IL PROTESTO
Definizione e funzione
Per poter svolgere l'azione di regresso, il portatore di un
titolo di credito ha l'onere di
far constatare da un
ufficiale
pubblico il mancato pagamento o la mancata accettazione
del titolo stesso.
Presupposto processuale dell'azione di regresso,
sia cambiaria,
che di assegni, è l'avvenuto protesto.
Si può pertanto definire il protesto come quell'atto solenne
mediante il quale il pubblico ufficiale constata di
persona ed attesta la mancata accettazione o il mancato
pagamento della cambiale, o il rifiuto di
pagamento dell'assegno bancario.
Per l'azione diretta contro l'emittente o l'accettante della
cambiale non vi sono, invece, presupposti processuali
di sorta, dato che l'azione si svolge nei confronti degli
obbligati in via principale e non è necessario far attestare
con un atto autentico il mancato pagamento della somma
portata sul titolo.
Quindi riassumendo le funzioni:
1)
Processuale per esperire l’azione di regresso e di conservazione della garanzia;
2)
Probatoria del mancato pagamento (fino a querela di falso)
Requisiti
Affinchè sia esperibile l’azione di regresso, è necessario
che il protesto venga effettuato prima che sia trascorso
il termine di presentazione, e mai oltre il giorno feriale
successivo all'ultimo giorno del termine stesso.
Per la cambiale:
il protesto deve essere
levato entro i due giorni feriali seguenti al giorno in cui
la cambiale è pagabile.
Per l’assegno:
Nel termine di presentazione per l’incasso
Dispensa dal protesto
Vi sono, inoltre, due casi di dispensa
legale dal protesto
onde poter iniziare azione di regresso, previsti ambedue dalla legge cambiaria:
1)
l'ART. 51 L. CAMB. esime dal
far effettuare il protesto per mancato pagamento quando
sia già stato fatto il protesto
per mancata accettazione;
2)
l'ART. 61, comma 4°, che sì ha
quando l'evento di forza maggiore, che impedisca al portatore
di levare protesto, si prolunghi per oltre trenta
giorni.
3)
La legge, poi, ha anche voluto prendere in considerazione
il fatto che volontariamente il debitore abbia esonerato
il creditore dall'elevazione del protesto,
con una
clausola scritta sul titolo e firmata, del tenore « senza
spese » o « senza protesto » od altra equipollente.
Atti equipollenti
L'ART. 51, infine, afferma che sono
atti equipollenti al
protesto,
poiché anch'essi autorizzano ad iniziare azione
di regresso, la sentenza
dichiarativa di fallimento del
trattario
di una cambiale tratta, sia o non sia questa
stata accettata, nonché la sentenza dichiarativa di fallimento
del traente di una cambiale non
accettabile, ai
sensi dell'ART. 27 L. CAMB.
Altro equipollente del protesto, previsto dall'ART. 72 L.
CAMB., è dato dalla
dichiarazione di rifiuto deIl'accettazione
o del pagamento inserita
sulla cambiale o sul foglio
di allungamento o su atto separato firmato dal trattario,
registrata nei termini del protesto: detto sostitutivo,
tuttavia, è sempre condizionato al consenso del portatore
della cambiale.
La legge sull'assegno (ART. 45) prevede, infine, quali equipollenti
e sostitutivi dell'atto di protesto,
la dichiarazione
di una stanza di compensazione, con
data ed attestazione che l'assegno
non è stato pagato, pur essendo stato trasmesso
in tempo utile, nonché la
dichiarazione del
trattario
scritta sull'assegno nella quale sia
attestato il rifiuto
di pagamento dell'assegno e sia
indicato il luogo e la data della presentazione del titolo all'incasso.
In base all'ART. 46 stessa legge, perché il protesto o le dichiarazioni
equipollenti permettano l'azione di regresso
contro i giranti, il traente e gli altri
obbligati, è necessario che essi
vengano effettuati prima che sia trascorso
il termine di presentazione, e mai oltre il giorno feriale successivo
all'ultimo giorno del termine stesso.
Legittimazione
attiva e passiva
Per quanto riguarda la legittimazione
attiva (chi richiede il protesto) devono
prendersi in considerazione tutti i possessori di
cambiale tratta
in caso di mancata accettazione, e l'ultimo
giratario
possessore del titolo, nel caso di protesto
per mancato pagamento.
Dal lato passivo, deve prendersi in
considerazione il trattario
o colui che è designato a pagare per esso, nonché
l'accettante per intervento.
Per la legge cambiaria (ART. 70) e la legge sull'assegno
(ART. 62) l'incapacità
delle persone alle quali il titolo deve
essere presentato non
dispensa dall'obbligo di levare
il protesto,
ammenocché non si tratti del fallito: pertanto
possono essere legittimati passivi anche gli interdetti
ed i minori, tranne i falliti.
Perfino i morti, in base all'ultimo comma dell'ART.70 L.
CAMB. e 62 L. Ass., possono essere legittimati passivamente
a subire il protesto,
che deve essere fatto ugualmente
a loro nome.
Forma
L'ART.
71 L. CAMB. precisa che il protesto deve contenere
necessariamente:
1)
la data ed il luogo in cui esso e fatto;
2)
il
nome e cognome della persona richiedente e di quelle
richieste,
in modo che dal verbale di protesto risultino tutti gli
elementi necessari ad attestare quanto è avvenuto alla
presenza del pubblico ufficiale incaricato.
3)
Esso deve essere redatto in un unico contesto, e non è
possibile, a pena di inefficacia, che il pubblico ufficiale vi apponga delle
aggiunte o delle correzioni.
4)
Il pubblico ufficiale deve indicare le ricerche eseguite, al
fine di accertare l'esatto luogo del pagamento:
a sensi
dell’Art. 44 L. C., questo è dato dall'indirizzo indicato
sul titolo, ma in mancanza si deve fare riferimento al
domicilio del trattario o della persona designata a pagare
per esso, ovvero al domicilio dell'accettante per intervento
o della persona designate a pagare per esso, o infine
al domicilio dell'indicato al bisogno.
Secondo il Tribunale di Roma (SENT. 31 MARZO 1953, in
Foro it.,
1954, I, 144) non può costituire utile indirizzo
l'indicazione di una casella postale,
giacchè questo servizio è regolato da particolari disposizioni, che non consentono
l'uso di esse per atti legali da compiersi a mezzo di un pubblico
ufficiale.
Il Tribunale di Napoli ha ritenuto legittimo ed efficace un protesto elevato in
una qualsiasi località della città
nel caso in cui il trattario sia indicato con solo nome e
cognome, con l'indicazione della strada senza numero civico, giacché la
diligenza dell'ufficiale pubblico nella
ricerca del luogo ove deve effettuare il protesto non può
spingersi fino al rintracciamento
dell'obbligato a qualsiasi costo (SENT.
2 LUGLIO 1952, in Banca borsa tit. creel., 1952, II, 481).
5)
Le motivazioni
del protesto devono essere scritte sulla
cambiale o sul suo prolungamento e corrisponderanno
all'incirca alle seguenti risposte ottenute
dal pubblico ufficiale: non
accettazione, mancato pagamento, irreperibilità, morte, fallimento,
parziale pagamento.
Altri elementi accessori
Se il debitore dichiara,
nel verbale di protesto di una
cambiale tratta, che intende
regolare il debito
direttamente
con il traente, si ha
riconoscimento dell'obbligazione.
Nel caso, poi, in cui da parte dell'obbligato
principale si assumesse la falsità della firma, il pubblico ufficiale
deve
procedere ugualmente al protesto,
indicandone il motivo,
sequestrare l'effetto,
allegarlo alla denuncia da stilare a
sua cure, presentando ambedue i documenti all’Autorità Giudiziaria.
Termine per elevare il protesto
In base all’art. 51, 3°c., L. CAMB., il
protesto deve essere
levato entro i due giorni feriali seguenti al giorno in cui
la cambiale e pagabile.
E’ sorta, in dottrina, una disputa sul giorno entro il quale
si deve fare il protesto, nel caso in cui la cambiale scada
in giorno festivo: non è chiaro, infatti, se il computo
dei due giorni si debba fare:
T1) (+) dal giorno successivo a quello
festivo;
T2) dal giorno festivo nel quale la cambiale
sarebbe stata pagabile.
Per quanta riguarda
l'assegno bancario, il protesto deve essere levato
nel termine di presentazione,
che, ai sensi
dell'An. 32 L. ASS., è:
-
di otto giorni per l'assegno su
piazza
(ossia nello stesso Comune),
-
di quindici per l'assegno fuori
piazza,
-
di venti per
l'assegno estero in Europa,
-
di sessanta per l’assegno
estero da altri continenti.
Per l’assegno circolare, ai sensi dell'ART. 84 l'Ass., il termine di
presentazione è:
-
di trenta giorni dall'emissione
del titolo.
Per ambedue i tipi di assegno (sia bancario che circolare) non si computa il
giorno da cui il termine comincia
a decorrere (inoltre il sabato è festivo).
Competenza
La legge, sia cambiaria che sugli assegni, prescrive che
i protesti devono farsi a cura del notaio o dell'ufficiale
giudiziario, ed in subordine (nel caso in cui nel comune
non vi sia ne notaio ne ufficiale giudiziario) dal segretario
comunale.
Tutta la dottrina ritiene che la competenza del segretario
comunale intervenga non soltanto nel caso di
inesistenza di sede notarile o di ufficiale giudiziario, ma
anche nel caso in cui detta sede, pur esistendo, sia vacante.
Sia il notaio che l'ufficiale giudiziario possono levare protesti solo entro
I'ambito del territorio del comune in cui
ha sede il distretto notarile e il Tribunale.
Né il notaio, né gli ufficiali giudiziari possono delegare
loro aiutanti ad elevare protesti:
la legge 18 OTTOERE 1951
N. 1128 esclude la possibilità che gli aiutanti ufficiali giudiziari
e gli uscieri di conciliazione delle sedi distaccate
della pretura possano essere a ciò abilitati, a pena di nullità dell'atto.
Occorre precisare che la richiesta di levata di protesto
effettuata dal portatore del titolo al segretario comunale
costituisce un obbligo di effettuarlo per
quest’ultimo, dato che è il
portatore che può scegliere di rivolgersi al notaio di un vicino comune
o al segretario comunale, e non questi a poter rifiutare l'atto: risponderebbe,
infatti, penalmente a titolo di rifiuto di
atti di ufficio.
Sia il notaio che l'ufficiale giudiziario che il segretario
comunale devono elevare il protesto puntualmente e diligentemente
(CASS, 27 LUGLIO 1937, N. 2780, in Giur. it., Mass. 1937,
807).
Responsabilità
Essi sono responsabili dei danni provocati dal protesto
illegittimo, poiché il solo fatto del protesto arreca un notevole
discredito al debitore;
naturalmente occorre, perché
sussista l'obbligo del risarcimento, che sussista colpa
o dolo e nesso di causalità tra la colpa e l'evento.
II pubblico ufficiale non può accordare né dilazioni né
proroghe al trattario
e deve, ai sensi dell'Art. 73 L. CAMB.,
consegnare al portatore della cambiale la cambiale stessa
protestata ovvero l’atto di protesto.
Anche se la legge nulla dispone, è chiaro che, per eseguire
il protesto nei termini stabiliti, l'ufficiale giudiziario
deve ottenere la consegna dell'effetto da protestare
tempestivamente:
approfittando della lacuna della legge,
invece, è invalsa la consuetudine delle banche di trattenere, onde
evitare il più possibile il protesto, i titoli fino all'ultimo momento, e ciò
con grave disagio per i pubblici ufficiali che vi devono procedere.
Oltre che tenere nota nel repertorio, giorno per giorno ed in ordine di data di
tutti i protesti effettuati con la indicazione di tutti gli estremi, i pubblici
ufficiali abilitati devono provvedere ad inviare al Presidente del tribunale
l'ELENCO DEI PROTESTI elevati, ogni
quindici
giorni, non oltre il quinto
giorno dalla fine della quindicina cui i protesti stessi si riferiscono.
Ciò è stabilito dall'ART. 2 della legge sui protesti cambiari
(L. 12 FEBBRAIO 1955 N. 77).
L'elenco deve essere inviato in duplice copia, ed essere
distinto per ciascun tipo di titolo:
uno per i vaglia
cambiari (pagherò e tratte
accettate); uno per le tratte; uno
per gli assegni.
La duplicità della copia dell'elenco si rende necessaria
perché, a sua volta, il presidente del
tribunale, il giorno successivo a
quello della ricezione, deve inviarne una copia alla Camera di commercio
competente per territorio, e
trattenere la seconda, in visione a chiunque ne faccia
richiesta, presso la cancelleria (ART. 4 L.
12 FEBBRAIO 1955 N. 77).
Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco
dei protesti provvede
esclusivamente la Camera di commercio,
ai sensi dell'ART. 1 legge cit. .
L'omessa trasmissione nel termine prescritto dell'elenco
dei protesti da parte del pubblico ufficiale incaricato è punibile, ai sensi
dell'ART 235 L. FALL., a titolo contravvenzionale, con l'ammenda fino a
€ 258. Alla stessa ammenda è sottoposto il
pubblico ufficiale che invii elenchi incompleti, perché mancanti degli
elementi necessari.