IL CATASTO E PROBLEMI APPLICATIVI
1. Generalità
Il Catasto italiano, diviso tra Catasto terreni e Catasto fabbricati,
ha le seguenti caratteristiche:
-
Geometrico: sono fornite anche le misure dedotte dal rilevamento topografico;
-
Particellare: viene indicata ogni particella (o mappale) intesa come “porzione
continua di terreno o fabbricato, che sia situata nel medesimo Comune censuario,
appartenga allo stesso possessore e sia della medesima qualità o classe o,
ancora, abbia la stessa destinazione”;
-
Non probatorio: non fornisce la prova giuridica della proprietà o dei relativi
diritti reali (l’intestazione – cd. ditta catastale - può non essere aggiornata
perché nessuno ha provveduto alla relativa voltura; oggi effettuate in via
telematica con l’invio di UINICO, che richiede l’esatta coincidenza con i dati
in Catasto).
Le finalità del Catasto sono due:
1)
Accertamento della consistenza della proprietà immobiliare con la gestione delle
sue variazioni (fusioni, frazionamenti, sopressioni, accatastamenti ..);
2)
Strumento di perequativa fiscale mediante la determazione di rendite che
rappresentino le principali caratteristiche.
Il D.lgs. 112/98 (Bassanini) ha conferito ai Comuni le funzioni di
conservazione, utilizzazione ed aggiornamento degli atti del Catasto, segnando
così l’inizio del processo di decentramento del catasto agli enti. Il D. lgs
300/99 ha sostituito il Dipartimento del territorio con l’Agenzia del
Territorio.
In Italia esistono due differenti
sistemi di pubblicità immobiliare:
1)
La Trascrizione su base personale, disciplinata dal c.c. e che rappresenta il
modello generale;
2)
Il sistema tavolare, ossia l’iscrizione su base reale che vige solo in alcune
provincie del nord (Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, Cervignano del Friuli,
Palmanova, Pontebba, Belluno, Cortina d’Ampezzo e Colle S. Lucia).
Il sistema generale di trascrizione è su base personale, ossia tutti i mutamenti
giuridici vengono registrati attraverso repertori riferibili alla singola
persona fisica o giuridica. Il sistema tavolare è invece su base reale, ossia
ogni registrazione è riferita al singolo bene oggetto della disposizione,
evitando così di inseguire, mediante ispezioni nominative a ritroso nel tempo,
tutti i soggetti che in qualche modo hanno avuto a che fare con quel bene.
Diverso è anche il regime di efficacia della formalità pubblicitaria: il sistema
di trascrizione ha natura
dichiarativa , ossia ha valenza solo ai fini della opponibilità dell’atto erga
omnes, non incidendo sull’efficacia traslativa o costitutiva dei diritti. Il
sistema tavolare ha invece natura costitutiva, per cui “il diritto di proprietà
e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano se non con
l’iscrizione del diritto nel libro fondiario”, con una forte limitazione del
principio consensualistico ex 1376 c.c. Diversa è anche la disciplina nella
ipotesi in cui non sia stato trascritto un atto: mentre infatti ai sensi
dell’art. 2650 c.c. l’omessa trascrizione dell’atto precedente costituisce solo
inefficacia della trascrizione successiva, ma non
impedisce l’esecuzione della formalità, la mancata intavolazione del
diritto della parte alienante costituisce causa di in eseguibilità della
intavolazione del diritto dell’acquirente.
2. L’unità immobile urbana ed i beni comuni non censibili
L’unità immobiliare urbana è l’unità di misura su cui si articola il catasto ed
è definita come “una porzione di fabbricato, un intero fabbricato , un insieme
di fabbricati, o un’area che nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale,
presenta delle potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”.
Requisito è quindi l’autonoma capacità funzionale e di reddito, che la distingue
dai beni comuni non censibili. L’unità immobiliare non può comprendere più parti
da intestare a ditte diverse, come non può comprendere parti rurali.
I beni che non sono oggetto di inventariazione, in quanto privi di autonomia
reddituale, sono elencati dall’art. 3 d.m. 28/98 quali i manufatti inferiori a 8
mq, quelli privi di copertura, le tettorio, i pollai e simili, di altezza inf. a
1,80 m. e volumetria inf. a 150 mc.
I beni comuni non censibili non vengono rappresentati nella planimetria
catastale ma solo sull’elaborato planimetrico, né possono essere volturati.
Qualora bisogna cedere un BCNC ad un comproprietario/terzo, bisognerà procedere
alla sua soppressione e , contemporaneamente, al suo accatastamento come “unità
afferente” (cat. F/1), intestata a tutti gli aventi diritto. Così sarà possibile
procedere anche alla sua voltura.
Diverso dalla unità immobile urbana è il concetto di costruzione, di cui
all’art. 2 d.m. 28/98, per cui sono tali le costruzioni o porzioni di esse,
ancorate o fissate al suolo, nonché gli edifici sospesi o galleggianti
stabilmente assicurati al suolo, purchè risultino verificate le condizioni
funzionali e reddituali, diversi dai fabbricati rurali.
3. Le rappresentazioni grafiche
1) Il quadro di unione: rappresenta graficamente l’intero territorio del Comune,
mostrando come sono collegati tra loro i vari fogli di mappa;
2) Il foglio di mappa: rappresenta una porzione del territorio comunale,
numerato progressivamente da nord a sud, rappresentando le particelle (mappali)
ivi contenute;
3) le particelle identificano la minima unità impositiva che può essere
il fabbricato, l’area di terreno, una porzione di strada;
4) il subalterno identifica infine l’eventuale divisione del fabbricato, che
consiste nelle singole proprietà (appartamento) oppure in beni comuni (censibili
o non); per le porzioni esclusive (giardini, cortili) può essere utilizzato lo
stesso identificativo.
5) l’elaborato planimetrico: rappresenta la mappa più dettagliata dell’intero
fabbricato, da cui sono ricavabili anche i beni comuni non censibili (da cui
generalmente parte la numerazione dei subalterni); tuttavia non sono in essi
rappresentati le suddivisioni all’interno dei singoli appartamenti.
6) planimetria catastale: ogni appartamento ha la propria scheda planimetrica,
documento non ufficiale e che è possibile visionare solo previa delega del
titolare, che consiste in un elaborato grafico che rappresenta l’immobile anche
ai fini della sua consistenza (metri quadrati) con tutte le sue suddivisioni
interne. Il notaio, per accedere alle planimetrie degli immobili di cui è
incaricato, dovrà presentare una dichiarazione nella quale attesta l’incarico
alla stipula relativa all’immobile di cui si chiede la planimetria. Le
planimetrie possono essere richieste solo presso le compenti Agenzie del
Territorio (e non telematicamente).
(Tra le diverse tipologie di planimetrie esistono anche le planimetrie
riservate, che rappresentano speciali categorie di immobili con particolari
requisiti di segretezza – banche, aeroporti militari, carceri ..).
7) Estratto di mappa: rappresenta la disposizione spaziale di alcuni fabbricati
o terreni, riportando i numeri di ciascuna particella. In via telematica è
possibile prelevare solo gli estratti di mappa dei terreni. Esiste sia la mappa
urbana che rustica. Il Tipo mappale è un atto di aggiornamento del catasto
terreni con cui si effettua l’inserimento di nuovi fabbricati o a seguito di
ampliamenti.
La rappresentazione in mappa ha lo scopo di individuare la proiezione su terreno
di ciascun fabbricato, avente caratteristiche architettoniche/costruttive
proprie.
4. Le Attinenze ed i segni
L’area coperta del fabbricato e quelle delle sue attinenze scoperte non
disgiunte, allorchè sulle stesse esistino i medesimi diritti di proprietà,
costituiscono nel loro insieme una particella edilizia.
Se invece sulla attinenza disgiunta esistono diversi diritti di proprietà,
costituiscono due diverse particele.
Le attinenze coperte disgiunte dal fabbricato hanno sempre un separato numero,
anche se hanno gli stessi diritti di proprietà. Un’attinenza coperta, che è sita
nel cortile graffato al fabbricato principale ma non è direttamente congiunta
con il fabbricato, prede un numero proprio.
Perché ad un fabbricato possa essere graffato un fabbricato contiguo, devono
avere i medesimi diritti di proprietà e l’area deve essere attinenza del
fabbricato (destinata in modo durevole all’uso di quel fabbricato).
L’area scoperta contigua a più fabbricati con diversi numeri, viene generalmente
graffata con il fabbricato principale.
Le aree contraddistinte da linee tratteggiate indicano una costruzione
sovrastante o sottostante ad area diversamente rappresentata od a particella di
terreno inedificato od ad aree di terreno appartenenti a diverso proprietario.
I cortili, le chiostrine e simili coperti nei piani terreni per costituire
locali in continuità con negozi, ecc. sono rappresentati con una linea
tratteggiata; sono invece rappresentati con linea punteggiata quando i
locali per deposito, autorimesse e simili sottostanti a cortili, distacchi, ecc.
- il segno di “graffa” si usa per collegare aree adiacenti sulle quali esistono
identici diritti di proprietà e costituiscono un’unica particella,con un’unica
superficie totale, nella quale si possono distinguere diverse porzioni
(piazzali, corti, cortili).
- il segno di “unione” si usa per unire ad una particella aree contornate con
linea tratteggiata o punteggiata (e perciò non distinte con numeri né
superficie) rappresentative di costruzioni sovrastanti o sottostanti. Tale
simbolo si utilizza solo nel caso in cui la porzione di fabbricato in
sottosuolo/soprasuolo si estenda sopra o sotto aree diversamente censite, quali
strade pubbliche o particelle inedificate oppure fuori all’area di sedime del
fabbricato.
- segno di “parentesi” si può attribuire ad un’area rappresentata da linee
tratteggiate non unita con la relativa area/particella e viene ad essa assegnato
un numero chiudendolo tra parentesi in quanto non ha attribuzione di superficie.
Non sono rappresentate in mappa le piccole costruzioni accessorie minori di 1,50
mq.
5. Tipologie di visure ed i dati relativi
Esistono vari tipi di visure catastali, oggi consultabili anche in via
telematica, tra cui: per immobile, per soggetto, per identificativo provvisorio
o nota (numero denuncia scheda catastale), elenco fabbricato, per indirizzo (per
risalire al fabbricato che interessa). Ogni visura può essere sintetica,
ampliata o storica, che ci permette più facilmente di individuare “salti
cronologici”. E’ inoltre possibile effettuare una visura per dati metrici, che
permette il cd. collegamento di scheda, per associare una scheda (Mod.5) (con n.
protocollo, data presentazione, busta mod. 58 che raccoglie la planimetria) ai
dati catastali o viceversa (consultabile solo presso l’agenzia del territorio).
Quando una particella viene soppressa, i suoi dati non vengono cancellati ma
effettuando una visura sapremo quali particelle questa soppressione ha dato
origine (o meno).
1) Zona censuaria: è una zona territoriale contraddistinta da caratteristiche
similari (e può comprendere anche più Comuni); le zone censuarie sono divise in
microzone che rappresenta lo strumento operativo idoneo a perimetrare aree
urbane caratterizzate da una significativa omogeneità.
2) La categoria individua la destinazione funzionale ordinaria della unità
immobiliare. Le catogorie del catasto urbano sono 6: imm. a destinazione
ordinaria, a servizi, dest. commerciale, dest. speciale, dest. particolare e
Ente urbano.
3) La classe: viene attribuita in funzione della qualità urbana e
caratteristiche edilizie mediante l’operazione di classamento, con suddivisione
in classi di redditività (ad eccezione dei gruppi D, E ed F). Nel Catasto
fabbricati la prima classe (1) comprende gli immobili di minor produttività,
mentre è l’inverso nel Catasto terreni. E’ sempre un atto amministrativo.
4) la consistenza è un elemento per determinare la rendita (= consist. x tariffe
d’estimo). Non viene calcolata per le categorie D,E ed F.
5) i vani catastali si dividono in:
- principali: i soggiorni, le camere, i saloni e le cucine a prescindere dalla
loro superficie;
- accessori diretti: locali necessari per il servizio e/o disimpegno
dell’abitazione (corridoi, bagni, rispostigli); possono anche essere esterni. A
ciascuno di questi è assegnato 1/3 di vano; se hanno una superficie assimilabile
ad un vano principale, viene assegnato un intero vano.
- accessori indiretti: sono quei vani che pur non essendo strettamente necessari
(e generalmente con autonomia funzionale) ne integrano la funzione (cantine,
soffitti, ripostigli, lavatoi). Sono computati in ¼ di piano e vengono divisi in
comunicanti e non.
- dipendenze: sono le superfici libere a servizio della u.i.u., anche in comune
(portici, giardini..)
6) la superficie catastale: è la superficie lorda della u.i.u.
7) Rendita catastale:
il passaggio dalle rendite catastali ai valori catastali si ottiene
moltiplicando la rendita x:
-
105 x le unità residenziali;
-
52,50 x gli uffici;
-
35,70 x gli immobili commerciali.
La rendita può anche solo essere “proposta” ossia non accertata dall’Ufficio ma
semplicemente dichiarata dal titolare in sede di accatastamento / variazione e
non è decorso il termine di 12 mesi di cui all’art. 1 c.3 Dm 701/94.
8) Partita catastale: è un numero che identifica il soggetto/i intestatari del
bene; con l’avvento del sistema informatica la partita è scomparsa, lasciando il
posto alla semplice ditta catastale (intestatari). Le ditte sono aggiornate
tramite voltura (oggi automatica con Unico solo se i dati del “dante causa –
soggetto contro” coincidono con le ditte catastali dei beni).
Esistono inoltre 3 partite speciali:
Partita A - per i beni comuni non censibili (corti condominiali, androni, scale,
locali tecnici) – accessori comuni a più soggetti (ditte) che non hanno reddito
proprio;
Partita 0 – per i beni comuni censibili: accessori comuni che possono produrre
reddito (ripostigli, autorimesse)
Partita C – per gli immobili soppressi (spenti)
Ad ogni scheda catastale è unita una busta Mod. 58 che si configura come un
raccoglitore di tutte le planimetrie delle unità immobiliari di un singolo
fabbricato.
6. I principali mutamenti delle unità immobiliari
Ogni mutamento che influisce sulla sagoma dell’edificio, disposizione degli
spazi interni o sulla destinazione d’uso comporta conseguentemente la modifica
del classamento e della rendita catastale (pertanto il tecnico dovrà predisporre
la relativa denuncia di variazione con il Docfa). Dal punto di vista urbanistico
tali operazioni necessitano almeno di una D.I.A. (ad eccezione del n. 6) o, per
gli interventi più importanti, di permesso di costruire /concessione in
sanatoria.
1) Ampliamento o modifica della u.i. per ristrutturazione / cambio di
destinazione d’uso:
quando si parla di ampliamento bisogna far riferimento alla singola u.i. e non
al fabbricato. Si ha ampliamento quando l’unità preesistente si amplia un
pianta; se invece si costruisce una nuova unità in aderenza, si avrà un
ampliamento dell’area di sedime ma la denuncia sarà di nuova costruzione
(accatastamento) e non di variazione. Se invece trattasi di costruzione in
aderenza di un altro vano od anche staccata di vano accessorio, si avrà aumento
della superficie della costruzione preesistente.
2) diversa distribuzione degli spazi interni: Si ha con la formazione di un
locale di più (senza che venga alterata la superficie) come nella ipotesi di
suddivisione di una grande locale in due più piccoli.
3) Frazionamento per trasferimento di diritti: Si effettua quando è necessario
dividere l’immobile in più parti così che ciascuna parte possa essere oggetto di
separato atto di disposizione / diversa destinazione d’uso.
4) fusione di più unità;
5) divisione: Mentre il frazionamento si utilizza per generare una unità
immobiliare che di per sé non ha i requisiti per essere autonoma, nella
divisione la nuova unità immobiliare ha tutte le caratteristiche di autonomia
funzionale e reddituale.
6) Esatta rappresentazione grafica dell’unità immobiliare [Non serva la DIA a
differenza della “diversa distribuzione di spazi interni]: ogni qualvolta la
scheda catastale non rappresenti correttamente lo stato di fatto della u.i
(manca ad es. la cantina o il balcone, c’è un muro divisorio che non è
rappresentato) ad es. per mero errore materiale nella planimetria. L’errore non
deve essere dovuto ad opere sopraggiunte od abusi. Si procede presentando una
nuova scheda di variazione.
7) Stralcio di aree urbana: una porzione attualmente di pertinenza del
fabbricato (es. cortile) deve essere oggetto di separato atto di disposizione.
Le variazioni di cui a n. 1 – 3 – 4 – 5 e 7 richiedono la soppressione del
precedente numero di subalterno e la costituzione di uno nuovo.
La dichiarazione di variazione nello stato deve essere presentata entro 30
giorni dal momento in cui le variazioni si sono verificate. In caso di omessa o
ritardata denuncia si applica una sanzione amministrativa (da 258 a 2066 euro).
Sono applicabili gli istituti del ravvedimento operoso e della definizione
agevolata ove la denuncia sia presentata entro 395 giorni.
7. Visura del Catasto terreni
Nella visura di un terreno vi sono alcuni dati diversi ed in particolare:
1) Porzione: anche al catasto terreno una stessa particella può essere suddivisa
in più parti, ossia in porzioni (e non subalterni). Queste sono individuate con
le lettere dell’alfabeto ed indicano un diverso tipo di cultura presente sul
lotto.
2) Qualità e classe: la qualità indica la tipologia di coltura presente sul
terreno mentre la classe corrisponde ai livelli di produttività della cultura.
Esistono 5 tipi di classi per ogni tipo di suolo che variano di almeno del 20%
nel reddito.
3) Superficie: è divisa in ettari (ha – 10.000 mq), are (1.000 mq) e centiare (1
mq).
4) Deduzioni: sono le spese non ordinarie (opere di difesa, bonifica ecc.) che
rappresenta la quantità fissa da detrarre dalla tariffa principale.
5) Reddito agrario (R.A.): è il reddito soggetto ad imposta che viene attribuito
a chi utilizza il terreno. Il Reddito Dominicale (R.D.) è invece attribuito al
possessore del terreno.
6) Diritti e oneri reali: evidenzia la natura del diritto dell’intestatario del
bene.
Il livello
costituiva una vendita a termine dietro versamento di un corrispettivo (livello,
pensio o censo) per cui alla scadenza del termine la proprietà tornava al
concedente.
La mezzadria
è il contratto agrario di associazione con il quale un proprietario di terreni
(concedente) ed un coltivatore (mezzadro) si dividono i prodotti e gli utili.
L’ente urbano (e.u.) sta ad indicare che su di un determinato terreno (o vicino
ad esso) è stato edificato un fabbricato; non è mai volturabile. Il passaggio
della particella dal catasto terreni ad ente urbano avviene con l’accatastamento
del relativo fabbricato. Come ente urbano, il terreno perde la sua qualità ed il
reddito.
L’ente urbano non va confuso con l’area urbana (F/1), censita al catasto
fabbricati, che generalmente rappresenta una pertinenza scoperta di un
fabbricato o di un lotto. L’area urbana è intestabile e volturabile ma senza
reddito.
8. Le categorie catastali.
Gruppo A – Residenze e uffici privati
A/1: Abitazioni di tipo signorile;
A/2: Abitazioni di tipo civile;
A/3: Abitazioni di tipo economico;
A/4: Abitazioni di tipo popolare;
A/5: Abitazioni di tipo ultrapopolare – ora non esiste più;
A/6: Abitazioni di tipo rurale– ora non esiste più;
A/7: Abitazioni in villini;
A/8: Abitazioni in ville;
A/9: Castelli – Palazzi di pregio;
A/10: Uffici e studi privati;
A/11: Abitazioni e alloggi tipici.
Gruppo B – Immobili destinati a servizi / strutture di uso collettivo
B/1: Collegi, ricoveri, ospizi, conventi, seminari, caserme
B/2: Ospedali e case di cura
B/3: Prigioni
B/4: Uffici pubblici
B/5: Scuole
B/6: Biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi
B/7: Cappelle e oratori non dest. culto pubblico
B/8: Magazzini sotterrani per deposito deterrate
Gruppo C – Locali ad uso commerciale
C/1: Negozi e botteghe
C/2: Magazzini e locali deposito
C/3: Laboratori per arti e mestieri
C/4: fabbricati e locali per esercizi sportivi
C/5: stabilimenti balneari
C/6: Stalle, scuderie, autorimesse e rimesse
C/7: tettoie chiuse o aperte
Gruppo D – Immobili con destinazione speciale
D/1: opifici / att. industriale
D/2: alberghi e pensioni
D/3: teatri, cinema,sala concerti, spettacoli
D/4: ospedali e case di cura con fine di lucro
D/5: istituti di credito, cambio ed assicurazione
D/6: fabbricati e locali per esercizi sportivi
D/7: speciali esigenze di attività industriale
D/8: speciali esigenze di attività commerciali
D/9: edifici galleggianti o sospesi – ponti privati
D/10: per funzioni produttive per l’agricoltura
Gruppo E – Imm. destinazione particolare
E/1: stazione per servizi di trasporto / navali e aerei
E/2: ponti e passi
E/3: speciali esigenze pubbliche
E/4: recinti chiusi per esigenze pubbliche
E/5: fortificazioni
E/6: fari, semafori, torri
E/7: fabbricati per il culto pubblico
E/8: cimiteri
E/9: altri edifici particolari
Gruppo F – Entità urbane che non producono reddito
F/1: Aree – corte urbana (non legate a u.i.)
F/2: unità collabenti (inabitabili)
F/3: u.i. in corso di costruzione (costruzione non ultimata)
F/4: unità in corso di definizione (corrispondente delle u.i. in corso di
costruzione per le denuncie di variazione)
F/5: lastrici solari
8. Rendita proposta e definitiva
La rendita catastale di un fabbricato è definita dall’art. 9 RDL 652/39 come
“rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di
riparazione – manutenzione”. La rendita dipende soprattutto dalla “macrozona”
ossia dal territorio urbano preso in considerazione.
Il contribuente, ogni volta che procede all’accatastamento di un bene nuovo o
muta lo stato materiale di uno già esistente, deve presentare la dichiarazione
di rendita proposta. L’ufficio, dalla data di avvenuta denuncia / variazione, ha
tempo un anno per procedere all’accertamento della congruità della rendita (cd.
classamento tacito).
In presenza della rendita proposta l’immobile è da considerarsi censito, per
quanto in via provvisoria. Altra tesi attribuisce invece alla rendita proposta
solo natura di fase del procedimento di classamento.
L’eventuale correzione dell’Amministrazione non ha effetti retroattivi.
Nella ipotesi di vendita di immobile con rendita proposta, la parte dichiara di
avvalersi della disposizione di cui all’art. 12 DL 70/88 cov. con L 154/88,
presentando alla Agenzia delle Entrate entro 60 giorni la ricevuta di
presentazione della domanda di voltura (oggi automatica con Unico). Così facendo
il contribuente potrà ottenere la rendita definitiva necessaria per la
“valutazione automatica” (prezzo-valore).
Si considerano interventi che influiscono sul classa mento e sulla rendita
dell’immobile: gli ampliamenti, sopraelevazione, costruzione in adiacenza,
chiusura del terrazzo, frazionamento, fusione, variazioni interne con
ridistribuzione modificazioni del numero di vani, cambiamenti di destinazioni
d’uso.
9. I Fabbricati rurali
Si premette la diversità tra la definizione urbanistica e quella tributaria (ai
fini della applicabilità delle agevolazioni PPC) del fabbricato rurale.
Rientrano tra i fabbricati rurali.
1) Fabbricati rurali di servizio: sono quelli strumentali alle attività agricole
e attività connesse di cui all’2135 c.c. incluse le costruzioni strumentali
destinate ad uso ufficio dell’azienda agricola / agriturismo;
2) Fabbricati ad uso abitativo: sono quelli posseduti ed utilizzati come propria
abitazione dall’imprenditore agricolo.
Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a
10.000 mq (un ettaro), ridotta a 3.000 mq nell’ipotesi di cultura in serra /
intensiva / floricoltura / terreno sito in comunità montana.
Mentre in passato il fabbricato rurale erano solo al Catasto Terreni, oggi
devono essere censiti al Catasto Fabbricati.
In caso
di trasferimento avente ad oggetto fabbricati rurali, che abbiano perso i
requisiti di ruralità, la legge prevede l'obbligo di denuncia (accatastamento)
al catasto dei fabbricati; si ritiene che l'atto notarile possa essere
ugualmente stipulato nonostante l'omissione di tale denuncia, salve le sanzioni
previste dalla legge a carico del proprietario (salvo contrarie prassi presso i
competenti uffici).
Gli imprenditori agricoli
potranno acquistare immobili rurali accatastati anche al Catasto terreno, e
questi saranno trasferiti unitamente al terreno cui accedono, salva
specificazione in atto della loro esistenza.