LA RETTIFICA UNILATERALE DEGLI ATTI NOTARILI
Schema riassunto dalle “Novità Normative II semestre 2010” di G. Petrelli (www.gaetanopetrelli.it
)
- Le varie fattispecie di rettifica previste
Esistono nell’ordinamento varie fattispecie di rettifica degli atti giuridici,
configurate come rimedio contro gli “errori materiali” degli atti, ma è assente
una compiuta disciplina della rettifica degli atti notarili.
In particolare il legislatore ha previsto diverse ipotesi di rettifica degli
atti e precisamente:
- l’art. 287 c.p.c. (correzione di omissioni o in errori materiali o di calcolo
delle
- l’art. 130 c.p.p. (correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti
nel processo
- l’art. 86 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (correzione di omissioni o errori
materiali dei
- l’art. 32 della Deliberazione della Corte Costituzionale del 7 ottobre 2008,
in G.U. n.
- l’art. 17 del d.p.r. 14 marzo 1986, n. 217 (correzione del testo di atti
normativi, aventi
- l’art. 36-bis,
comma 2, lett.
a)
e
b),
del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (correzione da
- l’art. 1430 c.c. (rettifica dell’errore di calcolo nel contratto, quando non
si concreti in
- l’art. 17, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (rettifiche
eseguibili
- gli artt. 2841, comma 2, e 2886, comma 2, c.c. (rettifiche che possono essere
ordinate
Tutti i suddetti casi presuppongono che la rettifica rimedi ad un “errore
materiale”, o ad una “omissione” di
natura “inequivoca” e l’assenza di discrezionalità in capo al soggetto chiamato
a “correggerlo”. Si esclude infatti la rettifica
in particolari ipotesi, come la presenza di nullità o quando la stessa darebbe
luogo a “modificazione essenziale dell’atto” oppure
in alcuni casi, si prevede la
possibilità di rettifica “d’ufficio”, senza cioè che siano necessari la
richiesta o il consenso delle parti interessate.
In ogni caso, oggetto della rettifica non è la “ricostruzione” del processo
mentale e psicologico che ha condotto alla formazione dell’atto errato, bensì
l’individuazione e correzione dell’errore su basi rigorosamente oggettive e
documentali (cfr. ad es. l’art. 36-bis,
comma 2, del d.p.r. n. 600/1973).
Ciò spiega perché la rettifica possa essere effettuata anche da persona fisica
diversa dall’autore dell’atto, ad esempio dal giudice dell’impugnazione anziché
da quello che ha commesso effettivamente l’errore (art. 130, comma 1, secondo
periodo, c.p.p.).
La modificazione del contenuto del contratto (art. 1432, 1450 e 1467, comma 3,
c.c.), che opera sul piano del
regolamento negoziale, e necessita di una nuova dichiarazione di volontà, non
rientra invece nel concetto proprio di rettifica.
- La rettifica “unilaterale” del Notaio
Con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110 è stata
prevista la possibilità di rettifica di errori di trascrizioni di dati degli
atti notarili, e più precisamente l’attribuzione al notaio della facoltà di
provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni
materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti
salvi i diritti dei terzi.
A tal fine è introdotto nella legge notarile il seguente nuovo art. 59-bis:
“Il
notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto
pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni
materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche
ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione
contenuta in atto pubblico da lui formato”.
La legge parla di “certificazione” del
notaio: si tratta di una dichiarazione di scienza del pubblico ufficiale, che
attesta determinati fatti di cui lo stesso ha acquisito, direttamente o
indirettamente, conoscenza.
Anche in questa ipotesi è da escludere qualsiasi apporto discrezionale del
notaio: la rettifica è mera dichiarazione di scienza e mai dichiarazione di
volontà; essa è pertanto preclusa ogni qualvolta
sussistano elementi di incertezza
riguardo all’esistenza o al contenuto dell’errore, ed in particolare ogni
qualvolta sia necessaria un’attività di interpretazione del contenuto dell’atto,
e di indagine nel processo psicologico degli autori dello stesso.
A tal fine il notaio deve dar conto di
quali sono i “dati preesistenti” dalla cui oggettiva ricognizione emerge
l’errore o l’omissione “materiale”(eventualmente
allegando documentazione a supporto, ove si tratti di documenti diversi
dall’atto rettificato).
La forma giuridica dell’atto di
rettifica è – per espressa previsione di legge – quella dell’atto pubblico, da
tenere a repertorio e raccolta, che come già detto contiene unicamente una
“certificazione del notaio”, anziché una dichiarazione delle parti interessate.
Si tratterebbe, più precisamente, di un atto notarile senza parti (come, ad
esempio, per i verbali di constatazione od i verbali di assemblea non
contestuali).
Oggetto della rettifica
deve essere, a norma dell’art. 59-bis
l. not., un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. La legge non
contempla quindi la “scrittura privata non autenticata”.
Secondo l’Autore è inoltre possibile la rettifica notarile con riferimento agli
atti pubblici negoziali formati nel corso di un procedimento civile ( verbali
che documentano accordi dei coniugi in sede di separazione consensuale o
divorzio; accordi con cui si approva un progetto divisionale; accordi
documentati in un verbale di conciliazione giudiziale) in quanto trattasi di
“atti pubblici”, suscettibili di rientrare nella ratio dell’art. 59-bis..
Più difficilmente può invece sostenersi l’applicazione
della norma in esame agli atti o
provvedimenti amministrativi.
Un discorso particolare va svolto riguardo alla rettifica dell’atto di
concessione di ipoteca.
L’art. 2841, comma 2, c.c., disciplina l’ordine giudiziale di rettifica in
presenza di errori od inesattezze, non solo nella nota di iscrizione ma anche
nel titolo, che non inducano incertezza sui soggetti, l’oggetto o il rapporto
giuridico. Da ciò una parte della dottrina ha desunto che in questo caso non
sarebbe operabile una rettifica consentita dalle parti. In contrario, può
osservarsi che – a condizione che la rettifica venga rigorosamente delimitata
agli “errori ed omissioni materiali”, di cui all’oggetto – i terzi non possono
comunque subire alcun pregiudizio; e d’altra parte l’art. 2886, comma 2, c.c.,
fa espresso riferimento al consenso delle parti.
Oggi non avrebbe senso discriminare sul punto tra diverse pubblicità
legali, ammettendo la rettifica notarile per gli atti soggetti a trascrizione e
non per quelli soggetti ad iscrizione.
La legittimazione ad eseguire la rettifica:
Non è necessario che l’autore della rettifica coincida con l’autore dell’atto da
rettificare, non essendo in questione la ricostruzione di un processo
psicologico ma unicamente quello del significato effettivo di un dato testuale.
Ciò significa che nulla osta alla rettifica di un atto pubblico rogato da altro
notaio; e che è anche verosimilmente possibile la rettifica notarile di un atto
redatto in forma pubblica
amministrativa, o anche di un provvedimento giudiziario.
Il Notaio ha sempre “facoltà di scegliere” la modalità di rettifica in
questione, in luogo della
modalità alternativa (rettifica consentita dalle parti interessate), che rimane
pur sempre praticabile. Questa seconda modalità potrebbe essere preferita, vuoi
per evitare qualsivoglia contestazione in futuro, vuoi per accompagnare alla
rettifica un’interpretazione autentica del precedente atto, che solo le parti
possono effettuare, o ancora per qualsiasi altra ragione.
La lettera della legge non richiede in alcun modo un previo incarico delle parti
del precedente atto da rettificare, o comunque dei titolari del rapporto
giuridico da esso derivato. Inoltre l’esigenza pratica di redigere un atto senza
parti, come quello in esame, nasce proprio dalla opportunità di apprestare uno
strumento agile, finalizzato ad operare la rettifica di errori materiali
imputabili a parti non più reperibili, o defunte, o per varie ragioni (liti in
corso, e simili) indisponibili a prestare il proprio consenso o a fornire
qualsiasi incarico.
Requisiti: “errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla
redazione dell’atto”:
La rettifica in oggetto è destinata a rimediare ad “errori
od omissioni materiali”.
Secondo l’interpretazione unanime di dottrina e giurisprudenza, si ha
“materialità” dell’errore ogni qualvolta lo stesso riguardi il documento in sé
considerato,
a prescindere dal processo psicologico di formazione della volontà,
che ha condotto alla sua formazione.
Errore materiale
è il
lapsus calami,
la svista, che non incide sul contenuto sostanziale dell’atto giuridico, e che
come tale non ne impedisce l’idoneità dichiarativa, in applicazione del più
generale principio
falsa demonstratio non nocet.
La giurisprudenza parla sul punto di “inesattezza rilevabile
ictu oculi”,
o “mera svista o disattenzione nella redazione”, quando si tratti di “non
corrispondenza tra la materiale esteriorizzazione del pensiero ed i concetti cui
tale esteriorizzazione è seguita”, o di “mero difetto di corrispondenza tra
l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica”, che come tale non
incide sul “contenuto concettuale e sostanziale” dell’atto. Errore materiale è,
pertanto, quello che
non ingenera incertezza
sul reale contenuto dell’atto.
Occorre, perciò, distinguere tra “errore nella dichiarazione” (divergenza tra
volontà e dichiarazione) commesso dalla parte (in conseguenza di errore ostativo
ex
art. 1433 c.c.), ed “errore nella documentazione”, commesso dal notaio nell’atto
pubblico
ex
art. 47 l. not. e dalle parti nella scrittura privata autenticata, e consistente
nella erronea “trascrizione” di dati preesistenti nel documento: solo
quest’ultimo errore rientra nell’ambito di applicazione della disciplina in
esame.
Vi è inoltre un ulteriore elemento necessario per poter parlare di errore
materiale rettificabile:
i “dati preesistenti” da ricostruire devono emergere o dallo stesso documento
autentico da rettificare, o da altro documento o pubblico registro preesistente,
avente la medesima efficacia probatoria.
L’omissione
è un errore negativo: omissione, o lacuna, che evidentemente per costituire
oggetto
di rettifica non deve aver dato luogo a nullità; d’altra parte, deve trattarsi
di un “dato” che ancorché non espresso a causa dell’omissione, sia comunque
ricavabile inequivocabilmente dall’atto da rettificare, e non rappresentare
invece una “assenza di decisione”. La lacuna è “materiale” solo quando nell’atto
sia ravvisabile con assoluta certezza il positivo atto di volizione del suo
autore.
–
Casistica di possibili errori od omissioni suscettibili di rettifica.
1)
Dati catastali.
L’esempio più frequente di errore materiale relativo a dati preesistenti è
quello relativo ai dati catastali.
In questi casi, la correzione (mediante indicazione del numero esatto in luogo
di quello errato) o l’integrazione (mediante indicazione del numero omesso) in
tanto è possibile, in quanto dal complesso degli altri elementi risultanti
dall’atto (descrizione, ubicazione, consistenza, confini, planimetrie allegate,
riferimento ad atti di provenienza) sia possibile, senza possibilità di equivoco
o incertezza, affermare che era a quel particolare dato catastale che le parti
si erano effettivamente riferite.
Si ricorda il consolidato orientamento giurisprudenziale che assegna prevalenza
ai dati “fattuali” (confini, consistenza, ecc.), rispetto a quelli catastali.
La rettifica non è invece tale – trattandosi piuttosto di stipulare un atto
“dispositivo” di diversa natura (permuta, vendita, ecc.), ovvero di agire per
l’annullamento a causa di errore vizio od ostativo, o di operare una “rettifica”
negoziale
ex
art. 1432 c.c., con l’intervento delle parti – quando tutti gli elementi
suindicati siano errati.
La rettifica in esame non può riguardare la qualità di pertinenza di un immobile
rispetto ad un altro (qualifica non accertabile a mezzo di documenti
fidefacienti preesistenti all’atto, ma dipendente dall’effettiva destinazione
del bene).
2)
Dati anagrafici delle parti.
Altro caso frequente di errore materiale è quello che riguarda i dati anagrafici
delle parti.
In un sistema di pubblicità a base personale, come il nostro, l’erronea
indicazione di uno di tali dati può, a seconda dei casi, determinare incertezza
ai sensi degli artt. 2665 e 2841 c.c. e, quindi, invalidità della pubblicità
(anche quando l’atto trascritto o iscritto è perfettamente valido). Da ciò, a
seconda dei casi, la necessità od opportunità della rettifica.
Si ha errore “materiale”, suscettibile di rettifica, quando dal contesto
dell’atto emerga inequivocabilmente che si tratta di quella determinata persona
e non di un’altra (ad es., raffrontando la data di nascita errata con il codice
fiscale, con i riferimenti all’atto di provenienza richiamato espressamente, in
cui la persona è esattamente indicata, con riferimento al matrimonio con altra
persona indicato nel medesimo atto, che consente anch’esso di risalire con
certezza all’effettivo soggetto di cui trattasi). In assenza, invece, di
elementi univoci nel senso suindicato, non è possibile stipulare la rettifica in
oggetto, ma semmai un negozio di accertamento, con l’intervento di tutte le
parti interessate.
3)
Regime patrimoniale delle parti.
Potrebbe essere errata la dichiarazione del regime patrimoniale, effettuata a
norma dell’art. 2659, comma 1, c.c. La rettifica di una tale dichiarazione di
scienza – perché tale è la sua natura – è certamente effettuabile, potendosi
riscontrare con certezza, mediante l’esame dell’estratto per riassunto dell’atto
di matrimonio, l’effettivo regime opponibile ai terzi.
Laddove una tale certezza non sia ottenibile, l’errore non può essere invece
rettificato con la procedura in esame.
Parimenti non può essere oggetto di rettifica la dichiarazione di volontà
consistente nella destinazione del bene acquistato all’attività professionale o
imprenditoriale dell’acquirente (perché trattasi di dichiarazione di volontà e
non di scienza, e non si riferisce a dati preesistenti all’atto).
4)
Dichiarazioni fiscali.
Possono costituire oggetto di rettifica le dichiarazioni di scienza, riferite a
dati preesistenti all’atto: ad esempio, la circostanza di essere residente nel
Comune in cui si acquista la prima casa, o di svolgervi la propria attività
lavorativa, o ancora la circostanza di essere iscritto come imprenditore
agricolo professionale nell’apposita gestione dell’Inps.
Nella misura in cui la legge non richieda una dichiarazione di parte da
formalizzarsi in atto, l’errore può essere rettificato anche dal notaio a norma
dell’art. 59-bis
l. not.
Non può essere, invece, rettificata una dichiarazione di volontà (ad esempio
l’impegno a trasferire la residenza nel Comune), né può essere “rettificato” con
lo strumento in esame un atto che non contenga una richiesta di agevolazioni
fiscali, prescritta dalla legge (essendo in tal caso richiesta una dichiarazione
della parte interessata).
5)
Dichiarazioni urbanistiche.
Si è già visto che lo strumento della rettifica in esame non può essere
utilizzato al fine di rimediare ad errori od omissioni riguardanti dati, o
dichiarazioni, richiesti a pena di nullità.
Così, ad esempio, non è possibile inserire con una semplice “rettifica” il
riferimento alle planimetrie catastali, richiesto dall’art. 29, comma 1-bis,
della legge n. 52/1985.
Parimenti, non è possibile rimediare con lo strumento della rettifica ad omesse
od inesatte dichiarazioni riguardanti il regime urbanistico dei fabbricati,
ovvero l’assenza di modifiche agli strumenti urbanistici quanto alla
destinazione dei terreni (artt. 46 e 30 del d.p.r. n. 380/2001). Gli “estremi”
dei titoli abilitativi edilizi potrebbero, tuttavia, essere indicati in modo
errato, anche solo parzialmente (ad es., numero errato di una licenza edilizia,
la cui data è indicata esattamente): in tali ipotesi, salvo valutare caso per
caso, la rettifica notarile deve ritenersi ammessa ogni qualvolta l’errore o
l’omissione non danno luogo a nullità.
6)
Errore di calcolo.
Un caso specifico di errore materiale è l’errore di calcolo, al primo
espressamente equiparato quanto al relativo trattamento giuridico ed in
particolare alla rettifica (art. 1430 c.c.; art. 287 c.p.c.; art. 36-bis,
comma 2, lett. a), del d.p.r. n. 600/1973). Per potersi parlare di errore
materiale e quindi di rettifica occorre però che i dati matematici, sulla base
dei quali effettuare il calcolo, risultino dal contesto dell’atto, in modo tale
da rendere rilevabile
ictu oculi
l’errore, e certo il procedimento di correzione mediante ricalcolo.
Altro esempio di dato numerico rettificabile in quanto errore materiale (non di
calcolo) è l’errore nell’indicazione del prezzo, quando dallo stesso atto
risultino gli estremi degli assegni con cui è pagato un prezzo diverso.
–
Gli effetti giuridici dell’atto di rettifica.
Se l’errore “materiale” non incide sul contenuto sostanziale e sulla validità
dell’atto, la relativa “rettifica” non può, evidentemente, produrre alcun
effetto giuridico innovativo o preclusivo: alla stessa può essere ricollegato
unicamente un effetto ricognitivo o dichiarativo, in ogni caso utile al fine di
fare chiarezza, ma non modificativo di situazioni giuridiche preesistenti.
–
Pubblicità legale e diritti dei terzi.
A norma dell’art. 59-bis
l. not., il notaio provvede alla redazione dell’atto di rettifica “anche ai fini
dell'esecuzione della pubblicità”.
La legge integra quindi il catalogo degli atti soggetti a trascrizione o
iscrizione nei pubblici registri (tra cui l’art. 2657 c.c.), aggiungendovi
questo particolare atto pubblico contenente unicamente la certificazione del
notaio: sulla base di esso, il conservatore del pubblico registro di volta in
volta interessato sarà pertanto obbligato a trascrivere o iscrivere l’atto nei
confronti delle parti dell’atto
rettificato.
La pubblicità legale della rettifica è da sempre ammessa, nonostante essa non
rientri nel catalogo degli atti espressamente assoggettati a pubblicità legale.
Quanto alle modalità della pubblicità immobiliare, si discute se debba farsi
luogo a trascrizione o ad annotazione (riguardo alla pubblicità ipotecaria, in
quest’ultimo senso dispone l’art. 2886, comma 2, c.c.). Va evidenziato da un
lato come la prassi amministrativa sia orientata nel senso della trascrizione
della rettifica (v. la Circ. Min. Fin. 2 maggio 1995, n. 128/T); d’altro lato,
come almeno in alcuni casi (rettifica di dati anagrafici) il funzionamento
tecnico del sistema personale di pubblicità immobiliare richieda la
trascrizione, perché la rettifica sia resa effettivamente conoscibile.
Quanto agli effetti della trascrizione della rettifica, occorre tener conto del
fatto che, per pacifica dottrina e giurisprudenza, i terzi hanno unicamente
l’onere di consultare le note di trascrizione, e non i titoli; anche ipotizzando
– per quanto qui interessa – il caso in cui un dato (catastale, o anagrafico)
sia indicato in modo errato sia nel titolo che nella nota, l’errore nel primo è
in genere individuabile agevolmente mediante il raffronto con tutti gli altri
elementi indicati in atto (come sopra chiarito). Invece, nella nota di
trascrizione potrebbero essere inseriti solo alcuni dati (in particolare dati
catastali, senza confini, descrizione e consistenza effettive): ciò significa
che il requisito della “materialità” dell’errore sussisterebbe nel titolo, ma
non nella nota, nella quale invece esso assumerebbe carattere
“essenziale”.
Da ciò l’importanza della trascrizione della rettifica (riconosciuta anche dalla
giurisprudenza, ai fini dell’opponibilità ai terzi del trasferimento
sull’effettivo oggetto dell’atto); l’atto originario (traslativo o costitutivo)
e l’atto di rettifica vengono a comporre una fattispecie complessa, che la
trascrizione della rettifica rende opponibile nella sua reale consistenza.
Il che costituisce un argomento ulteriore per la scelta della formalità di
trascrizione, in luogo di quella dell’annotazione della rettifica.
L’art. 59-bis
l. not. fa “salvi i diritti dei terzi”, a ribadire il principio secondo cui,
quando l’errore o l’omissione sia in sé idoneo ad ingenerare affidamento nei
terzi, questo affidamento deve essere tutelato. Pertanto, che sia stata oggetto
di pubblicità legale o meno, la rettifica non può mai retroagire a danno dei
terzi stessi, ma può produrre effetto riguardo agli stessi unicamente a partire
dal momento della relativa pubblicità legale.
–
Regime fiscale della rettifica.
Ai fini fiscali, infine, non sembra dubbio che la rettifica in oggetto sia
soggetta alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, in quanto atto
privo di valore patrimoniale (art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al
d.p.r. n. 131/1986), che non comporta trasferimento o costituzione di diritti
reali.
–
Rettifica eseguita in assenza dei presupposti di legge.
La facoltà, attribuita dall’art. 59-bis
l. not. al notaio di rettificare, senza il consenso delle parti, errori
materiali od omissioni commesse in atti notarili, formando in tal modo un titolo
idoneo alla pubblicità legale, valorizza la centralità della funzione notarile e
la
fides
ricollegata all’operato del notaio. Contropartita di tale fiducia
dell’ordinamento nella figura del notaio è la responsabilità del notaio che
ponga in essere l’atto in oggetto al di fuori delle proprie attribuzioni.
Potrebbe infatti darsi il caso in cui un notaio ponga in essere un atto
contenente la “certificazione” di rettifica in oggetto, al di fuori dei casi in
cui ciò è consentito.
In questi casi il notaio porrebbe in essere un atto non consentito dalla legge
ed al di fuori delle sue attribuzioni, incorrendo nella violazione dell’art. 28
della legge notarile. E’, quindi,
di estrema importanza la delimitazione dell’impiego del nuovo istituto nei
rigorosi limiti di applicazione segnati dai concetti di “erronea trascrizione di
dati preesistenti”, “errore materiale” ed “omissione”, tra loro collegati.
Nei casi più gravi, di falsa certificazione da parte del notaio riguardo
all’esistenza di un errore materiale da rettificare, è da ritenersi integrata la
fattispecie della falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in
certificati (art. 480 c.p.).
Quanto al rimedio civilistico a disposizione delle parti per reagire contro una
rettifica eseguita dal notaio al di fuori dei presupposti di legge, esse possono
esperire – oltre all’azione di danni – anche una azione di accertamento, diretta
a far constare l’inefficacia nei loro confronti della rettifica notarile
eseguita al di fuori dei presupposti di legge (ed a costituire titolo per la
relativa pubblicità legale, che superi quella eseguita sulla base della
certificazione notarile, salvi sempre i diritti dei terzi).