Intervento in atto di particolari soggetti
1- Associazioni / Enti non riconosciuti
2- Enti Pubblici Territoriali
3- Enti Ecclesiastici
4- Impresa individuale / Institore
5- Particolari menzioni per le società
1) Associazione non riconosciute / Enti non riconosciuti
Tali Enti non sono iscritti nel Registro delle Persone giuridiche e, pertanto, per giustificare i poteri del legale rappresentante costituito in atto è necessario allegare allo stipulando contratto l'atto costituito e/o lo Statuto aggiornato (successive modifiche non sarebbero opponibili ai terzi ex 1396 c.c. se non portate a conoscenza con mezzi idonei).
Per tali enti vi è infatti il problema di individuare con precisione le norme che regolano l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente in quanto possono essere costituiti anche solo con semplice scrittura privata o verbalmente. In tali ipotesi è necessario ripetere l'atto in forma pubblica onde avere la certezza del soggetto legittimato ad agire per nome e conto dell'ente. In tale ipotesi è quindi necessaria la presenza di tutti gli associati.
2) Enti Pubblici Territoriali (Comuni, Provincie, Regioni)
La disciplina della rappresentanza di tali Enti è contenuta nel D.Lsg. 18 agosto 2000 n. 276 (TUEL). In base alla predetta normativa la rappresentanza spetta al Dirigente competente (art. 50). Solo in assenza di questo la rappresentanza è demandata al Sindaco o al Presidente (art. 107). Si discute invece se quest'ultimo possa avere la rappresentanza dell'Ente in via concorrente con il Dirigente.
Negli Enti privi di dirigenza, si ritiene che la competenza alla stipula spetti a:
- al Segretario che non rivesta la funzione di ufficiale rogante;
- al Direttore generale (nominato nei Comuni con almeno 15.000 abitanti);
- al Componente dell'organo esecutivo designato mediante apposita regolamentazione (nei Comuni con meno di 15.000 abitanti)
- al Funzionario responsabile degli uffici;
- al Sindaco.
--> la stipulazione dei contratti deve sempre essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa (art. 192) (che può essere opportuno allegare all'atto)
Non è invece necessaria alcuna delibera del Consiglio o della Giunta, fatta eccezione per quella categoria di atti (cd. di peso politico) che l'art. 42 Tuel riserva alla competenza del Consiglio comunale/regionale.
3) Enti Religiosi
Ogni ente ecclesiastico ha personalità giuridica solo in quanto questa sia loro attribuita da una norma espressa di diritto canonico o da un provvedimento dell'Autorità ecclesiastica (Chiese, Parrocchie, ecc.)
Ai sensi della L. 20 maggio 1985 n. 222:
- Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relativi alle persone giuridiche (art. 17)
- Ai fini della invalidità o inefficacia del negozio, non possono essere opposte a terzi (che non ne fossero a conoiscenza) le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal Codice di diritto canonico o dal Registro delle Persone giuridiche (art. 18).
Quindi hanno rilevanza civilistica tutte le limitazioni - relative alla rappresentanza od alle autorizzazioni canoniche - presenti nel Codice di diritto canonico, che il Notaio ha l'obbligo di verificare ex art. 54 R.N.
Nella costituzione in atto di un Ente ecclesiastico, è quindi opportuno indicare:
- il n. di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche
- l'indicazione del provvedimento di riconoscimento quale Ente ecclesiastico (se non deriva direttamente dal Codex)
- gli atti di alienazione devono sempre essere autorizzati (con cd. licenza - c.1291 ) dall'autorità ecclesiastica competente, con allegazione in atto del provvedimento e precisamente:
- con norma contenuta nello Statuto dell'Ente, per gli atti di valore inferiore ad € 250.000 (c. 1292 prima parte)
- con licentia del Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici, del Collegio dei consultori e degli interessati, per gli atti di valore compresi tra € 250.000 ed 1.000.000 e per i beni della diocesi (c. 1292 seconda parte)
- con licentia della Santa Sede, per gli atti di valore superiore ad € 1.000.000, per i beni donati ex voto alla Chiesa, per beni di valore artistico o storico (c. 1293). Per tali beni si richiede inoltre: a) una giusta causa b) una stima scritta del perito che stabilisca il prezzo minimo di acquisto, nonchè l'ev. reimpiego (c.1293 - 1294)
- gli atti di acquisto devono essere autorizzati con licentia solo quando il relativo prezzo non viene corrisposto contestualmente in denaro ma comportano l'assunzione di obbligazioni di pagamento, la concessione di garanzie personali o reali, la sottoscrizione di cambiali od una permuta (c. 1295).
4) Impresa individuale / institore
La comparizione in atto di una impresa individuale coincide con quella del suo titolare, persona fisica, aggiungendo il n. di inscrizione al Registro Imprese.
La rappresentanza dell'impresa può essere assegnata anche ad un institore, che può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa ad eccezione della alienazione o ipoteca su beni immobili, per i quali è necessaria apposita autorizzazione (art. 2203 - 2204 c.c.). La procura institoria deve essere inoltre iscritta nel Registro delle imprese (art. 2206 c.c.). Tale normativa si ritiene applicabile anche ai Dirigenti di Impresa industriale (DPR 483/62). La procura institoria non deve essere allegata in atto ma solo richiamata; tuttavia è necessaria l'allegazione della procura/autorizzazione per l'alienazione dell'immobile.
5) Particolari menzioni per le società
Vi sono situazioni in cui la costituzione in atto di una società richiede particolari menzioni oltre a quelle usuali, e precisamente:
- ex art. 2250: il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le società di capitale)
- che la società è in liquidazione
- che la società ha un socio unico
- che la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento (art. 2497 bis)
- che la Cooperativa è a mutualità prevalente (art. 2515 c.c.)
- che il Consorzio ha attività esterna (art. 2615 bis)
- che trattasi di Società agricola (L. 99/04)
- che trattasi di "casa di cura privata" (L. 132/68)
- che trattasi di Banca o Credito Cooperativo, con n. di iscrizione in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia
Quando il legale rappresentante fa parte di un organo amministrativo pluripersonale è opportuno allegare all'atto la delibera dell'organo stesso con cui è deciso il compimento del negozio.