GLI ENTI
ECCLESIASTICI e LA LORO CAPACITÀ NEGOZIALE
Mancando una definizione precisa di Ente Ecclesiastico sono stati adottati due
criteri interpretativi in base ai quali sono tali:
-
quelli che perseguono un fine di religione o di culto (criterio finalistico);
-
quelli che sono sorti in forza di provvedimento canonico, quali quelli posti in
essere dalla Chiesa o assorbiti da quest'ultima e regolati dal diritto canonico.
Gli ENTI ECCLESIASTICI, attualmente , possono raggrupparsi in sei categorie:
-
ENTI ECCLESIASTICI appartenenti alla costituzione gerarchica della Chiesa
(C.E.I./Regioni ecclesiastiche/Province ecclesiastiche/
Diocesi-Abbazie-Prelature/Capitoli/Parrocchie/Chiese);
-
Istituti universitari/ Seminari/ Accademie/ Collegi per religiosi ed
ecclesiastici;
-
Persone giuridiche canoniche quali: Società di vita apostolica/ Associazioni
pubbliche di fedeli e confederazioni
-
Fondazioni (Istituti di sostentamento del clero/ Fondazioni autonome)
-Enti costituiti o approvati dall'Autorità ecclesiastica.
Fonti
1) Concordato Lateranense del 1929;
2) Art. 20 Costituzione;
3) Legge 206/85 e Legge 222/85.
Natura Giuridica
a) gli ENTI ECCLESIASTICI sono persone giuridiche private dotate
di autonomia speciale in considerazione delle loro peculiarità, oggetto di
specifica tutela dallo stato (dottr. e giurispr. prev.; Cass. 1990/1983/1985);
b) sono inquadrati nell'ampio genus degli Enti pubblici (dottr. tradiz.);
c) rappresentano un "tertium genus", in base all'art. 4 della L.
222/85, poiché sono disciplinati da tale legge e, per quanto non previsto da
questa, dal codice civile (altra dottr.).
Legge 222/85 (Regolamento di esecuzione D.P.R. 33/1987)
Nel contesto della medesima L. é formulato espressamente il principio secondo il
quale gli ENTI ECCLESIASTICI afferiscono alle confessioni religiose per quanto
concerne la loro costituzione, funzionamento ed il regime delle autorizzazioni,
ma agiscono nell'ordinamento giuridico italiano secondo le regole del diritto
interno. Tale principio, dovuto dall'esigenza di contemperare l'esigenza di
autonomia dell'ENTI ECCLESIASTICI e il rispetto di norme poste a tutela di
interessi civilisticamente rilevanti, ha comportato l'obbligo di pubblicità nel
Registro delle persone giuridiche degli ENTI ECCLESIASTICI, di modo che si
rendano riconoscibile ai terzi prescrizioni statutarie difformi rispetto ai
principi del diritto canonico.
L'art. 1, della legge in argomento, prevede la possibilità di riconoscimento
(D.P.R. su proposta del Ministro dell'interno) per gli ENTI ECCLESIASTICI
costituiti o approvati dall'Autorità ecclesiastica a condizione che abbiano sede
in Italia.
Sotto il profilo strettamente notarile, vi é da segnalare come la capacità
negoziale degli Enti della Chiesa cattolica, nonché degli Enti che fanno
capo a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato, ex art. 8 Cost., sia
subordinata all'iscrizione dell'Ente nel registro delle persone giuridiche
(art.6 ) mentre per gli altri enti che non possono o non vogliono ottenere il
riconoscimento si pongono problemi di individuazione della normativa
applicabile.
L'iscrizione nel registro costituisce pubblicità costitutiva poiché,in effetti,
la soppressione o estinzione dell'ENTI ECCLESIASTICI così come la revoca del
decreto di riconoscimento (perdita di uno dei requisiti richiesti per il
riconoscimento) per essere efficaci nei confronti dei terzi devono essere
iscritti nel registro.
Rappresentanza dell'Ente
Il diritto canonico riconosce la rappresentanza al Vescovo per
Se dal registro delle persone giuridiche si può verificare chi sia il
rappresentante legale e la data di assunzione dei poteri, il regime di
disponibilità dei beni degli ENTI ECCLESIASTICI risulta solo dal codex!!!
Il Notaio, nel caso di ENTI ECCLESIASTICI quale parte contrattuale, dovrà
verificare i poteri di chi interviene distinguendo tra potere deliberativo e di
gestione e potere di rappresentanza.
Per le persone giuridiche private é sufficiente verificare il registro delle
p.g. e richiedere la delibera dell'organo competente.
Per gli ENTI ECCLESIASTICI é più complesso poiché, oltre alla delibera degli
organi canonicamente competenti, é necessario anche gli atti autorizzativi e di
controllo delle Autorità gerarchicamente superiori. A tal proposito, per gli
ENTI ECCLESIASTICI facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa lo
Statuto é sostituito dal Decreto di erezione (che può essere integrato con
dichiarazioni, contenenti ulteriori elementi costitutivi, da parte dell'Autorità
ecclesiastica) dal quale risultano gli elementi essenziali quali la
denominazione, la sede, natura ecc.
Per gli ENTI ECCLESIASTICI privi di uno statuto, approvato agli effetti civili,
deve essere prodotta un’attestazione della Santa Sede o del Vescovo diocesano
dal quale risultino gli elementi di funzionamento e di rappresentanza dell'Ente.
Alienazioni
La legislazione di derivazione concordataria in tema di enti ecclesiastici cattolici ha previsto espressamente la rilevanza civile dei controlli canonici sull'attività negoziale degli enti medesimi (art. 18, legge 222/85). Sorge la necessità per il notaio rogante (art. 54 reg. not.) di attivarsi per individuare se in concreto occorra, o meno, l'autorizzazione tutoria, e nell'affermativa richiederla ed allegarne il documento rappresentativo all'atto.
L'attività contrattuale degli enti ecclesiastici cattolici relativa ad immobili si atteggia in modo diverso a seconda che si tratti di atto di alienazione, ovvero di atto di acquisto.
Generalmente, per la validità delle alienazioni, il diritto canonico richiede l'autorizzazione (licentia) di un organismo tutorio.
Licenzia del Vescovo diocesano
Il termine «alienazione» deve intendersi in senso ampio, con l'inclusione quindi della permuta, della datio in solutum, del conferimento in società ecc., della divisione.
La licentia occorre ogni qual volta che il valore commerciale del bene superi la somma stabilita dal diritto canonico (can. 1291), e cioè:
· dalla Santa Sede per gli enti di diritto universale;
· dalla Conferenza episcopale per gli enti nazionali.
Quando, quindi, il valore dei beni da alienare sia tra la somma minima e quella massima (euro 250.000,00 – 1.000.000,00) stabilita dalla Conferenza episcopale, la licentia deve essere concessa, per gli enti non soggetti all'autorità del Vescovo diocesano, dall'autorità stabilita nei propri statuti, ed in mancanza dallo stesso Vescovo che deve premunirsi del parere obbligatorio e vincolante del consiglio per gli affari economici e del Collegio dei consultori, nonché degli interessati (can. 1292, 1). Ovviamente tale procedura dovrà seguirsi anche per la alienazione dei beni appartenenti ad enti soggetti direttamente all'autorità del Vescovo diocesano, e per i beni della stessa diocesi.
Al di sotto della somma minima nessuna licentia sarà richiesta per la validità dell'atto, che sarà deciso ed eseguito direttamente, senza alcun controllo, dal rappresentante dell'ente ecclesiastico il quale, però, dovrà premunirsi del parere del consiglio per gli affari economici, ove presente o analogo, ma la mancata acquisizione del parere, non produce effetti negativi per diritto civile.
Licentia Santa Sede
E’richiesta direttamente la licentia della Santa Sede, prescindendo del tutto dal valore «venale» del bene oggetto dell'atto, per i cd. «ex voto», cioè di quei beni donati per via di una «grazia ricevuta», beni per lo più mobili, e quindi difficilmente interessanti l'attività notarile, e per l'alienazione dei beni «o di oggetti preziosi di interesse storico artistico».
Enti dei “religiosi”
Agli enti «dei religiosi», ovvero agli istituti di vita consacrata, alle società di vita apostolica, alle congregazioni non si applica il limite minimo dei 250.00,00. Sicché, per quest'ultima categoria di enti, la licentia del superiore competente è necessaria qualunque sia il valore dell'atto, ferma restando la obbligatorietà dell'autorizzazione della Santa Sede per gli importi superiori a lire 1.000.000,00 (can. 638, 3). N.B. Quando è parte dell'atto un ente «dei religiosi» è bene farsi consegnare copia dello statuto.
Enti non riconosciuti
Per gli enti ecclesiastici non riconosciuti in persona giuridica, tale normativa opererà soltanto se il loro statuto faccia espresso riferimento alla normativa canonica, e sia stato pubblicizzato nelle forme di legge.
Enti per il sostentamento del clero
Per i beni
alienati dagli Istituti diocesani ed interdiocesani per il sostentamento del
clero: se il loro valore eccede la somma di euro 3.000.000,00 devono essere
offerti in prelazione in ordine di priorità, allo Stato, al Comune,
all'Università degli studi, alla Regione alla Provincia, tramite la notifica
della proposta contrattuale al Prefetto competente per territorio, ai sensi
dell'art. 37 della legge 222/85. Il mancato rispetto del suddetto obbligo,
implica
la nullità dell'atto stipulato in
violazione (art. 37, comma 9, legge 222/85). In tale caso occorrerà, quindi,
menzionare in atto il mancato esercizio
della prelazione.
Formula:
L'ente «...» come qui
costituito e rappresentato dichiara di avere comunicato al Prefetto di (...) la
proposta di vendita del bene oggetto del presente atto, contenente condizioni,
patti e clausole identiche a quelle riprodotte nel presente atto, ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 37 della legge 222/85.
La comunicazione suddetta è
stata effettuata a mezzo ufficiale giudiziario (...) in data (...), rep. n.
(...), ed è stata ricevuta in data (...).Dichiara altresì che dalla data di
ricevimento della suddetta comunicazione, il Prefetto adito non ha comunicato
nei sei mesi concessi dalla legge, l'ente avente diritto che intendesse
esercitare il diritto di prelazione.
Vizi del provvedimento tutorio
E’ utile ricordare la previsione del can. 1292, 3 c.j.c., nel punto in cui dispone che per la alienazione delle cose divisibili, la licentia è nulla se non vengono indicate le parti già alienate in precedenza. Tale nullità, secondo l’A., non incide sulla validità dell'atto per diritto civile e l’analisi dei vizi dello provvedimento autorizzativi non può competere al Notaio rogante. E, infatti, la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'ordinamento canonico (vedi canone 1292) deve ritenersi dal Notaio rogante, in presenza del documento legittimativo, formalmente valido.
Formula
Rep. n. Racc. n.
VENDITA
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno di (...)
Innanzi a me dr. (...),
Notaio iscritto al Collegio Notarile di (...) e residente in (...), con lo
studio in
SI SONO COSTITUITI
_ «...» ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto “…”con (...) decreto del Presidente della Repubblica
avente sede in Italia, in (...) , Via (...) n. (...) Partita IVA o codice
fiscale (...) iscritto nel registro delle persone giuridiche presso la
Prefettura di (...) in persona del suo legale rappresentante pro - tempore (nome
civile e nome religioso) domiciliato per la carica presso la suindicata sede,
munito dei poteri necessari per la stipula del presente atto in virtù del
vigente statuto dell'ente (ovvero: in base alla vigente normativa canonica) e
dell'autorizzazione tutoria [rilasciata da (...) in data (...) che in originale
(o in copia conforme) si allega al presente atto sotto la lettera «...»
e
- ...
Della cui personale identità
e qualifica io Notaio sono certo e che avendo i requisiti di legge, d'accordo
tra loro e col mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni al presente
atto, con il quale stipulano e convengono quanto segue:
(...)
Si Premette[1]
(...)
Profili urbanistici
Se oggetto dell'atto è un edificio di culto, ovvero una sua pertinenza, per la validità dell'atto occorre tenere presente che detti edifici costituiscono per diritto urbanistico «opere di urbanizzazione secondaria», e che quindi la loro realizzazione in difformità od in assenza di licenza edilizia, poteva essere sanata come «abusivismo di necessità». Sempre se oggetto dell'atto è un edificio di culto è bene ricordare che, ai sensi dell'art. 831 c.c., se risulta aperto al culto pubblico, la sua destinazione non può mutare neanche per effetto di alienazione.
Formula:
Art. ...
Ai sensi e per gli effetti
della legge 47/85 (art. 46 T.U. 380/01) l'alienante (...) dichiara che
l'immobile in oggetto è un «edificio di culto», inserito nel piano regolatore
generale del Comune di (...), tra le opere di urbanizzazione secondaria della
zona di (...), ed è stato costruito in virtù di concessione (licenza) edilizia
n. (...) del (...)
Ed è conforme ai progetti
approvati.
oppure
Per le difformità è stata presentata
domanda di sanatoria in data (...) prot. (...) al Comune di (...), e sono stati
pagati per intero gli oneri concessori e le dovute oblazioni. Di detta domanda e
dei relativi bollettini di versamento si allega copia certificata conforme.
L'ente ecclesiastico acquirente, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara
che l'immobile in oggetto sarà utilizzato per il soddisfacimento delle esigenze
di culto della popolazione del Comune di (...) quartiere di (...), nel pieno
rispetto della sua natura di opera di urbanizzazione secondaria.
Acquisti
Quando l'ente ecclesiastico acquista, è’ bene, però, allegare l'autorizzazione canonica, soprattutto per quei casi nei quali il pagamento del corrispettivo avvenga in modo dilazionato, o tramite l'accollo di un mutuo, oppure in «natura» (come nella permuta ove vi è anche una alienazione), così come nei negozi solutori come la dazione in pagamento.
Rimarrebbe, quindi, esclusa soltanto la vendita con corrispettivo pagato in contanti, senza dilazioni.
Formula:
Art. ...
L'ente ecclesiastico (...),
come qui costituito e rappresentato, debitamente autorizzato come innanzi, con
il presente atto accetta ed acquista la piena, assoluta ed esclusiva proprietà
del seguente bene in (...) e precisamente (...).
Art. ...
Il prezzo della presente
compravendita è stato convenuto e stabilito in lire (...)
Detto prezzo viene tramite
accollo del mutuo concesso alla parte venditrice da (...) in data (...) a rogito
notar(...)
per l'originario importo di
lire (...)
garantito da (...)
del quale residua la somma di
lire (...)
di cui lire (...) per somma
capitale e lire (...) per interessi.
Il presente accollo è da
intendersi (...)
L'ente ecclesiastico (...)
acquirente, così come costituito e rappresentato accetta.
Sent. Cass. 1993, n.5418
In tale sentenza
-
In riferimento agli eventuali effetti derivanti dalla mancanza
dell’autorizzazione ( “licentia" e/o "consenso") per la stipula di atti di
alienazione, da parte dei medesimi ENTI ECCLESIASTICI,
A
tal proposito, giova sottolineare l’importanza dell’art. 18 della L. 222/85
(riguardante la revisione del Concordato del 1929) che ha quale obiettivo il
fatto di agevolare il terzo che contratti con l’ ENTI ECCLESIASTICI. In effetti,
a norma dell’ art. 18, sarebbero opponibili ai terzi esclusivamente quei
controlli canonici o limitazioni statutarie debitamente pubblicizzate (Registro
delle persone giuridiche), in ossequio al richiamato principio dell’affidamento
privato.
A
seguito di quanto sopra il terzo che si accinge a contrarre con un ENTI
ECCLESIASTICI civilmente riconosciuto ha l’onere di attivarsi al fine di
individuare l’esatto iter per la formazione della sua volontà negoziale.
In caso contrario, il medesimo, non potrebbe invocare a propria tutela la
“buona fede” qualora l’ ENTI ECCLESIASTICI abbia adempiuto all’onere
pubblicitario. Qualora, invece, l’ENTI ECCLESIASTICI non abbia provveduto a
quest'ultimo onere scatterebbe l’inopponibilità al terzo di buona fede delle
limitazioni statutarie.
Quindi, nel caso mancasse un formale collegamento (quale il riconoscimento) con
Le Associazioni ecclesiastiche non riconosciute e gli Enti non riconosciuti, ai
sensi della 222/85, sono sottoposti al diritto canonico.
Natura giuridica della “licentia”
a) Un primo orientamento (prevalente in giurisprudenza e dottrina nonché quello
preferibile) sostiene che sia qualificabile come atto autorizzativo ovvero atto
di controllo necessariamente preventivo;
b) Altro orientamento (parte di
dottrina) ha sostenuto la possibilità di una “licentia” successiva al negozio,
il quale nelle more sarebbe sospensivamente condizionato all'ottenimento della
medesima. (tale orientamento, però, stravolgerebbe la
ratio del controllo tutorio).
Seguendo l’orientamento prevalente, quindi, la mancanza della “licentia”
(qualora richiesta) impedirebbe il regolare sorgere del negozio compiuto.
Pertanto, gli atti di straordinaria amministrazione effettuati dagli ENTI
ECCLESIASTICI senza la relativa “licentia”
devono ritenersi - per il diritto civile - “annullabili”, ex art. 1425 c.c, di
conseguenza:
- sono pienamente efficaci;
-
sono convalidabili (art. 1444 c.c. dall’ ENTI ECCLESIASTICI con “licentia”
ad hoc per la convalida);
-
soggetti alla prescrizione quinquennale.
In definitiva, quindi, si propende per la
invalidità dell’atto compiuto e non
per la sua “inefficacia” poiché, quest’ ultima, si tradurrebbe in un rischio
maggiore per il terzo contraente e per la certezza giuridica giuridica delle
contrattazioni.
Occorre segnalare che la “licentia”,
oltre ad essere necessaria per tutti gli atti di straordinaria amministrazione,
è necessaria anche per quelle figure negoziali alternative al modo ordinario di
formazione dell’accordo, quali il patto di opzione di vendita, il preliminare di
vendita e la proposta irrevocabile di vendita.
Inerentemente alla contrattazione avente per oggetto beni immobili è per il
Notaio:
a)
vietato ricevere atto senza “licentia” (art. 54 reg. Not.), qualora richiesta;
b)
fatto obbligo di allegare il documento autorizzativo all’atto medesimo, anche ai
fini della trascrizione.
Importante sottolineare come la violazione di tali obblighi, però, non sembra
comportare la violazione dell’ art. 28 della L. Not. trattandosi di atto
meramente annullabile, il quale non appare come “espressamente vietato dalla
legge” o contrario all’ordine pubblico o buon costume.
Il negozio annullabile, essendo pienamente efficace fino all’eventuale
impugnazione e annullamento, comporta che sarà necessaria la “licentia”
anche per la semplice rinuncia al diritto di impugnazione e, ovviamente,
per la transazione.
Tutto quanto sopra riportato non si applica, ovviamente, nell’ipotesi di "E.E
imprenditore" e cioè alle attività svolte dal medesimo e qualificabili come
economiche. Qualora, a contrario, dovessero ritenersi necessarie anche in tal
caso le autorizzazioni canoniche - nell'ambito quindi della propria attività di
impresa - significherebbe alterare il sistema della rappresentanza commerciale
prevista dal legislatore che, in tali casi, prevede addirittura validi gli atti
eccedenti l’ oggetto sociale nonostante lo statuto sia stato pubblicizzato(art.
2384 bis).
D.Lgs
460/97.
L'articolo 10,
comma 7, consente agli ENTI ECCLESIASTICI riconosciuti dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, di
acquisire la qualifica di ONLUS
adeguando
gli statuti all'articolo 10, comma 1, senza essere
tenuti né a utilizzare la locuzione ONLUS, nella denominazione, né organizzarsi
secondo criteri di democraticità.
Gli ENTI ECCLESIASTICI riconosciuti, in quanto tali, sono stati già oggetto di verifica da parte dello Stato relativa allo scopo perseguito: il loro oggetto essenziale deve essere l'attività di religione o di culto che, di per sé, non é certamente un’attività commerciale. Quest'ultima, di conseguenza, non può che essere solo connessa o strumentale rispetto all'attività principale. Qualora così non fosse, l'ENTI ECCLESIASTICI perderebbe la qualifica stessa di ENTI ECCLESIASTICI ancora prima di poter parlare di perdita di qualifica di ente non commerciale.
L'ENTI
ECCLESIASTICI che svolge attività di impresa non é in alcun modo assimilabile
alle società, poiché
perseguirebbe il solo lucro oggettivo e non anche il
cosiddetto lucro soggettivo che contraddistingue le società.
Così come
risulta dal tenore letterale della normativa in vigore, gli ENTI ECCLESIASTICI
non sono esclusi tassativamente dall'ambito delle ONLUS, non essendo menzionati
nell'art.10,comma 10 e, comunque, non potevano neanche essere esclusi, essendo
enti sicuramente non commerciali, ma non sono neppure riconosciuti ONLUS di
diritto, stante la loro esclusione dall'elenco tassativo dell'art.10, comma 8
del D.lgs 460/97.
[1] In
tali atti è sempre buona norma inserire la «premessa narrativa»,
soprattutto al fine di ricostruire la natura giuridica dell'ente
interessato. Difatti, la legittimazione del legale rappresentante varia
per diritto canonico, a seconda del tipo di ente, così come la
competenza per le autorizzazioni al compimento degli atti di
straordinaria amministrazione. E'quindi importante richiamare in
premessa:
- Costituzione dell'ente: Atto
costitutivo, ovvero provvedimento costitutivo.
- Approvazione canonica dell'ente e dello
statuto: decreto vescovile per gli enti diocesani, decreto della Sede
Apostolica per gli enti extra-diocesi. Si ritiene, altresì, opportuno
richiamare il rispetto delle condizioni richieste dal codex juris
canonici (can. 1293) per la legittimità degli atti di alienazione degli
enti ecclesiastici, ovvero:
a) una giusta causa, quale la necessità
urgente, l'utilità palese, la pietà, la carità o altra grave ragione
pastorale;
b) la stima della cosa da alienare fatta
da periti per iscritto;
c) la menzione, se il bene è divisibile,
se sono state alienate altre parti del medesimo in precedenza.