Prescrizione e decadenza.
Mentre la prescrizione
comporta l’estinzione del diritto e consiste nell’adeguare una situazione di
fatto a una situazione di diritto, la decadenza impedisce l’acquisto del diritto
e quindi l’esercizio del potere.
Caratteristica comune
consiste nel fatto che l’azione del tempo determina la perdita del diritto ma
mentre nella prescrizione si ha riguardo alle condizioni soggettive del titolare
del diritto, nella decadenza rileva il fatto obiettivo che entro il termine
prefissato prefissato sia mancato l’esercizio del diritto, non suscettibile di
proroga per il comportamento del titolare.
- la prescrizione ha come
sua unica fonte la legge mentre la decadenza può essere stabilita sia dalla
legge, sia dalla volontà delle parti.
- la prescrizione, avendo
finalità di eliminare l’incertezza dei rapporti giuridici, ha sempre fondamento
di ordine pubblico, mentre la decadenza può essere sia di interesse privato che
pubblico.
- la prescrizione investe
generalmente qualsiasi diritto mentre la decadenza opera solo nei casi
espressamente previsti. Per vedere se un dato termine è di prescrizione o
decadenza bisogna rifarsi alle suddette finalità; generalmente la legge indica
espressamente il termine di prescrizione “si prescrive”.
- ex 2968 le parti
possono modificare il regime della decadenza in materie non sottratte alla
disponibilità delle parti. La prescrizione invece essendo di ordine pubblico, è
sottratta alla autonomia delle parti.
- mentre la decadenza opera automaticamente, la prescrizione deve essere fatta appositamente valere.(il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione).
- al
termine di decadenza non si applicano le cause di sosp./interruzione della
prescrizione.