - Azioni e domande
Capo I - Contraddittorio e intervento
Capo II - Azioni di cognizione
Titolo IV - Pronunce giurisdizionali
Titolo V - Disposizioni di rinvio
LIBRO SECONDO
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Ricorso
Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti
Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
Titolo II - Procedimento cautelare
Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria
Capo I - Mezzi di prova
Capo II - Ammissione e assunzione delle prove
Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
Capo I - Riunione dei ricorsi
Capo II - Discussione
Capo III - Deliberazione
Titolo V - Incidenti nel processo
Capo I - Incidente di falso
Capo II - Sospensione e interruzione del processo
Titolo VI - Estinzione e improcedibilita'
Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
Titolo VIII - Udienze
Titolo IX - Sentenza
LIBRO TERZO
IMPUGNAZIONI
Titolo I - Impugnazioni in generale
Titolo II - Appello
Titolo III - Revocazione
Titolo IV - Opposizione di terzo
Titolo V - Ricorso per cassazione
LIBRO QUARTO
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI
Titolo I - Giudizio di ottemperanza
Titolo II - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Titolo III - Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione
Titolo IV - Procedimento di ingiunzione
Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie
Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti
elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali
Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni
e Parlamento europeo
LIBRO QUINTO
NORME FINALI
ALLEGATO 2
Norme di attuazione
Titolo I - Registri - Orario di segreteria
Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio
Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze
Titolo IV - Processo amministrativo telematico
Titolo V - Spese di giustizia
ALLEGATO 3
Norme transitorie
Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla data di
entrata in vigore del codice del processo amministrativo
Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie
ALLEGATO 4
Norme di coordinamento e abrogazioni
ALLEGATO 1
Codice del processo amministrativo
LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo I
Principi generali
Art. 1
Effettivita'
1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva
secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.
Art. 2
Giusto processo
1. Il processo amministrativo attua i principi della parita' delle parti, del
contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma,
della Costituzione.
2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della
ragionevole durata del processo.
Art. 3
Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.
Capo II
Organi della giurisdizione amministrativa
Art. 4
Giurisdizione dei giudici amministrativi
1. La giurisdizione amministrativa e' esercitata dai tribunali amministrativi
regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.
Art. 5
Tribunali amministrativi regionali
1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali
amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa
per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige.
2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di tre
magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio e'
presieduto dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.
3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma
del Trentino - Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione.
Art. 6
Consiglio di Stato
1. Il Consiglio di Stato e' organo di ultimo grado della giurisdizione
amministrativa. 2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con
l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro
consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio e' presieduto
dal consigliere piu' anziano nella qualifica. 3. Salvo quanto previsto dalle
norme di attuazione richiamate al comma 6, l'adunanza plenaria e' composta dal
presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del
Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali. 4. In caso di
impedimento, il presidente del Consiglio di Stato e' sostituito dal presidente
di sezione giurisdizionale piu' anziano nel ruolo; gli altri componenti
dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal
magistrato piu' anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione. 5. Per
gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale
regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello
statuto speciale e delle relative norme di attuazione. 6. Gli appelli avverso le
pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto
delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
Capo III
Giurisdizione amministrativa
Art. 7
Giurisdizione amministrativa
1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali
si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate
dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato
esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o
comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere,
posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o
provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico. 2. Per
pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i
soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del
procedimento amministrativo. 3. La giurisdizione amministrativa si articola in
giurisdizione generale di legittimita', esclusiva ed estesa al merito.
4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimita' del giudice
amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle
pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno
per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali
consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e
dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori,
anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.
6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al
merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134.
Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo puo' sostituirsi
all'amministrazione. 7. Il principio di effettivita' e' realizzato attraverso la
concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli
interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei
diritti soggettivi.
8. Il ricorso straordinario e' ammesso unicamente per le controversie devolute
alla giurisdizione amministrativa.
Art. 8
Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali
1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva
conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o
incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per
pronunciare sulla questione principale. 2. Restano riservate all'autorita'
giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la
capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in
giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.
Art. 9
Difetto di giurisdizione
1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei
giudizi di impugnazione e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il
capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito
sulla giurisdizione.
Art. 10
Regolamento preventivo di giurisdizione
1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali e' ammesso il
ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41
del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367
dello stesso codice. 2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure
cautelari, ma il giudice non puo' disporle se non ritiene sussistente la propria
giurisdizione.
Art. 11
Decisione sulle questioni di giurisdizione
1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica,
se esistente, il giudice nazionale che ne e' fornito. 2. Quando la giurisdizione
e' declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o
viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti
salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e'
riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la
giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in
giudicato. 3. Quando il giudizio e' tempestivamente riproposto davanti al
giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, puo' sollevare anche
d'ufficio il conflitto di giurisdizione. 4. Se in una controversia introdotta
davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite
della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice
amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono
fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio
e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla
pubblicazione della decisione delle sezioni unite. 5. Nei giudizi riproposti, il
giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere
la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte
nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate
come argomenti di prova. 7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta
giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di
giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le
domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.
Art. 12
Rapporti con l'arbitrato
1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione
del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di
diritto.
Capo IV
Competenza
Art. 13
Competenza territoriale inderogabile
1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti
di pubbliche amministrazioni e' inderogabilmente competente il tribunale
amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede.
Il tribunale amministrativo regionale e' comunque inderogabilmente competente
sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di
pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito
territoriale della regione in cui il tribunale ha sede. 2. Per le controversie
riguardanti pubblici dipendenti e' inderogabilmente competente il tribunale
nella cui circoscrizione territoriale e' situata la sede di servizio. 3. Negli
altri casi e' inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti
pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale
nella cui circoscrizione ha sede il soggetto. 4. La competenza territoriale del
tribunale amministrativo regionale non e' derogabile.
Art. 14
Competenza funzionale inderogabile
1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate
dall'articolo 135 e dalla legge. 2. Sono devolute funzionalmente alla competenza
inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di
Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. 3. La competenza e' funzionalmente inderogabile
altresi' per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonche' per ogni altro
giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice
competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13.
Art. 15
Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza
1. Il difetto di competenza e' rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei
giudizi di impugnazione esso e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso
il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha
statuito sulla competenza.
2. Finche' la causa non e' decisa in primo grado, ciascuna parte puo' chiedere
al Consiglio di Stato di regolare la competenza. Non rilevano, a tal fine, le
pronunce istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, ne'
quelle che respingono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla
questione di competenza. Il regolamento e' proposto con istanza notificata alle
altre parti e depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del
decidere, entro quindici giorni dall'ultima notificazione presso la segreteria
del Consiglio di Stato. 3. Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio
con ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese del regolamento.
La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce
il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento
si applicano i termini di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8. 4. La pronuncia
del Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene
indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve
essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione
dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla
sua pubblicazione. 5. Quando e' proposta domanda cautelare il tribunale adito,
ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non
decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi dell'articolo
16, comma 2, richiede d'ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza,
indicando il tribunale che reputa competente. 6. L'ordinanza con cui e'
richiesto il regolamento e' immediatamente trasmessa d'ufficio al Consiglio di
Stato a cura della segreteria. Della camera di consiglio fissata per regolare la
competenza ai sensi del comma 4 e' dato avviso, almeno dieci giorni prima, ai
difensori che si siano costituiti davanti al Consiglio di Stato. Fino a due
giorni liberi prima e' ammesso il deposito di memorie e documenti e sono sentiti
in camera di consiglio i difensori che ne facciano richiesta. 7. Nelle more del
procedimento di cui al comma 6, il ricorrente puo' riproporre le istanze
cautelari al tribunale amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui
al comma 5 il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo quanto
previsto dal comma 8. 8. Le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice
dichiarato incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data
di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza. 9. Le parti possono
sempre riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente. 10. La
disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle pronunce sull'istanza cautelare
rese dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza
presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.
Art. 16
Regime della competenza
1. La competenza di cui agli articoli 13 e 14 e' inderogabile anche in ordine
alle misure cautelari. 2. Il difetto di competenza e' rilevato, anche d'ufficio,
con ordinanza che indica il giudice competente. Se, nel termine perentorio di
trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa e' riassunta
davanti al giudice dichiarato competente, il processo segue davanti al nuovo
giudice. 3. L'ordinanza con cui il giudice adito dichiara la propria competenza
o incompetenza e' impugnabile nel termine di trenta giorni dalla notificazione,
ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, con il regolamento di
competenza di cui all'articolo 15. Il regolamento puo' essere altresi' richiesto
d'ufficio, con ordinanza, dal giudice dinanzi al quale il giudizio e' stato
riassunto ai sensi del comma 2; in tale caso si procede ai sensi dell'articolo
15, comma 6. 4. Durante la pendenza del regolamento di competenza, il ricorrente
puo' sempre proporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale
indicato nell'ordinanza di cui al comma 2 o in quella di cui all'articolo 15,
comma 5, il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 15, comma 8.
Capo V
Astensione e ricusazione
Art. 17
Astensione
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita' di astensione
previste dal codice di procedura civile.
Art. 18
Ricusazione
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal
codice di procedura civile.
2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza designata,
con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono
prendere parte all'udienza; in caso contrario, puo' proporsi oralmente
all'udienza medesima prima della discussione. 3. La domanda deve indicare i
motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito
di procura speciale. 4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della
controversia puo' disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame
ritiene l'istanza inammissibile o manifestamente infondata. 5. In ogni caso la
decisione definitiva sull'istanza e' adottata, entro trenta giorni dalla sua
proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve
essere sentito. 6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla
ricusazione non sono ricusabili. 7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara
inammissibile o respinge l'istanza di ricusazione, provvede sulle spese e puo'
condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore
ad euro cinquecento. 8. La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli
atti anteriori. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli atti
compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato.
Capo VI
Ausiliari del giudice
Art. 19
Verificatore e consulente tecnico
1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per
tutto il processo, da uno o piu' verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno
o piu' consulenti. 2. L'incarico di consulenza puo' essere affidato a dipendenti
pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti
aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che
prestano attivita' in favore delle parti del giudizio. La verificazione e'
affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di
specifiche competenze tecniche. 3. Il verificatore e il consulente compiono le
indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i
chiarimenti richiesti.
Art. 20
Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente
1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra
gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile, hanno l'obbligo di prestare il loro
ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo.
2. Il consulente, o il verificatore, puo' essere ricusato dalle parti per i
motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile. Della
ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.
Art. 21
Commissario ad acta
1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve
sostituirsi all'amministrazione, puo' nominare come proprio ausiliario un
commissario ad acta. Si applica l'articolo 20, comma 2.
Titolo II
Parti e difensori
Art. 22
Patrocinio
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali
amministrativi regionali e' obbligatorio il patrocinio di avvocato. 2. Per i
giudizi davanti al Consiglio di Stato e' obbligatorio il ministero di avvocato
ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. 3. La parte o la
persona che la rappresenta, quando ha la qualita' necessaria per esercitare
l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in
giudizio senza il ministero di altro difensore.
Art. 23
Difesa personale delle parti
1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del
difensore nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi
relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Art. 24
Procura alle liti
1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende
conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in
essa sia diversamente disposto.
Art. 25
Domicilio
1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non
elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della
sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto,
presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione
staccata. 2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge
domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria
del Consiglio di Stato.
Art. 26
Spese di giudizio
1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del
giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura
civile. 2. Il giudice, nel pronunciare sulle spese, puo' altresi' condannare,
anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di
una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione e' fondata
su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.
Titolo III
Azioni e domande
Capo I
Contraddittorio e intervento
Art. 27
Contraddittorio
1. Il contraddittorio e' integralmente costituito quando l'atto introduttivo e'
notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai
controinteressati. 2. Se il giudizio e' promosso solo contro alcune delle parti
e non si e' verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del
contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle
more dell'integrazione del contraddittorio il giudice puo' pronunciare
provvedimenti cautelari interinali.
Art. 28
Intervento
1. Se il giudizio non e' stato promosso contro alcuna delle parti nei cui
confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi,
senza pregiudizio del diritto di difesa. 2. Chiunque non sia parte del giudizio
e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse,
puo' intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova. 3.
Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo
si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l'intervento.
Capo II
Azioni di cognizione
Art. 29
Azione di annullamento
1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di
potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.
Art. 30
Azione di condanna
1. L'azione di condanna puo' essere proposta contestualmente ad altra azione o,
nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo,
anche in via autonoma.
2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante
dall'illegittimo esercizio dell'attivita' amministrativa o dal mancato esercizio
di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva puo' altresi' essere
chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo
i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, puo' essere chiesto
il risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi e' proposta
entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui
il fatto si e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno
deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta
tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e,
comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare
usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di
tutela previsti. 4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente
comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non
decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3
inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per
provvedere. 5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la
domanda risarcitoria puo' essere formulata nel corso del giudizio o, comunque,
sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. 6.
Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi
legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi
conosce esclusivamente il giudice amministrativo.
Art. 31
Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita'
1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi
ha interesse puo' chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di
provvedere. 2. L'azione puo' essere proposta fintanto che perdura
l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di
conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di
avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 3. Il giudice puo'
pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si
tratta di attivita' vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori
margini di esercizio della discrezionalita' e non sono necessari adempimenti
istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione. 4. La domanda volta
all'accertamento delle nullita' previste dalla legge si propone entro il termine
di decadenza di centottanta giorni. La nullita' dell'atto puo' sempre essere
opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano alle nullita' di cui
all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le
disposizioni del Titolo I del Libro IV.
Art. 32
Pluralita' delle domande e conversione delle azioni
1. E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse
proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti
diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dai Capi I e II del
Titolo V del Libro IV. 2. Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi
elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice puo' sempre
disporre la conversione delle azioni.
Titolo IV
Pronunce giurisdizionali
Art. 33
Provvedimenti del giudice
1. Il giudice pronuncia: a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il
giudizio; b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero
decide sulla competenza; c) decreto nei casi previsti dalla legge. 2. Le
sentenze di primo grado sono esecutive. 3. Le ordinanze e i decreti, se non
pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale,
sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89,
comma 3. 4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il
giudice competente.
Art. 34
Sentenze di merito
1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a)
annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato; b) ordina
all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;
c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento
del danno, all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica
soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma
specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile; d) nei casi di
giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello
impugnato; e) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato
e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che
puo' avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un
termine assegnato per l'ottemperanza. 2. In nessun caso il giudice puo'
pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo
quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 30, comma 3, il giudice non puo'
conoscere della legittimita' degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto
impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29.
3. Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato
non risulta piu' utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimita'
dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.
4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice puo', in mancanza di opposizione
delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a
favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le
parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti
dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV,
possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento
degli obblighi ineseguiti. 5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del
ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la
materia del contendere.
Art. 35
Pronunce di rito
1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: a) irricevibile se accerta
la tardivita' della notificazione o del deposito; b) inammissibile quando e'
carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul
merito; c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di
interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il
contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni
ostative ad una pronuncia sul merito. 2. Il giudice dichiara estinto il
giudizio: a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o
riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice; b)
per perenzione; c) per rinuncia.
Art. 36
Pronunce interlocutorie
1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice provvede con
ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio. 2.
Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle
questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione
della causa.
Art. 37
Errore scusabile
1. Il giudice puo' disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per
errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di
diritto o di gravi impedimenti di fatto.
Titolo V
Disposizioni di rinvio
Art. 38
Rinvio interno
1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II
che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai
riti speciali.
Art. 39
Rinvio esterno
1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi
generali. 2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono
comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali
concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.
LIBRO SECONDO
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Ricorso
Sezione I
Ricorso e costituzione delle parti
Art. 40
Contenuto del ricorso
1. Il ricorso deve contenere: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del
suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto; b)
l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento
eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o
comunque della sua conoscenza; c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi
specifici su cui si fonda il ricorso, l'indicazione dei mezzi di prova e dei
provvedimenti chiesti al giudice; d) la sottoscrizione del ricorrente, se esso
sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo
caso, della procura speciale.
Art. 41
Notificazione del ricorso e suoi destinatari
1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente.
2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere
notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso
l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato
nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla
notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non
sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il
termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla
legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il
ricorso e' notificato altresi' agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo,
ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice
provvede ai sensi dell'articolo 49. 3. La notificazione dei ricorsi nei
confronti delle amministrazioni dello Stato e' effettuata secondo le norme
vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.
4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente
difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del
tribunale o della sezione cui e' assegnato il ricorso puo' disporre, su
richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami
prescrivendone le modalita'. 5. Il termine per la notificazione del ricorso e'
aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro
Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.
Art. 42
Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale
1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui
interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo
di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni
decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Per i soggetti
intervenuti il termine decorre dall'effettiva conoscenza della proposizione del
ricorso principale. 2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi dell'articolo
41 alle controparti personalmente o, se costituite, ai sensi dell'articolo 170
del codice di procedura civile, ha i contenuti di cui all'articolo 40 ed e'
depositato nei termini e secondo le modalita' previste dall'articolo 45. 3. Le
altre parti possono presentare memorie e produrre documenti nei termini e
secondo le modalita' previsti dall'articolo 46. 4. La cognizione del ricorso
incidentale e' attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che
la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla
competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai sensi
dell'articolo 14; in tal caso la competenza a conoscere dell'intero giudizio
spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero al
tribunale amministrativo regionale avente competenza funzionale ai sensi
dell'articolo 14. 5. Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti
soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli gia' dedotti in
giudizio sono proposte nei termini e con le modalita' di cui al presente
articolo.
Art. 43
Motivi aggiunti
1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi
aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande gia' proposte, ovvero domande
nuove purche' connesse a quelle gia' proposte. Ai motivi aggiunti si applica la
disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini. 2.
Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170
del codice di procedura civile. 3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 e'
stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice
provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70.
Art. 44
Vizi del ricorso e della notificazione
1. Il ricorso e' nullo: a) se manca la sottoscrizione; b) se, per l'inosservanza
delle altre norme prescritte nell'articolo 40, vi e' incertezza assoluta sulle
persone o sull'oggetto della domanda. 2. Se il ricorso contiene irregolarita',
il collegio puo' ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.
3. La costituzione degli intimati sana la nullita' della notificazione del
ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonche' le
irregolarita' di cui al comma 2.
4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si
costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della
notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al
ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni
decadenza.
Art. 45
Deposito del ricorso e degli altri atti processuali
1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione
sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si
e' perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma
sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5. 2. E'
fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche
se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione
del ricorso si perfeziona per il notificante. 3. La parte che si avvale della
facolta' di cui al comma 2 e' tenuta a depositare la documentazione comprovante
la data in cui la notificazione si e' perfezionata anche per il destinatario. In
assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono essere
esaminate. 4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del
provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non
implica decadenza.
Art. 46
Costituzione delle parti intimate
1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della
notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare
memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e
produrre documenti. 2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve
produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti e i documenti in
base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati e quelli che
l'amministrazione ritiene utili al giudizio. 3. Della produzione di cui al comma
2 e' data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria. 4. I
termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi e nella misura di
cui all'articolo 41, comma 5.
Art. 47
Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni
staccate
1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui
all'articolo 13, il deposito del ricorso e' effettuato presso la segreteria
della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non e'
considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra
tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata. 2.
Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso
dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziche' dalla
sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o,
comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine
di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo
regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite
le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si
applica l'articolo 15, commi 8 e 9. 3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo
del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica
l'articolo 15.
Art. 48
Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario
1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario
ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al
tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio
di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella
relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante
notificazione alle altre parti. 2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in
sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno
successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto
dal comma 1. Il ricorrente puo' comunque riproporre l'istanza cautelare al
tribunale amministrativo regionale. 3. Qualora l'opposizione sia inammissibile,
il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per
la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
Art. 49
Integrazione del contraddittorio
1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei
controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del
contraddittorio nei confronti degli altri. 2. L'integrazione del contraddittorio
non e' ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile,
inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con
sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74. 3. Il giudice,
nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine,
indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Puo' autorizzare, se
ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami
prescrivendone le modalita'.
Se l'atto di integrazione del contraddittorio non e' tempestivamente notificato
e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35. 4. I soggetti nei
cui confronti e' integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono
pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.
Art. 50
Intervento volontario in causa
1. L'intervento e' proposto con atto diretto al giudice adito, recante
l'indicazione delle generalita' dell'interveniente. L'atto deve contenere le
ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve
essere sottoscritto ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d). 2. L'atto di
intervento e' notificato alle altre parti ed e' depositato nei termini di cui
all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite e' notificato ai sensi
dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 3. Il deposito dell'atto di
intervento di cui all'articolo 28, comma 2, e' ammesso fino a trenta giorni
prima dell'udienza.
Art. 51
Intervento per ordine del giudice
1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina
alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e
il termine della notificazione. 2. La costituzione dell'interventore avviene
secondo le modalita' di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3,
terzo periodo.
Sezione II
Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
Art. 52
Termini e forme speciali di notificazione
1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori. 2.
Il presidente puo' autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti
anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per
via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.
3. Se il giorno di scadenza e' festivo il termine fissato dalla legge o dal
giudice per l'adempimento e' prorogato di diritto al primo giorno seguente non
festivo. 4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza e' anticipata al
giorno antecedente non festivo. 5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche
ai termini che scadono nella giornata del sabato.
Art. 53
Abbreviazione dei termini
1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale puo', su istanza di parte,
abbreviare fino alla meta' i termini previsti dal presente codice per la
fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti
proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase. 2. Il decreto di
abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, e' notificato, a cura
della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai
controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta
notificazione del decreto.
Art. 54
Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini
1. La presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, puo'
essere eccezionalmente autorizzata dal collegio, assicurando comunque il pieno
rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, quando
la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile.
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun
anno. 3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al
procedimento cautelare.
Titolo II
Procedimento cautelare
Art. 55
Misure cautelari collegiali
1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile
durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede
l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in
via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare
interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia
con ordinanza emessa in camera di consiglio. 2. Qualora dalla decisione sulla
domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio puo' disporre la
prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la
concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego
della misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione quando la domanda
cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di
primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne
indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va
eseguita.
3. La domanda cautelare puo' essere proposta con il ricorso di merito o con
distinto ricorso notificato alle altre parti. 4. La domanda cautelare e'
improcedibile finche' non e' presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di
merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio. 5. Sulla domanda
cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al
ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima
notificazione e, altresi', al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti
possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della
camera di consiglio. 6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione e'
effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non e' ancora in
possesso dell'avviso di ricevimento, puo' provare la data di perfezionamento
della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio
di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta
salva la prova contraria. 7. Nella camera di consiglio le parti possono
costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione
si svolge oralmente e in modo sintetico. 8. Il collegio, per gravi ed
eccezionali ragioni, puo' autorizzare la produzione in camera di consiglio di
documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio di
discussione. 9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del
pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad
una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. 10. Il tribunale
amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del
ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la
sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la
data di discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso puo' provvedere
il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare
l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello e'
trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione
dell'udienza di merito. 11. L'ordinanza con cui e' disposta una misura cautelare
fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata
fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura
cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla
fissazione della stessa con priorita'. A tal fine l'ordinanza e' trasmessa a
cura della segreteria al primo giudice. 12. In sede di esame della domanda
cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per
assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrita' del contraddittorio.
13. Il giudice adito puo' disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente
la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai
sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6.
Art. 56
Misure cautelari monocratiche
1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in
caso di estrema gravita' ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione
fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente puo', con la domanda
cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al
presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il
ricorso e' assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda
cautelare e' improcedibile finche' non e' presentata l'istanza di fissazione
d'udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio. Il
presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale
amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i
provvedimenti di cui all'articolo 55, comma 13. 2. Il presidente o un magistrato
da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata
nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei
controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La
notificazione puo' avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax.
Si applica l'articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza cautelare non consenta
l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili
al ricorrente, il presidente puo' comunque provvedere, fatto salvo il potere di
revoca. Ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalita',
sente, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima
dell'emanazione del decreto. 3. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare
derivino effetti irreversibili, il presidente puo' subordinare la concessione o
il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche
mediante fideiussione, determinata con riguardo all'entita' degli effetti
irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi. 4. Il decreto, nel
quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all'articolo
55, comma 5, in caso di accoglimento e' efficace sino a detta camera di
consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda
cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando
conserva efficacia, il decreto e' sempre revocabile o modificabile su istanza di
parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2. 5. Se la parte si avvale
della facolta' di cui al secondo periodo del comma 2 le misure cautelari perdono
efficacia se il ricorso non viene notificato per via ordinaria entro cinque
giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie.
Art. 57
Spese del procedimento cautelare
1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese
della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la
sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella
sentenza.
Art. 58
Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della
domanda cautelare respinta
1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la
revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano
mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante
deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza. 2. La revoca
puo' essere altresi' richiesta nei casi di cui all'articolo 395 del codice di
procedura civile.
Art. 59
Esecuzione delle misure cautelari
1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte,
l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, puo' chiedere
al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il
tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al
Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese
operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio
di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.
Art. 60
Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare
1. In sede di decisione della domanda cautelare, purche' siano trascorsi almeno
venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la
completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti
costituite, puo' definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in
forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre
motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero
regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre
regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non
superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone
l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di
motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di
giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della
trattazione.
Art. 61
Misure cautelari anteriori alla causa
1. In caso di eccezionale gravita' e urgenza, tale da non consentire neppure la
previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie
con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso puo' proporre
istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono
indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di
merito e della domanda cautelare in corso di causa. 2. L'istanza, notificata con
le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al presidente
del tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente
o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della
notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite, ove necessario,
le parti e omessa ogni altra formalita'. La notificazione puo' essere effettuata
dal difensore a mezzo fax. Qualora l'esigenza cautelare non consenta
l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili
al ricorrente, il presidente puo' comunque provvedere, fatto salvo il potere di
revoca da esercitare nelle forme di cui all'articolo 56, comma 4, terzo e quarto
periodo. 3. L'incompetenza del giudice e' rilevabile d'ufficio. 4. Il decreto
che rigetta l'istanza non e' impugnabile; tuttavia la stessa puo' essere
riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito con le forme delle domande
cautelari in corso di causa. 5. Il provvedimento di accoglimento e' notificato
dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal
giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del
provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti
irreversibili il presidente puo' disporre la prestazione di una cauzione, anche
mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il
provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni
dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed
esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di
fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente
articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione,
dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o
disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non e' appellabile
ma, fino a quando conserva efficacia, e' sempre revocabile o modificabile su
istanza di parte previamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.
6. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine
alle spese si applicano le disposizioni sui provvedimenti cautelari in corso di
causa. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in
grado di appello.
Art. 62
Appello cautelare
1. Contro le ordinanze cautelari e' ammesso appello al Consiglio di Stato, da
proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero
di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 2. L'appello, depositato nel termine
di cui all'articolo 45, e' deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al
giudizio si applicano gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57. 3.
L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari e' trasmessa a cura
della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell'articolo 55, comma
11. 4. Nel giudizio di cui al presente articolo e' rilevata anche d'ufficio la
violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 5, 42,
comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15,
comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello
cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi
dell'articolo 73, comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi
dell'articolo 15, comma 4. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale
amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure
cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma
7. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 9.
Titolo III
Mezzi di prova e attivita' istruttoria
Capo I
Mezzi di prova
Art. 63
Mezzi di prova
1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice puo' chiedere
alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti. 2. Il giudice, anche
d'ufficio, puo' ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o
quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e
seguenti del codice di procedura civile; puo' altresi' disporre l'ispezione ai
sensi dell'articolo 118 dello stesso codice. 3. Su istanza di parte il giudice
puo' ammettere la prova testimoniale, che e' sempre assunta in forma scritta ai
sensi del codice di procedura civile. 4. Qualora reputi necessario
l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono
particolari competenze tecniche, il giudice puo' ordinare l'esecuzione di una
verificazione ovvero, se indispensabile, puo' disporre una consulenza tecnica.
5. Il giudice puo' disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova
previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il
giuramento.
Capo II
Ammissione e assunzione delle prove
Art. 64
Disponibilita', onere e valutazione della prova
1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella
loro disponibilita' riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle
eccezioni. 2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonche' i fatti non
specificatamente contestati dalle parti costituite. 3. Il giudice amministrativo
puo' disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili
ai fini del decidere che siano nella disponibilita' della pubblica
amministrazione. 4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente
apprezzamento e puo' desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle
parti nel corso del processo.
Art. 65
Istruttoria presidenziale e collegiale
1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su
istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la
completezza dell'istruttoria. 2. Quando l'istruttoria e' disposta dal collegio,
questo provvede con ordinanza con la quale e' contestualmente fissata la data
della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla
consulenza tecnica e sulla verificazione e' sempre adottata dal collegio. 3. Ove
l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli
altri atti ai sensi dell'articolo 46, il presidente o un magistrato da lui
delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione
degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.
Art. 66
Verificazione
1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua
l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il
suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo
dell'organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la
delega, e' responsabile del compimento di tutte le operazioni. 2. L'ordinanza e'
comunicata dalla segreteria all'organismo verificatore. 3. Con l'ordinanza di
cui al comma 1 il collegio puo' disporre che venga corrisposto all'organismo
verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso. 4. Terminata la
verificazione, su istanza dell'organismo o del suo delegato, il presidente
liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore,
ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe
stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se
inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo
verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola
definitivamente il relativo onere.
Art. 67
Consulenza tecnica d'ufficio
1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio
nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il
consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato
per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza
e' comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria. 2. Le eventuali
istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di
decadenza, entro il termine di cui al comma 1 e sono decise dal presidente o dal
magistrato delegato con decreto non impugnabile. 3. Il collegio, con la stessa
ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi
dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per: a) la corresponsione al
consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso; b) l'eventuale nomina, con
dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i
quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a
interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di
consiglio ogni volta che e' presente il consulente del giudice per chiarire e
svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui
risultati delle indagini tecniche;
c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema
della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti
tecnici; d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali
osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente
tecnico d'ufficio da' altresi' conto delle osservazioni e delle conclusioni dei
consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse. 4. Il
giuramento del consulente e' reso davanti al magistrato a tal fine delegato,
secondo le modalita' stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile.
5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio e' liquidato,
al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, primo e terzo
periodo.
Art. 68
Termini e modalita' dell'istruttoria
1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell'ammettere i
mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e
il modo dell'assunzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del
codice di procedura civile. 2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova
e' delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza
del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti
almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni. 3. Se
il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dal territorio della Repubblica,
la richiesta e' formulata mediante rogatoria o per delega al console competente,
ai sensi dell'articolo 204 del codice di procedura civile. 4. Il segretario
comunica alle parti l'avviso che l'istruttoria disposta e' stata eseguita e che
i relativi atti sono presso la segreteria a loro disposizione.
Art. 69
Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria
1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che
debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova e'
disposta con provvedimento del presidente, ancorche' la delega abbia avuto luogo
con ordinanza collegiale.
Titolo IV
Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
Capo I
Riunione dei ricorsi
Art. 70
Riunione dei ricorsi
1. Il collegio puo', su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di
ricorsi connessi.
Capo II
Discussione
Art. 71
Fissazione dell'udienza
1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle
parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine
massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa
dal ruolo. 2. La parte puo' segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza
di prelievo. 3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle
altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso. 4. La pendenza del
termine di cui all'articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di
competenza non precludono la fissazione dell'udienza di discussione ne' la
decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel
termine di cui all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza
di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma
2. In tal caso, il giudice puo' differire la decisione fino alla decisione del
regolamento di competenza. 5. Il decreto di fissazione e' comunicato a cura
dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata,
sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine e' ridotto
a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito e'
fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.
6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di
udienza.
Art. 72
Priorita' nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione
1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola
questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni,
e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorita'
l'udienza di discussione. 2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei
presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della
causa prosegua con le modalita' ordinarie.
Art. 73
Udienza di discussione
1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima
dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a
venti giorni liberi. 2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.
3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata
d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la
questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima
e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per
il deposito di memorie.
Art. 74
Sentenze in forma semplificata
1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta
irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza del ricorso,
il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della
sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di
diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
Capo III
Deliberazione
Art. 75
Deliberazione del collegio
1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa. 2. La decisione puo'
essere differita a una delle successive camere di consiglio.
Art. 76
Modalita' della votazione
1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per
l'udienza. 2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei
soli componenti del collegio. 3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione e'
presa a maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo
componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al
Consiglio di Stato il primo a votare e' il relatore, poi il meno anziano in
ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente. 4. Si applicano
l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma 2, del codice di procedura civile
e gli articoli 114, quarto comma, e 118, quarto comma, delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile.
Titolo V
Incidenti nel processo
Capo I
Incidente di falso
Art. 77
Querela di falso
1. Chi deduce la falsita' di un documento deve provare che sia stata gia'
proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui
possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente. 2. Qualora la
controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale e'
dedotta la falsita', il collegio pronuncia sulla controversia. 3. La prova
dell'avvenuta proposizione della querela di falso e' depositata agli atti di
causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma
1. In difetto il presidente fissa l'udienza di discussione. 4. Proposta la
querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di
falso.
Art. 78
Deposito della sentenza resa sulla querela di falso
1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsita' deposita
copia autentica della sentenza in segreteria. 2. Il ricorso e' dichiarato
estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta
giorni dal suo passaggio in giudicato.
Capo II
Sospensione e interruzione del processo
Art. 79
Sospensione e interruzione del processo
1. La sospensione del processo e' disciplinata dal codice di procedura civile,
dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea. 2. L'interruzione del
processo e' disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile. 3.
Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di
procedura civile sono appellabili. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
Art. 80
Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto
1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere
presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla
comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione. 2. Il
processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si e' verificato
l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza. 3. Se non
avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto,
a cura della parte piu' diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre
parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale
dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o
certificazione.
Titolo VI
Estinzione e improcedibilita'
Art. 81
Perenzione
1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto
alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza
di cui all'articolo 71, comma 1, e finche' non si sia provveduto su di essa,
salvo quanto previsto dall'articolo 82.
Art. 82
Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali
1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la
segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtu' del quale e'
fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza,
sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e
dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso.
In difetto di tale nuova istanza, il ricorso e' dichiarato perento. 2. Se, in
assenza dell'avviso di cui al comma 1, e' comunicato alle parti l'avviso di
fissazione dell'udienza di discussione nel merito, il ricorso e' deciso qualora
il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere
interesse alla decisione; altrimenti e' dichiarato perento dal presidente del
collegio con decreto.
Art. 83
Effetti della perenzione
1. La perenzione opera di diritto e puo' essere rilevata anche d'ufficio.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
Art. 84
Rinuncia
1. La parte puo' rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia,
mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di
mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione
resa in udienza e documentata nel relativo verbale. 2. Il rinunciante deve
pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto
riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. 3. La rinuncia deve essere
notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti
che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
4. Anche in assenza delle formalita' di cui ai commi precedenti il giudice puo'
desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del
ricorso ed altresi' dal comportamento delle parti argomenti di prova della
sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
Art. 85
Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilita'
1. L'estinzione e l'improcedibilita' di cui all'articolo 35 possono essere
pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato. 2. Il
decreto e' depositato in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti
costituite.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti
costituite puo' proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le
altre parti. 4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell'articolo 87,
comma 3, ed e' deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento
dell'opposizione, fissa l'udienza di merito. 5. In caso di rigetto, le spese
sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa
ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale. 6.
L'ordinanza e' depositata in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti
costituite. 7. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione puo' essere
proposto appello. 8. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie
e l'udienza di discussione e' fissata d'ufficio con priorita'. 9. L'estinzione e
l'improcedibilita' sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono
accertate, all'udienza di discussione.
Titolo VII
Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
Art. 86
Procedimento di correzione
1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la
correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il
quale, se vi e' il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di
consiglio, la correzione. 2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di
correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio. 3. La
correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con
indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta.
Titolo VIII
Udienze
Art. 87
Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio
1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullita', salvo quanto previsto dal comma
2. 2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di
consiglio: a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure
cautelari collegiali; b) il giudizio in materia di silenzio; c) il giudizio in
materia di accesso ai documenti amministrativi; d) i giudizi di ottemperanza; e)
i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o
l'improcedibilita' del giudizio. 3. Nei giudizi di cui al comma 2, con
esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a), tutti i termini processuali sono
dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi
aggiunti. La camera di consiglio e' fissata d'ufficio alla prima udienza utile
successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di
costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i
difensori che ne fanno richiesta.
4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullita' della
decisione.
Titolo IX
Sentenza
Art. 88
Contenuto della sentenza
1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione
< < Repubblica italiana > > . 2. Essa deve contenere: a) l'indicazione del
giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata; b) l'indicazione delle parti
e dei loro avvocati; c) le domande; d) la concisa esposizione dei motivi in
fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende
conformarsi; e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;
f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorita' amministrativa;
g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione e'
pronunciata; h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore. 3. Si applica
l'articolo 118, comma 3, delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile. 4. Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o altro
impedimento, la sentenza e' sottoscritta dal componente piu' anziano del
collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se
l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, e'
sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purche' prima della
sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.
Art. 89
Pubblicazione e comunicazione della sentenza
1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da
quello della decisione della causa.
2. La sentenza, che non puo' piu' essere modificata dopo la sua sottoscrizione,
e' immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice
che l'ha pronunciata. 3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla
sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne da'
comunicazione alle parti costituite.
Art. 90
Pubblicita' della sentenza
1. Qualora la pubblicita' della sentenza possa contribuire a riparare il danno,
compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96 del
codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a
cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante
comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o piu' testate
giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati.
Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo' procedervi
la parte a favore della quale e' stata disposta, con diritto a ripetere le spese
dall'obbligato.
LIBRO TERZO
IMPUGNAZIONI
Titolo I
Impugnazioni in generale
Art. 91
Mezzi di impugnazione
1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione,
l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione.
Art. 92
Termini per le impugnazioni
1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le
impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il
termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della
sentenza. 2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo
comma dell'articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo
di cui all'articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal
giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato
recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6
del medesimo articolo 395. 3. In difetto della notificazione della sentenza,
l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di
procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei
mesi dalla pubblicazione della sentenza. 4. La disposizione di cui al comma 3
non si applica quando la parte che non si e' costituita in giudizio dimostri di
non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullita' del ricorso o
della sua notificazione. 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3,
l'ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla
competenza e' appellabile ai sensi dell'articolo 62. Non costituiscono decisione
implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui
all'articolo 36, comma 1, ne' quelle che disattendono l'istanza cautelare senza
riferimento espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo
implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col merito e'
appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi 1, 3 e 4.
Art. 93
Luogo di notificazione dell'impugnazione
1. L'impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel
domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza o, in
difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto
per il giudizio e risultante dalla sentenza. 2. Qualora la notificazione abbia
avuto esito negativo perche' il domiciliatario si e' trasferito senza notificare
una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre
l'impugnazione puo' presentare al presidente del tribunale amministrativo
regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con
l'impugnazione, un'istanza, corredata dall'attestazione dell'omessa
notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento
della notificazione o per la rinnovazione dell'impugnazione.
Art. 94
Deposito delle impugnazioni
1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso
deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45,
unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite
notificazioni.
Art. 95
Parti del giudizio di impugnazione
1. L'impugnazione deve essere notificata, nelle cause inscindibili, a tutte le
parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a
contraddire. 2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilita'
nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a
contraddire. 3. Se la sentenza non e' stata impugnata nei confronti di tutte le
parti di cui al comma 1, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio,
fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonche' la
successiva udienza di trattazione. 4. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile
se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine
fissato dal giudice. 5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione
e' manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, puo'
non ordinare l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione di altre
parti e' preclusa o esclusa. 6. Ai giudizi di impugnazione non si applica
l'articolo 23, comma 1.
Art. 96
Impugnazioni avverso la medesima sentenza
1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono
essere riunite in un solo processo. 2. Possono essere proposte impugnazioni
incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.
3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice di procedura
civile puo' essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere
proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o,
se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti
di altra impugnazione. 4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi
dell'articolo 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche
capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale e'
dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia. 5.
L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del codice di procedura
civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui
si e' perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione
principale e depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione,
entro dieci giorni. 6. In caso di mancata riunione di piu' impugnazioni
ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle
impugnazioni non determina l'improcedibilita' delle altre.
Art. 97
Intervento nel giudizio di impugnazione
1. Puo' intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le
parti, chi vi ha interesse.
Art. 98
Misure cautelari
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione puo',
su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa
derivare un danno grave e irreparabile, disporre la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza impugnata, nonche' le altre opportune misure
cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. 2. Al procedimento
si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10, 56 e 57.
Art. 99
Deferimento all'adunanza plenaria
1. La sezione cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto
sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti
giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio
puo' rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria. 2. Prima della
decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o
d'ufficio, puo' deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere
questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti
giurisprudenziali. 3. Se la sezione cui e' assegnato il ricorso ritiene di non
condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, rimette a
quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. 4. L'adunanza
plenaria decide l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il
principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione
remittente. 5. Se ritiene che la questione e' di particolare importanza,
l'adunanza plenaria puo' comunque enunciare il principio di diritto
nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile,
inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio. In tali casi,
la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sulla sentenza impugnata.
Titolo II
Appello
Art. 100
Appellabilita' delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali
1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e' ammesso appello
al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le
sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.
Art. 101
Contenuto del ricorso in appello
1. Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del ricorrente, del
difensore, delle parti nei confronti delle quali e' proposta l'impugnazione,
della sentenza che si impugna, nonche' l'esposizione sommaria dei fatti, le
specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la
sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente oppure del
difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata
anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado. 2. Si intendono
rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella
sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto
di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a
pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.
Art. 102
Legittimazione a proporre l'appello
1. Possono proporre appello le parti fra le quali e' stata pronunciata la
sentenza di primo grado. 2. L'interventore puo' proporre appello soltanto se
titolare di una posizione giuridica autonoma.
Art. 103
Riserva facoltativa di appello
1. Contro le sentenze non definitive e' proponibile l'appello ovvero la riserva
di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei
successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo
regionale.
Art. 104
Nuove domande ed eccezioni
1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo
quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, ne' nuove eccezioni non rilevabili
d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori
maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni subiti
dopo la sentenza stessa. 2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono
essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili
ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver
potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non
imputabile. 3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a
conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo
grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.
Art. 105
Rimessione al primo giudice
1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se
e' mancato il contraddittorio, oppure e' stato leso il diritto di difesa di una
delle parti, ovvero dichiara la nullita' della sentenza, o riforma la sentenza
che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha
dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio. 2. Nei giudizi di appello
contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno
declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di
consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3. 3. In ogni caso in cui il Consiglio
di Stato annulla la sentenza o l'ordinanza con rinvio della causa al giudice di
primo grado, si applica l'articolo 8, comma 2, delle norme di attuazione.
Titolo III
Revocazione
Art. 106
Casi di revocazione
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi
regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e
nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. 2. La
revocazione e' proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata. 3. Contro le sentenze dei tribunali
amministrativi regionali la revocazione e' ammessa se i motivi non possono
essere dedotti con l'appello.
Art. 107
Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione
1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di
impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per
revocazione. 2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non puo' essere
impugnata per revocazione.
Titolo IV
Opposizione di terzo
Art. 108
Casi di opposizione di terzo
1. Un terzo, titolare di una posizione autonoma e incompatibile, puo' fare
opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del
Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorche' passata in
giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi. 2. Gli aventi
causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza,
quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.
Art. 109
Competenza
1. L'opposizione di terzo e' proposta davanti al giudice che ha pronunciato la
sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2. 2. Se e' proposto appello
contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui
all'articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se l'opposizione di terzo
e' gia' stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara
improcedibile e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine
per l'intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo precedente.
Titolo V
Ricorso per cassazione
Art. 110
Motivi di ricorso
1. Il ricorso per cassazione e' ammesso contro le sentenze del Consiglio di
Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 111
Sospensione della sentenza
1. Il Consiglio di Stato su istanza di parte, in caso di eccezionale gravita' ed
urgenza, puo' sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le
altre opportune misure cautelari.
LIBRO QUARTO
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI
Titolo I
Giudizio di ottemperanza
Art. 112
Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza
1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla
pubblica amministrazione e dalle altre parti. 2. L'azione di ottemperanza puo'
essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice
amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri
provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in
giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario,
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze
passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali
non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento
dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e)
dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere
l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per
quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. 3. Puo' essere proposta anche
azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi
maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonche' azione di
risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione
del giudicato. 4. Nel processo di ottemperanza puo' essere altresi' proposta la
connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30, comma 5, nel termine ivi
stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei
modi e nei termini del processo ordinario. 5. Il ricorso di cui al presente
articolo puo' essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine
alle modalita' di ottemperanza.
Art. 113
Giudice dell'ottemperanza
1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a)
e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si
tratta; la competenza e' del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi
provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso
contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado. 2. Nei
casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si
propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede
il giudice che ha emesso la sentenza di cui e' chiesta l'ottemperanza.
Art. 114
Procedimento
1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla
pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla
sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con
il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza. 2. Al
ricorso e' allegata in copia autentica la sentenza di cui si chiede
l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato. 3. Il
giudice decide con sentenza in forma semplificata. 4. Il giudice, in caso di
accoglimento del ricorso:
a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalita', anche mediante la
determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione
dello stesso in luogo dell'amministrazione; b) dichiara nulli gli eventuali atti
in violazione o elusione del giudicato; c) nel caso di ottemperanza di sentenze
non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalita'
esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e
provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; d) nomina,
ove occorra, un commissario ad acta; e) salvo che cio' sia manifestamente
iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di
parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o
inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo. 5. Se e' chiesta l'esecuzione di
un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza,
ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 7. Nel caso di ricorso
ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in
ordine alle modalita' di ottemperanza, anche su richiesta del commissario. 8. Le
disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni
avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza.
9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel
Libro III.
Art. 115
Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con
formula esecutiva
1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo
sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva. 2. I provvedimenti
emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro
costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro
III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca.
3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non e'
necessaria l'apposizione della formula esecutiva.
Titolo II
Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Art. 116
Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai
documenti amministrativi il ricorso e' proposto entro trenta giorni dalla
conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio,
mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati.
Si applica l'articolo 49. 2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di
accesso e' connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo' essere proposto con
istanza depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il
ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali
controinteressati. L'istanza e' decisa con ordinanza separatamente dal giudizio
principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio. 3.
L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a
cio' autorizzato. 4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro
un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le
relative modalita'. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai giudizi di impugnazione.
Titolo III
Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione
Art. 117
Ricorsi avverso il silenzio
1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche senza previa diffida, con
atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine
di cui all'articolo 31, comma 2. 2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma
semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina
all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a
trenta giorni. 3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la
sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte
interessata. 4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta
adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del
commissario. 5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso,
o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo puo' essere
impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il
nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito. 6. Se l'azione
di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, e' proposta
congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice puo' definire
con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito
ordinario la domanda risarcitoria.
Titolo IV
Procedimento di ingiunzione
Art. 118
Decreto ingiuntivo
1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si
applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile. Per
l'ingiunzione e' competente il presidente o un magistrato da lui delegato.
L'opposizione si propone con ricorso.
Titolo V
Riti abbreviati relativi a speciali controversie
Art. 119
Rito abbreviato comune a determinate materie
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi
ad oggetto le controversie relative a: a) i provvedimenti concernenti le
procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto
previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle
Autorita' amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al
rapporto di servizio con i propri dipendenti; c) i provvedimenti relativi alle
procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici,
nonche' quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di
societa', aziende e istituzioni da parte degli enti locali; d) i provvedimenti
di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri; e) i
provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la
formazione e il funzionamento degli organi; f) i provvedimenti relativi alle
procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione
di opere pubbliche o di pubblica utilita' e i provvedimenti di espropriazione
delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprieta' industriale; g) i
provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni
sportive; h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza
dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e i consequenziali provvedimenti commissariali; i) il rapporto di lavoro
del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi
dell'articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della
pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia
elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, comprese quelle concernenti la
produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti
di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400
MW nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da
ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione
delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca
delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni
di giustizia. 2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei
giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo,
del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonche' quelli di cui
all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente
articolo. 3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo
regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se
ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del
ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di
discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine
di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il
deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove
occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale
amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo
regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine
di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della
segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravita' ed urgenza, il
tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le
disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente
articolo. 5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara
di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla
sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in segreteria, non
oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte e'
attestata nel verbale d'udienza. 6. La parte puo' chiedere al Consiglio di Stato
la sospensione dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo appello entro
trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi
dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutivita'
del dispositivo non preclude la possibilita' di chiedere la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi. 7. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello,
revocazione e opposizione di terzo.
Art. 120
Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)
1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o
forniture, nonche' i connessi provvedimenti dell'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente
mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 2. Nel caso
in cui sia mancata la pubblicita' del bando, il ricorso non puo' comunque essere
piu' proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 65
e all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione
che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante
ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono
omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non
sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non puo' comunque
essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione
del contratto. 3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi,
si applica l'articolo 119. 4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva,
se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il
ricorso e' notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione
appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso
l'Avvocatura, e al solo fine dell'operativita' della sospensione obbligatoria
del termine per la stipulazione del contratto. 5. Per l'impugnazione degli atti
di cui al presente articolo il ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso atti
diversi da quelli gia' impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con
cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui
all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto;
ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. 6. Quando il giudizio
non e' immediatamente definito ai sensi dell'articolo 60, l'udienza di merito,
ove non indicata dal collegio ai sensi dell'articolo 119, comma 3, e'
immediatamente fissata d'ufficio con assoluta priorita'.
7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati
con ricorso per motivi aggiunti. 8. Il giudice decide interinalmente sulla
domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a
difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali. 9. Il dispositivo
del provvedimento con cui il tribunale amministrativo regionale definisce il
giudizio e' pubblicato entro sette giorni dalla data della sua deliberazione.
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere
sintetici e la sentenza e' redatta, ordinariamente, nelle forme di cui
all'articolo 74. 11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche
nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la
sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o
opposizione di terzo. La parte puo' proporre appello avverso il dispositivo, al
fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.
Art. 121
Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni
1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara l'inefficacia del
contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti
e della valutazione della gravita' della condotta della stazione appaltante e
della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia e' limitata alle
prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o
opera in via retroattiva: a) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta senza
previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e' prescritta dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) se l'aggiudicazione definitiva e'
avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori
dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicita' del
bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale
pubblicazione e' prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c)
se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio
stabilito dall'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilita' di
avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre
che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva,
abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento; d)
se il contratto e' stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria
del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso
giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11,
comma 10-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale
violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia
influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento. 2. Il
contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1
qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un
interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze
imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o
di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali
possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici
possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in
circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del contratto conduce a conseguenze
sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata proposizione della
domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione
non comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze
imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che
comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del
contratto stesso, dalla necessita' di indire una nuova procedura di
aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge
risultanti dalla dichiarazione di inefficacia. 3. A cura della segreteria, le
sentenze che provvedono in applicazione del comma 2 sono trasmesse alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie. 4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia
considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le
sanzioni alternative di cui all'articolo 123. 5. La inefficacia del contratto
prevista dal comma 1, lettere a)
e b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere
la seguente procedura: a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della
procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana sia consentita dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) abbia
pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per
quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la
trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 79-bis del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;
c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di
almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell'avviso di cui alla lettera b).
Art. 122
Inefficacia del contratto negli altri casi
1. Fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1, e dall'articolo 123,
comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se
dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in
particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilita' per il
ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello
stato di esecuzione del contratto e della possibilita' di subentrare nel
contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo
di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.
Art. 123
Sanzioni alternative
1. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 4, il giudice amministrativo
individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o
cumulativamente: a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione
appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come
prezzo di aggiudicazione, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato -
con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni
amministrative inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative, con
esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine
per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione
per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni e' comunicata,
a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque
giorni dalla pubblicazione; b) la riduzione della durata del contratto, ove
possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per
cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo. 2. Il
giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio
del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive,
dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravita' della condotta
della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si
applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna al
risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le
sanzioni alternative. 3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche
qualora il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio
stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e' stato stipulato senza
rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del
ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la
violazione non abbia privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di
mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito
sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.
Art. 124
Tutela in forma specifica e per equivalente
1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il contratto e'
comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi
degli articoli 121, comma 1, e 122. Se il giudice non dichiara l'inefficacia del
contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato.
2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha
proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e' resa disponibile a subentrare
nel contratto, e' valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice
civile.
Art. 125
Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture
strategiche
1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative
attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II,
titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle
disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano
le seguenti previsioni. 2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli
interessi che possono essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale
alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della
domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita' del pregiudizio per il
ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto
aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. 3. Ferma restando
l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi
contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la
caducazione del contratto gia' stipulato, e il risarcimento del danno
eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l'articolo 34,
comma 3. 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie
relative alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
Titolo VI
Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo I
Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
Art. 126
Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale
1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni
elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province,
delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia.
Art. 127
Esenzione dagli oneri fiscali
1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.
Art. 128
Inammissibilita' del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
1. Nella materia di cui al presente Titolo non e' ammesso il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Capo II
Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali
preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali
Art. 129
Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le
elezioni comunali, provinciali e regionali
1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni
comunali, provinciali e regionali concernenti l'esclusione di liste o candidati
possono essere immediatamente impugnati, esclusivamente da parte dei delegati
delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, innanzi al tribunale
amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla
pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se
prevista, degli atti impugnati. 2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1,
ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni
di cui al comma 1 e' impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento
elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, ai sensi del Capo
III del presente Titolo. 3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi
previsto, deve essere, a pena di decadenza: a) notificato, direttamente dal
ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta
elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla
Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso,
l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati
sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per
pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per
avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; b) depositato presso la
segreteria del tribunale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi
accessibili al pubblico.
4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione,
l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per
ogni eventuale comunicazione e notificazione. 5. L'udienza di discussione si
celebra, senza possibilita' di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale,
nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica
del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso
principale. 6. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza con sentenza in
forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione
puo' consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli
scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. 7. La
sentenza non appellata e' comunicata senza indugio dalla segreteria del
tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato. 8. Il ricorso di appello,
nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a
pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente
mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che
ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali
controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende
pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi
spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha
valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la
notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per
le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua
presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato
negli atti difensivi ai sensi del comma 4; b) depositato in copia presso il
tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il
quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico; c)
depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad
affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. 9. Nel giudizio di appello
si applicano le disposizioni del presente articolo.
10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.
Capo III
Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e
Parlamento europeo
Art. 130
Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni,
province, regioni e Parlamento europeo
1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro tutti gli atti
del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali e'
ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale,
unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti: a) quanto
alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o
elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da
depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta
giorni dalla proclamazione degli eletti; b) quanto alle elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte di qualsiasi candidato o
elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma,
da depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati
eletti. 2. Il presidente, con decreto: a) fissa l'udienza di discussione della
causa in via di urgenza; b) designa il relatore; c) ordina le notifiche,
autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo; d) ordina il deposito di
documenti e l'acquisizione di ogni altra prova necessaria; e) ordina che a cura
della segreteria il decreto sia immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile,
al ricorrente. 3. Il ricorso e' notificato, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della
comunicazione del decreto di cui al comma 2: a) all'ente della cui elezione si
tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni; b) all'Ufficio
elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia; c) alle altre parti che vi hanno interesse, e
comunque ad almeno un controinteressato. 4. Entro dieci giorni dall'ultima
notificazione di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella segreteria del
tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta
notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio. 5.
L'amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria
le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la
notificazione si e' perfezionata nei loro confronti. 6. All'esito dell'udienza,
il collegio, sentite le parti se presenti, pronuncia la sentenza. 7. La sentenza
e' pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa. Se la
complessita' delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza, nello
stesso termine di cui al periodo precedente e' pubblicato il dispositivo
mediante deposito in segreteria. In tal caso la sentenza e' pubblicata entro i
dieci giorni successivi. 8. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a
cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla
giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio elettorale
nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce l'elezione. Il comune, la
provincia o la regione della cui elezione si tratta provvede, entro ventiquattro
ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo
della sentenza nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato a mezzo
del segretario che ne e' diretto responsabile. In caso di elezioni relative a
comuni, province o regioni, la sentenza e' comunicata anche al Prefetto. Ai
medesimi incombenti si provvede dopo il passaggio in giudicato della sentenza
annotando sulla copia pubblicata la sua definitivita'. 9. Il tribunale
amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato
delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che
hanno diritto di esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali
inerenti il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono
state annullate non hanno effetto. 10. Tutti i termini processuali diversi da
quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo 131 sono dimezzati
rispetto ai termini del processo ordinario. 11. L'ente comunale, provinciale o
regionale, della cui elezione si tratta, comunica agli interessati la correzione
del risultato elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione
del risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del Parlamento
europeo.
Art. 131
Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni,
province e regioni
1. L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 e' proposto entro il
termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui
confronti e' obbligatoria la notifica;
per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti
dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo
pretorio del comune. 2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di
discussione.
Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al
Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del
giudizio ordinario.
3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso
originario, provvede ai sensi dell'articolo 130, comma 9. 4. La sentenza e'
immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di
Stato, ai soggetti di cui all'articolo 130, comma 8, i quali provvedono agli
ulteriori incombenti ivi previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso
articolo 130.
Art. 132
Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento
europeo
1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante
dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo
regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni
decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.
2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine
di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della
sentenza. 3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme
dell'articolo 131.
LIBRO QUINTO
NORME FINALI
Art. 133
Materie di giurisdizione esclusiva
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo
ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: 1) risarcimento
del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa
del termine di conclusione del procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi
di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;
3) dichiarazione di inizio attivita'; 4) determinazione e corresponsione
dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo; 5)
nullita' del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del
giudicato; 6) diritto di accesso ai documenti amministrativi; b) le controversie
aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di
beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennita', canoni ed
altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al
Tribunale superiore delle acque pubbliche; c) le controversie in materia di
pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle
concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a
provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un
pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative
all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei
confronti del gestore, nonche' afferenti alla vigilanza sul credito, sulle
assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti,
alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita'; d) le controversie
concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori
di pubblici servizi statali; e) le controversie: 1) relative a procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque
tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della
normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica
previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e
con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia
del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni
alternative; 2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al
relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o
periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nonche' quelle relative ai provvedimenti applicativi
dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello
stesso decreto; f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti
delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente
tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del
Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli
usi civici, nonche' del giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione
di atti di natura espropriativa o ablativa; g) le controversie aventi ad oggetto
gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche
mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche
amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilita', ferma
restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione
di atti di natura espropriativa o ablativa;
h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di
pubblica utilita' delle invenzioni industriali; i) le controversie relative ai
rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico;
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli
sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati,
adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa, dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, e dalle altre Autorita' istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.
481, dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrita' della pubblica amministrazione,
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le
controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai
sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209; m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di
comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all'imposizione di
servitu'; n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai
provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione competente in materia di
infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188; o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti
alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la
produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare,
i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e
quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; p) le
controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali
adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque
attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure
posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili,
anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a
diritti costituzionalmente tutelati;
q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed
urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di
incolumita' pubblica e di sicurezza urbana, di edilita' e di polizia locale,
d'igiene pubblica e dell'abitato; r) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie
insalubri o pericolose; s) le controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno
all'ambiente, nonche' avverso il silenzio inadempimento del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del
danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo
Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del
danno ambientale, nonche' quelle inerenti le ordinanze ministeriali di
ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale;
t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; u) le controversie aventi ad
oggetto i provvedimenti in materia di passaporti; v) le controversie tra lo
Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per
oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito
pubblico; z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico
nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di
giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti
patrimoniali tra societa', associazioni e atleti.
Art. 134
Materie di giurisdizione estesa al merito
1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al
merito nelle controversie aventi ad oggetto: a) l'attuazione delle pronunce
giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al
Titolo I del Libro IV; b) gli atti e le operazioni in materia elettorale,
attribuiti alla giurisdizione amministrativa; c) le sanzioni pecuniarie la cui
contestazione e' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo,
comprese quelle applicate dalle Autorita' amministrative indipendenti; d) le
contestazioni sui confini degli enti territoriali;
e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all'articolo 8
della legge 21 novembre 1962, n. 161. Art. 135
Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma 1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di
legge: a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati
ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo
1958, n. 195; b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
dell'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni; c) le controversie di cui all'articolo 133,
comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma 2,
nonche' le controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali
di cui all'articolo 133, comma 1, lettera m); e) le controversie di cui
all'articolo 133, comma 1, lettera p); f) le controversie di cui all'articolo
133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di
energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW
nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da
ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti,
salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2; g) le controversie di cui
all'articolo 133, comma 1, lettera z);
h) le controversie relative al corretto esercizio dei poteri speciali dello
Stato azionista di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive
modificazioni; i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di
espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato; l) le controversie avverso i provvedimenti di
allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per
motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; m) le
controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109; n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; o) le
controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell'AISI e
dell'AISE; p) le controversie derivanti dall'applicazione del decreto-legge 4
febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010,
n. 50, relativo all'Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli
142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. Restano esclusi dai casi di
competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma
1. Art. 136 Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici 1. I
difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono
ricevervi le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale
indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti
mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei
difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei
suddetti dati. 2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di
tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di
ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformita' tra il contenuto
del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del
materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, e'
eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato,
esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente puo' dispensare
dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.
Art. 137
Norma finanziaria
1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del codice
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
ALLEGATO 2
Norme di attuazione
Titolo I
Registri - Orario di segreteria
Art. 1
Registro generale dei ricorsi
1. Presso ciascun ufficio giudiziario e' tenuto il registro di presentazione dei
ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni
occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso
incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda
di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonche' le notificazioni
effettuate, l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione
dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati. 2. I
ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di presentazione. 3. Il
registro e' vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con
l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. 4. Il
registro e' chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario
generale.
Art. 2
Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di
comunicazione
1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti
registri: a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e
firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del
numero dei fogli di cui il registro si compone; b) il registro delle istanze di
prelievo; c) il registro per i processi verbali di udienza; d) il registro dei
decreti e delle ordinanze del presidente; e) il registro delle ordinanze
cautelari; f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali;
g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese
dello Stato. 2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b)
del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se
richiesta.
3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli
estremi della trasmissione dei provvedimenti. 4. La segreteria cura la
formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente. 5. La segreteria
cura la formazione dell'originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le
sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i
fogli che li compongono. 6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti
ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di
cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile.
Art. 3
Registrazioni in forma automatizzata
1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere eseguite in forma
automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile. 2.
Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato dichiarazione delle
registrazioni effettuate.
Art. 4
Orario
1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal presidente del
tribunale amministrativo regionale, della sezione staccata, del Consiglio di
Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
2. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al
giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il
deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore le segreterie
danno atto dell'ora di deposito degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali e
adeguano gli orari di apertura degli uffici. 4. In ogni caso e' assicurata la
possibilita' di depositare gli atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell'ultimo
giorno consentito.
Titolo II
Fascicoli di parte e d'ufficio
Art. 5
Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio. Surrogazione di copie
agli originali mancanti e ricostituzione di atti
1. Ciascuna parte, all'atto della propria costituzione in giudizio, consegna il
proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i documenti di cui
intende avvalersi nonche' il relativo indice. 2. Gli atti devono essere
depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle
altre parti costituite. Se il fascicolo di parte e i depositi successivi non
contengono le copie degli atti di cui al presente comma gli atti depositati sono
trattenuti in segreteria e il giudice non ne puo' tenere conto prima che la
parte abbia provveduto all'integrazione del numero di copie richieste. 3.
Allorche' riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario
forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce l'indice dei documenti
depositati, le copie dell'atto introduttivo e dei documenti e, successivamente,
degli altri atti delle parti, nonche', anche per estratto, del verbale d'udienza
e di ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari. 4. Il
segretario, dopo aver controllato la regolarita' anche fiscale degli atti e dei
documenti depositati da ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice del
fascicolo ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un documento.
5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del fascicolo d'ufficio o di
singoli atti il presidente del tribunale o della sezione, ovvero, se la
questione sorge in udienza, il collegio, ne da' comunicazione al segretario e
alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica,
che tiene luogo dell'originale. Qualora non si rinvenga copia autentica il
presidente, con decreto, fissa una camera di consiglio, di cui e' dato avviso
alle parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo. Il collegio, con
ordinanza, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce se, e in quale
tenore, esso debba essere ricostituito; se non e' possibile accertare il
contenuto dell'atto il collegio ne ordina la rinnovazione, se necessario e
possibile, prescrivendone il modo.
Art. 6
Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio
1. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale
non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con
sentenza passata in giudicato. 2. In caso di appello, il segretario del giudice
di appello richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al segretario del
giudice di primo grado. 3. Se e' appellata una sentenza non definitiva, ovvero
un'ordinanza cautelare, non si applica il comma 2. Tuttavia il giudice di
appello, puo', se lo ritiene necessario, chiedere la trasmissione del fascicolo
d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di
determinati atti. 4. Il presidente della sezione puo' autorizzare la
sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia
conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata
della parte interessata.
Art. 7
Rilascio di copie
1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento
del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese.
Titolo III
Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze
Art. 8
Ordine di fissazione dei ricorsi
1. La fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi e'
effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza
nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal
codice. 2. Il presidente puo' derogare al criterio cronologico per ragioni
d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o per esigenze di
funzionalita' dell'ufficio, ovvero per connessione di materia, nonche' in ogni
caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e
rinviato la causa al giudice di primo grado.
Art. 9
Calendario delle udienze
1. Il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a
parteciparvi, e' fissato con cadenza annuale dai presidenti delle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato, dal presidente del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dai presidenti dei tribunali
amministrativi regionali e delle sezioni staccate e interne.
Art. 10
Toghe e divise
1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria e il personale
ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga o la divisa stabilita dal
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. 2. Gli avvocati vestono
nelle pubbliche udienze la toga.
Art. 11
Direzione dell'udienza
1. L'udienza e' diretta dal presidente del collegio. 2. Il segretario redige il
verbale dell'udienza.
Art.12
Polizia dell'udienza
1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non puo' fare segni di
approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo. 2. Il presidente del
collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell'udienza,
puo' chiedere l'intervento della forza pubblica. 3. Per le riprese audiovisive
delle trattazioni dei ricorsi in pubblica udienza si applica l'articolo 147
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale.
Titolo IV
Processo amministrativo telematico
Art. 13
Processo telematico
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale
applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo
conto delle esigenze di flessibilita' e di continuo adeguamento delle regole
informatiche alle peculiarita' del processo amministrativo, della sua
organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.
Titolo V
Spese di giustizia
Art. 14
Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni
staccate e' istituita una commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria
al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi,
designati dal presidente, il piu' anziano dei quali assume le funzioni di
presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente
dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun
componente sono designati uno o piu' membri supplenti. Esercita le funzioni di
segretario un funzionario di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente
e ai componenti non spetta nessun compenso ne' rimborso spese.
Art. 15
Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie
1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice e' versato al
bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1,
comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
Art. 16
Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione
della produttivita'
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso
Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio
ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione
dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'.
ALLEGATO 3
Norme transitorie
Titolo I
Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla data di entrata in
vigore del codice del processo amministrativo
Art. 1
Nuova istanza di fissazione d'udienza
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice,
le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta
dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 del codice e dal
suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i
quali non e' stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il
ricorso e' dichiarato perento con decreto del presidente. 2. Se tuttavia, nel
termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente
deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e
notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla
trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la
reiscrizione della causa sul ruolo di merito. 3. Se, nella pendenza del termine
di cui al comma 1, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza
di discussione, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del
codice.
Titolo II
Ulteriori disposizioni transitorie
Art. 2
Ultrattivita' della disciplina previgente
1. Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice
continuano a trovare applicazione le norme previgenti.
Art. 3
Disposizione particolare per il giudizio di appello
1. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, del codice non si applica
agli appelli depositati prima dell'entrata in vigore del codice medesimo.
ALLEGATO 4
Norme di coordinamento e abrogazioni
Art. 1
Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 42 e' sostituito dal seguente: "Art. 42. La tutela giurisdizionale
contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle
operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei
comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo
amministrativo."; b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma.
Art. 2
Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative
1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
l'articolo 83 e' sostituito dal seguente: "Art. 83. La tutela in materia di
operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione
del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni
dettate dal codice del processo amministrativo."; b) sono abrogati gli articoli:
83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12; c)
all'articolo 84, primo comma, le parole: ", la Sezione per il contenzioso
elettorale, il Consiglio di Stato" sono soppresse. 2. Alla legge 5 agosto 1962,
n. 1257, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, primo comma, le parole: "sia in materia di eleggibilita' sia
in materia di operazioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "in materia
di eleggibilita'"; b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: "Art. 23.
Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali. La tutela in
materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive
all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle
disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."; c) all'articolo
24, nella rubrica, le parole: "Consiglio regionale, della Corte di appello e del
Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e della
Corte di appello" e, al primo comma, le parole: "Consiglio regionale, la Corte
d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti:
"Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino"; d) all'articolo 30 sono
apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma le parole: "al Consiglio
di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino" e le
parole: ", giudicando in sede di giurisdizione esclusiva" sono soppresse; 2) al
secondo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti:
"alla Corte di appello di Torino"; e) all'articolo 31, primo comma, le parole:
"il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato"
sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale e la Corte d'appello di
Torino"; f) all'articolo 33, terzo comma, le parole: "al Consiglio di Stato ed"
sono soppresse. 3. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, primo comma, le parole: ", sia
davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di
giurisdizione amministrativa," sono sostituite dalle seguenti:
"davanti agli organi di giurisdizione ordinaria";
b) all'articolo 7: 1) al comma 2 le parole: "sia per quanto riguarda la materia
relativa alle operazioni per l'elezione, sia" sono soppresse; 2) dopo il secondo
comma e' inserito il seguente: "La tutela contro le operazioni per l'elezione
dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di
convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice
del processo amministrativo.". c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8. 4. Alla
legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 19 il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza si osservano le norme di
cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147."; b)
all'articolo 19, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali,
successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e'
disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo
amministrativo.". 5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonche'
all'articolo 17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e
all'articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le
parole: "il quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "l'ottavo
giorno".
Art. 3
Ulteriori norme di coordinamento
1. L'articolo 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e'
sostituito dal seguente: "La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 2. Alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
l'articolo 2, comma 8, e' sostituito dal seguente: "8. La tutela in materia di
silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo."; b) l'articolo 15, comma 2, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3"; c) l'articolo 25, comma 5, e'
sostituito dal seguente:
"5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono
disciplinate dal codice del processo amministrativo.". 3. L'articolo 33, comma
1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' sostituito dal seguente: "1. La
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.". 4. L'articolo 10, comma 2-quinquies, del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e' sostituito dal seguente:
"2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con
cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali misure di protezione
anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 5. All'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze
adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e
avverso i consequenziali provvedimenti commissariali e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.". 6. L'articolo 2, comma 25, della legge 14
novembre 1995, n. 481, e' sostituito dal seguente: "25. La tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.". 7. L'articolo 13, comma 11, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e' sostituito dal seguente: "11. Contro il decreto ministeriale di cui al
comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
8. L'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' sostituito dal
seguente: "26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 9. Al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 325, l'articolo 53 e' sostituito
dal seguente: "Art. 53 (L). Disposizioni processuali. 1. La tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo. (L). 2. Resta ferma la giurisdizione del giudice
ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione
delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa.(L)". 10. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
"Art. 53 (L). Disposizioni processuali. 1. La tutela giurisdizionale davanti al
giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo
(L). 2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie
riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L).". 11.
All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese e di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "per i ricorsi
previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il
contributo dovuto e' di euro 1.000; per i ricorsi" sono sostituite dalle
seguenti: "per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate
materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo
amministrativo, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.000;
per i ricorsi" e alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo:
"Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi
aggiunti che introducono domande nuove.". 12. L'articolo 9 del decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " Art. 9. Ricorsi
avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita' 1. La tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.". 13. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19
agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003,
n. 280, le parole: "e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo". 14. L'articolo 81 del decreto legislativo 30 dicembre
2003, n. 396, e' sostituito dal seguente: " Art. 81. Tutela giurisdizionale 1.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.(L)". 15. L'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e' sostituito dal
seguente: " Art. 81(L)
Tutela giurisdizionale. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).".
16. L'articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e'
sostituito dal seguente: "5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 17.
L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' cosi'
sostituito: "1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 18. L'articolo 326,
comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal
seguente: "7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati
anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.". 19.
Nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 11, comma 10-ter, le parole: "dell'articolo 245,
comma 2-quater, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo"; b)
l'articolo 243 bis, comma 6, e' cosi' sostituito: "6. Il diniego totale o
parziale di autotutela, espresso o tacito, e' impugnabile solo unitamente
all'atto cui si riferisce, ovvero, se quest'ultimo e' gia' stato impugnato, con
motivi aggiunti."; c) l'articolo 244 e' sostituito dal seguente: "Art. 244.
Giurisdizione. 1. Il codice del processo amministrativo individua le
controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in
materia di contratti pubblici."; d) l'articolo 245 e' sostituito dal seguente:
"Art. 245.
Strumenti di tutela. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
e) l'articolo 245-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 245-bis.
Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni. 1. L'inefficacia del
contratto nei casi di gravi violazioni e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo."; f) l'articolo 245-ter e' sostituito dal seguente: "Art.
245-ter.
Inefficacia dei contratti negli altri casi.
1. L'inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo
245-bis e' disciplinata dal codice del processo amministrativo."; g) l'articolo
245-quater e' sostituito dal seguente: "Art.
245-quater. Sanzioni alternative. 1. Le sanzioni alternative applicate dal
giudice amministrativo alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal
codice del processo amministrativo."; h) l'articolo 245-quinquies e' sostituito
dal seguente: "Art.
245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente. 1. La tutela in
forma specifica e per equivalente e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo."; i) l'articolo 246 e' sostituito dal seguente: "Art. 246. Norme
processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e
insediamenti produttivi. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti
produttivi e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 20.
L'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e'
sostituito dal seguente: "1. Avverso i provvedimenti di allontanamento per
motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui
all'articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 21.
L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e'
sostituito dal seguente:
"1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.". 22. L'articolo 22 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
e' sostituito dal seguente: "Art. 22. Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, avente ad
oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.". 23. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le parole: "un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51
del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642"sono sostituite dalle seguenti:
"l'istanza di prelievo di cui all'articolo 81, comma 1, del codice del processo
amministrativo, ne' con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.".
24. L'articolo 9, comma 1, decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e' sostituito dal seguente: "1.
Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale
davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.". 25. Al decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 441 e' cosi' sostituito:
"Art. 441. Tutela giurisdizionale. 1. La cognizione delle controversie in ordine
ai requisiti di cui al presente Capo e' devoluta al giudice ordinario per quanto
attiene alla liquidazione delle indennita'; la tutela davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo."; b)
l'articolo 1940, comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.
Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei
ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al
giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo."
Art. 4
Ulteriori abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o
restano abrogati i seguenti atti normativi: 1) regio decreto 17 agosto 1907, n.
638; 2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642; 3) regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 2840; 4) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: articoli da 1 a 4 compresi;
da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma;
da 34 a 47; da 49 a 56 compresi; 5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058; 6)
regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148: articolo 58, secondo comma; 7) decreto
legislativo 5 maggio 1948, n. 642; 8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli
5; 6; 9; 10; 9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11; 10) legge 6
dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a 8 compresi;
10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi; 11) decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: articoli 3; 4; 5; 12; 13;
30; 34; da 37 a 40 compresi; 12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6; 13)
legge 27 febbraio 1982, n. 186: articoli 1, quarto comma , dalle parole: "le
sezioni giurisdizionali" fino alla fine; 5; 55; 14) legge 7 agosto 1990, n. 241:
articoli 2-bis, comma 2; 11, comma 5; 19, comma 5; 21-quinquies, comma 1, ultimo
periodo;
21-septies, comma 2; 25, commi 5-bis e 6; 15) decreto legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo 10,
commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies; 16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo
6, comma 5; 17) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: articolo 145,
commi da 4 a 8; 18) legge 15 maggio 1997, n. 127: articolo 17, comma 26, secondo
periodo; 19) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: articoli 187-septies,
commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8; 20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80: articoli 33, 34 e 35; 21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3;
22) legge 22 febbraio 2000, n. 28: articoli 10, comma 10;
11-quinquies, comma 4; 23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi
1, 2, 3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12; 24) legge 7 dicembre 2000, n. 383:
articolo 10, comma 2; 25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo
45, comma 2; 26) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:
articolo 45, comma 2; 27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo
37, comma 7; 28) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259: articolo 92, comma
9; 29) decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi 2, 3 e 4; 30) legge 30
dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552; 31) decreto-legge 26 aprile 2005,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109:
articolo 2-sexies, comma 1; 32) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3,
comma 4-bis; 33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: articolo 27,
comma 13, primo periodo; 34) decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3, commi 2-bis,
2-ter e 2-quater; 35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5 e 6;
36) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: articoli 310, comma 2,
limitatamente alle parole:", in sede di giurisdizione esclusiva,"; 316, comma 1,
limitatamente alle parole:", in sede di giurisdizione esclusiva,"; 37) legge 27
dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308; 38) decreto legislativo 2 agosto
2007, n. 145: articolo 8, comma 13, primo periodo; 39) decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123:
articolo 4; 40) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo 54, comma 3, lettere
c) e d); 41) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20, comma 8, fermo
quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 20 marzo
2010, n. 53; 42) legge 18 giugno 2009, n. 69: articolo 46, comma 24,
limitatamente alle parole: "amministrativi e";
43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2.