CREDITO D'IMPOSTA
L'art. 7 comma 1 e 2 Legge 848/98 consente di usufruire di un credito cd.
d'imposta a coloro che alienato un immobile acquistato con le agevolazioni prima
casa, provvedano ad acquistarne - a qualsiasi titolo - altro immobile entro un
anno dalla ha alienazione.
Requisiti sono pertanto:
-
Alienazione di un immobile “prima casa” e riacquisto entro
1 anno;
-
Poter godere anche nel nuovo acquisto delle Agevolazioni prima casa.
E’ infatti necessario che anche per il nuovo acquisto siano applicabili le
agevolazioni prima casa; pertanto il credito non spetta in caso di acquisto
senza la richiesta di agevolazione.
Il credito (d'imposta) è pari alla somma dell’imposta di registro o IVA pagata
dall’acquirente sul suo precedente acquisto. Il credito d'imposta è quindi una
agevolazione fiscale che consente di risparmiare la somma pagata per il registro
nel precedente acquisto sul nuovo
acquisto.
Tale risparmio, che non può essere superiore all'importo
da pagare sul nuovo acquisto, consiste alternativamente:
-
nella detrazione del suddetto credito dalla imposta di registro da pagare per il
nuovo acquisto;
-
diminuzione proporzionale dell'imposta sui redditi;
-
nella detrazione dall'imposta di registro, ipotecarie e catastali per
successioni o donazioni presentate dopo la data di acquisizione del credito;
Infine giova sottolineare che il credito spetta in quanto il beneficiario gode
delle agevolazioni prima casa cosicché nella ipotesi di decadenza dalla
agevolazione, si decadrà anche dal credito d'imposta.
Il credito si prescrive nel termine di 10 anni decorrere dalla data in cui
sorge.
Sempre ai fini del pagamento dell'imposta di registro, è inoltre possibile portare in detrazione dal registro da pagare, l'ammontare dell'imposta di registro corrisposta in sede di preliminare (cd. compromesso) già stipulato tra le parti e sottoposto a registrazione.