Sulla natura della quota di legittime e le differenze sostanziali e formali tra quota di eredità e quota di legittima.
1. la legittima.
2. natura.
3. posizione del legittimario.
4. Quota di eredità e quota di legittima (formula Mengoni).
1. la legittima.
L'istituto della legittima consiste in un limite alla piena facoltà di disporre del testatore a tutela della famiglia.
Nella successione testamentaria infatti le disposizioni a favore dei legittimari costituiscono un limite all'autonomia privata e la loro applicazione presuppone un conflitto tra volontà della legge e la volontà del de cuius.
L’istituto trova parziale applicazione anche nella successione ab intestato (o ex lege od anche legittima) dove, mentre non è possibile un conflitto tra la volontà del testatore e la legge in quanto il patrimonio viene devoluto unicamente secondo legge, le norme sulla legittima limitano il campo di applicazione delle regole generali di divisione dell'eredità. Tuttavia essendo le quote di riserva minori e comprese in quelle della successione ad intestato, difficilmente si potrà avere un contrasto tra queste due.
A differenza della successione legittima, la cd. successione necessaria prevede quote diverse e minori, si calcola non solo sul relictum ma anche sul donatum (cfr. art. 556), comporta essenzialmente un acquisto di beni (la successione legittima e quella testamentaria possono anche essere prive di contenuto patrimoniale), presuppone una lesione della quota riservata e necessita di una preventiva dichiarazione di inefficacia delle liberalità lesive.
Il legittimario ha, prima dell’esercizio dell’azione di riduzione, un diritto potestativo (diritto al diritto ad acquistare la qualità di erede) nei confronti dei beneficiari delle disposizioni lesive. Detto diritto è disponibile secondo cui ex 557 legittimati a chiedere la riduzione anche gli aventi causa.
2. natura.
Le teorie sulla natura giuridica della successione necessaria sono:
1) Teoria del tertium genus
2) Teoria della successione a titolo particolare
3) Teoria (+) della successione legittima potenziata.
La successione necessaria dunque non concreta un tertium genus di successione universale con carattere autonomo accanto alla successione testamentaria ed a quella legittima. La successione legittima e quella necessaria devono considerarsi due specie dello stesso genere: esse hanno in comune il titolo, costituito dalla legge, ed il fondamento ( la tutela della famiglia), si inquadrano entrambe nel concetto di successione legittima familiare.
L'esclusione di una terza fonte è suffragata dal dettato dell'art. 457 secondo il quale l'eredità si devolve per legge o per testamento, tertium non datur.
3. posizione del legittimario.
1) secondo una prima tesi minoritaria egli è erede fin dall’apertura della successione, distinguendosi l’acquisto della quota di eredità, che è immediata e automatica e si calcola solo sul relictum dall’acquisto della quota di legittima, che si calcola anche sul donatum ed è necessaria l’azione di riduzione. Il legittimario parteciperebbe subito della comunione ereditaria.
2) secondo la tesi che la successione sia a titolo particolare, il legittimario è legatario ex lege e non risponderebbe dei debiti ereditari.
3) Tesi per cui è erede solo dopo l’esperimento vittorioso della azione di riduzione, i beni ritornano nel patrimonio del de cuius per essere attribuiti al legittimario. Egli quindi non partecipa della comunione ereditaria fino a quel momento e sarebbe nulla ex 735 l’eventuale divisione nel frattempo intervenuta, ed diventando erede risponderà dei debiti ereditari.
4. Quota di eredità e quota di legittima (formula Mengoni).
Ai fini della quota di legittima il legislatore disciplina analiticamente non solo le quote stesse di riserva, ma anche come tali quote devono essere calcolate.
Con la riunione fittizia (556) si calcola la quota di riserva che spetta ad un legittimario. Per essere lesa bisogna imputare quanto ricevuto per donazione, legato ed eventuale successione legittima.
La quota di eredità corrisponde invece a quanto in concreto quel legittimario risponde delle attività e passività senza tener conto delle donazioni: si calcola quindi solo sulle attività- passività secondo la formula di Mengoni.
Se quindi la quota di legittima deve essere calcolata sul relictum – debiti + donatum, discorso diverso deve essere fatto per la quota di eredità (propria della successione ab intestato) che indica solo la porzione di attivo e passivo cui l’erede partecipa.
La “quota di eredità” rispetto al legittimario che ha esperito vittoriosamente l’azione di riduzione è cosa diversa dalla “quota di legittima” e questo ce lo chiarifica la FORMULA DEL MENGONI che ci consente di trasformare la quota di legittima in quota di eredità .
Quota di eredità = (relictum – debiti + donatum) x quota di riserva
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relictum – debiti
Abbiamo, cioè il rapporto tra entità sulla quale si calcola la quota di legittima ed entità sulla quale si calcola la quota di eredità, il tutto moltiplicato per la quota di legittima (N) che nel nostro caso era di un quarto.
Sostituiamo i numeri del nostro caso alla formula:
(180.000-10.000+30.000)/(180.000-10.000)x ¼= (200.000/170.000)x ¼==20/17 x ¼=5/17
Questa formula è miracolosa perché ci chiarisce che il legittimario che ha diritto alla quota di un quarto dopo aver esperito vittoriosamente l’azione di riduzione è erede per 5/17.
Andiamo a confermarne la validità: la quota di eredità si calcola sul relictum meno le passività 170.000x5/17 = 50.000 cioè la quota di legittima che gli spetta. La quota di legittima che resta fissa e che nel nostro caso è 50.000 come quota di legittima è ¼, come quota di eredità è 5/17 .
Questa formula di Mengoni ci fa capire che c’è un solo caso in cui la quota di legittima è pari alla quota di eredità e cioè quando non c’è donatum, così come si evince dalla frazione.
La formula del Mengoni mi porta alla quota di eredità al netto dei debiti ma non dei legati.
Da sottolineare come chi è erede, risponde non solo dei debiti anche dei legati (a carico dell’eredità), i quali dovranno essere tenuti in conto nell’ammontare delle passività. E più precisamente bisognava dire (al denominatore) : relictum – debiti – legati .
Discorso parzialmente diverso deve essere fatto per i legati a favore del legittimario e in conto di legittima (ipotesi diversa dai legati normali a carico dell’eredità), dove anche qui la formula del Mengoni non funziona perfettamente perché ex 566 il legittimario dovrà imputare alla sua quota anche detti legati e quindi più grande è il legato in conto di legittima, più è piccola la quota di eredità per cui si agisce in riduzione.
Ciò perché una volta esperita vittoriosamente l’azione di riduzione si diventa erede. Ciò comporta inequivocabilmente la soggezione ai debiti ereditari ed ai legati in proporzione della rispettiva quota, a meno ché non ragioniamo con FERRI, il quale coerentemente sostiene che il legittimario che esperisce l’azione di riduzione consegue solo una PARS BONORUM, conseguendo solo diritti e non risponde perciò né dei debiti né dei legati.