ATTO NOTARILE INFORMATICO

 

Scema/Riassunto tratto dalla Rassegna novità normative 2010 II semestre di Petrelli

Link per la verifica della firma digitale: http://vol.ca.notariato.it

 

1) Generalità

2) Firma digitale del Notaio

3) Le disposizioni effettivamente in vigore

4) L’Atto Pubblico informatico

5)  L’Autenticazione delle  firme digitali ed elettroniche

6) Le Copie autentiche Informatiche

7) Gli  allegati dell’atto notarile informatico

8) Conservazione degli atti informatici: registri e repertori informatici.

 

 

1) Generalità

Con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110 (in G.U. n. 166 del 19.7.2010), in vigore dal 3 agosto

2010, sono state emanate disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal

notaio, in attuazione della delega contenuta nell’art. 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005).

 

2) Firma digitale del Notaio

Sono stati introdotti  nuovi articoli nella legge notarile e precisamente :

Art. 23-bis:

1. Il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato”.

Art. 23-ter:

1. Il certificato qualificato, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato al notaio per l'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo.

2. Le modalità di gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque garantirne l'immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autorità competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio è sospeso o cessa dall'esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto.

3. Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1”.

 

La firma digitale è – a norma dell’art. 1, comma 1, lett. s), del d. lgs. n. 82/2005, “un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave

pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

 

La disciplina dell’art. 23-ter l. si coordina  con il Codice dell’Amministrazione Digitale, che richiede per la generazione della firma digitale l’impiego di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità, revocato o sospeso, stabilendo che attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la

validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore

e gli eventuali limiti d'uso (art. 24, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 82/2005).

 

La legge notarile dispone che il certificato qualificato rilasciato al notaio “deve” contenere l’indicazione della qualifica specifica del titolare, in particolare la qualifica di notaio e la relativa iscrizione a

ruolo. Dal certificato devono inoltre risultare la relativa sospensione e revoca, in caso di sospensione o cessazione delle funzioni notarili per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto; non vi è invece necessità di una tale revoca in caso di trasferimento nell’ambito dello stesso distretto. Di estrema rilevanza la previsione del terzo comma dell’art. 23-ter l. not., a norma del

quale il notaio deve custodire ed utilizzare “personalmente”, a norma dell’art. 32 del d. lgs.

n. 82/2005, il dispositivo di firma (c.d. smart card). Cfr. anche, al riguardo, le fattispecie

penali contemplate dall’art. 491-bis c.p., nonché dall’art. 617-sexies c.p.

 

 

3) Le disposizioni effettivamente in vigore

 

L’art. 2 del d. lgs. n. 110/2010 ha aggiunto il nuovo art. 23-bis al r.d.l. 23 ottobre 1924,

n. 1737, (annotazioni sugli originali) disponendo che:

Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate informatiche, le annotazioni di cui all'articolo 23 e le altre annotazioni previste dalla legge sono eseguite secondo le modalità determinate ai sensi dell’articolo 68-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89”.

 

Tuttavia perché l’atto informatico possa trovare piena attuazione si attende la promulgazione dei decreti attuativi previsti dall’art. 68 bis LN circa le regole tecniche secondo le quali le operazioni in esame devono essere eseguite. Sostanzialmente quindi è posticipata l’entrata in vigore di tutte le nuove disposizioni riguardanti la conservazione degli atti, repertori e registri informatici nell’apposita struttura.

Ciò significa che non sono ancora operative neanche le nuove norme della legge notarile che consentono di redigere su supporto informatico l’originale dell’atto pubblico, o della scrittura privata autenticata da conservarsi nella raccolta del notaio, e che regolano il rilascio delle relative copie conformi, per il semplice motivo che le relative regole tecniche di conservazione non sono state ancora emanate.

Non può essere, inoltre, rilasciata attualmente copia esecutiva su supporto informatico, dovendo essere emanate le regole tecniche che ne garantiscano la necessaria “unicità”, in conformità agli artt. 474 ss. c.p.c.

 

Sono già vigenti  le disposizioni che consentono:

1) - l’autenticazione delle firme digitali o elettroniche apposte alle scritture private,

quando queste ultime non sono soggette a conservazione obbligatoria a norma dell’art. 72,

comma 3, l. not.;

2) - il rilascio di copie autentiche cartacee di documenti informatici, salvo quanto sopra;

3) - il rilascio di copie autentiche informatiche di documenti cartacei.

 

4) L’Atto Pubblico informatico

 

Art. 47-bis, comma 1, LN:

1. All'atto pubblico di cui all'articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.

Art. 47-ter, comma 2, LN:

2. L'atto pubblico informatico è ricevuto in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 ed è letto dal notaio mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici.

Art. 47-ter, comma 3, LN.:

3. Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione delle firme deve attestare anche la

validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti”.

Art. 52-bis LN.:

1. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto

pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica,

consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i

testimoni e in loro presenza”.

 

Vale quindi anche per l’atto pubblico informatico la regola del ricevimento dell’atto in presenza delle parti e, eventualmente, di due testimoni, come pure quella del comma 2 dell’art. 47, in base alla quale “Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto”. Anche se non specificamente richiamati, si applicano ovviamente anche all’atto pubblico informatico l’art. 28 della legge notarile (controllo di legalità), e l’art. 54 reg. not. (verifica delle autorizzazioni, della legittimazione e dei poteri di rappresentanza). Più in generale, trovano applicazione all’atto pubblico informatico tutte quelle disposizioni “sostanziali” della legge

notarile, la cui ratio ha carattere generale, e prescinde dal tipo di supporto utilizzato (cartaceo o informatico).

La lettura dell’atto è operata dal notaio “mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici”. Generalmente, quindi, detta lettura avrà luogo direttamente “dallo schermo del computer”. Sarà comunque possibile anche la lettura su supporto cartaceo anche in considerazione della necessaria corrispondenza del testo letto dal notaio con quello che verrà sottoscritto dalle parti, che il notaio abbia personalmente stampato in presenza delle parti.

 

-          La firma digitale delle parti (art. 47 ter)

Quanto alla firma digitale delle parti, nell’atto pubblico informatico il notaio deve quindi attestare espressamente che i certificati di firma, eventualmente utilizzati dalle parti, siano validi.

La legge tuttavia (almeno allo stato odierno) non ricollega alcuna conseguenza della omessa menzione dell’accertamento della validità dei certificati di firma delle parti (in conformità all’ art. 28 del d. lgs. n. 82/2005), né in termini di validità dell’atto pubblico, né in termini di conseguenze disciplinari per il notaio.

La disciplina esige tuttavia che l’accertamento in oggetto sia effettuato dal notaio in un momento successivo rispetto a quello in cui le parti appongono la propria firma digitale, e prima evidentemente che lo stesso notaio apponga la propria: solo in tal modo, infatti, è possibile garantire certezza in ordine alla validità del certificato di firma. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene (art. 36, comma 3, del d. lgs. n. 82/2005).

il documento sottoscritto con una firma digitale non valida è per certi aspetti equiparabile al documento sottoscritto da soggetto diverso dall’autore apparente: esso quindi non produce effetti nella sfera giuridica del presunto autore dell’atto.

 

Alle parti è quindi consentito – a differenza che al notaio – sottoscrivere non solo con

firma digitale, ma anche con firma elettronica non qualificata.

 

A norma dell’art. 52-bis, comma 1, l. not., la firma elettronica delle parti può consistere “anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa”: in pratica, le parti (ed eventuali testimoni, fidefacienti e interprete) possono apporre la propria sottoscrizione autografa su un supporto cartaceo (contenente il testo dell’atto pubblico), che verrà successivamente “scannerizzato”, e quindi, una volta così trasformato in documento informatico, sottoscritto dal notaio con la propria firma digitale.

 

5)  L’Autenticazione delle  firme digitali ed elettroniche

 

Art. 47-bis, comma 2, LN:

2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, è

regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall’articolo 25 del decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82”.

 

Coordinando l’art. 25 del d. lgs. n. 82/2005, l’art. 2703 c.c. e l’art. 72 LN. risulterebbe che:

 - l’autenticazione della firma digitale o elettronica delle parti consiste in una “attestazione” del notaio;

- detta attestazione può essere contenuta nello stesso documento informatico, o in un documento informatico ulteriore e collegato con quello che reca le firme digitali o elettroniche delle parti (arg. ex artt. 1, comma 1, lett. q), 23, commi 3 e 5, 24, comma 1, del d. lgs. n. 82/2005);

 

Occorre il previo accertamento, da parte del notaio:

1)      dell’identità personale della parte;

2)      della validità del certificato elettronico utilizzato;

3)      del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

 

Quanto al contenuto di detta attestazione, da essa devono risultare:

1)  la dichiarazione del notaio che la firma digitale o elettronica della parte è stata apposta in sua presenza. Ciò al fine di garantire che il dispositivo di firma (smart card) sia effettivamente utilizzato dal relativo titolare, e non da un terzo che lo detenga illecitamente per qualsiasi ragione;

2)  l’indicazione della data e del luogo (art. 72, comma 1, l. not.);

 

Più in generale, trovano applicazione all’autenticazione delle firme digitali ed elettroniche tutte quelle disposizioni “sostanziali” della legge notarile, la cui ratio ha carattere generale, e prescinde dal tipo di supporto utilizzato (cartaceo o informatico).

Da evidenziare come dell’accertamento dell’identità personale e del mancato contrasto con l’ordinamento giuridico, non è espressamente prescritta la relativa menzione nell’attestazione; tuttavia almeno per la certezza delle identità personali la menzione è fortemente opportuna.

E’ invece necessaria la menzione dell’accertamento della validità del certificato di firma.

Seppure non espressamente previsto, anche per l’autenticazione delle firme elettroniche deve ritenersi applicabile in via analogia quanto disposto dall’art. 52 bis LN e pertanto ritenere possibile l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

 

- Allegazione di un documento al documento informatico

In caso di necessità di allegazione di un documento (es., procura) al documento informatico autenticato, il notaio può allegare copia informatica autenticata dell’originale (cartaceo o informatico) (art. 25, comma 4, del d. lgs. n. 82/2005).

 

6) Le Copie autentiche Informatiche

 

La legge notarile novellata contempla oggi tre diverse tipologie di copie autentiche:

 

1)      le copie autentiche su supporto informatico degli atti conservati dal notaio rogante o autenticanti (anche se formati su supporto analogico e viceversa) (art. 68 ter LN).

E’ possibile quindi rilasciare sia la copia informatica di originale cartaceo, sia la copia cartacea di originale informatico.

Spetta al richiedente scegliere il tipo di supporto (cartaceo o informatico) sul quale ottenere la copia autentica, e il notaio ha l’obbligo di rilasciare detta copia nel supporto richiestogli.

Il Notaio potrà rilasciare copie autentiche informatiche non solo di documenti originali, ma anche di copie (copie di copie), a cui deve essere quindi riconosciuta – in presenza di detta autorizzazione legislativa – l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2714, comma 2, c.c.

 

2)      le copie autentiche di documenti esibiti al notaio (art. 73 LN).

La previsione dell’art. 73 riguarda le copie autentiche (cartacee o informatiche) di documenti (formati su qualsiasi supporto, cartaceo o informatico) esibiti al notaio “in originale o copia conforme”, che lo stesso notaio può rilasciare attestandone la conformità all’originale (rectius, al documento esibitogli in originale o in copia conforme).

Anche per questa categoria di copie deve ritenersi valido il principio – sancìto dall’art.68-ter, comma 2, l. not. – che obbliga il notaio a rilasciare la copia autentica nel supporto scelto dal richiedente.

 

3)      le copie autentiche di documenti cartacei o informatici, da allegarsi ad atti notarili rispettivamente informatici o cartacei, (art. 57 bis LN).

 

La disciplina di queste tre tipologie di copie autentiche è sostanzialmente corrispondente: identica è, in tutti e tre i casi:

- la possibilità di formare senza limitazioni copie informatiche di documenti cartacei e viceversa;

- la facoltà di scelta del richiedente del supporto da utilizzarsi per la copia;

- la copia informatica deve essere formata mediante l’impiego della firma digitale del notaio.

 

  Copia informatica di documento cartaceo.

Trova in questo caso applicazione la previsione del comma 3 dell’art. 22, a norma del quale “le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dall’attestazione di conformità resa dal notaio, mediante l’utilizzo della propria firma digitale. Quest’ultima regola è ribadita dall’art. 68-ter, comma 3, l. not., che richiede necessariamente l’utilizzo della firma digitale del notaio nell’attività di rilascio di copie autentiche informatiche.

Trovano inoltre applicazione al riguardo i commi 3, 4 e 6 dell’art. 23 del d. lgs. n. 82/2005.

Con riferimento al contenuto della certificazione di copia conforme, si applica l’art. 18, comma 2, del d.p.r. n. 445/2000, a norma del quale la copia autentica “consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato”. Quest’ultimo deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita. Non si applicano invece le ulteriori previsioni dell’art. 18 suddetto, che presuppongono la natura cartacea del supporto su cui è redatta la copia (indicazione del numero dei fogli impiegati, apposizione della firma del pubblico ufficiale “per esteso” e del timbro dell'ufficio, apposizione della firma a margine di ciascun foglio intermedio).

 

  Copia cartacea di documento informatico.

La disciplina relativa è dettata dall’art. 23 del d. lgs. n. 82/2005, comma 2 e, soprattutto, comma 2-bis:

2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.

2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Con riferimento al contenuto della certificazione di copia conforme, viene di nuovo in considerazione l’art. 18, comma 2, del d.p.r. n. 445/2000, di cui sopra,  la cui disciplina è però integrata dalla previsione dell’art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. n. 82/2005.

 Tra le “componenti” del documento informatico vi è la firma elettronica o digitale del relativo autore; ciò significa che perché sia conforme all’originale documento informatico, la copia autentica deve riportare anche gli estremi identificativi del certificato di firma, corrispondente alla firma elettronica o digitale suddetta, e più precisamente deve identificare il titolare della firma digitale con nome, cognome e qualifica, e indicare il termine di validità del certificato di firma suddetto. Il notaio che rilascia la copia autentica deve quindi verificare la validità del certificato di firma utilizzato dal soggetto che ha firmato elettronicamente il documento originale.

Ciò comporta quanto meno l’opportunità di inserire nella certificazione di copia conforme

l’attestazione della validità del certificato di firma utilizzato, in applicazione analogica

dell’art. 47-ter, comma 3, l. not. anche, eventualmente, allegando la relativa stampa di verifica (prodotta dal software utilizzato per verificarne la validità).

 

  Non necessita’ di annotazione nel repertorio della copia Autentica.

Ai fini della valutazione della necessità, o meno, dell’annotazione della copia autentica nel repertorio degli atti tra vivi, occorre effettuare alcune precisazioni preliminari.

L’annotazione nel repertorio è stata prevista dall’art. 2 del R.D.L. 14 luglio 1937, n.1666 per le copie autentiche di documenti esibiti al notaio: si trattava, evidentemente, di una cautela a garanzia ulteriore della veridicità della copia e della relativa data, in considerazione del fatto che l’originale non era custodito dal notaio che aveva rilasciato la copia. Nessuna annotazione nel repertorio è invece richiesta riguardo alle copie autentiche degli atti conservati nella raccolta degli atti del notaio.

 

Successivamente, con la legge n. 15 del 1968, la facoltà di rilasciare copie autentiche di documenti “esibiti” è stata estesa a diverse categorie di pubblici ufficiali, alcuni dei quali erano sprovvisti del repertorio. Conseguentemente, l'art. 1 della legge 11 maggio 1971, n. 390 (disposizione ancora in vigore nonostante le successive modifiche normative), ha escluso l’obbligo di annotare le suddette copie nel repertorio (abrogando implicitamente l’art. 2 del r.d.l. n. 1666/1937).

 

7) Gli  allegati dell’atto notarile informatico

 

Art. 57-bis LN.:

1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell’articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto”.

 

I due commi dell’art. 57-bis disciplinano, pertanto, le due ipotesi simmetriche di atto notarile informatico a cui deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo, e di atto notarile su supporto cartaceo a cui deve essere allegato un documento informatico.

Nel primo caso, il notaio allega all’atto notarile informatico copia informatica certificata conforme, a norma dell’art. 22, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 82/2005.

Nel secondo caso il notaio allega all’atto notarile cartaceo copia conforme, sempre cartacea, del documento informatico, a norma dell’art. 23 del d. lgs. n. 82/2005.

Infine, come già rilevato nel commento alla disciplina delle copie autentiche, non è necessaria alcuna annotazione della copia autentica in oggetto nel repertorio degli atti tra vivi.

 

8) Conservazione degli atti informatici: registri e repertori informatici.

 

Art. 47-ter, comma 1, LN:

1. Le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis”.

Art. 62-bis LN:

1. Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie.

2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attività di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui all’articolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1.

3. Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e sonoripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato”.

Art. 62-ter LN:

1. Nella struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l'indicazione degli estremi delle annotazioni di cui all’articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1026, n. 562.

2. Il notaio attesta la conformità all'originale delle copie di cui al comma 1”.

Art. 67, comma 1,LN:

1. Il notaro, finché risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui all'articolo 62-bis”.

Art. 38, ultimo comma, LN:

Il capo dell'archivio notarile, avuta notizia della morte del notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all'articolo 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro cancellazione”.

 Art. 62-quater LN:

1. In caso di perdita degli atti, dei repertori e dei registri informatici, alla cui conservazione e tenuta è obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la ricostruzione con ricorso al presidente del tribunale competente, ai sensi del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

2. La ricostruzione degli atti di cui al comma 1 può essere, altresì, richiesta da chiunque ne ha interesse.

3. Ai fini della ricostruzione possono essere utilizzate anche altre registrazioni informatiche conservate presso lo stesso notaio che ha formato l'atto ovvero presso pubblici registri ovvero, in mancanza, una copia autentica dello stesso da chiunque posseduta.

4. Non si fa luogo al procedimento di ricostruzione se è disponibile una copia di sicurezza eseguita nell'ambito delle procedure di conservazione cui all'articolo 68-bis, comma 1”.

Art. 66-bis LN.:

1. Tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei registri di cui al comma 1 avvalendosi della struttura di cui all'articolo 62-bis.

3. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate le regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori, per il controllo periodico del repertorio di cui all’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio”.

Art. 66-ter LN.:

La tenuta del repertorio informatico, sostituisce gli indici previsti dall'articolo 62,

comma sesto”.

 

- Atto pubblico: valgono in quanto compatibili le previsioni dell’art. 61, comma 1 LN;

- Scrittura privata autenticata: il documento informatico contenente la scrittura privata autenticata deve essere conservato nella raccolta degli atti del notaio autenticante, quando si tratti di scritture private soggette a pubblicità immobiliare o commerciale (art. 72, comma 3, LN come modificato dalla legge n. 246/2005), ovvero su richiesta delle parti.

 

La legge impone al notaio di avvalersi, per la conservazione degli atti informatici, di una struttura realizzata a cura del Consiglio nazionale del notariato, ente pubblico nazionale, “è dettata dall’esigenza di garantire la massima sicurezza nella conservazione dei dati, demandando ad un soggetto pubblico la predisposizione e la gestione delle strutture necessarie, essendo risultata evidente la difficoltà, per i singoli notai, di dotarsi di una struttura autonoma che dia uguali garanzie in conformità alla normativa vigente”.

A norma dell’art. 62-bis, comma 1, secondo periodo, gli atti pubblici e autenticati conservati nella suddetta struttura “costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie”. In più, a norma del successivo secondo comma, il Consiglio nazionale del notariato deve predisporre “strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso ai documenti conservati nella struttura”. Il combinato disposto delle due previsioni deve essere interpretato nel senso che l’accesso ai documenti deve essere consentito al solo notaio rogante o autenticante, titolare dell’obbligo di custodia a norma degli artt. 61 e 72, comma 3, l. not. (come anche risulta dal

nuovo art. 67, comma 1, l. not.), e da considerarsi unico “pubblico depositario” dei suddetti originali informatici (la legge dice infatti che “Il notaio per la conservazione degli atti … se informatici, si avvale della struttura” suddetta): quindi le copie da egli rilasciate devono considerarsi a tutti gli effetti munite della speciale efficacia probatoria prevista dall’art. 2714 c.c.

 

L’art. 62 ter è evidentemente finalizzata a garantire “completezza” all’archivio informatico degli atti redatti o autenticati dal notaio. Deve, peraltro, ritenersi che detta disposizione operi soltanto per gli atti ricevuti o autenticati a partire dall’entrata in vigore dei nuovi obblighi di conservazione.

 

Anche per gli archivi notarili, a cui deve essere trasferito l’archivio informatico degli atti notarili dopo la morte del notaio, vale la previsione dell’art. 62-bis, comma 1, l. not., che identifica gli originali informatici come gli unici documenti da cui possono essere tratti copie e duplicati ad ogni effetto di legge. Ciò non vale invece per gli atti notarili cartacei di cui sia stata eseguita copia informatica a norma dell’art. 62-ter l. not.

 

In caso di perdita degli atti, repertori o registri informatici è necessario il  ricorso al presidente del tribunale competente, ai fini della procedura di ricostruzione degli atti, registri e repertori informatici, si giustifica, secondo la Relazione al decreto, trattandosi di materia che incide su diritti soggettivi e di documenti aventi valore negoziale. Previsione particolare a questo àmbito è l’esclusione del procedimento di ricostruzione nei casi in cui esista una copia di sicurezza.

 

L’art. 66 bis pone  l’obbligo a carico del notaio di tenere repertori e registri, la cui tenuta è obbligatoria, esclusivamente su supporto informatico. La conservazione nell’apposita struttura, da parte del notaio, riguarda quindi anche i suddetti repertori e registri informatici.

Si tratta di obbligo che non è ancora in vigore, ma che diverrà tale solo dopo l’emanazione dei decreti attuativi previsti dall’art. 66-bis, comma 3, l. not., che dovranno anche assicurare il controllo da parte degli uffici competenti dell’Agenzia delle entrate dei repertori informatici, a norma dell’art. 68 del d.p.r. n. 131/1986. Fino ad allora, il notaio continuerà ad annotare nei repertori cartacei tutti i propri atti,

compresi quelli informatici.