Carta di Soggiorno - Permesso di Soggiorno.
La Carta di Soggiorno (o permesso di soggiorno di lingo periodo) è un permesso di soggiorno a tempo indeterminato.
Deve tuttavia essere rinnovato ogni 5 anni (mentre oggi la Carta d'Identità deve essere rinnovata ogni 10 anni).
Requisiti per la richiesta:
- Straniero regolarmente soggiornante da almeno 6 anni, con permesso di soggiorno che consenta un numero indeterminato di rinnovi;
- reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari;
La Carta può essere richiesta per sè, il coniuge e figli minori conviventi;
oppure:
- Straniero coniuge, figlio minore o genitore, e con esso convivente, di cittadino italiano.
Rinnovo del Permesso/Carta di Soggiorno:
Perchè uno straniero possa legittimamente intervenire in un atto notarile con un permesso di soggiorno scaduto, è necessario che si stato preventivamente richiesto il rinnovo del permesso stesso nei limiti di legge. Di tale circostanza è opportuno che il Notaio ne faccia menzione in atto.
Perchè lo straniero possa legittimamente intervenire, è necessario che abbia richiesto il rinnovo del permesso almeno 90, 60 o 30 giorni prima della scadenza per la presentazione della richiesta di rinnovo, a seconda della tipologia del permesso stesso (art. 5 comma 4 e 9 T.U. immigrazione Dlgs 286/98). E' stabilito un termine ordinatorio di 20 giorni dalla data di richiesta per il rilascio dello stesso.
Si deve inoltre ricordare che:
- il mancato rispetto del termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso non incide sulla piena legittimità del soggiorno e sul godimento dei diritti civili connessi;
- sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;
- sia stata rilasciata dall'Ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.