L’Aumento del capitale nelle società di
capitali
- Premessa: Condizioni per deliberare un aumento di capitale
Si ritiene che entrambe le condizioni sopra esaminate sia necessarie per deliberare sia un aumento oneroso sia un aumento gratuito.
1.
Diritto di
opzione o diritto di sottoscrivere.
Si afferma che il
diritto di opzione è un diritto individuale del socio, che esprime l’esigenza
del rapporto di stabilità tra i soci, assicurando a ciascuno la possibilità di
mantenere inalterata la propria partecipazione alla società.
La diversa formulazione
degli art. 2441 (spa) e 2481 bis (srl) in tema di diritto di opzione (o diritto
di sottoscrizione, così come definito nelle srl) hanno fatto sorgere numerosi
dubbi interpretativi circa la possibilità anche nelle Srl di escludere o
limitare il diritto di opzione in analogia a quanto previsto dall’art. 2441. Sia
l’art. 2441 che l’art. 2481 bis prevedono espressamente che ad ogni socio (e
anche agli obbligazionisti convertibili in tema di Spa) spetti il diritto di
sottoscrivere l’aumento in proporzione alla quota di capitale posseduta. Non è
sfuggita infatti alla dottrina la
diversità dell’espressione scelta dal legislatore per le Srl.
Secondo parte della
dottrina l’uso della diversa espressione è privo di conseguenze sul piano del
contenuto; per altri invece ciò discende dal rafforzamento per le Srl della
posizione di socio, poiché per le Srl è tendenzialmente da escludersi l’ingresso
di nuovi soci rispetto quelli originari, poiché a differenza delle Spa il
diritto di opzione non è liberamente trasferibile a terzi. La maggioranza quindi
non ha il potere di imporre al socio il sacrificio di tale diritto e questi non
è costretto a subirlo, potendo esercitare il diritto di recesso ove venga
prevista la libera trasferibilità.
Tuttavia mentre per le
Spa vengono testualmente previste varie ipotesi in cui il diritto di opzione è
escluso o limitato: conferimenti in natura (comma 4 prima parte), esclusione del
10% per le società quotate, quando l’interesse della società lo esige (comma 5),
nelle Srl è solo genericamente previsto che l’atto costitutivo può prevedere
(salva l’ipotesi di aumento conseguente alla riduzione obbligarla)che l’aumento
possa essere attuato mediante offerta a terzi e ai soci che non hanno consentito
alla decisione spetta il diritto di recesso.
2.
I termini che
la deliberazione di aumento deve prevedere.
Due sono i termini da
inserire nella delibera di aumento perché sia valida: il termine ultimo di
sottoscrizione dell’aumento ex 2481 bis c.3 e quello per l’esercizio del d.di
opzione o sottoscrizione ex 2481 bis c.2.
La possibilità di fare
implicitamente coincidere il termine ultimo finale dell’aumento con quello di
cui all’art.2441 c.2, in passato ammessa, oggi non è più utilizzabile in
concreto ogni volta che i termini per l’esercizio dell’opzione non coincidano.
Il termine minimo di 30
g. sia per le Spa che per le Srl per l’esercizio dell’opzione è inderogabile,
con automatica sostituzione del termine ove fosse minore. L’assemblea può
soltanto prevedere un termine maggiore.
Vi sono infine due altri
termini eventuali: quello per l’esercizio del diritto di recesso nel caso di
limitazione o esclusione del diritto di sottoscrizione e quello per l’esercizio
della prelazione sull’inoptato (che può coincidere con il termine per la
sottoscrizione stessa).
3.
Comunicazione
dell’offerta di opzione.
La decorrenza del
termine dal momento in cui viene comunicato ai soci che l’aumento può essere
sottoscritto induce a ritenere necessaria , a conferma del carattere
personalistico della SRL, la comunicazione individuale e diretta, non
surrogabile da modalità pubblicitarie non indirizzate a destinatario
determinato. Tale forma non è comunque stata indicata nell’art.2481 bis: potrà
avvenire nei modi consueti purchè garantiscano la ricezione dell’informazione.
In mancanza di indicazione normativa, la forma della comunicazione potrà essere
anche verbale, evidenziandosi in tal caso il maggior onere probatorio. La
comunicazione può avvenire anche in assemblea: in tal caso il termine decorrerà
dalla deliberazione assembleare, salvo l’invio di una comunicazione personale ai
soci assenti.
Sarà quindi possibile un
diverso termine di opzione tra i soci.
4.
L’offerta di
quote di nuova emissione a terzi: necessità di una previsione in tal senso nello
Statuto e nella deliberazione.
Occorre sia la clausola
nell’atto costitutivo che preveda in astratta tale possibilità, sia una
deliberazione assembleare che preveda in concreto l’offerta a terzi. Non vi è
l’obbligo di motivazione.
Tale clausola può essere
inserita nello Statuto anche successivamente ma: a) per alcuni occorre il
consenso di tutti trattandosi di una rinuncia preventiva al diritto di
sottoscrizione non disponibile da parte della maggioranza; b) la tesi prevalente
reputa sufficiente la maggioranza propria delle modificazioni dell’atto
costitutivo, essendo cmq garantito il recesso. Occorrerà cmq l’unanimità quando
la compressione del d.di opzione possa tradursi in una alterazione dei
particolari diritti ex 2468 c.3.
5.
Segue: il
diritto di recesso.
Il recesso nasce a
favore dei soci dissenzienti, astenuti ed assenti quando l’assemblea delibera un
aumento con la sottoscrizione da parte di terzi e permette la liquidazione della
propria quota “al momento della dichiarazione di recesso” ex 2473. E’
raccomandabile l’inserimento nello Statuto di un termine per l’esercizio del
recesso e che preveda il perfezionarsi delle sottoscrizioni dei terzi dopo la
scadenza del termine stesso (così da adottare un trattamento paritario per
coloro che recedono tale da non beneficiare dell’incremento patrimoniale causato
dall’ingresso dei terzi). Infatti si ritiene più corretto commisurare la
liquidazione al patrimonio esistente prima della operazione di aumento.
La norma che attribuisce
il recesso è inderogabile da parte dell’assemblea.
6.
Segue: la
limitazione a favore di altri soci.
La limitazione del
diritto di opzione può essere prevista anche a favore di uno o più soci della
società stessa, fermo restando il rispetto delle formalità di cui sopra.
Un’ipotesi frequente riguarda il conferimento in natura da parte del socio.
L’individuazione
nominativa del socio cui sia riservata una sottoscrizione più che proporzionale
più avvenire già in sede di atto costitutivo quale particolare diritto ex 2468
c.c.
7.
Segue:
deliberazione degli amministratori
La facoltà di aumentare
il capitale sociale può essere delegata agli amministratori ex 2481. Parte della
dottrina sostiene cmq la tesi secondo cui l’art. 2481 non prevede, a differenza
dell’art. 2443, che agli amministratori sia attribuito il potere di deliberare
l’aumento con riduzione \ eliminazione del diritto di opzione, anche perché, in
tal caso, si dovrebbe ammettere che tutti i soci possano contemporaneamente
recedere.
8.
Segue: offerta
a terzi fuori dalle condizioni di legge.
Qualora le quote siano
offerte ai terzi fuori dalle condizioni di legge, di cui sopra, si è ipotizzata
l’applicabilità dell’art.2475 bis, con salvezza quindi dei diritti dei terzi che
non abbiano intenzionalmente agito in danno della società. In realtà la norma
appare di ardua applicazione perché qui è leso un diritto del socio e non della
società sia perché non si tratta di una limitazione dei poteri degli
amministratori.
9.
Aumento per
riduzione del capitale per perdite.
E’ esclusa dalla legge
la possibilità di sottoscrizione non proporzionale dell’aumento quando l’aumento
avvenga per ricostituire il capitale a seguito di perdite, specie se ridotto
sotto il limite legale, perché in questo caso si corre il rischio di escludere
il socio dalla società stessa.
Questo divieto secondo
parte della dottrina (prevalente) si deve estendere a tutti i casi di aumento
per ricostituzione del capitale per perdite, anche qualora questo non sia sceso
sotto il limite legale, ex 2482 quater, il quale ribadisce che, in tutti i casi
di riduzione per perdite, è esclusa la possibilità di ogni modificazione dei
diritti e delle quote dei soci.
10.
L’offerta
dell’inoptato.
La possibilità di
offrire l’inoptato ai soci o anche ai terzi presuppone una specifica decisione
della società ex 2481 c.2 e quindi non è conseguenza automatica della mancata
integrale sottoscrizione del capitale. Non è quindi applicabile analogicamente
la speculare norma delle Spa ex 2441 c.3. Qualora si voglia poi offrire
l’inoptato a soci o terzi occorra anche una specifica previsione dello Statuto ;
qualora vi siano clausole di intrasferibilità delle partecipazioni non sarà
possibile far sottoscrivere l’aumento a terzi.
Si reputa legittima la
clausola che limita la collocabilità delle quote non sottoscritte ai soci,
mentre si reputa illegittima quella che preferirebbe i terzi.
11.
Il
sovraprezzo.
Due sono le funzioni del
sovraprezzo, a seconda che sia obbligatorio o facoltativo.
Il primo è previsto per
le Spa ex 2441 c.6 con la funzione di riequilibrare i vecchi soci con i nuovi:
questi ultimi infatti entrando in società vengono a godere del patrimonio della
società (generalmente diverso da quello nominale) e quindi il sovraprezzo serve
a riattribuire alla società il maggior valore di cui i nuovi soci beneficiano.
Il sovraprezzo
facoltativo è invece deciso discrezionalmente dall’assemblea per creare una
riserva di utili disponibile o per coprire perdite residue.
12.
Cedibilità del
diritto di sottoscrizione (opzione) nelle Srl.
Oggi è sostenuta la tesi
negativa, a differenza dalle Spa., per cui lo statuto può prevedere la
sottoscrizione delle nuove quote in astratto e senza la facoltà di scelta del
socio uti singulus, mentre la legge ha sostituito le garanzie di carattere reale
con il d.di recesso, secondo cui
tale diritto non è più riconosciuta natura patrimoniale ma personale.
Parte della dottrina
sostiene tuttavia la tesi positiva.
Si ricorda inoltre che
la rinuncia o il mancato esercizio dell’opzione sono atti revocabili ex 2901
c.c. in quanto ha generalmente un autonomo valore di mercato e purchè sia
suscettibile di alienazione secondo lo Statuto.
13.
Formalità
L’art. 2481 bis
ha ripetuto la regola dell’obbligo degli amministratori di depositare per
l’iscrizione nel Registro imprese l’attestazione che l’aumento è stato eseguito.
Il divieto di menzionare
l’aumento prima della iscrizione non è invece stato previsto per le Srl,
rimanendo solo per le Spa ex 2444 c.2 ma, come principio generale, è estendibile
anche alle Srl.
14.
Conferimenti
in natura nella Spa
Nelle spa l’art. 2441
prevede che nella ipotesi di aumento da liberarsi con conferimenti in natura,
l’opzione “non spetta” per le relative azioni.
La infungibilità del
conferimento rende incompatibile il diritto di opzione, in quanto la società è
interessata ad acquistare un certo bene e solo il titolare può conferirlo. Così,
invece di procedere ad una compravendita tra la società ed il proprietario del
bene, la società delibera un aumento acquisendo il bene ed assegnando al
titolare le azioni di nuova emissione.
Pertanto l’interesse
della società ad acquistare il bene prevale sull’interesse individuale dei soci
alla sottoscrizione dell’aumento, essendo prevista una ipotesi di esclusione
legale dell’opzione per i conferimenti in natura.
La società dovrà
pertanto solo decidere se procedere o meno ad un aumento mediante conferimento
in natura dal momento che l’esclusione dell’opzione non è oggetto della delibera
ma è un effetto legale della stessa in quanto l’opzione “non spetta” agli altri
soci.
Secondo una tesi
interpretativa il socio che ha conferito in natura sottoscrive al di fuori
dell’opzione che a lui spetta secondo la regola generale del 2441 comma 1
poiché, leggendo in relazione tra di loro i commi 1 e 4 del 2441 per cui
“l’opzione non spetta per …” e “ le azioni devono essere offerte ai soci…”, si
ritiene che anche al socio che ha conferito in natura spetterà il diritto di
opzione per la parte di aumento da liberarsi in denaro.
Quindi secondo questo
orientamento pur avendo già sottoscritto la parte di aumento da liberarsi in
natura, al medesimo socio spetterà il diritto di opzione sulla parte di aumento
da sottoscrivere in denaro ex 2441 comma 1 (in proporzione al k posseduto) e
qualora si voglia far sottoscrivere l’aumento in denaro solo ai restanti soci,
sarà necessaria una rinuncia del diritto di opzione da parte del conferente in
natura.
In tema di Srl. nulla è
previsto per i conferimenti in natura ma la norma si limita a stabilire
genericamente che l’atto costitutivo può prevedere l’esclusione o la limitazione
dell’opzione per l’ingresso di terzi.
Autorevole dottrina
ritiene che anche in questo cosa possa applicarsi l’art. 2441 comma 4 e quindi
il conferimento in natura escluda o limiti il diritto di opzione degli altri
soci.
Tuttavia nelle srl
l’esclusione dell’opzione è disciplinata dall’art. 2481 bis che subordina la
esclusione del diritto di sottoscrizione all’inserimento nell’atto costitutivo
di una apposita clausola.
Inoltre lo stesso art.
2464 comma 3 prevede che i conferimenti debbono farsi in denaro salvo che l’atto
costitutivo preveda diversamente.
Per le cose dette nella
Srl è necessario che l’atto costitutivo preveda la possibilità di effettuare
conferimenti in natura e a tal fine, onde evitare dubbi interpretativi,
disciplini espressamente l’esclusione del diritto di opzione degli altri soci.
Mentre quindi nelle Spa
l’esclusione è dettata dall’art. 2441 comma 4, nelle Srl bisognerà far
riferimento all’atto costitutivo.
Parte della dottrina
prevede che, la stessa clausola dell’atto costitutivo che preveda una siffatta
esclusione debba essere approvata alla unanimità in quanto sarebbe in realtà una
rinuncia preventiva dei soci del loro diritto di sottoscrizione.
In contrario l’art. 2481
bis prevede espressamente l’attribuzione del diritto di recesso al socio che non
abbia concorso alla decisione e quindi si ritiene sufficiente la maggioranza.
In caso quindi di
conferimento in natura, stante la necessaria presenza di una clausola dello
statuto, non è necessaria la rinuncia dei soci al fine di permettere il
conferimento del bene.
Si discute se anche
nella Srl possa trovare spazio quella tesi interpretativa che prevede che al
socio conferente in natura spetti altresì il diritto di opzione sulla parte di
aumento da liberarsi in denaro.
Mentre parte della
dottrina afferma che il socio di srl che conferisce in natura esercita ed
esaurisce il proprio diritto di opzione e nessun diritto potrà vantare sulla
parte di aumento in denaro, altro autorevole orientamento (genghini) afferma che
come nelle spa, anche qui il socio sottoscrive al di fuori dell’opzione a lui
spettante (poiché lo statuto esclude solo il diritto di opzione degli altri soci
per il conferimento in natura) e quindi ai sensi di legge tutti i soci dovranno
concorrere per l’aumento da liberarsi in denaro ( salvo diversa disposizione
dello statuto).
Circa l’applicabilità
del 2441 comma 5 (esclusione per interesse della società) si afferma
l’incompatibilità di questa disposizione con le Srl dove deve invece prevalere
l’interesse dei soci (rispetto quello della società).
Si ritiene altresì
applicabile il 2441 comma 7 (opzione indiretta) sempre che non costituisca
sollecitazione all’investimento e il comma 8 sull’opzione ai dipendenti.
Più discusso è se si
possano applicare le formalità di cui al comma 6 (relazione deglii amm.): parte
della dottrina opta per la tesi negativa sulla base della predominanza
dell’interesse dei soci; in questo caso è tuttavia opportuno seguire la tesi più
cauta che ne afferma la applicabilità analogica.
15.
L’Aumento
misto
Si tratta di operazioni
complesse in cui ad un aumento oneroso segue un aumento gratuito o viceversa.
Nella ipotesi in cui
l’aumento oneroso preceda quello gratuito, per il fatto che il socio ottiene
“gratuitamente” un numero di azioni rapportato alla sua partecipazione (2442)
oppure nella ipotesi di srl la quota di ciascun socio pur risultando formalmente
immutata sarà sostanzialmente aumentata perché è aumentato il capitale sociale
(2481 ter), in tal modo la società finisce per condizionare l’assegnazione di
parte delle azioni gratuite alla preventiva sottoscrizione dell’aumento a
pagamento, e per tale motivo tale procedura è ritenuta illegittima.
Si ritiene invece
lecita
l’operazione solo quando l’aumento gratuito precede quello a pagamento, perché
in tal modo l’aumento gratuito, essendo deliberato e contestualment eseguito per
primo, non è in frode dei soci ex 2442 perché non sono state alterate le quote
di partecipazione con un preventivo aumento oneroso. In tale ipotesi infatti i
soci riceveranno gratuitamente un numero di azioni pari alla quota di capitale
già sottoscritto a prescindere dall’aumento oneroso successivo e pertanto
potranno scegliere liberamente se sottoscrivere o meno il successivo aumento
oneroso, senza alcun tipo di pregiudizio.
16.
Profili
fiscali dell’aumento di capitale mediante conferimento di azienda
Il regime naturale per i
conferimenti di azienda è quello della neutralità e da luogo ad una continuità
dei valori fiscali tra la conferente e la conferitaria.
Tale regime (art. 176
TUIR) può essere attuato:
1.
“a valori di
continuità contabile”
2.
“a valori in
doppia sospensione di imposta (biosospensivo neutro)”
Il modello più semplice
da attuare è il modello “a valori contabili”: la conferitaria iscrive gli
elementi
dell’attivo e del
passivo dell’azienda (o ramo) ricevuto secondo gli stessi valori contabili con
cui questi ultimi erano iscritti nel bilancio della conferente e la conferente
iscriverà la partecipazione al valore netto contabile dei beni conferiti a nulla
rilevando (in tal senso) i valori di perizia che vengono allegati alla delibera
di aumento, secondo quanto previsto dal c.c. .
Pertanto l’aumento di
capitale da liberarsi in natura dovrà essere pari alla differenza tra le
attività e passività dell’azienda conferita secondo quanto risultante dai valori
contabili.