Cancellazione delle Ipoteche dopo la cd. Bersani bis (D.L. 7/07 conv. con l. 40/07)

La nuova procedura di cancellazione delle ipoteche si applica unicamente a :

a)      Il creditore deve esercitare l’attività bancaria o finanziaria / Ente previdenza obbligatoria

b)      Obbligazione garantita deve derivare da “contratto di mutuo”.

Non hanno rilevanza la qualifica soggettiva del debitore o la natura del bene ipotecato.

Tuttavia, anche in tali ipotesi, si può sempre ricorrere all’ordinario consenso in forma autentica.

 

Ai sensi del D.L. 7/07 “ l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi 30 giorni dall’avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita, comunicata dal Creditore alla Conservatoria ed al debitore. Ricevuta la comunicazione il Conservatore procede d’ufficio entro il giorno successivo alla sua annotazione a margine”.

Il Testo è stato poi modificato in sede di conversione così che “l’ipoteca (..) si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell’obbligazione convertita”; La comunicazione deve essere inviata alla Conservatoria dalla Banca entro 30 giorni così che il Conservatore possa procedere d’ufficio alla cancellazione.

 

Tesi dell’estinzione automatica anche degli effetti dell’iscrizione ipotecaria (Prof. Chinale -Trimarchi)

Tale novella sembra quindi derogare l’art. 2847 (per cui l’iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per 20 anni) poiché il pagamento del mutuo (e l’estinzione dell’obbligazione garantita) comporta ex lege la cessazione degli effetti dell’iscrizione ipotecaria. Il pagamento dell’obbligazione opera quindi sia come causa di estinzione dell’ipoteca come d. reale di garanzia (secondo le normali regole) sia come causa di estinzione degli effetti dell’iscrizione ipotecaria (novità) [Interpretazione accolta anche dalla Agenzia delle Entrate con circolare 5/07].

Pertanto si ha comunque l’estinzione degli effetti dell’iscrizione ipotecaria anche nell’ipotesi di omissione da parte della Banca della relativa comunicazione.

Si ritiene quindi che sia la dichiarazione della Banca al debitore sia al Conservatore non abbiano natura negoziale ma siano dichiarazioni di scienza (poiché l’estinzione avviene ex lege).

 

Tesi della estinzione degli effetti dell’iscrizione ipotecaria decorsi 30 giorni dal pagamento (Petrelli)

Altra dottrina ritiene al contrario che al momento dell’estinzione della obbligazione garantita (con il pagamento del relativo debito) si verifica solo l’estinzione dell’ipoteca quale diritto reale di garanzia mentre permangono (come si considerava unanimemente ante novella) gli effetti dell’iscrizione ipotecaria. Questi infatti verrebbero meno solo con la comunicazione da parte delle Banche dell’estinzione del debito e la decorrenza del termine di  30 giorni per la dichiarazione di permanenza per giustificato motivo,  con relativo obbligo del Conservatore di effettuare la relativa annotazione di cancellazione. Infatti entro 30 giorni dalla estinzione del debito, la Banca può procedere alla comunicazione alla Conservatoria alternativamente sia dellla comunicazione di estinzione dell’obbligazione sia – in presenza di giustificato motivo – alla dichiarazione di permanenza della stessa.

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Nella ipotesi di vendita di bene ipotecato con contestuale pagamento del debito garantito, emerge con tutta chiarezza la fragilità della nuova normativa in commento in quanto il pagamento all’Istituto non garantisce comunque il compratore in quanto nei 30 successivi la Banca può comunque (per giustificato motivo) non richiedere la cancellazione della ipoteca ma anzi comunicare dichiarazione di permanenza dell’ipoteca. E’ pertanto allora sempre preferibile ricorrere al contestuale consenso alla cancellazione dell’Istituto mutuante (ove presente) con rinuncia alla dichiarazione di permanenza ex L. 40/07 al fine di tutelare pienamente la parte acquirente.

 

Quanto alla rapporto tra la disciplina degli immobili da costruire (art. 8: obbligo di cancellazione / frazionamento ipoteca del costruttore) fino alla novella del 2007 se un costruttore  avesse dovuto trasferire un immobile sul quale gravava un mutuo ipotecario, lo stesso avrebbe dovuto frazionare  il mutuo e la relativa ipoteca così che l’acquirente avrebbe potuto accollarsi la quota corrispondente oppure procedere alla estinzione della relativa quota di mutuo con riduzione/restrizione dell’ipoteca. In tale ipotesi era sufficiente il consenso a restrizione/riduzione senza necessità dell’avvenuto annotamento.

Nella ipotesi di cancellazione/restrizione ai sensi della Bersani bis (quindi sempre previo frazionamento del mutuo e dell’ipoteca) è quindi necessario per poter procedere alla stipula della compravendita il decorso dei 30 giorni per la ev. dichiarazione di permanenza o la stipula di un consenso a cancellazione/restrizione con atto notarile.

 

Profili Fiscali

La cancellazione ex DL 7/07 è esente da qualsiasi tributo ipotecario in quanto avviene ex lege.

 

La surrogazione dei mutui ex D.l. 7/07

 

Questioni:

-         Efficacia dell’iscrizione ipotecaria a favore del nuovo finanziatore: da stipula surrogazione o da nuova annotazione.

-         Opponibilità al nuovo finanziatore delle eccezioni opponibili al primo (o meno)

Se l’annotazione di cui al 2843 c.c. produce effetto costitutivo, deve conseguentemente dedurne che l’ipoteca che sia annotata a favore del nuovo finanziatore non conserva il grado della ipoteca pregressa ma è una vera e propria nuova iscrizione;

Tuttavia facendo leva sull’effetto traslativo della surrogazione, anche ex 1204 e 1263 c.c., l’ipoteca del nuovo finanziatore prende il grado e si sostituisce a quella della prima Banca; del resto lo stesso dettato legislativo precisa che il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali del creditore surrogato. Si deve quindi ritenere che l’annotazione ex 2843 sia funzionalmente omologa alla notificazione o accettazione ex 1265 c.c. mentre il conflitto tra più aventi causa è stato risolto dal legislatore nel senso della inopponibilità al nuovo finanziatore delle formalità pregiudizievoli / dichiarazione di fallimento medio tempore intervenute.

-         Consenso del terzo garante per prolungamento finanziamento

La surrogazione del mutuo con il nuovo istituto mutuante molto probamente comporterà un allungamento della durata del finanziamento, con conseguente aggravio della posizione del terzo garante, sia esso datore di ipoteca che fideiussore.

Quanto alla posizione del fideiussore si ritiene che questo dovrà prestare il consenso all’operazione; per quanto riguarda invece le garanzie reali si ritiene che queste si prolunghino anche in assenza di ulteriore consenso da parte del terzo garante, ritenendo che il mutuo non sia un contratto ad esecuzione periodica ma un contratto ad esecuzione istantanea benché progressivamente differita nel tempo mediante la successiva scadenza delle singole rate. Il prolungamento della sua durata non produce allora il sorgere di nuove obbligazioni ma semplicemente la variazione delle modalità di adempimento delle obbligazioni già esistenti.

 

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