Tipologie di conferimenti .
In Particolare: Analisi ed effetti del Conferimento di azienda in società.
Il conferimento di azienda rappresenta uno strumento per passare dall’impresa individuale alla società, così da essere coinvolti nella attività della società stessa, che in tal modo si è procurata nuovi capitali.
Nel caso di trasferimento di azienda si realizza un mutamento soggettivo a titolo particolare della titolarità dell’azienda, a differenza che nella trasformazione dove muta la stessa veste dell’impresa collettiva. Si discute oggi se sia possibile una trasformazione dell’impresa individuale in impresa collettiva, e nonostante parte della dottrina opti per la soluzione positiva sulla base di una applicazione estensiva della nuova disciplina in tema di trasformazioni eterogenee, prevale ancora la soluzione negativa, in quanto non espressamente prevista.
Al conferimento di azienda si applica le norme dell’alienazione dell’azienda di cui agli art. 2555 e ss. , quali il divieto di concorrenza (2556) la successione nei contratti, nei debiti e nei crediti (2558-60).
In particolare la società diventa successore ex lege in tutti i contratti aziendali e di impresa, salvo non abbiano carattere personale.
Qualora l’azienda sia composta da oltre 15 dipendenti, sarà necessaria la comunicazione alle rappresentanze sindacali prevista dall’art. 47 l. 428/90.
Ai fini inoltre della operatività del 2560 comma 2 in caso di conferimento di ramo di azienda, mentre parte della dottrina ritiene che presupposto per tale operatività sia che l’imprenditore abbia tenuto una contabilità separata del ramo ceduto, dottrina autorevole ritiene che la società sia obbligata a rispondere dei debiti anche se questi risultano solo dalla gestione complessiva.
Il conferimento di azienda è una ipotesi particolare di conferimento in natura, e pertanto si applicherà la relativa disciplina, con l’obbligatorietà della relativa stima.
Il conferimento si intenderà interamente liberato quando sia avvenuto l’acquisto di tutti i beni facenti parte il complesso aziendale, che risultino quindi idonei ad essere utilizzati per l’esercizio di impresa.
Mentre nella vendita di azienda le parti devono determinare ciò che è convenzionalmente escluso dalla cessione, operando una presunzione di integrale trasferimento, nel caso di conferimento dovranno essere determinati in positivo i beni ed i rapporti oggetto di conferimento ( e della perizia di stima).
Il valore dell’azienda conferita è normalmente riferito alla differenza tra attivo e passivo. Particolare rilievo ha invece assunto la valutazione dell’avviamento : oggi l’art. 2426 n.6 per cui l’avviamento può essere iscritto nell’attivo se acquistato a titolo oneroso, ed il relativo riferimento all’acquisto oneroso, permette di estendere la norma anche al conferimento di azienda.
Altra questione riguarda la possibilità di conferire la clientela senza azienda: se la cessione di clientela separatamente dall’azienda di per sé è perfettamente lecita, ed avviene nella prassi, questa non è idonea ad essere da sola oggetto di conferimento dal momento che non può sussistere una certezza che la società effettivamente acquisti un bene suscettibile di essere un elemento del suo patrimonio.
Il risultato di una concentrazione di imprese si può realizzare non solo con un conferimento di impresa, ma anche con l’acquisizione di una partecipazione di controllo di una società ( dove solo indirettamente si acquista l’azienda appartenente alla controllata) o con la fusione.
In particolare, mentre nella fusione si ha l’assorbimento dell’intero complesso aziendale della società incorporata o fusa, con conseguente venir meno della società partecipante (e quindi le azioni o quote vengono attribuite direttamente ai soci), nel conferimento di azienda, il conferente – che può anche essere una società – non perde la sua soggettività giuridica.
Infine ha natura di conferimento di azienda lo scorporo dove, come corrispettivo del conferimento la conferente ottiene azioni della beneficiaria, mentre nella scissione si ha l’attribuzione delle azioni della società beneficiaria non alla società (conferente) ma direttamente ai soci di quest’ultima.
Si distingue uno scorporo in senso ampio, quando la società beneficiaria è società preesistente, ed uno scorporo in senso stretto, quando l’attribuzione patrimoniale è a favore di una nuova società. Oggi anche questa seconda possibilità è possibile purché la società a favore della quale l’attribuzione è compiuta sia una Srl o Spa unipersonale, avendosi infatti in questa fattispecie una vera e propria costituzione di una nuova società.
Da queste osservazioni si può dedurre che lo scorporo non è mai inquadrabile nella categoria della scissione, e pertanto non ne è applicabile la relativa disciplina, mentre qualificandosi come un conferimento di azienda ( che nella seconda ipotesi integra anche una costituzione di società) sarà sempre necessaria la relazione di stima e si applicheranno i limiti relativi ai conferimenti.
Ciò comporta inoltre l’impossibilità giuridica di applicare automaticamente all’apporto di scissione la disciplina del trasferimento di azienda (art. 2555 e ss.), ad eccezione della ipotesi in cui vi siano, nel progetto di scissione, beni relativi all’azienda di incerta attribuzione. In questa specifica ipotesi infatti troveranno applicazione in via analogica le norme di cui agli art.2555 e ss. e non l’art. 2506 bis che avrà mero valore residuale.
Mentre inoltre la scissione è decisa dalla assemblea, con l’approvazione del relativo progetto, il conferimento o lo scorporo d’azienda è invece deciso dall’organo amministrativo.
Con il conferimento di azienda si crea generalmente un gruppo, creandosi dei rapporti tra controllante e controllata, mentre con al scissione si tenda a suddividere una realtà aziendale tra i soci della società che si scinde.
Infine a differenza della trasformazione eterogenea, da comunione di azienda in società, dove è necessario rispettare la proporzionalità delle quote possedute, in caso di conferimento di azienda, come ogni altra ipotesi di conferimento, è possibile l’attribuzione di azioni o quote non proporzionali al conferimento fatta.
* Conferimenti in Spa *
in generale possono distinguersi due orientamenti :
- Una prima tesi, più restrittiva ,che, partendo da una funzione di garanzia del capitale sociale, afferma che non possono essere suscettibili di conferimento solo quelle entità patrimoniali che, in caso di inadempimento, non possono essere oggetto di esecuzione forzata.
- Una seconda tesi che, ispirandosi e traendo forza dal principio di effettività del capitale, sottolinea la funzione produttiva del capitale sociale a dotare la società di mezzi idonei allo svolgimento dell’attività, facendo sì che quasi ogni entità, che costituisca una utilità per la società, e sia suscettibile di essere economicamente valutata ed imputata a capitale (iscrivibile a bilancio), possa nel rispetto dei limiti di legge, dell’integrità del capitale sociale, e compatibilmente con i principi che regolano la società per azioni, essere oggetto di conferimento.
Rimane quindi dubbia la conferibilità di entità che restano di difficile imputazione al capitale.
Non possono essere oggetto di conferimenti nella Spa le prestazioni di opere e servizi, stante la loro aleatorietà, in caso di inadempimento, e la difficoltà di una loro oggettiva e attendibile valutazione circa l’utilità futura. Queste utilità possono quindi essere oggetto solo di prestazioni accessorie od essere apportati a fronte di emissione di strumenti finanziari, ma mai imputati a capitale.
Conferimenti di beni in natura.
Il conferimento di beni in natura deve essere immediatamente e compiutamente eseguito contestualmente alla sottoscrizione, così che la titolarità sia subito acquistata dalla società, trasferimento che si perfeziona per effetto del solo consenso ex 1376 .
Si precisa tuttavia che in caso di costituzione l’effetto traslativo è sospensivamente subordinato alla iscrizione della società, momento dal quale la società stessa viene ad esistenza.
E’ possibile conferire in società entità che la società può acquisire in via diretta ed immediata, ossia uno actu, al momento della sottoscrizione , dal momento che il conferimento deve essere immediatamente liberato . Nello stesso atto dovranno essere rispettate tutte le formalità e la pubblicità tipica dei trasferimenti immobiliari.
Non possono quindi essere conferite cose future, altrui o generiche, dove l’effetto traslativo è rinviato ad un momento successivo. Si ritiene invece che possa essere effettuato un conferimento alternativo di due res .
Il conferimento di fondo rustico in società non importa l’esercizio del diritto di prelazione e riscatto di cui alla legge 590/65 poiché il trasferimento è privo di controprestazione in denaro ma è correlato all’acquisto della qualità di socio, non assimilabile ad un contratto di scambio.
E’ invece esercitabile la prelazione dei beni culturali da parte dello Stato, dal momento che l’art. 60 d.lgs. 42/04 parla di bene che sia a qualunque titolo dato in pagamento e, quindi, data la sua genericità, si ritiene applicabile anche ai conferimenti in società (anche in sede di aumento).
La dottrina si interroga inoltre se i conferimenti in natura possano essere assoggettati all’azione revocatoria ex 2901 : la società, quale controparte nel contratto di conferimento, è pienamente qualificabile come terzo ex 2901 . l’eventuale accoglimento della domanda si riverbera solo in danno della società e del socio conferente.
Il conferimento in natura, come ogni altro conferimento diverso dal denaro, necessita della relativa stima.
Conferimento di crediti.
Consiste nella cessione di un credito a liberazione del capitale sottoscritto. Il credito può essere verso terzi oppure verso la stessa società.
Se il credito non ha ad oggetto denaro ma prestazioni diverse, si ha un conferimento in natura ; se invece ha ad oggetto assegni circolari si tratta di conferimento in denaro.
Il socio che ha conferito il credito, risponde della insolvenza del debitore nei limiti dell’art.1267 (art.2342-2255). Per l’effettività del capitale, il socio conferente deve quindi garantire sia l’esistenza del credito – nomen verum- sia la solvibilità del debitore – nomen bonum- .
Si discute sulla misura della responsabilità in caso di inadempimento del debitore : secondo una tesi è nei limiti del valore nominale delle azioni sottoscritte (ossia della controprestazione) ; secondo un diverso orientamento deve invece essere commisurato al valore del credito (risponderà quindi sia della parte imputata a capitale sia di quella imputata a patrimonio nel caso di cessione sopra la pari). Questo problema non si pone se il valore delle azioni corrisponde al valore del credito.
E’ discussa la conferibilità di crediti non ancora scaduti : secondo autorevole dottrina la inesigibilità del credito non impedisce il conferimento ma può influire sulla sua valutazione.
Si discute se sia possibile la compensazione di un credito proveniente da un diverso rapporto con la società. Secondo un orientamento tale operazione non sarebbe possibile (né per i decimi iniziali (dove ancora non esiste la società e quindi non può esservi), né per i decimi residui, né in sede di aumento) dal momento che non realizzerebbe un effettivo incremento del patrimonio a fronte dell’aumento del capitale, e quindi sarebbe in contrasto con il principio di effettività oltre che risolversi a danno dei creditori che non vedrebbero incrementata la loro garanzia.
Si ammette invece la compensabilità dal momento che al mancato accrescimento del patrimonio “reale” corrisponde l’eliminazione di una posta passiva del bilancio , mentre maggiori dubbi continuano a sussistere per i decimi iniziali.
In ogni caso è necessaria la relazione di stima trattandosi di conferimenti diversi dal denaro, stima per alcuni autori non indispensabile dal momento che il debito è già iscritto in bilancio e quindi già valutato.
Qualora ne ricorrano i requisiti (credito liquido ed esigibile) ex 1243 si tratterà di una compensazione legale, mentre qualora alcuni elementi manchino sarà una compensazione volontaria ( art. 1352). Si discute inoltre sull’automatismo o meno della compensazione : si ritiene che sia necessaria la volontà di uno dei due soggetti di voler compensare data la sua non rilevabilità di ufficio (1242) e dall’art. 1251 che parla di colui che può invocare la compensazione.
Conferimento dei diritti di godimento reali e personali.
Oggetto del conferimento in società può ben essere anche un diritto reale di godimento. E’ discusso se possa essere costituito a favore di una società un diritto di uso : prevale la tesi positiva, con la precisazione che tale diritto resta circoscritto alla sola utilizzazione da parte della società in relazione ai bisogni “personali” da soddisfare.
Non è invece configurabile un diritto di abitazione a favore delle persone giuridiche, dal momento che tale diritto è riferibile soltanto ad esigenze proprie di persone fisiche.
Maggiormente discussa è invece la possibilità di conferire in società diritti personali di godimento: accolta la tesi della funzione produttiva – e non di garanzia – del capitale sociale, parte della dottrina ha negato l’ammissibilità di tali conferimenti dal momento che contrasterebbero con il principio della integrale liberazione delle azioni. L’assunzione infatti di tali conferimenti comporterebbe un obbligo di facere (mantenere e garantire il godimento) protratto nel tempo, ed in caso di inadempimento del socio-locatore, non vi sarebbe possibilità di assicurare alla società l’effettiva acquisizione.
Un autorevole orientamento tuttavia, sostenendo che può essere oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica, salvo specifici divieti, ammette la conferibilità di tali apporti.
Nelle spa infatti sono vietati solo i conferimenti di opera e servizi, e quindi a contrario sono ammessi ogni altro conferimento, ed inoltre le azioni relative al conferimento di diritti personali di godimento possono intendersi come integralmente liberate dal momento che il diritto ( personale di godimento) è subito messo a disposizione della società, in modo da consentire a quest’ultima di percepirne immediatamente l’utilità.
Conferimento di garanzie.
Sul conferimento di una garanzia, personale o reale, pur traducendosi in un utile strumento per la società di procurarsi finanziamenti per poi essere utilizzati nell’esercizio della propria attività, dottrina e giurisprudenza sono divise.
Una prima tesi nega l’ammissibilità di siffatti conferimenti, dal momento che il conferimento deve avere valore attuale, tale da implicare un trasferimento di carattere patrimoniale alla società. La prestazione di garanzie non importa effettivo trasferimento, poiché la società continua ad essere la sola debitrice. Inoltre tale conferimento si tradurrebbe in un vantaggio solo per uno o alcuni creditori, ossia quelli garantiti, e non per l’insieme della categoria.
Si è inoltre sostenuto che la prestazione di garanzie (anche a favore della società) ha generalmente una sua causa tipica (diventando così il garante un creditore della società) e non potrebbe essere considerata come conferimento.
Un altro orientamento ( così come la Cassazione) afferma invece la legittimità di tali conferimenti, partendo dal presupposto che il concetto di conferimento vada inteso in senso ampio, ossia sia da ricomprendere ogni contributo economicamente valutabile, anche il conferire una garanzia determina l’acquisto da parte di colui che la presta della qualità di socio.
Oggetto del conferimento può quindi essere anche una prestazione che permette alla società di reperire denaro liquido o permetta di svolgere più agevolmente l’attività sociale.
Tuttavia la dottrina ha sottolineato le difficoltà connesse alla valutazione di tali tipi di conferimenti ed alla loro conseguente imputabilità a capitale.
Non è inoltre possibile il conferimento della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, dal momento che comporta una alterazione della tipicità del sistema sociale.
Conferimento del nome.
Un primo ostacolo nel conferimento del nome stà nel carattere personalissimo del diritto in esame. Tuttavia si è rilevato che la fattispecie in esame, non comporta un trasferimento del diritto al nome ma solamente il consentire alla società di trarre utilità dal suo utilizzo.
Difficile comunque risulta essere dare un valore a tale forma di conferimento, e sembra bisogni escludere la possibilità che un conferimento in Spa possa consistere solo nel permettere l’utilizzo del proprio nome e nel pregiudizio che la società potrà arrecargli facendone uso.
Con riferimento alla ditta (nome commerciale) l’ostacolo si trova nell’art. 2565, secondo cui la ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda.
Conferimento di contratto.
In luogo di una cessione del contratto, ed al pagamento relativo corrispettivo, nel silenzio della legge, si ritiene possibile che il cedente converta la sua posizione di contraente con quella di socio, conferendo in società la possibilità per quest’ultima di sostituirsi allo stesso nella titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Ciò che viene imputato a capitale è infatti il valore del corrispettivo che la società dovrebbe altrimenti sborsare per l’acquisto della posizione contrattuale; non è quindi oggetto del conferimento l’opera od il servizio dedotti (nei contratti che abbiano ad oggetto un facere) ma la posizione contrattuale.
Le azioni sono immediatamente liberate perché viene attribuita subito la posizione contrattuale, applicandosi le disciplina generale della cessione del contratto ex 1406. Quanto al consenso del contraente ceduto, questo può essere espresso contestualmente od anche preventivamente ex 1407.
Conferimento negativo.
Pur essendo prevista oggi la possibilità della non proporzionalità tra conferimento effettuato e azioni attribuite, si ritiene che il socio debba comunque apportare in società un contributo effettivo ed idoneo a determinare un incremento del patrimonio della società. Sono pertanto esclusi conferimenti in cui non si apporta alcun elemento patrimoniale effettivo, come nella ipotesi di conferimenti di debiti od anche ci si obblighi ad un non facere, essendo peraltro vietato nelle Spa la possibilità di conferimenti di opera e servizi.
Conferimento di know-how.
Mentre pacifica è la ammissibilità di conferimenti in spa di diritti di brevetto, marchi, invenzioni industriali, che pur trattandosi di beni immateriali sono iscrivibili in bilancio ed imputabili a capitale, più discussa è la conferibilità del know-how, ossia il sapere come fare, consistente in procedure, conoscenze e pratiche per conseguire un risultato industriale-comerciale.
Secondo un primo orientamento, il know-how sarebbe inquadrabile tra le prestazioni di fare e quindi sarebbe vietato nelle Spa.
Tuttavia attenta dottrina distingue il know-how in senso lato, ossia il complesso di capacità e abilità personali, non suscettibili di essere trasferite ad un soggetto, e quindi non conferibili in società.
E’ invece conferibile il know-how in senso stretto, ossia le conoscenze che sono richieste per produrre un determinato bene o lo sfruttamento ottimale di un dato processo o tecnologia, in quanto pur non idonei ad essere oggetto di procedimenti esecutivi, sono utilità economiche iscrivibili in bilancio, suscettibili di valutazione economica ed idonee ad incrementare il capitale sociale.
Pur talvolta essendo necessaria una attività del socio conferente, essa non impedisce la conferibilità qualora si esaurisca in un contesto temporale unitario all’atto di trasmissione. Sarà inoltre necessaria la relativa perizia di stima, redatta in maniera tale da rispettare il principio di riservatezza, in modo da non svelare il procedimento.
Conferimento di partecipazioni societarie.
Non si dubita che partecipazioni di società di capitali possano essere oggetto di conferimento e, trattandosi di conferimenti diversi dal denaro, sarà necessaria la relativa stima anche siano oggetto di quotazioni in mercati regolamentari (unica eccezione riguarda l’art. 2343 bis circa gli acquisti pericolosi).
Una particolare ipotesi è quella in cui il socio conferente (società) coincide con la società le cui partecipazioni vengono conferite: ossia nel conferimento di azioni proprie. Costituendo tale conferimento una particolare modalità di disposizione delle azioni prorpie, sarà necessaria l’autorizzazione della assemblea ex 2357 ter.
Novità sono invece state introdotte circa la partecipazione in società di persone di società di capitali, ritenuta precedentemente non possibile a causa della diversità di struttura e in particolar modo del diverso regime di responsabilità tra i due tipi societari.
Oggi è stata espressamente riconosciuta la possibilità di partecipazione di società di capitali in società di persone nell’art. 2361 comma 2, il quale prevede l’autorizzazione dell’assemblea ordinaria per l’assunzione di partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata, e nell’art. 111 duodecies att. Alla luce di queste innovazioni si ritiene inoltre possibile che una società di capitali (generalmente nella persona del suo legale rappresentante) possa avere anche l’amministrazione della società di persone, essendo possibile la costituzione di una snc formata esclusivamente da società di capitali.
E’ inoltre possibile il conferimento del solo usufrutto di quote di partecipazioni (sia di società di capitali che di persone – in questo ultimo caso con il consenso di tutti gli altri soci - ) in Spa. La Spa, che quindi acquisterà la qualifica di usufruttuario, avrà diritto alla partecipazione agli utili e alla gestione. Si discute sulla possibilità di applicazione analogica dell’art. 2352 e quindi della attribuzione del diritto di voto nella ipotesi di società di persone.
Conferimento di titoli di Stato.
È pacifica la conferibilità in Spa di titoli di stato, avendo questi un valore certo e reale. I titoli di stato sono titoli rappresentativi di debiti contratto dallo Stato, che si differenziano in relazione alla scadenza : Bot , con scadenza breve, che sono considerati una forma alternativa alla liquidità; Btp, che comportano anche la corresponsione di interessi semestrali; Cct, titoli a medio-lungo termine, a tasso variabile. Non si procede più alla consegna dei titoli dato che ne è stata disposta la dematerailizzazione, ma il conferente deve attribuire a mezzo del certificato, il potere di richiedere all’intermediario abilitato l’annotazione a favore della società.
Le caratteristiche dei Bot sono tali (breve scadenza, negoziabilità al portatore, libera trasferibilità) che parte della dottrina li abbia assimilati ai conferimenti di denaro. Pare tuttavia più condivisibile la tesi che, negando l’applicazione estensiva del 2342/9, equipari tali conferimenti ad una particolare ipotesi di conferimenti in natura che, pur in presenza di listini ufficiali di quotazioni, sia necessaria la relazione di stima.
* conferimenti in S.r.l. *
A differenza delle Spa, l’art. 2464 dispone che possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Questa disposizione costituisce il presupposto logico-giuridico per l’ammissibilità dei conferimenti di opere e servizi.
Nelle Spa è dubbia la conferibilità di entità di difficile imputabilità al capitale, come conferimenti di godimento, di cose future e altrui. Nelle Srl. invece sono possibili conferimenti anche di entità rappresentate da un facere (o non facere) (assistiti da apposita garanzia)e da un dare non immediato (quali appunto beni futuri o altrui) quali conferimenti di contratti non ancora eseguiti, obbligo di astenersi da attività concorrenti, il nome, il diritto di autore, e tutti quei conferimenti dove sono rilevanti le capacità e qualità del soggetto.
In mancanza di specifica previsione, il conferimento deve tuttavia farsi in denaro ; il procedimento di stima è più veloce (l’esperto è nominato dalle parti e non da l Presidente del Tribunale) e non è previsto il controllo successivo degli amministratori.
Il versamento dei decimi iniziali può essere sostituito dal rilascio di una polizza di assicurazione o fideiussione bancaria; tuttavia non essendo stato emanato ancora il relativo decreto attuativo che ne fissi i parametri, allo stato tale tipo di conferimento non è possibile.
Parte della dottrina attribuisce natura solutoria a tale tipo di conferimento, a differenza delle polizze e fideiussioni per i conferimenti di opere che avrebbero natura di garanzia, tuttavia tale natura, che comporterebbe l’estinguersi dell’obbligo, mal si concilia con la previsione di una futura ed eventuale morosità.
Nulla disponendo circa i versamenti successivi, parte della dottrina ritiene che tale forma alternativa di conferimento non possa essere attuata per i decimi residui o in sede di aumento di capitale.
Conferimenti di opere e servizi.
Con il conferimento di opere e servizi si è voluto dare spazio alle qualità personali e professionali dei soci piuttosto che al valore oggettivo dei beni apportati. Al fine di ridurre la pericolosità di tali conferimenti è previsto il rilascio di polizze e fideiussioni a garanzia di tali conferimenti ( per questi non vi è il riferimento ad un decreto attuativo). Proprio il rilascio di tali garanzie permette l’equiparazione di tali conferimenti a quelli immediatamente acquistati dalla società, così che sia rispettato il principio di integrità del capitale. Tali conferimenti pertanto potranno quindi considerarsi come integralmente liberati, anche ai fini di un futuro aumento di capitale.(nonché nella ipotesi si socio unico o di cessione di quota, che si intenderà integralmente liberata).
Tali garanzie possono essere sostituite, qualora l’atto costitutivo lo preveda, dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.
Si ritiene inoltre che anche in questa ipotesi, essendo un conferimento diverso dal denaro, nonostante la predetta garanzia, sia necessaria la relazione di stima.
Finanziamenti dei soci.
L’art. 2467 stabilisce che il finanziamento dei soci a favore della società, in qualsiasi forma, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Si tratta di una sorta di rinuncia alla par condicio creditorum, assimilabile ad una sorta di remissione del debito sottoposta alla condizione sospensiva del soddisfacimento di tutti gli altri creditori. Ciò al fine di evitare il pericolo di in capienza della società verso i creditori diversi dai soci. Per tale motivo la giurisprudenza tendeva a ricondurre gli interventi dei soci, salvo inequivoci elementi contrari, nell’ambito dei conferimenti e non dei prestiti, sancendone quindi l’inesigibilità fino alla liquidazione. Non è prevista una analoga normativa in sede di Spa , e quindi si discute sulla sua possibilità di applicazione analogica (sono sostenute entrambe le tesi). Si ritiene che, essendo questa norma stata dettata in relazione a piccole realtà societarie, dove il portafoglio dei soci quasi si confonde con la cassa della società, possa trovare applicazione nelle Spa solo qualora ricorra la medesima ragione ispiratrice.