I.C.I.
Abolizione obbligo dichiarazione ICI
L’art. 37, comma 53 del D.L. 223/2006 (c.d. decreto “Visco – Bersani”, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006) aveva inoltre già soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli obblighi di dichiarazione o comunicazione dell’ICI.
Tuttavia il comma 174, dell’articolo unico della legge Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) aveva previsto che il venir meno dell’obbligo dichiarativo suddetto veniva limitato ai casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta ICI dipendessero da atti per i quali fossero applicabili le procedure telematiche dell’Adempimento Unico Informatico (previste dall’art. 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463).
L'obbligo quindi è venuto meno a decorrere dal 18 dicembre 2007, ogniqualvolta l’atto da cui dipendano gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale sugli immobili sia registrato trascritto e volturato mediate il c.d. “modello unico informatico”. In questa ipotesi, infatti, le variazioni dei dati catastali derivanti dagli atti per cui è utilizzabile la procedura telematica del modello unico informatico, rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, sono (a partire dal 18 dicembre 2007) direttamente fruibili da parte dei Comuni.
Sono ammesse
al beneficio:
• le abitazioni principali (quelle cioè in cui il
contribuente ha la residenza anagrafica o la
• le abitazioni equiparate dai Comuni a quelle
principali.
La ricordata Risoluzione ministeriale n. 12/DF
specifica inoltre che, qualora l’immobile sia adibito
• l’unità immobiliare costituita dall’ex casa
coniugale relativamente al coniuge non
• l’unità immobiliare, appartenente alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibita ad
• l’alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).
• l’unità immobiliare posseduta in Italia (a titolo
di proprietà o usufrutto) dai cittadini italiani
Sono esclusi dal beneficio:
• le abitazioni signorili (unità immobiliari di
categoria catastale A/1);
• le ville (unità immobiliari di categoria catastale
A/8);
• i castelli e palazzi di eminente pregio artistico o
storico (unità immobiliari di categoria
Per queste tipologie di immobili è prevista una detrazione di base
ex art. 8,