Diseredazione.

 

1. nozione e ambito del problema

2. la diseredazione espressa

      1) Teoria dell’ammissibilità di una espressa diseredazione

      2) Teoria intermedia (della cd. istituzione implicita).

      3) Teoria negativa prevalente

3. rapporti tra diseredazione e rappresentazione

 

 

 

1. nozione e ambito del problema.

La clausola di diseredazione, viene definita come la disposizione testamentaria a contenuto negativo (anche se accompagnata da disposizioni positive) con la quale il disponente esclude dalla successione un successore legittimo.

Il problema circa la  sua ammissibilità si pone principalmente rispetto gli eredi legittimi: infatti il testatore non può escludere la successione dei legittimari, od almeno non in maniera definitiva.

Per la diseredazione degli eredi legittimi invece il problema si pone solo in quanto non vi siano eredi testamentari che abbiano accettato l’eredità e quindi, in caso di loro rinuncia, si apra la successione legittima.

La diseredazione si differenzia dalla preterizione, in quanto, in quest'ultimo caso non vi è la certezza assoluta di esclusione dall'eredità del pretermesso, potendo verificarsi nella ipotesi in cui un erede testamentario non accetti oppure quando il de cuius non abbia disposto dell’intero patrimonio,l'apertura della successione legittima con la conseguenza del concorso di colui che si vorrebbe escludere.

 

2. la diseredazione espressa.

Sulla possibilità di una diseredazione espressa la dottrina ha sollevato molti dubbi:

1) Teoria dell’ammissibilità di una espressa diseredazione.

E’ ancora minoritaria sebbene di recente rivalutata dalla giurisprudenza e si basa sulla considerazione che il testatore deve essere libero di scegliere la destinazione del suo patrimonio.

Si sostiene che anche in un testamento contenente unicamente una clausola di diseredazione vi sarebbe una attribuzione implicita, dovendo essere integrato con le disposizioni dettate per la successione legittima.

Si ritiene valida la diseredazione, quale disposizione negativa, e ciò in base alla circostanza che non è considerato antisociale il testamento che contenga preterizione di un erede legittimo accompagnata da una istituzione di eredi estranei al gruppo parentale del de cuius.

2) Teoria intermedia (della cd. istituzione implicita).

Secondo un orientamento sarebbe invece ammissibile la istituzione implicita ossia “tra i miei eredi escludo …” poiché in tal modo vi sarebbe una volontà attributiva seppur manifestata implicitamente.

Infatti si ritiene valida la diseredazione, non come autonoma disposizione a carattere negativo, ma qualificandola come istituzione positiva implicita dei successori ex lege, fatta eccezione per il diseredato.

In tal caso l’esclusione testamentaria è al tempo stesso dichiarazione tacita, per il suo contenuto positivo, e dichiarazione per relationem perché i successibili verrebbero determinati mediante una relatio di tipo sostanziale alla legge.

La relatio alla legge è sostanziale piuttosto che formale perché la dichiarazione del testatore,  è diretta prevalentemente ad escludere un successibile, piuttosto che ad imprimere la preferenza per altri.

Rendendo la volontà attributiva espressa onde garantire meglio la validità della disposizione si suggerisce:  “istituisco eredi coloro che saranno designati dalla legge al momento ddella apertura della successione con esclusione di ….”

3) Teoria negativa prevalente

La dottrina nega la possibilità di una diseredazione espressa (sia se è l’unica disposizione sia se c’è una volontà attributiva verso altri soggetti) poiché ai sensi del 587 il contenuto del testamento deve essere attributivo. Pertanto la destinazione implicita agli altri eredi legittimi non è sufficiente, dovendo essere espressa.

Ammettendo inoltre la diseredazione, sarebbe consentito all’autonomia privata di ampliare i casi di esclusione della successione al di là delle ipotesi previste tassativamente dall’ art. 463 (indegnità) .

 

Unico rimedio quindi per escludere un erede legittimo è di disporre di tutti i beni, prevedendo al contempo una serie di sostituzioni per il caso che i chiamati non vengano alla successione, di cui l’ultima preferibilmente a favore di un ente pubblico o dello Stato, riducendo così al minimo le possibilità dilla mancanza di accettazione, dal momento che rispetto ai beni non attribuiti si aprirebbe la successione legittima dalla quale il “diseredato” non può essere escluso.

 

 

3. rapporti tra diseredazione e rappresentazione

- Tesi n. 1 ) : Secondo una prima ricostruzione, in caso di diseredazione, non opera la rappresentazione in quanto il rappresentante deve invocare anche il titolo della designazione del rappresentato, mentre nel caso di specie, la designazione sarebbe esclusa dalla diseredazione.

- Tesi n. 2) : Altra dottrina  ritiene, invece, operante la rappresentazione, in quanto la stessa trova il proprio presupposto in una designazione virtuale del rappresentato e non nella sua concreta vocazione, così come è dimostrato dalla operatività della rappresentazione in caso di premorienza; evento quest'ultimo che esclude la delazione del premorto. La diseredazione pertanto ha efficacia meramente personale e non è automaticamente estensibile ai discendenti del diseredato, fermo restando che sia il testatore stesso ad estendere gli effetti della clausola di diseredazione a tutti i discendenti dell’escluso.

 

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