Abstract da Studi del Consiglio Nazionale notarile in tema di Strat - up :

 

MODIFICA DELL’OGGETTO SOCIALE E ACCESSO ALLA DISCIPLINA DELLA START UP INNOVATIVA

 

 

Una delle domande più frequenti è se sia possibile  modificare l’oggetto sociale di una s.r.l. ordinaria  per adeguarlo alla normativa sulle startup innovative

( benché sia decorso il termine di 60 giorni previsto per l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese )

 

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Al riguardo risponde uno studio recente del Consiglio Nazionale del Notariato :

Per la corretta impostazione della questione si deve tenere conto delle modifiche apportate dall’ art. 9, comma 16-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 al testo del comma 3 dell’art. 25. Nella vecchia formulazione, infatti, era possibile considerare start up innovative anche società già costituite alla data di conversione in legge del decreto 179, purché entro 60 giorni dalla stessa data depositassero presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attestasse il possesso dei predetti requisiti. In tal caso, proseguiva la norma, la disciplina della start up innovativa trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto, se la società è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

L’attuale testo del comma 3 citato prevede invece che “Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti”.

La risposta affermativa al quesito è pertanto direttamente desumibile dal testo aggiornato dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, essendo ormai divenuto irrilevante il decorso del termine di 60 giorni originariamente previsto nella disciplina.

Si deve, infatti, trattare di società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;

- è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (secondo la nuova formulazione della lett. c) del comma 2 dell’art. 25, conseguente alle modifiche introdotte dall’art. 4 del d decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, che ha anche modificato il primo periodo dello stesso comma 2);

- a partire dal secondo anno di attività il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

- possieda almeno uno dei requisiti di cui alla lettera h) del comma 2, art. 25 (raggiungimento di una determinata soglia in spese di ricerca e sviluppo, lavoratori dotati di particolare qualificazione, possesso di privative industriali).

Pertanto, una società preesistente continua a non poter far "nascere" una start-up innovativa "trasferendo" o "assegnando" ad essa una parte preesistente del proprio complesso aziendale, ma può - dopo la modifica - costituire ex novo una società start-up innovativa. Potremmo dire, semplificando in qualche modo l'enunciato normativo, deve trattarsi di un'attività di impresa nella sua fase iniziale.

Dal tenore delle citate disposizioni si desume, per quel che qui interessa, come gli elementi discriminanti siano rappresentati:

1) dal non esser la società costituita da oltre 48 mesi (e la s.r.l. in questione è stata costituita da due anni e mezzo circa);

2) dal non esser la società stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (e la s.r.l. in questione non è coinvolta in tali operazioni);

3) dall’avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (e la s.r.l. in questione, sia pure a seguito di modifica successiva alla costituzione adotta tale oggetto).

In senso favorevole alla possibilità che una s.r.l. già costituita adotti successivamente la qualifica di start up innovativa sembra esprimersi l’Orientamento 41-2014 dell’Osservatorio sul Diritto Societario del Consiglio Notarile di Firenze (secondo cui “È legittimo prevedere nell’atto costitutivo di una s.r.l. che aspiri programmaticamente alla qualificazione di “start up innovativa” la conversione automatica delle partecipazioni di alcuni soci in “quote di categoria” di valore standardizzato, oggettivamente dotate di diritti particolari, ai sensi dell’art. 26 comma 2 D.L.179/2012, subordinatamente alla condizione dell’iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.L.179/2012”.

Più recentemente, la soluzione favorevole è stata confermata dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali, con nota del 19 gennaio 2015, prot. 6062, con riferimento ad una s.r.l. già stata iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese.

Nel caso di specie, la costituzione della società il 3 agosto 2012 consente alla medesima di usufruire dello speciale regime previsto dall’art. 25 del DL 179 del 2012 per la durata massima di quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè dal 19 dicembre 2012), secondo lo schema “a scorrimento” individuato dal comma 3 dell’articolo 25 (fino, dunque, al 18 dicembre 2016).

Per le società costituite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 179/2012, invece – come anche precisato più volte dal Ministero (v. nota citata supra) – il dies a quo, e cioè il termine da cui decorre il computo dei quarantotto mesi nei quali si può fruire della qualifica di start up innovativa, è quello della data di costituzione della società stessa.

Sempre ai fini che qui interessano, va ricordato che il possesso degli ulteriori requisiti per accedere al regime della start up innovativa previsti dal comma 2 dell’art. 25, deve essere autocertificato con dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale della società e depositata presso il Registro delle imprese (art. 25, comma 3).

 

INCUBATORE DI START UP INNOVATIVE ED ESCLUSIVITÀ DELL’OGGETTO SOCIALE

 

 

Ci Si se l'attività di "incubatore, tutoring, acceleratore per startup", sia una attività esclusiva o possa coesistere con altre attività svolte da una società:

 

Non è prevista alcuna esclusività dell’oggetto sociale per le società che svolgono attività di incubatore di start-up innovativa: l’art. 25, commi 5 e ss., del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 prevede quanto segue:

“5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato» è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero unaSocietas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7.

6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:

a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;

b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;

c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;

d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;

e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente;

f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;

g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate;

h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.

8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese”.

Al di là del requisito tipologico (società di capitali o Societas Europaea) non è richiesta la verifica di alcun altro requisito in sede di costituzione, posto che l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese potrà avere luogo previa autocertificazione del possesso dei requisiti da parte del rappresentante legale.

Peraltro, il D.M. 21 febbraio 2013, nel definire i Requisiti degli incubatori di start-up innovative, prevede che «Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto».

 

Alessandra Paolini e Antonio Ruotolo