La Collazione e L’imputazione.
La Collazione.
L’istituto della collazione, disciplinato dall’art. 737 c.c., consiste nell’obbligo posto a carico del coniuge e dei figli (nonché dei loro discendenti) di rimettere in comunione ereditaria quanto si è ricevuto per donazione.
Esistono due forme per effettuare la collazione:
- Il conferimento per imputazione, che si tratta della forma tipica di collazione, che consiste nel versare nella massa ereditaria l’equivalente in denaro del bene oggetto di collazione;
- Conferimento in natura, possibile solo per gli immobili, che consiste nel trasferimento dell’immobile stesso nella massa. L’atto di conferimento ha quindi natura di negozio traslativo unilaterale ed è recettizio (deve cioè essere portato a conoscenza degli altri coeredi per avere efficacia); è inoltre un atto irrevocabile.
Fondamento: tradizionalmente si è posta a fondamento della collazione la volontà presunta del de cuius ma la recente dottrina ha messo in evidenza come tale impostazione non sia corrispondente alla realtà, che anzi evidenzia come generalmente a volontà del de cuius sia in senso opposto. Pertanto si è allora certo di ritrovare in un’esigenza di eguaglianza tra gli eredi il fondamento dell’istituto in esame. Parte attenta della dottrina parla pertanto di “anticipazione di eredità” così che una donazione senza dispensa dalla collazione avrebbe la sottointesa intenzione di anticipare al futuro erede parte della sua eredità.
Natura giuridica: Si discute se la collazione abbia natura reale (e quindi le donazioni si risolverebbero automaticamente) oppure come sembra preferibile per gran parte della dottrina, abbia natura obbligatoria e quindi sorgerebbe solo in capo al donatario l’obbligo di conferire il valore del bene nella massa ereditaria.
Quanto alla natura dell’obbligo di restituzione, si tratterebbe di n’obbligazione restitutoria semplice.
Qualora abbia ad oggetto immobili si ritiene che sia una obbligazione con facoltà alternativa.
La fonte dell’obbligo di collazione sarebbe un legato (obbligatorio) ex lege (perché non fa parte dell’asse ma sorge ex novo) a favore degli altri eredi.
Si discute inoltre se in assenza di relictum (ossia qualora all’apertura della successione vi siano solo donazioni) vi sia comunque l’obbligo di collazione: in dottrina sono state sostenute entrambe le tesi.
A tal proposito la Cassazione sembra essere orientata per la seconda tesi, nel considerare che l’obbligo di collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e diviene operativo con l’accettazione di questa.
Dispensa dalla collazione.
E’ tuttavia possibile che il testatore, nella stessa donazione o, successivamente, nel testamento, preveda la dispensa dalla collazione così che il beneficiario possa trattenere la liberalità ricevuta senza dover restituire il bene (collazione in natura) o versare nell’asse il valore del medesimo in denaro (conferimento per imputazione, che si tratta della forma tipica della collazione). La dispensa produce effetti solo per la parte disponibile.
La norma prevede quindi che i suddetti eredi abbiano l’obbligo di collazione salvo che “il defunto” (prima il codice parlava di donante e testatore) li abbia espressamente dispensati.
Si ritiene che la dipesa possa essere contenuta solo nella donazione stessa o nel testamento, mentre si esclude che possa essere validamente compiuta in un successivo negozio iter vivos, di qualsiasi natura. In quest’ultimo caso si avrebbe una modifica della donazione stessa, per la quale sarebbe di nuovo necessaria la presenza di entrambi i soggetti. Tuttavia parte della dottrina, ritenendo che la modifica della lettera del 737 c.c. non abbia carattere innovativo, ammette ancora che la dispensa possa essere contenuta in un successivo atto inter vivos.
La dispensa dalla collazione ha natura di negozio unilaterale, è un atto mortis causa, destinato a disciplinare un regolamento di interessi dopo la morte del de cuius,
Coerentemente, non è possibile la revocabilità della dispensa con successivo atto se la dispensa è disposta per donazione (si dovrebbe procedere ad un contratto modificativo - integrativo della donazione) mentre si ritiene revocabile se disposta con testamento.
L’imputazione ex se.
Ben diversa dall’imputazione quale modo di conferimento della collazione è l’imputazione ex se che l’art. 564 prevede quando chi voglia agire in riduzione debba imputare alla propria quota di legittima quanto ricevuto per donazione o per legato.
Da ciò consegue che le donazioni o legati fatti a legittimari saranno anticipazioni sulla quota di legittima e gravano sulla indisponibile, salvo che vi sia stata espressa dispensa.
La dispensa dall’imputazione
la dispensa della imputazione ex se, anch’esso negozio mortis causa, permette di trattenere legati o donazioni i quali graveranno sulla disponibile.
Differenza tra dispensa dall’imputazione e dalla collazione.
La dispensa dalla imputazione e dalla collazione sono due fattispecie autonome:
- la dispensa dalla collazione (per cui i beni od il loro valore rientrano nella massa ereditaria) non implica sul piano logico automaticamente anche la dispensa dalla imputazione, cosi come la dispensa o meno dall’imputare la donazioni alla propria quota non implica necessariamente la dispensa dalla collazione.
Tuttavia l’art. 564 c.c. prevede che tutto ciò che è esente da collazione è esente anche da imputazione.
La dispensa dalla collazione e dalla imputazione operano comunque su piani diversi in quanto mentre la dispensa dalla collazione agisce nei rapporti tra coeredi, la dispensa dall’imputazione sposta il limite che la legittima rappresenta.
La Collazione volontaria.
Si ha collazione volontaria quando il testatore dispensa soggetti non previsti dalla legge come possibili beneficiari della dispensa stessa oppure quando questa ha ad oggetto atti non rientranti ex 737 negli atti oggetto di collazione (come donazioni non rientranti nel 73 oppure atti aventi natura diversa od i legati stessi).
Nonostante qualche pronuncia in senso contrario, la giurisprudenza ormai ritiene ammissibile questa figura che avrebbe natura di onere donativo o legato obbligatorio. In quanto tale non può essere disposto per atto tra vivi ma solo con testamento, poiché nella prima ipotesi integrerebbe un patto successorio vietato ai sensi dell’art.458.