CESSIONE DI AZIONI E DI QUOTE DI SRL

(la cessione nei titoli di credito, la cessione del credito e la cessione del contratto)

 

Circolazione delle azioni.

Alle società non quotate e che non abbiano adottato il regime della dematerailizzazione volontaria, si applica l’art. 2355 (circolazione delle azioni).

La circolazione di azioni rappresentate da titoli (commi 2-3-4).

Alle  azioni, in quanto titoli di credito, si potrà applicare la disciplina dei trasferimenti di titoli di credito nominativi, stante il rinvio del comma 4 all’art. 2022 per cui il trasferimento del titolo nominativo, che si opera, oltre alla consegna (sufficiente per le sole azioni al portatore) mediante annotazione dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente (società) o con il rilascio di un nuovo titolo (trasfert). Il trasferimento mediante girata è disciplinato dall’art. 2023.

Si discute se il trasferimento dei titoli di credito sia un contratto consensuale o reale. Un primo orientamento (-) afferma infatti che non è sufficiente la manifestazione di volontà ma occorre altresì che siano adempiute le ulteriori formalità previste dalla legge.

Oggi tuttavia si ritiene che anche il contratto di trasferimento dei titoli di credito abbia natura consensuale ex 1376: l’adempimento delle formalità previste costituisce non elemento perfezionativo della fattispecie ma è necessario solo ai fini della legittimazione dei diritti pertinenti.

Si distingue pertanto la fase del trasferimento della proprietà dalla fase di acquisto della legittimazione verso la società.

Quanto al trasferimento della titolarità delle azioni bisogna distinguere tra effetti tra le parti ed effetti per i terzi: il primo (tra le parti) avviene con il solo consenso legittimamente manifestato dai contraenti mediante una cessione del titolo di credito (che è considerato un bene mobile);

Gli effetti vero i terzi, e la società in particolare, avverrà con il mutamento della intestazione sulla azione e nel registro dei soci, e la consequenziale possibilità dell’esercizio dei diritti sociali, che si realizza mediante due tecniche: la girata e il trasfert:

1) trasfert: disciplinato dall’art. 2022, richiamato dal comma 4 del 2355, consiste nella modificazione della doppia intestazione a cura della società mediante annotazione o rilascio di un nuovo titolo.

La società, su richiesta dell’acquirente o dell’alienante, dopo il controllo formale sulla regolarità, ha l’obbligo di procedere al cambiamento dell’intestazione del titolo e l’annotazione sul libro soci, entro un mese dalla richiesta; nel frattempo può rilasciare certificati provvisori nominativo (art. 9 R.D. 239\42). Nel caso in cui rifiuti ingiustificatamente l’iscrizione, è possibile fare ricorso alla tutela cautelare in via d’urgenza (700 cpc).

2) girata: è disciplinata dal 2023 c.c., secondo cui è richiesto che la girata sia autenticata da notaio o altri soggetti speciali. In questo caso il mutamento della doppia intestazione non è contestuale come nel trasfert.

L’annotazione sul titolo viene effettuata, mediante girata, direttamente dall’alienante, senza intervento della società; il cambiamento della intestazione nel libro dei soci invece è effettuato dalla società , controllata la continuità e regolarità delle girate, quando intenda esercitare i suoi diritti di socio.

La girata, oltre che autenticata nella firma del cedente, deve essere ex L. 239\42:

-          datata e sottoscritta dal girante-cedente,

-          indicare le generalità e la nazionalità del giratario;

-          se le azioni non sono interamente liberate, occorre la sottoscrizione (autenticata) anche del giratario-cessionario.

I notai possono autenticare le sottoscrizioni del girante anche se la girata è fatta in proprio favore, e la loro sottoscrizione (come girante o giratario) non ha bisogno di autentica (art.12 239\42).

Il notaio, in sede di autentica, risponde dell’identità e della capacità del girante e dell'ev. giratario.

- L’art. 2355 comma 3 precisa che il giratario, possessore in base a una serie continua di girate, è legittimato ad esercitare i diritti sociali, a prescindere dall’annotazione nel libro dei soci che potrà (e dovrà) avvenire anche in seguito (ad es. a fine assemblea). Ma questo solo per la prima volta:  il giratario che voglia esercitare un diritto sociale, anche se non iscritto nel libro soci, potrà farlo, ma la società avrà l’obbligo, sempre ex 2355 comma 3 e ex art. 5 l. 1745\62 (per cui la società emittente, presentati i titoli con girata,deve procedere ad aggiornare il libro soci entro 90 giorni dalla data in cui il titolo è stato esibito o depositato) di aggiornare il libro soci; la volta successiva quindi risulterà inscritto nel libro della società.

La previsione dell’art. 2355 comma 3 sarebbe per alcuni inderogabile in via statutaria; per altri, sarebbe invece possibile escludere statutariamente la circolazione mediante girata.

Si discute se l’esercizio dei diritti sociali implichi di per sé la richiesta di iscrizione: la questione è relativamente sterile stante comunque l’obbligo della società di procedere all’annotamento.

Questa speciale legittimazione ex 2355 c.3, prevista solo in  tema di spa (e non di srl) e solo per la girata ( laddove, nella ipotesi di trasfert, l’annotazione sul titolo e sul libro dei soci avviene a cura della società contestualmente) è quindi eccezione al principio generale previsto nell'art. 2021 c.c.

 

Differenze tra cessione del credito, cessione del titolo di credito (in generale) e cessione del contratto:

La cessione del credito (1260) è un contratto bilaterale tra cedente e cessionario dove non è necessario l’intervento del debitore ceduto. Per il perfezionamento dell’atto è sufficiente il consenso di costoro, essendo la accettazione o notifica al debitore ceduto solo condizione di efficacia della cessione nei suoi confronti (per determinare, in caso di pluralità di cessioni, quale cessione prevalga).

La cessione del contratto invece ha natura trilaterale, ossia è necessario anche il consenso del contraente ceduto (società, e quindi come nella ipotesi di società di persone, consenso degli altri soci).

Il titolo di credito può definirsi come “un documento contente la promessa unilaterale di effettuare una data prestazione a favore di colui che lo presenta al debitore”.

Tale documento rappresenta un credito, la cui circolazione può essere attuata con maggiore velocità rispetto la cessione del credito ex 1260, dal momento che basta trasferire il documento perché si trasferisca il credito sottostante. Il credito infatti diviene un bene mobile  (mobilitazione del credito) e si potrà applicare il principio ex 1153 possesso vale titolo.

Mentre infatti ex 1260 l’acquirente del credito acquista la stessa posizione del cedente, l’acquirente del documento, se di buona fede, acquista un diritto autonomo rispetto al precedente titolare, che non subirà alcun tipo di pregiudizio (tale principio non si applica alle azioni); inoltre non sarà necessaria la notifica al debitore ceduto ma basterà l’esibizione del titolo.

Il rilascio del titolo di credito non ha, salvo diversa volontà, effetto novativo; al debitore vengono quindi a far capo due rapporti obbligatori:

-          il rapporto fondamentale: derivante dal rapporto cui il credito ha la sua fonte;

-          rapporto cartolare: derivante dal rilascio dal titolo, che trova fonte nel documento, il cui contenuto è determinato dalla letteralità del titolo e l’individuazione del creditorie dal proprietario del documento.

I due rapporti coincidono per il primo prenditore; successivamente si avrà cessione del rapporto fondamentale solo se , oltre la cessione del titolo di credito, si avrà cessione del credito (e quindi anche del rapporto sottostante).

 

La circolazioni delle azioni la cui emissione è stata esclusa (non rappresentate da titoli)- 2355 comma 1.

In questo caso il trasferimento delle società produce effetti solo al momento della iscrizione del libro dei soci (non è possibile la girata stante l’inesistenza dei titoli).

In questo caso la disciplina è analoga da quanto dettato in tema di Srl ex 2470.

Il trasferimento delle partecipazioni azionari in questa ipotesi, stante l’assenza di titoli e quindi l’inapplicabilità della disciplina dei titoli di credito, in cui le azioni si incorporino, si applica la disciplina della cessione del contratto ex 1406-1410, con l’importante precisazione che in tale ipotesi non sarà necessario ex 1406 il consenso della società, contraente ceduto (il contratto quindi non è trilaterale)(a differenza delle società di persone). Per altri quindi sarebbe una cera e propria cessione del credito.

Quanto alle modalità con le quali è possibile chiedere la annotazione nel libro sociale, si ritiene applicabile la disciplina dettata in tema di Srl  per cui il richiedente dovrà esibire l’atto di trasferimento delle azioni, con, sottoscrizioni autenticate.

 

Azioni dematerializzate.

Per le azioni di dematerializzate al contrario, non opera il principio consensulaistico, per cui il trasferimento non è efficace nemmeno tra le parti fino a quando non è completata l’operazione di giro.

La normativa di riferimento è rappresentata innanzitutto dagli art. 2354 commi 6 e 7 e 2355, che ammette la dematerializzazione volontaria: anche le società, non obbligate alla dematerializzazione, possono scegliere nello statuto per l’assoggettamento delle proprie azioni a questo regime giuridico (comma 7). In tal caso il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari.

La disciplina della dematerializzazione (totale ossia con la soppressione dei documenti rappresentativi) è prevista dal D. lgs. 213\98 (cd. decreto Euro).

L’art. 28 distingue due tipi di dematerializzazione obbligatoria ( comma 1, per legge: gli strumenti negoziali destinati alla negoziazione sui mercati regolamentari non possono essere rappresentati da titoli). Esiste poi la dematerializzazione obbligatoria per regolamento (comma 2) della Consob (art. 23 regolamento 11768\98) che stabilisce quali siano gli strumenti finanziari, non quotati in borsa ma diffusi tra il pubblico in modo rilevante, da assoggettare obbligatoriamente alla presente disciplina. Tale nozione coincide con quella di società con azioni diffuse tra il pubblico di cui all’art. 2325 bis.

E’ poi prevista (art. 28 comma 3) la cd. dematerializzazione volontaria (per tutte le spa).

La circolazione è caratterizzata dalla presenza di intermediari autorizzati e dalla gestione accentrata, esercitata da una società di gestione accentrata costituita secondo le norme del Tuif (58\98) e regolamenti Consob.

La società di gestione, con cui la spa si ritiene avere un rapporto contrattuale di somministrazione di servizi, apre un conto per ciascuna società emittente. Il conto è poi suddiviso in tanti sottoconti quante sono le emissioni di azioni.

Parallelamente ciascun intermediario costituisce tanti conti separati, quante sono le società, suddivisi in base agli strumenti finanziari. Il trasferimento degli strumenti finanziari in esame è ammesso infatti solo tramite gli intermediari.

Normalmente è la società di gestione che procede all’addebito sul conto dell’intermediario del  trasferente e al relativo accredito sul conto dell’intermediario del beneficiario in base ad un ordine di giro.

Ove il trasferimento avvenga tra clienti dello stesso intermediario, è possibile realizzare l’operazione senza l’intervento della società di gestione.

L’effetto giuridico della registrazione è lo stesso di quello che produce il trasferimento delle azioni, nonché la legittimazione all’esercizio dei diritti relativi.

L’esercizio dei diritti patrimoniali è effettuato dall’intermediario in nome e per conto del titolare; i  diritti amministrativi invece sono di regola esercitati dal titolare.

Anche i vincoli sulle azioni, di qualisiasi genere, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall’intermediario.

Per le azioni dematerializzate, quanto alle modalità di trasferimento, non vi è alcuna differenza tra azioni nominative e quelle al portatore (azioni di risparmio e Sicav); tale differenza permane in relazione alla legittimazione nei confronti della società, che presuppone, per le azioni nominative, l’iscrizione nel libro dei soci (che avviene su comunicazione dell’intermediario).

L’art. 2354 stabilisce che la scritturazione nei conti equivale a girata, con applicazione della medesima disciplina: pertanto ex 2355 l’intestatario del conto può esercitare i diritti sociali anche prima dell’iscrizione nel libro soci, fermo l’obbligo per la società di aggiornare il libro soci.

Il sistema previsto dal Tuif, non abrogato dal successivo decreto 213\98, prevede la dematerializzazione della circolazione delle azioni, anche quando la società abbia emesso i titoli azionari e, per agevolarne la circolazione, faccia ricorso alla gestione accentrata (a tal scopo era stata costituita la Monte Titoli spa): tale disciplina oggi non può essere applicata né dalle società quotate, né da quelle diffuse in modo rilevante tra il pubblico, obbligate per legge alla dematerializzazione totale. Potrà quindi ancora essere applicato solo per le spa “chiuse”.

La peculiarità di siffatta disciplina era nella stipulazione di due contratti di deposito (dei titoli azionari): il primo tra possessore di titoli e intermediario, il secondo tra intermediario e società accentrata.

N.B. Oggi è stato introdotto l'art. 83 sexties dal D.L. 27 gennaio 2010 n. 27 secondo cui la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del voto è attestata da una comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario.

 

Conflitti tra più acquirenti.

Quanto alla risoluzione dei conflitti tra più acquirenti, in cado di mancata emissione dei titoli (non potendo quindi esserci la consegna ed il possesso del titolo) si ritiene che prevale colui che acquista per primo, indipendentemente dalla priorità della iscrizione, che non ha effetto dichiarativo.

La Cassazione (7409\86) al contrario partendo dalla qualificazione della quota (nella pronuncia si tratta di quota di Srl) come bene mobile, ritiene che debba prevalere l’iscrizione nel libro dei soci equiparandola al possesso dei beni, attraverso l’applicabile l’art. 1155 (priorità nel possesso).

Quanto al trasferimento dei titoli nominativi, prevale colui che ha conseguito il possesso (in buona fede) del titolo e la girata o il trasfert a suo favore.

Tra l’acquirente in base ad un atto autentico e quello al cui il titolo sia stato girato e consegnato, prevale quest’ultimo anche se il primo ha ottenuto l’annotazione sul libro soci ma non ancora il trasfert.

Quanto alle azioni dematerializzate, prevale colui che per primo ha conseguito in b.f. la registrazione in accredito sul proprio conto.

 

Trasferimento mortis causa delle azioni.

Anche per il trasferimento mortis causa devono essere rispettate tutte le formalità circa la legittimazione per esercitare i diritti sociali, così che si procederà mediante trasfert (e non girata) e annotazione sul libro dei soci.

La giurisprudenza (Cass. 1410\99) ha precisato che il rispetto dell’annotazione sul titolo e su libro soci costituisce presupposto di validità del trasferimento, così che, in mancanza, questo è nulla stante il carattere inderogabile dell’art.2022.

Ex art. 7 239\42 tali annodamenti sono fatti dalla società su richiesta dell’erede o del legatario, su presentazione del certificato di morte, testamento (ove esista), atto di notorietà che attesti la qualifica di erede o legatario, nonché ai fini fiscali pagamento della denuncia di successione.

 

Acquisto dei titoli mediante usucapione. Dottrina e giurisprudenza ammettono la possibilità di acquistare le azioni per usucapione, ex 1161 (usucapione dei beni mobili). Per alcuni, oltre al possesso secondo la propria legge di circolazione è necessario anche : 1- che eserciti effettivamente i diritti relativi; 2-  che vi sia l’annotazione sulle azione e nel libro soci. La Cassazione ha affermato la possibilità di usucapione abbreviata a favore del possessore di buona fede, il cui nome risulti dall’azione e dal libro soci.

Per altri invece non sarebbe possibile l’usucapione in quanto l’acquisto del documento a titolo originario non implicherebbe l’acquisto della titolarietà del rapporto incorporato, stante la strumentalità del documento rispetto al rapporto sottostante non in modo assoluto ma ai soli fini della circolazione

Il tempo per l’acquisto è di 10 anni se in buona fede, 20 se in mala fede. La buona fede consiste nella ignoranza di ledere un diritto altrui (1147) e quindi nella esistenza di un titolo idoneo al trasferimento.

Non sono suscettibili di usucapione le azioni per le quali è stata esclusa la emissione e le azioni dematerializzate.

 

Acquista fiduciario delle azioni. I titoli azionari possono essere oggetto di amministrazione fiduciaria, possono essere costituiti in trust o, in quanto titoli di credito oggetto di fondo patrimoniale.

Nella prima ipotesi il titolare trasferisce le azioni al fiduciario, il quale si impegna a esercitare i diritti sociali sotto determinate condizioni e obblighi. Il rapporto con il quale si instaura l’intestazione fiduciaria avrebbe natura di mandato senza rappresentanza, con il quale si attribuisce al fiduciario la titolarità delle azioni, con una serie di vincoli obbligatori derivanti dal pactum fiduciae. (fiducia di tipo romanistico, a differenza di quella tedesca con cui si attribuisce al fiduciario la sola legittimazione all’esercizio- trust).

Parte della dottrina e della giurisprudenza (Cass. 7152\83) ritiene che in caso di violazione del pactum fiducie del ritrasferimento delle azioni, oltre il risarcimento del danno, il titolare possa chiedere l’azione ex 2932.

 

Circolazione delle quote di Srl.

(A seguito della Novella del 2009 è stato reso facoltativo il libro soci per le SRL; la legittimazione nei confronti della società sarà quindi data dalla sola iscrizione nel Registro delle Imprese. Il Commento che segue considera l'ipotesi in cui sia stato previsto il libro soci).

In ordine alla natura della quota di Srl. si distinguono vari orientamenti:

1-      natura di diritto di credito, del socio verso la società, con la conseguenza che il suo trasferimento sarebbe assoggettato alle regole della cessione dei crediti (1260). Si ritiene al contrario che la quota contenga anche rapporti diversi dai crediti.

2-      Natura di posizione contrattuale, facente capo al socio, comprensiva di posizioni sia attive che passive,con la conseguenza che si applicherà la disciplina ex 1406 e ss. . Al contrario, si ritiene che la cessione dei contratti regoli il trasferimento di contratti a  prestazioni corrispettive non ancora eseguite da entrambi, mentre il contratto di società non sarebbe a prestazioni corrispettive (discusso…). Il trasferimento della quota è immediatamente efficace ex 1346 per il consenso legittimamente espresso dai contraenti, non occorrendo il consenso della società (contraente ceduto) ex 1406. manca inoltre la liberazione del cedente (2472: responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti per 3 anni) che è elemento naturale nella cessione del contratto (1408)

3-      Natura di bene mobile (Cass. 6957\00) secondo cui la quota è assimilabile ad un bene immateriale equiparato ai beni mobili, per il criterio residuale dell’art. 812. La società è quindi terza rispetto al contratto di cessione (vendita) della quota; l’iscrizione nel libro soci ha quindi l’effetto di renderla opponibile anche verso la società. Questa tesi è confermata dal fatto che la società ha l’obbligo di iscrivere il socio nel libro sociale, mentre, ove si trattasse di cessione contrattuale, il consenso potrebbe anche non essere dato. Oggi poi, alla luce dell'abolizione del libro soci, si ha avuto una conferma di questa tesi, per cui non è più necessario l'intervento della società poichè la cessione diviene ad essa opponibile con l'iscrizione nel Registro Imprese.

Parte della dottrina, ritiene oggi la quota di Srl un bene mobile registrato: se infatti il riferimento alla buona fede sembrerebbe far rientrare la vicenda circolatoria tra i beni mobili, l’influenza della soluzione dei conflitti tra più acquirente è mutuata dal regime dei beni mobili registrati così che il R.I. oltre alla efficacia dichiarativa, pare avere anche quella dei pubblici registri ex 2643-83.

Le quota, a differenza delle azioni che mantengono sempre la propria autonomia ed hanno uguale valore nominale tra di loro, è sempre unica in capo alla medesima persona  ed è tanto grande quanto è la quota di capitale sottoscritta; è quindi caratterizzata da una unitarietà, per cui non sono ammissibili ipotesi di voto parziale, divergente o recesso parziale.

L’acquisto da parte di un socio di altre quote sociali, non rende il socio titolare di più quote ma comporta l’aumento di quella originaria, realizzando un fenomeno di accorpamento.

Il concetto di unitarietà non comporta la indivisibilità della stessa, per cui è sempre possibile una divisione in caso di cessione o successione mortis causa.  

Possono essere di diverso valore nominale, il quale può oggi essere espresso anche in decimali di euro (è stata eliminata la norma per cui le quote debbono essere espresse in euro o multipli; tuttavia lo statuto in via convenzionale può introdurre una simile pattuizione o un arrotondamento automatico) o senza valore nominale.

Le quote a differenza delle azioni, non possono essere oggetto di sollecitamente all’investimento.

La quota di Srl non è rappresentata da un titolo di credito: l’eventuale certificato ha solo valore interno probatorio e non ha alcuna rilevanza sulla circolazione giuridica.

 

La quota è liberamente trasferibile sia inter vivos che mortis causa, salvo diversa pattuizione (2469).

Mentre la cessione è perfetta con il solo consenso dei contraenti, ai fini dell’esercizio dei diritti inerenti è necessario il deposito nel Registro Imprese entro 30 giorni dalla cessione e l’iscrizione nel libro soci verso esibizione del titolo del trasferimento e del certificato di deposito.

A tal fine, mentre per la validità inter partes la forma è libera, le cessioni devono risultare almeno da atto autenticato da notaio (l. 310\93 cd. Mancino) per l’iscrizione nel R.I. .

L’iscrizione nel R.I. vale a rendere opponibile verso i terzi la cessione ed a risolvere il conflitto tra successivi acquirenti in buona fede (2470 comma 3); l’iscrizione nel libro soci, atto dovuto dell’organo amministrativo, vale a rendere opponibile la cessione alla società per l’esercizio dei diritti sociali.

Le formalità, di cui all’art.2470, per rendere opponibile alla società la cessione della quota (a differenza della Spa dove è possibile anche prescindere dall’iscrizione nel libro soci, sono inderogabili, poiché lo stesso art. 2470 è considerato norma di carattere inderogabile che  discende – oltre che da ragioni di carattere sistematico – dalle finalità di carattere pubblico perseguite dall'ordinamento allorché vennero richieste dalla c.d. legge Mancino (l. 310/1993) la forma autentica e l'iscrizione nel registro delle imprese, onde consentire, tra l'altro, un monitoraggio dei trasferimenti di partecipazioni in s.r.l., le uniche, sino ad allora, esenti da ogni requisito formale. Così, già prima dell'abolizione del libro soci, la Massima n.10 del Consiglio di Milano, che dispone: “Non si ritiene legittima, in quanto contraria a norme imperative a tutela di interessi pubblici, la clausola statutaria di s.r.l. che attribuisca all’acquirente di una partecipazione in s.r.l. la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali o parte di essi in virtù del solo atto pubblico o autentico di trasferimento della partecipazione, in mancanza di annotazione nel libro dei soci, né la clausola statutaria che attribuisca agli amministratori la facoltà di eseguire tale annotazione prima dell’avvenuto deposito nel registro delle imprese.    Si ritengono invece legittime le clausole statutarie di s.r.l. che subordinano la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali ad elementi ulteriori rispetto all’iscrizione a libro soci ex art. 2470 c.c., come ad esempio il decorso di un determinato termine da tale momento, purché ciò non si traduca in una sostanziale privazione dei diritti sociali in capo all’acquirente”

- prima della Novella,  non era possibile una clausola dell’atto costitutivo, che preveda l’esercizio dei diritti sociali a prescindere dall’iscrizione nel libro soci (come per la girata nella Spa) o clausola che consenta di ottenere la iscrizione nel libro soci a prescindere dalla iscrizione nel R.I.

La buona fede, presunta ex 1147, (a differenza della pubblicità immobiliare) è requisito ex 2470, che deve sussistere non solo alla stipula della cessione ma anche al momento della iscrizione nel R.I.; ci ha iscritto l’atto in mala fede soccomberà rispetto chi ha iscritto, anche posteriormente, in buona fede.

Si discute circa le norme da applicare circa i conflitti tra titolari di diritti diversi, e si ritiene che questa regola servirà anche a dirimere i conflitti tra cessionari e creditore pignoratizio o sequestrante, in analogia alla disciplina dei beni mobili registrati anche in virtù dell’applicazione estensiva del 2471 sulla espropriazione della partecipazione (precedentemente qualificando la quota come bene mobile si ritenevano applicabili gli art. 2914 e 2913 per cui il trasferimento era opponibile al creditore se iscritto nel libro prima del pignoramento o, se non iscritto, se aveva data certa anteriore, salvi gli effetti del possesso di buona fede).

In caso di trasferimento mortis causa (2470 comma2) sarà necessaria l’esibizione dell’erede\legatario anche del certificato di morte, copia del testamento, certificato di notorietà attestante la qualifica del soggetto.

 

PER IL  TRASFERIENTO DELLA QUOTA DI SOCIO D’OPERA O DEI PARTICOLARI DIRITTI: VEDI ART. APPOSITI.

 

La cessione di garanzie sociali di riferimento e le garanzie dovute.

Spesso la cessione delle partecipazioni sociali nasconde il trasferimento del patrimonio aziendale.

Nelle cessioni (onerose) il cedente è tenuto a garantire l’esistenza della quota, la piena titolarità della stessa e la liberà da ogni peso o vincolo. Per le azioni si applica invece la particolare modalità della circolazione dei titoli di credito.

Il cedente non è quindi tenuto a garantire il valore economico della quota o la consistenza del patrimonio della società, non essendo una cessione d’azienda o della società: non può quindi essere chiamato a rispondere di un eventuale valore minore della quota o del patrimonio.

La cessione di quote ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, e solo come oggetto mediato la quota parte del patrimonio che rappresenta, con i relativi beni (pertanto ad es. non sono necessarie le dichiarazioni urbanistiche).

Il difetto di qualità della cosa venduta, e la possibilità di agire con l’azione di risoluzione o annullamento per errore(1427-1497)(mentre si potrà agire comunque per dolo), deve riferirsi ai diritti e obblighi oggetto della cessione, e non il contenuto economico che rimane nelle motivazioni delle parti; per tale motivo qualora si voglia salvaguardare anche la consistenza economica (quantitativa o qualitativa)del patrimonio sociale, si sarà necessario l’inserimento di una clausola specifica.

Solo così il cedente potrà assumere garanzie per il rischio di sopravvenienze passive o minusvalenze, garantire l’inesistenza di liti, la validità e regolare esecuzione dei contratti stipulati.

Parte della dottrina ha ritenuto applicabile la cd. presupposizione, ossia che il valore effettivo della quota sociale è stato tenuto presente dalle parti nella formazione del consenso come requisito essenziale.

 

La cessione di partecipazione che comporti un sostanziale mutamento dell’oggetto sociale, deve essere approvata dall’assemblea ex 2479 n.5 .

 

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