I.C.I.

 

Abolizione obbligo dichiarazione ICI per le "abitazioni principali"

 

L’art. 37, comma 53 del D.L. 223/2006 (c.d. decreto “Visco – Bersani”, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006) aveva inoltre già soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli obblighi di dichiarazione o comunicazione dell’ICI.

Tuttavia il comma 174, dell’articolo unico della legge Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) aveva previsto che il venir meno dell’obbligo dichiarativo suddetto veniva limitato ai casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta ICI dipendessero da atti per i quali fossero applicabili le procedure telematiche dell’Adempimento Unico Informatico (previste dall’art. 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463).

L'obbligo quindi è venuto meno a decorrere dal 18 dicembre 2007, ogniqualvolta l’atto da cui dipendano gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale sugli immobili sia registrato trascritto e volturato mediate il c.d. “modello unico informatico”. In questa ipotesi, infatti, le variazioni dei dati catastali derivanti dagli atti per cui è utilizzabile la procedura telematica del modello unico informatico, rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, sono (a partire dal 18 dicembre 2007) direttamente fruibili da parte dei Comuni.

La Risoluzione ministeriale n. 12/DF del 5 giugno 2008 è successivamente intervenuta per chiarire meglio la portata di tale esenzione.

 

Sono ammesse al beneficio:

 

• le abitazioni principali (quelle cioè in cui il contribuente ha la residenza anagrafica o la dimora abituale) e le relative pertinenze (come specificato dalla Risoluzione ministeriale n. 12/DF);

• le abitazioni equiparate dai Comuni a quelle principali.

La ricordata Risoluzione ministeriale n. 12/DF specifica inoltre che, qualora l’immobile sia adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi d’imposta, l’esenzione spetta a ciascuno di essi.

• l’unità immobiliare costituita dall’ex casa coniugale relativamente al coniuge non assegnatario

• l’unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;

• l’alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).

• l’unità immobiliare posseduta in Italia (a titolo di proprietà o usufrutto) dai cittadini italiani non residenti nel Paese, a condizione che essa sia assimilata dai regolamenti comunali all’abitazione principale e non risulti locata.

 

Sono esclusi dal beneficio:

 

• le abitazioni signorili (unità immobiliari di categoria catastale A/1);

• le ville (unità immobiliari di categoria catastale A/8);

• i castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico (unità immobiliari di categoria catastale A/9).

Per queste tipologie di immobili è prevista una detrazione di base ex art. 8, commi 2 e 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

 

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