Il Decreto Ingiuntivo (art. 633 e ss cpc) ed il pagamento di somme di denaro fondato su prova scritta

Art. 633: Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1)      Se del diritto fatto valere si dà prova scritta (…)

 

1.      Natura e caratteristiche del procedimento

La dottrina configura il procedimento per ingiunzione come un tipo particolare di procedimento di cognizione e, più precisamente, come un accertamento con prevalente funzione esecutiva, il cui scopo è di arrivare alla formazione di un titolo esecutivo nel minor tempo possibile mediante una cognizione sommaria.

Proprio per la sommarietà della cognizione, il procedimento è stato definito come un processo senza contraddittorio, in quanto il provvedimento viene emanato inaudita altera parte; la stessa Cass. ha precisato che, nella ipotesi di litisconsorzio necessario, non esiste un dovere del giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio anteriormente all’emanazione del decreto; è altresì esclusa l’audizione del convenuto. Tuttavia è stato messo in luce come, nel procedimento per ingiunzione, si abbia una inversione del contraddittorio che è solo eventuale e posticipato alla fase di opposizione e quindi pienamente compatibile con il dettatto Costituzionale dell’art. 111.

Secondo parte della giurisprudenza di merito (Trib. Bari 21/3/90) il differimento del contraddittorio non implica il divieto di difesa del debitore, che potrebbe produrre prove documentali anche nella fase sommaria.

 

2.      Condizioni di ammissibilità

L’ammissione del procedimento per ingiunzione è subordinata all’esistenza di determinati presupposti processuali.

1)      Deve trattarsi di un diritto di credito, avente ad oggetto una somma liquida di denaro o una determinata quantità di cose fungibile o la consegna di un bene mobile determinato. E’ pertanto da escludere la condanna generica.

2)      E’ quindi esercitabile solo un’azione di condanna e non costitutiva: è perciò inammissibile l’ingiunzione di riconsegna di un bene venduto sul presupposto di una risoluzione del contratto per inadempimento

3)      Il credito deve essere liquido, cioè predeterminato nell’ammontare, senza che si possa procedere a calcoli o aggiunte, se non strumentali. E’ discusso se sia possibile ottenere mediante D.I. il risarcimento dei maggiori danni a seguito della svalutazione monetaria: sembrerebbe prevalere la tesi negativa ma, al riguardo, la stessa giurisprudenza è oscillante.Si ritiene invece che sia possibile ottenere anche la rivalutazione monetaria in tema di crediti di lavoro (Cfr. Cass. 17396/03) atteso che detti crediti devono ritenersi indicizzati per effetto degli art. 429 e 152 Disp. Att.. Si è inoltre considerato ammissibile il D.I. richiesto per risarcimento dei danni quantificati contrattualmente, come nella ipotesi di caparra confirmatoria o penale. Si è infine ritenuto ammissibile il ricorso per il pagamento dei canoni di locazione scaduti e da scadere e per la restituzione del deposito cauzionale versato dal conduttore, una volta avvenuto il rilascio dell’immobile.

4)      Il credito deve inoltre essere esigibile, requisito che deve sussistere almeno al momento della scadenza del termine per l’opposizione. Si ritiene inoltre possibile anche quando il credito diviene esigibile in corso di causa. Si è posta la questione dell’ammissibilità di una richiesta di adempimento parziale del credito, se cioè il creditore possa parcellizzare la somma dovuta con più decreti: la giurisprudenza, anche molto recente, ha aderito all’orientamento negativo al proposito.

 

3.      La prova scritta

Il ricordo per D.I. è subordinato alla condizione che del diritto fatto valere si fornisca prova scritta. Solo infatti questa circostanza, ossia una forte probabilità di esistenza del credito, nonché una rapida riscontrabilità della sua esistenza, permette di giustificare perché sia possibile, almeno in prima battuta, evitare il contraddittorio e la fase istruttoria.

Il concetto di prova scritta è enunciato dall’art. 634 cpc, che è diverso e più ampio da quello enunciato in sede di prova ordinaria. D’altra parte, l’assenza di un contraddittorio, esclude la configurabilità dell’efficacia della prova legale e comporta un ampliamento del principio del libero convincimento del giudice.

La prova scritta può quindi essere costituito da qualsiasi documento, anorchè privo di efficacia probatoria assoluta, che il giudice consideri meritevole di fede, sia anche prove niente dal debitore o da un terzo.

Sono considerate prove scritte anche le scritture private non autenticate, né riconosciute o verificate giudizialmente, aventi ad oggetto dichiarazioni confessorie, promesse unilaterali di pagamento o ricognizioni di debito. Vengono anche ricompresi la cambiale e l’assegno bancario privi dei requisiti ex art. 2 R.D. 1669/33 – 1736/33, in quanto comunque promesse di pagamento.

 

4.      Esecuzione provvisoria (642)

Il Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo costituisce titolo esecutivo. In caso opposto il D.I. diverrà esecutivo solo allo spirare del termine previsto per l’opposizione ai sensi dell’art. 647 cpc (occorre tuttavia una istanza, anche verbale, del ricorrente affinchè il giudice dichiari esecutivo il decreto).

Una volta che il D.I. è diventato esecutivo (anche provvisoriamente) è sufficiente che l’atto di precetto contenga la data di notificazione del decreto e gli estremi di questa.

Trattasi di un provvedimento interinale, insuscettibile di acquisire forza di giudicato e inidoneo a pregiudicare la decisione sul merito.

Quanto agli atti che possono fondare la provvisoria esecuzione, l’art. 642, oltre a prevedere una specifica richiesta del ricorrente in tal senso, elenca poi una serie di documenti che sono idonei a fondare la provvisoria esecutorietà, ossia: la cambiale, l’assegno, il certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o altro P.U. autorizzato.

E’ discusso se tale elenco abbia natura tassativa o meramente esemplificativa: la dottrina, al riguardo, propende per la tassatività; la giurisprudenza invece ritiene che la portata della norma si estensibile anche ad atti non espressamente menzionati, ma che abbiano caratteristiche sostanzialmente identiche, ossia in una particolare efficacia probatoria del credito intrinseca al documento, nonché nella presunzione (relativa) della incontestabilità del credito così documentato.

Questo orientamento è altresì rafforzato a seguito della novella ex L. 80/05, e poi dalla L. 263/05, che ha aggiunto tra i titoli esecutivi le scritture private autenticate.

Quanto alla cambiale od all’assegno bancario si ritiene inoltre che non possano fondare una richiesta di provvisoria esecutorietà se privi di un requisito di validità, secondo le rispettive discipline.

L’atto inoltre ricevuto dal notaio o altro PU (e non quindi un soggetto che eserciti un servizio pubblico) deve avere per oggetto immediato e diretto il rapporto obbligatorio sottostante.

Anche il verbale di delibera di assemblea condominiale fonda, ai sensi dell’art. 63 att., la provvisoria esecuzione.

Il comma 2 prevede poi un’altra ipotesi in cui il giudice possa concedere la provvisoria esecutorietà, ossia ogniqualvolta vi sia un pericolo di grave pregiudizio per il creditore nel ritardare l’inizio della procedura esecutiva. Pertanto pur non essendo necessario che il credito si fondi su una prova documentale “forte”, occorre che il pericolo sia qualificato, ossia grave. Detto pericolo deve essere valutato in relazione alla possibilità o meno per il ricorrente di realizzare il credito all’esito del giudizio di cognizione piena (opposizione) senza che possa rilevare il suo interesse che possa derivare dall’attesa di questo giudizio.

La l. 263/05 apre inoltre la strada alla possibilità di ottenere un D.I. provvisoriamente esecutivo sulla base di una prova scritta firmata dal debitore.

Infine il giudice che abbia disposto la provv. es. può autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’art. 482 cpc, ossia il creditore può procedere immediatamente al pignoramento,  ma non è dispensato dall’onere di notificare prima il precetto.

 

5.      Forma del ricorso, deposito e notifica (638 – 643)

Il D.I. si introduce con ricorso che, secondo autorevole dottrina, è altresì posto a fondamento dell’ev. opposizione futura.

Sarà necessario indicare tutti gli elementi previsti dall’art. 125 cpc con l’indicazione delle prove che si producono.

Poiché la proposizione del ricorso comporta esercizio dell’azione di condanna, la legittimazione attiva spetta al titolare di tale azione. Pertanto con il deposito, il creditore è ritualmente costituito, anche per l’ev. opposizione, per la quale quindi non sarà necessaria una ulteriore costituzione.

Poiché in questo procedimento la notifica segue alla costituzione della parte, la procura conferita con separato atto non può essere conferita dopo il deposito stesso.

Una volta poi che il giudice abbia emesso il Decreto, sarà onere del creditore notificare al debitore il ricorso ed il decreto ai sensi dell’art. 643 cpc.

La norma non prevede particolari formalità per la notifica,così che si dovranno ritenere applicabili le nome previste per la citazione, ai sensi dell’art. 137 cpc, ossia entro 60 giorni in mani proprie o nella residenza o domicilio del debitore, e quindi dovrà ritenersi assolto una volta seguite le formalità previste dall’art. 143 cpc.

Se la notifica è avvenuta a mezzo posta e risulta certo che il destinatario non è entrato in possesso dell’atto, il giudice dovrà ordinare la rinnovazione della notifica.

La notificazione del D.I. produce tutti gli effetti sostanziale e processuali propri della domanda giudiziale proposta in via ordinaria. Tuttavia anche al deposito del ricorso la giurisprudenza ha accordato la rilevanza per il prodursi di alcuni effetti quali la cd. perpetuatio iurisdictionis. In particolare la Cass. ha rilevato che il ricorso per ingiunzione, benché l’opposizione sia solo eventuale, deve intendersi come domanda giudiziale ai fini dell’art. 1283 c.c., che disciplina l’anatocismo.

Sono invece ricollegati alla notifica del D.I. l’effetto di interruzione della prescrizione, la litispendenza e la connessione.

Tuttavia si sottolinea come in applicazione del principio per cui anche la domanda giudiziale invalida può valere come atto di costituzione in mora, e quindi interruttiva della prescrizione, il medesimo valore deve essere altresì attribuito al ricorso per D.I.

 

 

(Riassunto tratto dal Mandrioli) 

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