L’accrescimento (art. 674) nella successione legittima e testamentaria.
L’accrescimento è quel fenomeno giuridico che produce l’effetto di espandere la quota degli altri contitolari qualora venga meno la titolarità di qualcuno di essi. L’accrescimento si può avere pertanto sia nella quota ereditaria sia nel legato.
Sul fondamento dell’accrescimento esistono varie teorie:
Quanto alla natura giuridica si ritiene che non sia un autonomo diritto, perché non rinunciabile, ma un effetto legale essendo una espansione dell’originario diritto.
Si tratta in realtà dell’originario identico diritto alla eredità che si espande senza necessità di alcun adempimento o accettazione poiché tale diritto sarebbe fin dall’inizio proprio dell’erede per la interezza dell’eredità, che si espande mano a mano che viene meno il diritto degli altri designati.
L’acquisto per accrescimento opera ipso iure, in caso di rinuncia di uno dei coeredi, e basta che anche un solo erede abbia accettato a precludere la revoca della rinuncia, operando infatti l’accrescimento, e potrà investire anche i coeredi nel frattempo defunti.
Presupposti per l’accrescimento sono:
Effetti dell’accrescimento sono:
- l’acquisto ipso iure (676) per cui non è necessaria una ulteriore accettazione;
- la retroattività dell’acquisto alla apertura successione (essendo l’espansione dell’originario diritto);
- l’irrinunciabilità (dal momento che sarebbe una inammissibile rinuncia parziale),;
- il passaggio degli oneri (salvo che abbiano carattere personale).
In caso non operi l’accrescimento (né quindi la sostituzione, rappresentazione e trasmissione) la quota si devolverà agli eredi legittimi, mentre la porzione del legatario mancante andrà a beneficio dell’onerato.
Si discute se l’accrescimento operi in vaso di vendita dell’eredità se quindi , in assenza di pattuizioni, si possa accrescere automaticamente la quote dell’acquirente: la risposta è negativa se si aderisce alla tesi che diritto in esame inerisce alla qualità dell’erede ed è personale; la risposta è positiva (+) se invece si aderisce alla tesi che vede il diritto come facente parte della quota, poi alienata.
Accrescimento tra collegatari (675) : l’accrescimento ha luogo anche tra più collegatari al quale sia stato legato lo stesso oggetto. Si discute se presupposto di detto accrescimento sia o meno la necessaria istituzione nello stesso testamento e sulla base della lettera del 675 che a differenza del 674 non richiede tale requisito si esclude la necessità della coniunctio verbis. Occorre comunque che il testamento posteriore non abbia revocato quello precedente; in caso di testamenti contemporanei invece le disposizioni si eliminano a vicenda e il lascito andrà all’onerato.
Circa il legato di usufrutto, la fattispecie è regolata dell’art. 678, il quale prevede il cd. usufrutto congiuntivo.
La caratteristica di questa figura consiste nella circostanza che l’accrescimento opererà non solo prima dell’acquisto del diritto (ipotesi normale della rinuncia che è retroattiva) ma anche dopo l’acquisto del diritto (ipotesi tipica è la morte dell’usufruttuario ma si ritiene che l’istituto operi in ogni ipotesi di mancanza dell’acquisto, anche nella ipotesi di decadenza per abuso del diritto ex 1015) dove si avrà accrescimento dell’usufrutto invece del consolidarsi alla nuda proprietà.
Il fondamento è da ritrovare nel fatto che l’usufrutto, a differenza della proprietà è un diritto temporaneo.
Nel caso di proprietà infatti l’accrescimento (inter vivos sarà necessaria una apposita clausola perché solo mortis causa opera automaticamente) può operare solo prima dell’acquisto del diritto perché in caso di morte del titolare il diritto non si accrescerà ma si trasmetterà agli eredi.
Quando il testatore dispone di un legato di proprietà e uno di usufrutto della stessa cosa, normalmente è da intendere il legato di nuda proprietà e non può esservi accrescimento. Se tuttavia il testatore dispone che anche il proprietario goda della cosa, e quindi disponga una comunione di godimento, si ritiene che nel caso di morte del proprietario sia avrà accrescimento per l’usufruttuario (mentre in caso di morte dell’usufruttuario si avrà il consolidamento).
L’accrescimento congiuntivo dell’usufrutto si ritiene si possa estendere anche ai diritti di abitazione e uso ex 1026.
Si ritiene infine che l’accrescimento possa operare anche per tutti i legati obbligatori di prestazioni periodiche, tra cui la rendita vitalizia, essendo espressamente previsto dal 1874 c.c.
Accrescimento volontario: si discute se il testatore possa disporre l’accrescimento anche in deroga ai presupposti di legge. Secondo la giurisprudenza e la teoria cd. oggettiva, ciò non sarebbe possibile poiché solo al legislatore è permesso stabilire i presupposti dell’accrescimento. Secondo invece la dottrina il testatore potrebbe stabilire l’accrescimento anche al di fuori dei presupposti legali (ad es. quote diseguali) poiché lo stesso 674 dà rilevanza fondamentale alla volontà del de cuius. Né potrebbero addursi al riguardo né il divieto di sostituzione fedecommissaria né l’usufrutto successivo essendo una vocazione solidale e non successiva.
L’accrescimento volontario porta a risultati analoghi alla sostituzione reciproca: tuttavia mentre nell’accrescimento la chiamata è unica, nella sostituzione si ha una chiamata semplice del primo chiamato e una condizionale del sostituito.
Inoltre mentre l’accrescimento opera automaticamente, il sostituito potrebbe rinunciare alla quota dell’istituito e accettare la propria, trattandosi di due distinte quote. Inoltre la sostituzione prevale sulla rappresentazione.
Nelle successioni legittime e necessarie non si ha un vero e proprio accrescimento ma solo un incremento della partecipazione, non legato ai presupposti del 674.
Il problema dell’accrescimento nelle successioni legittime si intreccia indissolubilmente con la natura e gli effetti della rinuncia all’eredità: a tal fine infatti l’art. 522 prevede che il rinunziante è considerato come se non fosse stato mai chiamato. Al riguardo parte della dottrina parla di accrescimento anche nelle successioni legittime, mentre parte autorevole della dottrina riteneva che il rinunziante non facesse numero per il calcolo degli eredi e quindi le quote sarebbero dovute essere determinate secondo la situazione successiva alla rinuncia.
Al contrario di quanto sostenuto da quest’ultimo orientamento dottrinale, si ricorda che quanto al problema della determinazione della quota (cd. quota mobile), la fattispecie è stata risolta recentemente da un’importante pronuncia delle SU della Cassazione per cui, ai fini della determinazione della quota, rileva unicamente la situazione al momento della apertura della successione, essendo irrilevanti a tali fini la rinuncia di un coerede all’eredità o all’azione di riduzione.
Accrescimento inter vivos: oggi l’accrescimento è previsto anche per alcuni atti inter vivos: la donazione (art.773) e la rendita vitalizia (art.1874). Si tratta dia accertare se l’accrescimento è possibile anche nelle ipotesi non espressamente previste mediante l’inserimento di una apposita clausola.
Bisogna distinguere l’accrescimento che avviene prima o dopo l’acquisto del diritto.
Quanto all’accrescimento prima dell’acquisto, questo è previsto solo in tema di donazione, per cui in caso di mancata accettazione di un co-donatario, la sua parte si accresce agli altri. In realtà trattasi di tante proposte di donazione potenzialmente per l’intero quanto sono i donatari e non di un’unica donazione.
Nelle ipotesi non previste per parte della dottrina non si avrà accrescimento ma modifica del contratto.
Altra dottrina sottolinea invece come anche negli altri casi sarà possibile un accrescimento prima dell’acquisto del diritto perché si avranno tante proposte contrattuali, con clausola di accrescimento, quanti sono i destinatari. L’aumento del corrispettivo dovuto nei negozi onerosi è in coerenza con l’acquisto di una quota maggiore.
Quanto all’accrescimento dopo l’acquisto, questo è previsto espressamente in tema di rendita vitalizia (1874) sia che sia costituita con atto oneroso che gratuito.
Se quindi è possibile l’accrescimento dopo l’acquisto per il diritto di usufrutto, la rendita vitalizia e tutti i diritti reali temporanei, che quindi non si trasmettono agli eredi, non è possibile se oggetto del negozio è il diritto di proprietà perché il diritto è stato irreversibilmente acquistato con l’accettazione perché in caso di morte del titolare il diritto non si accrescerà ma si trasmetterà agli eredi.
In caso di comproprietà tuttavia, applicando si le regole della comunione, in caso di rinuncia si potrà avere accrescimento (che si ritiene effetto naturale della comproprietà) mentre in caso di premorienza si trasmetterà agli eredi.