La trasmissione del diritto di accettare (o della delazione) (479).

 

1. natura giuridica

2. presupposti

3. disciplina ed effetti

4. pluralità di trasmissari

5. rapporti con gli altri istituti.

 

 

1. natura giuridica.

 

Per espressa previsione normativa il diritto di accettare non si estingue con la morte del chiamato, ma si trasmette ai suoi eredi.

Riguardo la natura giuridica dottrina autorevole ritiene che con essa si abbia una vocazione indiretta e pertanto il trasmissario deve essere degno e capace nei confronti del solo trasmittente (e non del de cuius come nella rappresentazione).

Gli eredi subentrano nell'identica posizione giuridica del loro dante causa: se quest'ultimo è chiamato ad un'eredità, i suoi eredi subentrano nel diritto di accettarla (diritto al diritto) sorto in suo favore. Secondo l'orientamento prevalente in dottrina  ad essere trasmesso non è solo il diritto di accettare l'eredità, ma anche eventuali altre posizioni giuridiche, quali il potere di amministrazione e di conservazione di cui all'art. 460 e, se il chiamato è nel possesso dei beni, quello di legittimazione passiva ex art. 486, per cui si ritiene più opportuno parlare di trasmissione della delazione.

La trasmissione è ammessa solo attraverso la successione a titolo universale, ossia a titolo di erede legittimo o testamentario.

E’ inammissibile l'autonoma disponibilità, sia mortis causa che inter vivos, sia a titolo particolare che universale, del diritto di accettare l'eredità. Qualunque atto di disposizione della delazione importa infatti accettazione .

Pertanto una disposizione specifica del diritto di accettare sia mortis causa (legato o istiutio) che inter vivos non è consentita, come risulta implicitamente dall’art. 477 per cui donazione, vendita o cessione dei diritti di successione importa accettazione tacita dell’eredità.

 

2. presupposti.

 

La trasmissione della delazione presuppone :

1) la morte del chiamato (quando la successione a cui è chiamato si è aperta ma è morto prima di poterla accettare).

2) la persistenza nel chiamato trasmittente del diritto di accettare l'eredità.

3) l’accettazione dell’eredità del trasmittente.(poiché la rinuncia all’eredità del trasmittente include la rinuncia alla eredità dell’originario de cuius).

 

- Nel caso di rinuncia del chiamato trasmittente all'eredità la dottrina prevalente, argomentando dall'art. 525 che consente la revoca della rinunzia fino a che il diritto di accettare l'eredità non sia prescritto e ove l'eredità non sia stata già acquistata da altri, ritiene che, permanendo la delazione malgrado la rinuncia, se il chiamato muore dopo aver rinunciato, il diritto di accettare si trasmette ai suoi eredi se nel frattempo l'eredità non è stata già acquistata da altri chiamati.

In tal caso, però, si rileva in dottrina che ad essere trasmesso è il solo diritto di accettare l'eredità: i poteri di amministrazione e di conservazione spettano infatti ai chiamati di grado successivo, titolari di una delazione piena .

- il legislatore ha espressamente previsto ex 139 att. che trasmittente possa essere anche l’erede sotto condizione così chi i diritti della disposizione sotto condizione si trasmettono agli eredi se questo muore senza che la condizione si sia verificata.

Ciò in perfetta coerenza che a favore dell’istituito sotto condizione si ha subito un’aspettativa di delazione trasmissibile agli eredi.

- non è invece regolata l’ipotesi in cui chi muore non sia il primo ma il secondo chiamato e il primo chiamato rinunci all’eredità.

La soluzione si ritrova sulla base dell'efficacia retroattiva della rinuncia, per cui chi rinuncia all'eredità è considerato come non vi fosse mai stato chiamato e pertanto il terzo chiamato viene considerato a tutti gli effetti come primo chiamato.

Parte della dottrina aggiunge poi che il diritto di accettare l'eredità degli eredi del chiamato in subordine defunto coesisterà con quello del rinunziante e il conflitto sarà risolto in favore di colui che per primo esercita il diritto.

 

3. disciplina ed effetti.

 

La trasmissione della delazione è una conseguenza automatica che la legge ricollega alla morte del chiamato trasmittente: in presenza dei presupposti di legge  la delazione di titolarità del trasmittente si trasferisce ai suoi eredi, testamentari o legittimi, senza subire modifiche nel contenuto e nelle modalità.

Di conseguenza il trasmissario succederà all'originario de cuius non per diritto proprio, bensì per diritto derivato da colui al quale l'eredità era stata devoluta e che è morto senza averla accettata. Ne deriva che il trasmissario non deve essere degno e capace nei confronti dell'originario de cuius, rispetto al quale doveva essere degno e capace il tasmittente, ma nei confronti del suo dante causa.

Resta inoltre invariato il termine di prescrizione del diritto di accettare e continua a decorrere dall'apertura dell'originaria successione.

Ulteriore conseguenza del carattere derivativo del diritto è quanto espressamente disposto dallo stesso art. 479, c. 3, secondo il quale la rinuncia all'eredità propria del trasmittente include rinuncia all'eredità che è al medesimo devoluta: la trasmissione della delazione può avvenire solo a favore di chi è erede del trasmittente.

Trattandosi comunque di due eredità distinte  l'acquisto dell'eredità dell'originario de cuius richiede un atto ulteriore di accettazione, giuridicamente distinto dall'atto di accettazione dell'eredità del trasmittente, ben potendo il trasmissario accettare la sola eredità del trasmittente e rinunciare all'eredità delata senza violare il divieto di accettazione parziale .

 

Quanto ai poteri che il trasmissario ha nei confronti dell’eredità dell’originario de cuius:

- secondo una prima tesi può esercitare i poteri del 460.

- secondo altra tesi autorevole egli può esercitare tali diritti ma ciò importa accettazione tacita dell’eredità del trasmittente (e non ancora di quella dell’originario de cuius).

Pertanto l’amministrazione dell’eredità dell’originario de cuius dovrà spettare ai soggetti di cui agli art. 641 e 642. il trasmissario infatti rispetto l’eredità dell’originario de cuius deve considerarsi delato, sotto la condizione sospensiva dell’accettazione dell’eredità del trasmittente.

 

4. pluralità di trasmissari.

 

Il c. 2 dell'articolo in commento disciplina l'ipotesi di una pluralità di eredi nel caso in cui solo alcuni di essi intendano accettare l'eredità delata.

Preliminarmente la dottrina osserva che il diritto di accettare l'eredità delata è unico e si trasmette a tutti gli eredi, tra i quali si costituisce una contitolarità pro quota del diritto di accettare.

Nel caso in cui tutti gli eredi accettino l'eredità, ciascuno di essi succederà per la medesima quota per la quale è erede del trasmittente.

Secondo il disposto del comma in commento, invece, nel caso in cui solo alcuni degli eredi del trasmittente accettino l'eredità dell'originario de cuius, questi acquistano tutti i diritti e soggiacciono a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimangono estranei color che vi hanno rinunciato.

Ciò significa che, nella situazione di contitolarità pro quota che si verifica nel caso di pluralità di eredi, la rinuncia da parte di taluni all'eredità delata importa il relativo acquisto della medesima, pro quota, agli altri accettanti, senza che possa parlarsi di accrescimento in senso tecnico: è piuttosto una conseguenza dell'unicità del diritto trasmesso il cui esercizio è indivisibile.

Per il caso in cui alcuni degli eredi non accettino o rinuncino all'eredità gli accettanti, poiché il diritto è unico e non esercitabile pro quota, acquisteranno l'intera eredità, ma a coloro che non hanno né accettato né rinunziato resta riservata la possibilità di conseguire la loro quota .

 

5. rapporti con gli altri istituti.

 

1) con la sostituzione: secondo una tesi isolata prevale la sostituzione perché la volontà espressa del testatore deve prevalere su quella presunta e lo stesso erede del trasmittente potrebbe essere a lui estraneo.

Secondo la prevalente ricostruzione invece prevale la trasmissione perché la sostituzione opera quando la delazione cade, evento che non si verifica in caso di morte del chiamato prima dell’accettazione. Manca quindi il presupposto della sostituzione. Si ritiene inoltre che la trasmissione non si basi su una presunzione di volontà verso l’originario de cuius ma sulle ragioni di diritto sopra esposte.

Unico modo per dare rilievo alla volontà del testatore con la sostituzione è quella di condizionare risolutivamente l’istituzione del trasmittente all’evento che non accetti personalmente l’eredità.

2) con l’accrescimento e con la rappresentazione : prevale la trasmissione perché con la morte del chiamato non ancora accettante non cade la delazione.

 

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