Limiti all'utilizzo del denaro contante negli atti notarili:

L'art. 20 del DL 78/2010 ha apportato una serie di modifiche anche alle disposizioni che regolano l'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui agli art. 49 e 58 Dlgs. 231/2007.

In particolare, a decorrere dal 31 maggio 2010 il limite massimo per l'effettuazioni di pagamenti in contanti è stato ridotto da Euro 12.500 a 5.000. Oggi il limite è di euro 1.000. La sanzione minima prevista in caso di violazione della norma è di Euro 3.000. Negli assegni bancari o postali, oltre il detto importo, è invece sempre necessaria la clausola di non trasferibilità.

Recentemente è intervenuto anche una Circolare del Ministero dell'Economia (5.8.2010 n. 281178), secondo cui:

- si considerano effettuati tra soggetti diversi i passaggi di denaro che avvengono anche tra società appartenenti allo stesso gruppo o nel caso di conferimento di capitale o di pagamento dei dividendi;

- Per quanto attiene al concetto di operazione frazionata, al fine del superamento della soglia sopra indicata devono riferirsi tutti i pagamenti effettuati nell'ambito di un'unica operazione, anche se in tempi diversi. In particolare, per il pagamento del prezzo di una compravendita ed in presenza di acconti corrisposti nel tempo, la norma è violata non solo quando venga effettuato un pagamento superiore ad Euro 1.000 ma anche quando vengano corrisposti (sempre e solo in contati) tanti pagamenti nel tempo tale che la loro somma superi complessivamente Euro 5.000 (ad esempio 6 pagamenti di 1.000 Euro ciascuno);

- Diversamente, non fanno cumulo i pagamenti relativi a distinte ed autonome operazioni ovvero quelli relativi alla medesima operazione solo quando il frazionamento è pero connaturato all'operazione stessa (contratti periodici) o è la conseguenza del preventivo accordo tra le parti (pagamento rateale - valido per il futuro);

-  il divieto all'utilizzo di contante si applica non solo per somme superiori ma anche per somme pari ad Euro 1.000 (prima 5.000 e nel 2006 era 12.500).

Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela:

L'art. 36 del decreto (disposizioni antifrode) integra l'art. 28 del d.lgs. n. 231/2007 in materia di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, inserendo tre nuovi commi (7- bis , 7- ter e 7- quater ).

Il comma 7- bis delega il ministro dell'Economia e delle finanze ad individuare, mediante apposito decreto da adottare sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, una lista di Paesi a rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo, tenendo conto anche delle informazioni assunte dagli organismi internazionali preposti alla lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il comma 7- ter impone ai notai (ed agli altri soggetti individuati) di astenersi dall'instaurazione della prestazione professionale, o di porre fine alla medesima se già in essere, qualora siano coinvolte "società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore" aventi sede nei paesi individuati dal decreto di cui al comma 7- bis . Il precetto si applica anche alle "entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei paesi sopra individuati di cui non è possibile individuare il titolare effettivo e verificarne l'identità".

Il comma 7- quater rinvia allo stesso decreto di cui al comma 7- bis per la definizione delle modalità applicative e gli adempimenti di cui al comma 7- ter .

La stessa norma inoltre integra l'art. 57 in tema di sanzioni, prevedendo l'applicazione di una specifica sanzione pecuniaria per le violazioni delle disposizioni antifrode introdotte.

Segnalazione di operazioni sospette:

L'art. 36 del decreto (disposizioni antifrode) integra l'art. 41 comma 1 in materia di segnalazione di operazioni sospette, prevedendo quale ulteriore elemento di sospetto, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante.

La normativa antiriciclaggio in generale:

È opportuno premettere che la normativa antiriciclaggio si rivolge generalmente a tutti i soggetti che operano nel settore finanziario (L.197/91 - D.Lgs.385/93) e a soggetti che sono stati successivamente ricompresi (D.Lgs.374/99 - D.Lgs.56/2004 - D.Lgs. 231/2007); tra cui quindi anche i notai.


La normativa antiriciclaggio prevede misure restrittive al fine di ridurre al minimo i rischi di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e di finanziamento al terrorismo, ne elenchiamo le principali:

 

- Limitazione dell´uso del denaro contante

- Adeguata verifica della clientela

- Istituzione Archivio Unico Informatico

- Segnalazione delle operazioni sospette

- Segnalazione delle infrazioni di cui all´ art. 49 del D.Lgs. 231/2007

- Invio mensile dei dati aggregati

Tali obblighi incombono sui  notai ed  avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni

riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Gli indici di anomalia:

Rammentando a tutti che le categorie che si stanno per descrivere non sono esaustive delle fattispecie realizzabili, sono state individuate le seguenti “famiglie” di indici, delle quali citiamo solo quelle in qualche modo più rappresentative della fenomenologia espressa dal sistema finanziario:

a) ripetute operazioni della medesima natura non coerenti con l’attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da sottintendere intenti dissimulatori (es.: privato che trae più assegni con medesimo beneficiario ed importi unitari al di sotto della soglia);

b) operazioni frazionate effettuate per eludere sulle singole transazioni gli obblighi di identificazione e registrazione (es.: tecniche di frazionamento);

c) operazione di notevole entità soprattutto se non in linea con il normale tenore di quelle solitamente effettuate dal cliente e non vi siano giustificazioni plausibili;

d) operazioni che risultano illogiche, ad esempio se svantaggiose - sotto il profilo economico-finanziario - per il cliente (es.: accettazione di condizioni economiche palesemente svantaggioso, senza addurre valide motivazioni);

e) transazioni svolte da un cliente in nome o in favore di terzi quando non vi siano tra gli stessi rapporti di alcun genere;

f) operazioni svolte da terzi a favore o per conto di un cliente e non giustificate in modo plausibile (es.: sottoscrizione di fideiussione o altra garanzia prestata da soggetto non conosciuto);

g) operazioni per le quali sono fornite indicazioni inesatte o incomplete con l’intento di occultare elementi essenziali riguardanti soprattutto i soggetti interessati dalla transazione (es.: fornitura di informazioni anagrafiche poi rivelatesi non veritiere);

h) operazioni effettuate dal cliente con controparti ubicate in Paesi centri di attività illecite (traffico stupefacenti, contrabbando e altro) e non in linea con l’attività svolta dal cliente;

i) operazioni svolte con contante in luogo degli strumenti di pagamento usualmente utilizzati dal cliente;

l) frequenti utilizzi di moneta elettronica, anche per importi non coerenti con l’attività svolta dal cliente (es.: reiterati utilizzi, dapprima infrequenti, di carte di credito, con notevoli aggravi di spese e interessi);

m) negoziazione di strumenti finanziari effettuata senza il transito sul conto corrente del cliente;

n) negoziazione - con elevata frequenza o di notevole entità - di strumenti finanziari di scarsa diffusione, soprattutto se emessi da Paesi non comunitari o non appartenenti all’O.C.S.E.;

o) cointestazioni, o variazione delle intestazioni senza plausibile giustificazione, di contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari.

Vi sono poi indici di anomalia riguardanti più specificamente il comportamento della clientela:

• clienti che si rifiutano o appaiono riluttanti a fornire le informazioni occorrenti per l’esecuzione dell’operazione o a presentare la documentazione contabile o di altro genere, o a fornire i dati relativi ai rapporti con altri intermediari o altro tipo di informazione che in circostanze normali renderebbero il cliente stesso idoneo ad effettuare operazioni di qualsiasi tipo (ciò soprattutto dopo l’ammonizione del personale a fornire tali informazioni);

• clienti che richiedano di variare l’operazione perché l’originaria struttura richiedeva identificazione o registrazione o approfondimenti di istruttoria da parte dell’intermediario;

• clienti che, ingiustificatamente, accendono rapporti presso intermediari ubicati in zone lontane dalla propria residenza o sede;

• clienti che delegano o rilasciano procure in modo frequente e ingiustificato senza mai avere contatti con i dipendenti dell’intermediario (es.: pagamenti di rate di mutuo effettuati sempre da collaboratori diversi del contraente, ma mai da lui in persona);

• clienti che svolgono operazioni di entità considerevole quando risulti che gli stessi siano stati sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione;

• clienti che, in acclarato stato di difficoltà economica, effettuano operazioni di rilevante ammontare senza fornire plausibili giustificazioni in ordine all’origine dei fondi utilizzati;

• clienti che richiedono l’esecuzione di operazioni con modalità inusuali ovvero particolarmente complesse o di rilevante entità;

• clienti prestatori di garanzia o loro garanti che frequentemente e ingiustificatamente richiedono la restituzione dei valori in garanzia, fornendo nuova provvista per l’acquisto di altri;

• clienti i quali richiedano agli intermediari o intrattengano con gli stessi rapporti con configurazione illogiche.

(Fonte: Pagine web Banca D'Italia, Consiglio Nazionale Notariato, A.B.I.)

 

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