La Transazione.
Nozione e Definizione (art. 1965)
La transazione è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o ne prevengono l’inizio.
Il Presupposto della transazione è quindi l’esistenza, anche solo potenziale, di una lite, ossia di un conflitto giuridico suscettibile di evolversi in processo (cd. lite di fatto).
E’ necessario quindi l’esistenza di una res litigiosa: la transazione su cosa giudicata è infatti annullabile se anche solo una parte conosceva dell’esistenza del giudicato (1974); Si ritiene che quando entrambe le parti conoscevano dell’esistenza del giudicato non si abbia transazione ma un contratto atipico (negozio di accertamento).
E’ discusso invece se l’incertezza (res dubia) sia un requisito del contratto (in tal senso autorevole dottrina sostiene che tale requisito non sia necessario).
Al riguardo si possono infatti distinguere due distinte tesi:
- Tesi soggettiva, per cui l’incertezza richiesta ai fini della validità della transazione dovrebbe essere inteso come dubbio delle parti al momento della stipulazione del contratto sull’esito della lite, sulle pretese avanzate o sulla spettanza dei relativi diritti;
- Tesi oggettiva, secondo cui l’incertezza dovrebbe avere un carattere obiettivo.
La giurisprudenza è più volte intervenuta ai fini di precisare i presupposti del contratto in esame e a tal fine ha rilevato che, perché si abbia transazione, è sufficiente e necessario:
- La presenza di discordanti valutazioni su situazioni giuridiche o di fatto;
- La disponibilità del diritto in contestazione.
La causa del contratto consiste nella composizione della lite mediante reciproche concessioni mentre Oggetto del contratto non sono le reciproche concessioni ma i beni e i diritti del rapporto controverso che quindi devono essere possibili, leciti e determinabili. Non può essere oggetto della transazione una obbligazione naturale.
La transazione è quindi un contratto oneroso e corrispettivo, mentre non ha più seguito l’orientamento, ormai risalente nel tempo, che qualificava la fattispecie come un contratto aleatorio.
È inoltre un contratto commutativo ma non è necessaria la proporzionalità tra le reciproche concessioni; non è inoltre rescindibile per espressa previsione (1970). È possibile anche che una o tutte le reciproche concessioni siano a favore di un terzo.
La regolamentazione di un rapporto mediante transazione non prova le parti della autonomia di modificare successivamente le modalità del rapporto stesso mediante nuovi patti, in omaggio al principio dell’autonomia delle parti, la cui forma è in relazione all’oggetto del rapporto stesso.
Natura e Tipologie della transazione
In dottrina si distingue una transazione “semplice” che inerisce solo al rapporto originario controverso e che secondo alcuni non avrebbe nessuna efficacia traslativa ma solo dispositiva, ed una transazione “complessa” dove è possibile dedurre anche un effetto traslativo, restando la lite la causa delle attribuzioni.
La transazione può essere anche “novativa”, con la nascita di una obbligazione nuova e diversa rispetto quella preesistente.
Quando quindi siamo di fronte ad una transazione, bisogna per prima cosa chiedersi se il contratto ha effetti traslativi o meno.
Nella prassi la transazione è sempre traslativa, anche per un motivo fiscale: l’ufficio di registro nel momento in cui io transigo la piena proprietà di un fabbricato, anche se questo fabbricato era già mio, si prende l’imposta proporzionale di trasferimento e non l’imposta fissa.
In realtà sarebbe traslativa il bene non apparteneva a colui che ne diventa proprietario; non è traslativa se invece il bene era già di colui che risulterà esserne il proprietario.
Stabilire se l’atto abbia o meno effetti traslativi è importantissimo per molteplici effetti: a seconda della soluzione adottata infatti il bene cadrà o meno nella comunione legale, saranno apllicabili le prelazioni legali (artistica – del coltivatore), avrà importanti conseguenze anche su eventuali iscrizioni o trascrizione pregiudizievoli.
Sulla difficoltà nello stabilire gli effetti traslativi o meno della traslazione ne ha consapevolezza lo stesso legislatore poiché mentre all’ art. 2643 c.c. troveremo al numero 1 che “devono essere trascritti gli atti che comportano il trasferimento della piena proprietà”, al numero 13 dello stesso articolo si legge che“devono essere trascritte le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionai ai numeri precedenti”. Ciò significa che le transazioni devono sempre essere trascritte quando hanno ad oggetto diritti immobiliari, a prescindere dai suoi effetti.
Infatti non sarebbe stato necessario inserire detta norma qualora si fosse ritenuto pacifico che le transazioni avessero avuto effetti traslativi, poiché in tal caso sarebbero state trascrivibili ai sensi del n.1.
Per tali motivi è sempre opportuno ritenere la transazione traslativa, anche solo potenzialmente.
Effetti della transazione nei confronti dei terzi
Essendo la transazione un contratto e dovendosi quindi applicare la disciplina generale dei contratti stessi, se ne dovrebbe concludere dell’efficacia del contratto esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati parti del contratto stesso, in applicazione del principio della relatività degli effetti del contratto ex 1372 c.c. .
Si deve inoltre ricordare che l’art. 1301 stabilisce che la transazione fatta dal creditore con un solo debitore in solido, non produce effetti nei confronti degli altri debitori salvo che questi non dichiarino espressamente di volerne profittare.
La transazione non ha naturalmente effetto liberatorio verso eventuali altri coobligati solidali con il debitore in un rapporto diverso da quello transatto.
Quanto invece agli effetti della transazione stipulata fra l'erede legittimo e quello testamentario nei confronti dei creditori, si ritiene, secondo una prima teoria, che il terzo creditore si troverebbe vincolato dalla transazione anche nell'ipotesi in cui la stessa gli arrechi un danno. Secondo invece una contraria e maggioritaria opinione, nel caso in esame ai creditori sarebbe attribuita la possibilità di avvalersi della transazione nell'ipotesi in cui questa rechi loro un vantaggio oppure, nell'ipotesi in cui questa sia per loro pregiudizievole, di provare chi sia il vero erede e agire contro di lui.
Si ritiene che anche la transazione possa essere oggetto di revocatoria ordinaria o fallimentare, se la prestazione assunta sorpassi notevolmente la controprestazione dedotta.
Condizioni e termine nella transazione
Si ritiene possibile apporre nella transazione sia condizioni che termini.
Si ritiene tuttavia inammissibile una condizione che, in concreto, sia in contrasto con la causa del contratto.
Sebbene la rinuncia sia un negozio unilaterale recettizio, qualora una parte subordini (in modo corrispettivo) la rinuncia ad un proprio diritto alla condizione sospensiva potestativa della rinuncia della controparte ad un proprio diritto, si configura un contratto di transazione.
Mentre inoltre si ritiene certamente possibile sottoporre il negozio a termine iniziale, qualche perplessità è stata espressa in dottrina circa l’apposizione di un termine finale, poiché il non consentire un componimento definitivo della lite, priverebbe il negozio del suo fondamento stesso. Un diverso orientamento ha tuttavia ritenuto meritevole di tutela anche una composizione provvisoria di un lite, che si potrebbe ottenere mediante l’apposizione di un termine finale.
Formula
(Ipotesi particolare di un riconoscimento della proprietà dietro pagamento di prezzo con patto di opzione)
Allo scopo di prevenire una lite tra di loro, il signor … ai fini transattivi ai sensi dell’art. 1965 c.c. riconosce il signor … quale pieno ed esclusivo proprietario dell’immobile (segue descrizione dell’immobile) e rinuncia a qualsiasi diritto al riguardo.
Il signor … , al medesimo titolo transattivo versa al signor …, che accetta, la somma di euro … e perfeziona il seguente patto di opzione. (Segue patto di opzione di vendita che deve avere il medesimo tenore letterale di un contratto di compravendita).