Come deve essere pagato il prezzo?

L’art. 35, comma 22 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 che espressamente dispone: 

“22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica le modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.”

 

Al momento del rogito avviene generalmente il pagamento del prezzo. Per l'acquisto della casa le somme da pagare sono ovviamente importanti, e quindi bisogna predisporre il pagamento mediante assegno oppure bonifico bancario.

Si ricorda che il pagamento in contanti è vietato dalla legge per importi oggi complessivamente superiori a € 5.000 e la violazione di tale norma comporta una sanzione amministrativa che può arrivare fino al 40% dell'importo pagato. Detto importo non può essere superato neppure nel caso di più pagamenti in contanti eseguiti in tempi diversi.

Si consiglia inoltre l'utilizzo di assegni circolari e non di assegni bancari, il cui utilizzo deve essere preventivamente concordato con il venditore che altrimenti può legittimamente rifiutarsi. Ciò ha grande importanza per entrambe le parti ai fini della quietanza del prezzo: solo infatti se il pagamento avviene con assegni circolari l'acquirente può pretendere la quietanza in atto. Qualora invece l'acquirente facesse uso di assegni bancari, l'effettivo pagamento e quindi la relativa quietanza sarebbe implicitamente condizionato "salvo buon fine" degli assegni stessi.

In ogni caso gli assegni devono sempre essere muniti della clausola di non trasferibilità.

Quando l'acquisto viene finanziato con un mutuo bancario, è importante accordarsi in anticipo con la banca per l'emissione degli assegni a favore del venditore, precisando gli esatti importi e l'intestazione richiesta dal venditore. Ai fini dell'erogazione del mutuo bisogna inoltre fare riferimento sempre all'effettivo netto erogato.

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