1) Legato in sostituzione di legittima.

Nel legato in sostituzione di legittima, si realizza una vocazione a titolo particolare sottoposta alla condizione potestativa risolutiva della rinuncia, da parte del beneficiario/legittimario della sua quota di legittima spettante sulla eredità. Altrimenti, qualora volesse conseguire la quota di legittima (nonchè la qualità di erede e non di legatario) può rinunciare al legato (che si acquista automaticamente) e chiedere la sua quota di eredità.

Il legittimario può quindi , alternativamente, rinunziare al legato e chiedere la liquidazione della quota di legittima, oppure conseguire il legato, perdendo il diritto di chiedere l'eventuale differenza.

Il legatario accettante non acquista la qualità di erede ed è, pertanto, escluso dalla comunione ereditaria.

Si ritiene non sussistere una doppia vocazione (ex testamento ed ex lege) ma una chiamata successiva. Il legittimario, al momento dell'apertura della successione, è solo chiamato per testamento in veste di legatario: se rinunzia al legato ed esperisce vittoriosamente l'azione di riduzione, diventerà, come sostiene la dottrina maggioritaria, erede.

La funzione del legato sostitutivo è, quindi, quella di esaurire le ragioni ereditarie del legittimario esclusivamente con i beni od i crediti oggetto del legato, e conseguentemente, di precludere l'esercizio dell'azione di riduzione per la rivendicazione della quota di legittima.

Il legato sostitutivo ha natura di quota di riserva.

Si ritiene tuttavia che ad esso non si applichi il 549 c.c. poiché è sostitutivo dalle legittima, e quindi sarà possibile l’apposizione al legato di condizioni e oneri.

Ciò che deve inequivocabilmente emergere dal contesto delle disposizioni testamentarie è la volontà del de cuius di tacitare i diritti del legittimario solo con l'attribuzione a titolo particolare di determinati beni o crediti. Qualora tale volontà non risulti chiaramente, il legato è da intendersi in conto e non in sostituzione di legittima.

In relazione al diritto d'abitazione riservato al coniuge sulla casa familiare e al diritto d'uso dei mobili che la compongono, si discute se la funzione sostitututiva del legato de quo, debba intendersi limitata alla sola quota riservata al coniuge in piena proprietà (art. 540, c. 1) oppure comprenda anche i diritti di cui all'art. 540 c.2. Infatti, per parte della dottrina, se il coniuge accetta il legato sostitutivo, egli conserva i diritti di abitazione ed uso a carico della disponibile. Tuttavia, onde non ingenerare alcun dubbio, è consigliabile sempre specificare se il legato a favore del coniuge sia in sostituzione anche del diritto di abitazione ex 540 c. 2 c.c. Ciò d'altronde discende dalla qualificazione che si attribuisce ai diritti di cui all'art. 540 comma 2: se infatti lo si qualifica anch'essa come quota di legittima, verosimilmente rientrerebbe nell'oggetto del legato in sostituzione.

Si discute infine se il legato sostitutivo possa avere ad oggetto anche beni non esistenti nell'asse ereditario: anche in questa ipotesi la soluzione dipende dalla tesi a cui si decide di aderire relativamente alla intangibilità della legittima, e nello specifico, all'art. 553 (riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimare) secondo cui la quota di legittima dovrebbe essere costituita solo da beni ereditari (ed in tal senso, sull'inammissibilità che la legittima sia costituita da beni non ereditari, Mengoni) .

Tuttavia, parte della dottrina ritiene al contrario che tale disposizione possa avere ad oggetto, oltre ai beni ereditari, anche beni non esistenti nell'asse ereditario ritenendo applicabile, anche a questa particolare ipotesi, la disciplina del legato di cosa generica ex 653 (è valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte).

 

Legato in sostituzione e valore della riserva

Il legato in sostituzione di legittima "grava" sulla riserva indisponibile fino a concorrenza del valore della legittima spettante al legittimario. Nel caso in cui il valore del legato ecceda quello della riserva indisponibile, per la differenza peserà anche sulla quota disponibile di eredità.

Si discute se il legittimario tacitato, pur perdendo la qualità di erede, continui a far numero per il calcolo della riserva oppure si venga a trovare nella situazione dell'erede rinunziante che non rileva ai fini del calcolo della riserva.

A tale proposito si dovrebbe applicare per analogia la disciplina della rinuncia nelle successioni "necessarie" e quindi, coerentemente a quanto statuito nel 2006 dalla Cassazione in Sezione Unite, bisogna far riferimento alla situazione al momento dell'apertura della successione a prescindere dalle rinunce successive.

Nel caso in cui il valore del legato sia inferiore alla porzione di legittima, la dottrina ritiene che la differenza rimanga nella quota di riserva a beneficio degli altri legittimari mentre la giurisprudenza afferma che questa giovi al beneficiario della disponibile.

 

Legato e successione legittima. 

Secondo alcuni il legato si concretizza in una diseredazione implicita e quindi il legittimario sarebbe escluso anche dalla successione legittima. E’ preferibile ritenere invece che il legato in questione non incida sulla successione legittima.

 

Accettazione

L'accettazione del legato sostitutivo non è necessaria , ma rende definitivo un acquisto già verificatosi de iure al momento dell'apertura della successione.

L'accettazione non è vincolata all'osservanza di particolari requisiti di forma e può essere effettuata sia in maniera espressa, sia tacitamente .

L'atto di accettazione, in applicazione delle norme sull'accettazione e sulla rinuncia all'eredità, può essere impugnato per violenza e per dolo.. Risulta invece irrilevante l'errore circa l'entità o il valore del detto cespite o della consistenza dell'asse ereditario, mentre se l'errore cade sulla titolarità del cespite legato, nel senso che il legittimario ignora la non appartenenza al testatore del bene legato, la disposizione testamentaria e la conseguente accettazione saranno nulle.

Rinuncia.

La rinunzia al legato sostitutivo, condizione risolutiva ex lege dello stesso, si configura come atto di dismissione di un diritto già acquistato. la rinunzia può realizzarsi anche per facta concludentia, purché risulti chiara l'intenzione del testatore. E' invece necessaria la forma scritta a pena di nullità quando il legato ha ad oggetto diritti reali immobiliari.

La giurisprudenza richiede, comunque, una inequivoca volontà dismissiva. La disposizione del bene legato sarebbe accettazione tacita che renderebbe irrevocabile l’acquisto.

Discusso è in dottrina se l'atto di rinunzia sia altresì soggetto all'onere della trascrizione: sull'applicazione dell'art. 2643 n. 5, Capozzi, mentre sull'applicazione dell'art. 2655, con annotazione a margine della trascrizione dell'acquisto, purché effettuata in base a estratto autentico del testamento come impone l'art. 2648, Gazzoni .

Con la rinunzia, il legatario si atteggia alla stregua di un legittimario pretermesso.

Trattandosi di una facoltà, la rinunzia al legato non si prescrive (salvo decadenza ex art. 650), ma si prescrive l'azione di riduzione con la quale il legittimario intende conseguire la legittima nel termine di dieci anni dall'apertura della successione .

 

Legato con diritto al supplemento.

Anche questo legato grava sulla indisponibile.

Parte della dottrina ritiene che la disposizione in esame abbia comunque natura di legato, disponendo così la lettera della norma.

Quando il testatore attribuisce espressamente la facoltà di chiedere il supplemento, il legittimario viene beneficiato di un'attribuzione a titolo particolare da imputarsi alla sua quota di legittima e nel caso in cui il valore del legato sia inferiore alla quota riservata per legge, il legatario potrà conseguire tale quota mediante l'esercizio dell'azione di riduzione, divenendo solo successivamente erede (solo dopo risponderà dei debiti).

Altra parte della dottrina  ritiene realizzarsi un'attribuzione ereditaria a titolo di legittima in quanto il testatore non intenderebbe privare il legittimario della quota di legittima a lui riservata: tale quota assumerebbe una particolare conformazione in quanto composta in parte con l'oggetto del legato ed in parte col supplemento. Conseguentemente, l'integrazione della quota con beni della massa sarebbe domandata dal legittimario non già con l'azione di riduzione  ma, previa accettazione dell'eredità, con l'azione di petizione ereditaria e di divisione.

 

Legato in conto.

Nel silenzio del testatore, ogni attribuzione a titolo di legato effettuata ad un legittimario, è sempre in conto di leggittima ossia, il valore del legato deve essere computato per stabilire se il legittimario sia stato leso, o meno, nella sua quota di legittima. Tuttavia, in caso positivo, potrà chiedere soltanto il valore residuo.

Tale legato grava sulla porzione indisponibile, salvo che vi sia espressa dispensa dalla imputazione nel qual caso graverà sulla disponibile.

Il legato in conto non preclude al legittimario né il diritto all'eventuale supplemento, né la qualità di erede testamentario o legittimo che sia. I beni conseguiti a titolo di legato in conto vanno considerati, come parte dei beni relitti, ai fini della riunione fittizia ex art. 556 per il calcolo della quota complessivamente spettante ai legittimari, mentre vanno imputati (salvo dispensa) per il loro valore al momento dell'apertura della successione, alla quota spettante al singolo legittimario, in quanto anticipazioni della stessa.

La dispensa dall'imputazione ex art. 564, c. 2, esonera il legatario che intende esperire l'azione di riduzione, dall'imputare alla sua quota di riserva le liberalità ricevute dal de cuius facendole invece gravare sulla porzione disponibile, ma non esime dall'obbligo della riunione fittizia.

Il legato quindi in aggiunta alla legittima è solo quello con dispensa dall’imputazione.

La rinuncia al legato ha efficacia retroattiva, essendo l’art. 521 norma di carattere generale.

L'art. 552 disciplina l'ipotesi in cui il legittimario, legatario o donatario, rinuncia all'eredità, e dunque anche alla legittima, trattenendo il legato.

In tal caso, egli è considerato al pari di ogni estraneo e, come tale, oltre al fatto che non dovrà imputare nulla, non viene in considerazione ai fini del calcolo della legittima  (contra Sentenza Cass. SU 2006): egli potrà ritenere le donazioni o i legati solo fino alla concorrenza della quota disponibile.

La norma, inoltre, non trova applicazione quando opera il meccanismo della rappresentazione: costoro devono, infatti, imputare alla legittima le donazioni o i legati fatti al rappresentato (art. 564, c. 3) con la conseguenza che tali lasciti non graveranno sulla disponibile.

l'art. 552 prevede, in deroga alle norme in materia di riduzione, che vengano ridotte, per prime, le donazioni e i legati fatti al legittimario rinunziante che gravano sulla disponibile: successivamente verranno intaccate le altre assegnazioni.

 

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