NOVITA’ DIRITTO SOCIETARIO e FINANZIARIO 2010
( Decreti Lgs. 29 novembre 2010, n. 224 - 13 agosto 2010, n. 141 - 14 dicembre
2010, n. 218 )
Schema riassunto dalle “Novità Normative II semestre 2010” di G. Petrelli (www.gaetanopetrelli.it
)
1) Società: Conferimenti in natura e di crediti senza relazione di stima
2)
Azioni proprie delle Società
3)
Società operanti nel settore finanziario
4) Societa’ fiduciarie
5) Contratti di Rete tra imprese
1) Società: Conferimenti in natura e di crediti senza relazione di stima
Con il D. Lgs. 29 novembre 2010, n. 224 sono stati modificati/aggiunti alcuni
articoli in tema di conferimenti in natura senza relazione di stima in sede di
costituzione / aumento del capitale, e precisamente:
-
ARTICOLO 2343-TER
Comma 2
C.C.:
“Fuori
dai casi in cui e' applicabile il primo comma, non e' altresi' richiesta la
relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito,
ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo,
ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:
a)
al
fair value
iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale e' effettuato
il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e
la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei
beni oggetto del conferimento, ovvero;
b)
al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non
oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente
riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione
che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento,
dalla societa' e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il
controllo sul soggetto conferente o sulla societa' medesima, dotato di adeguata
e comprovata professionalità”.
-
ARTICOLO 2343-TER
Comma 5
C.C.:
“Ai
fini dell'applicazione del secondo comma, lettera
a),
per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili
internazionali adottati dall'Unione europea”.
E’ stato inoltre modificato il
riferimento al bilancio in cui è iscritto il
fair value
(cd. valore equo),
che è quello dell’esercizio precedente rispetto a quello in cui è effettuato il
conferimento.
Ciò significa che il conferimento in natura – sia in sede di costituzione che di
aumento di capitale – deve essere eseguito entro la fine dell’esercizio
successivo a quello a cui si riferisce il bilancio da cui è tratto il valore.
La valutazione dell’esperto può essere preordinata al conferimento, ovvero può
trattarsi di valutazione preesistente non preordinata a tal fine. L’indipendenza
dell’esperto deve ritenersi riferita sia alla società, sia al conferente, sia
infine agli altri soci.
–
ARTICOLO 2343-QUATER
Comma 1-2
C.C.
1.“Gli
amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della
societa', se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter,
primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei
valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale
da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della
societa' nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato
dei valori o strumenti non e' piu' liquido. Gli amministratori verificano
altresi' nel medesimo termine se, successivamente al termine dell'esercizio cui
si riferisce il bilancio di cui alla lettera
a)
del secondo comma dell'articolo 2343-ter,
o alla data della valutazione di cui alla lettera
b)
del medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare
sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione
della societa' nel registro delle imprese, nonche' i requisiti di
professionalita' ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui
all'articolo 2343-ter,
secondo comma, lettera
b)”.
2. “Qualora
gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo
comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalita' e
indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter,
secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad
una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343”.
Dette modifiche sono finalizzate a chiarire che il riferimento al conferimento
si colloca, sul piano temporale, nel momento della relativa iscrizione nel
registro delle imprese, data a partire dal quale esso è efficace; e che
all’esito della verifica da parte degli amministratori non sono essi ad eseguire
la nuova valutazione, limitandosi essi ad avviare il procedimento di
valutazione.
–
ARTICOLO 2440 C.C.
( e abrogazione dell’art. 2440-bis
c.c.)
“Se
l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di
crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma,
e 2343.
L'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti puo'
essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui
agli articoli 2343-ter
e 2343-quater.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2343-ter,
primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data
alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi
dell'articolo 2441, sesto comma. Il conferimento e' eseguito entro sessanta
giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l'aumento sia
deliberato da una societa' che fa ricorso al mercato del capitale di rischio.
Qualora trovi applicazione l'articolo 2343-ter,
secondo comma, il conferimento e' eseguito, nel caso di cui alla lettera
a),
entro il termine dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il
bilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera
b),
entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione.
La verifica prevista dall'articolo 2343-quater,
primo comma, e' eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni
dall'esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione
nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La
dichiarazione di cui all'articolo 2343-quater,
terzo comma, e' allegata all'attestazione prevista dall'articolo 2444.
Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell'articolo
2343-ter,
secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o piu' soci che
rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del
capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente
l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli
amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli
amministratori all'esito della verifica prevista dal quinto comma procedano ai
sensi dell'articolo 2343-
quater,
secondo comma”.
a)
Si è estesa la facoltà dei soci di minoranza di richiedere una nuova valutazione
secondo la procedura ordinaria
ex
art. 2343 c.c..
Ciò anche al di fuori dei casi in cui l’aumento di capitale è delegato agli
amministratori: detta disciplina trova ora applicazione a qualsiasi aumento di
capitale nel quale si proceda a valutazione a norma dell’art. 2343-ter
c.c. (con l’eccezione dei casi in cui si tratti di conferimento di valori
mobiliari o di strumenti del mercato monetario).
La domanda dei soci di minoranza non ha però effetto quando gli amministratori,
all’esito della verifica,
procedano ad avviare una nuova valutazione a norma dell’art. 2343-quater,
comma 2, c.c.;
b)
– Si è precisato che ai fini dell'applicazione del conferimento di valori
mobiliari o di strumenti del mercato monetario, rileva il periodo di
negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione
degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma.
Il conferimento e' eseguito entro
sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l'aumento sia
deliberato da una societa' che fa ricorso al mercato del capitale di rischio;
c)
– nei casi di conferimento di beni diversi dai valori mobiliari o da
strumenti del mercato monetario, in cui si proceda alla valutazione a norma
dell'articolo 2343-ter,
secondo comma, il conferimento e' eseguito:
·
nel caso di cui alla lettera
a):
entro il termine dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il
bilancio;
·
nel caso di cui alla lettera
b),
entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione.
–
ARTICOLO 2441
Comma 6
C.C.:
“Il
parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la
relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione
indicata dall'articolo 2343-ter,
terzo comma, devono restare depositati nella sede della societa' durante i
quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' questa non abbia deliberato;
i soci possono prenderne visione”.
Anche nell’ipotesi di valutazione
ex
art. 2343-ter
c.c., la documentazione inerente deve essere depositata presso la sede sociale,
nei quindici giorni che precedono l’assemblea.
–
ARTICOLO 2443
Comma 3
C.C.:
“Se
agli amministratori e' attribuita la facolta' di adottare le deliberazioni di
cui all'articolo 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare
l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la
relazione dell'esperto di cui all'articolo 2343, avvalendosi delle disposizioni
contenute nell'articolo 2343-ter,
il conferimento non puo' avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti
i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel
registro delle imprese della
deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle
lettere
a),
b),
c)
ed
e),
di cui all'articolo 2343-quater,
terzo comma. Entro detto termine uno o piu' soci che rappresentano, e che
rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il
ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo,
possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una
nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343. In
mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel
registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui all'articolo 2444 la
dichiarazione prevista all'articolo 2343-quater,
terzo comma, lettera
d)”.
Il conferimento a fronte dell’aumento di capitale delegato produce i suoi
effetti solo dopo che sia inutilmente decorso il termine per la richiesta di una
nuova valutazione da parte della minoranza; in alternativa l’aumento delegato
può avere efficacia anteriormente solo se consta il consenso di tutti i
soci.
2)
Azioni proprie delle società
Con il D. Lgs. 29 novembre 2010, n. 224 sono stati modificati/aggiunti alcuni
articoli in tema di azioni proprie, e precisamente:
–
ARTICOLO 2357-TER
Comma 2
C.C.
“Finche'
le azioni restano in proprieta' della societa', il diritto agli utili e il
diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il
diritto di voto e' sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini
del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per
le deliberazioni dell'assemblea. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio il computo delle azioni proprie e' disciplinato
dall'articolo 2368, terzo comma”.
Nel previgente testo si prevedeva la possibilità per l’assemblea di autorizzare
l’esercizio totale o parziale del diritto di opzione per le azioni proprie
mentre oggi il diritto di opzione viene attribuito proporzionalmente alle altre
azioni”.
Il nuovo secondo comma dell’art. 2357-ter
c.c. detta anche una nuova disciplina del computo delle azioni proprie ai fini
dei
quorum
costitutivo e deliberativo distinguendo tra società chiuse, e società che
fanno ricorso al capitale di rischio:
– nelle società chiuse, le azioni proprie sono computate ai fini sia del
quorum
costitutivo che del
quorum
deliberativo; tale computo ha luogo in ogni caso, quindi anche nell’ipotesi in
cui la legge non assume il capitale sociale quale denominatore per il calcolo
dei
quorum
assembleari, e ciò al fine di
evitare “che
l’acquisto di azioni proprie
diventi strumentale alla modifica del peso organizzativo delle partecipazioni
all’interno dell’assemblea ;
-
nelle società aperte, viene fatto rinvio al terzo comma dell’art. 2368 c.c., che
prevede il computo delle azioni per cui non può essere esercitato il diritto di
voto ai fini del
quorum
costitutivo, ed invece l’esclusione del computo di dette azioni ai fini del
quorum
deliberativo. Ciò in coerenza con il fatto che tutte le norme che stabiliscono i
quorum
deliberativi nelle società aperte fanno sempre riferimento al solo capitale
rappresentato di volta in volta in assemblea.
–
ARTICOLO 2359-BIS
Comma 3
C.C.
“In
nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e
secondo puo' eccedere la quinta parte del capitale della societa' controllante
qualora questa sia una societa' che faccia ricorso al mercato del capitale di
rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima
societa' controllante o dalle societa' da essa controllate”.
Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio viene
previsto il nuovo limite della quinta parte del capitale sociale (in luogo del
precedente del decimo del capitale) riguardo all’acquisto delle azioni della
società controllante da parte delle controllate;
Con riferimento alle società chiuse, permane unicamente il limite stabilito
dall’art. 2359-bis,
comma
1, c.c. – valido per tutte le società per azioni – in base al quale la società
controllata può acquistare azioni o quote della controllante solo nei limiti
degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo
bilancio, e purché si tratti di azioni interamente liberate.
–
ARTICOLO 132 T.U.F.
Trattandosi di azioni assegnate ai dipendenti, è stato modificato l’art. 132,
comma 3, del t.u.f. (d. lgs. n. 58/1998), dichiarando applicabili le cautele
previste dal t.u.f. a garanzia della parità di trattamento anche per le azioni
assegnate ai dipendenti in esecuzione dei piani di compenso approvati a norma
dell’art. 114-bis
del t.u.f.
–
ARTICOLO 172 T.U.F.
E’ stato sostituito l’art. 172, comma 2, t.u.f., al fine di dichiarare
inapplicabili le sanzioni penali previste per gli amministratori che violino le
disposizioni in tema di acquisto di azioni proprie, nei casi in cui
“l'acquisto e' operato sul mercato
regolamentato secondo modalita' diverse da quelle stabilite dalla Consob con
regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parita' di trattamento tra gli
azionisti”.
3)
Società operanti nel settore finanziario / intermediari finanziari
Sono state introdotte rilevanti novità dai Decreti Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e
14 dicembre 2010, n. 218 al Testo Unico Bancario (t.u.b.). Di seguito solo un
brevissimo riassunto di alcune delle novità più rilevanti.
E’ stato modificato l’art. 106
t.u.b.: rispetto alla precedente
formulazione,
non costituisce più attività riservata quella di assunzione di partecipazioni
(nei confronti del pubblico o meno).
Pertanto,
gli statuti societari possono prevedere nell’oggetto sociale, quale attività
prevalente o anche esclusiva, l’assunzione di partecipazioni (anche nei
confronti del pubblico)
con talune precisazioni.
Per esempio, quanto ai servizi di pagamento di cui all’art. 106 comma 2 t.u.b.,
gli stessi sono riservati agli istituti di pagamento, a norma del D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 11.
L’art. 107 T.u.b. novellato individua i requisiti
per l’iscrizione all’albo e per l’autorizzazione allo esercizio dell’attività di
concessione dei finanziamenti.
Inoltre a norma del nuovo art. 111 t.u.b., ed in deroga all’art. 106, comma 1,
t.u.b., possono esercitare il microcredito, anche determinati soggetti per i
quali non è richiesta l’iscrizione nell’albo tenuto dalla Banca d’Italia,
ex
art. 106 t.u.b., ma unicamente l’iscrizione in un elenco, tenuto dall'organismo
indicato all'articolo 113, con requisiti semplificati. Detti soggetti possono
concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società
cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro
autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano
determinate
caratteristiche (tra cui un ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano
assistiti da garanzie
reali).
Gli artt. da 11 a 26 del d. lgs. n. 141/2010, come modificati dal d. lgs. n.
218/2010, dettano una nuova disciplina degli agenti in attività finanziaria e
dei mediatori creditizi.
E’ stato, a tal fine, introdotto il nuovo Titolo VI-bis
(artt. da 128-quater
a 128-quaterdecies)
nel
t.u.b. (d. lgs. n. 385/1993).
A norma dell’art. 128-quater
t.u.b. è agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude
contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o
alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari
finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta
elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente
l'attività indicata suddetta, nonché attività connesse o strumentali.
L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in
attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco
tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
In deroga a quanto sopra, gli agenti in attività finanziaria possono inoltre
svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti
bancari e di Bancoposta.
Per un approfondito esame della materia e delle novità introdotte si rinvia al
testo di Petrelli consultabile all’indirizzo
http://www.gaetanopetrelli.it/.
4) Società fiduciarie
L’art. 9 del D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha sostituito l’art. 199 del d. lgs.
24 febbraio 1998, n. 58, in
materia di società fiduciarie.
La nuova disposizione, oltre a far salva
l’applicazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell’art. 60,
comma 4, del d. lgs. 23 luglio 1996, n. 415, stabilisce
che le società fiduciarie che svolgono attività di custodia e amministrazione di
valori mobiliari (c.d. società fiduciarie di gestione statica), che sono
controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario
finanziario, nonché quelle che abbiano adottato la forma di società per azioni e
che abbiano capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello
richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono iscritte in una sezione
separata dell'albo previsto dall’art. 106 t.u.b., anche qualora non esercitino
le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo.
Il diniego dell'autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui
all’art. 2 della legge n. 1966/1939.
Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli artt. 110, 113-bis,
113-ter
del t.u.b., in quanto compatibili.
5) Contratti di rete tra imprese
La legge 30 luglio 2010, n. 122 ha
modificato l’art. 3, commi da 4-ter
a 4-quinquies,
del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, relativo alle reti di imprese, aggiungendo
inoltre i commi da 4-ter.1
a 4-ter.2.
Con il contratto di rete più imprenditori
si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in
forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese
ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni ovvero ad esercitare in comune
una o più attività rientranti
nell’oggetto della propria impresa.
Posto che, ai sensi del comma 4-quater,
il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, si
precisa che “ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater,
il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata”.
A differenza della precedente versione del comma 4-ter,
quindi, la forma autentica non appare più requisito imposto
ad substantiam actus,
ma unicamente presupposto per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari.
L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima
delle iscrizioni prescritte
a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. La nuova
previsione rende inequivoca la sospensione
erga omnes
dell’efficacia – quindi non solo nei rapporti con i terzi, ma anche
inter partes
– fin quando non è eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte nel registro
delle imprese.
Viene poi disciplinato in maggior dettaglio il contenuto del contratto di rete,
per i requisiti del quale si rinvia al testo normativo.