La rappresentanza legale e la costituzione in atto di un’associazione non riconosciuta.

 

Premessa

Prima del 1985 si discuteva e si dubitata se anche l’associazione non riconosciuta avesse soggettività giuridica, mettendo in dubbio quindi che potesse compiere atti giuridici come soggetto autonomo.

Con la novella del 1985, che ha modificato l’art. 2659 cc, oggi è espressamente previsto che anche le associazioni non riconosciute devono essere menzionate nella nota di trascrizione, aderendo quindi all’opinione prevalente che già riteneva che tali associazioni erano soggetti di diritto.

 

Il problema della rappresentanza legale, e della sua costituzione in atto, nasce dalla circostanza che la legge, per questo tipo di ente, non ha previsto nessuna forma di pubblicità nè nessun vincolo formale per la costituzione e modificazione; pertanto potrebbe essere legittimamente costituita anche in forma orale.

Nasce quindi il problema per il notaio, ed i terzi in generale, di accertarsi della legittimazione del soggetto che interviene in nome e per conto dell’associazione, in quanto, potendo essere stata costituita o modificata oralmente, non è mai oggettivamente riscontrabile.

Nella prassi sono stati prospettati alcuni escamotages: innanzitutto il notaio, per rogare l’atto, pretenderà che l’atto costitutivo risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, non potendo accettare la presenza di associati costituitisi in associazione verbalmente.

Pertanto si potrà procedere con:

1) Riproduzione (trasformazione) in atto pubblico o scrittura privata autenticata della costituzione verbale;

2) Per superare il problema di una possibile modifica orale dell’atto costitutivo di un’associazione costituita in forma scritta, è possibile applicare il principio generale in tema di rappresentanza volontaria di cui all’ art. 1396 cc, dettato in tema di procura, ma applicabile ad ogni forma di rappresentanza volontaria, prescrive che “tutte le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, in mancanza esse non sono opponibili ai terzi” .

Quindi un’eventuale modifica successiva della procura, per avere effetto, deve essere portata a conoscenza con mezzi idonei.

L’incertezza della legittimazione dell’associazione non riconosciuta è la stessa riscontrantesi nelle procure: pertanto un’eventuale modifica dei poteri rappresentativi dell’associazione non riconosciuta, non portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, non sarà opponibile ai terzi.

Formula redazionale:

“Tutti gli associati mi dichiarano di ripetere il contratto associativo già perfezionato verbalmente mediante contratto verbale e pertanto tutti gli associati intendono riproporre in forma pubblica l’atto costitutivo che di seguito si riporta: ….

A questo punto il Sig. … dichiara di essere il legale rappresentane o il Presidente del consiglio direttivo” e compirà l’atto nella sua qualità di amministratore; se c’è il consiglio direttivo si dovrà allegare la delibera del Consiglio direttivo.

 

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