La Rappresentazione (Art. 467)

 

1. Nozione e fondamento.

2. Natura

3.Presupposti

4. Soggetti

5. Effetti.

6. Rapporti con gli altri istituti.

 

1. Nozione e fondamento.

 

In base alla rappresentazione il discendente (rappresentante) è chiamato a succedere in luogo dell'ascendente (rappresentato) che non voglia o non possa accettare.

La rappresentazione è istituto derivante dal diritto romano in virtù del quale un soggetto (rappresentante) "subentra", acquistando l'eredità o il legato che si sarebbero devoluti ad altro soggetto (rappresentato), nel luogo e nel grado del proprio ascendente al verificarsi di determinati eventi che impediscono a quest'ultimo di succedere.

Scopo della rappresentazione è quello di evitare che i figli, ai quali perverrebbero i beni che il loro ascendente abbia ereditato dal loro avo, debbano perdere tali beni qualora l'ascendente non partecipi all'eredità del proprio genitore. Scopo è quindi quello di tutelare la famiglia del rappresentato: famiglia non più solo legittima, ma, per le novità introdotte dalla Corte costituzionale e dalla riforma del diritto di famiglia, quella più ampia comprensiva dei discendenti naturali.

Il Fondamento è quindi stato ritrovato nella presunta volontà del de cuius e nella tutela della stirpe familiare. Si ritiene infatti che ad essere tutelata sia la famiglia del de cuius, e non tanto quella del chiamato.

 

2. Natura

 

1- Teoria della finzione. La dottrina più remota, anche sulla scorta di quanto previsto nel codice francese, ricorreva allo strumento della finzione: la previsione di legge avrebbe l'effetto di far entrare i rappresentanti nel posto, nel grado e nei diritti del rappresentato.

2- Teoria della conversione. Secondo altra dottrina  la rappresentazione sarebbe inquadrabile nel fenomeno della conversione: precisamente la prima vocazione del rappresentato si convertirebbe nella vocazione del rappresentante. E' stato in contrario osservato che la conversione opera solo in caso di nullità e quindi non nella rappresentazione .

3- Teoria della vocazione indiretta: in quanto la vocazione è mediata o indiretta nel senso che ha luogo solo quando il primo chiamato si trovi nell'impossibilità di acquistare l'eredità.

in contrario è stato osservato che il chiamato non deriva la sua vocazione da quello di altro soggetto, essendo autonoma. Unica ipotesi di derivazione della vocazione si ha infatti nella trasmissione della delazione. 

4- Teoria maggioritaria della delazione indiretta. Il rappresentante succede iure proprio ma il contenuto di quanto gli è offerto è oggettivamente uguale a quanto sarebbe spettato al rappresentato.

E’ una ipotesi di delazione indiretta sia soggettivamente (perché in subordine) sia oggettivamente (per contenuto uguale).

La delazione indiretta talvolta è immediata (premorienza, assenza), talvolta è differita (indegnità, rinuncia perdita del diritto).

Il diritto a succedere deriva al rappresentante direttamente dalla legge e non dal rappresentato, per cui eventuali cause di indegnità o incapacità del rappresentante vanno valutate con riferimento alla persona del de cuius, rimanendo irrilevanti le cause di incapacità o indegnità nei confronti del rappresentato.

 

3.Presupposti

 

La rappresentazione ha luogo sia nella successione legittime che in quella testamentaria, così come previsto dal comma 2 del 467 (si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto nel caso in cui l’istituito non possa…).

L'articolo in commento stabilisce il principio della prevalenza dell'autonomia testamentaria sulla rappresentanza. Nelle successioni testamentarie la rappresentazione opera quando il testatore non ha previsto sostituzioni per il caso in cui il chiamato non voglia o non possa accettare. Se la sostituzione è disposta per il solo caso di impossibilità, la rappresentazione opererà nel caso di rinunzia e viceversa.

Anche in tale ipotesi la successione del rappresentante è per successione legittima perché la sua chiamata ha fonte nella legge e non nella volontà del d.c. . L’art. 467 comma 2 esclude poi la rappresentazione nell’ipotesi di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale (legati di uso, abitazione, rendita).

La ratio va rinvenuta nel carattere personale di tali diritti; secondo altri disponendo un legato di natura personale, quindi non trasmissibile, il testatore ha implicitamente escluso la sua attribuzione ad altri, anche per rappresentazione.

Si ammette in dottrina che il testatore possa escludere la rappresentazione senza disporre la sostituzione, attribuendo carattere personale al lascito, purché non si tratti di disposizione meramente negativa, devono cioè essere esclusi dalla rappresentazione o uno specifico lascito o uno specifico successibile.

Se tuttavia l’usufrutto perviene al rappresentato non a titolo di legato ma di eredità, si ritiene che la rappresentazione abbia luogo, perché la norma non può estendersi data la sua natura eccezionale.

La durata dell’usufrutto è commisurata alla vita del rappresentato perché il rappresentante subentra in suo luogo.

Presupposti sono la premorienza, indegnità, assenza, rinunzia, perdita del diritto di accettare.

Vi rientrano quindi :

- la premorienza del rappresentato rispetto al de cuius, come pure la commorienza dei due, ovvero la dichiarazione di morte presunta quando intervenga prima della morte del de cuius;

- l'indegnità dell'ascendente rappresentato, che non tocca la posizione del rappresentante;

- la rinunzia dell'ascendente, in quanto la regola secondo cui, in caso di rinuncia, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe ove il rinunziante mancasse, fa salvo il diritto di rappresentazione;

- la perdita del diritto di accettare l'eredità per decorrenza del termine stabilito dal giudice (art. 481) ovvero per la mancata dichiarazione di accettazione entro i quaranta giorni successivi alla redazione dell'inventario (art. 487). Non viene considerata un'ipotesi di impossibilità il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 480, poiché la prescrizione opera anche per i chiamati in subordine, salvo il caso in cui, nei confronti dei soli discendenti, si verifichi una causa di sospensione .

Non si verifica la rappresentazione nelle ipotesi incapacità di ricevere per testamento.

La giurisprudenza  ammette l'operatività della rappresentazione anche nel caso di diseredazione, la quale è sotto tale aspetto assimilata all'indegnità. La dottrina  è orientata in senso contrario.

 

4. Soggetti

 

I soggetti rappresentanti (ossia coloro che succedono)

Sono legittimati a succedere per rappresentazione i discendenti legittimi e naturali del rappresentato a seguito dell'equiparazione sancita con la riforma del diritto di famiglia. La stessa posizione dei figli legittimi è riconosciuta ai legittimati .

I figli naturali devono essere stati riconosciuti ovvero dev'essere stata pronunciata nei loro confronti dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

In ordine ai discendenti adottivi si distingue tra adottati ordinari (o maggiori d'età) e adottati speciali (o minori d'età). I primi vanno senz'altro esclusi dalla categoria dei rappresentanti in quanto non espressamente contemplati dall'art. 467. I secondi, al contrario, possono succedere per rappresentazione in quanto la l. 4.5.1983 n. 184 attribuisce ai medesimi lo stato di figli legittimi.

In tal senso si è anche sottolineato che l'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale prevista dagli artt. 467 e 468, è tassativa, essendo il risultato di una scelta operata dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non è un discendente, fratello o sorella del defunto, ma il coniuge di questi.

I soggetti rappresentati (ossia coloro che non vogliono o non possono accettare)

I soggetti rappresentati possono essere, nella linea retta, i figli legittimi, legittimati e adottivi (per previsione espressa dell'articolo in commento, che va pertanto riferito agli adottivi maggiori d'età essendo i minori equiparati ai legittimi ), nonché i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati.

Sono esclusi i figli meramente naturali che non possono proporre l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità e cui spetta soltanto l'assegno vitalizio ex art. 580. Nella linea collaterale i rappresentati possono essere i fratelli e le sorelle del de cuius, sia germani che unilaterali, purché si tratti di parentela legittima, la quale si costituisce anche con adozione speciale, e non invece di parentela naturale.

Discusso è se rappresentato possa essere, nella successione testamentaria, un discendente (nipote) ex filio o ex fratre del de cuius:

- Tesi (+) negativa: posto che l'art. 468 indica quali soggetti rappresentabili solo i figli e i fratelli ed essendo sembrato allo stesso legislatore inopportuno ampliare il campo di applicazione dell'istituto nella linea collaterale, come si desume dalla relazione al progetto del libro delle successioni, essendo la rappresentazione un istituto eccezionale e quindi non suscettibile di interpretazioni estensive.

- Tesi positiva : Secondo un diverso orientamento la questione andrebbe risolta positivamente sia in analogia al funzionamento della rappresentazione nella successione legittima sia perché l'articolo in commento prevede che la rappresentazione abbia luogo a favore dei discendenti di figli o fratelli del defunto, ma non che necessariamente il rappresentato debba essere figlio o fratello del defunto.

Il 468 non elencherebbe quindi tassativamente la categoria dei rappresentati e,diversamente opinando si avrebbe una ingiustificata distinzione tra successione legittima e testamentaria, dal momento che avendo luogo in infinito opererebbe a favore dei nipoti solo in quella legittima.

La giurisprudenza di merito [C App. Milano] si è pronunciata in tale ultimo senso statuendo che: l'istituto della rappresentazione ex art. 468 si applica, in linea collaterale, anche nel caso in cui il chiamato all'eredità che non possa o non voglia accettare sia nipote (e non solo fratello o sorella) del "de cuius". La giurisprudenza di legittimità  in passato aveva però aderito alla tesi più restrittiva.

- Tesi intermedia: secondo cui la presunta volontà del d.c. viene rispettata se il testatore ha istiuito tutti i nipoti. La tesi positiva cadrebbe se egli ha istituito solo alcuni nipoti o li nomina tutti in presenza del figlio o del fratello .

Momento della capacità: i requisiti della capacità di succedere devono esistere al momento della apertura della successione dal momento che l’efficacia retroattiva della accettazione richiede una coincidenza tra la morte del d.c. e quello in cui il soggetto subentra. Pertanto i soggetti non concepiti all’apertura della successione non possono succedere ab intestato anche se nati prima del presupposto della rappresentazione.

 

5. Effetti.

 

1)  La rappresentazione ha luogo in infinito (tra padre e figlio, tra figlio e nipote ex filio, e così via) sia in linea retta sia in linea collaterale.

La successione si fa per stirpi e non, come avviene normalmente, per capi.

La norma non vale a risolvere la questione relativa all'applicabilità dell'istituto nel caso che erede testamentario sia il nipote ex filio o ex fratre del defunto perché si riferisce ai rappresentanti e non ai rappresentati.

Non rileva per l'operare dell'istituto che siano uguali o disuguali il grado (di parentela con il defunto) dei discendenti e il loro numero: non si segue quindi la regola che il grado più prossimo esclude quello più remoto, né quella che la successione avviene per capi in quanto la chiamata è per stirpe come pure la divisione.

Ne deriverà che se il numero e il grado dei discendenti è uguale in ciascuna stirpe le quote ereditarie saranno le stesse che nella successione per stirpi, ma l'accrescimento ha luogo solo a favore dei rappresentanti della stessa stirpe.

2) La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe, ossia quando il rappresentato abbia avuto un solo figlio e quindi eventuali discendenti solo per suo tramite..

Per la determinazione della quota di riserva deve aversi riguardo al numero dei rappresentati (nel caso di unicità di stirpe uno) e non a quello dei nipoti discendenti.

Il legittimario che succede per rappresentazione risulta svantaggiato dal sistema legislativo rispetto a quello che succede direttamente al de cuius in quanto dovrà imputare alla sua quota, ai sensi dell'art. 564, donazioni e legati fatti dal defunto al suo ascendente, mentre questi, ove fosse succeduto, non avrebbe dovuto imputare alla sua quota donazioni o legati fatti ai suoi discendenti.

3) Divisione per stirpi e obbligo di collazione. Quando ha luogo la rappresentazione la divisione si fa per stirpi, ossia il numero delle quote corrisponderà a quello delle stirpi e non a quello dei capi concorrenti.

Il discendente che succede per rappresentazione ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 740, di conferire a titolo di collazione ciò che è stato donato al suo ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunciato all'eredità di questi. La disposizione si spiega nel senso che, venendosi a trovare il rappresentante nella stessa posizione del rappresentato, non pare giustificabile che egli riceva in concreto più di quanto avrebbe ricevuto il suo ascendente in concorso con le medesime persone; così anche il figlio del de cuius che venga a concorrere con i figli del fratello succedutigli per rappresentazione sarà tenuto alla collazione nei confronti dei propri nipoti, per evitare che si avvantaggi del fatto di concorrere con essi anziché con il proprio fratello.

La dottrina  tende ad escludere che gravi sul nipote l'obbligo di collazione nei confronti dello zio, argomentando dall'art. 739 il quale esonera l'erede dall'obbligo di conferire in collazione quanto è stato donato ai suoi discendenti. A ritenere diversamente si riconoscerebbe allo zio una posizione migliore di quella in cui si troverebbe ove concorresse con il fratello che non sarebbe obbligato a conferire in collazione quanto donato ai suoi discendenti.

L'obbligo di collazione del discendente che succede per rappresentazione in ordine ai beni a lui direttamente donati dal de cuius sussiste nei confronti dei propri fratelli o sorelle secondo quanto disposto dall'art. 737.

 La dottrina, infine, tende ad escludere che l'obbligo di collazione sussista tra cugini che succedono per rappresentazione per evitare che questi ricevano un trattamento deteriore rispetto a quello che sarebbe loro spettato ove avessero concorso con lo zio.

 

6. Rapporti con gli altri istituti.

 

1- Sostituzione ordinaria : ai sensi dell’art. 467 comma 2 la sostituzione prevale sulla rappresentazione, che scatta solo nella ipotesi in cui il testatore non abbia previsto se il beneficiario non può o non vuole accettare.

2- Sostituzione fedecommissaria : non può sussistere alcun rapporto perché la rappresentazione è una ipotesi di delazione indiretta mentre la sostituzione fedecommissaria è una delazione successiva.

3- Accrescimento: ex 674 la rappresentazione prevale sull’accrescimento, così come ribadito negli art. 522 e 523. Tale principio però non è valido nella ipotesi in cui il chiamato lasci decorrere il termine di accettare ex 480. In questa ipotesi il termine decorre anche per i chimati ulteriori e quindi per il rappresentante. Avrà quindi luogo l’accrescimento.

4- Trasmissione : la trasmissione del diritto di accettare ha la prevalenza sulla rappresentazione.

La trasmissione ha luogo quando il chiamato all'eredità muore dopo l'apertura della successione senza che abbia accettato o rinunciato, mentre presupposto della rappresentazione è la premorienza del chiamato al de cuius prima della apertura della successione.

Il trasmissario deve essere capace e degno nei confronti del trasmittente e non del de cuius, proprio perché succede a quest'ultimo soltanto indirettamente, sfruttando la vocazione di altro soggetto (trasmittente). Deve quindi accettare la eredità del trasmittente.

Il rappresentante deve essere capace e degno nei confronti del de cuius e può succedere a questi anche se abbia rinunciato alla eredità del rappresentato.

 

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