Associazione di Promozione sociale
Le associazioni di promozione sociale sono disciplinate sia a livello nazionale
dalla Legge 383/00 sia a livello regionale. A tale proposito la Regione Lazio ha
emanato la L. 22/99, che prevede altresì come requisito per ottenere la
iscrizione nell’apposito Registro della decorrenza di un termine pari a 6 mesi
dalla costituzione della società.
Definizione:
Per associazioni di promozione sociale si intendono le associazioni riconosciute
e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni,
costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati
o terzi, senza finalità di lucro, e che si avvalgono prevalentemente delle
attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati
per il perseguimento dei fini istituzionali.
Requisiti Statutari:
Lo Statuto della Associazione deve contenere in base all’art. 3 della legge
383/02 ed alla L.R. Lazio:
a) la
denominazione;
b) l'oggetto sociale deve rientrare in uno dei
seguenti ambiti:
1)
all’attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale
degli individui e dei gruppi; |
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2)
all’attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di
tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici,
sociali, territoriali e culturali; |
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3)
allo sviluppo della democrazia e della persona umana; |
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4)
alla valorizzazione della pace, della cultura multietnica e
multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;
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c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che
i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli
associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con
la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla
particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà
sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire
deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione
degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte
degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio
residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione,
a fini di utilità sociale.
L’art. 3 della L.R. prevede inoltre i seguenti requisiti :
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h. Le cariche
associative sono gratuite. |
Requisiti per ottenere i Contributi Regionali:
a. |
agli enti locali che presentino annualmente piani di intervento a favore
di iniziative e progetti di associazioni operanti sul territorio ed
iscritte al registro di cui all’articolo 9; |
b. |
alle associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 9 che
presentino iniziative e progetti compiutamente documentati direttamente
alla Regione. |
Tali associazioni potranno inoltre stipulare Convenzioni con la Regione ai sensi
degli art. 7 e 8 LR.
La legge 383/00 ha altresì istituito un Registro Nazionale o Registri
Provinciali secondo la diffusione sul territorio dell’attività
dell’Associazione.
L’Iscrizione nel Registro Regionale ex art. 9 è requisito essenziale per
ottenere la denominazione ed i contributi propri delle Associazioni di
Promozione sociale.
Le associazioni di promozione sociale possono iscriversi nel Registro nazionale:
-
se svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
-
Se operano come associazione da almeno un anno.
L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale
comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati,
Alle Donazioni a favore delle Associazione do Promozione fiscale (non superiori
a 4 milioni di euro) si applicano le detrazioni fiscali ai fini Irpef ex art. 22
l. 383/00.
Esempio di Statuto di una Associazione di Promozione Sociale (in
rosso sono invece evidenziate le clausole necessarie qualora l’Associazione
possa/voglia essere riconosciuta anche quale ONLUS).
ART. 1
(Denominazione e sede)
1.
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in
materia, l’associazione di promozione sociale denominata:
<<.......>> con sede in via/piazza....nel Comune di....
2.
(solo se opera per soggetti svantaggiati)
L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualisivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non
lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS"
ART. 2
(Finalità)
oppure (solo se opera per soggetti svantaggiati)
L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo
finalità di solidarietà sociale.
a)
b)
c)
L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle
menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.
460.
(event. Se ONLUS)
ART. 3
(Soci)
1.
Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e
accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea (o il
Consiglio Direttivo). Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di
ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a
versare la quota associativa.
3.
Ci sono XX categorie di soci:
ordinari
(coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea)
sostenitori (coloro che oltre la
quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
benemeriti
(persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari
acquisiti a favore dell’Associazione) …….
4.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è
intrasmissibile.
(Diritti e doveri dei soci)
1.
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli
stessi.
2.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di
essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’
l’attività prestata.
3.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente
statuto e l’eventuale regolamento interno.
4.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente
in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto,
in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio)
1.
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta
all’Assemblea (o al Consiglio direttivo).
2.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso
dall’Associazione.
3.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato
le giustificazioni dell’interessato.
Oppure
: E’ ammessa la decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello entro
30 gg. all’assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.
(Organi sociali)
1.
Gli organi dell’associazione sono:
-
Assemblea dei soci;
-
Consiglio direttivo;
-
Presidente;
-
Collegio dei Revisori dei Conti (event.);
-
Collegio dei Probiviri (event.)
2.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 7
(Assemblea)
2.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi
ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di
quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
3.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o
quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella
convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione.
E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
-
approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
-
fissare l’importo della quota sociale annuale;
-
determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
-
approvare l’eventuale regolamento interno;
-
deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione
dei soci;
-
eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
-
deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al
suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9
(Validità Assemblee)
1.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è
presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda
convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei
presenti, in proprio o in delega.
2.
Non è ammessa più di una delega per
ciascun aderente.
(max due).
3.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei
presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle
riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo
ritenga opportuno).
4.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la
presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di
¾ dei soci.
ART. 10
(Verbalizzazione)
1.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un
verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell’assemblea
appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.
2.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
ART. 11
(Consiglio direttivo)
1.
Il consiglio direttivo è composto da ..... (tre; cinque) membri, eletti
dall’assemblea tra i propri componenti.
2.
Il consiglio direttivo è validamente costituito
quando è presente la maggioranza dei componenti.
3.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta
all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto
consuntivo e preventivo.
ART. 12
(Presidente)
1.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il
Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio
direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13
(Risorse economiche)
1.
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote
associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate
ammesse ai sensi della L 383/2000.
2.
L’associazione ha
l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni (ONLUS se opera per soggetti svantaggiati) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
ART. 14
(Rendiconto economico-finanziario)
1.
Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal
primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le
spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le
previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e
approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal
presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg.
prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3.
Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo
alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a
fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
ART. 16
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
ART. 17 (event.)
(Consorzi /Coordinamenti)
L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti
statutari, può consorziarsi con altre Pro Loco della zona
/ o / riunirsi in coordinamento con
altre associazioni che operano nel medesimo ambito.