Pegno su Azioni

 

  1. Introduzione

 

Il pegno sulle azioni è oggi espressamente disciplinato dall'art. 2352 c.c., il quale prevede che il diritto di voto in assemblea spetti al creditore pignoratizio.

Il comma 2° dell'art. 2352 c.c. disciplina l'ipotesi di aumento del capitale sociale a pagamento, nel qual caso al titolare della partecipazione sottoposta al vincolo spettano, tanto l’esercizio del diritto d’opzione, quanto le azioni in base alle stesse sottoscritte (art. 2352, 2° comma c.c.)., permanendo il vincolo solo sulle azioni  di "vecchia" emissione.

Nella diversa ipotesi di aumento gratuito del capitale, il pegno si estende automaticamente alle azioni assegnate gratuitamente ai soci (art. 2352, 3° comma c.c.).

 

La titolarità dei diritti amministrativi diversi dal voto, è attribuita non solo al debitore in quanto socio ma anche al creditore pignoratizio. Parte della dottrina ne ha dedotto la legittimazione di ciascuna parte del rapporto di garanzia ad un esercizio disgiunto dei diritti in questione, “salvo che dal titolo non risulti diversamente”. Nulla impedisce, infatti, alle parti di optare per una diversa soluzione, ad esempio attribuendo la titolarità – di uno o più di siffatti diritti – in via esclusiva ad una soltanto di esse.

 

E’ sempre fatta salva una diversa previsione nello Statuto.

 

  1. Oggetto del pegno

 

Un primo orientamento cd. reale, partendo da una concezione dell’azione (o titolo azionario) come res corpolaris, ritiene che si possa disporre del diritto e della conseguente azione secondo le regole proprie del diritto di proprietà e della sua relativa disciplina giuridica della circolazione. Questa concezione pertanto assimila l’azione ad un bene mobile e ravvisa negli art. 2786 e s.s. il parametro normativo di riferimento. Allo stato attuale questo è l’orientamento prevalente.

 

Una seconda tesi invece ritiene che il riferimento al pegno abbia un carattere meramente indicativo ma non sostanziale: la considerazione dell’azione quale res, infatti, avrebbe rilievo essenzialmente sul piano dinamico della negoziazione della stessa e non, invece, su quello essenzialmente statico sul quale opera il pegno di azioni.

 

Bisogna poi identificare con maggior precisione quale sia il valore costituito a garanzia dell’adempimento della relativa obbligazione e destinato alla realizzazione delle pretese creditorie.

Al riguardo:

a)      Il diritto di pegno non è un diritto di godimento ma di garanzia per cui l’attribuzione al creditore pignoratizio dei diritti sociali è solo strumentale alla conservazione patrimoniale;

b)      Il rapporto tra patrimonio sociale e azioni in pegno è solo in termini quantitativi e non qualitativi: sarebbe infatti impossibile per il creditore procedere alla esecuzione forzata dei beni costituenti il patrimonio sociale (ch, per loro natura, potrebbero inoltre essere insuscettibili di pegno come gli immobili).

Pertanto si ritiene che l’oggetto sostanziale del vincolo di pegno sia nel valore dell’azione ricevuta. Il valore sarebbe più precisamente rappresentato dal valore di mercato mentre del tutto irrilevante sarebbero il valore nominale e quello contabile delle azioni: il primo perché rappresentativo del rapporto tra capitale e numero di azioni e perciò non potrebbe costituire il prezzo di vendita della partecipazione; il secondo, desumibile dal bilancio, perché determinato secondo criteri prudenziali con cui viene redatto il bilancio stesso.

 

3. la costituzione del pegno sulle azioni

 

L'art. 2787 c.c. comma 3° stabilisce che, ai fini dell'esercizio della prelazione di pagamento nonché della opponibilità ai terzi creditori del pegno, occorre che:

1) la costituzione del pegno risulti da atto scritto;

2) che la scrittura abbia data certa;

3) che risultino sufficientemente individuati il credito garantito e le azioni oggetto del pegno.

 

tuttavia bisogna coordinare la normativa in tema di pegno con le disposizioni in materia di titoli di credito. A tale proposito i vincoli reali su titoli azionari si possono costituire in due modi:

 

1- ex art.3 R.D. 239/1942, mediante annotazione, a cura della società emittente, sul titolo e sul libro soci. Relativamente ai titoli azionari dunque, vige il principio della duplice annotazione, che ripropone nella sostanza, un criterio già dettato in via generale dall'art. 2024 c.c., ai sensi del quale nessun vincolo sul titolo di credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro dell'emittente

 

2- Il pegno su titoli azionari, può essere costituito anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia», fermo restando che il vincolo non produce effetto nei confronti della società emittente, che a seguito dell'annotazione nel libro dei soci (art. 3, comma 2, R.D. n. 239 del 1942, e art. 2026 c.c.), con la conseguenza che la mera consegna del titolo con la girata in garanzia, renderebbe il pegno efficace tra le parti e nei confronti degli altri creditori dell'azionista, ma non nei rapporti con la società

 

- Ai fini della valida costituzione del pegno di azioni occorre inoltre la consegna del titolo al creditore pignoratizio. Al riguardo, è controverso se il pegno di azioni sia efficace fra le parti, ove sia avvenuta la consegna del titolo, ma non siano state tuttavia adempiute tutte le formalità di cui sopra (ossia la doppia annotazione, sul titolo e sul libro soci)  mentre è indubbio che la consegna del titolo, unita alla duplice annotazione del vincolo, costituiscono condizioni essenziali per rendere efficace il pegno fra le parti, nei confronti della società emittente, nonché dei terzi in generale.

 

Pertanto:

 

 1) i certificati azionari devono essere girati in garanzia in favore del creditore pignoratizio (con l'assistenza di un notaio o di un funzionario di una banca debitamente autorizzato) facendo esplicito riferimento all'importo del credito garantito ed ai dati identificativi del creditore pignoratizio (cfr. art. 3, comma 2, R.D. n. 239 del 1942, nonché art. 2024 c.c.); in merito è opportuno che la girata sul titolo contenga l'esatta indicazione del credito garantito e dei creditori pignoratizi;

  

    2) il pegno deve essere annotato nel libro soci della società emittente-(cfr. art. 3, comma 2, R.D. n. 239 del 1942, nonché art. 2024 c.c.);  

 

    3) alternativamente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2022-2024, c.c., il pegno può essere costituito mediante scrittura privata autenticata da notaio con successiva annotazione del vincolo sul certificato azionario e sul libro soci effettuata dagli amministratori della società emittente;  

 

    4) i certificati azionari debitamente girati ovvero recanti l'annotazione dell'avvenuta costituzione del pegno (unitamente alla copia conforme della pagina del libro soci della società emittente contenente l'annotazione del pegno) devono essere consegnati al creditore pignoratizio ovvero ad un terzo depositario designato dalle parti .

 

Pegno su azioni dematerializzate:

Qualora la società decida, ai sensi dell'art. 2346 c.c., di non emettere certificati azionari, la costituzione del pegno avverrà mediante annotazione sul libro soci della società che, in questo caso, avrà effetti costitutivi per il sorgere del diritto reale di garanzia.

Si ritiene tuttavia che, ai fini dell'opponibilità della garanzia ai creditori, il pegno dovrà tuttavia risultare da atto scritto avente data certa, ex art. 2787 c.c.

 

Pegno su azioni di società quotate:

Altra ipotesi di dematerializzazione è prevista dal D.Lgs. 213/98, nonché dal relativo regolamento Consob n.11768/1998 (strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati).

L'art. 34 D.Lgs. 213/98 prevede una specifica regolamentazione dei vincoli apposti agli strumenti dematerializzati, basata sul principio della costituzione del vincolo tramite un sistema di annotazioni contabili effettuate dall'intermediario. In questi casi, pertanto, il pegno si costituirà mediante la registrazione di esso in apposito conto tenuto dall'intermediario.

Ai fini dell'opponibilità della garanzia ai creditori, il pegno dovrà tuttavia risultare da scrittura avente data certa che contenga l'indicazione del credito garantito e del bene oggetto del vincolo.

 

4. Escussione del pegno.  

In base alla disciplina generale stabilita dal codice civile, il creditore pignoratizio, al fine di realizzare la propria pretesa creditoria, può:

 

1) richiedere al tribunale la vendita delle azioni sottoposte a pegno sino alla concorrenza del debito;

 

2) richiedere al tribunale competente l'assegnazione delle azioni in pagamento, sino alla concorrenza del debito, previo espletamento di una stima da effettuarsi con perizia svolta da perito nominato dal tribunale medesimo (cfr. gli artt. 2796 ss., c.c.).

5. Circolazioni delle azioni in presenza del pegno

Veniamo ora ad esaminare i riflessi che la costituzione del pegno può avere sulla circolazione delle azioni.

Il creditore pignoratizio (così come l'usufruttario) ha il diritto di opzione solo in caso di aumento di capitale, e non anche nel caso di cessione dell'azione a titolo oneroso.

Premesso quindi  la liceità e fattibilità dell'operazione di cessione delle azioni da un punto di vista civilistico,  in caso di inadempimento del debitore del debito garantito, il cessionario potrà essere evitto delle azioni acquistate dal creditore pignoratizio e unico rimedio che il cessionario- acquirente potrà esperire sarà agire per il risarcimento nei confronti del cedente - venditore.
Sarebbe quindi opportuno che il cessionario si accolli il debito sottostante (magari come parte del corrispettivo della cessione e con liberazione del debitore originario) e diventi così un rapporto unicamente  tra creditore pignoratizio ed acquirente delle azioni.

 

Qualora vi sa stata consegna della azioni al creditore pignoratizio (fattispecie "ordinaria"), è difficile ipotizzare un trasferimento delle azioni per girata da parte del solo titolare della proprietà a causa della mancanza in capo allo stesso della disponibilità materiale dei titoli azionari. Tale operazione è quindi ipotizzabile solo con la cooperazione del creditore pignoratizio.

 

6. Cancellazione del pegno

 

Analogamente alla sua costituzione, la cancellazione del pegno si esegue, previa esibizione del consenso consenso e/o quietanza del creditore pignoratizio una volta che sia stato soddisfatto integralmente il debito, mediante cancellazione della annotazione ex art.3 R.D. 239/1942, a cura della società emittente, sul titolo e sul libro soci del vincolo e la restituzione al titolare dei relativi certificati azionari.

 

 

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