Abstract da Studi del Consiglio Nazionale notarile in tema di Strat - up :
MODIFICA DELL’OGGETTO SOCIALE E ACCESSO ALLA DISCIPLINA DELLA START UP
INNOVATIVA
Una delle domande più frequenti è se sia possibile modificare l’oggetto sociale di una s.r.l. ordinaria per adeguarlo alla normativa sulle startup innovative
( benché sia decorso il termine di 60 giorni previsto per l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese )
***
Per la corretta impostazione della questione si deve tenere conto delle
modifiche apportate dall’ art.
9, comma 16-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 al testo del comma 3 dell’art.
25. Nella vecchia formulazione, infatti, era possibile considerare start
up innovative anche società
già costituite alla data di conversione in legge del decreto 179, purché entro
60 giorni dalla stessa data depositassero presso l'Ufficio del registro delle
imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante legale che attestasse il possesso dei predetti
requisiti. In tal caso, proseguiva la norma, la disciplina della start
up innovativa trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di
entrata in vigore del decreto, se la società è stata costituita entro i due anni
precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di
due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.
L’attuale testo del comma 3 citato
prevede invece che “Le società già costituite alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti
previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente
decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui
all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma
2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione
per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, se la start-up
innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è
stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata
costituita entro i quattro anni precedenti”.
La risposta affermativa al quesito è pertanto direttamente desumibile dal testo
aggiornato dell’art. 25, comma 2,
del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, essendo ormai divenuto irrilevante il decorso
del termine di 60 giorni originariamente previsto nella disciplina.
Si deve, infatti, trattare di società di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non
siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
- è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia
(secondo la nuova formulazione della lett.
c) del comma 2 dell’art. 25, conseguente alle modifiche introdotte dall’art. 4
del d decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, che ha anche modificato il primo
periodo dello stesso comma 2);
- a partire dal secondo
anno di attività il totale del valore della produzione annua, così come
risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito,
utili;
- ha, quale
oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di
cessione di azienda o di ramo di azienda;
- possieda almeno uno dei requisiti di cui alla lettera h) del
comma 2,
art. 25
(raggiungimento di una determinata soglia in spese di ricerca e sviluppo,
lavoratori dotati di particolare qualificazione, possesso di privative
industriali).
Pertanto, una società preesistente continua a non poter far "nascere" una start-up
innovativa "trasferendo" o
"assegnando" ad essa una parte preesistente del proprio complesso aziendale, ma
può - dopo la modifica - costituire ex
novo una società start-up
innovativa. Potremmo dire,
semplificando in qualche modo l'enunciato normativo, deve trattarsi di un'attività di impresa
nella sua fase iniziale.
Dal tenore delle citate disposizioni si desume, per quel che qui interessa, come
gli elementi discriminanti siano rappresentati:
1) dal non esser
la società costituita da oltre
48 mesi (e la s.r.l. in questione è stata costituita da due anni e mezzo circa);
2) dal non esser
la società stata costituita
da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di
ramo di azienda (e la s.r.l. in questione non è coinvolta in tali operazioni);
3) dall’avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico (e la s.r.l. in questione, sia pure a seguito di modifica
successiva alla costituzione adotta tale oggetto).
In senso favorevole alla possibilità che una s.r.l. già costituita adotti successivamente la
qualifica di start up innovativa sembra esprimersi l’Orientamento 41-2014
dell’Osservatorio sul Diritto Societario del Consiglio Notarile di Firenze
(secondo cui “È legittimo prevedere nell’atto costitutivo di una s.r.l. che
aspiri programmaticamente alla qualificazione di “start up innovativa” la
conversione automatica delle partecipazioni di alcuni soci in “quote di
categoria” di valore standardizzato, oggettivamente dotate di diritti
particolari, ai sensi dell’art. 26
comma 2 D.L.179/2012, subordinatamente alla condizione dell’iscrizione
della società nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi
dell’art. 25,
comma 8, D.L.179/2012”.
Più recentemente, la soluzione favorevole è stata confermata dal Ministero dello
Sviluppo Economico, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il
Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione VI – Registro delle
Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento
titoli professionali, con nota del 19
gennaio 2015, prot. 6062,
con riferimento ad una s.r.l. già
stata iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese.
Nel caso di specie, la costituzione della società il 3 agosto 2012 consente alla
medesima di usufruire dello speciale regime previsto dall’art. 25 del DL 179 del
2012 per la durata massima di quarantotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè dal 19
dicembre 2012), secondo lo schema “a scorrimento” individuato dal comma 3 dell’articolo
25 (fino, dunque, al 18 dicembre
2016).
Per le società costituite successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 179/2012,
invece – come anche precisato più volte dal Ministero (v. nota citata supra)
– il dies a
quo, e cioè il termine da cui decorre il computo dei quarantotto mesi nei
quali si può fruire della qualifica di start up innovativa, è quello della data
di costituzione della società stessa.
Sempre ai fini che qui interessano, va ricordato che il possesso degli ulteriori requisiti per accedere al regime della start up innovativa previsti dal comma 2 dell’art. 25, deve essere autocertificato con dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale della società e depositata presso il Registro delle imprese (art. 25, comma 3).
INCUBATORE DI START UP INNOVATIVE ED ESCLUSIVITÀ DELL’OGGETTO SOCIALE
Ci Si se l'attività di "incubatore, tutoring, acceleratore per startup", sia una attività esclusiva o possa coesistere con altre attività svolte da una società:
Non è prevista alcuna esclusività dell’oggetto
sociale per le società che svolgono attività di incubatore di start-up
innovativa: l’art. 25, commi 5 e
ss., del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 prevede quanto segue:
“5.
Ai fini del presente decreto, l'incubatore di start-up
innovative certificato, di
seguito: «incubatore certificato» è
una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto
italiano ovvero unaSocietas Europaea,
residente in Italia ai sensi
dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up
innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
a) dispone di strutture,
anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi
riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature
adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in
banda ultralarga alla
rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa
e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza
manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca,
istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti
collegati a start-up
innovative;
e) ha adeguata e
comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, la cui
sussistenza è valutata ai sensi del comma 7.
6. Il possesso dei requisiti di
cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 è
autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione
speciale del registro delle imprese di
cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono
stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 è
autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata
al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il
medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 con
riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up
innovative ricevute e valutate
nel corso dell'anno;
b) numero di start-up
innovative avviate e ospitate
nell'anno;
c) numero di start-up
innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno,
precedente;
f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up
innovative incubate;
g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione
europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a
favore delle start-up innovative incubate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up
innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di
appartenenza.
8. Per le start-up
innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al
comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore
certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina
della presente sezione.
9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di
cui al comma 8,
la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e
dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è
attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale
rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese”.
Al di là del requisito
tipologico (società di capitali o Societas Europaea)
non è richiesta la verifica di alcun altro requisito in sede di costituzione,
posto che l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese potrà
avere luogo previa autocertificazione del possesso dei requisiti da parte del
rappresentante legale.
Peraltro, il D.M. 21 febbraio 2013, nel definire i Requisiti
degli incubatori di start-up
innovative, prevede che «Sono riconosciuti incubatori certificati di
start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma
cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea,
residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offrono anche
in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up
innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del
decreto».
Alessandra Paolini e Antonio Ruotolo