Sostituzione Fedecommissaria (Art. 692 c.c.).

 

E’ la disposizione con cui il testatore impone all’erede o legatario (istituito incapace) l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte quanto attribuitogli ad altra persona che avrà avuto cura di lui in vita (sostituito).

Alla morte dell’istituito incapace i beni quindi passano automaticamente al sostituito.

Funzione: l’istituto è stato introdotto nel 1942 (fedecommesso familiare-pupillare) con funzione di conservazione e concentrazione del patrimonio familiare; tale istituto è stato completamente modificato con la riforma del 1975 ed ha assunto la sua attuale finzione assistenziale.

Presupposti: l’istituito deve essere:

1) figlio (legittimi, naturali riconosciuti e adottivi), discendente o coniuge del testatore (non si applica quindi ai fratelli e sorelle)

2) deve essere interdetto

3) lo stato di incapacità dell’istituito deve permanere per tutta la durata della prima istituzione. 

La mancanza di uno dei requisiti comporta la nullità della disposizione che non può essere sanata ex 590.

Caratteri dell’istituto sono:

1) una duplice chiamata; sia la prima che la seconda possono essere a titolo di eredità o legato.

2) l’ordine successivo delle due delazioni: è infatti l’unica ipotesi di delazione successiva consentita.

3) l’obbligo di conservare e restituire: ha carattere reale, in quanto l’acquisto del sostituto avviene ipso iure. L’istituito ha un limitato potere di disposizione creando una parziale indisponibilità dei beni.

4) la cura dell’incapace, materiale e morale(si tratta di un vero e proprio onere); la sostituzione integra una fattispecie complessa caratterizzata non solo dalla volontà del disponente ma anche dalla effettiva cura dell’incapace. L’istituto non ha quindi scopo di lucro ma carattere assistenziale.

In caso di nullità della sostituzione fedecommissaria ( 692 comma 5), questa non comporta la nullità della prima istituzione che rimane valida e efficace.

Oggetto:

Oggetto può essere l’intera eredità, una quota, o specifici beni (legati, i quali potranno avere qualsiasi situazione giuridica attiva (ma non l’usufrutto stante il divieto di usufrutto successivo).

L’art. 692 è inoltre una deroga alla legittima poiché tra i beni che andranno al sostituito sono compresi anche i beni che costituiscono la legittima dell’istituito.

Posizione dell’istituito:

Quanto alla natura della posizione dell’istituito sono state sostenute varie tesi: titolarità di una proprietà fiduciaria (il primo chiamato aveva l’obbligo di natura fiduciaria di conservare i beni), di una proprietà temporanea (sarebbe una eccezione oltre alla tipicità dei diritti reali, al principio semel heres semper heres) o solo dell’usufrutto ( pur avendo gli obblighi dell’usufruttuario ha poteri più ampi di questo).

Si ritiene invece che l’istituito sia titolare di una proprietà risolubile al verificarsi al momento della sua morte (termine finale) della condizione  della assistenza del sostituito .

Si tratterebbe di una condicio iuris non  retroattiva.

L’istituito, rappresentato dal tutore, ha comunque gli stessi obblighi dell’usufruttuario: deve prestare l’inventario e la garanzia e deve avere la medesima diligenza nell’amministrazione dei beni del buon padre di famiglia.

Essendo incapace, egli dovrà accettare con beneficio di inventario e quindi la sua responsabilità per i debiti sarà limitata al devoluto.

Si ritiene che l’istituito non possa alienare il suo diritto se non sotto condizione sospensiva che la sostituzione non avrà luogo per qualsiasi motivo; e ciò implicitamente ex 695 per cui i creditori personali non possono agire sui beni ma solo sui frutti: detti beni sarebbero quindi non suscettibili di esecuzione forzata né quindi di cessione volontaria.

Egli ha il godimento e la libera amministrazione dei beni, potrà compiere tutte le innovazioni per una migliore utilizzazione del bene e avrà i poteri dell’usufruttuario “in quanto compatibili”: potrà costituire servitù attive ma non passive.

Il fatto che egli è amministratore dei beni gli attribuisce la qualifica di titolare di un ufficio privato (i cui presupposti sono: alienità dell’interesse, poteri derivati ex lege, doverosità della funzione e esercizio in nome proprio).

L’istituito, rappresentato dal tutore, può compiere anche atti di disposizione dei beni (solo in caso di utilità evidente ma si ritiene che quindi vi rientri anche la necessità) con l’autorizzazione ex 694 (che per alcuni coincide o comunque è compresa in quella ex 747). Una dottrina più cauta ritiene quindi che in caso di alienazione di detti beni ereditari, saranno necessarie due autorizzazioni: una ex 747 cpc (con parere del giudice tutelare) che valuti il pregiudizio dell’operazione per i creditori ereditari, ed una ex 694, che valuti la convenienza per l’incapace.

Si ritiene che il reimpiego delle somme ricavate possa essere destinato anche per realizzare esigenze personali dell’incapace.

Posizione del sostituito:

Sarà erede o legatario al momento della morte dell’istituito e gli effetti non retroagiranno al momento della apertura del de cuius.

Quanto alla sua designazione, si ritiene che il sostituito possa essere determinato in incertam personam e quindi per relationem dopo la morte dell’istituito, nella persona che effettivamente ha avuto cura dell’incapace.

L’ente designato può anche essere privato o un ente di fatto.

Si ritiene che anche il tutore dell’incapace può  essere suo sostituito ma non potendo essere controllore e controllato, la vigilanza alla cura dell’interdetto sarà svolta dal protutore ex 360.

Il sostituito è titolare di una aspettativa su tali beni, si discute se di fatto o di diritto, di cui non può disporre perché prima della morte dell’istituito non c’è delazione attuale e quindi non ha il diritto di accettarli.

In caso di pluralità di sostituiti, i beni andranno in proporzione al tempo della assistenza.

La devoluzione dei beni al sostituito alla morte dell’istituito determina uno sdoppiamento tra la qualifica di erede e di successore poiché acquista i poteri ex 460 non alla morte del de cuius ma dell’istituito.

Qualora il sostituito designato non dovesse venire alla successione, succederanno gli eredi legittimi dell’incapace (e non del de cuius) ex 692 comma 2; la norma è interpretata in senso lato e comprende ogni ipotesi di invalidità o inefficacia della delazione del sostituito non possa o non voglia accettare. Questa disposizione deve comunque essere estesa anche agli eredi testamentari dell’istituito (qualora l’incapace abbia fatto testamento prima di essere interdetto).

La successione degli eredi testamentari o legittimi dell’istituito è comunque subordinata alla mancanza di una sostituzione ordinaria prevista dal testatore o dall’applicazione della rappresentanza o dell’accrescimento relativi alla successione dell’istituito.

Legati e Fedecommesso: la duplice delazione può comprendere due legati in ordine successivo o una istituzione di erede e un legato (istituisco erede mia moglie con l’obbligo di conservare e restituire il fondo X a …).

Si ritiene che il legato con termine iniziale coincidente con la morte dell’onerato (generalmente l’erede) integri un legato fedecommissario ex 697.

Sono leciti i legati con il quale si impone al primo chiamato di dare alla sua morte l’equivalente in denaro di un bene compreso nell’eredità o anche di prestare una cosa determinata non facente parte del compendio ereditario (legato di cosa altrui), i quali tuttavia non rientrano propriamente nel 697 poiché non sussiste “l’obbligo di conservare” di cui al 692.

Fedecommesso de residuo. Consiste nella disposizione con cui il testatore non impone l’obbligo di conservare ma solo di restituire ciò che resta dei beni al momento della sua morte.

Mentre nella originaria versione del 42 questo istituto era espressamente vietato, non essendo detto nulla al riguardo se non che in linea generale “è nulla ogni sostituzione fedecommissaria al di fuori di quella consentita”(692 comma 5).

Si ritiene ammissibile il fedecommesso de residuo nei ristretti limiti nei quali è ammessa la sostituzione fedecommissaria, perché rappresenta un minus rispetto alla disposizione più ampia.

Dovranno quindi ricorrere tutti i presupposti ex 692.

Sostituzione compendiosa – ordinaria implicita - . In caso di nullità della sostituzione fedecommissaria ( 692 comma 5), questa non comporta la nullità della prima istituzione che rimane valida e efficace.

Discussa è la possibilità di convertire una sostituzione fedecommissaria nulla in una valida sostituzione ordinaria. Si propende per la tesi positiva poiché in ogni sostituzione fedecommissaria sia comunque ricompresa quella ordinaria e quindi alla apertura della successione opererà una sostituzione ordinaria sulla base della presunta volontà del testatore.

Clausola si sine liberis decesserit: si ha quando il testatore fa una doppia istituzione, la prima sotto condizione risolutiva che l’istituito muoia senza figli, e la seconda sospensivamente condizionata all’avverarsi di tale evento.

Dottrina e giurisprudenza affermano la validità della disposizione perché non da luogo a una duplice e successiva istituzione ma ad un’unica istituzione perché la condizione risolutiva, così come quella sospensiva operano retroattivamente.

Tuttavia detta disposizione non deve utilizzata per eludere il divieto ex 692 (quando cioè sia una doppia chiamata con l’obbligo implicito di conservare e restituire), nel qual caso sarebbe nulla perché in frode alla legge.

Attribuzione separata dell’usufrutto e della nuda proprietà.

Un modo per ottenere effetti analoghi alla sostituzione fedecommissaria, ma senza violarne il divieto del comma 5 del 692 c.c., è l’attribuzione separata dell’usufrutto e della nuda proprietà. Tuttavia solo il fedecommesso comporta l’obbligo della cura dell’istituito-interdetto e può avere ad oggetto beni che costituiscono la legittima.

L’attribuzione separata dell’usufrutto e della nuda proprietà sono due disposizioni dirette e simultanee e non in ordine successivo. I chiamati infatti succedono entrambi al testatore; la consolidazione dell’usufrutto alla morte del beneficiario di tale diritto non è un effetto della successione ma della vis espansiva della proprietà.

Una attribuzione ad una persona “vita natural durante” e successivamente ad altri, o di altre formule ambigue, per il principio ex 1367 di conservazione, dovrà considerarsi una attribuzione separata dell’usufrutto e della nuda proprietà cosi da poter essere valida.

 

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