IL legato in generale.
Il legato è la disposizione a titolo particolare che ha fonte nel testamento o nella legge.
Il legato viene generalmente identificato con la successione a titolo particolare.
Esistono tuttavia non pochi casi in cui si è fuori da tale concetto: in tutti i legati obbligatori e nel legato di liberazione da debito, in cui non sussiste la derivazione mortis causa del diritto attribuito. E’ quindi più corretto definire il legato come quella disposizione attributiva di singoli diritti (solo quindi rapporti patrimoniali attivi di carattere economico).
Il legatario inoltre inizia un nuovo possesso, a differenza dell’erede (1146); sono inoltre possibili legati, la cui determinazione è rimessa ad un terzo (ad eccezione dell’istituzione di erede) quanto all’oggetto, o ai beneficiari se entro determinate persone; può quindi prescindere dal principio di personalità che invece è tassativo quanto alla istituzione di erede.
Il legato è disposizione autonoma, sia quanto all’istituzione di erede sia in relazione a ciascuna delle disposizioni, e quindi anche tra i vari legati di loro; deve inoltre sempre avere natura patrimoniale.
Sono inoltre possibili i cd. Legati ex lege, dove la diversità della fonte nulla cambia circa la natura, struttura o effetti della disposizione ( es: art. 540 comma 2, assegno vitalizio del coniuge separato, assegno ai figli naturali non riconoscibili, assegno al coniuge divorziato, successione nel contratto di locazione di immobili urbani o nei contratti agrari).
Lo stesso oggetto può essere legato a più persone: si avrà la figura del legato congiuntivo ed eventualmente dell’accrescimento.
Il bene legato deve essere consegnato al legatario con tutte le sue pertinenze, i frutti, gli interessi (dal momento della apertura della successione se di proprietà del testatore), le eventuali accessioni (es: costruzione costruita su fondo).
L’onerato del legato: può essere solo un erede o un legatario: non è quindi ammissibile l’onere di adempimento del legato a favore di un soggetto non beneficiario ai sensi del 662 c.c. . il fatto che nel legato di credito il testatore può imporre al debitore di pagare direttamente al legatario, non è una eccezione perché onerato non sarà il terzo debitore ma l’erede che viene a subire una perdita non potendo ottenere il credito suddetto.
Se l’onerato previsto nel testamento viene a mancare, la disposizione sarà a carico di chi venga a sostituire l’onerato mancante nella sua chiamata.
L’obbligo di adempiere il legato può gravare anche solo su di un unico erede.
Se la cosa legata è al momento della apertura della successione dell’erede, gli altri coeredi sono tenuti a compensarlo del valore della cosa (giusto prezzo al momento della apertura) con denaro o altri beni ereditari, salvo diversa volontà del de cuius.
L’onere di adempiere il legato può venir meno per cause oggettive (perimento della cosa legata per cui la disposizione è inefficace) o soggettive (rinuncia); la revoca del legato, agisce sull’atto e non sugli effetti, eliminando la disposizione stessa (causa di revoca tacita è la alienazione o trasformazione della cosa ex 668).
Debiti e pesi: Il legatario non risponde dei debiti ereditari (756) salvo la fattispecie del 668 (comma 1: peso inerente al fondo è l’unica ipotesi di debiti a carico del legatario) che per alcuni ha natura di accollo legale. Il legatario risponde comunque sempre nei limiti del valore della cosa attribuitagli (nella ipotesi di onere o sublegato).
Nella ipotesi di sublegato (ossia di un legato a carico di un altro legatario) il momento nel quale deve essere fatta la comparazione tra il valore della cosa legata e quello del sub-legato o onere è il momento della esecuzione del sublegato o del modus.
Se si tratta di prestazione periodica, il rapporto tra quanto attribuito e la prestazione da compiere potrebbe nel tempo modificarsi potrebbe divenire impossibile, con estinzione dell’obbligo del legatario ex 673 c.c.; perché si abbia estinzione dell’obbligo occorre tuttavia che il valore del legato sia del tutto esaurito.
Quanto ai debiti quindi il testatore può prevedere a carico del legatario l’onere di pagare i debiti ereditari, ma la disposizione ha carattere interno e non può pregiudicare i creditori: i creditori infatti potranno sempre rivolgersi agli eredi, salvo la possibilità per questi ultimi di rivalersi sull’onerato.
Circa la validità dei legati gravanti sulla legittima, bisogna distinguere i legati gravanti sull’intero asse, che saranno riducibili, e i legati gravanti sulla quota dei legittimari, che sono nulli ex 549 c.c. .
Acquisto e rinuncia: L’acquisto del legato è automatico alla apertura della successione, salvo rinuncia. A tale proposito si possono distinguere diversi tesi:
1) Teoria della presunzione di accettazione;
2) Teo. della fattispecie a formazione progressiva : ossia della delazione e della impossibilità di rinunciare (prescrizione decennale);
3) Teo. dell’acquisto automatico subordinato alla condicio iuris risolutiva della rinuncia.
Quanto all’acquisto da parte di incapaci si discute sulla conciliabilità della automaticità dell’acquisto ex 649 con la prescritta autorizzazione giudiziale ex 320 e 374:
1) Teo dell’eccezione all’acquisto automatico (solo quindi a seguito della autorizzazione);
2) Teoria dell’acquisto ipso iure: secondo cui l’autorizzazione è necessaria solo per confermare l’acquisto (ha natura di atto di conferma)e consentire il controllo giudiziale.
Se il legato sia disposto a favore di minori soggetti a tutela, interdetti, inabilitati ed emancipati (artt. 374, 394, 424), la necessità di autorizzazione ricorre solo ove tale legato sia sottoposto a pesi e condizioni, a differenza di quanto previsto per il minore sotto protestate (320). La difficoltà di conciliare le due fattispecie ha fatto propendere parte della dottrina per la considerazione che anche tutore e curatore dovessero chiedere l'autorizzazione per l'acquisto di un legato puro e semplice, poiché anche esso potrebbe risultare gravoso per l'incapace.
All'accettazione si applicano per analogia le norme dettate in tema di accettazione di eredità, come, ad es., la nullità dell'accettazione sotto condizione, a termine o parziale (art. 475, c. 2 e 3), ovvero l'ammissibilità di un'accettazione tacita (artt. 476 e 477) . E' stato in particolare ritenuto che non possa configurare una accettazione la richiesta di esecuzione del legato, poiché non può qualificarsi come atto positivo di autonomia privata, in quanto, invece, implica un mancato rifiuto del legato stesso, e, dunque, un atto negativo.
Ai sensi dell'art. 2648, c. 1, l'acquisto del legato avente ad oggetto diritti reali immobiliari sarà soggetto a trascrizione sulla base di un estratto autentico del testamento (in caso di mancata trascrizione, si avrà l'inefficacia delle ulteriori trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente mortis causa ex art. 2650).
Quanto alla rinuncia del legato:
1) per la tesi della fattispecie a formazione progressiva, si tratterebbe di un rifiuto impeditivo;
2) per la tesi della (presunzione dell’acquisto e della) automaticità sarebbe una autentica rinuncia abdicativa (eliminativa), che andrebbe trascritta ex 2643 n.5 se si è provveduto alla trascrizione dell’acquisto del legato.
Il codice non disciplina le modalità in cui tale rinunzia debba essere manifestata; si è ritenuto perciò opportuno applicare la norme dettate in tema di rinuncia all'eredità . In contrario si è osservato però che tali norme possono rappresentare solo un "punto di riferimento" per l'individuazione di problemi", in quanto tale disciplina diverge sia per l'oggetto che per la portata della rinunzia . A differenza di quella all'eredità, che impedisce l'acquisto in capo all'erede,la rinunzia al legato elimina retroattivamente gli effetti dell'acquisto già prodottosi in favore del legatario. In riguardo al momento in cui si può effettuare la rinunzia - posta l'impossibilità di una rinunzia prima dell'apertura della successione in ragione del divieto di cui all'art. 458 - si ritiene che possa aver luogo quando vi sia la conoscenza della disposizione a proprio favore del legato .
La rinuncia è da inquadrarsi fra le dichiarazioni unilaterali non recettizie e, dunque, non deve essere portata a conoscenza dell'onerato o di altri interessati. Se la volontà del dichiarante sia viziata da violenza o dolo, la rinunzia sarà annullabile (arg. ex art. 526). Alla dichiarazione non possono essere appositi accidentalia negotii quali condizioni o termini, né può essere ammessa una rinuncia parziale. La rinuncia non può essere revocata dal legatario ma solo dai creditori pregiudicati.
La rinunzia al legato è sempre ritenuta atto di straordinaria amministrazione, in quanto impone la perdita di un bene già acquistato, e quindi qualora fatta da incapaci sarà necessaria la relativa autorizzazione.
La rinunciala legato, che ha effetti retroattivi, si differenzia dalla rinuncia al bene legato, che non ha effetti retroattivi: nel primo caso il legatario si considera come mai chiamato alla successione, il secondo invece presuppone un acquisto già definitivamente avvenuto e non ha effetti retroattivi.
Quanto alla forma della rinuncia, la giurisprudenza ritiene che non sia necessaria alcuna forma poiché l’art. 649 non prescrive nulla al riguardo; tuttavia la libertà delle forme è derogata dal 1350 qualora abbia ad oggetto beni immobili, poiché atto di dismissione della proprietà di beni già acquistati.
Legati ad efficacia reale (cd. legati di specie): all'apertura della successione sorgono due diritti in capo al legatario: il diritto di proprietà sul bene legato (che il legatario acquisterà direttamente ed immediatamente alla morte del testatore), nonché il diritto di credito nei confronti dell'onerato con ad oggetto di trasferimento del possesso della cosa (649, c. 3). In particolare, l'onere del legatario di domandare il possesso della cosa legata ricorre anche se l'onorato sia già nel possesso della cosa legata: ciò al fine della cd. interversione del possesso (art. 1140), oltre che per avere diritto a frutti ed interessi e per essere legittimato all'esercizio di azioni possessorie relative alla cosa legata. Mentre, infatti, il passaggio della proprietà avviene direttamente dal de cuius al legatario, de iure, lo stesso non avviene per il possesso, che, alla morte del testatore passa all'erede.
In ogni caso, prima di avere domandato il possesso, il legatario può alienare il diritto acquistato, come pure i suoi creditori possono agire sulla cosa legata.
E’ ritenuto possibile il legato di cosa futura, in applicazione del principio generale ex 1348.
Oggetto di legato a efficacia diretta può essere il diritto di proprietà o nuda proprietà, la costituzione del diritto di superficie o il trasferimento dello stesso, la costituzione o il trasferimento dell’enfiteusi, la costituzione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione e di servitù. Non è possibile la trasmissibilità della servitù effettuata dal titolare del fondo dominante, per la necessaria inerenza della stessa al fondo.
Mentre una parte della dottrina (Grosso) sostengono la inderogabilità dell’efficacia diretta del legato ex 649, altri autori (Gangi) sostiene invece la possibilità di configurare ogni legato reale anche come legato obbligatorio, dal momento che il 649 sarebbe una norma dispositiva, e che quindi è possibile per il testatore escludere il passaggio immediato della proprietà, e prevedere che passi solo ad opera dell’erede.
Ipotesi particolari di legati reali:
- Quanto al legato di usufrutto congiuntivo e successivo si vedano rispettivamente il diritto di accrescimento e i diritti reali.
- Quanto all’usufrutto su tutti i beni del testatore, si discute se sia una attribuzione a titolo di eredità o di legato(+);
- Può essere oggetto di legato la costituzione di un diritto di uso o di abitazione, la costituzione o la rinuncia ad una servitù prediale, ma non la trasmissione di una servitù, in quanto si tratta di un peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro fondo, appartenente a diverso proprietario.
- Circa il legato di usufrutto con possibilità di vendita in caso di bisogno si tratterebbe di due legati di cui il secondo un legato della proprietà condiziona sospensivamente allo stato del bisogno, il cui accertamento è rimesso ad un terzo o a criteri oggettivi fissati dal testatore. L’oggetto di questo secondo legato è stato individuato o nella nuda proprietà del bene o nella somma di denaro ricavata dalla vendita.
- Legato di azienda, sicuramente ammissibile, pone una serie di problemi circa la sorte dei crediti, dei contratti e in particolare dei debiti:
1)per chi concepisce l’azienda come universitas il legatario è responsabile dei debiti (limitatamente al valore dell’azienda o del suo valore netto), pur rimanendo gli eredi i debitori naturali nei rapporti esterni (che risponderanno per l’eccedenza); 2) coloro che concepiscono l’azienda come complesso di beni, universalità di fatto, in cui i debiti non sono compresi, responsabile è unicamente l’erede e si applica la medesima disciplina per le alienazioni inter vivos (2650).
- Legato di eredità: anche in questa ipotesi si discute sulla sorte dei debiti ereditari che secondo l’opinione prevalente gravano solidalmente sul legatario (nei limiti del valore) e sull’erede. Si ritiene applicabile la disciplina della alienazione dell’eredità ex 1545: nei rapporti sarà responsabile l’erede ma nei rapporti interni il legatario dovrà rimborsare pagamento debiti.
Qualora il testatore disponga che i debiti gravino solo sugli eredi, si avrà un ulteriore legato di liberazione da debito.
Legati obbligatori: Il legato può avere efficacia reale ossia costituisce direttamente il diritto in capo al beneficiario oppure si possono avere legati obbligatori, dove non è attribuito un diritto (reale) sul bene ma il legatario acquista automaticamente il diritto di credito alla prestazione.
E’ possibile prevedere un facere del legatario consistente sia in una sua attività materiale (non negoziale), sia in una attività negoziale.
Sono obbligazioni che gli onerati devono adempiere nei confronti dei beneficiari e in quanto tali non sono debiti deducibili dal relictum ma pesi imposti agli onerati i quali devono adempiere nel limite del valore loro attribuito (671) .
I legati che importano una attività non negoziale, si distinguono in quelli a contenuto positivo (esecuzione di un dato servizio), e quelli a contenuto negativo (astensione dal compiere determinati atti, come il non esigere un credito scaduto, oppure non svolgere attività concorrenziale od un pati ossia sopportare una determinata attività) .
I legati che importano una attività negoziale, si distinguono in attività negoziale unilaterale (riconoscimento debito, convalida, ratifica, prelazione testamentaria ossia un legato obbligatorio a carico di un soggetto dell’obbligazione di preferire nella negoziazione di un bene il beneficiario del legato a cui viene attribuito il relativo diritto di credito) e una attività negoziale bilaterale, ossia il legato di contratto.
Tra i legati obbligatori, importante rilievo hanno i legati di contratto, che fanno sorgere in capo al legatario il diritto di pretendere dall’onerato (nel silenzio gli eredi) la conclusione del contratto previsto (diritto di credito alla stipulazione del contratto). Il legato ha natura di atto preparatorio ed è quindi esperibile l’esecuzione coatta ex 2932.
Il contratto oggetto del legato può essere un contratto tipico, atipico, o un contratto in favore del terzo ex art. 1411 . I limiti all'autonomia testamentaria sono da ricercare, oltre che, ovviamente, nell'impossibilità di obbligare ad un contratto in contrasto con norme imperative, ordine pubblico, buon costume o con la forma ad substantiam del negozio che si vuole posto in essere, nella conclusione di contratti in cui abbia rilevanza essenziale l'intuitus personae , come, ad es., contratti di mandato o società. Si ritiene quindi che un contratto possa essere oggetto di legato solo se per l’onerato risulti indifferente concluderlo con chiunque altro.
È preferibile apporre un termine alla conclusione del contratto, onde evitare il ricorso a giudice ex 1183, o essenziale per realizzare determinati interessi.
È necessario determinare inoltre gli elementi essenziali del contratto da stipulare e rispettare la relativa disciplina.
Si tende ad escludere che il contratto concluso in adempimento di un legato abbia in sé una duplicità di causa e si afferma invece che il contratto ha natura di negozio solutorio, che è determinato da una causa unica. Tale questione ha importanti conseguenze sulla disciplina applicabile quale ad esempio la rescindibilità per lesione del contratto stipulato, che pertanto non risulta applicabile perché la non accettazione dopo l’apertura della successione consente di valutare di evitare l’eventuale danno.
Se oggetto del legato è un contratto di durata, la dottrina ha ritenuto che, per configurare l’adempimento del legato (o una causa di recesso), alla conclusione del contratto debba seguire la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Circa l’applicabilità della disciplina per eccessiva onerosità sopravvenuta, si ritiene che sia sostanzialmente ininfluente le variazioni di valore intervenute tra il momento di redazione del testamento e l’apertura della successione; si applica invece la disciplina normale per la sopravvenuta onerosità per quelle variazioni di valore intervenute successivamente alla apertura della successione e la stipula del contratto.
Si nega inoltre l’applicazione della disciplina della rescissione per i contratti conclusi in adempimento del legato: la sussistenza di una causa solutoria comporta che le valutazioni economiche relative alle prestazioni, che saranno oggetto del contratto, devono essere anticipate al momento in cui il beneficiario del legato decide di accettarlo definitivamente o rinunciarvi e l’onerato decide di accettare o meno l’eredità (semplice o beneficata), onde evitare il danno di una eccessiva sproporzione.
E', inoltre, importante che l'oggetto del legato, e dunque il contratto, sia determinato o determinabile oltre ad essere possibile e lecito: ad es. in caso di legato di contratto di vendita, deve prevedersi, oltre che l'oggetto, anche il prezzo della vendita (o il criterio per determinarlo), incorrendo, altrimenti, in una causa di nullità della disposizione a titolo particolare, poiché il contratto è a sua volta nullo.
Quanto ai contratti reali (mutuo-comodato) si ritingono possibili in quanto il testamento fa sorgere solo l’obbligo mentre la traditio avverrà nella fase esecutiva. Ciò se ed in quanto si ritiene possibile stipulare contratti preliminari di contratti reali.
- E’ possibile un legato obbligatorio con cui si lega l’obbligo di stipulare un dato contratto oppure un legato avente ad oggetto l’intera posizione contrattuale di cui il testatore è titolare. Tale figura si distingue dal legato di contratto perché in questo caso il contratto si perfezionerà successivamente alla apertura della successione mentre nel legato di posizione contrattuale il contratto già preesisteva in capo al testatore e si trasmetterà automaticamente in capo al legatario. E’ quindi una cessione del contratto mortis causa.
Tale ultima figura, della cui ammissibilità si è discusso e possibile solo nei contratti non intuitu personae e la cui ammissibilità deriva dalla natura che si accoglie della cessione del contratto (a cui parte della dottrina lo aveva assimilato) se trilaterale dove è previsto il consenso del contraente ceduto (e quindi inammissibile per legato) o bilaterale tra cedente e cessionario dove il consenso del ceduto è solo condizione sospensiva della validità del contratto stesso (in questo senso il legato è ammissibile).
Sono ipotesi di legati di posizione contrattuale ex lege le fattispecie ex art. 6 e 37 l.392/78. Poiché quindi espressamente previsti, si deve ritenere valida la disposizione di posizione contrattuale, anche se con i limiti di compatibilità del contratto che si vuole legare.
Si discute infatti se al testatore sarebbe preclusa la possibilità di costituire per testamento posizioni contrattuali nuove, ossia posizioni contrattuali rispetto contratti ancora non perfezionati, dove quindi il testamento stesso sarebbe la fonte del contratto, senza ricorrere al legato obbligatorio. Si tratterebbe quindi di legati di contratti con efficacia reale.
Una prima tesi, più cauta, ritiene applicabile tale figura solo alla fideiussione perché è possibile costituirla anche mediante atto unilaterale inter vivos e tale meccanismo non sarebbe estensibile ad ipotesi diversi dato il p. di relatività dei contratti per cui non è possibile modificare arbitrariamente la sfera giuridica altrui.
Altra dottrina invece reputa idoneo il testamento come fonte per far sorgere in capo al beneficiario situazioni giuridiche complesse, e quindi anche rapporti obbligatori nuovi, dal momento che rientrerebbe nel 1173 come fonte di produzione di obbligazioni (ad es. legato di posizione di locatario dove il contratto di locazione si costituisce automaticamente all’apertura della successione per volontà del de cuius e non con il consenso delle parti).
Come scriverlo: “lego l’obbligo” … parte della dottrina è nettamente contraria.
Perché non si lega un obbligo ma un diritto. Perciò se scegliete di fare un legato dovete scrivere “lego…il diritto di ottenere l’iscrizione dell’ipoteca”. E’ vero che il legato è fonte di obbligazioni ma non c’è dubbio, è indiscutibile, che oggetto del legato è “un diritto”, mai un obbligo, è impossibile legare un obbligo. In alternativa può essere fatto l’onere.
Ipotesi particolari di legati obbligatori:
- Circa il legato di posizione contrattuale di promettente venditore, si tratterà in concreto di due diversi legati: uno con cui si attribuisce il diritto di proprietà dell’immobile, l’altro di posizione di venditore nel contratto preliminare.
- Mentre non è possibile un legato diretto di costituzione di ipoteca stante il divieto ex 2821, è lecito un legato obbligatorio di costituzione di ipoteca in quanto non lesiva della par condicio dei creditori ereditari, dal momento che l’ipoteca viene iscritta (solo sulla disponibile) con atto inter vivos e prenderà il grado al momento della iscrizione secondo le regole generali.
- Devono tenersi distinti dai legati reali mediante costituzione diretta di fideiussione, di rendita vitalizia (o prestazioni periodiche) e di rinuncia alla servitù (che avrebbe natura di legato di liberazione di debito), ritenuti secondo parte della dottrina validi, la costituzione sempre possibile di detti legati mediante legati obbligatori.
La tutela del legatario :La tutela del legatario può essere distinta in azioni derivate e nuove.
La tutela derivata riguarda le azioni relative all’oggetto del legato: azione contrattuale, revocatoria, surrogatoria,ecc.
Tra le azioni “nuove” vi è l’azione personale diretta a conseguire l’adempimento degli obblighi dell’onerato .
Se il legato è obbligatorio l’azione avrà lo scopo di ottenere la specifica prestazione;
se il legato è ad effetti reali il legatario oltre la specifica azione reale (rivendica o confessoria) potrà domandare il possesso della cosa legata anche quando l’onerato è stato dispensato dal testatore (649)
Se si tratta di legato sotto condizione, l’onerato può essere costretto a dare le garanzie ex 640.
Contro i pericoli della confusione il legatario di genere può chiedere la separazione.
Trascrizione: l’art. 2648 stabilisce che si deve trascrivere il legato e che ciò si opera sulla base di un estratto autentico del testamento. Non si applica tuttavia il 2644 (opponibilità ai terzi della trascrizione) per cui la mancata trascrizione avrà come conseguenza l’inefficacia di ulteriori trascrizioni a carico dell’acquirente mortis causa ex 2650. Quanto alla rinuncia, aderendo alla tesi che si tratta di un atto di rinuncia a un diritto acquistato, e non di un impedimento all’acquisto, si applicherà il 2643 n. 5 e quindi dovrà essere trascritto.