Il legato
1. Introduzione ; Acquisto del legato
Il legato, disciplinato dagli art. 649 e seguenti del Cod. Civ., è una disposizione mortis causa a titolo particolare che ha fonte nel testamento o nella legge.
Ai sensi dell'art 588 c.c. tutte le disposizioni testamentarie che attribuiscono beni determinati sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
Al contrario, tutte le disposizioni che attribuiscono l'universalità o una quota di beni del patrimonio del de cuius attribuiscono la qualità di erede, fatto salvo il disposto dell'art. 588 comma 2° (cd. istitutio ex re certa).
A differenza dei beni ereditari, l’acquisto del legato è automatico alla apertura della successione, salvo rinuncia (art. 649 c.c.).
A tale proposito si possono distinguere in dottrina diversi tesi:
1) Teoria della presunzione di accettazione;
2) Teoria della fattispecie a formazione progressiva;
3) Teoria dell’acquisto automatico subordinato alla condicio iuris risolutiva della rinuncia da parte del legatario stesso. Quest'ultimo è attualmente l'orientamento più accreditato anche in giurisprudenza.
Ai sensi dell'art. 2648 c.c. comma 1, l'acquisto del legato avente ad oggetto diritti reali immobiliari sarà soggetto a trascrizione sulla base di un estratto autentico del testamento (in caso di mancata trascrizione, si avrà l'inefficacia delle ulteriori trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente mortis causa ex art. 2650).
2. Rinuncia al legato
Ai sensi dell'649 c.c. l'acquito del bene oggetto di un legato avviene automaticamente a favore del legatario al momento dell'apertura della successione, salvo che consti la rinuncia del beneficiario.
Quanto alla natura della rinuncia al legato si posso distinguere in dottrina i seguenti orientamenti:
1) secondo la tesi che vede nel legato una fattispecie a formazione progressiva, si tratterebbe di un rifiuto impeditivo;
2) secondo la tesi della automaticità dell'acquisto si tratterebbe di una autentica rinuncia abdicativa (eliminativa), che andrebbe altresì trascritta ex 2643 n.5 c.c.
Il codice non disciplina le modalità in cui tale rinunzia deve essere manifestata.
Parte della dottrina ha ritenuto perciò opportuno applicare la norme dettate in tema di rinuncia all'eredità . In contrario si è osservato che tali norme possono rappresentare solo un "punto di riferimento per l'individuazione di problemi", in quanto tale disciplina diverge sia per l'oggetto che per la portata della rinunzia . A differenza di quella all'eredità, che impedisce l'acquisto in capo all'erede, la rinunzia al legato elimina retroattivamente gli effetti dell'acquisto già prodottosi in favore del legatario.
Quanto al momento in cui si può effettuare la rinunzia - posta l'impossibilità di una rinunzia prima dell'apertura della successione - si ritiene che possa aver luogo entro un "congruo" termine (eventualmente stabilito giudizialmente) solo una volta che vi sia stata la conoscenza da parte del legatario della disposizione a proprio favore.
La rinuncia è da inquadrarsi fra le dichiarazioni unilaterali non recettizie e, dunque, non deve a rigore essere portata a conoscenza dell'onerato (erede) o di altri interessati. Se la volontà del dichiarante sia viziata da violenza o dolo, la rinunzia sarà annullabile (cfr. ex art. 526). Alla dichiarazione non possono essere appositi "accidentalia negotii" quali condizioni o termini, né può essere ammessa una rinuncia parziale. La rinuncia non può essere revocata dal legatario ma solo eventualmente dai creditori pregiudicati, con apposita azione giudiziale.
La rinunzia al legato è sempre ritenuta atto di straordinaria amministrazione, in quanto impone la perdita di un bene già acquistato, e quindi qualora fatta da incapaci sarà necessaria la relativa autorizzazione.
Quanto alla forma della rinuncia, la giurisprudenza ritiene che non sia necessaria alcuna forma poiché l’art. 649 c.c. non prescrive nulla al riguardo; tuttavia la libertà delle forme è derogata dal 1350 c.c. qualora la disposizione abbia ad oggetto beni immobili, poiché atto di dismissione della proprietà di beni immobiliari che necessita la forma scritta ad substantiam.
Parte della dottrina distingue infine la rinuncia al legato, che ha effetti retroattivi, dalla rinuncia (mediante negozio inter vivos) al bene legato, che invece non ha effetti retroattivi: nel primo caso il legatario si considera come mai chiamato alla successione, mentre il secondo non può avere effetti retroattivi in quanto presuppone un acquisto già definitivamente stabilizzato.
3. La Tutela del legatario
La tutela del legatario può
essere distinta in azioni derivate e nuove.
Tra le azioni “nuove” vi è l’azione diretta a conseguire l’adempimento degli obblighi dell’onerato / erede, ed in particolare:
- se il legato è obbligatorio l’azione avrà lo scopo di ottenere la specifica prestazione;
- se il legato è ad effetti reali, il legatario oltre la specifica azione reale (di rivendica o confessoria) potrà domandare il possesso della cosa legata mediante le azioni possessorie.
L'azione di rivendica, poiché ha ad oggetto la restituzione del diritto di proprietà verso chiunque possieda o detenga il bene è, in quanto tale, imprescrittibile (salvo l'avvenuta usucapione del bene).
Contro i pericoli della confusione del bene legato con il patrimonio dell'erede, il legatario di genere può chiedere la cd. separazione (art. 512 e ss. c.c.).
La tutela "derivata" riguarda le azioni relative al particolare oggetto del legato (che può essere anche di una posizione contrattuale) quali le ordinarie azioni contrattuali (es. annullamento), revocatoria, surrogatoria,ecc.
4. Cenni sul legato ad efficacia reale -
conclusioni
Oggetto di legato a efficacia diretta può essere il diritto di proprietà o nuda proprietà, la costituzione del diritto di superficie o il trasferimento dello stesso, la costituzione o il trasferimento dell’enfiteusi, la costituzione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione e di servitù. Non è possibile la trasmissibilità di una servitù già esistente e costituita dal testatore / titolare del fondo dominante, per la necessaria inerenza della stessa al fondo.
Mentre una parte della dottrina (Grosso) sostengono la inderogabilità dell’efficacia diretta del legato ex 649, altri autori (Gangi) sostengono la possibilità di configurare ogni legato cd. reale anche come legato obbligatorio, dal momento che il 649 c.c. avrebbe solo carattere dispositivo, e quindi sarebbe possibile per il testatore escludere il passaggio immediato della proprietà, e prevedere il preventivo obbligo dell'erede al trasferimento della proprietà.
In Conclusione
All'apertura della successione sorgono due diritti in capo al legatario:
1) il diritto di proprietà sul bene legato (che il legatario acquisterà direttamente ed immediatamente alla morte del testatore);
2) il diritto/onere nei confronti dell'onerato (ossia l'erede) di chiedere il trasferimento del possesso della bene (649, c. 3). Mentre, infatti, il passaggio della proprietà avviene direttamente dal de cuius al legatario ex lege, lo stesso non accade per il possesso, che, alla morte del testatore passa all'erede.
Il legatario infatti ha sia il diritto sia l'onere di richiedere il possesso del bene a lui attribuito, una volta venuto a conoscenza della disposizione a suo favore.
In ogni caso, anche prima di avere domandato il possesso, la dottrina ritiene che il legatario potrà alienare il diritto acquisito, come anche i suoi creditori potranno agire sulla cosa legata.
Coerentemente con l'impostazione sopra espressa, l'unico modo che l'erede abbia di acquistare la proprietà di un bene oggetto di legato, e poterlo legittimamente trattenere, è mediante l'istituto della usucapione.
Data la prova infatti di aver fatto tutto il possibile per avere cercato di rintracciare il legatario, l'erede acquisterà la proprietà del bene con il semplice decorso del tempo.
Il tempo necessario per il consolidarsi dell'acquisto per usucapione varia a seconda della tipologia del bene e della presenza o meno della buona fede e di un titolo astrattamente idoneo (cd. usucapione abbreviata). Per i beni mobili è previsto, come requisiti necessario, il possesso continuato del bene per almeno 10 anni (solo per i beni mobili iscritti in pubblici registri è prevista una usucapione abbreviata di 3 anni). Relativamente alla fattispecie in esame (erede che possiede un bene del legatario) si ritiene che non valga il principio di cui all'art. 1153 c.c. (cd. principio del possesso vale titolo).
Non ha particolare incidenza la circostanza che il bene mobile si stato preso in custodia dall'erede ai fini della redazione dell'inventario ex 770 e ss. c.p.c., non incidendo tale formalità (necessaria ai fini dell'accettazione dell'eredità dell'ente) con i profili civilistici di cui sopra.
Quanto all'obbligo e durata da parte dell'erede (nella fattispecie un ente) di custodia dei beni oggetto del legato, l'erede anche dopo la apertura della successione e fino alla materiale consegna del bene al beneficiario, ha il possesso del bene medesimo. Da un parte quindi potrà giovarsi dell'usucapione, qualora sussisteranno i requisiti, e far suoi gli eventuali frutti naturali separati fino alla domanda di restituzione mentre, d'altra parte, graveranno sull'erede tutti gli obblighi di custodia e buona manutenzione della cosa propri del possessore, fatta salva il pagamento di una indennità per le spese sostenute alla restituzione del bene al proprietario.