Le varie figure di legati tipici ed alcuni legati atipici:

 

1) Legato di cosa altrui.

2) legato di genere (653).

3) legato alternativo (665).

4) Legato di cosa non esistente nell’asse (654).

5) legato da prendersi in un certo luogo.

6) legato di cosa del legatario (656-657).

7) Legato di credito / di liberazione da debito (658).

8) legato a favore del creditore \ legato di debito (659) .

9) legati di alimenti (660), di prestazioni periodiche (670)e di rendita vitalizia .

10) Prelegato.

11) Sublegato.

12) legato di fideiussione.

13) Legato di contratto di compravendita e di donazione.

14) legato di contratto di locazione.

15) legato di mutuo e comodato.

16) legato di lavoro subordinato.

17) legato di contratto di appalto.

18) legato di rinuncia alla servitù (o di altri diritti reali).

19) legato di eredità.

20) legato di azienda.

21) legato di ditta e di marchio.

22) legato di partecipazioni sociali.

23) Costituzione di fondo patrimoniale per testamento.

24) legato di multiproprietà

25) legato di bene comprato dal de cuius con patto di riservato dominio

26) Legato di datio in solutum e novazione

27) legato di ipoteca e di pegno.

 

1) Legato di cosa altrui.

L’art. 651 prevede una eccezione alla regola generale che il testare può disporre solo di cose proprie a pena di nullità, qualora il lascito sia a titolo di legato e il testatore sia consapevole della altruità della cosa (non è quindi necessario che sappia chi è il proprietario). Fondamento è la presunta volontà del testatore di lasciare solo beni propri o che sa essere di altri.

Natura: si tratta di un legato ad effetti reali differiti, dove l’onerato (l’erede) è tenuto a trasferire al legatario la proprietà del bene. Essendo la proprietà del bene di un terzo, qualora questi non accetti di trasferire(vendere) il bene all’onerato, quest’ultimo è liberato dall’obbligazione pagando al legatario il giusto prezzo del bene.

Si tratta quindi di una obbligazione con facoltà alternativa, in quanto unica è l’obbligazione con possibilità di adempiervi anche pagando il giusto prezzo; in caso di impossibilità sopravvenuta dell’(unica) obbligazione, si avrà quindi l’estinzione della obbligazione, con danno per il beneficiario.

Mentre nella vendita di cosa altrui il compratore diviene titolare automaticamente al momento in cui il venditore acquista la proprietà, nel legato di cosa altrui è necessario un doppio trasferimento: dal terzo all’erede e dall’erede al legatario, potendosi all’uopo esperire il 2932.

Presupposto è la conoscenza del testatore della alienità del bene, conoscenza che deve sussistere al momento della redazione del testamento e secondo alcuni deve risultare espressamente dal testamento, secondo altri non sarebbe necessario che risulti dal testamento ma è sufficiente che risulti in qualsiasi altro modo.

In caso di alienazione della cosa legata da parte del terzo, si ritiene che il legato conservi la sua efficacia e validità.

Il testatore che sia nudo proprietario potrà disporre dell’usufrutto, ma questo avrà inizio solo con il consolidamento di quello in corso con la proprietà; parte della dottrina ritiene che il 651 si applichi solo al diritto di proprietà così che il lascito di un usufrutto di cui non si è titolari sarà inefficace.

Il legato può essere anche solo parzialmente altrui (652), vi deve essere la volontà del testatore di legare l’intero bene e la conoscenza che il bene non gli apparteneva per intero; nel qual caso la disposizione avrà effetti immediati per la parte di proprietà del testatore ed effetti differiti ex 651, per la parte di proprietà del terzo.

E’ ritenuto valido il legato di cosa futura, oggettivamente e non soggettivamente altrui, in applicazione del principio generale ex 1348.

Se il bene legato era stato acquistato dal testatore con patto di riservato dominio, dove la titolarità si trasferisce con il pagamento dell’ultima rata,se dal testamento non risulta che il testatore non sapeva di esserne proprietario, il legato sarà nullo. In caso contrario si tratterà di legato di cosa altrui e il pagamento delle rate sarà a carico dell’erede; qualora invece lo si costruisca come legato di cosa propria sui generis, il pagamento delle rate potrà essere a carico del legatario.

Parte della dottrina ritiene che il 651 si applichi solo al diritto di proprietà così che il lascito di un usufrutto di cui non si è titolari sarà inefficace.

 

2) legato di genere (653).

Il legato di genere è previsto sia dall’art. 654 se la cosa deve essere individuata tra quelle presenti solo nel patrimonio( cosa da prendersi nel patrimonio) , sia dall’art. 653 se invece il bene non appartiene al patrimonio (legato di genere vero e proprio).

Presupposto della applicazione delle norme è la determinazione o determinabilità del genere, in particolar modo per l’art.653 che permette di legare cose, determinate solo nel genere, anche se nessuna vi è nel patrimonio del de cuius al momento del testamento e\o all’apertura della successione.

Il legato ha efficacia obbligatoria e secondo parte della dottrina può avere anche ad oggetto immobili ( si discute infatti sulla possibilità che i beni immobili possano costituire un genere): in questo ultimo caso si preferisce aderire alla possibilità della applicabilità della norma al solo genus limitato, ossia è necessario che il testatore dia precise indicazioni, pena la sua indeterminatezza.

La specificazione può anche essere rimessa al mero arbitrio dell’onerato, non trovando applicazione l’art. 632.

E’ sempre un legato di genere il legato di denaro ed è quindi sempre valido a prescindere che nell’asse si trovi o meno del denaro.

Il legato invece di somma di denaro depositato in conto corrente è un legato di specie e non di genere.

 

3) legato alternativo (665).

Il legato alternativo è quella disposizione che ha per oggetto l’attribuzione di due o più cose determinate, in rapporto di alternatività, modo che la disposizione abbia effetto solo per una di esse.

La scelta spetta all’onerato (erede) a meno che il testatore non l’abbia attribuita al legatario o ad un terzo ; questa facoltà si trasmette agli eredi ed è irretrattabile (666) e a differenza del 632 i beni sono già stati indicati.

Detto legato ha natura di testamento per relationem (sostanziale, in eccezione al principio di personalità) ed è un tipico legato obbligatorio, perché come il legato di genere, presuppone l’individuazione (mentre nel legato di genere si ha un unico genere, qui invece possono essere eterogenei).

Il legato con facoltà alternativa è un legato che attribuisce un solo bene, ma che dà all’onerato la facoltà di eseguire una prestazione diversa. La differenza con il legato alternativo si coglie nell’ipotesi di  perimento del bene legato: se è alternativo l’onerato dovrà eseguire l’altra obbligazione che sarà diventata semplice mentre se è con facoltà alternativa, l’obbligazione si estinguerà (ex 673) e quindi nulla sarà dovuto al beneficiario.

 

4) Legato di cosa non esistente nell’asse (654).

La norma prevede sia l’ipotesi di legato di genere, che ha natura obbligatoria se il bene non è stato specificato,sia l’ipotesi di legato di cosa specifica, che ha natura reale, ed è da mettere in relazione con l’art. 651 (sulla cui applicabilità alla norma in esame la dottrina è divisa) secondo il principio per cui il testatore può disporre solo dei beni di cui è proprietario.

Le ragioni per cui un bene non è più nel patrimonio ereditario possono essere naturali (es. morte di un animale legato) o volontarie, come nella ipotesi di alienazione successiva del bene.

La dottrina che ritiene inapplicabile il 651 alla fattispecie in esame sostiene infatti che il legato è ugualmente nullo perché la conoscenza della alienità della cosa deve esistere al momento di redazione del testamento e non ha rilevanza in un momento successivo (come quello della alienazione).

Ugualmente si ritiene inefficace il legato di usufrutto qualora al momento della successione il testatore sia titolare solo della nuda proprietà poiché si tratta sempre di un diritto che è presente nel patrimonio (anche se sottoposto al termine iniziale della morte dell’usufruttuario) e si ritiene inapplicabile il 651.

 

5) legato da prendersi in un certo luogo.

E’ una ipotesi di testamento per relationem (formale) dove l’ubificazione dell’oggetto rappresenta un criterio oggettivo di individuazione. Pertanto la rimozione ha valore di dichiarazione legale tipica; detta rimozione tuttavia non ha valore se effettuata da un terzo (tranne l’ipotesi ini cui tale rimozione è accettata o autorizzata dal se cuius) o se le cose sono rimosse solo temporaneamente, nel qual caso il legato ha effetto per l’intero.

Circa la rimozione definitiva, alla teoria cd. soggettiva per cui toglie efficacia al legata solo se compiuta dal testatore con la consapevolezza di incidere sulla disposizione, si ritiene preferibile la teoria oggettiva, per cui l’esclusione ha carattere oggettivo e assoluto avendo valore di dichiarazione legale tipica.

 

6) legato di cosa del legatario (656-657).

Se il bene è del legatario al momento della redazione del testamento (e tale rimane fino alla apertura della successione) il legato è nullo ex 656 si ritiene per mancanza di causa. Se invece il bene è del legatario solo al momento della apertura della successione e non nel momento della redazione del testamento, il legato è valido ex 657.(anche se senza effetto).  

Se il legatario ha acquistato il bene dal testatore a titolo gratuito, il legato è senza effetto perché superfluo; se l’acquisto è a titolo oneroso, il legato deve intendersi revocato ex 686.

Se il legato è acquistato dal legatario da un terzo a titolo gratuito, il legato è senza effetto; se invece l’acquisto dal terzo è a titolo oneroso il legatario ha diritto al rimborso del prezzo se ricorrono i presupposti ex 651.

Il legato è altresì valido se la cosa si trova all’apertura della successione in proprietà del testatore o di un onerato o terzo (comma 2, 656), e dal testamento risulta che fu legata in previsione di tale avvenimento: in tal caso la previsione del mutamento della proprietà deve risultare dal testamento e non da altri scritti come nella ipotesi ex 651. Si ritiene sufficiente la generica previsione della alienazione da parte del legatario e non della persona che andrà ad acquistarlo dal momento che si tratta di un acquisto futuro ed incerto (né rileva che tale acquisto possa venir poi meno). Nella ipotesi di cui al c. 2, si è perciò abbandonata la c.d. regula catoniana (elaborata dalla giurisprudenza romana classica) secondo la quale la validità delle disposizioni testamentarie doveva essere valutata al momento della redazione del testamento.

Se la cosa legata è al momento della apertura della successione di un solo erede, gli altri coeredi sono tenuti a compensarlo del valore della cosa (giusto prezzo al momento della apertura) con denaro o altri beni ereditari, salvo diversa volontà del de cuius.

 

7) Legato di credito / di liberazione da debito (658).

Il legato di liberazione da debito è in realtà un legato di credito dove il debitore è il legatario ; entrambi hanno effetto fino a concorrenza dell’obbligazione (debito) ancora esistente.

Se tuttavia l’indicazione del credito è fatta solo quale mezzo di pagamento del legato (di somma), in realtà è un legato di somma di denaro e la somma è dovuta dall’erede anche se il credito è stato soddisfatto e quindi non vi è più un debito esistente. Lego a A 1000 euro che gli sarano pagati dal mio debitore…la somma sarà dovuta anche se il debito non è più esistente

L’art. 658 prevede un legato ad effetti reali, è tuttavia possibile un legato obbligatorio quanto titolare del credito non sia il testatore ma l’onerato o un terzo, nel qual caso si applica l’art. 651.

(Lego a A il credito che il mio B ha verso C ; intendo liberare A del suo debito che ha verso B)

Circa la natura del legato di credito, sarebbe una vera e propria cessione del credito dal de cuius al legatario e si applicherebbero gli art. 1260 e ss. , tranne la disposizione che prevede la garanzia della esistenza o esigibilità credito.

Il legato di liberazione da debito ha natura invece di una vera e propria remissione del debito a causa di morte; tuttavia mentre il legato di liberazione è sempre una liberalità, la remissione può anche non essere a causa liberale. Detto legato può essere oggetto anche solo una parte del debito quale gli interessi, la penale, ecc.

Se il debito menzionato è inesistente: se tale menzione è volontaria, si avrà natura una liberalità in quanto il falso debito nasconde in realtà una liberalità- liberazione o riconoscimento di debito simulato ha natura qundi di normale legato

se tale menzione è erronea, la disposizione è annullabile per errore sul motivo ex 624; se il debito risulta estinto dopo il testamento, secondo la giurisprudenza trattasi comunque di disposizione valida, per parte della dottrina, di disposizione annullabile per errore sul motivo.

 

8) legato a favore del creditore \ legato di debito (659) .

Come regola generale il legato non ha finalità satisfattiva e quindi realizza una liberalità, ed in tal senso si parla di legato a favore del creditore. Tuttavia se viene fatta espressa menzione del debito ha la finalità di riconoscere il debito stesso e volervi adempiere (comma 2- legato di debito anche se oggetto è sempre una somma di denaro \ prestazione dovuta ).

La presunzione che il legato sia una liberalità (primo coma e regola generale) è semplice e può essere superata da una prova contraria basata anche su elementi estranei al testamento.

Mentre tuttavia il legato è sempre atto dispositivo, il riconoscimento del debito è di per sé un mero atto ricognitivo-dichiarativo.

Il riconoscimento del debito non crea quindi u rapporto obbligatorio e quindi non sarebbe riconducibile a una promessa unilaterale (1988) ma rasolo l’effetto di esonerare il creditore dal provare il rapporto sottostante, qando chiederà l’adempimento. Non si ha astrazione sostanzialema processuale, in quanto il rapporto fondamentale deve cmq esistere.

il riconoscimento avrebbe valore ,in quanto confessione o atto dichiarativo, nonostante l revoca del testamento.

Per l’ipotesi che il debito menzionato non esista, si rinvia a quanto detto sopra.

Al fine di adempiere la propria obbligazione, particolarmente interessante è il legato di datio in solutum o di novazione: se quindi il testatore possa adempiere alla obbligazione con l’esecuzione di una prestazione diversa (1197). Secondo parte della dottrina vi sarebbe incompatibilità tra la struttura bilaterale del 1197 e l’acquisto del legato. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, sarebbero possibili siffatti legati, dove l’effetto estintivo si verifica ipso iure alla apertura della successione, salva la facoltà del creditore di rinunciarvi e pretendere l’adempimento della originaria prestazione; in tal modo infatti sarebbe salva la bilateralità dell’operazione.

La dottrina ritiene comunque più cauto subordinare l’efficacia del legato alla condizione sospensiva della accettazione espressa del creditore.

Il legato di datio in solutum non può avere ad oggetto crediti irrinunciabili.

 

9) legati di alimenti (660), di prestazioni periodiche (670)e di rendita vitalizia .

Il legato di prestazioni periodiche è un legato di denaro o altre cose fungibili che devono essere prestate a termini periodici. Si tratta di un legato obbligatorio da cui nasce una obbligazione di durata ad esecuzione periodica.

Il legatario acquista al momento della morte del testatore il diritto a tutte le prestazioni dovute, che possono eseguirsi solo dopo scaduto il relativo termine.

Non è infatti più seguita la tesi che considerava le prestazioni periodiche come una pluralità di legati pari alle prestazioni dovute: il legato è invece da considerarsi unico, e le singoli prestazioni solo semplici modalità di adempimento. Da ciò deriva anche una diverso regime della prescrizione, per cui in luogo della prescrizione ordinaria, si applicherà la prescrizione di 5 anni ex 2948 n.1-2 (per le prestazioni i cui termini siano superiori ad un anno si applicherà la prescrizione decennale ex 2946. 2948 n..4).

Il legato di rendita vitalizia, previsto dal 1872, è quel rapporto che ha per oggetto la prestazione periodica di una somma di denaro o di cose fungibili, la cui durata è incerta. Il relativo credito, a differenza del credito alimentare, è liberamente trasferibile, pignorabile e sequestrabile.

Si discute sulla ammissibilità di un legato di rendita perpetua, che per parte della dottrina non sarebbe possibile stante il divieto di rendite successive ex 698.  

Una eccezione al divieto di rendite successive è costituita dal 699 che prevede l’erogabilità di una rendita in perpetuo purchè sussistano det.requisiti tra cui lo scopo di utilità pubblica.

 

Altra parte della dottrina invece ritiene tale figura ammissibile poiché non sarebbe una pluralità di rendite a favore di più soggetti successivamente determinati (698) ma un’unica rendita (perpetua) trasmissibile inter vivos omortis causa.. E’ inoltre prevista la possibilità del riscatto volontario per evitare una durata illimitata ex 1865.  

Inoltre mentre con le rendite successive vengono predeterminati i soggetti a beneficio di cui andranno le rendite successive, nella ipotesi di rendita perpetua questa si trasmetterà oltre che ai discendenti del testatore, ai successori legittimi o testamentari di tali beneficiari.

Si ricorda inoltre che la rendita semplice (e non fondiaria) deve essere garantitacon ipoteca su immobile ex 1864.

Dal contratto di rendita vitalizia, deve essere distinto il legato di contratto di rendita vitalizia, che, sebbene entrambi abbiano una efficacia obbligatoria, hanno un diverso oggetto. Nel primo caso infatti (legato di rendita) oggetto è l’obbligazione di pagare una rendita ex 1872, mentre nella ipotesi di legato di contratto, l’obbligo sarà quello di stipulare un contratto di rendita, dove il beneficiario-legatario dovrà effettuare una cessione di capitale o alienazione di immobile.

Per la possibilità di costituire una legato di contratto di rendita a titolo gratuito, si rinvia alle considerazioni sul legato di contratto di donazione.

 

Secondo la dottrina dominante il legato di alimenti, figura particolare di legato a prestazioni periodiche (660) rinvierebbe al 438 non solo per determinare il contenuto della prestazione, ma anche per richiamare tutti i relativi presupposti di efficacia, ossia lo stato di bisogno, e i relativi caratteri (indisponibilità). Il legato alimentare si può esigere all’inizio del termine periodico.

La misura degli alimenti è quindi in proporzione allo stato di bisogno e alla condizioni economiche dell’alimentante (e nel caso di accettazione beneficata o sublegato anche rispetto al valore del lascito).

In assenza del bisogno si avrebbe un legato di rendita vitalizia, che ha natura di legato di prestazioni periodiche, per cui alla apertura della successione si acquisterebbe il diritto a tutte le prestazioni dovute, mentre per il legato di alimenti sarebbe esigibile all’inizio del bisogno.

Il legato di mantenimento, la cui disciplina si ricava dagli art. 150, 660 e 670, come il legato di alimenti è variabile perché legato a concetti mutevoli, ed entrambi hanno natura di debito di valore, ma a differenza del legato di bisogno, quello di mantenimento ha un oggetto più ampio perché subordinato alla insufficienza (e non alla mancanza) dei mezzi di sostentamento per mantenere il medesimo tenore di vita.

Mentre il legato di alimenti e quello di mantenimento sono debiti di valore, il legato di rendita vitalizia e più in generale di tutte le prestazioni periodiche determinate, hanno invece valore di debito di valuta e pertanto non sono oggetto di rivalutazione monetaria per il principio nominalistico ex 1277. Sono tuttavia possibili sempre criteri di rivalutazione attraverso clausole di garanzia monetaria.

Dal legato a prestazioni periodiche deve tenersi distinto il legato di somma unica da corrispondersi ratealmente, dove il diritto alle rate scadenti dopo la morte del legatario si trasmette ai suoi successori ed è soggetto alla prescrizione ordinaria.

 

10) Prelegato.

È un legato a carico della eredità e a favore di uno o più eredi, e comporta un prelievo anticipato rispetto la fase della divisione.

Se il prelegato è ad effetti obbligatori, il legatario, in quanto anche erede, è al tempo stesso creditore e debitore (rapporto obbligatorio unisoggettivo): si nega una confusione tra le due figure perché sarebbero posizioni giuridiche diverse che non richiedono necessariamente una dualità di soggetti. Tuttavia è possibile anche un prelagato anomalo dove l’obbligazione del legato non è posta a carico dell’erede beneficiario ma a carico solo degli altri eredi (a fonte dell’obbligo della collazione viene considerata un prelegato ex lege anomalo o il 540): in questa ipotesi il prelegato si trasformerà in legato in quanto non grava sul’erede beneficiario.

Mentre nella legislazione precedente, ammetteva la validità del legato solo per la parte in cui erano onerati gli altri eredi, mentre per la parte del legatario-coerede si riteneva che l’acquisto avvenisse a titolo di eredità e non di legato, oggi l’erede può acquistare il legato e rinunciare all’eredità o viceversa: pertanto risponderà dei debiti solo per la quota che gli spetta come erede e non anche per la porzione diprelegato.

Quanto all’indegno questo è escluso sia dalla successione universale che da quella particolare e pertanto il prelegato potrebbe essere considerato una riabilitazione parziale quanto al suo lascito.

 

Problema del rapporto giu.unisoggettivo: possibilità che l’obbligazione continui a sussistere nonostante creditore e debitore siano la stessa persona.(si)

 

Si tratta in sede di divisione di prededuzione per l’erede del legato, per poi partecipare sulla massa.

Mentre inoltre nel 733 il bene incide sulla quota complessiva da assegnare.

 

Si disute sulla  ammissibilità di un prelegato a favore dell’unico erede: alcuni lo ritengono privo di significato (ha funzione di prededuzione in sededi divisione dalla mas ma essendo unico erede..) mentre oggi ne è stata sottolineata cmq l’utilità, specie in caso di rinuncia (o invalidità)dell’eredità. Inoltre potrebbe subito chiedere all’esecutore test.il possesso.

 

11) Sublegato.

Si ha il sublegato quando l’onere della esecuzione del legato è posto a carico di uno o più legatari.

In realtà non si tratta di un vero sub-negozio in quanto non vi è alcun rapporto di dipendenza oggettiva della disposizione, che è quindi autonoma. Pertanto l’invalidità del legato non influisce sul sublegato. Il sublegato, al pari del legato può avere efficacia reale o obbligatoria. Il legatario risponderà comunque nei limiti del valore a lui attribuito (671). Nella ipotesi di sublegato (legato a carico di un legatario) il momento nel quale deve essere fatta la comparazione tra il valore della cosa legata e quello del sub-legato o onere è il momento della esecuzione del sublegato o del modus.

 

12) legato di fideiussione.

La fideiussione può avere fonte nel testamento sia come legato (obbligatorio) di contratto di contratto di fideiussione sia come legato immediato di fideiussione.

Un prima ipotesi si ha quando il testatore impone all’erede l’obbligo di concludere con un determinato soggetto un contratto di fideiussione a garanzia dell’adempimento di una obbligazione di cui il legatario è creditore ; l’onerato della disposizione può assumere sia la posizione di fideiussore sia la posizione di terzo interessato.

E’ più discussa invece la possibilità di una disposizione con cui il testatore costituisce direttamente una fideiussione a favore di un soggetto e a carico di un erede o legatario. In tale ipotesi per il perfezionamento della fideiussione non sarà necessaria alcuna attività dell’onerato.

Mentre parte della dottrina sostiene la tesi negativa basandosi sulla circostanza che la sola volontà del testatore non può essere fonte idonea di una obbligazione oppure ,perché unilaterale, non possa essere fonte di un qualsiasi contratto (bilaterale) per incompatibilità di struttura, altra parte della dottrina, aderendo alla tesi che la fideiussione è un negozio unilaterale, e quindi vi non sarebbe alcuna incompatibilità tra le due strutture, essendo inoltre garantita la bilateralità (come nella datio in solutum) dalla possibilità della rinuncia successiva.

Ai fini della determinabilità del contratto sarà necessario indicare la prestazione da garantire, stante l’accessorietà della fideiussione, l’importo massimo garantito o il credito da garantire. E’ possibile anche la stipulazione di una fideiussione futura o condizionata, ai sensi dell’art. 1938, ed opportuno l’indicazione di un termine finale entro cui l’onerato (o il terzo) dovrà prestare la relativa garanzia.

 

13) Legato di contratto di compravendita e di donazione.

La disposizione ha per oggetto l’obbligo dell’onerato di vendere (o di acquistare) al beneficiario del legato un determinato bene ad un certo prezzo. La validità del legato dipende anche dalla determinabilità dell’oggetto e pertanto sarà necessario determinare il prezzo del trasferimento o il modo per determinarlo. Vi è infatti in tal caso l’obbligo dell’erede-beneficiario di pagare il prezzo.

Si è sostenuto che l’autonomia testamentaria trovi un limite nelle specifiche disposizioni concernenti la vendita oggetto del legato, per cui, in caso di immobile, sarà necessaria la forma scritta oppure di un prezzo talmente esiguo da mascherare un legato di donazione che è ritenuto nullo (per alcuni invece il legato di vendita a prezzo esiguo è considerato valido dato che comunque trattasi di liberalità). La nullità del legato di donazione trattasi infatti di illiceità dei mezzi e non del risultato, poiché si ritiene invalido il preliminare di donazione stante l’incompatibilità tra animius  donandi e una preesistente obbligazione.

Tuttavia parte della dottrina ritiene valido il legato di donazione sulla scorta del 651 che dispone che, quando ricorrono gli elementi che rendono valido il legato di cosa altrui, l’onerato è obbligato a trasferire la proprietà al beneficiario. In tal caso infatti la norma impone la conclusione di un successivo negozio solutorio a titolo gratuito, con efficacia traslativa. Pertanto alcuni sostengono che, come mezzo del negozio solutorio, sarebbe possibile utilizzare anche la donazione.

 

14) legato di contratto di locazione.

Non solo può essere legato l’obbligo di stipulare un nuovo contratto di locazione, ma anche di prorogare un rapporto sorto prima della apertura della successione. E’ tuttavia necessario rispettare, oltre alle regole circa i contratti di durata, anche i limiti di canone e di durata stabiliti dalla legge; laddove vi sia una disciplina legale, il testatore potrà limitarli a individuare le parti e il bene oggetto del contratto, rinviando per il resto alla disciplina di legge.

 

15) legato di mutuo e comodato.

Poiché il mutuo è un contratto reale, per sostenere la validità di tale legato si deve aderire alla tesi della ammissibilità del preliminare di contratti reali. Si sostiene infatti che l’obbligazione di far sorgere un siffatto legato non ne altera la realità, attuandosi la traditio nella fase esecutiva della disposizione. L’art. 1815 e 1817 impediscono che la mancata indicazione della gratuità o onerosità del mutuo, degli interessi, o la mancanza del termine per la restituzione delle somme (quest’ultimo necessita dell’intervento del giudice, per stante la funzione antiprocessuale del notaio, sarà opportuno indicarlo), rendano nullo il contratto e quindi anche il legato.

 

16) legato di lavoro subordinato.

Un siffatto legato è ritenuto valido e efficace anche quando il testatore, anziché indicare specificatamente i soggetti, ne impone la  stipulazione con soggetti specializzati, scelti da persona di sua fiducia.(631). Anche in questo caso devono essere rispettati tutti i limiti legali della legislazione del lavoro. In particolare la giurisprudenza ritiene in caso di inadempimento, inapplicabile al riguardo l’art. 2932 e ammette solo il risarcimento del danno.

Se il contratto richiede l’assunzione di un soggetto con particolari caratteristiche, si è nell’ambito dei contratti intuitu personae secondo cui la disposizione è nulla.

 

17) legato di contratto di appalto.

Detto legato può essere strutturato facendo assumere all’onerato il ruolo di committente e al beneficiario quello di appaltatore (fornendo al beneficiario occasioni di lavoro), oppure viceversa all’onerato di appaltatore e al beneficiario quello di committente (fornendogli una fornitura di nei o servizi ad un corrispettivo inferiore a quelli di vendita di mercato). Il soggetto appaltatore dovrà avere i relativi requisiti, ovvero essere titolare di un’impresa per l’attività delle relative opere.

 

18) legato di rinuncia alla servitù (o di altri diritti reali).

Anche qui bisogna distinguere il legato obbligatorio da quello ad effetti reali: nel primo caso il testamento non sarà fonte immediata della rinuncia che sarà effettuata dall’onerato con un normale negozio unilaterale inter vivos. Più discussa è l’ipotesi che sia il testatore stesso a disporre una rinuncia del diritto reale, determinando la liberazione del fondo servente o la consolidazione della nuda proprietà. Sembra preferibile la tesi positiva che si basa sulla applicazione analogica dl legato di liberazione da debito (658) che ha una efficacia immediata senza bisogno del consenso dell’onerato; non vi è inoltre ragione di negare un determinato negozio qualora questo sia normalmente realizzabile attraverso un negozio unilaterale inter vivos.

19) legato di eredità.

Si ha quando il testatore dispone per legato di un’eredità di cui era chiamato. Con la disposizione per testamento si ha accettazione implicita della stessa.

Relativamente ai debiti ereditari, si discute se gravino sull’erede o sul legatario: in mancanza di una norma specifica si ritiene applicabile la disciplina sulla vendita di eredità ex 1545-6.

L’art. 1546 regola i rapporti esterni per cui dei debiti è sempre responsabile l’erede ex 754 e gli acquirenti dell’eredità (quindi il legatario) ex 1546. Quanto ai  rapporti esterni si applicherà invece l’art. 1545 secondo cui il compratore (legatario) deve rimborsare il venditore (erede) di quanto ha pagato per i debiti e i pesi. Ciò in quanto l’eredità ha natura di universalità di diritto che comprende sia le attività che passività.

 

20) legato di azienda.

E’ pacifica l’ammissibilità di un legato di azienda. Discusso è invece il passaggio o meno dei debiti aziendali in capo al legatario.

Ai sensi del 2560 l’alienante (erede) non è liberato dai debiti se non risulta che i creditori vi hanno consentito; risponde dei debiti anche l’acquirente (legatario) se risultano dai libri contabili obbligatori.

Si ritiene che l’art. 2560 regoli  solo i rapporti esterni, mentre per quelli interni si avrà passaggio o meno dei debiti a seconda di quale natura si voglia dare all’azienda: universalità di diritto (compresi quindi i crediti e i debiti) oppure universalità di fatto (+) dove i crediti-debiti-contratti sono esclusi dal momento che comprende solo i beni materiali e immateriali che la compongono.

Si ricorda che l’universalità di fatto è caratterizzata da: 1) una pluralità di beni 2) la destinazione unitaria 3) l’appartenenza alla stessa persona.

Da questa impostazione deriva che nei rapporti interni i debiti non passeranno al legatario ex 754 con la conseguenza che, qualora debba pagare i debiti ex 2560, avrà azione di rivalsa verso l’erede.

Resta ferma la possibilità per il testatore di disporre a carico del legatario l’onere del pagamento dei debiti.

L’obbligo di non concorrenza, graverebbe sull’erede non assegnatario in quanto successore .

I contratti (compresi quelli dei lavoratori dipendenti ex 2112 si trsferirenno autonomamente al legatario, salvo patto contrario e salvo norme speciali realive al singolo contratto (consorzio,  locazione, mandato , appalto). Per i contratti in fieri dell’imprenditoreè prevista la successione dell’erede ex 1330 nella proposta o accettazione.

21) legato di ditta(e insegna) e di marchio.

Quanto al legato di ditta, una parte della dottrina argomentando dall’art. 2565 comma 3 ha ritenuto possibile che il testatore, titolare dell’azienda, disponga della ditta per testamento attribuendola a persona diversa dal successore dell’azienda.

Dottrina e Giurisprudenza invece hanno interpretato diversamente l’inciso finale “salva diversa disposizione testamentaria”.

Il primo comma sancisce il principio che la ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda; il terzo comma sancisce che la ditta si trasmette al successore, salva diversa disposizione: tale norma si limita a ricomprendere il trasferimento della ditta tra gli effetti naturali della trasmissione mortis causa della azienda; la diversa disposizione testamentaria è da interpretarsi secondo cui al testatore è data solo la possibilità di impedire la trasmissione della ditta al titolare dell’azienda, vietandone in tal modo l’uso a chiunque e determinando così l’estinzione della ditta.

Quanto alla trasferibilità del marchio, prima del D. Lgs. 480\1992, il marchio non poteva essere trasferito separatamente dall’azienda o da un suo ramo e il trasferimento poteva avvenire solo a titolo esclusivo, ossia non ci si poteva riservare il diritto di continuare ad usare un marchio per prodotti dello stesso genere. Con il D. Lgs. 480\92 la disciplina è stata radicalmente mutata, e si è affermata da una parte la libera trasferibilità del marchio sia inter vivos che mortis causa, separatamente dall’azienda, e dall’altra anche la possibilità di una cessione parziale del marchio, ossia la possibilità di una cessione anche per una parte soltanto dei prodotti o servizi, basta che non ne derivi inganno per il pubblico. Tali principi sono stati confermati dal Codice della proprietà industriale, all’art. 23.

Il marchio inoltre, oltre che essere trasferito definitivamente, può anche essere concesso in godimento temporaneo ( licenza di marchio).oggetto di licenza può essere un uso del marchio anche non esclusivo, riguardante sia la titolarità sia parte dei prodotti o servizi per cui è stato registrato, e può essere riferito all’intero territorio nazionale o ad una parte di esso.

Anche in tal caso non deve derivare inganno al pubblico e la licenza non esclusiva è legittima solo se il licenziatario si obbliga ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli messi in commercio con lo stesso marchio dal titolare.  

 

22) legato di partecipazioni sociali.

Nelle società di persone la posizione di socio illimitatamente responsabile non è un bene trasmissibile a causa di morte, come risulta dall’art. 2284 secondo cui il socio ha solo diritto alla liquidazione della propria quota.

L’unico diritto trasmissibile al legatario è il diritto alla liquidazione della quota .

Gli eredi o legatari del socio defunto potranno entrare nella società solo con un atto inter vivos; il de cuius tuttavia potrà attribuire mortis causa anche il diritto al subingresso nella società, che tuttavia si realizzerà solo secondo le regole generali societarie (al riguardo devono essere ricordate le clausole di continuazione e di consolidazione).

Quanto alle società di capitali e alla posizione dell’accomandante, è possibile il trasferimento mortis causa della relativa partecipazione.

Tale libera trasferibilità trova tuttavia un limite in eventuali limiti legali (inalienabilità azioni liberate in natura prima della stima degli amministratori- 2343, consenso degli amministratori per le azioni con prestazioni accessorie- 2345 o di società fiduciarie o di revisione- l.1966\39 ) o statutari (prelazione-gradimento). Tali disposizioni, di per sé valide, dovranno quindi essere contemperate con i rimedi previsti dalla disciplina societaria.

In caso di intrasferibilità assoluta delle partecipazioni (Srl) l’erede avrà diritto al solo rimborso della liquidazione.

Quanto alle cooperative l’art. 2528 esclude la trasferibilità mortis causa, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, data la natura del rapporto mutualistico che richiede particolari requisiti particolari.

 

23) Costituzione di fondo patrimoniale per testamento.

Dall'inquadramento del f. p. tra le convenzioni matrimoniali si desume il carattere necessariamente bilaterale - o plurilaterale, in caso di costituzione del terzo - dell'atto costitutivo. Il consenso di entrambi i coniugi sarebbe, pertanto, richiesto anche per il fondo costituito da un solo coniuge, per la creazione del vincolo senza effetti traslativi, o ancora per la costituzione del terzo con attribuzione della proprietà ad un solo coniuge.

Sulla scorta della considerazione che il f. p. implica sempre un trasferimento di diritti al coniuge non conferente, quantomeno di amministrazione, s'è affermata l'imprescindibilità del suo consenso.

La disposizione mortis causa recante la costituzione del f. p. può consistere sia in un legato.

Discussa è invece una costituzione mediante un'istituzione a titolo universale, poiché ciò è possibile solo quando quest'ultima assicuri la determinatezza dei beni oggetto del vincolo (solo con l’istituzione ex re certa o la divisione del testatore ex artt. 733-734). Non è comunque mai possibile costituire in fondo patrimoniale una quota di eredità.

La costituzione mediante istitutio ex re certa inoltre pone il problema del potenziale conflitto che si creerebbe tra la destinazione del bene a far fronte ai bisogni della famiglia e la destinazione al pagamento dei debiti ereditari (490).

Inoltre la costituzione mediante legato comporta che, se nel patrimonio ereditario non c’è capienza per il legato, la disposizione non esplica i suoi effetti ; se invece la costituzione avviene mediante istitutio, la disposizione dovrebbe comunque avere effetto anche se si creerebbe un conflitto tra creditori della famiglia e creditori ereditari.

Parte della dottrina richiede comunque l'accettazione da parte dei coniugi nella forma dell'atto pubblico; altra opinione, escludendo la costituzione per testamento dal novero delle convenzioni matrimoniali, distingue l'ipotesi di legato, per la quale non vi sarebbe bisogno di accettazione (salva la facoltà di rifiutare), da quella dell'istituzione d'erede, che necessiterebbe dell'accettazione di entrambi i coniugi.

La rinuncia al legato (atto di amministrazione di beni comuni), per il rinvio operato dall’art. 168 comma 3 alle norme che disciplinano l’amministrazione della comunione legale, deve essere necessariamente fatta da entrambi i coniugi.

Se tuttavia la costituzione è operata da un terzo, dove l’accettazione di entrambi è richiesta in considerazione di motivi che l’uno o l’altro coniuge potrebbe avere di rifiutare un vantaggio fatto da un estraneo, si giungerebbe alla conclusione che la rinuncia  fatta da uno dei coniugi travolgerebbe l’intera disposizione. (parte della dottrina nella ipotesi di rinuncia di un solo coniuge parla di diritto di accrescimento a favore dell’altro coniuge ex 645); soluzione quest’ultima eccessiva doto che è possibile legare un bene a favore di un solo coniuge con l’onere di costituirlo in fondo patrimoniale.

La costituzione per testamento, incidendo sulla libertà di disporre dei beni, costituisce un peso di cui non può essere gravata la quota di legittima ai sensi dell'art. 549 .

L'autonomia delle parti può modellare, entro certi limiti, il contenuto della convenzione. Inderogabili si ritengono la contitolarità dei diritti di godimento dei beni conferiti, le regole di amministrazione e la disciplina della responsabilità .

Si tende ad ammettere l'apposizione di termine iniziale, purché successivo al matrimonio ma non di quello finale, sul presupposto della tassatività delle cause di cessazione del vincolo.

L'atto costitutivo sarebbe suscettibile di contenere una condizione risolutiva o sospensiva, e di essere sottoposto a onere, purché non snaturi la funzione di garanzia per i bisogni della famiglia.

Si nega la validità di una clausola che delimiti i bisogni destinati ad essere soddisfatti dal fondo, o che escluda alcuni membri della famiglia dal godimento dei beni.

La costituzione del f. p. per testamento realizza un negozio mortis causa, sottoposto alla disciplina successoria. La stipula inter vivos comporta generalmente una liberalità, da taluno assimilata alla donazione modale, da altri ad una donazione obnuziale condizionata all'accettazione dei coniugi. Altra dottrina la ricomprende tra le liberalità non donative, categoria riferibile agli atti che producono gli effetti propri della donazione pur non essendo donazione nel senso tecnico giuridico, in quanto negozio dotato di autonoma causa tipica.

La giurisprudenza tende ad affermare la natura liberale dell'atto di destinazione, per l'assenza di controprestazione, la rinuncia gratuita alle facoltà insite nel diritto di proprietà conferito e l'eventuale devoluzione di una quota di esso a favore dei figli.

E' stata esclusa la natura liberale rispetto alle ipotesi in cui il vincolo venga costituito in adempimento dei doveri familiari ex art. 143, ovvero di un'obbligazione preesistente di tipo alimentare da parte del terzo, od ancora in esecuzione di una condizione o di un onere apposto ad una donazione o ad un testamento.

La qualificazione del f. p. in termini di liberalità permette, in quanto compatibile, l'applicazione analogica della maggior parte della disciplina delle donazioni, in particolare di quella obnuziale; si ritiene, tuttavia, preclusa la revocabilità per ingratitudine o per sopravvenienza di figli .

 

io vi suggerisco di non prendere posizione sulla qualificazione e di scrivere semplicemente: “.. ai sensi dell’art. 167 c.c. costituisco fondo patrimoniale …”. Quando poi, invece, vado ad attribuire i beni all’interno del fondo patrimoniale, là sì che devo qualificare necessariamente l’attribuzione, che avvenendo con testamento mortis causa deve essere obbligatoriamente qualificata.

 

Ai sensi dell’art. 167 c.c., costituisco fondo patrimoniale ed a tal fine attribuisco a titolo di legato i seguenti diritti: l’usufrutto…la piena proprietà … ed attribuisco, ai sensi dell’art. 168 c.c., la proprietà esclusiva a …, …. (ulteriori precisazioni in ordine alla disciplina del fondo patrimoniale)”.

 

24) Legato di multiproprietà.

Si possono distinguere due ipotesi:

a)      il bene è già in multiproprietà del de cuius.

Si tratta di un normale legato di cosa del testatore , assimilabile al legato di una quota di un bene in comproprietà e per effetto del regolamento della comunione che disciplina il godimento turnario è opponibile anche ai terzi ex 1107.comma 2. è bene quindi richiamare il regolamento di comunione e il regolamento di condominio, data la loro importanza. (si ricorda che ogi disciplinato dal Codice di Consumo).

       b) il testatore ne ha la piena proprietà ma vuole disporne in multiproprietà.

La multiproprietà azionaria è invece configurabile come godimento ternario derivante dalla titolarietà dell’azione privilegiata collegata a un contratto di comodato o locazione che attribuisce il godimento.

A tal fine quindi dovrà disporsi da una parte l’attribuzione mortis scusa delle relative azioni (salvo limitazioni statutarie) e dalla’altra un legato di posizione contrattuale del contratto relativo di comodato o locazione.

 

25 ) Legato di bene comprato dal de cuius con patto con riservato dominio.

Qualora al momento della redazione del testamento il testatore non abbia ancora finito di pagare le rate, si applicherà il 651 e il pagamento delle rate sarà un debito degli eredi, salvo un onere specifico al legatario - beneficiario. Qualora alla apertura della successione il bene sia passato al de cuius non vi saranno più problemi sulla validità del legato ex 651 comma 2.

 

26) Legato di datio in solutum.

Si discute se sia possibile prevedere un legato di datio in solutum in via diretta, senza necessità di costruirlo come legato obbligatorio di contratto.

La datio infatti ha natura di contratto, e pertanto necessariamente bilaterale e quindi contrasterebbe con la natura unilaterale del testamento. Parte della dottrina costruisce quindi il legato sotto condizione sospensiva della accettazione da parte del creditore-legatario. Anche se disposizione a titolo di legato, necessiterebbe eccezionalmente di un’accettazione espressa.

La giurisprudenza della Cassazione invece, ormai costante sul punto, non ritiene necessaria siffatta costruzione e ritiene che la bilateralità possa ritrovarsi nella mancato rifiuto del legato. Pertanto sarebbe possibile e lecito da parte del testatore disporre direttamente della datio in solutum in via diretta, senza necessità di ricorrere al legato di contratto.

E’ possibile inoltre che la datio sia disposta a tacitazione solo di un parte del debito.

La giurisprudenza ritiene che l’accettazione della datio comporta una implicita rinuncia alla obbligazione orinaria.

Nella fattispecie tuttavia di debito da TFR, la Cassazione ha ritenuto che la datio non fosse applicabile dal momento che l’obbligazione riguarda prestazioni dovute dal prestatore di lavoro in base a norme inderogabili, e pertanto la rinuncia dei relativi crediti è invalida ex 2113.

Parte della dottrina (Capozzi) ritiene di estendere le considerazioni sopra svolte anche al legato di novazione, così che sarebbe possibile che il testatore ne disponga direttamente con efficacia reale. La dottrina più cauta invece, ritenendo che sul punto la giurisprudenza non si è pronunciata così  come è avvenuto per la datio in solutum, preferisce ritenere il legato di novazione un semplice legato di contratto e, come tale, ad efficacia meramente obbligatoria.

 

27) Legato di ipoteca e di pegno.

Per espressa previsione legislativa, non è possibile al de cuius costituire ipoteca per testamento su di un suo bene, ai sensi dell’art. 2821 comma 2, per non compromettere la par condicio creditorum, così che sarà necessario costruire la fattispecie come legato al creditore di pretendere dagli eredi la iscrizione ipotecaria (quindi come legato obbligatorio) oppure come onere agli eredi di costituire ipoteca a favore di …

Sarà inoltre necessario esplicitare tutti i requisiti essenziali dell’iscrizione ipotecaria e quindi: il bene sopra cui si costituisce, la somma garantita, il grado, il debito a garanzia del quale è iscritta.

Più discusso è invece la liceità di un legato diretto di pegno, con cui il testatore costituisce direttamente il pegno su un proprio bene. Mentre parte della dottrina ritiene la fattispecie lecita in quanto non vi è nessuna norma che lo vieti espressamente, altro autorevole orientamento (a cui per prudenza è opportuno aderire) estende anche al pegno il divieto previsto dall’art. 2821 sancito per l’ipoteca, stante la medesima ratio legis.

 

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