Il Contratto di Rete.
Fonte:
Art. 3 c. 4 ter,quater e quinquies D. L. 5/2009 (conv. L. 33/09 – 99/09)
4-ter. Con il
contratto
di
rete due o piu' imprese si
obbligano ad
esercitare in
comune una o piu' attivita' economiche rientranti nei
rispettivi oggetti
sociali allo
scopo
di accrescere la reciproca
capacita' innovativa e la competitivita' sul mercato. Il
contratto e'
redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve
indicare:
a)
il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli
aderenti alla
rete
b) l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attivita' comuni
poste
a base della rete, che
dimostrino il miglioramento
della
capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato;
c) l'individuazione
di
un programma
di
rete,
che contenga
l'enunciazione dei
diritti e
degli obblighi
assunti da ciascuna
impresa partecipante
e le
modalita'
di realizzazione dello scopo
comune da
perseguirsi attraverso
l'istituzione
di
un fondo
patrimoniale comune,
in relazione al quale sono stabiliti i criteri
di
valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad
eseguire per la sua costituzione e le relative modalita'
di gestione,
ovvero mediante
ricorso alla
costituzione da
parte
di
ciascun
contraente
di
un patrimonio
destinato all'affare,
ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile.
Al fondo
patrimoniale di cui alla
presente lettera si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli 2614 e 2615
del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altre imprese
e le relative ipotesi di
recesso;
e) l'organo
comune incaricato di
eseguire il programma di
rete, i
suoi poteri,
anche
di
rappresentanza, e
le modalita'
di
partecipazione di ogni impresa
all'attivita' dell'organo.
Salvo che
sia diversamente
disposto nel
contratto
di
rete,
l'organo agisce
in rappresentanza delle imprese, anche individuali,
aderenti al
contratto
medesimo, nelle procedure
di programmazione
negoziata con
le pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure
inerenti ad
interventi
di
garanzia per
l'accesso al
credito,
all'utilizzazione
di
strumenti
di promozione e tutela dei
prodotti
italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi
di
internazionalizzazione e di
innovazione, previsti dall'ordinamento.
4-ter.1. Le disposizioni
di attuazione della lettera e)
del comma
4-ter per le procedure attinenti
alle pubbliche amministrazioni sono
adottate con
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2.
Nelle forme
previste dal comma 4-ter.1
si procede alla
ricognizione
di
interventi agevolativi
previsti dalle
vigenti
disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto
di
rete,
interessate dalle
procedure
di
cui al
comma 4-ter, lettera e),
secondo periodo.
Restano ferme
le competenze
regionali per
le
procedure di rispettivo
interesse";
4-quater.
Il
contratto
di
rete
e' iscritto nel registro
delle
imprese ove hanno sede le imprese contraenti.
4-quinquies. Alle reti delle
imprese di cui al presente
articolo si
applicano le
disposizioni dell'articolo
1, comma 368, lettere b),
c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero
dell'economia
e delle finanze di concerto con
il Ministero dello sviluppo
economico,
da adottare entro
sei mesi dalla relativa richiesta".
Definizione del contratto:
Due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività
economiche - rientranti nei rispettivi
oggetti sociali - allo scopo di
accrescere la reciproca capacità innovativa e produttività. Non viene costituito
un nuovo soggetto ma è uno strumento per coordinare/migliorare la rispettive
capacità produttive/ competitività.
Natura: figura (trans)tipica a cavallo tra i contratti associativi e i contratti
con comunione di scopo privi di soggettività giuridica: rientrerebbe quindi tra
i contratti di organizzazione sui generis.
Requisiti:
atto pubblico o scrittura privata autenticata da iscriversi nel Registro delle
Imprese;
1-
Nome, ditta, ragione sociale;
2-
Obiettivi strategici delle attività comuni che dimostrino il miglioramento
3-
Individuazione di un programma di rete: si tratterebbe infatti di un
contratto-quadro – Regolamentazione della collaborazione - esercizio in comune
delle attività
4-
Fondo patrimoniale / patrimonio destinato all’affare (solo per s.p.a.) – Circa
la responsabilità patrimoniale si applicano gli art. 2614 e 2615: per le
obbligazioni inerenti al contratto di rete risponde assunte dal comitato di
gestione risponde esclusivamente il relativo fondo costituto. Adeguatezza
rispetto attività perseguita.
5-
Durata, modalità di adesione e recesso
6-
Organo comune incaricato al contratto di rete in rappresentanza delle imprese.
Il contratto di rete può essere anche a rilevanza meramente interna.
Accorgimenti nella redazione di un contratto di rete.
Oltre alla chiara enunciazione dei requisiti come prescritti dal dettato
normativo appare opportuno inserire:
- La specificazione della assenza di soggettività giuridica (pur avendo una
denominazione, patrimonio e organo amm.): Il Comitato di gestione agirebbe
quindi in basa ad un mandato con rappresentanza;
- Poiché la crescita della capacità innovativa è lo scopo del contratto,
specificare gli elementi che dimostrino
il miglioramento di detta capacità;
- Congruità del fondo della rete con
l’attività da perseguire (es. porre un tetto minimo);
- Circa la responsabilità patrimoniale si applicano gli art. 2614 e 2615 c.c.:
per le obbligazioni inerenti al contratto di rete assunte dal comitato di
gestione risponde esclusivamente il
relativo fondo costituto;
- Inserire una norma finale di rinvio alla disciplina consortile (senza ev.
obblighi di rendicontazione ex 2615 bis) od ad altra disciplina (..), in quanto
compatibile con il D.L.;
- Le imprese associate non possono chiedere la divisione del fondo per tutta la
durata del fondo;
- I creditori delle singole imprese non possono far valere i propri diritti sul
fondo per obbligazioni estranee al contratto di rete;
- ev. disciplina pattizia del Know-how acquisito;
- ev. disciplina dello scioglimento – obblighi post-contrattuali (scioglimento
od ev. proroga deve essere deciso alla unanimità);
- ev. disciplina dell’abuso di dipendenza economica nella rete ed ai danni della
rete (ev. rinvio all’art. 9 L. 192/98).
Art. 9.
Abuso di dipendenza economica
1. E' vietato l'abuso da parte di
una o piu' imprese dello stato di
dipendenza economica
nel quale
si trova, nei
suoi o
nei loro
riguardi, una impresa cliente o
fornitrice. Si considera dipendenza
economica la
situazione in
cui un
impresa sia
in grado
di
determinare, nei
rapporti commerciali
con un'altra
impresa, un
eccessivo squilibrio
di diritti
e di
obblighi. La
dipendenza
economica e' valutata tenendo
conto anche della reale
possibilita'
per la
parte che abbia
subito l'abuso
di reperire sul
mercato
alternative soddisfacenti.
2.
L'abuso puo' anche
consistere nel
rifiuto di vendere o
nel
rifiuto di comprare,
nella imposizione di
condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose
o discriminatorie, nella
interruzione
arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
3. Il patto
attraverso il quale si realizzi
l'abuso di dipendenza
economica e' nullo.
- Al comitato di gestione può essere affidato il compito di una rideterminazione
periodica degli obiettivi da perseguire;
- E’ consigliabile prevedere che l’organo di gestione sia composto dai
rappresentanti di tutte le imprese aderenti onde favorire il coordinamento tra
queste.