Agevolazioni Prima Casa – Schema Riepilogativo.
1. Agevolazione -
L’agevolazione cd. “prima casa” è disciplinata dalla nota II-bis art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con d.p.r. 26
aprile 1986, n. 131.
L’agevolazione “prima casa” consente di ridurre le imposte indirette dovute in
relazione all’acquisto dell’abitazione, e precisamente:
-
l’imposta di registro è applicata con l’aliquota ridotta del 3% anziché con
l’aliquota piena del 7%;
-
le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura minima di euro 168
anziché con l’aliquota rispettivamente del 2% e dell’1%;
-
l’I.V.A. è applicata con l’aliquota ridotta del 4% anziché con l’aliquota piena
del 20%.
2. Requisiti –
Il regime tributario agevolato trova applicazione in presenza di presupposti
oggetti e soggettivi.
I requisiti sono:
1) la tipologia dell’immobile trasferito: deve trattarsi di una casa di
abitazione avente caratteristiche non di lusso secondo i criteri di cui al D.M.
2 agosto1969;
2) L’ubicazione dell’immobile: l’immobile deve essere sito nel Comune di
residenza o in quello in cui si intende trasferire la residenza entro 18 mesi;
se diverso, nel Comune ove è svolta l’attività lavorativa.
3) la non titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge di altri diritti
reali, esclusa la nuda proprietà, su altra casa di abitazione nello stesso
Comune;
4) la novità nel godimento dell’agevolazione consistente nella non titolarità, anche per quote, anche per effetto del regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale di diritti reali, compresa la nuda
proprietà, su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima
casa.
3. La decadenza
dall’agevolazione –
Costituiscono causa di decadenza dall’agevolazione prima casa:
1) l’aver reso una dichiarazione mendace fin dall’origine - o che si rivela tale
successivamente - circa la sussistenza dei presupposti di cui sopra;
2) il trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici “prima casa” prima del decorso di cinque anni dal loro acquisto, salvo il caso di riacquisto di altro immobile da
adibire a propria abitazione principale entro un anno dall’alienazione.
La decadenza dalla agevolazione comporta:
- Il pagamento integrale dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e dell'IVA;
- In una sanzione pecuniaria pari ad una maggiorazione del 30% delle somme da pagare .