Iscrizione a Raccolta di una atto
La Raccolta è l'insieme degli atti che il Notaio deve custodire e tenere depositati presso di sè ed il numero di raccolta indica il numero progressivo di tali atti.
A differenza del Repertorio non costituisce un registro a sè stante pur avendo una propria numerazione apposita. Infatti mentre tutti gli atti ricevuti dal Notaio deve avere un numero di Repertorio, non tutti gli atti a Repertorio devono essere custoditi personalmente dal Notaio, e quindi essere "a Raccolta".
L'obbligo di tenere a Raccolta una atto discende dall'art. 61 LN che obbliga il Notaio a custodire presso il suo studio:
- gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di Tutela ed i verbali di divisioni giudiziali, salvo le eccezioni di legge;
- gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge od a richiesta delle parti.
A sua volta l'art. 66 LN stabilisce il principio generale che tutti gli atti ricevuti dal Notaio devono essere da lui conservati e non possono essere consegnati in originale alle parti, ad eccezione degli atti indicati nell'art. 70 LN.
Gli atti
che il Notaio può
rilasciare alle parti
in originale, e che quindi
Atti
che il Notaio può
rilasciare alle parti
in originale
Art. 70 della Legge Notarile:
Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.Rilascierà pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'
art. 1°, e gli atti di autenticazione di cui agli articoli 47 e 72.
2-
Procura speciale \ autorizzazione a singolo affare
3-
ricorsi di volontaria
4-
atti di notorietà
5-
copia o estratti di documenti esibiti
6-
vidimazioni di libri sociali
7-
asseverazioni di traduzioni o perizie con giuramento
8-
scritture private autenticate non soggette a formalità pubblicitarie
9-
autenticazione di titoli all'ordine, azioni, titoli di debito pubblico
Gli atti di ultima volontà (testamenti) non hanno numero di Raccolta, almeno fino a quando non passano nel Repertorio degli atti tra vivi.
Atti depositati che possono essere ritirati
(a seguito della redazione del verbale di restituzione
1-
deposito di documenti cartacei o non
2- testamento olografo o segreto