La SCIA (che sostituisce la DIA):
L'espressione "segnalazione
certificata di inizio attività" (Scia) sostituisce quella di "dichiarazione di inizio attività"
(Dia), ovunque ricorra, anche
come parte di una espressione più ampia, e la disciplina suddescritta
sostituisce direttamente, a decorrere dal 31 luglio 2010, quella della
dichiarazione di inizio attività recata da
ogni normativa statale e regionale.
Con Nota del Ministero per la semplificazione normativa in data 16
settembre 2010 è stato chiarito che la segnalazione certificata di inizio
attività trova applicazione anche nell’attività edilizia; con la conseguenza che
– a differenza del previgente regime della denunzia di inizio attività –
non è più necessario il decorso del termine di trenta giorni dalla
presentazione della SCIA per iniziare i lavori.
Viene disposto che
ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in
albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale
o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o
specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi,
è sostituito da una segnalazione
dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione
della giustizia, all’amministrazione delle finanze.
La segnalazione è corredata dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di
notorietà
per quanto riguarda tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000,
nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati,
ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia
delle imprese di cui all’art. 38, comma 4, del d.l. n. 112/2008, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti suindicati; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le
verifiche di competenza dell’amministrazione.
Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di
pareri
di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione
di
verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni
di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli
organi e delle mministrazioni competenti.
L’attività oggetto della segnalazione
può essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione
all’amministrazione competente. Non è,
quindi, più necessario attendere il decorso di un lasso di tempo da essa.
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni
dal ricevimento
della segnalazione di cui sopra adotta
motivati provvedimenti di divieto
di prosecuzionedell’attività e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un
termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto
di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione
delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del d.p.r. n.
445/1990, può sempre e in ogni tempo adottare iprovvedimenti di cui sopra.
Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui sopra,
all’amministrazione è
consentito intervenire solo in casi tassativi: presenza del pericolo di un danno per il
patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la
sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione
dell’attività dei privati alla normativa vigente.
La suddescritta disciplina non si applica alle attività
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate
dal t.u.b. (d. lgs. n. 385/1993), e dal t.u.f. (d. lgs. n. 58/1998). Profilo,
questo, ribadito dall’art. 2, comma 1-quinquies, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. n. 182 del 6.8.2010),
convertito con modificazioni in legge 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. n. 233 del
5.10.2010).
Ogni controversia relativa è devoluta alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da
qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di
assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso.
Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di
inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
E’ prevista (commi 4-quater
e 4-quinquies)
l’emanazione di regolamenti attuativi, i quali devono essere emanati entro il 31
luglio 2011, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di
entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di
legge, regolatrici dei relativi procedimenti.
Gli interventi edilizi non più soggetti a DIA/SCIA:
Con l'approvazione del Decreto Incentivi, per gli interventi di manutenzione straordinaria non vi sarà più bisogno della DIA ma sarà necessario, prima dell'inizio dei lavori, informare il Comune, anche telematicamente, allegando le eventuali autorizzazioni obbligatorie.
Per interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili si intendono "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igenico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino cambio di destinazione d'uso.
E' infatti stato modificato l'art. 6 del T.U. dell'Edilizia (DPR 380/01) mediante l'aggiunta degli interventi in oggetto nell'elenco degli atti per i quali è possibile procedere senza DIA.
Prima dell'inizio degli interventi sarà necessario informare il Comune con l'allegazione delle eventuali autorizzazioni necessarie e l'indicazione della eventuale impresa edile che effettuerà i lavori.
Tra gli interventi edilizi non più soggetti ad IVA si ricordano inoltre:
- le opere dirette a soddisfare esigenze obiettivamente contingenti e temporanee e rimovibili immediatamente al cessare della necessità e comunque entro 90 giorni;
- le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità;
- i pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al difuori delle aree di tipo "A" di cui al DM 1444/68;
- le aree ludiche senza scopo di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Sono invece ancora soggetti a DIA:
1) le opere e le modifiche necessarie per innovare e sostituire parti strutturali degli edifici;
2) la sostituzione parziale o totale di strutture portanti orizzontali o verticali degli edifici, anche senza modifica delle quote dello stato di fatto;
3) il consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne, compreso il taglio delle strutture alla base per isolamento dell'umidità.
Si potranno quindi fare liberamente lavori interni purchè:
1) non si spostino i muri portanti;
2) non si aumenti la superficie o volumetria dell'appartamento
3) non si modifichi la destinazione d'uso;
4) non si frazioni l'unità immobiliare in più unità.
(tratto dai relativi Studi di Gaetano Petrelli)