Liceità della clausola con cui si dispone l’accrescimento nel diritto di usufrutto nei negozi inter vivos.
L'accrescimento nel diritto di usufrutto è disciplinato in materia successoria dall’art. 678 (legato di usufrutto) per cui quando a più persone è legato detto diritto con facoltà di accrescimento, detto diritto prosegue in capo all'usufruttuario superstite; non si ha pertanto il consolidamento con la nuda proprietà, come invece si verificherebbe se nulla fosse disposto al riguardo.
Tale fattispecie è quindi un’eccezione alla natura personale dell’usufrutto che, normalmente, si estingue normalmente con la morte dell’usufruttuario consolidandosi con la nuda proprietà.
Si discute in dottrina se l’autonomia privata possa determinare anche nei negozi tra vivi (es.: compravendita) un simile effetto.
Si esclude che negli atti onerosi (nelle donazioni infatti il fenomeno dell’accrescimento è disciplinato dall’art.773) possa aversi un accrescimento anteriore all’acquisto del soggetto: è infatti insito nel principio di corrispettività la necessaria accettazione di tutti i partecipanti.
Si ritiene invece possibile un accrescimento posteriore all’acquisto, posto che la possibilità di accettare la quota altrui non deroga le normali regole di diritto comune.
Parte della dottrina ammette tale istituto solo per la rendita vitalizia e gli atti costitutivi di usufrutto, dal momento che esiste un preciso riferimento normativo in tal senso; negli altri casi infatti il fenomeno si risolverebbe in una sostituzione fedecommissaria, e come tale vietata, nonchè sarebbe in contrasto con il principio di libertà del testatore.
Altra parte della dottrina, che trova oggi seguito anche in giurisprudenza, ravvisa nel fenomeno un meccanismo simile alla clausola condizionale (mentre altri un fenomeno analogo alla comunione), e quindi legittimo e compatibile con qualsiasi negozio.