Analisi e soluzione di alcune fattispecie dibattute in materia successoria
1) Dispensa dalla Collazione e dall’imputazione
La prima problematica da affrontare riguarda la possibilità che la dispensa dalla collazione (di cui all’art. 737) possa essere contenuta non solo nella medesima donazione ma anche in un atto inter vivos successivo. Il riferimento al donante ed al testatore prima della riforma del 75 rendeva assolutamente prevalente l’opinione che detta dispensa potesse essere contenuta sia nella donazione, nel testamento od anche in un altro atto inter vivos. Oggi la norma parla invece di “defunto” per cui la dottrina si divide tra chi ritiene questa modifica significativa per cui la dispensa non potrebbe più essere contenuta in un altro atto inter vivos o nello stesso testamento e chi invece ritiene che la modifica della lettera della norma non abbia importato sostanziali modifiche alla disciplina della stessa.
Mentre la imputazione ex se è un onere per chi voglia agire in riduzione, la collazione rappresenta un obbligo per il coerede donatario nei confronti degli altri coeredi.
Anche la dispensa dall’imputazione configura un atto mortis causa che può essere contenuto anche in un atto inter vivos. Inoltre è ben possibile dispensare dalla collazione ma non dalla imputazione data la diversità strutturale e funzionale dei due istituti.
Cass. 4381/82: La dispensa dalla collazione e dall’imputazione della donazione alla legittima operano su piani diversi in quanto mentre la dispensa dalla collazione agisce nei rapporti tra coeredi, la dispensa dall’imputazione sposta il limite che la legittima rappresenta per i poteri di disposizione del de cuius. Nella mancanza della seconda deve ritenersi implicita la volontà del donante di imputare i beni donati alla legittima.
2) Fedecommesso de residuo
Il fedecommesso de residuo consiste nella disposizione con cui il testatore non impone l’obbligo di conservare ma solo di restituire al sostituito ciò che resta dei beni ereditari al momento della sua morte. Prima della riforma dell’art. 692 c.c. detta disposizione era considerata sempre nulla, mentre oggi è possibile solo nei ristretti limiti in cui è consentita la sostituzione fedecommissaria stessa.
App. Bari 15-7-98: la disposizione con cui il testatore attribuisce ad un soggetto il godimento di propri beni, con piena facoltà di disporne e venderli, prevedendo a carico del beneficiario l’obbligo di trasferire gli stessi al momento della sua morte a soggetti diversi, configura un fedecommesso de residuo nullo ex 692.
3) Legato di azienda
Nel disporre dell’azienda a titolo di legato si ritiene sufficiente l’indicazione generica del complesso aziendale, senza necessità della specificazione dei singoli beni che la compongono. Si ritiene inoltre non applicabile l’art. 782 c.c. che, per le attribuzioni inter vivos a titolo gratuito, prescrive la necessità di indicare il valore di ogni bene mobile attribuito.
Quanto ai segni distintivi si ritiene applicabile l’art. 2565 per cui la ditta si trasmette automaticamente al successore, salvo patto contrario. Tale norma è interpretata nel senso che, l’unico mezzo per impedire la trasmissione mortis causa della ditta è l’estinzione della stessa, mentre non sarebbe possibile l’attribuzione separatamente a persona diversa. Anche per l’insegna si applicano estensivamente le norme sulla ditta.
Quanto al divieto di concorrenza ex 2557, si ritiene che, anche nella ipotesi di legato, l’obbligo incomba comunque sull’erede.
Quanto alla successione nei contratti, si ritiene applicabile l’art. 2558 anche alla ipotesi di attribuzione a titolo di legato, salvo patto contrario o l’applicazione di norme specifiche a determinati contratti quali: l’art. 2610 per il consorzio, l’art.37 l.392/78 per la locazione, il 1330 per i contratti in fieri dell’imprenditore, il 1722 per il mandato, il 1674 per l’appalto, il 2112 per i rapporti di lavoro.
Quanto ai crediti aziendali si ritiene applicabile l’art. 2559 per cui questi si trasmetteranno al beneficiario salvo patto contrario.
Quanto infine ai debiti, occorre distinguere tra i rapporti interni (con l’erede) e i rapporti esterni (con i terzi).
Per i rapporti esterni l’erede è responsabile in via principale verso i terzi ai sensi dell’art. 752, salvo il regresso verso il beneficiario. Si sottolinea che l’art. 752 è norma inderogabile e quindi non disponibile da parte del testatore.
Nei rapporti interni invece si potrà applicare l’art. 754 per cui il legatario, per espressa pattuizione, risponderà dei debiti. Nella ipotesi in cui nulla sia previsto la responsabilità del legatario per i debiti è legata alla natura giuridica che si attribuisce all’azienda: se infatti si qualifica quest’ultima come universalità di fatto (Cfr. Cassazione) i debiti non passeranno automaticamente e pertanto responsabile anche nei rapporti interni sarà l’erede. Se invece si qualifica l’azienda come universalità di diritti, i debiti passeranno al legatario, salva l’applicazione del 2560 che prevede una responsabilità solidale del cedente, che qui è l’erede, per i debiti iscritti in bilancio.
I crediti di coloro che partecipano all’impresa familiare ex 230 bis c.c. non possono essere considerati debiti di azienda bensì semplici debiti ereditari del de cuius imprenditore e pertanto dovranno essere pagati esclusivamente dall’erede.
4) Differenza tra acquisti mortis causa e iure proprio
Si dicono acquisti “iure proprio in occasione della morte” quegli acquisti che non sono frutto di una vicenda successoria, ossia non si verifica nessuna vocazione né legittima né testamentaria, ma comportano la nascita del diritto – indipendentemente da come si devolverà la successione -che, in vita spettava al de cuius, in capo ad un soggetto legato da un particolare legame (per la maggior parte di parentela) con il defunto. Gli esempi più importanti di questi acquisti sono:
1- Il diritto dei congiunti ex 2122 in ordine al TFR maturato dal lavoratore defunto;
2- Il diritto alla cessione al convivente in proprietà dell’alloggio di edilizia popolare spettante al defunto assegnatario o dell’assegnazione dell’alloggio di società cooperativa edilizia ex art. 17 l. 179/72;
3- il diritto morale d’autore;
4- l’azione di disconoscimento della paternità.
C.d.S. 8059/04: Non ogni acquisto legato alla morte rientra nella nozione di successione a causa di morte in quanto esistono acquisti che dipendono dalla morte ma non derivano dal patrimonio del defunto, i quali avvengono direttamente a favore dei superstiti iure proprio e non iure successionis.
5) Il Legato di multiproprietà
Configura un legato di specie (649 – che ha effetti reali) allorquando il testatore lascia al beneficiario il diritto di multiproprietà che già fa parte del suo patrimonio. Configura invece un legato obbligatorio di contratto quando è legato il solo diritto a vedersi stipulato dall’erede (onerato) un contratto di multiproprietà a suo favore.
Nella prima ipotesi si sottolinea come il regolamento di godimento turnario è opponibile ex 1107 comma 2 non solo ai comunisti ma anche agli eredi e aventi causa, con la conseguenza che il lascito sarà direttamente efficace, con i medesimi limiti, al legatario stesso.
La Multiproprietà azionaria può essere invece configurabile: a) come diritto di godimento turnario derivante dalla titolarietà della azione privilegiata; b) come collegamento negoziale tra negozio di acquisto della qualità di socio (azione) e contratto a latere di comodato o locazione. In quest’ultima ipotesi la disposizione potrà essere disposta unicamente come legato di contratto.
6) Legato in Sostituzione di legittima
Cass. 37/1964: il legato tacitativo della legittima è una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, nel caso che la vocazione testamentaria rimane priva di efficacia nella ipotesi di rinuncia. Il comportamento che importi manifestazione della preferenza per il legato vale come atto confermativo dell’acquisto ex lege, con la conseguente perdita di poter chiedere il supplemento ex 551. La accettazione confermativa non è vincolata all’osservanza di speciali formalità, sicchè può essere effettuata sia in maniera espressa, anche verbalmente, che tacitamente per fatti concludenti.