Scissione.

 

1. Nozione.  

Il Codice non offre una nozione di scissione ma all’art. 2506 prevede solo gli effetti di questa operazione: “Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci”.

Si discute se l’uso del termine “assegna” al posto del precedente “trasferisce” possa avere rilevanza ai fini della determinazione della natura dell’operazione.

Inoltre è sempre la beneficiaria e non la scissa che assegna proprie azioni/quote.

La scissione può essere quindi definita come il "frazionamento di una società in più parti destinate ad essere inglobate in una o più altre società”e quale corollario di tale assegnazione patrimoniale, ai soci della scissa, che vedono diminuire o annullare (a seconda che si tratti di scissione parziale o totale) il valore delle azioni o quote della scissa, vengono attribuite azioni o quote della società beneficiaria.

Caratteri della scissione sono quindi:

1) il trasferimento di tutto o parte del patrimonio di una società (scissa) ad un’altra (beneficiaria)- caratteristica che ricorre in ogni forma di scissione;

2) l’assegnazione di quote o azioni della beneficiaria ai soci della scissa, che divengono soci della beneficiaria.

(è tuttavia possibile che vi sia scissione senza attribuzione di azioni/quote della beneficiaria ai soci della scissa).

 

La scissione è un'operazione neutra sotto il profilo patrimoniale. I soci della società scissa, infatti, ricevono, per effetto della scissione, partecipazioni delle società beneficiarie rappresentative delle quote di patrimonio della società scissa assegnate alle beneficiarie a titolo di scissione. Tali partecipazioni avranno, nel caso di scissione totale, un valore equivalente a quello delle partecipazioni detenute dai soci della scissa nella stessa prima dell'operazione ovvero, nel caso di scissione parziale, un valore che, sommato a quello residuo delle partecipazioni detenute nella scissa, è equivalente a quello originario di quest'ultime.

L'operazione di scissione dunque non potrebbe, in astratto, e salvi gli effetti distorsivi provocati dal rapporto di cambio (la cui determinazione è pur sempre soggetta a discrezionalità tecnica), risolversi in un trasferimento di ricchezza da uno o più soci della scissa a favore di altri, ovvero dai soci della scissa complessivamente considerati a favore dei soci delle beneficiarie, bensì essa si risolve in una diversa allocazione della medesima ricchezza.

Si rinvia al riguardo a quanto si dirà sulla possibilità di partecipazioni non proporzionali ex 2506 bis e sulle sue diverse interpretazioni al riguardo.

 

2. Novità introdotte dalla riforma.

1) possibilità di un conguaglio in denaro purché non superiore al 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite ai soci della scissa;

2) Per consenso unanime disporre che ad alcuni soci non vengano distribuite azioni della beneficiaria ma della scissa;

3) La responsabilità solidale delle beneficiarie per le passività non desumibili dal progetto, limitata all’attivo netto attribuito a ciascuna;

4) Nella ipotesi in cui le azioni della beneficiaria siano attribuite ai soci della scissa in modo non proporzionale (2506 bis), i soci di minoranza possono esercitare il diritto di far acquistare le proprie azioni (ossia una sorta di recesso);

5) E’ inoltre consista la partecipazione alla scissione anche a società in liquidazione o sotto procedura concorsuale purchè non sia iniziata la distribuzione dell’attivo o non siano stati effettuati i cd. riparti parziali. La società in liquidazione può essere tanto la scissa quanto la beneficiaria della scissione.

A tal fine, l’assemblea della società deve tuttavia aver rimosso la causa di scioglimento e adottato una nuova delibera di revoca dello stato di liquidazione. Se quindi per la dottrina più cauta la scissione sarebbe possibile solo previa revoca dello stato di liquidazione, per altro orientamento sarebbe possibile la partecipazione alla scissione anche senza previa revoca dello stato di liquidazione (a maggior ragione se l’operazione è volta a ripianare le perdite).

In quest’ultima ipotesi resta tuttavia fermo che, anche a seguito della operazione, la società rimarrà in stato di liquidazione (se ad essere in liquidazione è la beneficiaria; se invece è la scissa bisogna in concreto verificare se con la scissione non si è avuto un ripianamento delle perdite).

La revoca della liquidazione è sempre necessaria, ancora oggi, dopo la ripartizione dell’attivo.

In tal caso il progetto di scissione è redatto dal liquidatore.

I creditori sociali (e gli obbligazionisti) sono tutelati mediante la possibilità di opposizione alla delibera, che quindi avrà effetto solo decorsi 60 giorni dall’ultima iscrizione della delibera al registro imprese (salvo consenso o pagamento, nonché relazione del revisore che attesti che la situazione patrimoniale e finanziaria rende non necessarie le suddette garanzie ex 2503).

I creditori sociali sono inoltre tutelati dalla responsabilità solidale di tutte le società partecipanti all’operazione ex 2506 bis.

 

3. Natura della scissione.

Secondo il tradizionale orientamento la scissione costituisce una fattispecie estintivo - costitutiva configurandosi come un fenomeno di carattere successorio, che implica quindi un vero e proprio trasferimento, con il conseguente obbligo di applicare tutte le formalità redazionali in tema di trasferimento immobiliare (dichiarazione urbanistica, norme sulla garanzia), se nel patrimonio della scissa vi sono immobili.

A seguito della riforma del 2003, secondo la più recente dottrina e giurisprudenza (Cass. Sez. Un. dell’8/2/2006 n. 2637  con la quale la Corte definitivamente conclude per la natura non successoria del fenomeno della fusione, e quindi della scissione, così da escludere che in esso vi sia un vero e proprio trasferimento, allontanandosi dall’orientamento prima prevalente che inquadrava il fenomeno in una successione universale, e quindi come vicenda traslativa) l’operazione ha natura di mera modificazione della struttura societaria delle società interessate e, quindi, di “semplici” modifiche dell’atto costitutivo.

La società (scissa) pertanto non si estingue ma si “evolve”, attraverso una riorganizzazione dell’assetto complessivo delle società che partecipano all’operazione.

La scissione quindi, come la fusione e la trasformazione ha natura di semplice modica statutaria.

A tal proposito la dottrina sottolinea come la scissione sia un atto tipico, con caratteri suoi propri che, se può produrre anche l’estinzione della scissa, comporta sempre la continuazione per i soci e per i creditori nella società beneficiaria.

 

4. Forme di scissione:

Si possono avere diverse forme di scissioni:

1) Scissione totale o parziale;

2) Scissione in senso proprio o per incorporazione;

3) Scissione a favore di società appartenenti allo stesso tipo o a tipi diversi.

 

- Si ha scissione totale quanto tutto il patrimonio della scissa viene attribuito a non meno di altre due società. Se infatti tutto il patrimonio di una società viene trasferito ad una sola altra società non si ha scissione ma fusione per incorporazione.

In caso di scissione totale si ha l’estinzione della società che si scinde, ma i soci ed i creditori continueranno nel loro preesistente rapporto con le società beneficiarie, che aumenteranno proporzionalmente il loro patrimonio.

Il relativo aumento del capitale sociale della beneficiaria sarà a servizio dei soci della scissa ai quali verranno attribuite le relative quote di capitale; tuttavia l’incremento patrimoniale può anche essere imputato a riserva qualora ai soci della scissa si vogliano attribuire azioni proprie della beneficiaria, già dalla stessa detenute.

Al suddetto aumento di capitale non si ritiene applicabile l’art. 2348 (necessità per eseguire l’aumento che tutte le azioni siano interamente liberate) né l’art. 2441 (opzione ai soci, che è escluso perché a servizio della scissione).

 

- Si ha scissione parziale quando una società cede parte del proprio patrimonio ad una o più società, per cui non si determina l’estinzione della società che si scinde ma solo una sua riduzione proporzionale del  patrimonio (a cui può e non deve seguire una riduzione del capitale).

I soci saranno al contempo soci della scissa e della/e beneficiarie; i diritti e gli obblighi della scissa potranno essere variamente ripartiti come ritenuto più opportuno e così come riportato nel progetto di scissione.

Nel caso di riduzione del capitale della scissa si ritiene che detta operazione sia inquadrabile nella riduzione volontaria, con la particolarità che ai soci è attribuito un vantaggio indiretto, ossia la partecipazione alla beneficiaria. Dovrà quindi applicarsi l’art.2445 circa l’opposizione dei creditori.

 

- Si ha scissione in senso stretto quando dalla scissione viene creata una nuova società; considerata la natura dell’operazione non si sarebbe di fronte a un fenomeno di costituzione in senso proprio (anche se si ha una vera e propria costituzione di una nuova società). E’ quindi opportuno anche se non necessario applicare tutte le relative formalità.

 

- Si ha scissione per incorporazione, quando le società beneficiarie sono preesistenti.

 

- Scissione eterogenea, ossia quando la scissione avviene a favore di enti di tipo diverso.

In questa ipotesi si devono applicare necessariamente le norme in tema di trasformazione eterogenea.

Si dovrà quindi procedere ad una scissione e poi alla trasformazione nell’ente diverso, seppure in un unico contesto ed atto, così come rilevato anche nelle Massime del Consiglio Notarile di Milano.

Si ritiene quindi possibile che una società cooperativa (non a mutualità prevalente) possa scindersi dando vita a più società di capitali ex 2545 decies, nel rispetto dei limiti del’art. 2545 undecies. Nella ipotesi di società a mutualità prevalente, si ritiene necessaria una preventiva riorganizzazione interna, nel rispetto dei limiti di legge (non utilizzabilità dei benefici fiscali), per poter diventare a mutualità non prevalente e procedere così alla trasformazione-scissione.

Si ritiene infatti che il passaggio da Cooperativa a mutualità prevalente a non, non sia una vera trasformazione ma solo una riorganizzazione interna restando invariato il tipo sociale.

 

5. Differenza tra scissione e scorporo.

Le assegnazioni di azioni ai soci della scissa (come corrispettivo della cessione del patrimonio) vale a distinguere la scissione dallo cd. scorporo (o conferimento di azienda) dove invece l’assegnazione delle azioni/quote della beneficiaria sono attribuite alla società conferente e non ai suoi soci.

E’ quindi il conferimento diretto delle azioni/quote della beneficiaria ai soci della scissa e non alla società che caratterizza l’istituto della scissione.

Lo Scorporo è invece quell’operazione con cui una società attribuisce tutto o in parte del suo patrimonio ad una società ricevendo (la società conferente) in cambio azioni/quote della beneficiaria.

Si ha scorporo in senso ampio quando la beneficiaria è società preesistente: in questa ipotesi si ha un vero e proprio conferimento della conferente nella beneficiaria, e si applicheranno le norme relative ai conferimenti, e la società conferente diventerà socia della beneficiaria (molto spesso si caratterizza quindi per un conferimento di azienda).

Si ha scorporo in senso ristretto quando la beneficiaria non esiste e sarà costituita con il conferimento della conferente: questa operazione è oggi possibile data l’ammissibilità di Spa e Srl unipersonali. L’operazione ha natura di costituzione unilaterale di società di capitali, di cui se ne  applicherà la disciplina.

Scissione e scorporo si differenziano quindi sia per gli effetti della operazione sia per la diversa disciplina applicabile (nel primo caso soci della beneficiaria saranno anche i soci della scissa mentre nel secondo sarà solo la società socia della beneficiaria).

Mentre infatti la scissione ha una propria e tipica disciplina, solo allo scorporo sarà applicabile la  disciplina del conferimento di azienda .

Solo a quest’ultimo quindi si applicheranno le norme sui conferimenti (tra cui la relazione di stima e i divieti per le spa) e non alla scissione, che è e resta una modifica statutaria.

Di conseguenza alla scissione, che ha una disciplina propria e autonoma, non potranno applicarsi automaticamente le norme sul trasferimento di azienda.

 

6. Procedimento della scissione.

Il procedimento di scissione, come quello di fusione a cui il legislatore rinvia, è articolato in tre fasi:

 

1)      Delibera di approvazione del progetto di scissione

2)      atto di scissione.

 

6.1 Progetto di scissione.

Il progetto di scissione deve contenere gli stessi elementi del progetto di fusione (2506 bis).  Il progetto deve essere iscritto nel registro delle imprese a norma dell’art. 2501 ter (fusione) e tra la data della iscrizione e quella della delibera devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo la rinuncia unanime dei soci a tale termine.

L’organo amministrativo dovrà redigere la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa previste dagli art. 2501 quater-quinquies; sarà anche necessaria la relazione degli esperti ex 2501 sexties (documenti che dovranno essere depositati presso la sede sociale ex 2501 septies) . La relazione dovrà indicare i criteri di distribuzione delle azioni, il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle beneficiarie, al fine di una corretta informazione dei soci e dei creditori.

Sono invece elementi peculiari del progetto di scissione:

1) gli elementi patrimoniali (attivo e passivo) da assegnare a ciascuna delle beneficiarie.

Posto che la scissa può attribuire alla beneficiaria l’intero suo patrimonio, ci si è chiesti se si abbia scissione quando la società attribuisca alla beneficiaria un solo bene od anche solo passività.

Al riguardo le società interessate risponderanno in solido per il pagamento dei debiti, nei limiti del valore netto effettivo a ciascuna trasferito (desunto dalla relazione degli amministratori) Si ha scissione anche nella ipotesi di minime attribuzioni di attivo dal momento che non è previsto alcun minimo del patrimonio da trasferire.

Quanto invece alla questione se sia possibile che con la scissione si possano attribuire solo passività, si ritiene che il trasferimento debba avere un valore positivo: non è possibile una scissione dove alla beneficiaria si attribuiscano solo o prevalentemente passività. Ciò perché con la scissione la beneficiaria, in cambio della attribuzione patrimoniale, distribuisce quote o azioni ai soci della scissa; nella ipotesi che le passività siano maggiori delle attività attribuite la beneficiaria non attribuirà nessuna propria azione ai soci della scissa, e pertanto non si avrà scissione. La differenza quindi tra attivo e passivo nella consistenza patrimoniale attribuita alla beneficiaria dovrà necessariamente essere positivo. 

E’ prevista poi una specifica disciplina per i beni di incerta attribuzione (comma 2 e 3) a tutela dei creditori sociali: nella scissione totale le attività di incerta attribuzione sono assegnate alle beneficiarie in proporzione dell’attivo loro assegnato, mentre per le passività è prevista una responsabilità in solido di tutte le beneficiarie. Nella scissione parziale le attività restano alla scissa mentre per le passività rispondono tutte le società coinvolte: scissa e beneficiarie.

Si tratta quindi una ulteriore tutela dei creditori, oltre alla possibilità di opposizione, per cui tutte le società coinvolte sono garanti ex lege del pagamento dei debiti, ma solo con quella parte del patrimonio a ciascuna attribuita con la scissione.

Nella pratica l’operazione di scissione comporta normalmente il trasferimento di un’azienda o di un suo ramo: anche in questa ipotesi vi possono essere elementi di incerta attribuzione (crediti-debiti-contratti). Si tratta di vedere se è applicabile la disciplina del 2506 bis oppure le norme in tema di trasferimento di azienda. 

La scissione è un fenomeno diverso dal trasferimento di azienda, anche se entrambi hanno ad oggetto una vicenda traslativa. Si ritiene pertanto applicabile per analogia la disciplina del trasferimento di azienda, al fine di risolvere singoli problemi come quello degli elementi patrimoniali di incerta attribuzione. La conseguenza di questa impostazione è che nella ipotesi di scissione che comporti anche un trasferimento di azienda, l’art. 2506 bis avrà un valore residuale dal momento che si dovrà applicare, per analogia, prima la disciplina del trasferimento di azienda (riguardo i debiti-crediti e contratti) – per il particolare oggetto della operazione – e solo se vi siano ancora lacune la disciplina del 2506. la disciplina del 2506 bis infatti è volta a tutelare solo i creditori sociali, mentre per assicurare gli interessi delle società coinvolte nella operazione si dovrà fare riferimento alla disciplina del 2555 e ss.

Pertanto nella ipotesi di un contratto di incerta attribuzione si dovrà applicare l’art. 2558, che andrà in toto alla beneficiaria, e non il 2506 bis che distingue tra elementi attivi e passivi. 

2) Criteri di distribuzione delle azioni.

Assegnazione delle azioni non proporzionale: la regola è che i soci della società che si scinde debbano avere azioni o quote di tutte le società beneficiarie, in modo proporzionale al patrimonio attribuito alle beneficiarie. L’art. 2506 bis comma 4 prevede la possibilità di una attribuzione ai soci non proporzionale. Detta non proporzionalità può consistere:

1) non proporzionalità della partecipazione (al patrimonio trasferito alla beneficiaria) ma proporzionalità economica complessiva, per cui è possibile anche una “scissione personale” ossia qualora vi siano tre soci della scissa e tre beneficiarie, a ciascuno dei soci sarà attribuito non 1\3 della partecipazione a tutte e tre le società ma a ciascuno la partecipazione esclusiva ad ognuna delle beneficiarie. Si nota come in tale ipotesi sebbene l’attribuzione non sia proporzionale in riferimento alle beneficiare, questa resti proporzionale rispetto al valore complessivo economico della operazione.

2) non proporzionalità anche economica, ossia rispetto alle partecipazioni dei soci, analogamente a quanto avviene in tema di costituzione della spa dove sono possibili attribuzioni non proporzionali ai conferimenti eseguiti.

Se è pacifica la non proporzionalità nel senso sub 1), discussa è la possibilità di intendere la non proporzionalità del 2506 bis nel senso sub 2). Per parte della dottrina infatti sarebbe possibile, analogamente alla trasformazione, solo delle fusioni o scissioni proporzionali nel complesso.

Al fine di attuare la proporzionalità sub. 2) è necessario certamente l’unanimità dei consensi, parte della dottrina più cauta ritiene che anche per la “scissione personale”, ossia per attuare la non proporzionalità rispetto alle attribuzioni alle beneficiarie sia necessario il consenso unanime, mentre per altri sarebbe sufficiente la maggioranza.

Nella ipotesi di assegnazioni non proporzionali, la delibera deve prevedere una sorta di recesso del socio, ossia il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti per il recesso, indicando le persone obbligate all’acquisto.

Il progetto di scissione che preveda una non proporzionalità delle azioni sarebbe qualificabile come una proposta degli amministratori ai soci, anche se nella pratica c’è già sempre un accordo informale con i soci in tal senso.

E’ possibile, sempre con il consenso unanime dei soci, che ad alcuni non vengono attribuite azioni delle beneficiarie ma azioni della scissa.

3) l’eventuale conguaglio in denaro.

Il legislatore stesso ha previsto la possibilità di conguagli, ma questi non devono superare il 10% del valore nominale delle azioni (2506 comma2). La possibilità di prevedere conguagli farebbe propendere per l’interpretazione della non proporzionalità solo sub. 1) poiché appunto attraverso questo meccanismo si rispetta il criterio di proporzionalità economica delle partecipazioni.

Il conguaglio ex art. 2506, comma 2°, cod. civ., è stato previsto per risolvere situazioni come quella dei resti frazionari derivanti dal rapporto di cambio, così da riequilibrare la proporzionalità tra patrimonio attribuito alla beneficiarie – azioni assegnate, conguaglio che verrà, quindi, versato dalla società beneficiaria, che ha ricevuto il patrimonio e che, non potendo a causa dei resti assegnare tutte le azioni, darà ai soci della scissa il conguaglio per le azioni non assegnabili.

Sarebbe possibile un conguaglio ex art. 2506, comma 2°, cod. civ., in natura anziché in denaro? Per parte della dottrina (Genghini) nulla osta, prevedendo una novazione o datio in solutum o presupponendo a monte una delibera di scissione contenente la previsione dell’obbligo di dare i conguagli ex art. 2506, comma 2°, cod. civ., con altri beni fungibili.

Particolarità della Delibera di approvazione della scissione

Se il progetto prevede una ipotesi di scissione in senso stretto, con creazione di nuove società, la delibera dovrà essere presa solo dalla società che si scinde; in tal caso la delibera varrà anche come atto costitutivo delle beneficiarie e pertanto dovrà contenere tutti i relativi elementi. Pertanto già in sede di approvazione della delibera ( non derogabile ai rappresentanti legali all’atto di scissione) si dovrà prevedere la nomina degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile.

Se invece si tratta di scissione per incorporazione, la delibera dovrà essere adottata sia dalla scissa che dalle beneficiarie.

Nella delibera di approvazione del progetto si dovrà prevedere:

1)      il progetto di scissione che dovrà essere iscritto nel registro imprese nei termini di legge;

2)      il deposito di tutti i documenti (progetto, relazione degli amministratori, relazione dell’esperto, situazione patrimoniale e ultimi 3 bilanci) presso la sede sociale nei trenta giorni prima;

3)      se le società interessate avevano emesso obbligazioni, si applicherà il 2503 bis e pertanto dovrà essere dato loro la possibilità di conversione anticipata, o diritti equivalenti, o l’approvazione del progetto di scissione dell’assemblea degli obbligazionisti;

4)      la  delega all’organo amministrativo per la stipula dell’atto di scissione.

 

6.2 L’atto di scissione.

L’atto di scissione, ossia il negozio con cui la società concretamente si scinde in esecuzione delle delibere sopra prese, deve risultare da atto pubblico e legittimati a partecipare sono i rappresentanti legali delle società coinvolte nell’operazione, i quali tuttavia non hanno alcun potere discrezionale riguardo al contenuta dell’atto, limitandosi alla esatta esecuzione della delibera assembleare.

L’atto di scissione è sempre una atto plurilaterale per gli interessi sostanziali coinvolti, in quanto beneficiari della scissione sono i soci della scissa.

Parte formale invece sarà solo il rappresentante della scissa in caso di scissione con costituzione di nuove società beneficiarie (l’atto di scissione, con contestuale estinzione della scissa, è un atto unilaterale della società che si scinde), e anche i rappresentanti legali delle società beneficiarie preesistenti, nella scissione per incorporazione.

L’atto di scissione dovrà inoltre indicare: la nomina dei primi amministratori, sindaci e del revisore contabile, le modalità delle loro nomine successive, nonché i soci delle nuove società (che generalmente sono i soci della scissa) con le azioni e le quote spettanti ad ognuno  nella ipotesi di scissione in senso stretto; che sia decorso il termine di opposizione di 60 giorni.

Si discute se nell’atto di scissione, coinvolgente immobili, siano necessarie le formalità urbanistiche: secondo una prima tesi della giurisprudenza l’atto è nullo in caso di mancanza dell’allegazione del C.D.U. e pertanto saranno necessarie tutte le formalità urbanistiche dettate dalla legge. Secondo invece la dottrina, anche nella ipotesi di scissione per incorporazione, non vi trasferimento in senso proprio ma solo modifica dell’atto costitutivo, tanto che l’art. 2506 al posto di “trasferire” utilizza la parola “assegnare”, e quindi nessuna menzione dovrà essere fatta al riguardo.

La prassi è nel senso di inserire dette clausole e di effettuare la relativa trascrizione presso gli uffici immobiliari, pubblicità che non viene fatta ex 2643 (non essendovi trasferimento) ma avrà solo effetto di pubblicità notizia per realizzare una esatta informazione.

Mentre parte della dottrina ritiene possibile la stipula dell’atto di scissione solo dopo il decorso del tempo per l’opposizione, allegando all’atto il relativo certificato negativo di mancata opposizione, altri ritengono legittima la stipulazione anche prima del suddetto termine , purchè condizionata sospensivamente alla mancata opposizione da parte dei creditori.

L’atto di scissione deve inoltre essere iscritto nei registri delle imprese ove hanno sede le società coinvolte, e da questa data la scissione avrà effetto. Tale iscrizione ha infatti efficacia costitutiva della scissione, oltre ad avere effetto preclusivo per l’invalidità della scissione.

E’ comunque possibile una postdatazione e retrodatazione degli effetti; per quanto riguarda la retrodatazione questa avrà rilevanza solo per gli effetti interni e contabili della società (2501 ter n. 5 e 6) come la ripartizione degli utili o l’imputazione a bilancio delle operazioni. Si esclude quindi la retrodatazione degli effetti reali.

Quanto alla invalidità dell’atto di scissione, questa analogamente alla fusione, non potrà essere dichiarata dopo l’ultima iscrizione dell’atto di scissione nel registro imprese. Se quindi dopo tale momento non può normalmente essere dichiarata l’invalidità della scissione, può sempre essere dichiarata la nullità delle società risultanti dall’operazione ex 2332, che saranno poste in liquidazione senza ritornare alla situazione anteriore all’operazione.

 

7. Scissione semplificata (2506 ter) :

Il Codice stesso prevede poi l’ipotesi in cui, al verificarsi di alcune circostanze, sia possibile procedere alla scissione senza rispettare tutti i formalismi sopra esaminati

In particolare:

1) la  relazione degli esperti non è necessaria, se si ha costituzione di nuove società con attribuzione proporzionale delle azioni;

2) Con il consenso unanime dei soci, l’organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione della relazione e della situazione patrimoniale.

3) Nella ipotesi di scissione per incorporazione a favore di società di cui la scissa possegga tutte le azioni od il 90% :

-          Non si applica al progetto di scissione l’art. 2501 ter n. 3-4-5 (rapporto di cambio- modalità di assegnazione delle azioni- la data di partecipazione degli utili);

-          La scissione può essere deliberata dall’organo amministrativo delle beneficiarie;

-          Non è necessaria la relazione degli amministratori;

-          Non è necessaria la relazione degli esperti.

 

 

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