Acquisti con denaro personale.
E’ discusso in dottrina e giurisprudenza se
l’acquisto di un bene da parte di un coniuge in regime di comunione legale con
denaro personale , sia
un bene personale ai sensi dell’art. 179 lett. f) – con conseguente
dichiarazione del coniuge non acquirente ai sensi dell’art. 179 comma 2 c.c. –
oppure rientri nella comunione legale.
A tale proposito
dottrina e giurisprudenza hanno assunto posizioni diverse.
Una prima tesi in dottrina sostiene la tesi
più permissiva: il denaro essendo un bene mobile, rientrerebbe nel concetto di
beni di cui all’art. 179 c.c. f) e quindi l’acquisto effettuato con il relativo
scambio potrebbe essere escluso dalla comunione.
Tuttavia il dibattito si è spesso spostato
sulla prova della effettiva "personalità" del denaro: Infatti altra dottrina
ritiene che provare che il denaro che si è utilizzato per l’acquisto del bene
sia personale – specie a distanza di anni – è in concreto impossibile in quanto
si è confuso con il resto del patrimonio dei coniugi e, di conseguenza, l’acquisto
cadrebbe in comunione.
La Cassazione 19250/04 ha optato per la tesi
negativa e quindi per la caduta del bene in comunione legale, seppure poi
mitigando la propria posizione con successive pronunce : “la qualità di
bene personale e la conseguente esclusione dalla comunione non conseguono per il
semplice fatto che il bene sia stato acquistato con denaro proprio di uno dei
coniugi; è invece necessario che l’acquisto sia effettuato con denaro
proveniente la vendita di beni personali, oppure mediante la permuta con altri
beni personali”. La circostanza dell’appartenenza esclusiva ad uno dei coniugi
del denaro necessario per l’acquisto dei beni non costituisce elemento
sufficiente per escludere l’acquisto dalla comunione legale, essendo invece
necessario che l’acquisto sia effettuato con denaro proveniente dalla vendita di
beni personali, perché il denaro – in quanto tale – non rientrerebbe nelle
tassative ipotesi di cui all’art. 179 a), b), c), d) ed e) e pertanto non
sarebbe suscettibile di surrogazione reale ex 179 f).
Recente sentenza della Cass. 1197/06 ha
tuttavia precisato che qualora il denaro ottenuto a titolo di prezzo per
l’alienazione di un bene personale sia accantonato in banca in un conto
personale, oppure sia comunque "certa" la sua qualifica di bene personale (perchè
pervenuto prima del matrimonio o per donazione/successione ed accantonato) potrà essere successivamente utilizzato per l’acquisto di un bene
personale ex 179 f) in quanto rimane nella esclusiva disponibilità del singolo
coniuge.