PERSONE GIURIDICHE
Art.
18 Cost.: libertà di associarsi
Sono
proibite: - le
associazioni segrete
-
Associazioni con scopo politico mediante org. militari
-
Divieto ricostituzione partito fascista (disp. Trans. Cost.)
Gli
enti si distinguono a seconda dello scopo di lucro:
-
Società: con scopo di lucro
-
Associazioni, Fondazioni e Comitati: senza scopo di lucro principale o
soggettivo
Privati non possono creare enti diversi da quelli previsti:
tipicità degli enti.
Tutti
gli enti, in quanto organizzazione distinta dai propri membri, hanno
soggettività giuridica: autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche
soggettive: hanno propri diritti e doveri.
Gli
enti possono avere o meno personalità giuridica.
Gli
enti che hanno personalità giuridica godono di una autonomia patrimoniale
perfetta, ossia il patrimonio ente è nettamente distinto da quello dei propri
membri.
Def.
di PG: complessi organizzato di uomini e beni rivolti ad uno scopo non vietato,
che assurge a unità per l’ordinamento che li qualifica come soggetti di diritto.
Tutti
gli enti, in quanto soggetti di diritto, hanno una capacità giuridica generale.
Natura
Giu. della Personalità/Soggettività Giu. degli enti :
1)
Teoria
della Finzione (Savigny): solo le persone fisiche possono essere soggetti di
diritto
2)
Teoria
organica: le PG attraverso i loro organi agiscono come le PF
3)
Teoria
normativa: (+) (Bianca) esistono e
sono soggetti di diritto in quanto riconosciuti dalla legge, diversi dalle PF
4)
Teoria
analitica: solo le PF sono i destinatari delle disposizioni normative e pertanto
le PG sono solo una sintesi per indicare una sfera di rapporti delle PF
Si
ricorda inoltre la recente normativa Dlgs 231-2001 riconosce responsabilità
amministrativa ma sostanzialmente anche penale delle PG (gli enti
devono ritenersi responsabili per i reati commessi nel loro interesse – esiste
elenco tassativo dei reati ipotizzabili).
Gli
enti non possono assumere situazioni soggettive di d. famiglia, ma possono
essere titolari di alcuni diritti personalissimi come identità personale od
onore. Sono quindi legittimati ad agire sia con cautelare che x risarcimento.
L’art.
345 consente inoltre che l’uff. di tutore possa essere svolto da enti di
assistenza.
Anche
le PG hanno diritto alla riservatezza e privacy (Dlgs. 196/03).
Le PG
non possono essere titolari di diritti di uso o abitazione; l’usufrutto può
avere una durata di max. 30 anni.
Tipologie:
1)
Corporazioni (dove predomina elemento personale)
-
Associazioni (scopo principale altruistico – no lucro sogg. Lucro ogg:
attribuzione a terzi / reinvestimento x raggiungimento scopo ass.)
-
Società (scopo lucro)
2)
Istituzioni (dove predomina elemento patrimoniale)
-
Fondazioni
-
Comitati (almeno x dopo costituzione)
Patrimonio: nelle fondazioni è elemento costitutivo mentre x associazioni è
mezzo x raggiungimento scopo;
Scopo:
nelle fondazioni è esterno (vantaggio x altri) mentre nelle associazioni è
interno: vantaggio x associati. Per le associazioni deve essere solo lecito, x
le fondazioni anche di pubblica utilità.
Volontà: x fondazioni è esterna (fondatore) mentre nelle associazioni è interna
Altri
tipi: ecclesiastiche, internazionali – straniere.
Enti
ecclesiastici – L. 222/85:
Per
individuare un ente ecclesiastico si utilizzano i seguenti criteri:
-
Finalistico: ente che persegue fine religioso o di culto
-
Genetico: nati in base a provv. canonico
Devono
essere riconosciuti civilmente e quindi iscritti presso Prefettura.
La
legge 222/85 attribuisce rilevanza anche ai fini civilistici dei controlli
canonici x attività negoziale (art. 18).
Notaio
deve quindi verificare legittimazione persona che ha rappresentanza ente e, in
caso di atto eccedente l’ordinaria amm. allegare la relativa licentia.
-
atti < 250.000€ : nessuna licentia
-
Atti
tra 250.000 e 1.000.000€: licentia del vescovo
-
Atti
pari o eccedenti 1.000.000€ o su immobili di interesse storico – culturale:
licentia della Santa Sede (Apostolica).
ELEMENTI COSTITUTIVI ENTE:
1)
Pluralità persone- art. 27 c.2 (tranne x SRL – SPA e Fondazioni): almeno 2
persone
2)
Patrimonio x raggiungimento scopo: causa di estinzione o trasformazione (tranne
nelle associazioni non riconosciute dove il patrimonio è la responsabilità
illimitata amm. ex 38)
3)
Scopo: determinabile e lecito, espressamente indicato in atto (16);
raggiungimento o impossibilità sopravvenuta determinano estinzione (x fondazione
anche x scopo divenuto di scarsa utilità (28)
RICONOSCIMENTO PG (dpr 361\00)
Competenza è del Prefetto (e della Regione x materie delegate e il cui ambito si
esaurisce nella Regione)
Il
Registro delle PG è presso la Prefettura.
L’iscrizione ha effetto costitutivo della PG (mentre prima c’era prima il
riconoscimento della PG e poi l’iscrizione).
L’iscrizione deve avvenire entro max 120 g. (Ragioni ostative: comunicazione e
30 g. x ev. integrazione doc.). Se entro successivi 30g. non iscrive, si intende
negata (silenzio – rifiuto).
Amm.
non ha discrezionalità ma ha solo controllo formale: rispetto requisiti legge
(scopo possibile – lecito, patrimonio adeguato).
Sindacati (Ass. non riconosciute): art. 39 Cost. (procedura particolare- unico
Req.: ordinamento interno a base democratica).
Effetti del riconoscimento: Autonomia Patrimoniale Perfetta: limitazione della
responsabilità dei membri (quota di partecipazione, che è generalmente = a
conferimento): Risponde delle obbligazioni solo l’Ass. con il suo patrimonio
(36).
Autonomia patrimoniale imperfetta: responsabilità dei membri x i debiti,
esistenza o meno di meccanismi che difenda il patrimonio sociale dai debiti
personali.
Tutti
gli enti riconosciuti sono soggetti a controlli della Aut. Gov.
Registro PG:
Ha
efficacia costitutiva della PG.
-
Data
atto costitutivo
-
Denominazione
-
Scopo
-
Patrimonio
-
Durata
-
Sede
-
Generalità Amm. con CF (e altre persone rappresentanza)
Devono
altresì essere iscritte ogni modifica statutaria, sedi secondarie ..
ASSOCIAZIONI
Deve
essere atto pubblico se si vuole riconoscimento (Art. 14 - 16):
-
denominazione
-
Sede
(legale, che può essere diversa da quella effettiva)
-
Scopo
(non lucrativo)
-
Patrimonio (nelle non riconosciute: fondo comune / contributi – acquisti)
-
Nomina
amministratore/i
-
N.
ordinamento amministrazione
-
EV- N.
relative alla estinzione ente
-
Ev- N.
relative a devoluzione patrimonio
-
Diritti – obblighi Associati e condiz. Loro ammissione (ASS)
-
Criteri e modalità erogazione rendite (FOND)
-
Ev- N.
relative alla trasformazione (FOND)
Natura
Giu. atto Cost. (elementi essenziali):
1)
Atto
collettivo (unica parte con pluralità soggetti – dichiarazioni parallele)
2)
Contratto di Associazione, simile al contratto di società:
Contratto plurilaterale con comunione di scopo (+)
Statuto è documento in forma
pubblica che contiene norme di organizzazione ente; ha medesima natura Giu.
dell’atto costitutivo, di cui costituisce parte integrante.
Probl.
se può essere redatto separatamente .. si (vedi società)
L’adesione successiva di terzi ha la stessa natura della partecipazione
originaria (negozio con comunione di scopo); non esiste cmq un vero diritto
all’ammissione.
La
qualità di socio è normalmente personale e quindi generalmente non
trasmissibile, salvo patto statutario contrario.
FONDAZIONI
1-
Negozio di fondazione: volontà del testatore a che costituzione sorga
Natura
Giu.: è sempre atto unilaterale (anche se sono più fondatori) non
recettizio
Sia x
atto pubb. (revocabile fino a riconoscimento) sia x testamento
La
facoltà di revocate fondazione non si trasmette agli eredi (15)
2-
Atto
di Dotazione: è negozio unilaterale di disposizione beni (attribuzione a titolo
gratuito)
Natura
Giu.: Negozio di destinazione di un patrimonio a uno scopo – liberalità non
donativa (809)
Autonomia e Collegamento (unilaterale) tra Fondazione e Dotazione, che avrebbe
carattere accessorio (cade se cade la fondazione).
3-
Statuto: norme funzionamento e criteri – modalità erogazione rendite
Gli
amm. sono nominati nell’atto di costituzione; in mancanza dalla prefettura (25).
Mentre
nelle ass. il controllo è affidato all’assemblea, nelle fondazioni tale
controllo è affidato alla Autorità Governativa.
Tuttavia si vanno sempre più diffondendo fondazioni dotate anche dell’assemblea
(…)
TIPOLOGIE:
- F.
Testamentarie: problema qualifica del negozio di dotazione: se a titolo di erede
o legato; x altri è disposizione tipica sui generis
- F.
di Famiglia: operano a vantaggio di una o più famiglie determinate (28 c.3). Ex
692 – 699 si ritengono lecite solo ove perseguano scopi di pubblica utilità.
- F.
di Impresa: la fondazione esercita attività commerciale x raggiungimento scopo:
si discute se tale ente possa qualificarsi come imprenditore commerciale
(sarebbe cmq inammissibile lucro sogg.).
Vecchia Autorizzazione Governativa
Nel 42
al fine di evitare la manomorta, ossia che cospicui patrimoni fossero nelle mani
di enti privi di scopi economici, era previsto all’art. 17 un’autorizzazione x
gli acquisti onerosi e gratuiti degli enti, x l’accettazione di eredità,
donazioni e di legati (conferma) – 600, 782, 786.
La
Bassanini bis (127/97) ha abolito l’art. 17; ci si interrogava sulla persistenza
o meno delle altre autorizzazioni.
La L.
192/00 ha abolito ogni tipo di autorizzazione, per cui oggi gli enti hanno
capacità patrimoniale piena.
E’
stato infine modificato l’art. 493 che prevede l’obbligo di accettazione con
beneficio di inventario.
Natura Giu. Amministrazione
1)
Teo.
della rappresentanza (18: gli amm. sono responsabili solidalmente verso ass.
secondo regole mandato) – Resp. contrattuale (22).
2)
Teo.
della immedesimazione organica (+): pertanto non vi è alcuna separazione tra
ente e amm. ma immedesimazione: l’organo pertanto agisce in nome e conto
proprio.
Gli
organi si distinguono in deliberativi (volontà interna) ed esecutivi (esterna).
RECESSO SOCIO
Il
socio può sempre recedere se a tempo indeterminato o salvo giusta causa (24)
E’
nulla la clausola statutaria che impedisca il recesso.
E’
nullo l’obbligo a permanere nell’associazione se x tempo manifestamente
eccessivo o se trattasi di associazione politica o relaigiso.
La
rinuncia al recesso è valida solo se fatta adesione a tempo determinato e salvo
giusta causa.
ESCLUSIONE
1-
Gravi
motivi
2-
Deliberazione motivata assemblea previa contestazione addebiti (24 c.3)
impugnabile entro 6 mesi (solo controllo legittimità, salvo eccesso potere,
gravi motivi o discriminazioni)
Può
esser fatta valere l’ev. clausola compromissoria presente (806 cpc)
Acquista efficacia da ricezione comunicazione interessato (anche se di diritto).
L’associato escluso – receduto non ha alcun diritto di restituzione della quota
versata
Cause estinzione
(su
istanza qualsiasi interessato – d’ufficio)
1-
Cause
volontarie statutarie
2-
Venir
meno dello scopo (fondazione ev. trasf.)
3-
Venir
meno associati
4-
Delibera scioglimento (fase liq. – cancellazione)
Invece
della assegnazione dei beni ai soci, c’è devoluzione secondo atto cost. / AG. Ad
altro ente.
Si
discute se tale devoluzione sia atto tra vivi o mortis causa a titolo
particolare.
Enti di fatto
Sono
tutti gli enti che non hanno il riconoscimento e quindi privi di PG.
Si è
posto il problema dell’applicazione analogica delle disposizioni dettate x le
PG; x alcuni, la sostanziale identità di struttura comporta l’applicabilità
diretta delle norme dettate x l’ass. riconosciuta.
Natura
Giu.: Teo. della soggettività attenuata: sono soggetti di diritto (centro
autonomo di situazioni sogg.) senza essere PG; hanno una autonomia patrimoniale
imperfetta: responsabilità solidale e personale di coloro che hanno agito (38).
Forma:
possono essere costituite anche verbalmente: problema della prova della
legittimazione del soggetto che si presenta davanti al notaio: atto notorietà,
ripetizione in scrittura autentica.
Altro
problema era determinato dalla soggettività in relazione alla capacità
immobiliare delle ass. non riconosciute in quanto il 2657 non prevedeva
trascrizioni a favore di tali ass. ma solo in capo ai soci. Oggi il probl. è
stato risolto perché l’art. 2657 (trascr.) e 2839 (iscriz.) prevedono
espressamente tali ass.
Fondazione non riconosciuta
Secondo parte della dottrina solo le strutture associative possono essere prive
del riconoscimento e della PG; pertanto x le fondazioni il riconoscimento
sarebbe un elemento essenziale, che permette la destinazione a uno scopo nonché
l’autonomia e distacco dei beni.
Esiste
tuttavia una tesi giurisprudenziale che ammette le fondazioni di fatto: infatti
il patrimonio nell’intervallo tra atto costitutivo e riconoscimento hanno sempre
una rilevanza di fatto; inoltre l’abrogato art. 600 parlava di enti non
riconosciuti (e non di ass.).
Comitati(39)
Il
comitato è un ente di fatto, privo generalmente di PG.
Tuttavia può acquistare PG, avendo così autonomia patrimoniale perfetta (in tal
caso x alcuni diventa una fondazione, per altri no in quando sussisterebbe
sempre la resp. solidale di chi ha agito).
E’
composto da una pluralità di persone che si propone il raggiungimento di uno
scopo altruistico e a tal fine, cerca contributi a mezzo di pubbliche
sottoscrizioni – inviti a offrire.
Si
distingue un aspetto:
-
Soggettivo: promotori organizzatori (accordo di tipo associativo x ricerca
fondi)
-
Ogg.:
aggregazione di mezzi materiali x lo scopo. Si crea un vincolo di destinazione
simile alle fondazioni.
I
contributi (oblazioni) hanno natura di donazioni manuali o liberalità d’uso (o
obb. naturale).
Anche
i comitati, come le associazioni non riconosciute, hanno piena capacità
giuridica secondo una lettura analogica dell’2659 (esiste cmq tesi della
intestazione fiduciaria ai promotori).
Resp.:
-
I
promotori sono solidalmente e personalmente responsabili x la conservazione del
patrimonio e la destinazione allo scopo prefissato;
-
Coloro
che hanno agito sono solidalmente responsabili delle obbligazioni del comitato
(come ass. non riconosciute – x alcuni anche con PG.. )
Organizzazioni di Volontariato
– L. 266 /91
Organismo liberamente costituito per svolgere att. di volontariato, che si
avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Quindi
assenza scopo di lucro e fini solidarietà.
Il
Fondo è costituito dai contributi volontari aderenti nonché sovvenzioni
pubbliche.
Possono avere qualsiasi forma giuridica (no società che hanno scopo di lucro).
E’
previsto contenuto minimo atto costitutivo e obbligo formazione bilancio.
Può
accedere a contributi pubblici e agevolazioni fiscali – Necessità iscrizione nel
Registro delle Organizzazioni di Volontariato, tenuti dalle Regioni.
ONLUS
Le
Onlus non sono una diversa forma associativa ma solo una qualifica ai soli fini
fiscali x poter godere delle relative agevolazioni.
Tali
enti devono perseguire fini di solidarietà sociale e svolgere la attività in una
di quelle tassativamente elencate dalla L. 460-97 (assistenza, beneficienza,
istruzione..).
Gli
organismi di volontariato, le org. non governative e le Coop. sociali sono
considerate onlus di diritto; spesso tuttavia hanno una disciplina fiscale
ancora più vantaggiosa.
Tra
queste vi sono le Associazioni di Promozione Sociale:
Sono
associazioni che svolgono attività di utilità sociale, senza lucro – L. 383/00,
e devono essere iscritte in appositi Registri, oltre ad un Osservatorio
Nazionale, regionale nonché do un Fondo apposito (anche Europeo) per sostenere e
i progetti e le iniziative.