La Certificazione Energetica in Piemonte
(Riassunto tratto dal relativo Studio di Petrelli, consultabile sul relativo sito)
In Piemonte è necessario allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti notarili di trasferimento immobiliare.
L’art. 32 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22, ha abrogato tra l’altro i commi 2 e 3 dell’art. 21 della legge regionale n. 13/2007, che prevedevano diverse decorrenze per i fabbricati nuovi e per quelli esistenti, in ordine all’entrata in vigore delle norme in materia di certificazione energetica. A seguito di tale modifica, quindi, non occorre più distinguere tra edifici nuovi ed esistenti, né aver riguardo alla tipologia di interventi edilizi eseguiti sugli edifici esistenti, ai fini dell’obbligo di allegazione dell’attestato di certificazione energetica.
Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d. lgs. n. 192/2005, l'attestato relativo
alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1 di detto art. 6,
ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal
suo rilascio (comunque fino a quando intervenga un intervento di
ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell’edificio o
dell’impianto).
Si è posto pertanto il problema se gli attestati di certificazione energetica,
redatti sulla base delle Linee guida nazionali e rilasciati a partire dal 25
luglio 2009 e fino al 30 settembre 2009, siano idonei ai fini dell’adempimento
dell’obbligo di allegazione previsto dall’art. 5, comma 2, della legge regionale
n. 13/2007. La Regione Piemonte, con la lettera in data 25 settembre 2009, prot.
n. 19721, ha dato risposta positiva a tale quesito. gli AQE rilasciati fino al
24 luglio 2009 potranno essere utilizzati - per l'adempimento degli obblighi di
dotazione e consegna agli acquirenti - fino al 26 giugno 2010. Si è posto il
problema se tale “valenza sostitutiva” sia da riconoscersi ai suddetti AQE anche
ai fini dell’obbligo di allegazione previsto dalla normativa regionale
piemontese. La Regione Piemonte, con la lettera in data 25 settembre 2009, prot.
n. 19721, ha dato risposta positiva a tale quesito.
Ai sensi del paragrafo 9 dell'allegato “A” del D.M. 26 giugno 2009, ai soli fini
dell’art. 6, comma 1-bis, del d. lgs. n. 192/2005 (ossia degli obblighi di
dotazione e consegna all’acquirente o al locatario), l'attestato di
certificazione energetica può essere sostituito da “autodichiarazione”
dell'alienante a titolo oneroso, che attesti l'appartenenza alla classe “G”, e
che i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti. La Regione
Piemonte, con la lettera in data 25 settembre 2009, prot. n. 19721, ha ritenuto
che a decorrere dal 1° ottobre 2009 – e quindi per gli atti da tale data
stipulati –
non sia più possibile avvalersi dell’autocertificazione prevista dalle
Linee guida nazionali, in quanto sostituite dalle disposizioni regionali (le
quali implicano che la ricognizione delle caratteristiche del fabbricato possa
essere effettuata soltanto da soggetti qualificati).
Ai sensi della legge regionale n. 13/2007, l'attestato di certificazione
energetica é rilasciato da un professionista, estraneo alla progettazione e alla
direzione lavori, abilitato ai sensi dell'articolo 6 (art. 5, comma 10). Alla
fine del modello di attestato, riportato nell’allegato “A” alla D.G.R. 4 agosto
2009, n. 43-11965, è riportata la dichiarazione del suddetto professionista
abilitato di non trovarsi in una delle
richiamate condizioni di conflitto di interessi.
In particolare, il punto 5.1 (“Modello e aspetti generali”) dispone che “in caso di compravendita o di locazione degli edifici l’attestato di certificazione energetica è redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita o del contratto di locazione”). Il punto 7.4 riguarda la “Compilazione dell’attestato di certificazione energetica”, precipuamente ai fini dell’inserimento dell’attestato nel “sistema informativo” (SICEE), quale disciplinato dall’art. 15 della legge n. 13/2007: detto punto 7.4 dispone quindi la predisposizione dell’attestato su supporto informatico, la sua “convalida” con firma digitale, la successiva “validazione” dell’attestato da parte del SICEE, ed infine la consegna di tale attestato validato, entro quindici giorni dalla validazione, al proprietario.
La Regione Piemonte, con la lettera in data 25 settembre
2009, prot. n. 19721, ha ritenuto che l’osservanza delle prescrizioni contenute
nel punto 7.4 sia requisito indispensabile anche ai fini del rilascio
dell’attestato da allegarsi agli atti traslativi.
Ai fini dell’allegazione agli atti traslativi, per la quale è richiesta dalla
legge regionale l’originale dell’attestato o una copia autentica, il punto 7.1,
lett. d), della D.G.R. 4 agosto 2009, n. 43-11965, prevede che l’“accesso al
SICEE” consenta di effettuare il “rilascio” di copie degli attestati di
certificazione energetica, ma non si tratta evidentemente di copie autentiche
(il cui rilascio presuppone il possesso
dell’originale da parte di un pubblico ufficiale). Deve pertanto ritenersi che
il soggetto abilitato debba sottoscrivere un originale in formato cartaceo,
conforme all’originale informatico validato dal SICEE (e riportante quindi la
relativa numerazione), che potrà poi essere allegato all’atto (o del quale potrà
essere predisposta dal notaio una copia autentica).
Unità immobiliari in condominio con impianto termico centralizzato.
La disciplina è stata modificata – con decorrenza dal 13 novembre 2009 –
dalla D.G.R. 20 ottobre 2009, n. 1-12374, e quindi l’ottavo capoverso del punto
5.1 è sostituito, con la suddetta decorrenza come segue:
“A mente dello stesso articolo 5, comma 6 della l.r. 13/2007, altra alternativa
prevista per le unità immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato dotato
di un impianto termico centralizzato è la certificazione dell'intero edificio.
Quest’ultima ipotesi rappresenta senz'altro la soluzione ottimale, sia sotto il
profilo della completezza ed esaustività della valutazione energetica
dell'immobile sia sotto l' aspetto della convenienza economica per il complesso
dei proprietari delle unità immobiliari interessate, in quanto idonea a
realizzare economie di scala.
Laddove tuttavia si opti per la certificazione della singola unità immobiliare,
l’interessato potrà fondare la certificazione energetica sulla base delle
valutazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), fermo restando che per tale
fattispecie la certificazione non può prescindere dalla
determinazione del rendimento medio stagionale dell’impianto termico
centralizzato calcolato sulla base delle normative UNI
TS 11300/2”.
La nuova disciplina consente quindi – armonizzando la normativa regionale con le
linee guida nazionali – di redigere un unico attestato di certificazione
energetica riferito alla singola unità immobiliare in condominio, che precisi
peraltro il rendimento medio stagionale dell’impianto termico centralizzato.