1-
Il Prezzo
Valore
2-
Agevolazioni
Prima Casa
3-
Aree
Edificabili
4-
Alternatività
Iva e Immobili Strumentali
5-
Le
Plusvalenze Immobiliari nella Tassazione Diretta
6-
L’imposta
Sostitutiva ex comma 496
7-
Imposta di
Donazione e Successione
8-
La
Dichiarazione di Successione
9-
Le Donazioni
di Immobili
10-
Le Donazioni
di Azienda e altri Mobili
11-
Patto di Famiglia
12-
Le Liberalità
indirette
13-
Trust
14-
Cessione di
Azienda
15-
Conferimento
di Azienda
I FABBRICATI DI PROPRIETA’ DI PRIVATI – IL cd. PREZZO-VALORE.
Si devono distinguere i Beni a cui è applicabile o meno il prezzo valore (ossia
di acquirenti che non sono soggetti iva):
Requisiti per applicazione del prezzo valore:
1)
Immobile adibito ad uso abitativo; Non si applica quindi ai terreni, terreni
edificabili, immobili diversi da Cat. A (esclusa A10).
2)
Acquirente sia un privato e non agisca come soggetto Iva;
3)
Sia fatta richiesta in atto
4)
Prezzo sia veritiero.
Possibilità del limite dell’accertamento della AF in base al valore catastale.
Oggi dopo l’introduzione del prezzo valore è caduto il divieto:
o
x AF: solo se la parte in sede di stipula si avvale del prezzo valore;
o
x CNN: il limite opera in ogni caso purchè ci siano i requisiti x il prezzo
valore.
→ Circolare Agenzia Entrate:
l’accertamento su base catastale è oggi applicabile solo alle cessioni
immobiliari cui non è applicabile il prezzo-valore. Opera inoltre per gli atti
immobiliari con natura diversa (es. dichiarativa- divisioni imm./ Atti mortis
causa e donazioni / Rinunce pure e semplici).
Vendite a seguito di aggiudicazione
(Atti SCIP): Non è applicabile il prezzo valore. La base imponibile è
determinato dal prezzo di aggiudicazione. Tuttavia x gli atti SCIP a
contrattazione privata (dove non c’è Asta) è possibile applicare il prezzo
valore.
Ipotesi più discusse:
-
Contratti a prezzo imposto dalla legge: No prezzo - valore
-
Contratti a prezzo massimo- Edilizia Convenzionata (x evitare speculazioni): E’
possibile presso valore se parti pattuiscono un prezzo anche legg. difforme dal
prezzo massimo.
Nozione di immobile ad uso abitazione:
Tutti i fabbricati censiti catastalmente sotto la categoria A (tranne A10)
compreso i complessi turistico – alberghieri, purchè adibiti ad esigenze
abitativi. Tale categoria catastale deve preesistere all’atto di cessione;
devono altresì essere forniti di rendita (o potenzialmente forniti di rendita).
Qualora quindi l’immobile abbia solo una rendita presunta, è opportuno indicare
in atto di avvalersi dell’art. 12 D.L. 14 marzo 1988 n.70, convertito in Legge
13 maggio 1988 n.154. Non è applicabile il prezzo valore x tutti gli immobili
privi di rendite (es. aree urbane).
Il prezzo valore è applicabile anche alle Pertinenze. A differenza delle
agevolazioni prima casa che possono essere applicate solo ad una pertinenza, qui
non rileva il numero delle pertinenze. Possono inoltre essere acquistate anche
con atto separato. Problema dei Terreni Agricoli (giardini) pertinenziali
(stante il divieto di applicare il prezzo valore ai (meri) terreni agricoli): se
sono già passati all’urbano (A7) non c’è nessun problema; se invece sono ancora
al Catasto Terreni, con una propria e distinta rendita x l’AF non potrebbe cmq
applicarsi il prezzo valore pur essendo pertinenziali (di contrario avviso è il
CNN stante la ratio della normativa del prezzo valore).
Requisito Soggettivo: la cessione deve essere fatta a persone che non agiscono
nell’esercizio di impresa, arti o professioni. Si ritengono quindi escluse tutte
le società (compresa la S.s.) mentre può giovarsi del relativo regime
l’imprenditore agricolo. La agevolazione è altresì applicabile se viene ceduta
solo la nuda proprietà o un d. parziale immobiliare. Nell’ipotesi di contratto a
favore del 3 rilevano le persone del promittente e dello stipulante: Il Terzo
può essere anche professionista o imprenditore. Nel contratto x persona da
nominare invece è necessario che la persona nominata non sia imprenditore
/professionista.
Permuta: una solo imposta ipotecaria con base imponibile su valore immobile più
alto (maggiore imposta) e due catastali con base imponibile su ciascuno dei due
immobili
LA PRIMA CASA
Requisiti: (e una pertinenza anche con atto separato) – Anche agli immobili in
corso di costruzione purchè già si desuminino tali elementi – descrizione in
atto + dichiarazione di intento e la costruzione sia ultimata entro 3 anni dalla
registrazione dell’atto. Anche per fabbricato rurale purchè sia idoneo a
costituire una unità abitativa, sono riconosciute tali agevolazioni, tranne
quando sono pertinenze di terreni agricoli. Le agevolazioni sono concesse anche
più appartamenti contigui purchè costituisca una unica unità abitativa e purchè
non abbia caratteristiche di lusso. L’acquisto può essere anche successivo.
a)
Ubicazione immobile – dichiarazione a pena di decadenza nell’atto di acquisto
Nel Comune dove ha la residenza oppure dove intende spostare la residenza entro
18 mesi (possibile una forza maggiore tra la stipula e i 18 mesi, oggettivo e
imprevedibile)
Nel Comune (diverso dalla propria residenza) dove svolge la propria attività
lavorativa
Non serve x cittadino emigrato all’estero o x appartenenti a forze armate /
polizia
b)
Non titolarietà (anche comunione solo con il coniuge) di altri immobili nello
stesso Comune – non c’è la nuda proprietà
c)
Non titolarietà (anche comunione con il coniuge o terzi )di altri immobili
acquistati con le agevolazioni I casa – anche nuda proprietà.
-
Abitazione non di lusso: sia dal contenuto dell’atto sia dalla documentazione
allegata – deve essere oggetto di abitazione da parte dell’acquirente. E’
ritenuta irrilevante la classificazione catastale. Anche terreno edificabile
purchè il fabbricato sia edificato entro 1 anno.
Decadenza: - Sanzione: contributi normali (differenza) + 30% - termine triennale
x accertamento
1-
Mendacità delle dichiarazioni
2-
Vendita infra quinquennale a meno che non sia effettuato un nuovo acquisto entro
1 anno da adibire a residenza principale (anche ev. senza agevolazioni).
– Cessione parziale / d. reale parziale: Decadenza solo per il valore di quella
quota / diritto e x il solo acquirente che abbia alienato.
3-
Tali dichiarazioni possono essere rese anche con un atto integrativo.
Se solo un coniuge ha i Req. I casa: Agevolazioni solo al 50% (AF)
Credito d’imposta: alienazione a titolo oneroso o gratuito di imm. acquistato
con agevolazioni I casa e riacquisto entro 1 anno
– a qualsiasi causa - di altra abitazione non di lusso che abbia req. I
casa. Credito è uguale al registro o iva (sono escluse ipotecarie, cat. e bollo)
pagato sul primo acquisto. La decadenza dalle agevolazioni I casa fa decadere
anche dal credito di imposta goduto.
LE AREE EDIFICABILI
E’ un terreno con capacità edifico ria.
Differisce quindi sia dai fabbricati sia dai terreni non edificabili.
Distinzione con fabbricato in corso di
costruzione: quando il terreno diventa fabbricato: ultimazione dei lavori da
attestazione del Direttore dei lavori. AF: quando è idoneo giu. ad essere
immesso (venduto) nel mercato come fabbricato.
Decreto Bersani: nuova nozione di area fabbricabile: + ampia: ogni terreno x cui
esiste un P.R. approvato dal Comune (anche se non è approvato definitivamente
dalla Regione). Ciò oggi vale x tutti i tributi.
La cessione può essere oggetto IVA o Registro.
Se ceduta da soggetto Iva: rientra nell’Iva (oneroso, territoriale e req. sogg.)
– aliquota del 20% con imposta registro, catastale e ipotecaria fissa.
L’area non edificabile è invece soggetto a Registro pur se fatto da Soggetto Iva
(8-15%) ex art. 2 c.2 Decreto Iva.
Se ceduta da soggetto privato: Registro 8% + ipotecaria 2% e catastale 1%
Cessioni di aree all’interno di Piani di Recupero (l. Formica 168/92): Registro,
catastale e Ipotecaria sono fisse
Trasferimenti di Piani Urbanistici Particolareggiati: Registro 1% con ipotecarie
e cat. fissa.
Base imponibile.
Iva: ex art.13 è il corrispettivo pattuito (solo in caso di permuta: valore
normale). L’ufficio ex art. 54 può procedere ad una rettifica facendo
riferimento al valore normale. La vera base imponibile è quindi il valore
normale del bene.
Così x il Registro (50-52): è il valore venale di mercato (cd. normale). Così
oggi anche x le aree non edificabili in virtù del Decreto Bersani.
Una distinzione tra aree fabbricabili (valore venale) e non (catastale) rimane
solo x l’ICI.
La diversità di aliquota è giustificabile sulla base della diversità della base
imponibile: i terreni agricoli infatti hanno una aliquota alta 15% ma una base
imponibile bassa (hanno un valore venale più basso).
ALERNATIVITA’ IVA E IMM. STRUMENTALI
Operazioni soggette a iva: anche quelle non imponibili o esenti (Art. 40) –
Tuttavia sono previste eccezioni soggette a Registro in misura proporzionale.
Decreto Bersani: art. 35 ha riformulato le esenzioni IVA: n. 8, 8 bis e ter.
8 bis: cessione di fabbricati abitativi, diversi da quelli strumentali x natura
(8 ter)
Nozione di fabbricati strumentali: solo quelli rientranti nelle cat. catastali
B, C, D, E ed A10. Strumentalità quindi di tipo oggettivo a prescindere dal loro
utilizzo.
Se il bene è pertinenza, questa assume lo stesso trattamento fiscale del bene
principale.
I beni di cui agli art. 8 bis e
sono “esenti IVA”. Tuttavia sono previste varie eccezioni:
-
Le operazioni effettuate da imprese costruttrici entro 4 anni dall’ultimazione o
success. Locati entro e x 4 anni in
attuazione di programmi di edilizia convenzionata: si applica l’IVA.
Per le operazioni esenti di cui all’ 8 bis si applica il registro
proporzionale ex art. 40 TUR.
Le operazioni con scrittura non autenticata (prima quindi in caso d’uso) di cui
agli art. n. 8 bis e 8 ter, le locazioni ex art. 8 e le cessioni ex art. 27
quinquies, sia imponibili che esenti, oggi si devono registrare in termine
fisso.
Cessioni ex 8 ter: Regola: esenzione – Si applica sempre il Registro in
maniera fissa sia x le imponibili sia x le esenti. Si applicano invece in
modo proporzionale le ipotecarie 3%
e catastali 1%
Sono invece imponibili iva: (compreso Req. soggettivi e Territorialità)
1)
Le cessioni se non sono decorsi 4 anni
2)
Le cessioni
effettuate nei confronti di privati
3)
Le cessioni verso soggetti IVA che hanno attività con diritto alla detrazione
25%
4)
Le cessioni esenti dove il cedente (che svolge att. iva e non) ha manifestato
l’opzione verso l’iva
Nell’atto di cessione deve esserci la cessione attestante i requisiti di cui
sopra.
Nelle ipotesi di cui n. 3 e 4 si applica il reverse change.
Fabbricato non ultimato: art. 10 c.8 non sono ricompresi: tale cessione, se
effettuata prima dalla costruzione del fabbricato, è esclusa dall’applicazione 8
bis e 8 ter: è sempre soggetta a IVA con ipotecaria e catastale fissa. Momento
rilevante: idoneità ad essere commerciato: attestazione del Direttore del Lavoro
e dich. da rendere in Catasto.
Locazioni di immobili strumentali: sono sempre soggetti a registro all’1% a
prescindere se sono imponibili o meno, con ipotecaria e catastale dal 3 e 1%.
Così anche per i Leasing ! (è tuttavia previsto che tale imposta è scomputata
dalle ipotecarie e catastali x quelle dovute in sede di riscatto + riduzione a ½
delle ipotecarie e catastali in sede di leasing e
riscatto: 1,5 e 0,5%)
Base imponibile riscatto: valore venale bene: prezzo di riscatto + canoni –
componente finanziaria.
TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE DELLE CESSIONI IMMOBILIARI EX 67 TUIR
Redditi diversi: In questa categoria il legislatore ha raggruppato una serie di fattispecie la cui unica caratteristica comune è di ordine negativo e consiste nel non poter le stesse essere ricondotte, per difetto di uno o più dei relativi presupposti, ad alcuna delle altre categorie di reddito elencate nell’art. 6 Tuir.
Art. 67, lett. a, b, c, c-bis: Ipotesi accomunate dal fatto che la ricchezza deriva da dismissioni patrimoniali ed è riconducibile al genus delle plusvalenze date dalla differenza positiva tra il costo di acquisto e il corrispettivo percepito a fronte della dismissione.
Art. 67, lett. a : Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni: Plusvalenze realizzate mediante l’esecuzione di opere intese a renderli edificabilie la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o edifici .
Art. 67, lett. b:
Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, fatta eccezione per quelli acquisiti per successione e donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione
Art.
67, lett. c, c bis:
Le plusvalenze ivi disciplinate traggono origine dalla cessione di azioni o di altre partecipazioni sociali, e dalla cessione di titoli obbligazionari o di altre attività finanziarie: c.d. capital gains
Plusvalenza: prezzo d’acquisto + oneri – prezzo di vendita
67 lett. a): Se sul terreno è edificato un fabbricato, indipendentemente dal modo e dal tempo in cui sono stati acquistati, si applica sempre la plusvalenza imponibile perché ritenuti intrinsecamente commerciali.
67 lett. b): devono invece sussistere dei requisiti:
- Acquistati da meno di 5 anni, tranne quando è destinato ad abitazione principale od è pervenuto per successione;
- Sempre (anche + di 5 anni), x i terreni edificabili
- Imm. acquistati per donazione: sussiste sempre il limite temporale dei 5 anni (solo dopo 5 anni non genera plusvalenze).
Tassazione delle plusvalenze: mentre prima tali plusvalenze confluivano nel reddito irpef e contribuivano a formare la base imponibile (e quindi erano assoggettate alla aliquota propria dello scaglione di appartenenza) oggi ex comma 496 finanziaria 2007 è possibile sottoporre le plusvalenze di cui art. 67 lett. b) ad una tassazione separata (senza che confluiscano nel reddito irpef) con aliquota del 20%.
Req. x giovarsi della tassazione sostitutiva:
- Solo ipotesi ex art. 67 lett. b)
- Solo immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni
- E’ stata esclusa tale possibilità x i terreni edificabili: solo terreni agricoli
- Solo se è stata fatta esplicita richiesta al Notaio in sede di stipula
REQUISITI IMP. SOSTITUTIVA EX 496
Requisiti Soggettivi Venditore:
Non devono essere: Imprenditori, Società commerciali, Enti privati e pubblici in rif. alla loro attività istituzionale.
Possono quindi giovarsi della agevolazione: i Privati, Società Semplici, società di fatto non commerciali, Enti pubb. o privati non commerciali attinenti a operazioni non imprenditoriali.
Gli immobili strumentali x l’attività agricola non generano plusvalenze mentre producono plusvalenza i terreni edificatori (non concorre alla det. del reddito catastale) cui cmq non è possibile giovarsi dell’imposta sostitutiva.
Nel caso di più venditori: è possibile giovarne x il singolo (no solidarietà) qualora abbia interesse e qualora la cessione non sia stipulata nell’ambito di attività di imprese individuali.
Queste regole valgono anche per la datio in solutum a cui è da ritenere non applicabile l’opzione per l’imposta sostitutiva.
Trasferimenti immobiliari in attuazione di accordi di separazione / divorzio: No per inesistenza del presupposto impositivo per la loro espressa esenzione fiscale.
Requisiti Negoziali:
- Cessione deve essere a titolo oneroso. Nozione ampio di Cessione (..) Così anche la Cessione di Cubatura. Onerosità: è elemento essenziale (no liberalità – donazioni)
- Immobile acquistato / Costruito da non più di 5 anni, anche situato all’estero (Uniche eccezioni: immobili adibiti a abitazione principale, Pervenuti x successione).
- No x i terreni edificabili.
- No x plusvalenze realizzate a seguito di lottizzazione o esecuzione opere x renderli edificabili, e successiva vendita.
Nozione di bene costruito: concezione funzionale e non solo amministrativistica (rustico con copertura e mura perimetrali- art. 2645 bis): anche senza dich. fine lavori o richiesta agibilità.
Beni usucapiti: l’acquisto x usucapione e la successiva rivendita entro 5 anni non dà luogo a plusvalenza perché non c’è intento speculativo non essendoci un prezzo di acquisto.
Si verifica invece plusvalenza nella ipotesi di immobile costruito su area acquistata x usucapione. Qui infatti si deve far riferimento alla differenza tra valore del terreno al momento del passaggio in giudicato della sentenza che accerta l’usucapione e il prezzo di vendita.
Sono invece escluse dalla tassazione le plusvalenze realizzate dalla vendita della abitazione adibita ad abitazione principale. Rientrano nell’esenzione anche gli immobili pertinenziali (cantine, soffitte) autonomamente censite purchè effettivamente adibite anch’esse ad abitazione principale. La valutazione circa la destinazione abitativa deve essere oggettiva: è rilevante solo la categoria catastale: quindi solo le categorie da A1 a A11, tranne A10, dalle risultanze anagrafiche e da una eventuale dichiarazione sostitutiva.
Beni pervenuti con donazione e poi successivamente venduti: Oggi sono tassate come plusvalenze tutte le cessioni infraquinquennale cui può valersi della opzione di tassazione (tranne quando sia stata adibita a residenza familiare dal cedente). Pluralità di donazione e termine da cui far partire il quinquennio: dal primo donante: “per gli immobili … acquistati x donazione si assume quale prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal (primo) donante”.
1- Quando si realizza una plusvalenza immobiliare tassabile ex art. 67?
1- La lottizzazione di terreni e la costruzione di fabbricati, con successiva rivendita;
2- La cessione a titolo oneroso di immobili (fabbricati – terreni agricoli) entro 5 anni dall’acquisto, escluse quelle acquistate x successione o adibite (x la maggior parte del tempo) a residenza familiare;
3- la cessione a titolo oneroso di terreni edificabili (sempre) [la cui tassazione è costituita dalla una tassazione separata ex 17 c.1 g bis Tuir salvo opzione x tassazione ordinaria];
4- la cessione di immobili pervenuti a titolo di donazione da non più di 5 anni.
2- Plusvalenza in caso di lottizzazione di terreni:
Se cessione è prima dei 5 anni: diff. tra corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di cessione
Se dopo 5 anni: dal valore normale nel 5 anno anteriore alla lottizzazione
Se per donazione: dal valore normale al momento della lottizzazione.
DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA - RIVALUTAZIONE DEI TERRENI
( FINANZIARIA 2010)
La finanziaria del 2010 ha riaperto il termine per la rideterminazione del valore fiscale dei terreni edificabili ed agricoli di proprietà di persone fisiche. Il termine per effettuare tale rivalutazione è fissato nel 31 ottobre 2010.
Per ottenere la rideterminazione del valore del terreno, così da evitare che in caso di cessione dell'immobile il venditori sconti una plusvalenza molto alta, è necessario procedere ad una perizia asseverata ed essere pagata l'imposta sostitutiva (o la prima rata) sul (intero) nuovo valore con una aliquota agevolata del 4%. La perizia deve inderogabilmente riferirsi al valore del terreno alla data del 1 gennaio 2010.
La rivalutazione è conveniente ogni volta che ci sia stata una rivalutazione del terreno (in particolare quindi se il terreno passa da agricolo a edificabile) in quanto al posto delle aliquote ordinarie Irpef o della imposta sostitutiva del 20% (ex c. 496) da pagarsi al momento dell'atto sulla differenza tra prezzo di acquisto e di vendita, il venditore pagherà una imposta del 4% sul valore rivalutato al 1 gennai 2010. Se alla data di vendita non vi è nessuna variazione del valore del terreno, non ci sarà nessuna plusvalenza tassabile.
Quanto al pagamento dell'imposta, è possibile usufruire di un dilazionamento di pagamento in tre anni con un tasso di interesse pari al 3%.
Il valore di perizia vale anche come valore minimo su cui calcolare le imposte dovute dall'acquirente anche se il prezzo è più basso. Tale valore rileverà anche per l'ICI in quanto si applica sul valore di mercato degli immobili al primo di ogni anno.
IMPOSTA DI DONAZIONE E SUCCESSIONE
Inizialmente facevano parte del Registro. Solo nel 1923 nasce un testo autonomo. Ha come caratteristica da subito la tassazione dell’asse ereditario al netto, invece della tassazione al lordo (come generalmente x gli atti inter vivos).
Le forti e doppie aliquote progressive della tassazione del 90 ha dato luogo ad una forte elusione. Tale tassazione è stata modificata nel 2000 con una aliquota proporzionale con un’ampia franchigia.
Tuttavia nel 2001 l’imposta viene abolita, senza abrogare espressamente le norme e si disponeva che alle donazioni – x la parte non esente – si applicasse il registro.
Infine l’imposta viene re-istituita nel 2006 richiamando il vecchio testo nella formulazione del 24.10.2001.
Fattispecie Imponibile:
Il testo
del 90 differisce con quello del 2006:
- Vecchio testo “per donazione o altra liberalità”;
- Nuovo testo “per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli
di destinazione”.
Un incremento patrimoniale può verificarsi non solo a seguito di negozi traslativi - costitutivi ma anche estintivi (rinuncia). Quanto ai vincoli di destinazione, questi si devono sostanziare in una destinazione liberale.
Presupposto è quindi una attribuzione liberale.
Rilevano sia la pluralità di beneficiari o disponenti: tante operazioni imponibili quanti sono i beneficiari e/o i disponenti.
Rileva il patrimonio netto: le passività, gli oneri e i legati si deducono.
Nelle successioni il presupposto del tributo si perfeziona con l’acquisto dell’eredità (espressa o tacita- dopo 3 mesi di possesso ) e non con la morte. Tuttavia è possibile una “anticipazione” del tributo da parte dell’esecutore o curatore dell’eredità o anche del mero chiamato.
Condizione:
- Sospensiva: si applica l’aliquota minore a carico del soggetto cui spetterebbe se
- mancasse la condizione;
- Risolutiva: determina mutamento imposizione: rimborso o imposizione.
E’ una imposta “sul morto”: se residente in Italia – l’imposta si applica su tutti i beni
se non era residente alla morte: solo sugli immobili in Italia.
Donazioni e Liberalità indirette: tutte (a prescindere dagli effetti) tranne quelle remunerative e di modico valore. Circa le liberalità non donative, queste non sono imponibile se sono state già oggetto di iva o registro.
Presupposto è l’accettazione o l’efficacia della donazione.
Presunzioni di liberalità (relativa) : art. 26 TUR: presupposto è cmq l’assetto liberale.
Per le condizioni, si rinvia al TUR (diverso dalle successioni): quindi l’imposta non si applica fino al verificarsi dell’imposta sospensiva; x quella risolutiva non determina nuova imposizione e rimborso.
Territorialità: è sull’arricchimento del beneficiario – si discute se si applica il criterio della residenza del beneficiario, solo se il disponente è residente e/o il bene è in Italia.
Problema della soggettività del patrimoni separati (trust) e loro idoneità ad essere soggetti passivi dell’imposta. Se non è possibile conoscere il beneficiario finale: è imponibile nei confronti del trustee (come anticipazione).
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Tra il 2001 ed il 2006 serviva solo per la liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali sugli immobili caduti in successione; oggi invece è rilevante anche per la reintrodotta imposta di successione.
Si discute molto se si tratta di una nuova imposta di successione o della vecchia imposta del 2001 che ha ripreso vigore: ciò rileva ai fini della esistenza o meno del “coacerbo” anche nelle imposte di successione.
Se il soggetto è deceduto all’estero, la dichiarazione di successione deve essere presentata all’Ufficio competente dell’ultima residenza in Italia del defunto (o se sconosciuta a Roma 6).
In caso di successione, non è più dovuta la dichiarazione ICI.
DATI da inserire:
- Dati inerenti al defunto e alla successione;
- Dati inerenti gli immobili con visura catastale;
- Valore degli immobili da indicare (valore catastale x coefficiente, solo i terreni agricoli); Solo x i terreni edificabili bisogna dichiarare il valore normale (rilevante anche x plusvalenza in sede Irpef); Fabbricati rurali graffati a terreni: il valore del terreno comprende anche quello degli immobili (tuttavia vigente normativa dispone l’accatastamento separato dei fabbricati rurali). E’ possibile richiedere i benefici prima casa per le imposte catastali e ipotecarie (da mettere in “osservazioni”) allegando apposita dichiarazione sostitutiva.
- La partecipazione in società non quotate vanno valutate dal valore contabile: dall’ultimo bilancio collegato alla data del decesso, senza tener conto dell’avviamento (quindi non più valore reale): sarà necessario allegare sia il bilancio sia la situazione patrimoniale al momento della morte);
- Conti correnti / fondi: chiedere all’istituto bancario la stima al momento della morte, specificando se / quanto siano costituiti da titoli di Stato, che è possibile dedurre perché esclusi dall’attivo. Conti cointestati: non c’è più la presunzione di appartenenza: si terrà solo della quota di pertinenza del defunto.
- Presunzione di appartenenza di mobili e gioielli del 10% (non esiste invece più la presunzione di appartenenza di beni alienati negli ultimi 6 mesi). Tale presunzione del 10% opera solo sull’eventuale imponibile al netto della franchigia.
- Indicare le donazioni fatte ed i legati disposti, ai fini del coacerbo per l’eventuale superamento della franchigia.
Le Banche e il Notaio non possono compiere operazioni inerenti se non è stata fatta la dichiarazione di successione, anche se sono passati i 5 anni dalla apertura della successione (art. 48). E’ altresì possibile l’apertura delle cassette di sicurezza alla presenza del Notaio o del funzionario della AF.
Trattamento di favore del Patto di Famiglia, con il rispetto di determinate condizioni (mantenimento di 5 anni, mantenimento del controllo – pacchetto maggioranza, etc.). Per singole fattispecie e il manti mento di detti requisiti, sarebbe possibile solo un interpello disapplicativo.
LE DONAZIONE DI IMMOBILI
L’imposta si applica anche alle donazioni presunte di cui all’art. 26 TUR,
quando la differenza tra valore e prezzo sia superiore a 180.000 € circa
tra coniugi o parenti in linea retta e sconterebbe una imposta maggiore rispetto
al registro.
L’imposta non si applica:
1)
ai trasferimenti immobiliari / aziende, anche a titolo di liberalità, che hanno
già scontato l’iva o il registro proporzionale (cd. alternatività) (es.
donazione indiretta dell’immobile e non donazione diretta del denaro).
2)
ai trasferimenti a favore dello Stato, Entri pubblici, fondazioni, Onlus etc.
nè ipotecaria e catastale
3)
ai trasferimenti di beni culturali
4)
Riduzione (50%) per i beni non sottoposti ancora a vincoli, fondi rustici e
fabbricati rurali, immobili adibiti all’esercizio dell’impresa artigiana
familiare (al coniuge – parenti linea retta), terreni Comuni Montani con meno di
5.000 o frazioni con meno di 1.000 abitanti – Compendio Unico e Territori
Montani (solo se ad oggetto terreni e più precisamente boschi).
Base Imponibile:
Al netto, dedotti gli oneri (tranne disposizioni a favore di persona determinata
– tassazione autonoma); Non opera più il cumulo oggettivo.
Terreni edificabili: valore venale in commercio
Immobili e terreno agricoli: valore catastale x coeff.
-
Coacerbo o Cumulo soggettivo: continua ad applicarsi ai fini della franchigia,
con obbligo di indicare gli estremi delle donazioni pregresse.
Donazioni oggetto del coacerbo: se vi rientrano quelle stipulate anche dopo
l’abolizione ad opera della legge 383 del 2001, dopo la quale venivano soggette
a registro fino al 2006 :
à
solo quelle stipulate dopo il 282 del 2006.
Agevolazioni I Casa: sono state estese anche all’imposta di donazione; inoltre
qui c’è la possibilità del cd. beneficiario x estensione: ossia in caso di
pluralità di beneficiari (e unico atto) è possibile godere delle agevolazioni
purchè almeno un beneficiario sia in possesso dei requisiti prescritti (ed è
anche l’unico a rendere la dichiarazione sostitutiva).
Se c’è stato un preventivo acquisto a titolo oneroso cui si è usufruito della
agevolazione non è possibile poi usufruirne in sede di donazione, è possibile
che ne goda il cd. beneficiario x estensione.
Nozione di trasferimento rilevante ai fini del TUS:
-
I trasferimenti di beni e diritti attuati mediante donazione, patti di famiglia
e altri patti a titolo gratuito
-
La costituzione di diritti reali di
godimento
-
La rinunzia a diritti reali o di credito
-
La costituzione di rendite o pensioni
-
La donazione presunta di cui art. 26 del
T.U. imposta di registro
TASSAZIONE DONAZIONE AZIENDA E BENI MOBILI
La base imponibile dell’azienda (2555 c.c.) è dato dal patrimonio contabile
della stessa; sono escluse quindi sia l’avviamento sia le rivalutazioni. Sconta
il registro al 3%.
Il Ramo d’azienda è invece una parte autosufficiente dell’azienda, dotata di una
propria autonomia organizzativa e funzionalmente produttiva. Anche per essa
valgono le regole in tema di azienda.
Beni mobili (812): La norma tributaria li definisce in positivo: azioni e quote
di società (anche quotate), fondi comuni di investimento, obbligazioni, titoli,
crediti fruttiferi e infruttiferi, monilia, beni culturali non vincolati.
1)
Azioni e quote di società quotate: media dei prezzi di listino dell’ultimo
trimestre;
2)
Azioni e quote di società non quotate: valore proporzionale del patrimonio netto
dell’ente (Stima esperto)
3)
Fondi Comuni: valore risultante dai prospetti o pubblicazioni ex lege
4)
Obbligazioni e titoli diversi dai precedenti: valore comparato ai titoli
analoghi quotati
5)
Crediti: il loro importo; se fruttiferi con gli interessi maturati
6)
Mobilia, gioielli, beni culturali non vincolati: valore venale (oggetto di
accertamento)
PATTO DI FAMIGLIA
La Donazione di Aziende e Quote sociali con Patti di Famiglia sono esenti
(al fine di agevolare il passaggio generazionale dell’azienda).
I soggetti destinatari dell’esenzione:
Discendenti: figli, figli legittimati, figli naturali riconosciuti, adottivi con
adozione piena o legittimante,nipoti di figlio premorto, legittimi, legittimati,
naturali riconosciuti, adottivi con adozione piena o legittimante. Tra questi
soggetti non compare il coniuge.
Le condizioni richieste:
1)
deve esservi la continuazione dell’attività dell’impresa per almeno 5 anni
2)
deve conseguire il controllo della azienda / società (almeno il 51% dei voti)
( Concetto di controllo: Art. 2359 comma 1 c.c. “sono considerate società
controllate: le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”)
Ipotesi di tassazione e donazione
di quote di partecipazione di società:
Del 51% ad un solo donatario: non tassazione
Del 49% ad un solo donatario: tassazione
Del 10% ad un solo donatario che già possiede almeno il 41%: non tassazione
Del 10% ad un solo donatario che già possiede il 35%: tassazione a più donatari
del 51%: Ammesso il controllo esercitato mediante quota in comproprietà ma
se la partecipazione viene suddivisa tra
i vari donatari, ed ognuno non ha la partecipazione di controllo, vengono tutte
tassate.
Se viene donato il 30% dal padre e il 30% dalla madre: non è comunque tassabile
Se nel periodo di cinque anni uno dei contitolari decide di non continuare
nell’esercizio dell’azienda:
Il trattamento agevolato sul piano tributario non deve essere limitato al solo
fenomeno traslativo del bene produttivo principale. Ciò è confermato da quella
dottrina che predilige un "inquadramento” unitario" dell'istituto in parola e da
altra parte della dottrina che definisce il patto di famiglia un atto di
liberalità diretta nei confronti dell’assegnatario del bene produttivo ed
indiretta nei confronti degli altri legittimari non assegnatari.
Si ritiene inoltre che il patto di famiglia non sia assoggettato a imposta non
solo riguardo L’imposta di successione o donazione ma anche di quelle ipotecarie
e catastali, comprese le volture (formula ampia usata dal legislatore). Non si
tratta però di esenzione così che non sarebbe dovuta nemmeno il registro in
maniera fissa.
Ambito oggettivo: ogni fattispecie costitutiva - derivativa caratterizzata da
una liberalità (arricchimento – impoverimento).
-
Attribuzioni del beneficiario agli altri legittimati (quale liquidazione): sono
oneri: ex art. 58 sono tassate come donazioni a favore dei beneficiari.
-
Attribuzioni del disponente – donante agli altri legittimari: sono vere e
proprie liberalità del disponente a favore dei beneficiari (soggette questa
volta a riduzione e collazione)
-
Attribuzione a favore dei legittimati sopravvenuti (aumentati degli interessi
legali) – anche mediante datio in solutum
Sono tutte operazioni liberali soggette a tassazione: rileverà il rapporto di
parentela tra disponente e legittimari sia x l’aliquota sia x la franchigia
(altra tesi: non imponibilità perché accordi rientranti nel patto di famiglia)
LIBERALITA’ INDERETTE
Applicabilità delle norme del TUS (compresi gli oneri a favore di beneficiario
determinato)
Non rientrano le donazioni mancanti
dell’atto pubblico (soggette a registro fisso– rimborso con declaratoria
nullità) o le Liberalità non formali: serve atto scritto. Difficoltà inoltre di
operare accertamento per atti non scritti.
Oggi: - Astratta imponibilità delle liberalità indirette
- Eccezioni all’ambito applicativo (immobili e aziende) quando è prevista l’applicazione del registro proporzionale o Iva;
- Vincoli all’accertamento
- Estensione della registrazione volontaria
- Parziale estensione del principio di territorialità dell’imposta
è
Tassazione separata del negozio mezzo e del negozio fine: possibile doppia
tassazione di un medesimo atto (tranne ipotesi sub.2: solo negozio mezzo)
Donazione e IVA:
-
Donazione diretta: detrazione IVA da imposta di
donazione e pagamento dell’eventuale eccedenza (doppia imposizione,
indipendentemente dall’unicità del negozio);
- Donazione indiretta: esente (solo per immobili e aziende)
Disparità di trattamento ingiustificato.
Accertamento:
L’accertamento delle liberalità indirette: eccezionalità della fattispecie:
Requisiti:
- dichiarazione di parte nell’ambito dell’accertamento di altri tributi
- superamento della franchigia (nuova franchigia e aliquote)
Registrazione volontaria:
Aliquote ordinarie;
- dichiarazione contenuta nello stesso atto che contiene il negozio mezzo
- dichiarazione successiva, contenuta in altro atto assoggettato a registrazione odin denuncia verbale
Criteri con l’estero:
- Donante residente: tutte le donazioni, dirette e indirette,
anche da atti formati all’estero, indipendentemente dal beneficiario; (art. 55
c. 1-bis obbligo di registrazione per gli atti esteri nel solo caso di
beneficiario residente)
- Donante non residente, donatario residente: tutte le donazioni, dirette e indirette, da atti formati in Italia ed all’estero
- Donante e donatario non residenti: tutte le donazioni aventi ad oggetto beni e diritti esistenti in Italia.
Casistica liberalità indirette:
- Rinunzia al credito derivante dalla piantagione
- Rinunzia al credito derivante dalla accessione sul suolo altrui
- La remissione di debito unilaterale
- Rinunzia all’azione di rivalsa
- Rinuncia di diritti reali o di credito
- Rinuncia abdicativa (solo TUS)
Negozi misti a donazione: è diversa dalla ipotesi ex 35 TUR che prevede la assoggettabilità a registro delle parti onerose e a i. donazione di quelle liberali (sono diversi negozi autonomi);
- Se è enunciato l’intento liberale: donazione diretta
- Se non è enunciato: solo registro; poi in caso di registrazione volontaria come negozio fine si applicherà il TUS tranne x gli immobili e aziende
Fattispecie:
Contratto a favore del terzo: può costituire liberalità indiretta (generalmente)
Intestazione di beni altrui: donazione indiretta del bene / donazione diretta del denaro
Garanzia con rinuncia alla rivalsa o negozi particolari dove si verifica liberalità come effetto legale di acquisti in comunione legale
TRUST
Definizione e inquadramento: Fonte- Convenzione dell’Aja del 1985 (ratificata nel 1989)
Generalmente il termine trust è usato in plurale “trusts”:
esistono infatti diverse figure che rientrano in tale figura; infatti non esiste
una definizione univoca ma piuttosto possono essere delineati solo i tratti
essenziali:
un atto unilaterale del settlor con il quale si trasferiscono beni o diritti
ad un trustee, affinché costui ne disponga in favore di un beneficiario. Il
disponete quindi perda la titolarietà del bene; in capo al trustee avviene un
fenomeno di separazione patrimoniale, diverso dai beni personali.
Soggetti:
1)
disponente o settlor
2)
trustee
3)
beneficiario o beneficial owner.
A loro volta i beneficiari sono distinti a seconda che conseguano:
proventi reddituali: quando i beni siano
fruttiferi
proventi patrimoniali derivanti dalla
attribuzione alla scadenza dei beni
apportati in trust
4)
Protector o Comitato dei Garanti: può condizionare la volontà del trustee
secondo la volontà espressa nell’atto costitutivo.
Disponente può nominarsi beneficiario e/o trustee.
Centralità dell’atto istitutivo nel determinare le finalità del trust a cui il
trustee deve inderogabilmente attenersi. Tuttavia il disponente può riservarsi
anche per il futuro il potere di decidere su taluni argomenti specifici o
comunque condizionare l’agire del trustee secondo le cd. letters of wishies.
Categorie di Trusts:
(causa può essere sia inter vivos o mortis causa)
Trust familiari o commerciali (beni dell’impresa e trust esercita attività di impresa);
Trust cd. nudo (si attribuisce un bene non fruttifero e i poteri del trustee sono talmente vincolati da escludere qualsiasi discrezionalità);
Trust di scopo (perseguimento di scopo individuale),
Trust revocabili (disponente si riserva di modificare i beneficiari / categorie specifiche),
Trust discrezionale (viene demandata al trustee la scelta dei beneficiari seppure possono essere date indicati criteri dal Comitato dei Garanti)
Trust Fix (scopi e beneficiari sono stabiliti irrevocabilmente nell’atto costitutivo)
Trust commerciali e non (se svolgono o meno attività di impresa)
Profili Tributari:
Imposte indirette: La dinamica circolatoria o traslativa dei beni e/o diritti
conferiti in trust rilevano ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti
(donazione,registro, ecc.)
Imposte dirette: si deve avere riguardo a:
- soggettività passiva: il trust
- residenza
- imposte applicabili
- criteri di determinazione del reddito imponibile
1) Soggettività passiva:
Con Finanziaria del 2007 si è precisato che il trust è un autonomo soggetto imponibile (art. 73 TUIR) , e più precisamente soggetto passivo IRES.
Tuttavia Il legislatore ha differenziato il regime fiscale a seconda che si
tratti di:
-
Trust opaco ovvero con beneficiari non
individuati: soggetto Ires
-
Trust trasparente ovvero beni attribuiti
direttamente a beneficiari
individuati: i beneficiari sono soggetti a IRPEF ed i proventi distribuiti dal
trust sono qualificati redditi di capitale
-
Trust misto: allorquando convivono
simultaneamente le due categorie (es. beni fruttiferi il cui reddito viene
attribuito in parte subito ai beneficiari ed in parte accumulato): è unica
impotesi in cui un unico atto da luogo a doppia qualificazione e tassazione (..)
-
Problema inoltre della difficoltà di individuare i beneficiari e loro stessa
revocabilità
2) Residenza:
I criteri per individuare la residenza sono quelli comunemente utilizzati in
tema di Ires (art. 73)
_ Sede legale
_ Sede commerciale effettiva
_ Attività prevalente
Circolare 48/E del 2007: Rinvia ai criteri di collegamento presenti nelle
convenzioni contro le doppie imposizioni:
-
Se il trust è costituito da beni
immobili presenti in Italia sarà residente in Italia;
-
Se svolge attività in Italia sarà considerato residente
-
Via residuale: residenza trustee (problema di pluralità di trustee residenti in
Stati diversi)
1) Sono considerati residenti, salvo prova contraria, i trusts istituiti “in
Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle Finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 (che non consentono scambio di
informazioni: Black list), e successive modificazioni, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti
nel territorio
dello Stato”
2) Sono considerati altresì residenti i trusts istituiti
“in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre
1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi
il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il
trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di
destinazione sugli stessi”.
Sono entrambe presunzioni relative. Problema di individuare quando un Trust sia
costituito in un determinato Stato (..): ove ha fissato formalmente la propria
residenza (fare riferimento invece alla legge regolatrice del trust).
Tributi diretti: bisogna distinguere tra trust con beneficiari indiretti e trust
con beneficiari diretti e con diritto attuale. Nel primo caso soggetto passivo
saranno i beneficiari; nella secondo caso sarà invece direttamente il trust.
E’ beneficiario (individuato) il beneficiario al reddito (e non il capitale) e
deve essere tassato prima della sua formazione. Presuppone quindi un vero
proprio diritto di credito ma nella ipotesi in cui la ricchezza sia già
nata e, quindi, stata tassata in capo al trust, questa si considererà capitale e
non reddito.
In caso di pluralità di beneficiari, la tassazione si ripartisce in parti uguali
in mancanza di indicazioni di quote.
Se la individuazione del beneficiario avviene in un momento successivo, la
tassazione in capo al beneficiario stesso avverrà solo per il futuro.
E’ possibile che al beneficiario sia attribuita una sola quota di reddito: il
trust sarà tassato solo in parte mentre per la restante sarà trasparente (il
criterio del trust come soggetto di imposta è un criterio quindi residuale).
E’ importante che, per essere trasparente, il beneficiario oltre ad essere
determinato, deve avere un diritto di credito attuale.
Meccanismo di imputazione:
- Nella ipotesi di trust trasparente: imputazione dei redditi ai beneficiari
determinati, a prescindere dalla loro percezione ai beneficiari; il reddito del
trust è successivamente imputato al beneficiario, indipendentemente dall’incasso
dei beneficiari (come reddito da capitale): solo i redditi imputabili al trust –
il trust deve sempre presentare una dichiarazione, seguita da una dichiarazione
dei beneficiari. Al trust verranno i criteri di territorialità (no i redditi
prodotti all’estero), di quantificazione e imputazione
- Trust opaco: trust è soggetto passivo IRES (se ha carattere commerciale come
attività prevalente / Residenza del trustee o sede legale, amm. (elementi
organizzativi), oggetto principale (tipologia beni) in Italia) o Irpef. Il Trust
cmq salta la progressività Ires e si presta ad un suo aggiramento: non esiste un
Registro dei Trust.
La residenza è rilevante sia per i trust trasparenti (localizzazione del
reddito) sia non: la ricchezza finanziaria allocata in altri Stati spesso non
sconta nessuna imposta.
Al Trust manca un regime pubblicitario proprio: ottimo strumento per la
segregazione patrimoniale senza che la AF sappia quasi niente (Notaio non deve
aprire il CF alla costituzione del trust perché è intestato al trustee ma ..).
Imposte indirette: TUS: è equiparato alla donazione a prescindere dai motivi
(es. solutori) – prevale un profilo formale. Si paga solo l’apporto in trust ma
non quando esce (ossia solo dal disponente al trust e non dal trust al
beneficiario: in quest’ultimo caso solo la tassa fissa (o 3% come altri atti
registro)).
Paragone con Patto di famiglia e Fondi patrimoniali (altri strumenti di
segregazione): sono tutti strumenti più trasparenti del trust, che è molto più
nebuloso e si presta maggiormente a elusioni fiscali.
AZIENDA
Cessione d’azienda- Imposta Diretta
Imposizione diretta: Plusvalenza: Corrispettivo - Valore fiscale dell’azienda
(nell’intero: rimanenze, cespiti e avviamento)
Valore fiscale: è il Costo storico dei beni aziendale (e merci) + avviamento (al
netto delle quote di ammortamento già dedotte). Rileva il cd. Valore fiscalmente
riconosciuto perché i beni aziendali possono assumere valori diversi a seconda
chese a titolo civile o a titolo tributario (es. rivalutazione dei cespiti).
Concorrono a formare la plusvalenza: le attrezzature, Macchine ufficio, altri
beni strumentali, merci (realizzano plusvalenze solo all’insieme dell’azienda),
avviamento (attitudine dell’azienda di produrre reddito).
La plusvalenza è qualificata dall’intera azienda, dove concorrono anche i beni
merce che generalmente generano solo ricavi. Il frazionamento dei beni potrebbe
occultare un comportamento elusivo di cessione di azienda. Alla cessione di
singoli beni infatti non è
imputabile l’avviamento.
Cass.: E’ necessaria una
organizzazione dei beni produttiva preesistente alla cessione.
L’AF può contestare una
simulazione di una serie di beni strumentali riqualificandola
cessione d’azienda.
Inoltre il valore accertato x il registro assume un rilievo presuntivo anche ai
fini dell’Irpef.
Diverso regime se cedente è
-
Imprenditore individuale
-
Società persone
-
Società capitali
Imprenditore individuale:
bisogna distinguere tra un regime ordinario (58 – 86 TUIR) da un regime di
tassazione separata (17 TUIR). Questi due regimi sono alternativi tra loro.
Bisogna distinguere se il cedente, a seguito della cessione, continua o meno ad
essere imprenditore commerciale:
-
Se continua ad essere imprenditore: è possibile esercitare l’opzione di fare
concorrere la plusvalenza alla formazione del reddito in quote costanti
nell’esercizio in cui èrealizzata e nei quattro successivi(Art. 86, comma 4,
TUIR)
o
L’opzione può essere esercitata alle seguenti condizioni:
§
L’azienda ceduta sia stata detenuta da almeno 3 anni;
§
La scelta è esercitata nella dichiarazione dei redditi
§
Incompatibilità con la tassazione separata ex 17 Tuir
-
Se non è più imprenditore: Non è possibile esercitare l’opzione ma se azienda è
detenuta da 5 anni può giovarsi della tassazione separata ex 17.: in questo caso
sono irrilevanti le dilazioni di pagamento: l’imposta sostitutiva si applica
subito sull’interezza del prezzo e non concorrerà a formare il reddito Irpef;
Tass. ex art. 17: su imponibile
aliquota irpef corrispondente alla metà del reddito complessivo netto nel
biennio anteriore.
Società di Persone:
Seguirà il regime di tassazione ordinario ex art. 86, con possibilità di
rateizzazione (nei 5 bilanci successivi). I soci non possono usufruire della
tassazione separata. Tuttavia è possibile optare per la tassazione separata
nella ipotesi in cui la società sia stata messa in liquidazione ( e in tal caso
ai fini del req. del possesso conccorre anche il periodo di possesso da parte
della Soc. di Persone).
Società di Capitali
-
Ires 33%
-
No Irap
-
Dal 2004 è stata abrogata x le Soc. di Capitali l’imposta sostitutiva del 19%
-
Solo Tassazione ordinaria nel periodo di realizzazione, con possibilità di
raitezzare l’imposta dovuta in 5 periodi d’imposta.
Tassazione nel periodo di realizzazione: plusvalore si realizza quando l’azienda
è composta da beni mobili all’atto della consegna o x gli immobili dalla data
dell’atto. Anche se la società non avrà monetizzato il corrispettivo è solo un
evento che non incide i criteri di tassazione.
Req. per Raitezzare – Nei 5 periodi di imposta sconti una minor Ires, la cui
fine sorge l’obbligo di accantonare nel passivo del bilancio una apposita posta:
§
Posseduta da almeno 3 anni dalla data di costituzione / acquisto
§
Società posta in liquidazione o continuazione dell’attività di impresa
Rapporti tra imposte indirette (base è costituito dal valore dei beni) e diretta
(base è costituito dal corrispettivo conseguito): generalmente si esclude che
l’accertamento ai fini del registro valga anche per le imposte dirette
(occultamento totale /parziale del prezzo) – manca automaticità ma per AF può
avere rilevanza presuntiva insieme ad alti elementi (sarà a carico del
contribuente la dimostrazione che non c’è stato anche un occultamento del
corrispettivo).
Imposte Indirette:
è
La cessione / conferimento di azienda sono escluse dall’ambito IVA ex art.2
633/72
è
Scontano il registro proporzionale
è
Base imponibile (art. 51-52): valore venale dell’azienda (se l’uff. ritiene che
quello in commercio sia superiore provvede a accertamento in rettifica). Si
possono applicare aliquote proprie per ciascun bene solo se sono analiticamente
indicati i valori dei vari beni (in caso contrario si applicherà l’aliquota più
alta).
è
Tassazione dell’avviamento: sconta il registro al 3%; valutazione avviamento:
o
AF valuta l’avviamento in modo automatico, capitalizzando i redditi degli ultimi
esercizi. Ma lo stesso DPR 460/96 concerne solo l’accertamento con adesione.
o
Cass. e Giu. : non è d’accordo con tale impostazione ma nel 2005 ha aderito a
tale impostazione: sarà onere del contribuente dare la prova contraria, non
avendo riguardo alle perdite.
Tuttavia ogni volta bisogna vedere se si pongono in essere cessioni di singoli
beni aziendali, che possono essere imponibili Iva, oppure vere e proprie
cessioni di azienda o di ramo di azienda.
Concetto Fiscale di Azienda: la Giu. Trib. si riferisce all’art. 2555: complesso
beni organizzati e idoneità ad essere strumento dell’impresa- può anche solo
essere potenziale: non è necessario che siano ceduti anche i contratti
d’azienda. (Cass. 27286/06 che parla di residuo di organizzazione – 1913/07: non
è necessario che l’esercizio dell’impresa sia attuale ma anche solo potenziale,
purchè preesisitente). Inoltre è possibile individuare la cessione d’azienda
anche mediante con singoli atti di trasferimenti, in diversi momenti, di singoli
immobili.
Corte Giustizia Europea: si ha cessione d’azienda quando si è evidenziata la
volontà di continuare l’attività e/o quando vengono ceduti anche beni
immateriali.
Cessione del Marchio: rientrano nell’ambito Iva; se contenuto nella cessione di
azienda è possibile la sua singola tassazione iva. Corte Giustizia invece,
accolta dalla AF, fanno rientrare tutto nell’ambito del Registro.
Ipotecarie e Catastali: 2% e 1% se ci sono immobili .. nella determinazione del
valore dell’immobile non possono essere considerate le passività dell’azienda in
cui sono compresi(a differenza del registro, che ha riguardo all’azienda nel suo
complesso).
CONFERIMENTO DI AZIENDA
Equiparazione dei conferimenti alle cessioni a titolo oneroso: sia ai fini del
TUIR, sia ai fini IVA: pertanto scontano il registro.
Diversa lettura: equiparazione alle fusioni, scissioni e trasformazioni:
operazioni non produttive di reddito. Parziale equiparazione con la finanziaria
2007: manca la monetizzazione delle plusvalenze latenti, esigenza di favorire la
riorganizzazione delle imprese.
In cambio dell’azienda il soggetto / società conferente riceve azioni o quote
della società conferita ria.
-
Tassazione ordinaria (atti sinnalagmatici)
-
Tassazione (di favore) per gli atti di organizzazione (trasparenti)
Tassazione ordinaria (nel reddito di impresa della conferente).
Il corrispettivo genera plusvalenza: differenza tra valore del complesso
aziendale, quale risultante nel bilancio della conferente, e il valore
attribuito al conferimento in sede di perizia (Valore iscritto nel bilancio
della conferitaria).
In caso di conferimento dell’unica azienda del conferente: rientra nei redditi
diversi.
La disciplina è uguale della Cessione di Azienda
Valore Fiscale di partenza: Immobilizzazioni (materiali e immateriali) e/o
prezzo d’acquisto non ammortizzato;
Valore finale del Conferimento: iscrizione in Bilancio della conferitaria (manca
dato negoziale): ci si riferisce al valore normale sia per la perizia che per
l’iscrizione in Bilancio.
Per la conferente: plusvalenza tassabile (possibile annullarli con le perdite
pregresse – solo con tassazione ordinaria);
Per la conferitaria: Possibilità di ammortizzare il maggior valore (che ha
determinato la plusvalenza) (solo con il regime ordinario).
E’ possibile il frazionamento plusvalenza per i beni detenuti da almeno 3 anni –
rateizzazione in 5 anni.
Per le società di persone e le imprese individuali è prevista la tassazione
ordinaria (come reddito di impresa) oppure la tassazione sostitutiva ex art. 17
Il Conferimento di azienda consente inoltre di trasformare beni di primo grado
(complesso aziendale) in beni di secondo grado (partecipazioni): se si
conferisce l’azienda e si cedono poi le partecipazioni, sarà possibile giovarsi
della “Partecipation Exemption - PEX” (se possedute da più di 18 mesi- dove il
tempo di possesso del complesso aziendale si trasferisce sulla partecipazione)
di cui all’ art. 87 TUIR: esentare il capital gain dalla tassazione.
Tale operazione è inoltre espressamente considerata dalla norma come una
operazione non elusiva:non è ammessa la contestazione da parte della AF.
Comma 242 della finanziaria 2007: A partire dal 2007 sono previste agevolazioni
fiscali in tema di aggregazione aziendale (si costituisce un unico soggetto)
effettuate nel 2007 e 2008 mediante fusioni, scissioni e conferimenti di
azienda:
o
il conferimento neutrale non viene tassato
o
il maggior valore iscritti in bilancio può essere allocato sui singoli cespiti
patrimoniale sono fiscalmente riconosciuti – e quindi può essere ammortizzato -
fino ad un importo max di 5 milioni. di euro.
Requisiti:
-
Le società devono essere operative da almeno 2 anni (non qualificabili come Soc.
di comodo)
-
Non appartenenti allo stesso gruppo aziendale.
-
Interpello preventivo che ha ad oggetto la descrizione operazione (solo se ha
esito positivo)
REGIME DI NEUTRALITA’
I Conferimenti di azienda sono operazioni sui beni e non sui servizi.
Art. 175 ( neutralità eventuale e facoltativa)– 176 ( neutralità automatica ma
rinunciabile) TUIR
Art. 175 Tuir
E’ un regime di determinazione del reddito – eventuale e facoltativo -
che può determinare la mancata tassazione delle plusvalenze: si da
rilevanza ai valori di iscrizione delle partecipazioni ricevute e i beni
conferiti al medesimo valore.
Ambito oggettivo: Ai conferimenti di aziende, di partecipazioni di controllo e
collegamento ex 2359 c.c. (rileva solo il controllo di diritto e non di fatto;
influenza notevole: 1/5 voti (o 1/10 x Soc. quotate).
Ambito soggettivo: tutti gli
imprenditori individuali, società o enti collettivi;
Conferente e Conferitaria devono essere residenti in Italia
oppure anche residenti all’estero purchè azienda sia in Italia.
Valore di realizzo del conferimento /plusvalenza: valori di iscrizione ricevute
in capo al conferente o, se maggiori, dei beni ricevuti in capo alla conferita
ria (rileva valore di iscrizione contabile e non quello di bilancio).
E’ inoltre possibile iscrivere i beni a valore inferiore di quello di mercato:
il perito infatti ha solo l’obbligo di dichiarare che il valore non è inferiore
all’aumento di K + sovraprezzo.
E’ opportuno prevedere un obbligo di comunicazione dei valori iscritti tra
conferente e conferitario (non c’è infatti un effetto automatico).
Non si trasferiscono al conferitario la voci rettificati e x i beni di magazzino
si perde la stratificazione storica.
Imprenditore individuale che conferisce l’unica azienda: costituiscono reddito
diverso:
-
Regime del capital gains: esenzione del 60% a prescindere dalla partecipazione
posseduta;
-
Rileva il costo attribuito: valore iscritto nelle scritture contabili
-
Trasformazione delle plusvalenze sui beni in plusvalenze su partecipazioni (par.
esenti).
Art. 176 Tuir: Neutralità automatica (ma rinunciabile)
E’ stata eliminata l’imposta sostitutiva;
Regime di doppio binario: valori civilistici e valori fiscalmente riconosciuti:
le differenze risulteranno da apposito prospetto.
Neutralità fiscale non influenzata dal valore di iscrizione.
Conferimento di azienda è sempre neutrale a prescindere dai valori di
iscrizione.
Req. : Conferente e Conferitario devono iscrivere i beni ai vecchi valori
fiscalmente riconosciuti.
Ambito di tale regime: solo ai conferimenti di aziende (e non partecipazioni)
-
È stato eliminato il requisito del possesso triennale
-
Conferente deve essere residente
-
Regime esteso agli imprenditori individuali e alle società di persone
(Conferente)
-
Conferitario: solo società o ente commerciale
Il regime ex 176 determina la conservazione del possesso sia per il conferente
sia per il conferitario.
Rilevante ai fini della rateizzazione x il conferente mentre x il conferitario x
l’ev. esenzione.
Conferimento ex 175: a saldi chiusi
Conferimento ex 176: a saldi aperti: conferitario subentra nelle attività e
passività del confernte / sospensioni di imposta
Inapplicabilità della clausola generale anti elusiva ex art. 37 bis TUIR:
Conferente può conferire azienda e poi cedere le partecipazioni senza incorrere
in accertamenti (a prescindere dalla validità della operazione ec.).
Le cessioni di partecipazioni ex 175?
Per tali operazioni si applicheranno le normali regole ex 37 bis (onere
della prova su AF). Possono essere elusive con ordinari mezzi.