Pegno su Azioni
Il pegno sulle
azioni è oggi espressamente disciplinato dall'art. 2352 c.c., il quale prevede
che il diritto di voto in assemblea spetti al creditore pignoratizio.
Il comma 2°
dell'art. 2352 c.c. disciplina l'ipotesi di aumento del capitale sociale a
pagamento, nel qual caso al titolare della partecipazione sottoposta al vincolo
spettano, tanto l’esercizio del diritto d’opzione, quanto le azioni in base alle
stesse sottoscritte (art. 2352, 2° comma c.c.)., permanendo il vincolo solo
sulle azioni di "vecchia"
emissione.
Nella diversa
ipotesi di aumento gratuito del capitale, il pegno si estende automaticamente
alle azioni assegnate gratuitamente ai soci (art. 2352, 3° comma c.c.).
La titolarità dei
diritti amministrativi diversi dal voto, è attribuita non solo al debitore in
quanto socio ma anche al creditore pignoratizio. Parte della dottrina ne ha
dedotto la legittimazione di ciascuna parte del rapporto di garanzia ad un
esercizio disgiunto dei diritti in questione, “salvo che dal titolo non
risulti diversamente”. Nulla impedisce, infatti, alle parti di optare
per una diversa soluzione, ad esempio attribuendo la titolarità – di uno o più
di siffatti diritti – in via esclusiva ad una soltanto di esse.
E’ sempre fatta
salva una diversa previsione nello Statuto.
Un primo
orientamento cd. reale, partendo da una concezione dell’azione (o titolo
azionario) come res corpolaris,
ritiene che si possa disporre del diritto e della conseguente azione secondo le
regole proprie del diritto di proprietà e della sua relativa disciplina
giuridica della circolazione. Questa concezione pertanto assimila l’azione ad un
bene mobile e ravvisa negli art. 2786 e s.s. il parametro normativo di
riferimento. Allo stato attuale questo è l’orientamento prevalente.
Una seconda tesi
invece ritiene che il riferimento al pegno abbia un carattere meramente
indicativo ma non sostanziale: la considerazione dell’azione quale res,
infatti, avrebbe rilievo essenzialmente sul piano dinamico della negoziazione
della stessa e non, invece, su quello essenzialmente statico sul quale opera il
pegno di azioni.
Bisogna poi
identificare con maggior precisione quale sia il valore costituito a garanzia
dell’adempimento della relativa obbligazione e destinato alla realizzazione
delle pretese creditorie.
Al riguardo:
a)
Il diritto di pegno
non è un diritto di godimento ma di garanzia per cui l’attribuzione al creditore
pignoratizio dei diritti sociali è solo strumentale alla conservazione
patrimoniale;
b)
Il rapporto tra
patrimonio sociale e azioni in pegno è solo in termini quantitativi e non
qualitativi: sarebbe infatti impossibile per il creditore procedere alla
esecuzione forzata dei beni costituenti il patrimonio sociale (ch, per loro
natura, potrebbero inoltre essere insuscettibili di pegno come gli immobili).
Pertanto si ritiene
che l’oggetto sostanziale del vincolo di pegno sia nel valore dell’azione
ricevuta. Il valore sarebbe più precisamente rappresentato dal valore di
mercato mentre del tutto irrilevante sarebbero il valore nominale e quello
contabile delle azioni: il primo perché rappresentativo del rapporto tra
capitale e numero di azioni e perciò non potrebbe costituire il prezzo di
vendita della partecipazione; il secondo, desumibile dal bilancio, perché
determinato secondo criteri prudenziali con cui viene redatto il bilancio
stesso.
3. la costituzione
del pegno sulle azioni
L'art. 2787 c.c. comma 3° stabilisce che, ai
fini dell'esercizio della prelazione di pagamento nonché della opponibilità ai
terzi creditori del pegno, occorre che:
1) la costituzione del pegno risulti da atto
scritto;
2) che la scrittura abbia data certa;
3) che risultino sufficientemente individuati il
credito garantito e le azioni oggetto del pegno.
tuttavia bisogna coordinare la normativa in tema
di pegno con le disposizioni in materia di titoli di credito. A tale proposito i
vincoli reali su titoli azionari si possono costituire in due modi:
1- ex art.3 R.D. 239/1942, mediante annotazione,
a cura della società emittente, sul titolo e sul libro soci.
Relativamente ai
titoli azionari dunque, vige il principio della duplice annotazione, che
ripropone nella sostanza, un criterio già dettato in via generale dall'art. 2024
c.c., ai sensi del quale nessun vincolo sul titolo di credito produce effetti
nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente
annotazione sul titolo e nel registro dell'emittente
2-
Il pegno su titoli
azionari, può essere costituito anche mediante consegna del titolo, girato con
la clausola «in garanzia», fermo restando che il vincolo non produce effetto nei
confronti della società emittente, che a seguito dell'annotazione nel libro dei
soci (art. 3, comma 2, R.D. n. 239 del 1942, e art. 2026 c.c.), con la
conseguenza che la mera consegna del titolo con la girata in garanzia,
renderebbe il pegno efficace tra le parti e nei confronti degli altri creditori
dell'azionista, ma non nei rapporti con la società
- Ai fini della
valida costituzione del pegno di azioni occorre inoltre la consegna del titolo
al creditore pignoratizio. Al riguardo, è controverso se il pegno di azioni sia
efficace fra le parti, ove sia avvenuta la consegna del titolo, ma non siano
state tuttavia adempiute tutte le formalità di cui sopra (ossia la doppia
annotazione, sul titolo e sul libro soci)
mentre è indubbio che la consegna del titolo, unita alla duplice
annotazione del vincolo, costituiscono condizioni essenziali per rendere
efficace il pegno fra le parti, nei confronti della società emittente, nonché
dei terzi in generale.
Pertanto:
1) i
certificati azionari devono essere girati in garanzia in favore del creditore
pignoratizio (con l'assistenza di un notaio o di un funzionario di una banca
debitamente autorizzato) facendo esplicito riferimento all'importo del credito
garantito ed ai dati identificativi del creditore pignoratizio (cfr. art. 3,
comma 2, R.D. n. 239 del 1942, nonché art. 2024 c.c.); in merito è opportuno che
la girata sul titolo contenga l'esatta indicazione del credito garantito e dei
creditori pignoratizi;
2)
il pegno deve essere annotato nel libro soci della società emittente-(cfr. art.
3, comma 2, R.D. n. 239 del 1942, nonché art. 2024 c.c.);
3)
alternativamente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2022-2024,
c.c., il pegno può essere costituito mediante scrittura privata autenticata da
notaio con successiva annotazione del vincolo sul certificato azionario e sul
libro soci effettuata dagli amministratori della società emittente;
4)
i certificati azionari debitamente girati ovvero recanti l'annotazione
dell'avvenuta costituzione del pegno (unitamente alla copia conforme della
pagina del libro soci della società emittente contenente l'annotazione del
pegno) devono essere consegnati al creditore pignoratizio ovvero ad un terzo
depositario designato dalle parti .
Pegno su azioni dematerializzate:
Qualora la società decida, ai sensi dell'art.
2346 c.c., di non emettere certificati azionari, la costituzione del pegno
avverrà mediante annotazione sul libro soci della società che, in questo caso,
avrà effetti costitutivi per il sorgere del diritto reale di garanzia.
Si ritiene tuttavia che, ai fini
dell'opponibilità della garanzia ai creditori, il pegno dovrà tuttavia risultare
da atto scritto avente data certa, ex art. 2787 c.c.
Pegno su azioni di società quotate:
Altra ipotesi di dematerializzazione è prevista
dal D.Lgs. 213/98, nonché dal relativo regolamento Consob n.11768/1998
(strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati).
L'art. 34 D.Lgs. 213/98 prevede una specifica
regolamentazione dei vincoli apposti agli strumenti dematerializzati, basata sul
principio della costituzione del vincolo tramite un sistema di annotazioni
contabili effettuate dall'intermediario. In questi casi, pertanto, il pegno si
costituirà mediante la registrazione di esso in apposito conto tenuto
dall'intermediario.
Ai fini dell'opponibilità della garanzia ai
creditori, il pegno dovrà tuttavia risultare da scrittura avente data certa che
contenga l'indicazione del credito garantito e del bene oggetto del vincolo.
4. Escussione del pegno.
In base
alla disciplina generale stabilita dal codice civile, il creditore pignoratizio,
al fine di realizzare la propria pretesa creditoria, può:
1)
richiedere al tribunale la vendita delle azioni sottoposte a pegno sino alla
concorrenza del debito;
2)
richiedere al tribunale competente l'assegnazione delle azioni in pagamento,
sino alla concorrenza del debito, previo espletamento di una stima da
effettuarsi con perizia svolta da perito nominato dal tribunale medesimo (cfr.
gli artt.
2796 ss., c.c.).
5.
Circolazioni delle azioni in presenza del pegno
Veniamo ora ad
esaminare i riflessi che la costituzione del pegno può avere sulla circolazione
delle azioni.
Il creditore
pignoratizio (così come l'usufruttario) ha il diritto di opzione solo in caso di
aumento di capitale, e non anche nel caso di cessione dell'azione a titolo
oneroso.
Premesso quindi
la liceità e fattibilità dell'operazione di cessione delle azioni da un
punto di vista civilistico, in caso
di inadempimento del debitore del debito garantito, il cessionario potrà essere
evitto delle azioni acquistate dal creditore pignoratizio e unico rimedio che il
cessionario- acquirente potrà esperire sarà agire per il risarcimento nei
confronti del cedente - venditore.
Sarebbe quindi opportuno che il cessionario si accolli il debito sottostante
(magari come parte del corrispettivo della cessione e con liberazione del
debitore originario) e diventi così un rapporto unicamente
tra creditore pignoratizio ed acquirente delle azioni.
Qualora vi sa stata
consegna della azioni al creditore pignoratizio (fattispecie "ordinaria"), è
difficile ipotizzare un trasferimento delle azioni per girata da parte del solo
titolare della proprietà a causa della mancanza in capo allo stesso della
disponibilità materiale dei titoli azionari. Tale operazione è quindi
ipotizzabile solo con la cooperazione del creditore pignoratizio.
6. Cancellazione del
pegno
Analogamente alla
sua costituzione, la cancellazione del pegno si esegue, previa esibizione del
consenso consenso e/o quietanza del creditore pignoratizio una volta che sia
stato soddisfatto integralmente il debito, mediante
cancellazione della annotazione ex art.3 R.D.
239/1942, a cura della società emittente, sul titolo e sul libro soci del
vincolo e la restituzione al titolare dei relativi certificati azionari.